FAQ sul Mercato elettronico (Procedura di abilitazione)
DOMANDE
1. Quali sono i vantaggi per i Fornitori che si abilitano al Mercato Elettronico?
2. È previsto un termine per la domanda di abilitazione?
3. Cosa deve dichiarare il Fornitore in fase di abilitazione?
4. Sono previste delle spese per l’abilitazione al Mercato Elettronico?
7. Come si consulta il file xls relativo alle "Categorie merceologiche"?
8. Che obblighi ha il Fornitore che ha completato la procedura di abilitazione?
11. Che requisiti deve possedere il Fornitore?
13. Come è possibile confermare i requisiti posseduti?
15. Come vengono valutate le domande di abilitazione al Mercato Elettronico?
16. Come vengono date comunicazioni al Fornitore che ha presentato domanda di abilitazione?
17. Cosa accade in caso di rigetto della domanda di abilitazione?
18. Quali sono le cause di mancata accettazione di una domanda di abilitazione?
19. Come si rinnova la domanda di abilitazione?
RISPOSTE
1. Quali sono i vantaggi per i Fornitori che si abilitano al Mercato Elettronico?
Il conseguimento dell’abilitazione consente ai Fornitori abilitati di partecipare al Mercato Elettronico, nell’ambito del quale i Punti Ordinanti/RUP RdO delle Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna possono compiere acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
In sintesi, i vantaggi per i Fornitori sono:
- accesso a un mercato utilizzato dalle Amministrazioni del territorio
- presidio di un canale di vendita ottimale
- trasparenza e semplicità della procedura
abbattimento dei costi e dei tempi di vendita
2. È previsto un termine per la domanda di abilitazione?
No, non è previsto alcun termine e l’abilitazione conseguita rimane valida, se non sopraggiungono motivi che danno luogo a revoca o sospensione, con l’obbligo di rinnovo dopo sei mesi.
3. Cosa deve dichiarare il Fornitore in fase di abilitazione?
Come specificato nell’articolo 7 del bando di abilitazione, il Fornitore che intende presentare domanda deve dichiarare:
- il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del bando di abilitazione;
- l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le condizioni, riportate nel bando, ed in tutti i suoi allegati tra cui in particolare il Regolamento per l’utilizzo del Sistema SATER, il Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico, nonché tutti gli altri documenti inerenti il Mercato Elettronico;
- l’attestazione del Fornitore richiedente circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella domanda di abilitazione;
- il possesso, in capo al legale rappresentante del Fornitore richiedente che sottoscrive la domanda di abilitazione, di tutti i poteri necessari atti a ottenere l’abilitazione e a partecipare al Mercato Elettronico;
- l’accettazione che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la procedura di abilitazione e/o le richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, ovvero ogni altra comunicazione necessaria per la partecipazione del Fornitore richiedente alle procedure telematiche di acquisto per le quali si richiede l’abilitazione, si considerano validamente effettuate nell’Area riservata "Comunicazioni" della Piattaforma di Intercent-ER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di abilitazione ;
- di essere informato circa la facoltà riconosciuta all’Agenzia, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni poste, di procedere a campione, per effettuare verifiche di ufficio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo paragrafo 13;
- di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e ss.mm.i.i;
- di conoscere ed accettare il nuovo Patto di Integrità approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022 e recepito dalla determinazione di Intercent-ER n. 259 del 25/05/2022;
- di conoscere ed accettare i contenuti del documento di Politica Anticorruzione dell’Agenzia Intercent-ER resa disponibile al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione.
4. Sono previste delle spese per l’abilitazione al Mercato Elettronico?
Per l’ammissione al Mercato Elettronico non è richiesta alcuna cauzione, né il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
5. Che forma deve avere la documentazione da presentare al fine di ottenere l’abilitazione al Mercato Elettronico?
Tutti i documenti e gli atti che devono essere presentati per l’ottenimento dell’abilitazione al Mercato Elettronico devono avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e la documentazione dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale del Legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore (in tal caso, è necessario allegare la procura).
6. Quali e quante sono le categorie merceologiche per le quali è possibile richiedere l’abilitazione al mercato elettronico?
In generale il Mercato elettronico include pressoché tutte le categorie di beni e servizi, ed i lavori pubblici. In relazione ai lavori, sono state introdotte sia specifiche CPV afferenti ai “Lavori di costruzione”, valevoli esclusivamente per affidamenti di importo inferiore ai 150mila euro, sia i codici SOA per le diverse tipologie di lavori e per le differenti fasce di importo.
Nello specifico, le categorie merceologiche per le quali è possibile richiedere l’abilitazione al mercato elettronico sono elencate nel dettaglio nel file Excel denominato “Allegato 1 – Categorie merceologiche”, pubblicato sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella pagina informativa del bando di abilitazione al mercato elettronico Beni, Servizi e Lavori, sezione “Allegati” al link “Documentazione”.
I Fornitori potranno chiedere l’Abilitazione per una o più delle categorie merceologiche coerenti con il proprio oggetto sociale, come da visura camerale oppure per la SOA di competenza.
Le specifiche tecniche e i livelli minimi che devono possedere i beni e i servizi offerti dai Fornitori abilitati sono riportati nel documento “Allegato 2 - Capitolato speciale”.
Presentare istanza di abilitazione per almeno una categoria è presupposto indispensabile ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’Abilitazione al Mercato Elettronico.
7. Come si consulta il file xls relativo alle "Categorie merceologiche"?
IIl file è articolato in una struttura “ad albero” in cui le categorie merceologiche sono organizzate gerarchicamente su 7 livelli. Le categorie che è più opportuno indicare nell’istanza di abilitazione sono quelle identificate dal livello “4”, che comprendono l’abilitazione anche alle relative sottocategorie di livello 5, 6 e 7. Abilitarsi ad una categoria di livello “4” significa, cioè, essere abilitati anche alle relative sottocategorie di livello inferiore, da “5 a 7”. Nel caso in cui si individuino categorie pertinenti di livello "3", senza altri sottolivelli, le categorie da inserire sono quelle identificate dallo stesso livello "3". Con specifico riferimento alle SOA, è prevista un’articolazione su 2 livelli (OG/Classi di importo): gli Operatori Economici interessati potranno quindi richiedere l’abilitazione selezionando una o più di tali voci di 2° livello (mentre per quanto riguarda le categorie “CPV” l’abilitazione avviene, come per tutte le altre CPV, indicando le voci di 4° livello).
8. Che obblighi ha il Fornitore che ha completato la procedura di abilitazione?
- Il Fornitore si impegna a confermare, con cadenza semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all’atto della domanda di Abilitazione e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l’immediata sospensione o revoca della Abilitazione.
- Il Fornitore si impegna a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Abilitazione.
- Il Fornitore accetta che l’intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l’eventuale sospensione dell’Abilitazione.
9. È possibile interrompere la procedura di abilitazione, salvarla e riprenderla in un secondo momento?
Sì, è possibile. Si consiglia comunque, prima di procedere, di preparare preventivamente tutta la documentazione, di individuare le categorie merceologiche per le quali si intende richiedere l’abilitazione.
10. Qual è la procedura per modificare o integrare le categorie merceologiche per le quali è stata richiesta l’abilitazione?
Per la modifica/integrazione delle categorie merceologiche/SOA si deve procedere a sottoporre una nuova istanza di abilitazione.
11. Che requisiti deve possedere il Fornitore?
Per conseguire l’abilitazione, nonché garantirsi la permanenza nel Mercato Elettronico, il Fornitore richiedente deve: essere iscritto per attività inerenti i beni e/o servizi oggetto del bando al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, come indicato nell’allegato XI della Direttiva 2014/24.
I Fornitori che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema.
12. I requisiti di abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico sono verificati solo a campione oppure sulla totalità dei soggetti?
Intercent-ER si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – sia in fase di Abilitazione che successivamente al rilascio dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Fornitori.
13. Come è possibile confermare i requisiti posseduti?
In prossimità della scadenza, l’Operatore Economico riceve un’e-mail di notifica che lo invita ad effettuare il rinnovo dell’abilitazione presentando una nuova istanza, seguendo le istruzioni indicate.
Il Sistema proporrà l'istanza precedente in versione editabile per eventuali modifiche. Qualora siano cambiate le dichiarazioni, l’Operatore Economico è tenuto ad aggiornarle. Al momento dell'Invio della nuova Istanza, verranno effettuati dei controlli automatici sulle seguenti informazioni:
- “Ragione sociale”, “Forma giuridica”, “Nome – Cognome - Codice Fiscale del dichiarante”, “Giusta Procura”, “Indirizzo PEC”;
- “Categorie merceologiche”;
- “Allegati”.
1) Se le modifiche apportate all'Istanza non hanno interessato nessuna di tali informazioni, al momento dell'Invio l'Istanza verrà confermata automaticamente per la durata stabilita dal Bando;
2) Se invece le modifiche apportate all'Istanza hanno interessato una o più di tali informazioni, l'Istanza verrà sottoposta ad una nuova valutazione, seguendo l'iter e le tempistiche previste per la sua evasione;
3) Nel caso in cui il rinnovo dell'Iscrizione non venga effettuato entro i tempi stabiliti, al raggiungimento della Data scadenza, l'iscrizione verrà sospesa.
14. I consorzi, i raggruppamenti temporanei d’impresa e le cooperative sociali possono presentare domanda di abilitazione al Mercato Elettronico? Se sì, secondo quali modalità?
Non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 68 del D. Lgs. 36/2023, mentre sono ammessi a richiedere l’abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 purchè costituiti.
In caso di cooperative sociali di cui alla legge statale n. 328 del 2000 e ss.mm. ovvero di cui alla legge n. 381 del 1991 e s.m.i. dovrà essere riportata nella Domanda di Abilitazione l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, ove presente, l’eventuale iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e dei Consorzi istituito dalla legge regionale n. 12/2014, specificando nella lettera d) della Domanda di abilitazione la relativa sezione di appartenenza (es. Tipo A, Tipo B, ecc.)”.
In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la Domanda di Abilitazione dovrà contenere anche l’indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico.
15. Come vengono valutate le domande di abilitazione al Mercato Elettronico?
Le domande di abilitazione sono soggette a verifica da parte dell’Agenzia.
Di norma l’Agenzia emette e comunica il provvedimento di abilitazione o di diniego entro 15 giorni lavorativi (termine non perentorio) dal ricevimento delle domande.
Le domande oggetto di valutazione formale saranno esaminate in base al criterio cronologico di ricezione, così come risultante dalle registrazioni del Sistema.
16. Come vengono date comunicazioni al Fornitore che ha presentato domanda di abilitazione?
Qualora ritenga ammissibile la domanda di abilitazione avanzata dal Fornitore, l’Agenzia comunica il relativo provvedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Fornitore nella domanda di abilitazione.
Qualora invece una domanda di abilitazione sia ritenuta non ammissibile, l’Agenzia - con le modalità di cui sopra - invia al Fornitore richiedente una comunicazione contenente le motivazioni che hanno portato al diniego.
Tutte le comunicazioni si considerano validamente effettuate nell’Area riservata "Comunicazioni" della Piattaforma di Intercent-ER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica comunicato.
17. Cosa accade in caso di rigetto della domanda di abilitazione?
In caso di mancata accettazione della domanda, il Fornitore richiedente può presentarne una nuova in cui siano rispettati i requisiti previsti dal bando.
18. Quali sono le cause di mancata accettazione di una domanda di abilitazione?
L’Agenzia non accetta le domande di abilitazione e di conseguenza non ammette l’impresa richiedente al Mercato Elettronico, rispetto al presente bando di abilitazione, nei seguenti casi:
- totale o parziale assenza di quanto previsto all’ articolo 6 del bando di abilitazione;
- irregolarità e/o inesattezza della domanda di abilitazione ovvero della documentazione richiesta.
19. Come si rinnova la domanda di abilitazione?
Tutte le istruzioni per il rinnovo della domanda di abilitazione al Mercato Elettronico sono disponibili al seguente link.