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Dati del bando

Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Vidiciatico nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO) – Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto209.564,86 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema25/01/2021
Termine richiesta chiarimenti02/02/2021 13:00
Termine presentazione delle offerte/risposte09/02/2021 13:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Borghetti Marco

telefono: 051911056

Busatta Renata

telefono: 051911056

Chiarimenti

Chiarimento PI037120-21

Ultimo aggiornamento: 02/02/2021 10:54

Domanda : QUESITO N. 5 - PARTECIPAZIONE IN R.T.I. - Viene chiesto se in caso di partecipazione in RTI occorre indicare la compagine del raggruppamento, oppure basta la presentazione dell'istanza da parte della capogruppo che dichiara di partecipare in raggruppamento senza specificare le imprese mandanti.

Risposta : RISPOSTA 5 – In riferimento al quesito posto, per quanto riguarda la presentazione della manifestazione d’interesse, come indicato in calce al facsimile allegato, il nominativo della ditta mandante va indicato se è noto oppure va indicato "da destinare" in caso di nominativo non ancora noto

Chiarimento PI034637-21

Ultimo aggiornamento: 29/01/2021 16:22

Domanda : QUESITO N. 4 - QUALIFICAZIONE - Requisito di Capacità economica Finanziaria - Viene chiesto se per la partecipazione alla gara è sufficente essere in possesso di attestazione SOA per la sola categoria OG1 class.I ( prevalente) mentre le altre categorie ( OS24-OS30-OS28) nominate come categorie scorporabili, possano essere subappaltate

Risposta : RISPOSTA 4 - In riferimento al quesito posto, si rende noto quanto segue: a) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo l’eventuale subappalto della categoria prevalente OG1, non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto. b) Le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS24, OS28), fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 40%, sono subappaltabili al 100% ; c) Per la categorie specializzata SIOS (OS30) ricorre l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante costituzione di R.T.I. Non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 40% dell’importo della singola categoria. Il subappalto della SIOS non viene considerato per il raggiungimento del limite massimo del 40 per cento di cui ai comma a) e b) di cui sopra. d) Per quanto attiene alla somma delle percentuali si rende noto che nell’avviso sono state elencate esclusivamente le categorie di lavorazioni che superano il 10% del totale e quindi non sono state indicate le opere relative alle categorie OS3 – Impianti idrico-sanitari 8,45%; OS8 – Opere di impermeabilizzazione 0,31%; OS1 – Lavori in terra 0,20%; che sommate a quelle indicate nell’avviso determinano la percentuale complessiva del 100%.

Chiarimento PI031929-21

Ultimo aggiornamento: 29/01/2021 16:21

Domanda : QUESITO N. 3 - DOCUMENTAZIONE - Viene chiesto se è presente una protezione nel pdf della gara in quanto non risulta possibile l'apertura del documento

Risposta : RISPOSTA - Si informa che nei files messi a disposizione non è presente nessuna protezione.

Chiarimento PI029791-21

Ultimo aggiornamento: 29/01/2021 16:18

Domanda : QUESITO N. 2 - QUALIFICAZIONE - Viene chiesto se è necessario possedere SOA per la categoria OS24 ed inoltre si fa presente che sommando le percentuali indicate nel art III.1.2) dell'avviso non si arriva al 100%

Risposta : RISPOSTA 2 - In riferimento al quesito posto, si rende noto quanto segue: a) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo l’eventuale subappalto della categoria prevalente OG1, non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto. b) Le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS24, OS28), fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 40%, sono subappaltabili al 100% ; c) Per la categorie specializzata SIOS (OS30) ricorre l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante costituzione di R.T.I. Non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 40% dell’importo della singola categoria. Il subappalto della SIOS non viene considerato per il raggiungimento del limite massimo del 40 per cento di cui ai comma a) e b) di cui sopra. d) Per quanto attiene alla somma delle percentuali si rende noto che nell’avviso sono state elencate esclusivamente le categorie di lavorazioni che superano il 10% del totale e quindi non sono state indicate le opere relative alle categorie OS3 – Impianti idrico-sanitari 8,45%; OS8 – Opere di impermeabilizzazione 0,31%; OS1 – Lavori in terra 0,20%; che sommate a quelle indicate nell’avviso determinano la percentuale complessiva del 100%.

Chiarimento PI027900-21

Ultimo aggiornamento: 29/01/2021 16:12

Domanda : QUESITO N. 1 - QUALIFICAZIONE - Viene chiesto se è possibile partecipare in possesso di qualificazione SOA OG1 Class. I, OS24 Class. II e dichiarando di procedere in fase di gara con il subappalto delle lavorazioni ricomprese nelle categorie OS30 e OS28, o se al contrario è necessario dichiarare che si costituirà un ATI per tali categorie

Risposta : RISPOSTA 1 - In riferimento al quesito posto, si rende noto quanto segue: a) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo l’eventuale subappalto della categoria prevalente OG1, non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto. b) Le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS24, OS28), fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 40%, sono subappaltabili al 100% ; c) Per la categorie specializzata SIOS (OS30) ricorre l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante costituzione di R.T.I. Non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 40% dell’importo della singola categoria. Il subappalto della SIOS non viene considerato per il raggiungimento del limite massimo del 40 per cento di cui ai comma a) e b) di cui sopra.

Ultimo aggiornamento: 17-02-2021, 13:37