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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE "VICENZA 2 NORD-EST" PER LA DURATA DI ANNI 12.
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto158.674.366,26 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/04/2025
Termine richiesta chiarimenti03/06/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte02/07/2026 12:30
Apertura busta amministrativa08/07/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Bando GUUE
(71.02 kB)

Referenti

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Fulgione Francesca

telefono: 0444908132

Caramanna Roberta Emanuela

telefono: 0444908166

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE "VICENZA 2 NORD-EST"

CIG: B644DB4AD8
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI591293-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:46

Domanda : QUESITO 1 Con riferimento all’art. 18 del Bando di Gara ‘Garanzia Contrattuale’ si chiede di confermare espressamente, sia per la garanzia provvisoria che per la garanzia definitiva, se è possibile applicare le riduzioni di cui all’Art.106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Nello specifico si fa riferimento: • alla riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; • alla riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione per fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 Art. 106 del 36/2023 (ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente); • Alla ulteriore riduzione fino al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si precisa che, come indicato nel documento "bando di gara ex DM 226/2011" (pag. 2 articolo 5), il D.Lgs. 36/2023 si applica per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nei documenti di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591520-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:45

Domanda : Dall’analisi dei dati contenuti nella cartella “ART_4”, posta a base di Gara, si rileva che, nel Comune di Marostica, è presente uno sconfinamento dell’impianto distributivo 034560 proveniente dal limitrofo Comune di Pianezze, quest’ultimo non ricompreso nell’ATEM Vicenza 2 Nord-Est. In conformità a quanto previsto all’articolo 9 comma 6bis del DM 226/11, si chiede di fornire le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori dei due Comuni dei due ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Contestualmente a quanto sopra riportato, si chiede alla SA di confermare che l’impianto distributivo 034560, nella porzione ricadente sul territorio di Marostica, non risulta interconnesso con l’impianto distributivo principale di Marostica (036274). In analogia a quanto sopra riportato, sempre sulla base dell’analisi dei dati contenuti nella cartella “ART_4”, posta a base di Gara, si segnala un ulteriore tratta di rete di distribuzione, nel Comune di Lusiana Conco, nei pressi del confine con il comune di Marostica, associata all’impianto 113715 proveniente da Marostica (circa 65m di sviluppo lineare complessivo). Considerato che dall’analisi dei dati contenuti nella cartella “ART_4”, posta a base di Gara, non si rileva alcuna tratta ricadente sul comune di Marostica e associata all’impianto 113715. Si richiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare che l’impianto 113715 resta escluso dalla futura gestione d’ATEM e pertanto non è da considerarsi, unitamente ai suddetti 65 m, nell’ambito predisposizione dell’offerta; allo stesso medo modo potenziali tratte di rete in parziale o totale sovrapposizione a tale tracciato non saranno valutate ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai sub-criteri C1.2 e C1.7; diversamente, si chiede alla SA di mettere a disposizione di tutti i potenziali concorrenti la totalità degli Obblighi Informativi previsti dall’Art. 4 del D.Lgs. 226/2011 e s.m.i. relativi all’impianto 113715 di Marostica, inclusi i dati tecnici necessari per condurre in maniera adeguata la verifica della rete ai fini della predisposizione dell’Offerta.

Risposta :

In riferimento al quesito formulato, si precisa che la planimetria della compenetrazione dell’impianto 36274 di Marostica (Atem Vicenza 2) nel Comune di Pianezze e della compenetrazione dell’impianto 34560 di Pianezze (Atem Vicenza 3) nel Comune di Marostica, sarà messa a disposizione sia in allegato al presente chiarimento che tra la documentazione in visione (come previsto nella determina della provincia di Vicenza n. 410 del 20.03.2026);
nella medesima planimetria i due impianti risultano interconnessi nel territorio di Pianezze (competenza dell’Atem Vicenza 3)
Si segnala che la documentazione relativa al Comune di Lusiana Conco, in inerente all’impianto 113715, è presente nella cartella “Doc. in visione_art.4 al 31.12.2024 1_4) all’interno della cartella del Comune di Marostica, in quanto trattasi di sconfinamento proveniente dall’impianto di tale Comune.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591523-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:42

Domanda : Con riferimento al criterio A6 del Disciplinare di Gara “Risorse per investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti” la SA, nell’ambito del riavvio della procedura di Gara dello scorso 2 dicembre 2025, che ha apportato modifiche alla documentazione a base di Gara, non ha apportato variazione rispetto alla prima emissione del Bando, che stimava in € 5.725.497,00 il valore massimo degli investimenti di efficienza energetica addizionali da realizzare nell’ATEM in oggetto in 10 anni, in caso di offerta massima (20%); tale valore, sulla base di quanto riportato dalla SA, era stato stimato in funzione dei consumi dell’ATEM Vicenza 2 Nord-Est per l’anno 2021, valore questo superato dall’aggiornamento dei volumi di Gas recepiti nel file “Allegato B-bis - Dati significativi degli impianti al 31.12.2021 e 31.12.2024 prop enti” di cui alla, già richiamata, revisione del Bando. In considerazione dell’aggiornamento al Bando di cui alla Determina Dirigenziale 1538 del 2025, del “DM del 21 luglio 2025 - Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni. (25A04923) (GU Serie Generale n.211 del 11-09-2025)”, in applicazione dei volumi di gas distribuiti nell’ATEM nel corso del 2024, mediante specifico calcolo, si otterrebbe un valore di offerta massima nei 10 anni (2029-2038) per l’ATEM in esame pari a 2.613.665,00 €. Per quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di recepire, nella documentazione a base di gara, l’aggiornamento del valore massimo degli investimenti di efficienza energetica addizionali da realizzare nell’ATEM in oggetto in 10 anni, in caso di offerta massima (20%), e il relativo valore attualizzato all’anno di presunto avvio della concessione (2027); dettagliando inoltre le modalità di calcolo applicate, indicando in particolare l'obbligo nazionale di efficienza in capo ai DSO gas per ciascuna anno e il metodo di calcolo utilizzato per ottenere il valore attualizzato. In ultima analisi si chiede alla SA di confermare che nella formulazione dell’offerta economica da parte di ciascun operatore economico debba essere inserito un valore in euro (€) e non in percentuale (%) e che, nello specifico il massimo valore inseribile in offerta, al quale corrisponderebbe l’attribuzione del massimo punteggio (5 punti) sarà pari al valore in euro attualizzato ricalcolato dalla SA.

Risposta : In riferimento al quesito formulato sul criterio A.6 del Disciplinare di gara, si evidenzia che il valore “una tantum” relativo all’offerta da formulare sul punto A6 del disciplinare di gara è stato calcolato dalla Stazione Appaltante sulla base dei dati ed indici a disposizione al momento della pubblicazione del bando. L’aggiornamento continuo dei parametri risulta incompatibile con la natura stessa del valore posto a base di gara, anche in considerazione della continua variabilità dei tassi di attualizzazione, dei volumi di gas distribuiti e degli obblighi nazionali di efficienza energetica.
Il valore della somma “una tantum” di cui al criterio A6 è determinato applicando la seguente metodologia:
-utilizzo degli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica: ultimi dati disponibili al momento del calcolo, di cui al D.M. 30 maggio 2021;
- Utilizzo del volume di gas distribuito a livello nazionale: ultimo dato disponibile al momento del calcolo, Determinazione ARERA 29 gennaio 2018 n. 1/2018 – DMRT

-proiezione dei volumi di gas distribuiti sull’intero arco dei dodici anni di concessione, assumendo come base i volumi riferiti all’anno 2021
- conversione della quota di obbligo in TEE equivalenti, secondo le regole previste dal D.M. vigente al momento del calcolo;
- valorizzazione economica dei TEE mediante il valore unitario assunto pari a € 260/TEE;
- attualizzazione del valore complessivo alla data di inizio concessione (01.01.2027), mediante applicazione del tasso di attualizzazione disponibile prima della pubblicazione del bando di gara.
Si conferma che l’offerta economica va espressa con il valore in euro.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591535-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:41

Domanda : Al paragrafo 5.1 del Disciplinare di Gara “FILE A – Documentazione amministrativa” si richiede il recepimento di tutti i documenti costituenti l’offerta in un unico file. Si chiede alla Stazione Appaltante di: • chiarire la dimensione massima del file per il quale si garantisce il caricamento sulla piattaforma prevista per la presentazione dell’offerta. • confermare che l’unico file costituente la documentazione amministrativa possa essere un file .zip, a sua volta firmato con le medesime modalità richieste dal Bando.

Risposta : In riferimento al quesito formulato, si conferma che è ammesso l’utilizzo di un unico file in formato .zip per racchiudere la documentazione amministrativa richiesta, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5.1 del Disciplinare di gara e con le estensioni dei file attualmente ammesse dalla piattaforma SATER per la presente procedura.
In merito alla firma digitale, l'Operatore Economico dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
1. Sottoscrizione dei singoli documenti: L'inserimento dei file all'interno dell'archivio .zip non esime l'Operatore Economico dall'obbligo di sottoscrivere digitalmente ogni singolo documento per il quale il Bando o il Disciplinare prevedono la firma a pena di esclusione (es. Domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, etc.), con le modalità previste all’art. 13.6 del Bando di gara.
2. In conformità con le specifiche della piattaforma SATER, ogni singolo file caricato (incluso l'eventuale archivio .zip) non deve superare la dimensione massima di 100 MB.

3. Integrità e Accessibilità: L'archivio .zip non deve essere protetto da password e non deve contenere file corrotti o con estensioni non ammesse, al fine di garantirne la piena leggibilità in fase di esame della documentazione da parte della Stazione Appaltante.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591547-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:41

Domanda : A pagina 10 di 467 del documento “Allegato G – Documento Guida” si riporta quanto segue: “Il riepilogo degli interventi per estensione che hanno superato l’analisi costi benefici mostra un rapporto complessivo tra lunghezze delle condotte e punti di riconsegna stimati pari a un valore medio di 22,80 ml/PdR; gli interventi proposti dai concorrenti si intendono ottimizzati se il riepilogo presenta un valore medio inferiore al valore medio stimato.” Dall’analisi della “Tab.2 – Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete e degli impianti” non si rileva alcun sub-criterio che valorizzi l’avvenuta ottimizzazione degli “interventi per estensione che hanno superato l’analisi costi benefici”, mentre l’unico sub criterio che valorizza l’ottimizzazione degli interventi proposti dai concorrenti (C1.2), prevede il perseguimento del massimo punteggio, solo ed esclusivamente, in funzione della sommatoria degli indicatori di cui ai sub-criteri C1.3, C1.4 e C1.5. Per quanto sopra si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che un eventuale rapporto complessivo tra lunghezze delle condotte e i punti di riconsegna stimati inferiore al valore stimato di 22,80 ml/PdR non sarà, in alcun caso, valorizzato ai fini dell’attribuzione di punteggi agli operatori economici partecipanti alla Gara. Diversamente si chiede alla SA di meglio chiarire le modalità di valorizzazione di eventuali migliorie al valore stimato di 22,80 ml/PdR, inquadrando tale valorizzazione nell’ambito della griglia di sub-criteri di cui alla tabella “Tab.2 – Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete e degli impianti”.

Risposta :

In riferimento a quanto richiesto, si conferma che un eventuale rapporto complessivo tra lunghezze delle condotte e i punti di riconsegna stimati inferiore al valore stimato di 22,80 ml/PdR non sarà, in alcun caso, valorizzato ai fini dell’attribuzione di punteggi agli operatori economici partecipanti alla Gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI592123-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:40

Domanda : Con riferimento al documento “Allegato B-bis - Dati significativi degli impianti al 31.12.2021 e 31.12.2024 prop enti”, posto a base di Gara, relativamente ai valori di rimborso associati ai comuni di Marostica, Nove + sconf. Su Marostica e Tezze sul Brenta +Sconf Rosà + Sconf Rossano Veneto è possibile rilevare valori diversi da quelli risultanti nelle stratificazioni VIR di cui alla cartella “DOC IN VISIONE” allegata al Bando. Si allega tabella riepilogativa con le differenze. COMUNE: MAROSTCA ALLEGATO B BIS rev01: 3.861.353 Stratificazione VIR: 4.550.592 COMUNE: Nove + sconf. Su Marostica ALLEGATO B BIS rev01: 4.729.566 Stratificazione VIR: 5.411.272 COMUNE: Tezze sul Brenta +Sconf Rosà + Sconf Rossano Veneto ALLEGATO B BIS rev01: 6.681.109 Stratificazione VIR: 7.260.591 Si chiede alla SA di provvedere alla associazione di un dato univoco ai suddetti comuni, ciò al fine di garantire l’allineamento delle informazioni contenute nei documenti posti a base di Gara.

Risposta : In relazione al chiarimento richiesto, si precisa che i valori riportati all’interno dell’allegato “Allegato B-bis rev.01- Dati significativi degli impianti al 31.12.2021 e 31.12.2024 proprietà enti”, sono i valori di riferimento da considerare.

Si specifica inoltre che tali valori sono relativi ai VIR al netto dei contributi, mentre le stratificazioni riportano il VIR al lordo dei contributi.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI592157-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:39

Domanda : Con riferimento al documento “Allegato G – Documento Guida” e in particolare alla tabella “Atem Vicenza 2- scheda riepilogo Interventi di estensione Minimi (sotto soglia) che non necessitano di ACB”, si evidenzia che dalla, digitalizzazione degli interventi con codice 4, 5, 7, 15 e 17 emergono disallineamenti tra lo sviluppo lineare dell’unico tracciato associabile a ciascuno degli interventi in esame e la lunghezza associata a ciascuno di questi estendimenti dalla SA; stando il numero delle utenze associato dalla SA a ciascuno dei suddetti interventi è possibile riscontrare, per tali interventi, un rapporto tra lo sviluppo lineare rete e le utenze ad essi sottesi maggiore delle Condizioni Minime di Sviluppo (CMS in tabella): CODICE: 17 Denominazione intervento: - Via Albere COMUNE: Romano d'Ezzelino CMS : 25 CODICE: 17 M_RIC 1250 M_DG 700 PDR_DG 40 M_RIC/PDR_DG 31 M_DG/PDR_DG 18 CODICE: 15 Denominazione intervento: - Via Marze COMUNE: Romano d'Ezzelino CMS : 25 CODICE: 15 M_RIC 1096 M_DG 850 PDR_DG 40 M_RIC/PDR_DG 27 M_DG/PDR_DG 21 CODICE: 5 Denominazione intervento: -Località Mare, Crosello, Valle di Sopra COMUNE: Lusiana Conco CMS : 25 CODICE: 05 M_RIC 5864 M_DG 1800 PDR_DG 76 M_RIC/PDR_DG 77 M_DG/PDR_DG 24 CODICE: 4 Denominazione intervento: -Località Xausa COMUNE: Lusiana Conco CMS : 25 CODICE: 04 M_RIC 1319 M_DG 500 PDR_DG 40 M_RIC/PDR_DG 33 M_DG/PDR_DG 13 CODICE: 7 Denominazione intervento: via Pascoli – via Cavour COMUNE: Mussolente CMS : 10 CODICE: 07 M_RIC 975 M_DG 75 PDR_DG 40 M_RIC/PDR_DG 24 M_DG/PDR_DG 2 Per quanto sopra si richiede alla SA l’esclusione di questi interventi dal Documento Guida e quindi dal novero delle iniziative che contribuiscono all’acquisizione dei massimi punteggi di cui ai sub-criteri C1.3 e C1.7 del Disciplinare di Gara.

Risposta :

Per l’attribuzione del punteggio del su criteri C.1.3 del disciplinare di gara si terrà conto della totalità degli interventi Minimi indicati nel documento guida.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI592190-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:38

Domanda : Dall’analisi dei dati contenuti nella cartella “ART_4”, posta a base di Gara, riportante le informazioni di cui all'Art. 4 del Decreto 226/2011 e s.m.i., si rileva che, per 3 impianti dell’ATEM, insistenti su 7 comuni (di cui 5 ricadenti nell’Ambito e 2 in sconfinamento), si riscontrano due valori distinti per gli attributi: “Numero medio di PdR per singolo allacciamento (n°)” e “Incidenza allacciamenti in media pressione (%)”. I suddetti valori sono rispettivamente riferiti alla parte degli impianti di proprietà degli Enti concenti e alla parte di impianti di proprietà dei Gestori. Per maggiore chiarezza, si riporta, nella tabella sotto, un prospetto riepilogativo di quanto riscontrato: CODICE IMPIANTO : 034560 COMUNE : Marostica Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Pianezze_AP19_sc_vs_Marostica_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 1,77 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1,83 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): 5 Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): 0 CODICE IMPIANTO : 035240 COMUNE : Cartigliano Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Cartigliano_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 1,79 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1,33 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): 5 Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): 5 CODICE IMPIANTO : 035240 COMUNE : Cittadella Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Tezze_sul_Brenta_sc_vs_Cittadella_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 1 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1,67 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): non presente Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): non presente CODICE IMPIANTO : 035240 COMUNE : Rossano Veneto Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Tezze_sul_Brenta_sc_vs_Rossano_Veneto_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 2 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1,67 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): non presente Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): non presente CODICE IMPIANTO : 035240 COMUNE : Tezze sul Brenta Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Tezze_sul_Brenta_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 1,88 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1,83 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): 5 Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): 5 CODICE IMPIANTO : 036274 COMUNE : Marostica Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Marostica_AP33_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 2,57 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1,93 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): 5 Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): 5 CODICE IMPIANTO : 036274 COMUNE : Pianezze Riferimento Cartella ART_4: A.1_consistenza_Marostica_AP33_sc_vs_Pianezze_2024.xml Numero medio di PdR per singolo allacciamento Ente (n°): 1,33 Numero medio di PdR per singolo allacciamento Gestore: 1 Incidenza allacciamenti in media pressione Ente (%): 5 Incidenza allacciamenti in media pressione Gestore (%): 0 Si chiede alla SA di indicare, per ciascuno dei due attributi, l’unico valore da poter utilizzare nell’ambito della formulazione dell’offerta.

Risposta : In relazione a quanto richiesto, si precisa che i valori da considerare sono indicati all’interno del bando di gara precisamente nell’All. B a pag. 8 di 27.
I valori presenti si riferiscono alla media dei parametri relativi alla proprietà sia dal Gestore che dell’Ente:
•valore medio “n°medio pdr per singolo allacciamento”

Riguardo al valore relativo all’ “Incidenza allacciamenti in media pressione (%)” si segnala che il valore da considerare può essere estrapolato dai dati presenti nelle consistenze effettuando anche in tal caso la media dei parametri.
Cordiali saluit.
Il RUP

Chiarimento PI591518-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:36

Domanda : La SA al punto “INTERVENTI DI ESTENSIONE RETI D’AMBITO” del documento “Allegato G - Documento Guida.pdf” associa gli interventi che hanno superato le ACB agli interventi che garantiscono un rapporto tra lo sviluppo lineare rete e le utenze ad essa sottesa pari a 65 m/PdR, da cui ne deriva il recepimento nel Documento Guida. Rispetto al documento “Allegato G – Documento Guida” e con particolare riferimento alla tabella “Atem Vicenza 2- scheda riepilogo Interventi di estensione che hanno superato la ACB”, si evidenzia che dalla digitalizzazione dell’intervento codice 42, relativo al comune di Cassola, Via Andolfatto, lo sviluppo lineare relativo all’unico tracciato associabile all’intervento sarebbe pari a 580 metri, ciò in luogo dei 320 metri associati all’intervento dalla SA; considerando che la SA ha individuato 8 utenze sottese all’estendimento in esame, è possibile concludere che il rapporto m/PdR per questo intervento è pari a 72 e dunque diverso dai 42 m/PdR associati dalla SA all’intervento. In funzione di quanto appena riportato è possibile concludere che il rapporto tra lo sviluppo lineare rete e le utenze ad essa sottesa è maggiore dei 65 m/PdR; pertanto, si richiede l’esclusione dell’intervento dal Documento Guida e quindi dal novero delle iniziative che contribuiscono all’acquisizione dei massimi punteggi di cui ai sub-criteri C1.3 e C1.7 del Disciplinare di Gara.

Risposta : In merito al quesito pervenuto, dal confronto cartografico tra l’intervento richiesto dal comune e la rete esistente al 31.12.2024, si conferma la lunghezza dell’intervento e pertanto il rapporto ml/pdr.

Alla luce di tale verifica si conferma quanto riportato nel Documento Guida.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591512-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:35

Domanda : Con riferimento al documento “Allegato F Contratto servizio” si evidenzia che l’art. 27, in difformità a quanto previsto dal medesimo articolo di cui al Contratto di servizio tipo vigente (approvato con DM 5 marzo 2013), prevede una clausola aggiuntiva al punto 4, tratta da una proposta di revisione del contratto di servizio, avanzata da ARERA con la delibera 571/2014, ma mai approvata dal competente Ministero: “27.4 Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di cui al comma 5.1, lettera (a), e comunque non oltre il termine di cui al comma 6.2, il Gestore corrisponde ai soggetti di cui al comma 27.1 una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto di cui al medesimo comma, dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Enti Concedenti ovvero delle Società delle Reti.” In considerazione di quanto puntualmente già chiarito dal MASE su punto, mediante specifica FAQ, che si riporta nel seguito: “D. Nel caso in cui la rete sia nella titolarità di un Ente locale o società patrimoniale delle reti, alla proprietà vengono corrisposti, oltre alla remunerazione del capitale, anche gli ammortamenti? R. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DM 226/2011 e s.m.i e del Contratto di servizio tipo vigente (approvato con DM 5 marzo 2013), il corrispettivo riconosciuto dai gestori per impianti di proprietà degli enti concedenti o di società patrimoniali delle reti è pari alla remunerazione del capitale, con il tasso di remunerazione previsto dall’AEEGSI nella regolazione tariffaria, esclusi gli ammortamenti. Con la delibera AEEGSI 571/2014 il Regolatore aveva predisposto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs 164/00, una modifica del contratto di servizio tipo che riconoscesse agli enti concedenti e società patrimoniali anche il diritto ad ottenere, alla conclusione del periodo di affidamento del servizio, la somma pari al valore dell'ammortamento del capitale investito per le reti e per gli impianti di proprietà. Il MISE non ha dato seguito a tale modifica al contratto di servizio che, pertanto, rimane quello approvato con il DM 5.3.2013” Si chiede alla SA di confermare che il già citato punto 4 di cui all’Art. 27 costituisce un mero refuso e pertanto provvederà alla revisione del contratto allegato al Bando, eliminando il punto 27.4, e alla ripubblicazione dell’“Allegato F Contratto servizio” nella sua versione aggiornata.

Risposta :

Per quanto attiene al quesito, non si conferma quanto richiesto dall'operatore in relazione alla presenza di un refuso al punto 4 dell'art. 27 del contratto di servizio.
Non si procederà quindi alla rettifica del contratto servizio relativamente al punto 4 di cui all’art. 27.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591507-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:33

Domanda : Con riferimento all’Allegato 11 al Contratto di Servizio, si fa presente che: 1. Non è esplicitato se le voci prezzo siano inclusive dei costi di progettazione e direzione lavori. Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante che essi siano compresi all’interno del prezzo associato a ciascun articolo; 2. Non vengono indicate le aliquote di Spese Generali e Utili di Impresa associate a ciascuna voce prezzo. Si chiede se il prezzo riportato sia inclusivo di SG e UI e in quale percentuale; 3. Per le tubazioni stradali e gli impianti medi d’utenza, le voci di fornitura e posa in opera sono inclusive di oneri di sicurezza, mentre per gli impianti di primo e secondo salto della pressione, le voci di fornitura e posa in opera degli oggetti tecnici non riportano alcuna indicazione sugli oneri di sicurezza, si chiede se essi debbano essere aggiunti e, in caso affermativo, in quale percentuale; 4. Per le voci prezzo non ricomprese nel Prezzario di gara (cfr. Allegato 11 al Contratto di Servizio), viene indicato che “[…] devono essere utilizzati in ordine: i prezzi del prezziario CCIAA Vicenza, I prezzi del prezziario OO.PP. Regione Veneto, il valore medio dei prezzi per la lavorazione in esame contenuti nei prezzari delle regioni confinanti, il prezzario del Genio Civile (DEI) "Urbanizzazione, infrastrutture, ambiente […]”. Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di indicare le edizioni dei prezzari da utilizzare per la computazione e le aliquote di spese generali, utili di impresa e oneri di sicurezza da considerare per la creazione di Nuovi Prezzi, formulati tramite composizione di voci prezzi derivanti da diversi prezzari.

Risposta : In riferimento al quesito dai punti 1 al punto 4, si precisa che i prezzi sono comprensivi di tutto al netto dell’utile di impresa.

Per quanto riguarda il chiarimento relativo alla creazione di Nuovi Prezzi, dovranno essere utilizzati i prezziari vigenti all’anno prima della pubblicazione del bando.
Cordiali saluti.
Il RUP


Chiarimento PI591401-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:32

Domanda : Con riferimento all’Allegato “Doc. in visione_Dichiarazione di interconnessioni” si evidenzia che a pagina 5 di 7 del file .pdf il gestore uscente AP Reti Gas dichiara quanto segue: “[…] non possiamo che ribadire come le due cabine Re. Mi. (n. 34561101 e 34581302), collocate geograficamente nel territorio comunale di Rossano Veneto per mere ragioni di conformazione della rete di trasporto, alimentino pressochè esclusivamente (per oltre il 99% della potenzialità impiegata) i Comuni di Galliera Veneta, Loria e in parte il Comune di Castello di Godego, stante le interconnessioni con le reti dei Comuni anzidetti, tutti dell’Atem “Treviso 2”. Ciò detto, da un punto di vista regolatorio, pare evidente come la casistica non sia riconducibile a nessuna delle fattispecie normative ora previste. Inoltre, in termini gestionali / operativi, non può ipotizzarsi una conduzione del servizio nei citati Comuni di Treviso 2 distinta, o altrimenti mediata, rispetto a quella delle cabine di alimentazione. Trattasi altresì di una situazione non governabile mediante intese tra i gestori dei due Atem. Pertanto, riteniamo che la sola soluzione tecnicamente attuabile sia quella di “assegnare” le cabine anzidette (e la linea MP di connessione) esclusivamente al futuro gestore dell’Ambito Treviso 2 (Atem cui, conseguentemente, dovranno riferirsi anche gli adempimenti propri della comunicazione dei dati di consistenza e valorizzazione), a prescindere dal fatto che questo venga assegnato prima o dopo l’Ambito Vicenza 2. In base alla situazione sopra illustrata, riteniamo non necessario fornire i dati di consistenza riferiti alle cabine Re. Mi. ed agli impianti collegati alle linee di adduzione (i relativi aggiornamenti saranno comunicati alla Stazione Appaltante dell’ATEM TV2). Restiamo, comunque, disponibili a provvedere nei Vostri riguardi qualora lo riteniate opportuno.” Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che: • il Gestore AP Reti non gestisce alcun PdR su Rossano Veneto. Diversamente, si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione di tutti i potenziali concorrenti i tracciati delle suddette reti e le utenze ad essi sottesi.

Risposta : In relazione al quesito presentato, si precisa che il Gestore AP Reti gas gestisce su Rossano Veneto i seguenti Punti di Riconsegna:
- PDR su rete in sconfinamento da Trezze sul Brenta;
- PDR su rete a valle delle Cabine Re.Mi (34581302 e 34561101) maggiormente a servizio dei Comuni facenti parte dell’Atem Treviso 2; Tali PDR cosi come le cabine Re.Mi e i relativi feeder si ritengono, per motivi tecnici, associati all’Atem Treviso 2 –

(si allega al presente quesito la nota prot. 45613 del 24/10/2023 con cui la Provincia di Vicenza notifica a Provincia di Treviso che le cabine Re.Mi e la località Mottinello (id loc. 3015 non saranno inserite nella documentazione di gara dell’Atem Vicenza 2).
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591397-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:31

Domanda : Si chiede conferma che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in fase di esecuzione sia da intendersi compreso all’interno delle spese generali, come disciplinato all’art. 32 punto m del D.P.R. 207/2010 e confermato con sentenza Consiglio di Stato n. 5370/2020 riguardante la gara d’ambito di Milano1.

Risposta :

Si conferma che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in fase di esecuzione sia da intendersi compreso all’interno delle spese generali.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591391-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:31

Domanda : L’ “Allegato F – Schema del Contratto di servizio” del Bando di Gara, riporta al suo interno il documento “Allegato 12 allo schema di Contratto di Servizio - Regolamenti per la manomissione del suolo pubblico”, che riporta le prescrizioni da applicare su tutte le strade di demanio pubblico, “[…] ove non risultano applicabili i regolamenti comunali vigenti […]”. Il documento include i Regolamenti di manomissione dei suoli pubblici dei comuni di Enego, Mussolente e Nove mentre non risultano presenti i regolamenti di manomissione dei suoli pubblici per i restanti Comuni e la Provincia dell’ATEM. Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare che, ai fini della redazione dei progetti di gara, in mancanza dei regolamenti di manomissione comunali e provinciali all’interno della documentazione posta a base di gara, debba essere applicato su tutti i Comuni appartenenti all’ATEM indipendentemente dalla categoria di strada ove si inquadrano gli interventi in progetto, l’Allegato 12 al Contratto di Servizio. Viceversa, si richiede, ai sensi dell’Art.9 comma 6.h del DM 226/2011 la pubblicazione dei regolamenti di manomissione dei suoli pubblici (comunali e provinciali) attualmente vigenti sul territorio dell’ATEM.

Risposta :

Si conferma l’applicazione dell’allegato 12 allo schema di contratto di servizio ove non presenti i regolamenti comunali e provinciali.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591387-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:30

Domanda : L’art. 13.4 del bando precisa che l’offerta telematica deve essere caricata sulla piattaforma Gare Telematiche SATER “[…] secondo le modalità indicate nel presente Bando (si veda anche “istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sulla piattaforma gare telematiche”)”, tuttavia tale documento non sembrerebbe rilevabile dalla documentazione posta a base di Gara. Ai fini del corretto caricamento dell’offerta, si chiede alla Stazione appaltante di mettere a disposizione dei potenziali concorrenti le “istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sulla piattaforma gare telematiche”.

Risposta :

Anche a fronte di eventuali aggiornamenti al documento "istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sulla piattaforma gare telematiche" , si rinvia gli operatori partecipanti a consultare le istruzioni per la compilazione dell'ogfferta tra i manuali presenti al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591384-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:29

Domanda : Con riferimento all’ “Allegato A - disciplinare - Schema di Piano Industriale - istruzioni per la redazione.pdf, si evidenzia che alla sezione “Altri Ricavi (a4)” è riportato che, “Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell’offerta economica, pari a 100 € a utente e su cui ciascun concorrente dovrà applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a 40 € a utente, non previste nel criterio A2 dell’offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto”. A tal proposito, si chiede conferma che tali valori siano da intendersi cumulativi dell’intero arco di piano e vadano quindi considerati come importi medi annui per utente pari a € 8,33 (€ 100÷12) per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell’offerta economica, e € 3,33 (€40÷12) per le prestazioni non rientranti nel criterio A2.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si specifica che i valori sono da intendersi cumulativi dell’intero arco di piano e vanno quindi considerati come importi medi annui per utente € 8,33 (€ 100÷12) per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell’offerta economica, e € 3,33 (€40÷12) per le prestazioni non rientranti nel criterio A2.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591380-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:28

Domanda : Con riferimento alla documentazione di cui alla cartella “DOC IN VISIONE”, si evidenzia che per quanto concerne le porzioni di rete di proprietà degli Enti, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione la stratificazione del VRN e VIR al 31.12.2024, suddivisa per Comune e tipologia di cespite. A tal proposito, per le porzioni di rete di proprietà degli Enti si prega di fornire per ciascun Comune anche le stratificazioni dei contributi, suddivisi per anno e tipologia di cespite.

Risposta :

Per quanto riguara il quesito presentato, relativamente agli impianti di proprietà dei Comuni di Marostica, Nove e Tezze sul Brenta,
le stratificazioni relative ai contributi pubblici e privati associati alla proprietà Ente saranno messe a disposizione sia come allegato alla presente chiarimento che fra i documenti in visione, come previsto con Determina della Provincia n. 410 del 20 marzo 2026.

Per i restanti Comuni si specifica che non vi sono contributi pubblici e privati associati alla proprietà dell’Ente.
Cordiali saluti.

Chiarimento PI591315-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:28

Domanda : Il Bando di Gara al punto “13.7 CONTENUTO E MODALITÀ PRESENTAZIONE E DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA” considera causa di esclusione “La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica”. Il D.M. 226/2011 all’art.15 ed il Disciplinare di Gara al punto C - offerta tecnica - Piano di sviluppo degli impianti, prevedono che il concorrente presenti un documento di Analisi Costi-Benefici nel quale si evidenziano "i benefici a fronte dei corrispondenti costi” in merito agli interventi oggetto del piano di sviluppo degli impianti offerti. Il citato documento per sua natura contiene elementi di prezzo propri di tale analisi, che nulla hanno a che vedere con dati e valori di offerta economica per le ragioni evidenziate al precedente QUESITO 7. Si chiede pertanto conferma che il documento di Analisi Costi -Benefici possa essere inserito nella busta B “Offerta tecnica” come necessaria giustificazione degli interventi offerti, senza che questo comporti l’esclusione dalla gara.

Risposta :

In relaizone al quesito formulato, si conferma che il documento di Analisi Costi -Benefici può essere inserito nella busta B “Offerta tecnica” come necessaria giustificazione degli interventi offerti, senza che questo comporti l’esclusione dalla gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591310-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:27

Domanda : QUESITO 7 Con riferimento al punto C1.1 del Disciplinare di Gara, poiché all'interno della documentazione di Gara non si rinviene esplicita indicazione in merito, si richiede se al fine di qualificare il grado di dettaglio dei progetti offerti possano essere inseriti in offerta tecnica gli elaborati contenenti valori di prezzo associati agli interventi inseriti nel piano di sviluppo, in particolare: - computo metrico estimativo - analisi prezzi - quadro economico della spesa - altri valori economici necessari ai fini della completezza dell’offerta tecnica ritenuti dalla normativa vigente (in particolare dall’art.41 del Dlgs 36/2023 e dal relativo allegato I.7) indispensabili per il riconoscimento del progetto come esecutivo, alla luce della prescrizione riportata nel bando di gara che al punto “13.7 CONTENUTO E MODALITÀ PRESENTAZIONE E DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA” considera causa di esclusione la “La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica”. Si chiede conferma che la dicitura “indicazioni di carattere economico” sia esclusivamente riferita ai valori di sconto previsti nell’offerta economica, anche in considerazione del fatto che il computo metrico estimativo, l’analisi prezzi e il quadro economico della spesa: - vengono costruiti utilizzando i prezzari di riferimento indicati da codesta Stazione Appaltante nel Disciplinare di gara, i quali sono pubblici e pertanto non possono costituire elemento distintivo di offerta; - tali documenti non anticipano alcun elemento dell’offerta economica in quanto non afferenti e non correlati in alcun modo ai criteri di offerta A.1, A.2, A.3, A.5 e A.6.

Risposta :

In relazione al quesito presentato, si precisa che non devono essere inseriti elementi contenenti valori economici che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica.
Cordiali saluti.
il RUP

Chiarimento PI591308-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:26

Domanda : Con riferimento all’ “Allegato F Contratto servizio”, per quanto già evidenziato da ARERA nella Delibera 92-2024, si riscontrano alcune clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La stessa ARERA, nella già menzionata Delibera contente le osservazioni al bando, ha evidenziato che il Contratto di servizio non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta, citando a tal proposito l’art.14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “sulla base di un contratto tipo”. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo. Si richiede quindi di variare il contratto di servizio allegato al bando di gara al fine di renderlo coerente col contratto di servizio tipo, eliminando il comma 8-bis all’articolo 16: “[…]ai fini della tempestiva indizione della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento il Gestore si impegna a fornire senza indugio agli enti concedenti (o al soggetto da questi delegato) tutte le informazioni ed i dati tecnici”.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si comunica che, preso atto dell’osservazione di ARERA espressa sullo schema di contratto di servizio ( punto 7-6 dell’allegato A) alla delibera n. 92/2024), si procederà ad espungere dal contratto il comma 8-bis dell’art.16 e a ripubblicare lo schema di contratto di servizio modificato.
Si allega al presente chiarimento schema di contratto di servizio modificato "(Allegato F) Contratto servizio REV 2”.
Di conseguenza, si procederà a sostituire tale documento anche in piattaforma SATER del file “Allegato F)
Contratto servizio REV 2” presente nella cartella in formato zip unitamente ad altri allegati
nominata “Allegato F) al Bando di gara D.M. n. 226/2011 - Schema del contratto di servizio e
allegati”, rinominando il file da sostituire in “Allegato F) Contratto servizio Rev. Marzo 2026 e anche la cartella che lo contiene (Allegato F) al Bando di gara D.M. n. 226/2011 - Schema
del contratto di servizio e allegati rev. 01”

Chiarimento PI591304-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:25

Domanda : Con riferimento al criterio “C.3 Innovazione Tecnologica”, sub criterio 5 (“Numero di sistemi di misurazione in continuo della protezione catodica offerti”) del Disciplinare di Gara, si chiede se il numero dei sistemi di misurazione in continuo della protezione catodica offerti Noff terrà conto: - dei soli sistemi incrementali rispetto a quelli presenti alla data di riferimento; - anche dei sistemi già presenti alla data di riferimento; - anche di eventuali sistemi sostituiti per rinnovo.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si precisa che il numero di sistemi di misurazione in continuo della protezione catodica offerti Noff terrà conto dei sistemi incrementali rispetto a quelli presenti alla data di riferimento e di eventuali sistemi sostituiti.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591300-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:25

Domanda : Con riferimento al punto “B1 - Livelli di sicurezza offerti dall'impresa” del Disciplinare di Gara e specificatamente al punto 5 “numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas…”, si chiede di confermare che per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal Disciplinare di Gara.

Risposta :

In merito alla domanda formulata, si conferma quanto richiesto, ossia che per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal Disciplinare di Gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591298-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:24

Domanda : Con riferimento al documento “Disciplinare di Gara Vicenza 2” si evidenzia che al punto C – Piano di Sviluppo degli Impianti è riportato quanto segue: “[…] Per interventi integrativi si intendono quelli non individuati nell’allegato G 2.2 del Documento guida e che non superano il rapporto mt lineari per utente di 65 e che sono supportati dall’analisi costi benefici positiva lato consumatori e gestore […]”. Dall’analisi della documentazione posta a base di Gara sembrerebbe non rilevarsi alcun documento denominato “Allegato G2.2”, inoltre, lo stesso “Allegato G – Documento Guida”, alla pagina 14, nell’elencare i relativi allegati, salta dall’ “Allegato G.1 – Linee Programmatiche d’Ambito” direttamente all’ “Allegato G.3 – Analisi Costi Benefici (ACB)”. Per quanto sopra, al fine di rendere edotti tutti i potenziali concorrenti rispetto agli interventi da escludere da eventuali proposte di integrazione, si chiede alla Stazione Appaltante di inserire nella documentazione a Base di Gara l’Allegato G.2.2, o comunque fornire l’elenco degli interventi da escludere da potenziali proposte di integrazione, o comunque di dare indicazioni utili a garantire la consultazione di tale documento nei documenti già posti a base di Gara; in alternativa, si chiede alla stessa di confermare almeno che gli unici interventi da escludersi ai fini della valutazione di eventuali interventi integrativi sono quelli riepilogati nella tabella “Atem Vicenza 2- scheda riepilogo Interventi di estensione sottoposti ad ACB NON superata” di cui a pagina 55 di 467 del file PDF denominato “Allegato G - Documento Guida.pdf” posto a base di Gara.

Risposta : In relazione al quesito formulato, si segnala che l'indicazione del documento “Allegato G 2.2” citata nel disciplinare di gara al punto C – Piano di Sviluppo degli Impiant risulta essere un refuso, dato che il documento a cui far riferimento in realtà è l’Allegato G.3 del Documento Guida.

Si conferma che gli unici interventi da escludersi ai fini della valutazione di eventuali interventi integrativi sono quelli riepilogati nella tabella “Atem Vicenza 2- scheda riepilogo Interventi di estensione sottoposti ad ACB NON superata” di cui a pagina 55 di 467 del file PDF denominato “Allegato G - Documento Guida.pdf” posto a base di Gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI591297-25

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026 13:22

Domanda : Considerato che l’Art. 13 del DM 226/2011 ‘Condizioni economiche’, al comma 1, lettera a. definisce, tra le condizioni economiche oggetto di gara, l’entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto, precisando che il valore massimo dello sconto è pari, in ciascun anno, alla somma de: “i. la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa; ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, previsti nell'articolo […]” Quanto sopra evidenzia che nel calcolo della differenza tra il valore di rimborso deve essere considerato solo ed esclusivamente la quota di competenza dei gestori uscenti. In ragione di quanto appena riportato si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che il valore di delta VIR-RAB d’Ambito da considerare ai fini dell’applicazione dello sconto di cui al criterio A.1 del Disciplinare di Gara è pari alla differenza tra la sommatoria dei VIR alla data di riferimento per la quota di proprietà dei gestori e la sommatoria delle RAB proprietà dei gestori. Nello specifico, per quanto deducibile dall’Allegato “Sintesi Scostamento VIR-RAB al 31.12.2024”, il delta VIR-RAB sarà dunque pari alla differenza tra la sommatoria dei VR allineati al 31.12.2024 (proprietà gestore): € 83.514.805,00 e la sommatoria delle RAB allineate al 31.12.2024 (proprietà gestore): € 84.438.567,22, per un valore di delta VIR-RAB pari a € -923.438.567,22, ovvero pari ad euro 0 (zero).

Risposta :

Si conferma, con la precisazione che la differenza VIR-RAB (83.514.805,00-84.438.567,22) è pari a -923.762,22 e non -923.438.567,22.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI191015-25

Ultimo aggiornamento: 18/12/2025 14:38

Domanda : Con riferimento al punto “13.4 FASE INVIO OFFERTA TELEMATICA” del Bando di Gara, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’indicazione qui riportata dalla Stazione Appaltante per cui “L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso alla Piattaforma tramite la terna di valori che identifica tale impresa.” si ritiene adeguatamente soddisfatta mediante presentazione dell’offerta sottoscritta dal Legale Rappresentante (nelle modalità definite dal Bando) e presentata mediante Piattaforma Gare SATER con l’accesso tramite la terna di valori che identifica il potenziale concorrente, ciò a prescindere dal fatto che l’utente impostato per l’operatore economico coincida o meno con il Legale Rappresentate dell’operatore economico stesso.

Risposta : In relazione al quesito formulato, si precisa che la documentazione di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, secondo le previsioni riportate, in particolare, nel disciplinare di gara ed anche nel bando ex d.m. 226/2011.

Inoltre, in merito all’inciso “ utilizzando […] l’accesso alla Piattaforma tramite la terna di valori che identifica tale impresa”, si chiarisce e precisa che l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, previa registrazione in PAD SATER, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

Ad ogni modo, si segnala che, eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall’estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18, e/o si rinvia ai manuali SATER per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

Cordiali saluti.
Il RUP

Ultimo aggiornamento: 24-03-2026, 15:49