Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI"
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Bando rettificato
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto27.327.283,20 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema08/04/2026
Termine richiesta chiarimenti04/05/2026 13:30
Termine presentazione delle offerte18/05/2026 09:30
Apertura busta amministrativa18/05/2026 11:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Zecca Carla

telefono: 059777530
cellulare: 059777732

Bernabei Enrichetta

telefono: 059777732

Colombini Laura

telefono: 059777572

D'Annibale Susanna

telefono: 059777732

Goldoni Lisa

telefono: 059777732

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI"

CIG: BB2AFCA9AF
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI218894-26

Ultimo aggiornamento: 06/05/2026 09:03

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di confermare che i CV dei componenti del team dedicato e la copertina siano esclusi dal computo delle 30 facciate previste dalla documentazione di gara, analogamente all'indice già esplicitamente escluso dal disciplinare. 2. Con riferimento alla clausola sociale e all'obbligo di allegare il progetto di assorbimento, si chiede di confermare se l'obbligo riguardi tutti i lavoratori in servizio, oppure solo quelli ancora in servizio alla data di aggiudicazione. Si segnala che numerosi contratti hanno scadenza al 31/3/2026 o 26/06/2026 e potrebbero già essere cessati al momento dell'aggiudicazione. 3. Con riferimento al requisito di capacità tecnica, almeno 2 servizi analoghi negli ultimi 10 anni, ciascuno di durata almeno annuale e importo minimo € 12.000.000,00, si chiede di confermare se i servizi analoghi debbano essere esclusivamente contratti di somministrazione con CCNL Comparto Funzioni Locali, oppure siano valutabili anche contratti di somministrazione per enti pubblici in altri settori, purché conformi per importo e durata. 4. Si chiede di confermare se, limitatamente alle tabelle della relazione tecnica, sia consentito usare un corpo carattere inferiore per migliorare la leggibilità, ferma restando la conformità del restante testo al Calibrì 11.5 previsto dal disciplinare. 5. Si chiede di indicare l'importo del costo della manodopera stimato dalla SA che il concorrente dovrà riportare. 6. Si chiede di confermare se le visite mediche preventive e periodiche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il personale somministrato siano a carico dell'agenzia aggiudicataria e se i relativi costi rientrino nel margine di agenzia oppure possano essere fatturati separatamente al costo. 7. Si chiede di confermare se le festività infrasettimanali non lavorate, che il CCNL Comparto Funzioni Locali prevede siano comunque retribuite al lavoratore, possano essere fatturate alla SA alla tariffa oraria ordinaria. 8. Si chiede di mettere disposizione una tabella aggiornata dei valori stipendiali che tenga conto dell'ultimo rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali. 9. Si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore uscente e il ribasso con cui si è aggiudicato la procedura precedente. 10. Si chiede di confermare se le assenze per malattia, infortunio, maternità e permessi retribuiti possano essere fatturate al costo effettivo senza applicazione del margine di agenzia. 11. Si chiede di confermare che i ratei di ferie maturati e goduti dai lavoratori somministrati, possano essere fatturati al costo effettivo senza applicazione del margine di agenzia. 12. Si chiede di confermare che in sede di offerta economica su SATER vada inserito il valore del margine di agenzia offerto, cioè il ribasso applicato sui 0.40 euro per ora a base di gara e non l'importo totale del contratto”.

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. si conferma che i CV dei componenti del team dedicato possono intendersi un allegato al progetto (quindi non rientranti nel conteggio delle 30 facciate) e che la copertina, al pari dell’indice e per le medesime motivazioni, non viene conteggiata.

2. Con riferimento all’art. 29 del Capitolato Tecnico “Clausola sociale”, si precisa che l’obbligo di presentare il progetto di assorbimento riguarda i lavoratori dell’Agenzia uscente impiegati nei servizi oggetto dell’appalto al momento del subentro dell’aggiudicatario, in quanto solo per tali lavoratori sussiste la continuità operativa prevista dalla clausola sociale.
Resta fermo che l’assorbimento deve avvenire compatibilmente con i numeri richiesti dal Bando e Disciplinare di gara e con l’organizzazione del servizio proposta dall’aggiudicatario.

3. Si conferma quanto indicato all’art. 6.3 del Bando e Disciplinare di gara, precisando che i servizi analoghi possono essere riferiti anche a contratti di somministrazione con CCNL di altri comparti e non necessariamente a quello applicato ai lavoratori di ASP. Devono però riferirsi ai profili professionali ed alle mansioni richieste dalla presente gara ed indicati nel capitolato tecnico.

4. Si conferma che limitatamente alle tabelle dell’offerta tecnica è possibile utilizzare un corpo carattere leggermente inferiore, qualora ciò consenta una migliore leggibilità dei dati e non comporti un aggiramento del limite massimo di pagine previsto.

5. Il dato relativo al costo della manodopera che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica non può essere fornito dalla Stazione appaltante che ha invece correttamente provveduto a stimare tale costo al paragrafo 3. del Bando e Disciplinare di gara.

6. In ossequio del necessario coordinamento tra Agenzia e ASP, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture/servizi di ASP, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni a cui verranno assegnati i lavoratori inviati. Pertanto rimane a carico dell’Agenzia l’effettuazione e l’onere della visita preventiva. Tra le altre cose, il Capitolato all’art. 12 prevede espressamente che qualora l’Agenzia non fosse dotata di medico competente, o in accordo tra ASP e l’Agenzia venisse concordato diversamente, il Medico Competente di ASP effettuerà la visita preventiva fatto salvo il rimborso da parte dell’Agenzia dei costi relativi alla visita alla stessa ed ai relativi esami di laboratorio ove previsti. Si conferma pertanto, che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii., restano a carico di ASP, sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dei relativi costi, le visite periodiche successive all’assunzione e le ulteriori visite effettuate durante la missione lavorativa e collegate alla mansione. I costi a carico Agenzia non rientrano nel margine e sono fatturati separatamente

7. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del capitolato tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine alle festività infrasettimanali, in virtù del quale “Il costo orario base verrà riconosciuto anche per le festività infrasettimanali non lavorate, senza applicazione del margine d'Agenzia”, per le ore convenzionali giornaliere previste, limitatamente alle festività ricadenti in giorni lavorativi. Tale previsione è pienamente conforme all'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

8. Si allega la tabella - allegato A) al capitolato tecnico aggiornata e allineata al nuovo CCNL. Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026.

9. L’attuale esecutore del servizio di somministrazione lavoro è la Società ORIENTA S.p.A. Sede legale Viale Luigi Schiavonetti, 290 Palazzo B - 5° piano 00173 Roma P. IVA 15433931001.
L’aggio (Margine di Agenzia) attualmente applicato è di € 0,60 con tutti gli oneri relativi all’assenteismo a carico dell’Agenzia.

10. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del capitolato tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine alla rendicontazione delle assenze. Più specificatamente si ribadisce che le ore di assenza retribuite per malattia, permessi, infortunio, ecc. vanno rimborsate al costo effettivamente sostenuto dall'Agenzia (al netto dei ristori INPS/INAIL) e che, su tali oneri, non si applica il margine di Agenzia, avendo natura di "rimborso" ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
Tali voci devono essere rendicontate in fattura ai fini del calcolo dell'IRAP in capo all'A.S.P., che applica il metodo retributivo.
L'Agenzia deve, pertanto, documentare analiticamente: i cedolini paga dei lavoratori somministrati, i costi effettivamente sostenuti per le assenze, nonché i rimborsi ricevuti/da ricevere da INPS/INAIL e la quota netta a carico dell'utilizzatore.

11. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del capitolato tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine al “rateo ferie”. Infatti il rateo ferie è compreso nel calcolo del costo orario. I ratei su ferie annue retribuite e godute saranno fatturati dall’Agenzia senza applicazione del margine.

12. In riferimento al quesito posto in merito alle modalità di compilazione dell'offerta economica e alla corretta interpretazione della formula di attribuzione del punteggio, si conferma quanto segue.
Nel campo "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA" del sistema SATER deve essere inserito esclusivamente il MARGINE D'AGENZIA FINALE OFFERTO, come esplicitamente indicato al Paragrafo 17 del Bando e Disciplinare di gara.


IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI218818-26

Ultimo aggiornamento: 06/05/2026 08:47

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Capitolato di gara - art. 4-15-19 accordo quadro art. 18. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In caso di non accoglimento della richiesta il rischio di risarcimento dei danni causati dai somministrati sarebbe economico. Si invita altresì l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute. 2. Capitolato art. 10. Per quanto concerne le auto dichiarazioni rese dai somministrati circa l'assenza di condanne o carichi pendenti, posto che l'ApL non è titolata a trattare dati di questa natura, si invita a confermare che l'invio dei predetti documenti verrà veicolato direttamente dalle risorse all'ente. 3. Capitolato art. 11 accordo quadro art. 26. In ordine al codice di comportamento, si evidenzia che l'ApL può invitare i somministrati a prendere visione del codice di comportamento dell'ente, compete tuttavia all'ente stesso verificare il rispetto del codice dal momento che il potere direttivo e di controllo è in capo a quest'ultimo. (art. 30 del D. Lgs. n. 81/2015). 4. Capitolato art. 10-12 e accordo quadro art. 12. Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: • Sorveglianza sanitaria • Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL) • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente. Per quanto concerne in particolare gli accertamenti pre-assuntivi, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice Dal combinato disposto dei dettati normativi del D.Lgs. n. 81/2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". È parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre-assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. In ordine all'addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: i. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa. ii. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento. iii. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi. iv. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 5. Capitolato art. 13 accordo quadro art. 13. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione. 6. Capitolato art. 21 accordo quadro art. 20. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 7. Capitolato art. 22 accordo quadro art. 21. Si precisa che l’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Inoltre, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 32, comma 1 - lettera a), D.Lgs. n. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il servizio fornito non è un appalto si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori, nonché assumere le relative responsabilità in tema di servizi di pubblici necessari. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa. 8. Capitolato art. 28 accordo quadro art. 27. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento. 9. Capitolato art. 30-32 accordo quadro art. 28-31. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 10. Capitolato art. 37 accordo quadro art. 34. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano”.

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. si conferma quanto indicato nei citati artt. del capitolato tecnico, come meglio specificato all’art. 19 dello stesso. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Azienda.
Si osserva pertanto che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma la richiesta di polizza come formulata nell’art. 19 del capitolato tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, sempre nel rispetto dei massimali previsti.

2. In relazione al quesito posto, si conferma quanto, con più precisione, indicato all’art. 5 del capitolato tecnico.
In qualità di datore di lavoro, l’Agenzia è tenuta a verificare l’assenza di condanne e/o carichi pendenti. In fase pre-assuntiva si ritiene adeguata l’autocertificazione acquisita dall’Agenzia e inviata insieme agli altri documenti all’utilizzatore. Per alcune mansioni potrebbe rendersi necessario, in accordo l’Agenzia, procedere dopo l’assunzione alla verifica da parte dell’Agenzia stessa tramite Casellario Giudiziale. Per alcune mansioni sensibili si applica la normativa specifica (ex: lavoratori presso i Nidi di Infanzia) per cui è fatto obbligo all’Agenzia che siano richiesti i documenti presso il Tribunale. ASP si riserva la valutazione circa l’incompatibilità al lavoro presso ASP in base alle disposizioni in materia di incompatibilità presso il pubblico impiego.

3. I lavoratori somministrati inviati sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d. Lgs n. 62/2013 e s.m.i.) e il Codice di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre di Castelli. Tutti i lavoratori sono da ASP in/formati sui contenuti dei Codici. Qualora l’utilizzatore venisse a conoscenza di comportamenti contrari ai suddetti Codici ne darà comunicazione al Datore di Lavoro (Agenzia di somministrazione) per le azioni disciplinari del caso.

4. Si conferma quanto espressamente previsto dagli artt. 10 e 12 del Capitolato tecnico di gara che chiarisce le competenze in materia di formazione nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP;
sempre ai sensi dell’'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti” in conformità al D.LGS. n. 81/2008.
Pertanto non si ritiene di dovere rettificare gli atti di gara e l’addestramento verrà necessariamente collegato alla mansione del lavoratore inviato.
In relazione alle Vostre richieste:
i. sarà garantito all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa.
ii. Sarà permesso all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento.
iii. Si ritiene che nulla potrà essere addebitato ad ASP qualora l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni. ASP di contro potrà, compatibilmente con l’organizzazione dei servizi coinvolti, mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento.
iv. ASP avrà cura di inviare all’Agenzia di somministrazione il DVR applicato e vigente nel quale sono evidenziate le attrezzature in uso presso i servizi e collegati alla mansione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento (esempio “opuscolo informativo specifico per ogni mansione”).

5. Si conferma quanto espressamente previsto dall’art. 13 in merito alla possibilità di ASP di richiedere la sostituzione del lavoratore inviato che si riporta:
â€œÈ inoltre facoltà di ASP richiedere e ottenere dall'Agenzia la sostituzione, entro 24 ore dalla richiesta, del personale che sia stato oggetto di:
irrogazione di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione indipendentemente dal periodo di sospensione;
perdita in corso di servizio dei requisiti necessari al pieno e integrale svolgimento delle proprie mansioni che ne impediscano il corretto e adeguato impiego nei servizi di ASP;
perdita dei requisiti professionali richiesti;
mancato superamento del periodo di prova”.
Si ritiene infine che in caso di “inidoneità alla mansione”, essendo stato il lavoratore richiesto dall’utilizzatore in forza di una necessità circoscritta a quella specifica mansione e profilo professionale e quindi ad un bisogno specifico di un servizio aziendale per il quale tale figura professionale risulta infungibile, non è legittimo ritenere che sussista in capo all’utilizzatore l’obbligo di adibire lo stesso lavoratore a mansione compatibile al proprio status di salute né si ritiene possibile garantire la sua retribuzione fino a fine missione.

6. In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata in ordine alla conformità della disciplina delle penali prevista nel capitolato tecnico, all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla delibera ANAC n. 73 del 17 gennaio 2024, si forniscono le seguenti precisazioni.
La disciplina delle penali contenuta nel capitolato tecnico è conforme all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024. In particolare, la clausola prevede esclusivamente penali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Lo stesso articolo del CT prevede espressamente che l’ASP potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Si conferma quindi che:
il capitolato tecnico prevede esclusivamente penali per ritardo ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023;
non sono previste penali atipiche o collegate a fattispecie diverse dal ritardo nell'esecuzione;
si confermano le modalità di addebito indicate nel capitolato tecnico;
le penali dovute, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 – comma 1 – “non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale”;
la disciplina è pienamente conforme alla delibera ANAC n. 73/2024.

7. Si conferma quanto stabilisce l’art. 22 del capitolato tecnico precisando che, fatto salvo che ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e ss.m.ii., l’ambito dei servizi pubblici essenziali rimane nel contesto in cui opera ASP, per cui i servizi dovranno comunque essere garantiti anche con riferimento ai Contingenti Minimi condivisi con le OO.SS. Risulta unicamente in capo all’Agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, nell’eventualità in cui venga indetto uno sciopero, darne immediata comunicazione all’utilizzatore.
La stessa ARAN riconosce molti dei servizi e delle attività che eroga ASP come servizi essenziali nei quali deve essere garantita la continuità delle prestazioni identificate come indispensabili, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e a ciò ASP deve essere messa in condizione di ottemperare.

8. In relazione all’art. 28 del capitolato tecnico si precisa che quanto ivi riportato fa riferimento al trattamento dei dati riferiti al procedimento di gara per cui risultano titolari ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” e la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli di Vignola.

9. Si confermano i contenuti degli artt. 30, 32, 33 e 34 del capitolato tecnico e si precisa che, fatte salve le ragioni per giusta causa, anche le ulteriori fattispecie previste nei citati articoli, interrompono nei termini indicati il rapporto con l’Agenzia. Pertanto al lavoratore assunto dall’Agenzia e per il quale si interrompe la missione presso l’utilizzatore, troverà applicazione l’art. 45 del CCNL 2025 nell’ambito del rapporto di lavoro tra lavoratore e Agenzia.

10. La competenza territoriale indicata negli atti di gara costituisce parte integrante della lex specialis e, pertanto, non è possibile sostituire il Foro previsto con quelli di Roma o Milano.
Si conferma quanto stabilito dall’art. 37 del capitolato tecnico “Foro competente”, che attribuisce al Foro di Modena la competenza per ogni controversia relativa all’esecuzione o all’interpretazione del contratto.


IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI218435-26

Ultimo aggiornamento: 06/05/2026 08:46

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023). Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Il servizio di somministrazione di lavoro interinale si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), in quanto i lavoratori somministrati operano sotto le direttive, la direzione e il controllo esclusivo dell'impresa utilizzatrice, la quale è l'unica responsabile per i risultati conseguiti (configurandosi uno schema di obbligazione di mezzi per l'Agenzia). Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023. Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI MANODOPERA" relativi al personale somministrato e i "COSTI SICUREZZA” connessi all'attività d'impresa. 2. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. 3. Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: • Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; • L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; • La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato); • La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; • La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione; • L’attuale fornitore; • La FEE applicata. • L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. 4. In riferimento alla richiesta della presenza di una sede operativa nel raggio di 50 Km dalla sede amministrativa di Asp Terre di Castelli via Libertà n. 823 Vignola, si chiede cortese conferma che per sede operativa, si possa intendere un ufficio dotato di computer, telefono, fax ed e-mail, in grado di garantire assistenza in materia di Somministrazione di Personale. 5. In merito al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che per “servizi analoghi” si intenda lo svolgimento di servizi di somministrazione di lavoro per qualsiasi mansione svolti a favore di committenti pubblici e/o privati. 6. Ai sensi dell’art. 40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri ed i costi relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. 7. In merito al numero massimo di 15 pagine richiesto per la Relazione tecnica, si chiede conferma che le predette pagine siano intese fronte/retro, quindi sia possibile produrre 30 facciate. 8. Si chiede conferma nel numero massimo di 15 pagine richiesto per la Relazione tecnica siano escluse copertina e indice. 9. Si chiede di indicare l'importo, anche presunto, delle spese contrattuali che saranno poste in carico all'Agenzia aggiudicataria. 10. Tenendo conto che l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che può essere fatturato, al loro verificarsi, il rateo su ferie e permessi annui retribuiti goduti, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore. La retribuzione di tale voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presente nei cedolini paga, deve essere regolarmente rendicontata in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.”

Risposta : Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:


1. L’articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, con esonero limitato ai soli servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera. Tale eccezione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, deve essere interpretata in senso restrittivo e non può essere estesa al servizio di somministrazione di lavoro. La somministrazione, infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, consiste nella messa a disposizione di lavoratori e si caratterizza per attività organizzative, amministrative e gestionali standardizzate, prive degli elementi creativi, personali e non ripetibili che contraddistinguono i servizi di natura intellettuale.
Alla luce della giurisprudenza più recente (TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 3422/2023, Consiglio di Stato (Sez. V, sentenze n. 2041/2022 e n. 2755/2020), TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2021), non può essere condivisa la tesi dell’operatore economico secondo cui la somministrazione di lavoro interinale costituirebbe un servizio di natura intellettuale.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 7498/2021, richiamata dall’operatore, non è pertinente, sia perché riferita al previgente D.Lgs. n. 50/2016, sia perché non riguarda appalti di somministrazione di lavoro, ma prestazioni professionali autonome connotate da un apporto personale e ideativo. La somministrazione di lavoro, invece, presenta una struttura economica incentrata sul costo del personale somministrato, che costituisce la componente prevalente dell’appalto e conferma la natura ad alta intensità di manodopera del servizio, con conseguente piena applicazione dell’art. 41 del Codice.
La lex specialis della procedura è, pertanto, pienamente conforme al quadro normativo vigente, poiché individua la manodopera come componente essenziale e non ribassabile dell’appalto e richiede la sua indicazione obbligatoria. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per esonerare l’operatore economico dall’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza.

2. Si conferma quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che chiarisce le competenze in materia di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP.

3. In riferimento al quesito si conferma che il personale in missione presso ASP al 31/01/2026 è quello indicato all’allegato B al Capitolato Tecnico “personale in servizio al 31/01/2026” con indicate:
Riferimenti anagrafici del lavoratore.
Tipologia del contratto tra lavoratore e Agenzia (laddove non è indicato il t. indeterminato è da considerarsi t. determinato).
Durata della missione.
Ore settimanali contrattualizzate per ASP Terre di Castelli.
Livello, inquadramento contrattuale con riferimento alla mansione e gg. lavorati settimanali.
CCNL di riferimento ASP (per l’allineamento del livello retributivo).
In relazione al quesito si specificano le ulteriori risposte alle informazioni richieste:
- tutti i lavoratori in forza e indicati nell’allegato elenco hanno sostenuto la formazione generale (solo per alcuni l’attestato è in fase di inoltro da parte dell’Agenzia) e la formazione specifica è in fase di completamento. Altrettanto per la fase relativa alla istruzione e all’idoneità alla mansione;
- per quanto attiene al quesito relativo alla data di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, si allega elenco indicante il ruolo/mansione, tipologia di assunzione, data di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Si precisa che il suddetto elenco fa riferimento all’allegato B) del Capitolato tecnico del personale in servizio al 31/01/202;
- in merito al quesito concernente la durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi si specifica che la suddetta media è di 113 giorni.
- L’attuale fornitore del servizio di somministrazione lavoro è la Società ORIENTA S.p.A. Sede legale Viale Luigi Schiavonetti, 290 Palazzo B - 5° piano 00173 Roma P. IVA 15433931001.
- L’aggio (Margine di Agenzia) attualmente applicato è di € 0,60 con tutti gli oneri relativi all’assenteismo a carico dell’Agenzia.

4. Si fa riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. In relazione alla richiesta si precisa che la sede operativa non può essere intesa solamente come un luogo fisico quale un ufficio dotato di strumentazioni in grado di garantire assistenza in materia di somministrazione di personale ma si intende una sede in cui sia presente almeno un operatore dell’Agenzia, nonché la sede dove effettuare, a titolo non esaustivo, i colloqui con i lavoratori, gli incontri in fase di sottoscrizione dei contratti, dove svolgere l’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e tutti gli adempimenti previsti dal servizio di Somministrazione di Personale.

5. Si conferma che per “servizi analoghi” devono intendersi servizi di somministrazione di lavoro, svolti a favore di committenti pubblici e/o privati, riferiti anche a contratti di somministrazione con CCNL di altri comparti e non necessariamente a quello applicato ai lavoratori di ASP, purché riferiti ai profili professionali ed alle mansioni richieste dalla presente gara ed indicati nel capitolato tecnico.

6. Si conferma quanto indicato all’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che esplicita gli adempimenti e le competenze relativi alla sorveglianza sanitaria e di conseguenza si conferma quanto indicato all’art. 15 del capitolato “obblighi a carico dell’Agenzia”.
Infatti, anche in ossequio del necessario coordinamento tra Agenzia e ASP, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture di ASP, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni che verranno assegnate al lavoratore inviato. Qualora l’Agenzia non fosse dotata di medico competente, o in accordo tra ASP e l’Agenzia viene concordato diversamente, il Medico Competente di ASP effettuerà la visita preventiva fatto salvo il rimborso da parte dell’Agenzia dei costi relativi alla visita preventiva e ai relativi esami di laboratorio ove previsti. Si conferma che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii., restano a carico di ASP, sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dei relativi costi, le visite periodiche successive all’assunzione e le ulteriori visite effettuate durante la missione lavorativa e collegate alla mansione.

7. Il paragrafo 16 del Bando e Disciplinare di gara stabilisce che l’offerta tecnica deve essere contenuta entro 15 pagine complessive, corrispondenti a 30 facciate in caso di stampa fronte/retro.
Il riferimento espresso alle “30 facciate” conferma che è ammessa la produzione di un documento fino a 30 facciate complessive, equivalenti a 15 pagine in formato A4, secondo le specifiche tecniche indicate (carattere Calibri 11,5 – interlinea 1).

8. Si conferma che l’indice e la copertina non vengono conteggiate, trattandosi di elementi meramente orientativi e non descrittivi dell’offerta tecnica.

9. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, in qualità di Amministrazione contraente, procederà a stipulare il contratto in forma scritta con atto pubblico notarile in quanto discendente da procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii.
Gli oneri derivanti dal contratto comprendono le seguenti stimate spese:
a) Onorario notarile, vale a dire il corrispettivo spettante per l'attività del notaio rogante, determinato secondo la tariffa professionale notarile e variabile in funzione del valore del contratto. Tale onorario è stimato in € 9.500,00 se appalto non soggetto ad “Equo compenso” o € 14.532,92 se appalto soggetto ad “Equo compenso”.
b) Imposta di bollo, disciplinata dall'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 (art. 18, comma 10), dovuta una tantum al momento della stipula, secondo la Tabella A di cui al predetto allegato: € 500,00.
c) Imposta di registro in misura fissa per contratti PA soggetti a IVA: € 200,00.
d) Oneri per Tassa Archivio, Cassa Notariato, Consiglio Notariato per € 766,70.
e) altre spese per € 166,00.
A tali somme si applica l’IVA al 22% e la ritenuta di acconto.

10. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del capitolato tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine al “rateo ferie”. Infatti il rateo ferie è compreso nel calcolo del costo orario. I ratei su ferie annue retribuite e godute saranno fatturati dall’Agenzia senza applicazione del margine.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI217527-26

Ultimo aggiornamento: 05/05/2026 14:00

Domanda : "Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. si segnala che il costo del lavoro indicato nei valori stipendiali riporta valori minimi non aggiornati. Si chiede di voler ripubblicare le tabelle aggiornate. 2. Si chiede di chiarire quali aliquote INAIL sono state utilizzate per il calcolo del costo del lavoro. 3. Si chiede come siano stati calcolati i diritti sindacali. 4. Si specifica che nel momento in cui il lavoratore gode le ferie, esso matura rateo ferie, tredicesima e TFR, si chiede quindi conferma che potrà essere fatturato il costo del lavoro realmente sostenuto, al momento del godimento delle ferie, senza applicazione del margine di agenzia. 5. Si chiede di indicare l’attuale esecutore del servizio e l’aggio utilizzato. 6. Si chiede se il personale attualmente in forza, oggetto di clausola sociale, detiene le Certificazioni di antincendio, primo soccorso, Formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08. 7. Si chiede conferma che la Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.Lgs. n. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.m.i. nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. 8. Si chiede conferma che il costo della manodopera da inserire a portale sia quello relativo al personale somministrato, non soggetto a ribasso. 9. Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A. 10. Poiché all’art. 12 del Capitolato d’appalto è indicato che l’ApL si impegna a rimborsare il costo della visita medica preventiva e degli esami di laboratorio, ove previsti, si chiede una stima del costo annuale attualmente sostenuto. 11. Si segnala che il CCNL di riferimento per il personale impiegato dall’agenzia è H011 – Commercio e Terziario e non il V212 come indicato in disciplinare 12. Si segnala che il portale presenta un errore relativamente alla presentazione dell’offerta economica, in quanto la quantità delle ore è indicata su base annuale, mentre il valore a base d’asta è indicato su base triennale. Ne consegue che il “prezzo offerto per UM iva esclusa” indicato viene moltiplicato per le ore annuali, generando un valore offerto e un ribasso errati. Si chiede pertanto di adeguare il portale a quanto previsto nel disciplinare di gara."

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. come previsto dal Capitolato tecnico all’art. 4 “Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari area del CCNL applicato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati”. Infatti la retribuzione sarà allineata ai tabellari del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026. Si allega pertanto la tabella - allegato A) al Capitolato tecnico aggiornata e allineata al nuovo CCNL.

2. Le aliquote INAIL applicate sono quelle relative alla mansione dedotte dal portale INAIL, pertanto sono diverse a seconda delle mansioni svolte e previste dalle tabelle Inail eventualmente aggiornate e alle quali si fa espresso rimando.

3. Nella tabella aggiornata e relativa al costo orario delle diverse figure di operatori ASP, si precisa che i Diritti Sindacali sono stati calcolati al 2 per mille sulla retribuzione oraria.

4. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine al “rateo ferie”. Infatti il rateo ferie è compreso nel calcolo del costo orario. I ratei su ferie annue retribuite e godute saranno fatturati dall’Agenzia senza applicazione del margine.

5. L’attuale esecutore del servizio di somministrazione lavoro è la Società ORIENTA S.p.A. Sede legale Viale Luigi Schiavonetti, 290 Palazzo B - 5° piano 00173 Roma P. IVA 15433931001.
L’aggio (Margine di Agenzia) attualmente applicato è di € 0,60 con tutti gli oneri relativi all’assenteismo a carico dell’Agenzia.

6. In riferimento al quesito relativo alla formazione del personale oggetto di clausola sociale di cui all’allegato B al Capitolato Tecnico “personale in servizio al 31/01/2026” si precisa che tutti i lavoratori in forza e indicati nell’allegato elenco hanno sostenuto la formazione generale (solo per alcuni l’attestato è in fase di inoltro da parte dell’Agenzia) e la formazione specifica è in fase di completamento, compresa la formazione Primo soccorso e antincendio.

7. Si conferma quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che chiarisce le competenze in materia di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP.
Si precisa che per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, come indicato all’art 12 del Capitolato tecnico suddetto, qualora l’Agenzia non fosse dotata di medico competente, o in accordo tra ASP e l’Agenzia viene concordato diversamente, il Medico Competente di ASP effettuerà la visita preventiva fatto salvo il rimborso da parte dell’Agenzia dei costi relativi alla visita preventiva e ai relativi esami di laboratorio ove previsti. Si conferma che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii., restano a carico di ASP, sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dei relativi costi, le visite periodiche, successive all’assunzione, così come la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale.

8. Si conferma, come indicato nel capitolato tecnico, che il costo della manodopera si riferisce al costo del personale somministrato e quindi non soggetto al ribasso.

9. Gli oneri derivanti dal contratto comprendono le seguenti stimate spese:
a) Onorario notarile, vale a dire il corrispettivo spettante per l'attività del notaio rogante, determinato secondo la tariffa professionale notarile e variabile in funzione del valore del contratto. Tale onorario è stimato in € 9.500,00 se appalto non soggetto ad “Equo compenso” o € 14.532,92 se appalto soggetto ad “Equo compenso”.
b) Imposta di bollo, disciplinata dall'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 (art. 18, comma 10), dovuta una tantum al momento della stipula, secondo la Tabella A di cui al predetto allegato: € 500,00.
c) Imposta di registro in misura fissa per contratti PA soggetti a IVA: € 200,00.
d) Oneri per Tassa Archivio, Cassa Notariato, Consiglio Notariato per € 766,70.
e) altre spese per € 166,00.
A tali somme si applica l’IVA al 22% e la ritenuta di acconto.

10. In risposta al quesito relativo all’ammontare dei costi della visita preventiva e degli esami di laboratorio ove previsti, si precisa che:
a) il costo della visita medica preventiva, che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare l’idoneità specifica alla mansione, è quantificata al momento in misura “fissa” in € 50,00 cad. e per tutti i lavoratori;
b) il costo degli esami di laboratorio varia a seconda della mansione specifica e alla tipologia di rischio al quale il lavoratore è sottoposto come da Documento di Valutazione dei Rischi e da Protocollo sanitario, pertanto risulta naturalmente “variabile”. Tali costi si riassumono in:
- Esami laboratorio base: € 60,60.
- Esami specifici (vaccinazioni morbillo-varicella, parotite, rosolia) per il profilo di Educatore dei Servizi Educativi Prima Infanzia: costo totale € 44,00.
- Visita oculistica € 35,00.

11. Relativamente al codice contratto CNEL applicabile alle Agenzie di Somministrazione Lavoro (CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro – ASSOLAVORO), si conferma il Codice V212.

12. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere a Intercent‑ER la modifica della configurazione della PAD SATER, affinché il calcolo sia effettuato sulla base del monte ore complessivo del triennio (539.136 ore), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 17. del Bando e Disciplinare di gara.
Il paragrafo 17. stabilisce infatti che la PAD debba moltiplicare il margine d’Agenzia offerto per il monte ore triennale, pari a 539.136 ore. Resta fermo che, nel campo “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA”, deve essere inserito esclusivamente il margine d’Agenzia orario.
Si comunica che la modifica della configurazione è stata correttamente eseguita.
Si invitano pertanto gli operatori economici a utilizzare il comando “Verifica informazioni” sulle offerte già salvate, al fine di aggiornare la visualizzazione e rendere immediatamente disponibile la quantità corretta.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI199961-26

Ultimo aggiornamento: 05/05/2026 13:59

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. in relazione alla previsione di gara secondo cui “I contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al presente appalto sono i seguenti: • con riferimento al personale somministrato: CCNL del Comparto Funzioni Locali (codice alfanumerico del CCNL T100) • con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto: CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione di lavoro (codice alfanumerico V212)”, si rappresenta che con riferimento ai dipendenti diretti si precisa che il richiamo al suddetto CCNL risulta inconferente infatti lo stesso disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Si chiede quindi di confermare che potrà trovare applicazione il CCNL applicato dall'agenzia aggiudicataria quale ad esempio il CCNL del terziario. 2. in relazione alla previsione del capitolato secondo cui “Le copie dei contratti di lavoro tra l’Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse via posta elettronica certificata PEC all’indirizzo indicato da ASP” e alla trasmissione dell’ulteriore documentazione richiesta, si chiede conferma a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3. in relazione alle previsioni di cui all'art. 19 del capitolato in tema di polizza RCT/O, secondo cui “l‘Agenzia deve essere in possesso, prima di iniziare il servizio, di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività e quella dei prestatori di lavoro somministrati”, si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.Lgs. n. 81/2015, “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, pertanto alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede pertanto che le previsioni in oggetto vengano riferite solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, rettificando gli atti di gara. 4. in relazione alle previsioni di cui all'art. 19 del capitolato in tema di polizza RCT/O, si chiede di confermare che troveranno applicazione le coperture assicurative già in essere anche in considerazione del fatto che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente degli oneri risarcitori (ex art. 35, comma 7 D.Lgs. n. 81/2015) e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima. Si chiede di confermare quanto appena riportato. 5. con riferimento alla richiesta di presentare polizza RCT/O, si chiede di confermare che ai fini della comprova della sussistenza della copertura assicurativa verrà considerato valido anche il certificato di assicurazione che costante giurisprudenza ha confermato essere sufficiente a comprovare l’esistenza della polizza assicurativa (Civ., Sez. I, 20 marzo 1990, n. 2322, Cass. Civ., Sez. III, 08 maggio 2006, n. 10504, Corte d’appello Catania sez. II, 25 maggio 2022, n. 1109). 6. in relazione alla previsione del capitolato secondo cui “L’attività del lavoratore presso ASP è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili”, si precisa che detta circostanza potrà essere verificata con l'acquisizione della sola autocertificazione circa l’assenza di condanne e/o carichi pendenti. Tali dichiarazioni saranno comunque riscontrate dalla Stazione Appaltante che si riserva il diritto di valutare la gravità o meno di eventuali reati, sanzioni amministrative e/o procedimenti penali e/o amministrativi rilevati in capo al dichiarante. Si chiede conferma di quanto sopra. 7. in relazione alle previsioni del capitolato in tema di penali secondo cui “Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’articolo 6 del presente capitolato. Per meglio definire la quantificazione in base alla gravità del ritardo si precisa che, di norma, in servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale, si applica l'1 per mille”, stante il carattere eccessivamente gravoso e sproporzionato delle stesse che deriva dal fatto di essere direttamente rapportate all’ammontare netto contrattuale (che condurrebbe certamente a comminazioni non eque), si chiede di voler rivedere il sistema di applicazione, rapportando le penali a parametri che tengano ragionevolmente conto della singola fattispecie/ richiesta di codesto spettabile ente. 8. con riferimento alla previsione di cui all’art. 12 del capitolato secondo cui “la formazione preventiva e specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, (compresi i corsi di formazione per gli addetti alle emergenze-Primo soccorso e Antincendio) è a carico dell’Agenzia, che dovrà mettere a disposizione propri docenti e strutture formative”, si chiede di rettificare gli atti di gara e di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sia onere in capo all'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio delle mansioni svolte e, di conseguenza, di garantire il rispetto della compliance in materia formativa, anche assicurando che le risorse somministrate ricevano la una formazione coerente con la specificità della mansione svolta. Anche sulla scorta di quanto sopra si chiede di confermare che l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, sia onere in capo a Codesta Amministrazione.”

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. Si conferma che il codice contratto CNEL applicabile alle Agenzie di Somministrazione Lavoro (CCNL per la categoria delle Agenzia di somministrazione lavoro – ASSOLAVORO) è il codice V212.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele (normative ed economiche) di quello indicato dalla Stazione appaltante.

2. Si conferma che le copie dei contratti di lavoro tra l’Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse via posta elettronica certificata PEC all’indirizzo indicato da ASP, compresa l’ulteriore necessaria documentazione nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection. Si precisa che il rispetto della privacy non deve però in alcun modo impedire all’utilizzatore l’esatta ricostruzione e verifica dei documenti richiesti, garantendo, per quanto di competenza, l’assoluto rispetto delle predette norme.

3. Si conferma quanto indicato nei citati artt. del capitolato tecnico, come meglio specificato all’art. 19 dello stesso. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Azienda, nel rispetto dei massimali previsti.

4. Si osserva preliminarmente che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma che la richiesta di polizza come formulata nell’art. 19 del Capitolato Tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, nel rispetto dei massimali previsti.

5. Si conferma quanto indicato nei citati artt. del capitolato tecnico, come meglio specificato all’art. 19 dello stesso. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Azienda.

6. Si conferma quanto indicato all’art.5 del capitolato tecnico e di seguito riportato. In qualità di datore di lavoro, l’Agenzia è tenuta a verificare l’assenza di condanne e/o carichi pendenti. In fase pre-assuntiva si ritiene adeguata l’autocertificazione; per alcune mansioni potrebbe rendersi necessario, in accordo l’Agenzia, procedere dopo l’assunzione alla verifica da parte dell’Agenzia stessa tramite Casellario Giudiziale. Per alcune mansioni sensibili si applica la normativa specifica (ex: lavoratori presso i Nidi di Infanzia) per cui è fatto obbligo all’Agenzia che siano richiesti i documenti presso il Tribunale. ASP si riserva la valutazione circa l’incompatibilità al lavoro presso ASP in base alle disposizioni in materia di incompatibilità presso il pubblico impiego.

7. Si specifica che le previsioni definite nel Capitolato tecnico relative alle penali fanno espresso riferimento a quanto disciplinato dall’art. 126 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023 aggiornato con le modifiche di cui al D.Lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209). La misura della penale sarà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, secondo il seguente criterio indicato nel Capitolato:
1‰ giornaliero: per ritardi in servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale;
0,5‰ – 1,5‰: per altre tipologie di ritardo, proporzionalmente alla gravità.
Tale graduazione è conforme all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, che richiede che la penale sia "determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo". Si precisa che quasi tutti i Servizi ASP sono sottoposti, anche per accreditamento regionale, a parametri di rapporto operatore/utente che ASP stessa è tenuta a rispettare per obblighi derivanti da Contratti di Servizio o atti analoghi se riferiti a servizi non accreditati. In caso di assenza del personale ivi operante ASP è tenuta a sostituirlo nel più breve tempo possibile. Pertanto le figure professionali occupate presso detti servizi sono fondamenti alla continuità dei servizi stessi e rispondono ad obblighi contenuti nei Contratti di Servizio o atti analoghi se riferiti a servizi non accreditati.

8. In relazione a quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che chiarisce le competenze in materia di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si precisa che il capitolato ha optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
â–ª l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
â–ª conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
â–ª il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP;
â–ª sempre ai sensi dell’'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti” in conformità al D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto non si ritiene di dovere rettificare gli atti di gara.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI219087-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 17:02

Domanda : Si chiede di aggiornare i valori dei minimi a quelli previsti dal CCNL Comparto Funzioni Locali del 2022/2024 e IVC 2025 Cordiali Saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato si precisa che, come previsto dal Capitolato tecnico all’art. 4 “Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari area del CCNL applicato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati”. Infatti, la retribuzione sarà allineata ai tabellari del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026. Si allega pertanto la tabella - allegato A) al Capitolato tecnico aggiornata e allineata al nuovo CCNL.


LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI217028-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 17:01

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede di chiarire se l’Ente Appaltante prevede la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori somministrati alloggi o soluzioni logistiche, al fine di poter valutare la possibilità di reclutare personale estero

Risposta :

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, sentito il Responsabile Unico del Progetto di ASP, si precisa che, ad oggi, l'Azienda non è in grado di potere considerare la messa a disposizione di alloggi dedicati o altre soluzioni logistiche ai lavoratori somministrati.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI208964-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 16:59

Domanda : "Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. si segnala che le tabelle costi da voi indicate non sono aggiornate ai nuovi minimi tabellari del comparto Funzioni Locali. 2. Si chiede di predisporre nuove tabelle aggiornate. 3. Si segnala che per il personale educativo asilo nido, non sono state valorizzate le indennità personale educativo previste dal CCNL. 4. Si chiede a quanto ammontano i costi visita preventiva ed esami di laboratorio ove previsti. 5. Si chiede se tutto il personale oggetto di clausola sociale è in possesso delle formazioni sicurezza richieste (preventiva e specifica), e se è in possesso degli accertamenti sanitari visita preventiva e esami laboratorio ove previsti, restando quindi per tale personale gli accertamenti periodici in carico ad Asp.”

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. Risposta quesiti 1 e 2:
Come previsto dal Capitolato tecnico all’art. 4 “Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari area del CCNL applicato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati”. Infatti la retribuzione sarà allineata ai tabellari del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026. Si allega pertanto la tabella - allegato A) al Capitolato tecnico aggiornata e allineata al nuovo CCNL.

3. L’Amministrazione contraente ha scelto di indicare nell’allegato A le voci di retribuzione base ad esclusione dalle indennità specifiche. Fatto salvo quanto indicato nell’art. 4 del Capitolato tecnico relativamente alle indennità escluse dal costo orario e contabilizzate in sede di fatturazione, senza margine di Agenzia, si conferma che, per quanto relativo al profilo professionale di Educatore del Servizio “Nidi d’Infanzia, allo stesso sono mensilmente riconosciute le indennità specifiche, anche se al di fuori del costo orario, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 94 “Indennità per il personale educativo, docente ed insegnante” del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 che recita:
1. “Nei confronti del personale educativo, docente ed insegnante continuano ad essere riconosciute le indennità professionali di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.07.1995, come integrate dall’art. 6 del CCNL 5.10.2001 e all’art 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, secondo la disciplina ivi prevista;
2. Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione), le indennità professionali di cui al comma 1, sono incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi;
3. È inoltre confermata l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995;
4. Il presente articolo integra e modifica l’art. 37 comma 1 lett. c) e d) e ss del CCNL del 6.07.1995 e l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001”.

4. In risposta al quesito relativo all’ammontare dei costi della visita preventiva e degli esami di laboratorio ove previsti, si precisa che:
1. Il costo della visita medica preventiva, che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i è intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare l’idoneità specifica alla mansione, è quantificata al momento in misura “fissa” in € 50,00 cad. e per tutti i lavoratori;
2. Il costo degli esami di laboratorio varia a seconda della mansione specifica e alla tipologia di rischio al quale il lavoratore è sottoposto come da Documento di Valutazione dei Rischi e da Protocollo sanitario, pertanto risulta naturalmente “variabile”. Tali costi si riassumono in:
- Esami laboratorio base: € 60,60
- Esami specifici (vaccinazioni morbillo-varicella, parotite, rosolia) per il profilo di Educatore dei Servizi Educativi Prima Infanzia: costo totale € 44,00;
- visita oculistica € 35,00.

5. In riferimento al quesito relativo alla formazione del personale oggetto di clausola sociale di cui all’allegato B al Capitolato Tecnico “personale in servizio al 31/01/2026” si precisa che:
- tutti i lavoratori in forza e indicati nell’allegato elenco hanno sostenuto la formazione generale (solo per alcuni l’attestato è in fase di inoltro da parte dell’Agenzia) e la formazione specifica è in fase di completamento;
- tutti i lavoratori in forza e indicati nell’allegato elenco sono in possesso degli accertamenti sanitari (visita preventiva e esami laboratorio qualora richiesta dal DVR e dal Protocollo Sanitario) ad esclusione di una sola unità per la quale l’accertamento sanitario è in programmazione.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI206426-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 16:57

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente ai requisiti di partecipazione 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ed in particolare all’Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 servizi analoghi a quelli previsti dalla documentazione di gara, a favore di committenti pubblici e/o privati, ciascuno della durata di almeno un anno, di importo complessivo minimo pari a € 12.000.000,00 (euro dodici milioni)”, si chiede se per tale requisito s'intenda che la somma dei due servizi debba essere di importo pari a 12 milioni oppure se i due servizi analoghi debbano essere ognuno di importo pari a dodici milioni ciascuno.”

Risposta : Si conferma che, ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver eseguito almeno n. 2 servizi analoghi, ciascuno della durata di almeno un anno, la cui somma complessiva sia pari o superiore a € 12.000.000,00.


IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI202091-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 16:56

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Art. 4 CAPITOLATO – Art. 15 lettera o) CAPITOLATO – Art. 4 SCHEMA CONTRATTO – Art. 15 lettera o) SCHEMA CONTRATTO Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa di settore. 2. Art. 5 CAPITOLATO – Art. 12 CAPITOLATO – Art. 7 SCHEMA CONTRATTO Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici, nonché formazione antincendio e di primo soccorso (in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 81/08) e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà dare evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia. 3. Art. 11 CAPITOLATO – Art. 11 SCHEMA CONTRATTO Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. 4. Art. 12 CAPITOLATO – Art. 15 CAPITOLATO – Art. 12 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che la “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al finedi valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede conferma. 5. Art. 15 lettera k) CAPITOLATO – SCHEMA CONTRATTO Si precisa che l’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. 6. Art. 19 CAPITOLATO – Art. 18 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che in capo all’Apl sussiste esclusivamente la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede pertanto di accettare quelle già attive, ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore (Art. 35 comma 7, del D.Lgs. n. 81/15). 7. Art. 21 CAPITOLATO – Art. 20 SCHEMA CONTRATTO Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro. 8. Art. 22 CAPITOLATO – Art. 21 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa; 9. Art. 30 – Art. 32 – Art. 33 Art. 34 CAPITOLATO – Art. 28 – Art. 31 – Art. 32 – Art. 33 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33, comma 2, D.Lgs. n. 81/15); 10. Art. 36 CAPITOLATO – Art. 35 SCHEMA CONTRATTO Si chiede di prevedere la stipula del contratto mediamente scrittura privata; Si chiede altresì a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario.”

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. si conferma quanto indicato nei citati artt. del capitolato tecnico, come meglio specificato all’art. 19 dello stesso. Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, ASP può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Azienda.

2. Si conferma quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che chiarisce le competenze in materia di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
â–ª l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
â–ª conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
â–ª il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP.
Per quanto attinente il permesso di soggiorno si precisa che nello schema di contratto – art. 7 – viene richiesto che il lavoratore extracomunitario sia in regola con le norme vigenti in materia di permesso di soggiorno. Tale verifica rimane in capo all’Agenzia di somministrazione.

3. Si conferma quanto stabilito all’articolo 11 del Capitolato tecnico così come riportato al medesimo articolo dello schema di contratto.
La potestà disciplinare resta in capo al formale datore di lavoro quindi all’Agenzia di Somministrazione, come chiaramente indicato all'art. 35, comma 6 del D.lgs. 81/2015 e s.m.i che recita: “Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970”.
Resta inteso che ASP fornirà supporto all’istruttoria mettendo a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni ed i dati necessari a valutare l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare.
Ne discende che in caso di impugnativa del lavoratore, l’Agenzia se ne assumerà i relativi oneri e conseguenze.

4. Si conferma quanto indicato all’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che esplicita gli adempimenti e le competenze relativi alla sorveglianza sanitaria e di conseguenza si conferma quanto indicato all’art. 15 del capitolato “OBBLIGHI A CARICO DELL’AGENZIA”.
Infatti, anche in ossequio del necessario coordinamento tra Agenzia e ASP, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture di ASP, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni che verranno assegnate al lavoratore inviato. Qualora l’Agenzia non fosse dotata di medico competente, o in accordo tra ASP e l’Agenzia viene concordato diversamente, il Medico Competente di ASP effettuerà la visita preventiva fatto salvo il rimborso da parte dell’Agenzia dei costi relativi alla visita preventiva e ai relativi esami di laboratorio ove previsti. Si conferma che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restano a carico di ASP, sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dei relativi costi, le visite periodiche successive all’assunzione e le ulteriori visite effettuate durante la missione lavorativa e collegate alla mansione.

5. Come indicato all’art. 15, lettera k del Capitolato tecnico l’Agenzia dovrà fornire, dietro richiesta di ASP, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Si precisa che il rispetto della privacy non deve in alcun modo impedire all’utilizzatore l’esatta ricostruzione e verifica dei documenti richiesti, garantendo per quanto di competenza, l’assoluto rispetto delle norme in materia di privacy.

6. In relazione al quesito posto, preliminarmente si osserva chela disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma che la richiesta di polizza come formulata nell’art. 19 del Capitolato Tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, nel rispetto dei massimali previsti.

7. Si conferma quanto stabilisce il capitolato tecnico all’art. 21. ASP infatti “potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario”, escludendo in tal modo la decurtazione dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.

8. Si conferma quanto stabilisce l’art. 22 del Capitolato tecnico precisando che, fatto salvo che ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300/1970 e s.m.i., l’ambito dei servizi pubblici essenziali rimane nel contesto in cui opera ASP, pertanto risulta unicamente in capo all’Agenzia di somministrazione, nell’eventualità in cui venga indetto uno sciopero, darne immediata comunicazione all’utilizzatore. La stessa ARAN riconosce molti dei servizi e delle attività che eroga ASP come servizi essenziali nei quali deve essere garantita la continuità delle prestazioni identificate come indispensabili, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e a ciò ASP deve essere messa in condizione di ottemperare.

9. Si confermano i contenuti degli artt. 30, 32, 33 e 34 del capitolato tecnico e si precisa che, fatte salve le ragioni per giusta causa, anche le ulteriori fattispecie previste nei citati articoli, interrompono nei termini indicati il rapporto con l’Agenzia. Pertanto al lavoratore assunto a tempo determinato dall’Agenzia stessa per cui si interrompe la missione presso l’utilizzatore, troverà applicazione l’art. 45 del CCNL 2025 nell’ambito del rapporto di lavoro tra lavoratore e Agenzia.

10. Ai sensi del combinato disposto tra l’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e l’art. 24 del Bando e Disciplinare di Gara, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, in qualità di Amministrazione contraente, procederà alla stipula del contratto in forma scritta mediante atto pubblico notarile informatico, trattandosi di contratto discendente da procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice.
Si richiama inoltre il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento di esecuzione (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), che disciplinano la forma dei contratti della Pubblica Amministrazione, confermando la piena legittimità della forma prescelta.
Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta di modifica della forma contrattuale, restando confermata la stipulazione mediante atto pubblico notarile informatico.
Gli oneri derivanti dal contratto comprendono le seguenti stimate spese:
a) Onorario notarile, vale a dire il corrispettivo spettante per l'attività del notaio rogante, determinato secondo la tariffa professionale notarile e variabile in funzione del valore del contratto. Tale onorario è stimato in € 9.500,00 se appalto non soggetto ad “Equo compenso” o € 14.532,92 se appalto soggetto ad “Equo compenso”.
b) Imposta di bollo, disciplinata dall'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 (art. 18, comma 10), dovuta una tantum al momento della stipula, secondo la Tabella A di cui al predetto allegato: € 500,00.
c) Imposta di registro in misura fissa per contratti PA soggetti a IVA: € 200,00.
d) Oneri per Tassa Archivio, Cassa Notariato, Consiglio Notariato per € 766,70.
e) altre spese per € 166,00.
A tali somme si applica l’IVA al 22% e la ritenuta di acconto.

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI199958-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 16:32

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. In merito a una possibile ambiguità rilevata tra le istruzioni di compilazione dell'Offerta Economica e la formula matematica applicata per l'attribuzione del relativo punteggio. Al Paragrafo 17 del Disciplinare di Gara viene esplicitamente raccomandato di inserire nel campo di sistema "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA" esclusivamente "il valore del margine d’Agenzia, a ribasso, che si intende offrire". L'istruzione lascia intendere che il concorrente debba digitare il margine finale netto (il "prezzo finito", es. un margine di € 0,15). Tuttavia, al Paragrafo 18.3 del medesimo Disciplinare, la formula per il calcolo del punteggio economico è indicata come Vi=(Si/Smax)0,2, dove il parametro Si viene definito come lo "sconto offerto dal concorrente". Lo sconto rappresenta matematicamente il differenziale di riduzione applicato alla base d'asta (ad esempio, offrendo un margine di € 0,15 sulla base di € 0,40, lo "sconto" Si risulterebbe pari a € 0,25). Al fine di scongiurare errori materiali in fase di inserimento sulla piattaforma SATER, si chiede cortesemente di confermare che il dato da inserire nel campo "PREZZO OFFERTO" debba essere il margine d'agenzia finale (come da indicazioni del Paragrafo 17) e che sarà poi cura del sistema telematico o della Commissione Giudicatrice estrapolare il valore dello "sconto" (Si) per attivare correttamente la formula prevista al Paragrafo 18.3. 2. Con riferimento all'Allegato A "Valori Stipendiali" e all'Art. 4 del Capitolato Tecnico (nonché al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di Gara), si rileva che il "costo orario base" posto a fondamento dell'appalto è stato calcolato sulla base del CCNL Funzioni Locali vigente al momento della redazione degli atti, comprendendo infatti la voce "Indennità di vacanza contrattuale + una tantum 2024". Considerando la recente sottoscrizione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, che ha introdotto nuovi adeguamenti tabellari, e richiamando quanto espressamente previsto nei documenti di gara, ovvero che "Tale costo si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo di lavoro determinate dalla sottoscrizione di successivi contratti collettivi di riferimento" e che "la parte riferita al Costo del Lavoro sarà adeguata automaticamente e unicamente in conseguenza di eventuali incrementi di costo", si chiede cortese conferma di quanto segue: • che i valori stipendiali di cui all'Allegato A (e di conseguenza il monte economico totale del Costo del Lavoro non soggetto a ribasso) saranno automaticamente adeguati ai nuovi tabellari introdotti dal CCNL 2022-2024 e che all'Agenzia aggiudicataria verranno interamente riconosciuti e rimborsati in sede di fatturazione i costi retributivi e contributivi effettivamente sostenuti in applicazione del nuovo e più recente Contratto Collettivo Nazionale; • che, nello specifico per le figure degli educatori di asilo nido, siano da considerare all'interno del costo orario base anche le specifiche indennità legate al profilo e all'effettiva articolazione del servizio (le cosiddette indennità di "tempo prolungato e/o sorveglianza", ecc.), assicurando così la corretta copertura e remunerazione di tali istituti contrattuali.”

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. In riferimento al quesito posto in merito alle modalità di compilazione dell'offerta economica e alla corretta interpretazione della formula di attribuzione del punteggio, si conferma quanto segue.
Nel campo "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA" del sistema SATER deve essere inserito esclusivamente il MARGINE D'AGENZIA FINALE OFFERTO, come esplicitamente indicato al Paragrafo 17 del Bando e Disciplinare di gara.
Il concorrente pertanto non deve effettuare alcun calcolo relativo al ribasso, essendo sufficiente inserire unicamente il valore del margine d'agenzia netto che si intende offrire, mentre sarà la PAD di SATER a elaborare automaticamente tutti i dati necessari per l'attribuzione del punteggio economico secondo la formula prevista di cui al Paragrafo 18.3 del Bando e Disciplinare di gara.

2. Si conferma quanto indicato dal Capitolato tecnico all’art. 4: “Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari area del CCNL applicato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati”. Infatti la retribuzione sarà allineata ai tabellari del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026.
Nell’allegato A sono state indicate le voci di retribuzione base ad esclusione dalle indennità specifiche. Fatto salvo quanto indicato nell’art. 4 del Capitolato tecnico sulle relativamente alle indennità escluse dal costo orario e contabilizzate in sede di fatturazione, senza margine di Agenzia, si conferma che, per quanto relativo al profilo professionale di Educatore del Servizio “Nidi d’Infanzia, allo stesso sono mensilmente riconosciute le indennità specifiche, anche se al di fuori del costo orario, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 94 “Indennità per il personale educativo, docente ed insegnante” del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 che recita:
1. “Nei confronti del personale educativo, docente ed insegnante continuano ad essere riconosciute le indennità professionali di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.07.1995, come integrate dall’art. 6 del CCNL 5.10.2001 e all’art 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, secondo la disciplina ivi prevista.
2. Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione), le indennità professionali di cui al comma 1, sono incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi.
3. È inoltre confermata l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
4. Il presente articolo integra e modifica l’art. 37 comma 1 lett. c) e d) e ss del CCNL del 6.07.1995 e l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI188829-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 16:27

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. in merito ai costi indicati nell’allegato A, si segnala che gli elementi retributivi ivi indicati non recepiscono il rinnovo del CCNL funzioni locali sottoscritto in data 23/02/2026. Pertanto, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto troverà applicazione sui costi del lavoro aggiornati e realmente sostenuti dall’ApL. 2. si chiede conferma che gli oneri relativi alle visite mediche (preventive e periodiche) concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria (tra cui gli obblighi di informazione e formazione sicurezza - parte speciale) siano in capo all'utilizzatore come previsto dal combinato disposto dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii. e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.m.ii., rimanendo in capo all’agenzia aggiudicataria solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza – parte generale. 3. si chiede conferma del fatto che l'Agenzia per il Lavoro potrà emettere un'unica fattura mensile all'interno della quale verrà addebitato l'intero costo del lavoro effettivamente sostenuto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e il margine di agenzia offerto in sede di gara per il servizio prestato, prendendo atto che i suddetti importi, essendo influenzati da molteplici variabili (quali, a titolo esemplificativo, ore maturazioni ratei, ferie e permessi goduti, assenze per infortuni, malattie, maternità, ecc.) potranno essere determinati con certezza solo al termine di ciascun periodo mensile di riferimento”.

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:

1. come previsto dal Capitolato tecnico all’art. 4 “Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari area del CCNL applicato all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati”. Infatti la retribuzione sarà allineata ai tabellari del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026. Si allega pertanto la tabella - allegato A) al Capitolato tecnico aggiornata e allineata al nuovo CCNL.

2. Si conferma quanto indicato all’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che esplicita gli adempimenti e le competenze relativi alla sorveglianza sanitaria
Infatti, anche in ossequio del necessario coordinamento tra Agenzia e ASP, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture di ASP, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni che verranno assegnate al lavoratore inviato. Qualora l’Agenzia non fosse dotata di medico competente, o in accordo tra ASP e l’Agenzia viene concordato diversamente, il Medico Competente di ASP effettuerà la visita preventiva fatto salvo il rimborso da parte dell’Agenzia dei costi relativi alla visita preventiva e ai relativi esami di laboratorio ove previsti. Si conferma che ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., restano a carico di ASP, sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dei relativi costi, le visite periodiche, successive all’assunzione.

3. Come esplicitato all’art. 23 del Capitolato tecnico di gara “FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI “, la fattura, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA, e dovrà essere suddivisa per servizio di impiego dei singoli somministrati (suddivisione per centro di attività comunicato dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola per il lavoratore). Pertanto dovranno essere emesse distinte fatture per ogni centro di costo (dove per centro di costo s’intende ogni servizio/sede al quale il lavoratore somministrato sarà assegnato).

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI187640-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 16:26

Domanda : “Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n. 260/1949 e s.m.i., e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2. si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro; si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di Agenzia. 3. si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore (Art. 34 c. 3 – Art. 35 c. 4, del D.Lgs n. 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 che comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. 4. si chiede conferma che la Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.m.i., nonché' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché' tutte le relative responsabilità. 5. si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione. Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs n. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori diretti e somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso D.Lgs. n. 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. 6. Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto, si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). 7. si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali. 8. si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici”.

Risposta :

Ricordato preliminarmente che la funzione dei chiarimenti, come evidenziato da diversi pronunciamenti giurisprudenziali, è quella di dare un’interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio quando vi siano dubbi in tal senso, sentito il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue:


1. si conferma quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine alle festività infrasettimanali in virtù del quale “Il costo orario base verrà riconosciuto anche per le festività infrasettimanali non lavorate, senza applicazione del margine d'Agenzia”, per le ore convenzionali giornaliere previste, limitatamente alle festività ricadenti in giorni lavorativi. Tale previsione è pienamente conforme all'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

2. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine alla rendicontazione delle assenze. Più specificatamente si ribadisce che le ore di assenza retribuite per malattia, permessi, infortunio, ecc. vanno rimborsate al costo effettivamente sostenuto dall'Agenzia (al netto dei ristori INPS/INAIL) e che, su tali oneri, non si applica il margine di Agenzia, avendo natura di "rimborso" ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
Tali voci devono essere rendicontate in fattura ai fini del calcolo dell'IRAP in capo all'A.S.P., che applica il metodo retributivo.
L'Agenzia deve, pertanto, documentare analiticamente: i cedolini paga dei lavoratori somministrati, i costi effettivamente sostenuti per le assenze, nonché i rimborsi ricevuti/da ricevere da INPS/INAIL e la quota netta a carico dell'utilizzatore.

3. Si conferma quanto indicato all’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che esplicita gli adempimenti e le competenze relativi alla sorveglianza sanitaria.
Infatti, anche in ossequio del necessario coordinamento tra Agenzia e ASP, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture di ASP, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni che verranno assegnate al lavoratore inviato. Qualora l’Agenzia non fosse dotata di medico competente, o in accordo tra ASP e l’Agenzia viene concordato diversamente, il Medico Competente di ASP effettuerà la visita preventiva fatto salvo il rimborso da parte dell’Agenzia dei costi relativi alla visita preventiva e ai relativi esami di laboratorio ove previsti. Si conferma che ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., restano a carico di ASP, sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dei relativi costi, le visite periodiche successive all’assunzione e le ulteriori visite effettuate durante la missione lavorativa e collegate alla mansione.

4. Si conferma quanto indicato all’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che esplicita gli adempimenti e le competenze relativi alla sorveglianza sanitaria, compresa la dotazione dei dispositivi di protezione individuale. I lavoratori in somministrazione vengono computati nell'organico di ASP ai soli fini degli adempimenti correlati alla sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Pertanto si conferma che:
ASP si impegna ad informare l’Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze; ASP informa ogni lavoratore somministrato al momento dell’inizio del servizio, sui rischi specifici relativi alla propria mansione;
i lavoratori che svolgono mansioni a rischio devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente nelle modalità di cui alla precedente risposta - n. 3;
in merito agli obblighi formativi come previsti dalla legge, anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi, sono quelli indicato nella successiva risposta – n. 5;
ASP assicura ai lavoratori in somministrazione i medesimi sistemi di protezione previsti per i dipendenti diretti. Tra questi vi è quello di fornire, se necessari alla mansione e con specifico riferimento alle attività a rischio, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

5. Si conferma quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Capitolato tecnico di gara “ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” che chiarisce le competenze in materia di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
â–ª l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
â–ª conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
â–ª il principio di omogeneità formativa invocato dall'Agenzia viene garantito attraverso il coordinamento preventivo tra Agenzia e ASP e sulla base del DVR vigente, l’informazione specifica fornita da ASP sui rischi del proprio contesto lavorativo, e la supervisione del personale ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) di ASP.

6. Si conferma quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico di gara “Corrispettivo e valore del contratto”, con specifico riferimento a quanto prescritto in ordine al “rateo ferie”. Infatti il rateo ferie è compreso nel calcolo del costo orario. I ratei su ferie annue retribuite e godute saranno fatturati dall’Agenzia senza applicazione del margine.

7. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, in qualità di Amministrazione contraente, procederà a stipulare il contratto in forma scritta con atto pubblico notarile in quanto discendente da procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.
Gli oneri derivanti dal contratto comprendono le seguenti stimate spese:
a) Onorario notarile, vale a dire il corrispettivo spettante per l'attività del notaio rogante, determinato secondo la tariffa professionale notarile e variabile in funzione del valore del contratto. Tale onorario è stimato in € 9.500,00 se appalto non soggetto ad “Equo compenso” o € 14.532,92 se appalto soggetto ad “Equo compenso”.
b) Imposta di bollo, disciplinata dall'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 (art. 18, comma 10), dovuta una tantum al momento della stipula, secondo la Tabella A di cui al predetto allegato: € 500,00.
c) Imposta di registro in misura fissa per contratti PA soggetti a IVA: € 200,00.
d) Oneri per Tassa Archivio, Cassa Notariato, Consiglio Notariato per € 766,70.
e) altre spese per € 166,00.
A tali somme si applica l’IVA al 22% e la ritenuta di acconto.

8. In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata in ordine alla conformità della disciplina delle penali prevista nel Capitolato Speciale, all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e alla delibera ANAC n. 73 del 17 gennaio 2024, si forniscono le seguenti precisazioni.
La disciplina delle penali contenuta nel Capitolato Speciale è conforme all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024. In particolare, la clausola prevede esclusivamente penali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le seguenti caratteristiche conformi alla legge:
Misura giornaliera: compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale;
Limite massimo complessivo: 10% dell'importo netto contrattuale;
Presupposto applicativo: ritardo rispetto ai tempi previsti dal contratto, imputabile all'affidatario;
Esclusioni: causa non imputabile all'affidatario (forza maggiore, caso fortuito, fatto dell'Amministrazione).
In conformità ai principi espressi dalla delibera ANAC n. 73 del 17 gennaio 2024, si chiarisce che la penale applicabile è esclusivamente quella collegata al ritardo temporale nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 126 del Codice, pertanto, ai fini dell'applicazione della penale rilevano unicamente i ritardi rispetto ai termini contrattuali, non altre tipologie di inadempimento.
Il riferimento contenuto nel Capitolato a "esatto adempimento delle obbligazioni" e a "inadempimenti (totali o parziali)" deve intendersi riferito esclusivamente al ritardo nell'adempimento temporale delle prestazioni, non ad altre forme di inadempimento qualitativo o di diversa natura.
Analogamente, il richiamo alla responsabilità dell'affidatario per inadempimenti di soggetti terzi si riferisce esclusivamente ai ritardi da questi causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale previsione è conforme all'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore).
La misura della penale sarà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, secondo il seguente criterio indicato nel Capitolato:
1‰ giornaliero: per ritardi in servizi in cui la presenza della figura professionale è fondamentale;
0,5‰ - 1‰: per altre tipologie di ritardo, proporzionalmente alla gravità.
Tale graduazione è conforme all'art. 126, che richiede che la penale sia "determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo".
Con riferimento, infine, alla clausola che riserva all'Amministrazione il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, si puntualizza che la stessa è conforme all'art. 1382, comma 1, seconda parte, del Codice Civile, che consente la risarcibilità del danno ulteriore rispetto alla penale, purché espressamente prevista.
Tale clausola non costituisce infatti una penale atipica, ma opera sul piano del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., applicabile solo ove l'Amministrazione dimostri l'esistenza di un danno effettivo superiore alla penale.
Concludendo, alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che:
il Capitolato Speciale prevede esclusivamente penali per ritardo ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023;
non sono previste penali atipiche o collegate a fattispecie diverse dal ritardo nell'esecuzione;
la disciplina è pienamente conforme alla delibera ANAC n. 73/2024.
Non sono, pertanto, necessarie modifiche alla lex specialis.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE
Carla Zecca

Chiarimento PI207762-26

Ultimo aggiornamento: 24/04/2026 10:41

Domanda : Si segnala che, contrariamente a quanto indicato nei documenti di gara, la piattaforma restituisce un margine di Agenzia rapporto ad un anno di monte ore e non rispetto al triennio. Si chiede di verificare ed eventualmente procedere a rettifica. Cordiali saluti

Risposta : Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che, trattandosi di mero errore materiale, la Stazione Appaltante ha già provveduto a richiedere a Intercent‑ER la modifica della configurazione della PAD SATER, affinché il calcolo sia effettuato sulla base del monte ore complessivo del triennio (539.136 ore), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 17 del Bando e Disciplinare di gara.

Il paragrafo 17 stabilisce infatti che la piattaforma SATER debba moltiplicare il margine d’Agenzia offerto per il monte ore triennale, pari a 539.136 ore.
Resta fermo che nel campo “PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA” deve essere inserito esclusivamente il margine d’Agenzia orario.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI
Carla Zecca

Ultimo aggiornamento: 15-05-2026, 17:41