Domanda :
Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, con la presente desideriamo segnalare quanto segue in merito alla documentazione di gara:
1. L’appalto ha ad oggetto “la fornitura in acquisto di angiografi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1 “Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedalieroâ€, mediante la stipula di un Accordo quadro (Lotto 1) e di una Convenzione quadro (Lotto 2 e 3) ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.†ai quali potranno aderire aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna. Le stesse AA.SS. potranno avvalersi della facoltà di ordinare all’impresa aggiudicataria gli “eventuali lavori di adeguamento locali interessati dalla installazione†(di seguito, per brevità, i “Lavoriâ€) previsti tra le opzioni dell’articolo 3.2. del Disciplinare di gara e, in tal caso, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguirli praticando un ribasso pari al 10% rispetto al prezzario lavori pubblici della regione Emilia – Romagna come previsto dall’art. 8.5 del Capitolato tecnico all. 5.
Il sopralluogo preventivo nei locali che potrebbero richiedere i suddetti Lavori (indicato all’art. 10 del Disciplinare come “non previsto per la partecipazione alla garaâ€) potrà essere eseguito solo ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto attuativo. Nella domanda di partecipazione devono essere indicate la forma di partecipazione e i dati dell’operatore economico, ovvero di tutti gli operatori economici in caso di “Operatore Riunitoâ€.
Nell’art. 8.5 Capitolato tecnico è inoltre previsto che il Fornitore aggiudicatario dovrà presentare all’Azienda sanitaria contraente un progetto esecutivo per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche volte all’adeguamento dei locali in cui verranno installate le attrezzature e, in tal caso, il servizio sarà remunerato secondo il tariffario di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui verrà applicata una percentuale di sconto del 20% ed una percentuale del 15% per spese accessorie.
Alla luce di quanto precede e considerato che in fase di offerta non è possibile conoscere i lavori di adeguamento né valutare le lavorazioni necessarie e quantificare il loro ammontare sulla base della documentazione di gara tanto più in assenza dei sopralluoghi, si chiede, se del caso mediante ripubblicazione del bando di gara:
i) di specificare le categorie e le classifiche SOA oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 e le richieste per i lavori di adeguamento opzionali nonché indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere tra quelli indicati nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneriaâ€, con ciò definendo i requisiti che deve possedere il soggetto che lì eseguirà qualora richiesti;
ii) di confermare che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante†del subappalto;
iii) di confermare che il progetto esecutivo sarà chiesto solo se sarà acquistato il servizio opzionale 2 per il Lotto 1 e Lotto 2 e per il Lotto 3 sevizio opzionale 1 “lavori di adeguamento dei localiâ€;
iv) di confermare, con riferimento alla presentazione del progetto esecutivo nell’ipotesi di partecipazione in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo, Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto > costituisca un refuso, considerato che l’art. 13 non reca riferimenti a report.
e) relativamente all’art. 19 comma 8 D.lgs. 50/16, di confermare che il Fornitore potrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 giorni dalla stessa contestazione, come previsto dall’articolo 108, D.lgs. 50/2016, in luogo dei 2 giorni attualmente previsti;
f) che le previsioni di cui all’art. 32 n. 7 lett. c) e d) (i.e. predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato) potranno essere eliminate in fase di stipula dell’Accordo Quadro, in considerazione del fatto che il fornitore non avrà rapporti diretti con utenti/pazienti delle Aziende e pertanto l’informativa di cui all’art. 13, GDPR, sarà sempre predisposta a cura delle Aziende aderenti all’Accordo Quadro, in qualità di titolari del trattamento
16. Si chiede di confermare che nel caso di caricamento di cartelle in formato zip non necessitano della firma digitale poiché all'interno i singoli file saranno firmati digitalmente.
Risposta :
I) Si rappresenta che i lavori di adeguamento locali non superano € 150.000,00, pertanto l’importo dei lavori non richiede la specificazione di categorie SOA né l’indicazione di particolari requisiti in capo al progettista, che dovrà essere regolarmente iscritto all’albo per l’esercizio della professione.
II) Si conferma quanto indicato in proposito nel disciplinare di gara pertanto l’operatore economico potrà alternativamente:
• indicare il subappalto del progetto esecutivo e dei lavori (appalto integrato);
• indicare in sede di offerta il nominativo del progettista incaricato ed il subappalto dei lavori;
• eseguire la progettazione esecutiva e/o i lavori in proprio.
III) Si conferma.
IV) Si rimanda a quanto indicato in risposta al punto 1.II).
V) Si rimanda a quanto indicato in risposta al punto 1.II).
VI) Si confermano le percentuali di sconto fisse sui prezziari sia per i lavori che per il servizio di progettazione previsto in opzione in quanto trattasi di sconti medi. Si evidenzia che il prezziario regionale è stato aggiornato nello scorso mese di luglio 2022 e si attende un nuovo aggiornamento entro breve termine.
VII) Si conferma.
2) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.
3) Trattasi di un valore stimato che non verrà assegnato in misura fissa per ciascun sito. Sarà cura di ogni Azienda sanitaria contraente precisarlo in sede di esecuzione del contratto.
4.a) Si precisa che le 9 apparecchiature angiografiche del lotto 1, 5 del Lotto 2 e 1 del lotto 3, verranno installate in sostituzione di sistemi esistenti e che gli ambienti verranno indicati dalle singole Aziende Sanitarie contraenti in sede di emissione dell’ordinativo di fornitura.
4.b, c, d) I dati verranno forniti da ogni singola Azienda Sanitaria contraente in fase di esecuzione del contratto.
5) Si precisa che l’importo unitario di € 3.500 è riferito allo smontaggio (anche conservativo) ritiro e smaltimento di ciascuna apparecchiatura esistente per un valore complessivo di € 31.500,00 per il lotto 1, € 17.500,00 per il lotto 2 e € 3.500,00 per il Lotto 3 (n. 9 apparecchiature per € 3.500 nel Lotto 1, n. 5 apparecchiature per € 3.500 nel Lotto 2, n. 1 apparecchiatura per € 3.500,00 nel Lotto 3).
6.A) Si conferma quanto precisato in risposta al precedente punto 5).
6.B) L’apparecchiatura obsoleta verrà ritirata dal Fornitore che provvederà allo smaltimento della medesima e/o allo smontaggio anche conservativo.
6.C) Si conferma che l’apparecchiatura verrà ritirata dal Fornitore e che l’Azienda sanitaria corrisponderà per ciascuna apparecchiatura € 3.500,00.
7) Come riportato al par. 8.5 “Lavori di adeguamento locali e smaltimento attrezzature esistenti†del Capitolato tecnico, il valore della progettazione è ricompreso nell’opzione “lavori adeguamento locali†e tale attività sarà remunerata secondo quanto previsto nel sopracitato paragrafo del Capitolato tecnico.
8.A) Si conferma.
8.B) La relazione a comprova dovrà essere presentata in caso di aggiudicazione.
9) In base a quanto esposto, si ritiene che tale fattispecie rientri nell’art. 105 comma 3 lett. c-bis Dlgs 50/2016.
10) Si conferma.
11) Fermo restando che il quesito non è chiaro, si precisa che, se per limiti di fornitura si intendono le aree di intervento, queste ultime saranno indicate dalle singole Aziende sanitarie in fase di esecuzione contrattuale.
12) Si conferma.
13) Si conferma.
14) L’ambito applicativo della dichiarazione di cui all’art. 2 lettera m) del Patto di integrità, si riferisce alla valutazione della possibile sussistenza di un possibile conflitto d’interesse da parte dei soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’operatore economico nel momento in cui tale dichiarazione viene resa.
15) Si precisa che lo Schema di Accordo quadro/Convenzione è da ritenersi “schema tipo†che dovrà essere adattato alla specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione.
16) Si conferma.