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Dati del bando

Procedura negoziata in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/202 e ss.mm.ii. per l' Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Cento dal 01.01.2024 al 31/12/2026
Ente appaltanteCOMUNE DI CENTO
Stato proceduraChiuso
Importo appalto132.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/06/2023
Termine richiesta chiarimenti23/06/2023 18:00
Termine presentazione delle offerte/risposte29/06/2023 13:00
Apertura busta amministrativa29/06/2023 18:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Manferrari Cristina

telefono: 0516843230

Roccato Elisabetta

telefono: 0516843250

Stilo Francesco Andrea

telefono: 0516843249

Chiarimenti

Chiarimento PI198331-23

Ultimo aggiornamento: 26/06/2023 15:33

Domanda : Si sottopongono i seguenti chiarimenti: 1) Art. 2 punto 3 = si chiede al vostro spettabile ente se si disposto ad accettare anche la presenza di un’agenzia con il solo servzio cassa al mattino ed in futuro, ove il piano industruale del tesoriere dovesse prevedere un cambio formato dell’agenzia, accetterà le soluzioni prospettate dalla Banca oppure l'Ente si riserverà unicamente la facoltà di recedere dalla Convenzione e che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente Chiaramente fermo restando la possibilità di svolgere le operazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale; inoltre considerando il compenso che non può remunerare un addetto dedicato, si chiede conferma che sia accettata anche la possibilità di non avere una cassa dedicata ma di poter usufruire di una corsia preferenziale per lo svolgimento delle operazioni. 2) Art. 10 lett.F = si chiede al vostro spettabile ente di indicare il volume del transato pos suddiviso in carte di credito e bancomat relativi all’anno 2022; 3) Art. 12 punto 1 = si chiede a questo spettabile ente a quanto è ammontata l’anticipazione di cassa degli anni 2021 e 2022 e l’importo dell’anticipazione utilizzata ogni anno; 4) Art. 12 punto 6 e punto 7 = essendo obbligatorio il rientro dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa entro l’esercizio in corso si chiede a questo spettabile ente se accetti di elimiare i commi 6 e 7 dall’art. 12, in quanto la fattispecie in esso descritta è oggetto di normativa dedicata; 5) Art. 15 punto 3 = si chiede di quantificare il volume delle somme in giacenza che il vostro spettabile ente detiene presso il tesoriere fuori dalla Tesoreria unica; 6) Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica n. 4, si chiedono chiarimenti in merito alle “Unità Espresse in termini anni/uomo addette alla gestione del servizio di Tesoreria (allegare documentazione dimostrativa)”. In particolare: - Cosa si intende per anni/uomo - Si chiede conferma che le unità espresse non si riferiscano agli addetti al servizio di tesoreria allo sportello e nemmeno quelli assegnati in via esclusiva o prevalente al servizio di tesoreria in oggetto. - Cosa si intende per documentazione dimostrativa da allegare. 7) Con riferimento all’art. 4 c. 5 “La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente” e c. 6 “, si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti. Si chiede pertanto conferma che l’art.10 c. 5 “La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi competono e sono a carico del Tesoriere il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi”, sia un refuso. 8) Con riferimento all’art. 3 della convenzione, si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere e che sarà apposto vincolo di pari importo della fideiussione sull’anticipazione di cassa, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune. 9) Con riferimento all’art.10 c.6, si chiede conferma che il tesoriere uscente non dovrà trasmettere alcun elenco delle delegazioni al tesoriere entrante ma che sarà l’ente a dover notificare al tesoriere entrante le delegazioni ai sensi di legge 10) Con riferimento all’Offerta Economica prevede come parametro del “Tasso Passivo di interesse annuo sull’anticipazione ordinaria di tesoreria” e del “Tasso Attivo di interesse annuo sulla giacenza di cassa” il tasso Euribor tre mesi (tasso 365); tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euribor 365”), si chiede conferma che in sostituzione va utilizzato il parametro calcolato su base 360

Risposta :

  1. Non è possibile prevedere il servizio cassa solo ed esclusivamente al mattino, restando fermi i punti stabiliti dall’art. 2 co. 3 al quale si rimanda.

È ammissibile riservare una “corsia preferenziale” presso uno sportello dedicato anche non esclusivamente al servizio di tesoreria.

Ci è al momento impossibile dare una risposta relativamente ai risvolti conseguenti al cambio formato della Vs agenzia, non conoscendo i futuri effetti del Vs. piano industriale.

Restano in ogni caso salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dalla normativa vigente e dagli artt. 26 e ss. ai quali si rimanda.

  1. Il volume per l’annualità 2022 è il seguente:

- Nr operazioni di incasso POS Carta di Credito --> 695

- Volumi incassati tramite POS Carta di Credito --> € 23.140

- Nr operazioni di incasso POS Pagobancomat --> 1.063

- Volumi incassati tramite POS Pagobancomat --> € 27.040.

  1. Importo anticipazione anno 2021: € 9.000.000,00

Importo anticipazione anno 2022: € 9.000.000,00

In entrambe le annualità l’importo non è stato utilizzato.

  1. Per rispondere al quesito posto si richiama, preliminarmente, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”. Tale principio risulta rafforzato dall’articolo 69, comma 9, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le Regioni, afferma: “Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte”, il quale ribadisce che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte. Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di Tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione. La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso: 1) l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernente il rimborso dell’anticipazione 2)una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a). Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero. Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita.

  2. L’Ente ha diversi conti correnti postali dove vengono versate somme che quindicinalmente il Tesoriere versa nel conto di Tesoreria.

A tale riguardo si comunicano le seguenti giacenze: 31/12/2022 €121.000 – 30/09/ 2022 €166.758 – 30/06/2022 € 75.547 – 31/03/2022 €243.086

  1. Si comunica che per “anni/uomo” ci si riferisce alle risorse dell’istituto bancario destinate alle attività di tesoreria, integralmente o parzialmente, attestate da apposita dichiarazione da rilasciarsi ad opera del suddetto istituto.

  2. Si conferma che la trasmissione e la conservazione degli ordinativi sono di competenza del Comune, fermi restando gli adempimenti a carico del Tesoriere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

  3. Si conferma che le garanzie fidejussorie vengono rilasciate nel solo interesse del Comune, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

  4. Si conferma che la notifica delle delegazioni è effettuata dal Comune. Per una più puntuale definizione si rimanda all’art. 10 co. 6.

  5. Come rilevato dall'EMMI, l’Euribor Act/365 è una mera derivazione matematica dell’Euribor Act/360, indice di riferimento che invece continuerà ad essere regolarmente calcolato e pubblicato anche successivamente al 31 marzo 2019.
    In considerazione di quanto sopra dal 1° aprile 2019 il parametro di riferimento dei rapporti indicizzati al tasso di interesse Euribor Act/365 è calcolato direttamente dagli istituti bancari a partire dall'Euribor su base Act/360 giorni
    Pertanto tale operazione di ricalcolo per la rilevazione dell’Euribor Act/365 non determina alcuna modifica del tasso di interesse applicato ai rapporti indicizzati al predetto parametro.


Ultimo aggiornamento: 05-07-2023, 14:01