Domanda :
Buon pomeriggio,
con riferimento alla procedura aperta N. 8087739 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico 2, la scrivente chiede i seguenti chiarimenti:
1. L’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto;
2. Ai fini della presentazione della Cauzione Provvisoria di cui al punto 11) del Disciplinare di gara si chiede di confermare:
- l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo);
- relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ.†senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore†come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018);
- che l’importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e che pertanto l’importo della cauzione dovrà essere pari a:
Lotto 1 € 252.903,45
Lotto 2 € 70.751,54
Lotto 3 € 70.644,22
3. In riferimento alla presentazione del modello DGUE, si chiede di confermare che, in relazione alla Parte IV: Criteri di Selezione, sia sufficiente, al fine di attestare i relativi requisiti, compilare il campo “alfaâ€- indicazione globale di tutti i criteri. In caso affermativo, pertanto, si chiede di confermare che non sarà necessario compilare la sezione di cui trattasi;
4. Si chiede di indicare la modalità e i tempi di pagamento delle fatture;
5. A pagina 4 dell’Allegato Progetto Tecnico viene indicato: “Anche l’art. 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato di recente oggetto di modifica legislativa. Infatti, il DL. N. 120/2020 (cd. Decreto semplificazioni) ha aggiunto il comma 6 bis, che prevede che “in caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamentoâ€. L’attuazione di tale disposizione è rimandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, tuttora non emanato. Si tratta di un’importante misura di semplificazione che imporrà un adeguamento da parte delle società emettitrici e degli esercenti e di cui si è tenuto conto nell’impostazione del capitolato tecnicoâ€.
Corre l’obbligo segnalare che tale disposizione introdotta dall’art. 40 bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 76 del 2020, conv., con modificazioni, in legge n. 120 del 2020, in ragione della quale: “All’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento»â€.
Detta norma, tuttavia, non è attualmente applicabile alle procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici, stante l’assenza delle “modalità attuative della disposizione di cui al comma 6 bisâ€, la cui definizione spetta al decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016.
L’art. 40 bis del richiamato decreto, infatti, non ha soltanto aggiunto il comma 6 bis all’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, ma ha anche modificato il contenuto del comma 5 della norma codicistica in esame, stabilendo che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, …â€.
In buona sostanza, è compito del decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, vale a dire l’attuale Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017 n. 122, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50â€, individuare e fissare le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6 bis dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016.
La loro assenza rende, pertanto, inapplicabile al caso di specie le disposizioni contenute al comma 6 bis dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, la prescrizione capitolare riportata all’art. 3, punto 6, del Disciplinare di gara.
Per tale ragione, si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di apportare tempestivamente alla lex specialis di gara, in via di autotutela, gli emendamenti necessari al fine di rendere la stessa legittima e idonea ad assicurare il più ampio e regolare confronto concorrenziale, mediante l’eliminazione del punto 6 dell’art. 3 del Disciplinare di gara o, in alternativa, mediante la previsione della concreta applicazione della disposizione in contestazione soltanto nell’ipotesi in cui dovesse intervenire l’adozione delle modalità di attuazione del comma 6 bis dell’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016 ad opera del d.m. n. 122 del 2017.
6. Si chiede di voler confermare che l’applicazione dell’art 144 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 90 del D.Lgs 56/2017, il quale stabilisce tra i criteri di valutazione dell’offerta che il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti sia valido e quindi applicabile solamente per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico e non per il servizio di mensa diffusa.
Tale richiesta trova fondamento in quanto il servizio di mensa diffusa non è normato dall’art.144 del D.Lgs. 50/2016 e anche perché i due servizi hanno sostanziali differenze e nello specifico:
Il concetto di mensa diffusa assimilabile a quello di mensa aziendale, è possibile garantire ai datori di lavoro gli stessi sgravi fiscali e contributivi di quest’ultima. La mensa diffusa, però, è un servizio diverso dal buono pasto, in quanto il dipendente può consumare un solo pasto al giorno e, nel caso in cui non dovesse consumarlo, non può recuperarlo nei giorni successivi.
Caratteristiche
Il servizio di mensa diffusa ha specifici vincoli:
- Consente una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva presenza in servizio;
- Impossibilità di posticipare nel tempo la fruizione del servizio. Pertanto, in caso di mancata consumazione del pasto, il dipendente non potrà recuperarlo nei giorni successivi.
Le card o app con tali caratteristiche consentono unicamente di identificare il dipendente e verificare il suo diritto a ricevere la somministrazione del pasto, ma non rappresentano titoli di credito.
Inoltre, operando su di un circuito elettronico, le card consentono di verificare in tempo reale l'utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente della prestazione giornaliera. Questo permette, allo stesso tempo, di scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento, come la richiesta di somministrazione del pasto in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o, semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente.
Trattamento Fiscale
L’articolo 51, comma 2, lett. c), Tuir prende in considerazione diverse tipologie di somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti. Precisamente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29â€.
In considerazione di quanto esposto dall’articolo 51 Tuir e come riformato dalla Legge di Bilancio 2020, esistono quindi diverse fattispecie di somministrazione di vitto:
1) somministrazione diretta o gestione diretta/indiretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
2) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (“ticket restaurantâ€);
3) somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
La collocazione di una fattispecie di somministrazione in una delle citate categorie è di estrema importanza, dato che a ciascuna di esse corrisponde un differente trattamento fiscale.
Deducibilità
Il trattamento fiscale della mensa diffusa non prevede limiti di deducibilità né di defiscalizzazione sull’importo giornaliero, a differenza dei buoni pasto. Con la nuova legge di bilancio 2020, infatti, il limite di deducibilità è sceso a 4€ per i buoni pasto cartacei (in precedenza era 5,29€) ed è salito ad 8€ per quelli elettronici. In questo caso, l’eventuale cifra che supera il valore di 8€ entra a fare parte dell’imponibile contributivo e fiscale. Nel caso della mensa diffusa, invece, non esiste alcun limite di deducibilità: qualsiasi eccedenza non va a costituire reddito da lavoro dipendente e quindi consente di evitare il pagamento di contributi fiscali e previdenziali.
Saldo a consuntivo
Anche sotto l’aspetto amministrativo e di fatturazione, la mensa diffusa risulta differente rispetto ai buoni pasto. Se con il buono pasto l’azienda acquisisce a inizio mese il totale di ticket basandosi sulle presenze del mese precedente, con la mensa diffusa l’azienda riceverà a fine mese una fattura con il totale consumato dai dipendenti.
Utilizzo
La mensa diffusa permette di utilizzare ristoranti, pub, tavole calde ed altri esercizi convenzionati esattamente come se fossero una mensa, nei giorni e orari stabiliti dalla singola azienda e con un menù a prezzo fisso o di un valore predefinito.
Ogni giorno, il dipendente ha la possibilità di scegliere dove consumare il suo pasto e quanto “spendereâ€, entro la soglia massima dell’importo quotidiano.
Il pagamento non avviene quando il dipendente utilizza il badge elettronico o l’app personale. La fattura, infatti, verrà poi inviata direttamente all’azienda, che si occuperà del pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti.
7. Al fine di consentire alla nostra Società di partecipare alla gara in oggetto, formulando un'offerta quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiedi di voler fornire:
- l’elenco degli attuali gestori delle mense aziendali ed il relativo numero pasti effettuati negli anni 2019 e 2020 suddivisi per ogni singola sede;
- l’elenco delle società che oggi gestiscono il servizio di distribuzione dei pasti veicolati ed il relativo numero pasti veicolati negli anni 2019 e 2020 suddivisi per ogni singola sede;
8. Si chiede di meglio precisare l’indirizzo delle due sedi sotto riportate o eventualmente di fornire le relative coordinate google maps
AUSL ROMAGNA: CE-9-CASE FINALI - KP_0
AUSL ROMAGNA; CE-9-S.MAURO IN VALLE 1 - KP_0, CE-9-S.MAURO IN VALLE 2 - KP_0
Risposta :
1) E’ a carico degli operatori economici partecipanti il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Paragrafo 12 del Disciplinare di gara)
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando (pubblicate al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3973778) e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
2) Si conferma, ivi compresa l’eventuale applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93 del Dlgs. N. 50/2016.
3) Il DGUE andrà compilato come prescritto dal paragrafo 15.2 del disciplinare di gara.
4) Le modalità e i tempi di pagamento delle fatture sono disciplinati dall’art. Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti dello Schema di Convenzione.
5) La norma richiamata, art. 3 punto 6 del disciplinare di gara, non trova corrispondenza nella documentazione di gara.
6 e 7) Si confermano le disposizioni contenute nella lex specialis di gara ed il quantitativo di buoni pasti stimato, di cui necessiteranno le Aziende Sanitarie interessate dalla presente procedura di gara nel corso dell’appalto. Tale quantitativo è già al netto dei pasti consumati all’interno delle mense aziendali, gestite dagli affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera.
8) Si precisano gli indirizzi delle due sedi riportate di seguito:
- AUSL ROMAGNA: CE-9-CASE FINALI - KP_0 - Case Finali - Igiene Pubblica - Via Moretti;
- AUSL ROMAGNA; CE-9-S.MAURO IN VALLE 1 - KP_0, CE-9-S.MAURO IN VALLE 2 - KP_0 San Mauro in Valle - Distretto - P.zza Magnani.