Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Capitolato di gara - art. 4-15-19 accordo quadro art. 18. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In caso di non accoglimento della richiesta il rischio di risarcimento dei danni causati dai somministrati sarebbe economico. Si invita altresì l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute. 2. Capitolato art. 10. Per quanto concerne le auto dichiarazioni rese dai somministrati circa l'assenza di condanne o carichi pendenti, posto che l'ApL non è titolata a trattare dati di questa natura, si invita a confermare che l'invio dei predetti documenti verrà veicolato direttamente dalle risorse all'ente. 3. Capitolato art. 11 accordo quadro art. 26. In ordine al codice di comportamento, si evidenzia che l'ApL può invitare i somministrati a prendere visione del codice di comportamento dell'ente, compete tuttavia all'ente stesso verificare il rispetto del codice dal momento che il potere direttivo e di controllo è in capo a quest'ultimo. (art. 30 del D. Lgs. n. 81/2015). 4. Capitolato art. 10-12 e accordo quadro art. 12. Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: • Sorveglianza sanitaria • Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL) • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente. Per quanto concerne in particolare gli accertamenti pre-assuntivi, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice Dal combinato disposto dei dettati normativi del D.Lgs. n. 81/2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". È parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre-assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. In ordine all'addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: i. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa. ii. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento. iii. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi. iv. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 5. Capitolato art. 13 accordo quadro art. 13. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione. 6. Capitolato art. 21 accordo quadro art. 20. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 7. Capitolato art. 22 accordo quadro art. 21. Si precisa che l’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Inoltre, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 32, comma 1 - lettera a), D.Lgs. n. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il servizio fornito non è un appalto si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori, nonché assumere le relative responsabilità in tema di servizi di pubblici necessari. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa. 8. Capitolato art. 28 accordo quadro art. 27. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento. 9. Capitolato art. 30-32 accordo quadro art. 28-31. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 10. Capitolato art. 37 accordo quadro art. 34. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano”.
Risposta :
Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:
1. si conferma quanto indicato nei citati artt. del capitolato tecnico, come meglio specificato all’art. 19 dello stesso. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Azienda.
Si osserva pertanto che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma la richiesta di polizza come formulata nell’art. 19 del capitolato tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, sempre nel rispetto dei massimali previsti.
2. In relazione al quesito posto, si conferma quanto, con più precisione, indicato all’art. 5 del capitolato tecnico.
In qualità di datore di lavoro, l’Agenzia è tenuta a verificare l’assenza di condanne e/o carichi pendenti. In fase pre-assuntiva si ritiene adeguata l’autocertificazione acquisita dall’Agenzia e inviata insieme agli altri documenti all’utilizzatore. Per alcune mansioni potrebbe rendersi necessario, in accordo l’Agenzia, procedere dopo l’assunzione alla verifica da parte dell’Agenzia stessa tramite Casellario Giudiziale. Per alcune mansioni sensibili si applica la normativa specifica (ex: lavoratori presso i Nidi di Infanzia) per cui è fatto obbligo all’Agenzia che siano richiesti i documenti presso il Tribunale. ASP si riserva la valutazione circa l’incompatibilità al lavoro presso ASP in base alle disposizioni in materia di incompatibilità presso il pubblico impiego.
3. I lavoratori somministrati inviati sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d. Lgs n. 62/2013 e s.m.i.) e il Codice di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre di Castelli. Tutti i lavoratori sono da ASP in/formati sui contenuti dei Codici. Qualora l’utilizzatore venisse a conoscenza di comportamenti contrari ai suddetti Codici ne darà comunicazione al Datore di Lavoro (Agenzia di somministrazione) per le azioni disciplinari del caso.
4. Si conferma quanto espressamente previsto dagli artt. 10 e 12 del Capitolato tecnico di gara che chiarisce le competenze in materia di formazione nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
• l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
• conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
• il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP;
• sempre ai sensi dell’'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti” in conformità al D.LGS. n. 81/2008.
Pertanto non si ritiene di dovere rettificare gli atti di gara e l’addestramento verrà necessariamente collegato alla mansione del lavoratore inviato.
In relazione alle Vostre richieste:
i. sarà garantito all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa.
ii. Sarà permesso all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento.
iii. Si ritiene che nulla potrà essere addebitato ad ASP qualora l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni. ASP di contro potrà, compatibilmente con l’organizzazione dei servizi coinvolti, mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento.
iv. ASP avrà cura di inviare all’Agenzia di somministrazione il DVR applicato e vigente nel quale sono evidenziate le attrezzature in uso presso i servizi e collegati alla mansione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento (esempio “opuscolo informativo specifico per ogni mansione”).
5. Si conferma quanto espressamente previsto dall’art. 13 in merito alla possibilità di ASP di richiedere la sostituzione del lavoratore inviato che si riporta:
â€œÈ inoltre facoltà di ASP richiedere e ottenere dall'Agenzia la sostituzione, entro 24 ore dalla richiesta, del personale che sia stato oggetto di:
• irrogazione di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione indipendentemente dal periodo di sospensione;
• perdita in corso di servizio dei requisiti necessari al pieno e integrale svolgimento delle proprie mansioni che ne impediscano il corretto e adeguato impiego nei servizi di ASP;
• perdita dei requisiti professionali richiesti;
• mancato superamento del periodo di prova”.
Si ritiene infine che in caso di “inidoneità alla mansione”, essendo stato il lavoratore richiesto dall’utilizzatore in forza di una necessità circoscritta a quella specifica mansione e profilo professionale e quindi ad un bisogno specifico di un servizio aziendale per il quale tale figura professionale risulta infungibile, non è legittimo ritenere che sussista in capo all’utilizzatore l’obbligo di adibire lo stesso lavoratore a mansione compatibile al proprio status di salute né si ritiene possibile garantire la sua retribuzione fino a fine missione.
6. In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata in ordine alla conformità della disciplina delle penali prevista nel capitolato tecnico, all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla delibera ANAC n. 73 del 17 gennaio 2024, si forniscono le seguenti precisazioni.
La disciplina delle penali contenuta nel capitolato tecnico è conforme all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024. In particolare, la clausola prevede esclusivamente penali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Lo stesso articolo del CT prevede espressamente che l’ASP potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Si conferma quindi che:
• il capitolato tecnico prevede esclusivamente penali per ritardo ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023;
• non sono previste penali atipiche o collegate a fattispecie diverse dal ritardo nell'esecuzione;
• si confermano le modalità di addebito indicate nel capitolato tecnico;
• le penali dovute, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 – comma 1 – “non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale”;
• la disciplina è pienamente conforme alla delibera ANAC n. 73/2024.
7. Si conferma quanto stabilisce l’art. 22 del capitolato tecnico precisando che, fatto salvo che ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e ss.m.ii., l’ambito dei servizi pubblici essenziali rimane nel contesto in cui opera ASP, per cui i servizi dovranno comunque essere garantiti anche con riferimento ai Contingenti Minimi condivisi con le OO.SS. Risulta unicamente in capo all’Agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, nell’eventualità in cui venga indetto uno sciopero, darne immediata comunicazione all’utilizzatore.
La stessa ARAN riconosce molti dei servizi e delle attività che eroga ASP come servizi essenziali nei quali deve essere garantita la continuità delle prestazioni identificate come indispensabili, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e a ciò ASP deve essere messa in condizione di ottemperare.
8. In relazione all’art. 28 del capitolato tecnico si precisa che quanto ivi riportato fa riferimento al trattamento dei dati riferiti al procedimento di gara per cui risultano titolari ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” e la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli di Vignola.
9. Si confermano i contenuti degli artt. 30, 32, 33 e 34 del capitolato tecnico e si precisa che, fatte salve le ragioni per giusta causa, anche le ulteriori fattispecie previste nei citati articoli, interrompono nei termini indicati il rapporto con l’Agenzia. Pertanto al lavoratore assunto dall’Agenzia e per il quale si interrompe la missione presso l’utilizzatore, troverà applicazione l’art. 45 del CCNL 2025 nell’ambito del rapporto di lavoro tra lavoratore e Agenzia.
10. La competenza territoriale indicata negli atti di gara costituisce parte integrante della lex specialis e, pertanto, non è possibile sostituire il Foro previsto con quelli di Roma o Milano.
Si conferma quanto stabilito dall’art. 37 del capitolato tecnico “Foro competente”, che attribuisce al Foro di Modena la competenza per ogni controversia relativa all’esecuzione o all’interpretazione del contratto.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca