FAQ sul Mercato elettronico (Procedura di abilitazione)
DOMANDE
1. Quali sono i vantaggi per i Fornitori che si abilitano al Mercato Elettronico?
2. È previsto un termine per la domanda di abilitazione?
3. Cosa deve dichiarare il Fornitore in fase di abilitazione?
4. Sono previste delle spese per l’abilitazione al Mercato Elettronico?
7. Come si consulta il file xls relativo alle "Categorie merceologiche"?
8. Che obblighi ha il Fornitore che ha completato la procedura di abilitazione?
11. Come mai sul mercato elettronico non sono presenti le classifiche SOA relative ai lavori?
12. Che requisiti deve possedere il Fornitore?
14. Come è possibile confermare i requisiti posseduti?
16. Come vengono valutate le domande di abilitazione al Mercato Elettronico?
17. Come vengono date comunicazioni al Fornitore che ha presentato domanda di abilitazione?
18. Cosa accade in caso di rigetto della domanda di abilitazione?
19. Quali sono le cause di mancata accettazione di una domanda di abilitazione?
20. Come si rinnova la domanda di abilitazione?
RISPOSTE
1. Quali sono i vantaggi per i Fornitori che si abilitano al Mercato Elettronico?
Il conseguimento dell’abilitazione consente ai Fornitori abilitati di partecipare al Mercato Elettronico, nell’ambito del quale i Punti Ordinanti delle Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna possono compiere acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario (Euro 214.000,00). In sintesi, i vantaggi per i Fornitori sono:
- accesso a un mercato utilizzato dalle Amministrazioni del territorio
- presidio di un canale di vendita ottimale
- trasparenza e semplicità della procedura
- abbattimento dei costi e dei tempi di vendita
2. È previsto un termine per la domanda di abilitazione?
No, non è previsto alcun termine e l’abilitazione conseguita rimane valida, se non sopraggiungono motivi che danno luogo a revoca o sospensione, con l’obbligo di rinnovo dopo sei mesi.
3. Cosa deve dichiarare il Fornitore in fase di abilitazione?
Come specificato nel paragrafo 6 del bando di abilitazione, il Fornitore che intende presentare domanda deve dichiarare di:
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 5 del bando di abilitazione;
- accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni riportate nel bando e in tutti i suoi allegati, nel Regolamento per l’utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici SATER, nel Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico, nonché in tutti gli altri documenti inerenti il Mercato Elettronico;
- attestare l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella domanda di abilitazione;
- possedere, in capo al legale rappresentante che sottoscrive la domanda di abilitazione, tutti i poteri necessari atti a ottenere l’abilitazione e a partecipare al Mercato Elettronico;
- accettare che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la procedura di abilitazione e/o le richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, ovvero ogni altra comunicazione necessaria per la partecipazione del Fornitore richiedente alle procedure telematiche di acquisto per le quali si richiede l’abilitazione, saranno validamente considerate laddove effettuate tramite le apposite aree funzionali del Sistema SATER e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di abilitazione;
- impegnarsi ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si rivelerà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato Elettronico, le comunicazioni pervenute su SATER; ;
- essere informato circa la facoltà riconosciuta all’Agenzia di effettuare verifiche d’ufficio a campione rispetto alla veridicità delle dichiarazioni poste;
- essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e dal GDPR – Regolamento UE 2016/679, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m.i.;
- esonerare espressamente l’Agenzia e il gestore del Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni eventualmente cagionati dall’utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici impiegati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.
4. Sono previste delle spese per l’abilitazione al Mercato Elettronico?
Per l’ammissione al Mercato Elettronico non è richiesta alcuna cauzione, né il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
5. Che forma deve avere la documentazione da presentare al fine di ottenere l’abilitazione al Mercato Elettronico?
Tutti i documenti e gli atti che devono essere presentati per l’ottenimento dell’abilitazione al Mercato Elettronico devono avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, e - ove previsto - la documentazione dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale del Legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore (in tal caso, è necessario allegare la procura).
6. Quali e quante sono le categorie merceologiche per le quali è possibile richiedere l’abilitazione al mercato elettronico?
In generale il Mercato elettronico include pressoché tutte le categorie di beni e servizi, ad eccezione di farmaci, energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, servizi di telefonia fissa e mobile Nello specifico, le categorie merceologiche per le quali è possibile richiedere l’abilitazione al mercato elettronico sono elencate nel dettaglio nel file Excel denominato “Allegato 1 – Categorie merceologiche”, pubblicato sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella pagina informativa del bando di abilitazione al mercato elettronico Beni e Servizi, sezione “Allegati” al link “Documentazione”.
I Fornitori potranno chiedere l’Abilitazione per una o più delle categorie merceologiche coerenti con il proprio oggetto sociale, come da visura camerale.
Le specifiche tecniche e i livelli minimi che devono possedere i beni e i servizi offerti dai Fornitori abilitati sono riportati nel documento “Allegato 2 - Capitolato speciale”.
Presentare istanza di abilitazione per almeno una categoria è presupposto indispensabile ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’Abilitazione al Mercato Elettronico.
7. Come si consulta il file xls relativo alle "Categorie merceologiche"?
Il file è articolato in una struttura “ad albero” in cui le categorie merceologiche sono organizzate gerarchicamente su 7 livelli. Le categorie che è più opportuno indicare nell’istanza di abilitazione sono quelle identificate dal livello “4”, che comprendono l’abilitazione anche alle relative sottocategorie di livello 5, 6 e 7. Abilitarsi ad una categoria di livello “4” significa, cioè, essere abilitati anche alle relative sottocategorie di livello inferiore, da “5 a 7”. Nel caso in cui si individuino categorie pertinenti di livello "3", senza altri sottolivelli, le categorie da inserire sono quelle identificate dallo stesso livello "3".
8. Che obblighi ha il Fornitore che ha completato la procedura di abilitazione?
- Il Fornitore si impegna a confermare, con cadenza semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all’atto della domanda di Abilitazione e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l’immediata sospensione o revoca della Abilitazione.
- Il Fornitore si impegna a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Abilitazione.
- Il Fornitore accetta che l’intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l’eventuale sospensione dell’Abilitazione.
9. È possibile interrompere la procedura di abilitazione, salvarla e riprenderla in un secondo momento?
Sì, è possibile. Si consiglia comunque, prima di procedere, di preparare preventivamente tutta la documentazione, di individuare le categorie merceologiche per le quali si intende richiedere l’abilitazione.
10. Qual è la procedura per modificare o integrare le categorie merceologiche per le quali è stata richiesta l’abilitazione?
Per la modifica/integrazione delle categorie merceologiche si deve procedere a sottoporre una nuova istanza di abilitazione.
11. Come mai sul mercato elettronico non sono presenti le classifiche SOA relative ai lavori?
Il Mercato Elettronico regionale (MERER) è uno strumento che Intercent-ER mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni del territorio per effettuare richieste di offerta al di sotto della soglia comunitaria, esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi. I lavori, cui fanno riferimento le SOA, non rientrano nell’ambito dello strumento.
12. Che requisiti deve possedere il Fornitore?
Come specificato nel paragrafo 5 del bando di abilitazione, il Fornitore che intende richiedere l’abilitazione al Mercato elettronico deve:
- garantire la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essere iscritto per attività inerenti i beni e/o servizi oggetto del bando al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016;
- garantire la non sussistenza di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs. N. 159/2011;
- essere in possesso, ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, dell’autorizzazione rilasciata secondo il D.M. 14 dicembre 2010. Tale autorizzazione è richiesta per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001;
- disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- disporre di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000;
- disporre di un personal computer collegato ad internet e dotato di browser compatibile con la piattaforma di Intercent-ER.
13. I requisiti di abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico sono verificati solo a campione oppure sulla totalità dei soggetti?
In qualsiasi momento l’Agenzia ha la facoltà di richiedere al Fornitore l’esibizione di tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l’Abilitazione, anche successivamente al conseguimento della stessa.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 - dal n. 1 al n. 6 - del bando di Abilitazione, l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad effettuare ogni opportuna verifica.
Con determinazione n. 264/2014 e s.m.i. si è deciso di procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai Fornitori abilitati al Mercato Elettronico ogni sei mesi, nella misura, rispettivamente, del 5%.
Intercent-ER si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – sia in fase di Abilitazione che successivamente al rilascio dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Fornitori.
L’Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l’Abilitazione, nonché la sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini dell’Abilitazione.
14. Come è possibile confermare i requisiti posseduti?
In prossimità della scadenza, l’Operatore Economico riceve un’e-mail di notifica che lo invita ad effettuare il rinnovo dell’abilitazione presentando una nuova istanza, seguendo le istruzioni indicate.
Il Sistema proporrà l'istanza precedente in versione editabile per eventuali modifiche. Qualora siano cambiate le dichiarazioni, l’Operatore Economico è tenuto ad aggiornarle. Al momento dell'Invio della nuova Istanza, verranno effettuati dei controlli automatici sulle seguenti informazioni:
- “Ragione sociale”, “Forma giuridica”, “Nome – Cognome - Codice Fiscale del dichiarante”, “Giusta Procura”, “Indirizzo PEC”;
- “Categorie merceologiche”;
- Dichiarazione “eventuali reati”;
- “Allegati”.
1) Se le modifiche apportate all'Istanza non hanno interessato nessuna di tali informazioni, al momento dell'Invio l'Istanza verrà confermata automaticamente per la durata stabilita dal Bando;
2) Se invece le modifiche apportate all'Istanza hanno interessato una o più di tali informazioni, l'Istanza verrà sottoposta ad una nuova valutazione, seguendo l'iter e le tempistiche previste per la sua evasione;
3) Nel caso in cui il rinnovo dell'Iscrizione non venga effettuato entro i tempi stabiliti, al raggiungimento della Data scadenza, l'iscrizione verrà sospesa.
15. I consorzi, i raggruppamenti temporanei d’impresa e le cooperative sociali possono presentare domanda di abilitazione al Mercato Elettronico? Se sì, secondo quali modalità?
Non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, lettera e), del D. Lgs. 50/2016, mentre sono ammessi a richiedere l’abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all’art. 45, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
In caso di cooperative sociali di cui alla legge statale n. 328 del 2000 e ss.mm. ovvero di cui alla legge n. 381 del 1991 e s.m.i. dovrà essere riportata nella Domanda di Abilitazione l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, ove presente, l’eventuale iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e dei Consorzi istituito dalla legge regionale n. 12/2014, specificando nella lettera d) della Domanda di abilitazione la relativa sezione di appartenenza (es. Tipo A, Tipo B, ecc.)”.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la Domanda di Abilitazione dovrà contenere anche l’indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico. Inoltre, alla Domanda di Abilitazione, il consorzio dovrà allegare idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa consorziata indicata nella Domanda di Abilitazione, che attesti l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, seguendo l’apposita procedura presente sul Sistema. In caso di consorzi di cui all’art. 45, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
16. Come vengono valutate le domande di abilitazione al Mercato Elettronico?
Le domande di abilitazione sono soggette a verifica da parte dell’Agenzia.
Di norma l’Agenzia emette e comunica il provvedimento di abilitazione o di diniego entro 15 giorni lavorativi (termine non perentorio) dal ricevimento delle domande.
Le domande oggetto di valutazione formale saranno esaminate in base al criterio cronologico di ricezione, così come risultante dalle registrazioni del Sistema.
17. Come vengono date comunicazioni al Fornitore che ha presentato domanda di abilitazione?
Qualora ritenga ammissibile la domanda di abilitazione avanzata dal Fornitore, l’Agenzia comunica il relativo provvedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Fornitore nella domanda di abilitazione.
Qualora invece una domanda di abilitazione sia ritenuta non ammissibile, l’Agenzia - con le modalità di cui sopra - invia al Fornitore richiedente una comunicazione contenente le motivazioni che hanno portato al diniego.
18. Cosa accade in caso di rigetto della domanda di abilitazione?
In caso di mancata accettazione della domanda, il Fornitore richiedente può presentarne una nuova in cui siano rispettati i requisiti previsti dal bando.
19. Quali sono le cause di mancata accettazione di una domanda di abilitazione?
L’Agenzia non accetta le domande di abilitazione e di conseguenza non ammette l’impresa richiedente al Mercato Elettronico nei seguenti casi:
- totale o parziale assenza di quanto previsto ai paragrafi 3, 5 e 6 del bando di abilitazione;
- irregolarità e/o inesattezza della domanda di abilitazione ovvero della documentazione richiesta.
20. Come si rinnova la domanda di abilitazione?
Tutte le istruzioni per il rinnovo della domanda di abilitazione al Mercato Elettronico sono disponibili al seguente link.