Domanda :
Buongiorno,
con riferimento all’oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) In caso di coassicurazione quali sono le % minime da attribuire alla Delegataria e quelle da attribuire alle coassicuratrici?
2) Si chiede se sia prevista l’emissione di singoli contratti per ogni singolo aderente alla Convenzione o sarà emessa un’unica polizza per la totalità della convenzione
3) In caso di emissione separata dei contratti, si chiede se sia possibile la cessazione anticipata dei singoli contratti a scadenza annua, senza che ciò implichi la cessazione anche degli altri
4) In merito a quanto riportato alle Premesse, del disciplinare “Con l’aggiudicatario (di seguito: Fornitore) verrà stipulata una Convenzione quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende sanitarie/ per l’erogazione del servizio oggetto della presente gara. Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Aziende sanitarie, previa registrazione sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Azienda sanitaria stessa fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari al valore complessivo aggiudicato.â€, si chiede conferma che sia da ritenersi come non apposto in quanto non confacente con i servizi oggetto dell’appalto. In caso contrario se ne richiede la corretta interpretazione
5) In merito a quanto riportato all’ultimo comma dell’art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, del disciplinare “Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende sanitarie/Amministrazioni contraenti che utilizzeranno la Convenzione stessa nell’arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l’Agenzia né per le Aziende sanitarie contraenti nei confronti dell’aggiudicatario.†si chiede conferma che sia da ritenersi come non apposto in quanto non confacente con i servizi oggetto dell’appalto. In caso contrario se ne richiede la corretta interpretazione
6) In merito a quanto riportato all’art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, del disciplinare, nella tabella oggetto dell’appalto, rileviamo alla colonna di destra che la durata viene indicata con effetto dal 31/12/2021. Posto che si tratta di refuso, chiediamo conferma debba intendersi 31/12/2022, ferma la base d’asta totale di € 3.993.000,00
7) Si chiede quale sia la corretta interpretazione in merito a quanto riportato all’art 3.2 del disciplinare “Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione quadro, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.â€
8) In caso di partecipazione in coassicurazione, si chiede come debba essere valorizzata all’interno dell’Allegato 1.a Domanda di partecipazione ( quali campi devono essere flaggati/integrati)
9) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 5 “Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.†si chiede conferma che lo stesso non faccia riferimento a prescrizioni tecniche antincendio
10) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, punto 8. “Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.†si chiede se si debba intendere operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto
11) Con riferimento allo Schema di Convenzione Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi, si chiede conferma che non sia applicabile al/ai contratto/i oggetto dell’appalto
12) Relativamente all’Articolo 18 – Penali, dello Schema di Convenzione si chiede se lo stesso debba considerarsi operante anche a contratti di assicurazione, come quello oggetto di appalto ed in caso affermativo, quando dovrebbero essere applicate le suddette penali. Fermo restando quanto normato dall'art 14 del Capitolato per ritardo nella comunicazione dei sinistri e relativamente al quale chiediamo conferma del fatto che prevalgano le penali nello stesso previste e non quelle dello schema di convenzione
13) Rileviamo che lo schema convenzione riporta all’Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, l’obbligo per la Compagnia di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce dei recenti orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia
14) Con riferimento all’art 3 Durata dell’assicurazione, si chiede se la proroga tecnica sia prevista anche in caso di recesso per sinistro inviato dalla Compagnia
15) Art. 1 - Oggetto della copertura: si chiede conferma che la frase “Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.†faccia esclusivo riferimento a danni conseguenziali intesi come danni materiali e diretti verificatisi come conseguenza immediata dell’azione deli eventi non esclusi dall’assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati
16) Con riferimento all’art 3 Esclusioni siamo a chiederVi delucidazioni in merito al disposto dell’ultimo comma ( “Tutto quanto sopra - punti da a) ad m)- salvo che i danni siano provocati…â€). Si chiede conferma del fatto che il disposto non operi per le lettere a), b), g), i)
17) Si chiede conferma che quanto disposto dall’addendum “Cyber Clause†sostituisca e prevalga su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che dovrà quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la predetta clausola
18) Nella definizione di beni immobili/Fabbricati sono compresi: giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto. All’art.4 “Enti esclusi dall’assicurazione†al punto 7 sono indicati: “Boschi, alberi, coltivazioniâ€. Si prega confermare che tali beni si intendono esclusi dalla copertura anche se in contrasto con le definizioni.
19) Art. 6 Assicurazione Parziale Deroga alla proporzionale: l’articolo prevede la possibilità per la Compagnia di far valutare i beni oggetto di copertura da una società di stima benevisa comunicandone le risultanze alla Contraente. Prevede inoltre che “fino alla data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente, l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.â€. Vogliate confermare che qualora la Compagnia rinunci a far effettuare tale valutazione e quindi in assenza di qualsivoglia comunicazione la polizza opererà a Valore intero con deroga al 20% come previsto nella prima parte dello stessi articolo.
20) Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause: con riferimento a quanto previsto al punto c) si chiede conferma del fatto che la clausola non comporti deroga all’aggravamento del rischio
21) Tra i limiti di indennizzo rileviamo la voce acqua piovana, ma della stessa garanzia non rinveniamo disciplina, né definizione. Si chiede di precisare quali danni si intendano garantire con la stessa
22) Si chiede conferma che per stop loss di 62.500.000 debba intendersi quale limite massimo di indennizzo della polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
23) Relativamente al limite previsto in tabella alla voce frane e smottamenti, chiediamo conferma che sia applicabile alle garanzie tutte previste al punto 20 frane e smottamento, dell’art 2, Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura
24) Vogliate chiarire se il limite di indennizzo previsto in cifra fissa per le seguenti garanzie:
o Eventi atmosferici: € 40.000.000 sinistro anno;
o Eventi socio-politici: € 35.000.000 sinistro anno
o Sovraccarico neve: € 10.000.000 sinistro anno
o Inondazioni alluvioni e allagamenti: € 17.500.000 sinistro anno
o Terremoto: € 15.000.000 sinistro anno
Siano da intendersi limiti sinistro/anno in aggregato per tutte le ubicazioni (fermo il sottolimite percentuale).
25) In merito alla garanzia Terremoto vogliate chiarire se il limite di indennizzo del 60% è riferito alle somme assicurate per singola ubicazione oppure al totale delle somme assicurate;
26) Nella partita contenuto riferita a ciascuna Azienda sono comprese le Apparecchiature elettroniche ed elettromedicali: è disponibile una suddivisione degli importi tra contenuto generico ed apparecchiature (anche solo indicativa)?
27) Relativamente allo schema di Convenzione tra i sottoscrittori offerenti è previsto il soggetto firmatario dotato di Procura Speciale?
Risposta :
1. Fermo restante la copertura del rischio al 100%, come previsto dall’art. 6 del disciplinare di gara: Il requisito relativo alla raccolta totale dei premi di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione nel complesso.
2. E’ prevista l’emissione di singoli contratti per singolo Ente.
3. Si conferma.
4. L’Agenzia Intercent-Er, nella sua qualità di Stazione appaltante, stipulerà la convenzione con l’aggiudicatario della procedura. Le Aziende destinatarie del servizio assicurativo aderiranno alla convenzione sottoscrivendo appositi ODF (ordinativi di fornitura) su Piattaforma SATER.
5. Si conferma il contenuto dell’art. 4 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare.
6. Trattasi di refuso, si conferma la data del 31/12/2022.
7. Trattasi di facoltà prevista e disciplinata dall’art. 106 comma 12 del Codice 50/2016 al quale si rimanda per eventuali maggiori approfondimenti.
8. l’Allegato 1.a Domanda di partecipazione è da intendersi quale “schema tipo†che potrà essere adattato alle diverse specificità.
9. Si conferma quanto indicato all’art. 8 Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità.
10. Si, deve intendersi operante anche ai contratti di assicurazione.
11. Si conferma la non applicazione dell’art. 14 - Adeguamento dei prezzi. Lo schema di convenzione verrà adattato in sede di stipula.
12. Le penali applicabili sono quelle previste all’art. 14 del Capitolato tecnico e all’art. 18 dello schema di Convenzione.
13. Si precisa che lo schema di convenzione è da ritenersi “schema tipo†che dovrà essere adattato alla specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione del contratto/convenzione.
14. In caso di recesso per sinistro inviato dalla Compagnia, la proroga tecnica non è prevista.
15. Si conferma l’interpretazione fornita, fatto salvo quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
16. Si ritiene applicabile quanto normato dal penultimo paragrafo dell’art. 3 Esclusioni del Capitolato tecnico che si riporta integralmente: “Tutto quanto sopra – punti da a) ad m) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente Assicurazione. In quest’ultimo caso la Società sarà obbligata solo per quanto riferibile al danno non altrimenti escluso.â€
17. Si conferma l’interpretazione data.
18. Si conferma l’interpretazione da voi fornita.
19. Nell’ipotesi da voi formulata, in assenza di stima benevisa, troverebbe applicazione quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6.
20. Per quanto riguarda il punto c) richiamato, si ritiene applicabile il disposto di cui all’art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio del capitolato tecnico.
21. All’art. 15 - eventi atmosferici del capitolato tecnico - viene ricompreso anche l’evento pioggia. L’operatività della garanzia acqua piovana trova quindi descrizione in detto articolo.
22. Per stop loss di € 62.500.000,00 deve intendersi il limite massimo di indennizzo della polizza, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie e per singola Azienda Sanitaria assicurata.
23. Si conferma.
24. I limiti di indennizzo previsti in cifra fissa sono da intendersi “limite sinistro/anno†per ogni singola Azienda Sanitaria di riferimento (fermi i sotto-limiti percentuali).
25. Il limite di indennizzo indicato è riferito alle somme assicurate per singola ubicazione.
26. I dati disponibili sono già stati forniti come parte integrante della documentazione di gara.
27. E’ previsto che l’offerta sia effettuata da un soggetto firmatario, munito di Procura Speciale.