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Dati del bando

OCDPC n. 533/2018 – DECRETO 18/2021 – Cod. Int. 16781 – Lavori per il consolidamento del movimento franoso in località Marano - CUP F65H21000210001
Ente appaltanteAGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto970.568,55 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema08/09/2021
Termine richiesta chiarimenti20/09/2021 17:00
Termine presentazione delle offerte/risposte27/09/2021 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Vogli Mauro

telefono: 3484911000
cellulare: 3924101803

Masetti Maurizio

telefono: 0515278275

De Meo Davide

telefono: 0515275247

Di Muro Giuseppina

telefono: 0515274487

Bitelli Lorenza

telefono: 331 4040006

Bonini Serena

telefono: 0532218856

Testa Daniela

telefono: 0532218829

Bonora Fabrizio

telefono: 0515278697

Chiarimenti

Chiarimento PI295073-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 14:02

Domanda : Buongiorno, è possibile partecipare ed inviare la manifestazione d'interesse come consorzio (art.45 c.2/b,c DLgs 50/2016) già costituito? Riguardo le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, sono lavorazioni già previste nello svolgimento dell'appalto per cui bisogna dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione alla white list? Cordiali saluti

Risposta :

Per quanto riguarda il primo quesito si conferma che, ai sensi dell’art.45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile presentare la manifestazione d'interesse da parte di Consorzi di cui alle lettere b) e c) evidenziando l’opzione relativa nel modulo di domanda.
Per quanto riguarda il secondo quesito la risposta è che non è obbligatorio in questa fase della procedura dichiarare l’iscrizione alla White List in quanto in sede di manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, tra l’altro:
- che non si trova in alcuna nelle situazioni costituenti motivo di esclusione dalle procedure d’appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (v. punto A del modulo di domanda);
- che è a conoscenza che la dichiarazione di manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, compreso quindi il requisito di cui all’art.80, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 che, nel caso di invito alla futura procedura negoziata, sarà verificato da parte della stazione appaltante mediante la BDNA previa verifica dell’eventuale iscrizione nella white list della Prefettura di competenza.
Cordiali saluti.

Chiarimento PI295839-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 13:40

Domanda : SI CHIEDE SE E POSSIBILE PARTECIPARE COME CONCORRENTE SINGOLO CON CATEGORIE OS21 III OG8 I SUBAPPALTANDO LA RESTANTE PARTE DEI LAVORI RELATIVI ALLA CATEGORIA OG8 (COPRENDO L'IMPORTO MANCANTE CON LA CATEGORIA PREVALENTE)

Risposta :

L’appalto prevede una qualificazione obbligatoria in categoria prevalente OS21 classifica II e scorporabile in categoria OG8 classifica II, pertanto tali requisiti sono necessari ai fini della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara, come indicato nel paragrafo 8 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” dell’avviso di manifestazione di interesse.
Il caso rappresentato nel quesito, ovvero di possesso del requisito di qualificazione per la categoria prevalente OS21 classifica II e per la categoria scorporabile OG8 per la sola classifica I, obbliga l’operatore economico, per la parte non coperta da qualificazione in categoria OG8, a ricorrere ad una delle modalità qualificanti obbligatorie indicate nel paragrafo 8 dell’avviso:
A. SUBAPPALTO QUALIFICANTE
B. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)
C. AVVALIMENTO
Cordiali Saluti.

Chiarimento PI298280-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 13:23

Domanda : Si chiede di precisare la classifica relativa alla categoria OS21 in quanto riportati due dati diversi su avviso/domanda (class. II) ed intercenter (class. III).

Risposta : Buongiorno, i lavori di categoria OS21 sono di classifica III in quanto l’importo relativo a tale tipologia di lavori è pari ad € 584.251,63. Si precisa che, ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, sono abilitati a partecipare all’avviso di manifestazione di interesse anche gli operatori economici con qualifica nella categoria prevalente OS21 classifica II, in quanto la qualificazione in una categoria abilita gli operatori economici a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Cordiali saluti.

Chiarimento PI297716-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 13:20

Domanda : Si chiede chiarimento in merito al subappalto qualificante in quanto viene richiesto di indicare l'impresa subappaltatrice e di trasmettere la relativa documentazione di controprova dei requisiti. La normativa vincente non indica l'obbligo di tale indicazione in fase di gara, inoltre è stata derogata anche l'indicazione della cosidetta "terna dei subappaltatori". Tale richiesta limita la massima partecipazione delle imprese, pertanto restiamo in attesa di un gentile e celere riscontro.

Risposta :

L’appalto prevede lavori di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG8 classifica II. Pertanto, l’operatore economico, al fine di qualificarsi per la partecipazione alla procedura di gara, deve possedere anche idonea qualifica per la categoria OG8 classifica II. Nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di tale qualifica può ricorrere ad una delle modalità qualificanti indicate nell’avviso di indagine di mercato, tra le quali figura il c.d. subappalto qualificante. In tale fattispecie, l’obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore risulta ragionevole e proporzionato in quanto consente alla stazione appaltante di verificare il possesso, non in proprio ma attraverso l’apporto altrui, della qualificazione necessaria per partecipare all’indagine di mercato finalizzata all’espletamento della futura procedura negoziata. Difatti, la mancanza di un requisito di partecipazione non può che comportare il rigetto della manifestazione di interesse del concorrente che ne sia privo.
Tutti i concorrenti, ai fini della possibilità di verifica immediata del possesso dei requisiti di partecipazione, sono pertanto posti sin dal momento della presentazione della propria manifestazione di interesse nelle medesime condizioni di partecipazione, rispettando in tal modo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Si rileva infine che la più recente giurisprudenza ammette la possibilità da parte della stazione appaltante di inserire nella norma di gara l’obbligo per l’operatore economico di indicare il nominativo del subappaltatore nell’ipotesi di subappalto qualificante.

Chiarimento PI293647-21

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 13:16

Domanda : SI CHIEDE SE E' OBBLIGATORIO INDICARE LA DITTA SUBAPPALTATRICE SUL MODELLO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Risposta :

Buongiorno, l’operatore economico che intende avvalersi del c.d. subappalto qualificante al fine di soddisfare il requisito del possesso dell’attestato SOA per la categoria scorporabile OG8 classifica II deve indicare obbligatoriamente il nominativo del subappaltatore nella manifestazione di interesse. Si rimanda al punto 8 lettera A) dell’avviso di indagine di mercato per gli ulteriori adempimenti nel caso si intenda ricorrere al c.d. subappalto qualificante.
L'operatore economico in possesso sia della qualificazione in categoria OS21, sia in categoria OG8, qualora invitato alla futura procedura negoziata e qualora voglia riservarsi la facoltà di subappaltare parte delle lavorazioni, non ha alcun obbligo di indicare il nominativo dell'eventuale subappaltatore ma solo quello di indicare le lavorazioni per le quali si riserva la facoltà di subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Cordiali saluti.

Ultimo aggiornamento: 06-10-2021, 13:14