Domanda :
Buongiorno,
con riferimento alla gara Aven Avec 2024 e relativamente ad entrambe i Lotti di Gara vorremmo chiedere i seguenti chiarimenti:
1) In caso di coassicurazione quali sono le % minime da attribuire alla Delegataria e quelle da attribuire alle coassicuratrici?
2) Si chiede conferma sia prevista l’emissione di singoli contratti per ogni singolo aderente alla Convenzione.
3) In caso di emissione separata dei contratti, si chiede se sia possibile la cessazione anticipata dei singoli contratti a scadenza annua, senza che ciò implichi la cessazione anche degli altri
4) In caso di partecipazione in coassicurazione, si chiede come debba essere valorizzata all’interno dell’Allegato 1.a Domanda di partecipazione ( quali campi devono essere flaggati/integrati)
5) Si chiede conferma che le basi d’asta complessive per ogni lotto e le sub basi d’asta siano da intendersi lorde
6) Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, pag 43, si chiede necessaria preventiva valutazione ed accettazione della seguente clausola e disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato:
“Esclusione Cyber risk†Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
7) Si chiede conferma che il disposto di cui all’ Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione, III Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), prevalga su quanto previsto alla definizione Guasti alle apparecchiature elettroniche o alle apparecchiature elettromedicali ed all’ Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 Lett. y) Guasti alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali
8) Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, pag 43, si chiede necessaria preventiva valutazione ed accettazione della seguente clausola e disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
9) Relativamente a quanto riportato nel Disciplinare art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, pag 43, si chiede necessaria preventiva valutazione ed accettazione della seguente clausola e disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
10) In caso di risposta negativa ad uno o più dei quesiti sopra riportati riguardanti all’inserimento delle clausole di esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili e sanction clause/esclusione territoriale, siamo a chiedere se l’inserimento delle stesse nelle varianti libere possa essere considerato quale unica variante
11) Art. 27: Deroga alla regola proporzionale: a mera precisazione del secondo comma si chiede conferma che ove le stime dei beni assicurati superino il 20% di quelle assicurate al momento del sinistro troverà applicazione l’art.1907 C.C. – assicurazione parziale
12) Art. 39: Differenziale NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni): chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro
13) Art. 40: Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro
14) In considerazione di quanto riportato al secondo comma del disposto SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, siamo a chiedere conferma del fatto che i limiti in cifra fissa relativi alle garanzie Allagamenti, Atti socio-politici e dolosi, Evento sismico, Fenomeni atmosferici, Inondazioni, alluvioni, Sovraccarico neve, anche laddove modificati con variante, debbano intendersi quali limiti per sinistro ed annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati, fermi i sottolimiti in percentuale per singolo cespite
15) Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
16) Art. 1: Durata del contratto ultimo comma, si chiede se in caso di cessazione anticipata del contratto alla scadenza annuale la proroga sarà sempre di 6 mesi come previsto all’ultimo comma o se offerta migliorativa 9 mesi varrà la migliorativa
17) Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro: si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro oltre al termine di preavviso di 6 o 9 mesi come da migliorativa, non sarà dovuta ulteriore proroga tecnica di pari durata
18) Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, in combinato disposto con Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione s), chiediamo conferma del fatto che gli unici danni indiretti ricompresi in polizza siano esclusivamente di quelli esplicitamente ricompresi in polizza ( es maggiori costi, perdita pigioni ).
19) Rileviamo che le somme assicurate riportate nei documenti Dettaglio calcolo premio relativi agli Enti AOU di Modena e AOU di Imola non corrispondono agli importi rispettivamente riportati negli allegati “capitolato_Capitolato_3.xls†e “allegato_Allegato_5.xlsâ€. Si chiede di fornire elenchi aggiornati o rettificare le somme che si intendono assicurare
20) Relativamente all’Ospedale di Sassuolo siamo a chiedere se i beni mobili sono tutti posti nelle due ubicazioni dell’Ente. In caso contrario si chiede di conoscerne l’ubicazione
21) 3.2 REVISIONE PREZZI: si chiede conferma non operi in caso di regolazioni e/o modifiche accordate di prestazioni contrattuali ( es inserimento nuovo bene, modifica garanzie,..)
22) Nella partita Beni immobili da definizione risultano compresi impianti fotovoltaici. Chiediamo di conoscerne ubicazione, caratteristiche tecniche e relativo valore
23) Nella partita Beni mobili riferita a ciascuna Azienda sono comprese le Apparecchiature elettroniche ed elettromedicali: è disponibile una suddivisione degli importi tra contenuto generico ed apparecchiature (anche solo indicativa)?
24) Si chiede se alla Convenzione potranno aderire e se la Compagnia sarà tenuta quindi a sottoscrivere copertura analoga a quelle fornita agli altri Enti, Enti diversi da quelli espressamente richiamati negli atti di Gara
25) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 5 “Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.†si chiede conferma che lo stesso non faccia riferimento a prescrizioni tecniche antincendio
26) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 8. “Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.†si chiede se si debba intendere operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto
27) Relativamente all’Articolo 19 – Penali, dello Schema di Convenzione si chiede se lo stesso debba considerarsi operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto ed in caso affermativo, quando dovrebbero essere applicate le suddette penali.
28) Rileviamo che lo schema convenzione riporta all’art Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, l’obbligo Relativamente a quanto disposto dal documento denominato “allegato_Allegato 8_Accordo Designazione RespTrattamento†rileviamo che lo stesso prevede l’obbligo per la Compagnia di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia.
29) Relativamente allo schema di Convenzione tra i sottoscrittori offerenti è previsto il soggetto firmatario dotato di Procura Speciale?
Risposta :
1) La coassicurazione, così come disciplinata all’art.17 dei CC.TT. di gara, non prevede quote percentuali minime stabilite per il riparto, né per la delegataria, né per le coassicuratrici.
2) Si conferma che è prevista l’emissione di singoli contratti per ogni Amministrazione contraente.
3) Si conferma.
4) l’Allegato 1.a Domanda di partecipazione è da intendersi quale “schema tipo†che potrà essere adattato alle diverse specificità.
5) Si conferma che le basi d’asta complessive per ogni lotto e le sub basi d’asta sono da intendersi oneri fiscali inclusi.
6) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione - punto III, esclude i danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 2) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittiviâ€. Pertanto, è consentito agli OO.EE. presentare differenti ed alternative formulazioni della “Esclusione Cyber Riskâ€, i cui contenuti prescrittivi verranno valutati dalla Commissione di gara in quanto compatibili con l’oggetto della garanzia assicurativa prevista dai CC.TT. di gara.
7) Si conferma che quanto disposto all’ Art. 33: Esclusioni e Beni esclusi dall’assicurazione, punto III - Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion) - prevale su quanto previsto alla definizione Guasti alle apparecchiature elettroniche o alle apparecchiature elettromedicali ed all’ Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 Lett. y) Guasti alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali.
8) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.33 - Esclusioni e beni esclusi dall'assicurazione – al punto IV, esclude i danni verificatisi in occasione di malattie trasmissibili, tuttavia come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 1) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittiviâ€. Pertanto, è consentito agli OO.EE. presentare differenti ed alternative formulazioni della “CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€, i cui contenuti prescrittivi verranno valutati dalla Commissione di gara in quanto compatibili con l’oggetto della garanzia assicurativa prevista dai CC.TT. di gara.
9) Premesso che il Capitolato Tecnico all'art.49 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali – - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, tuttavia come precisato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara (pag.43, punto 3) “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittiviâ€. Pertanto, è consentito agli OO.EE. presentare differenti ed alternative formulazioni della “CLAUSOLA MISURE RESTITTIVE E LIMITAZIONI TERRITORIALIâ€, i cui contenuti prescrittivi verranno valutati dalla Commissione di gara in quanto compatibili con l’oggetto della garanzia assicurativa prevista dai CC.TT. di gara.
10) Vedasi quanto indicato alle precedenti risposte 7), 8) e 9).
11) Si conferma l’applicazione di quanto previsto dall’Art. 27 del Capitolato tecnico, anche ai sensi dell’art.1917 C.C.
12) Si conferma quanto previsto dall’Art. 39 del Capitolato tecnico, nei limiti dei beni e della garanzia colpiti da sinistro.
13) Si conferma quanto previsto dall’Art. 40 del Capitolato tecnico, nei limiti dei beni e della garanzia colpiti da sinistro.
14) In riferimento alla Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e segnatamente rispetto la tabella ivi riportata, si precisa che gli importi indicati nella colonna “Limite di indennizzo per sinistro e per anno €â€, in valore assoluto (cifra fissa), anche laddove modificati in base alla varianti consentite dal Disciplinare di gara, devono intendersi quali limiti di indennizzo per sinistro ed annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati, fermi i sottolimiti relativi (percentuali) per singolo cespite.
15) Si conferma che quanto indicato alla Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, alla voce “Massimo indennizzo per sinistro e anno†(stop loss) deve intendersi quale massimo indennizzo di polizza previsto per sinistro e per annualità assicurativa, fermi i differenti sottolimiti previsti dal C.T.
16) Si conferma l’interpretazione da Voi indicata e pertanto prevarrà l’offerta migliorativa di 9 mesi, qualora proposta dall’O.E.
17) Si conferma, che non sarà dovuta ulteriore proroga tecnica, oltre ai 6 o 9 mesi previsti, secondo l’offerta formulata.
18) Si conferma l’efficacia dell’esclusione di cui all’art.33, lett.s), salvo quanto indicato nel CT all’art. 24 (punto viii: Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva, e punto x: Mancato godimento e/o perdita delle pigioni).
19) Relativamente all’AOU DI Modena, l’ammontare delle “consistenze patrimoniali†rese disponibili agli OO.EE. coincidono con quanto riportato sia nel CT lotto 2 (alla voce SCHEDA VALORI E PARTITE ASSICURATE) sia nell’allegato 13 (Dettaglio calcolo premio Lotto 2).
Relativamente alla AUSL di Imola, si rileva viceversa una differenza tra quanto riportato nel CT e nell’Allegato 13 - Dettaglio calcolo premio Lotto 1 – e le “consistenze patrimoniali†rese disponibili agli OO.EE.; pertanto, a parziale rettifica di quanto riportato nel CT lotto 1 e nell’Allegato 13 - Dettaglio calcolo premio Lotto 1 – si precisa e stabilisce che la somma corretta assicurata indicata alla voce SCHEDA VALORI E PARTITE ASSICURATE di cui al Lotto 1, alla partita 1) dell’AUSL di Imola deve intendersi pari ad 311.324.704,00, e parimenti nell’allegato 13 lotto 1.
20) Si precisa che come indicato nel Progetto Tecnico reso disponibile agli OO.EE., i beni mobili da garantire riferiti all’Ospedale di Sassuolo risultano “ubicati in larga parte presso la sede ospedaliera di Sassuoloâ€, assicurata all’interno del contratto stipulato dalla Ausl di Modena, e parzialmente nelle restanti ubicazioni indicate.
21) Si conferma che la revisione prezzi non opera in caso di regolazioni e/o modifiche accordate di prestazioni contrattuali.
22) Impianti fotovoltaici sono installati al servizio e sul coperto di numerosi fabbricati da assicurare; non è possibile in questa sede indicare l’esatta ubicazione di detti impianti né il relativo valore. Si precisa che non esistono cosiddetti “parchi fotovoltaici†o installazioni di impianti al di fuori dei fabbricati da assicurare..
23) Non è disponibile in questa sede una suddivisione puntuale delle somme assicurate alla partita beni mobili tra apparecchiature elettromedicali e restante contenuto di tipo diverso.
24) No, Enti diversi da quelli espressamente richiamati negli atti di gara non potranno aderire alla Convenzione
25) Si conferma quanto indicato all’art. 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 5, tuttavia si precisa che quanto indicato non si riferisce alle prescrizioni tecniche antiincendio di competenza delle Aziende Sanitarie Contraenti.
26) Fermo quanto riportato al punto 8 dell’art.8, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono quelli stabiliti dall’art.13, calcolati sulla base dei premi offerti di cui all’offerta economica, né d'altronde si ravvisa come la prestazione assicurativa stabilita dai CC.TT. possa essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle aziende sanitarie contraenti.
27) Si conferma che anche ai contratti assicurativi trova applicazione quanto disciplinato all’art. 19 dello Schema di convenzione.
28) In caso di aggiudicazione si procederà alla sostituzione da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento.
29) Si conferma che qualora il sottoscrittore non sia il Rappresentante Legale, può procedere alla sottoscrizione della Convenzione soggetto munito di idonea procura speciale.