Domanda : Spett.le Ente, Data la complessità del tender, si conferma la necessità di una proroga della scadenza di gara di 15 giorni lavorativi e la necessità di ricevere un riscontro alle richieste di chiarimento inviate con almeno 20 giorni di anticipo, al fine di lavorare le risposte per la costruzione dell’offerta di gara. 1) Destinazione d’uso dei veicoli a) Si chiede di poter specificare la destinazione d’uso dei veicoli commerciali, con particolare riferimento a quelli allestiti con gruppi frigo; b) Si chiede se sia richiesta inclusa nel canone anche la manutenzione degli allestimenti frigo; c) Si chiede conferma che i veicoli saranno destinati al trasporto dei soli dipendenti delle AUSL o comunque non saranno destinati ad attività di trasporto per utenti terzi, dietro corrispettivo. 2) Disciplinare Art.9, 16 lett.g) – Requisiti partecipazione “L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’Allegato “Elenco personale da riassorbire” e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.” “g) ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale” Chiarimento: Nel mercato del noleggio a lungo termine gli operatori solitamente servono, attraverso i propri mezzi e il proprio personale, una varietà indistinta di clienti, sia pubblici che privati, e non necessitano, pertanto, di procedere all’assunzione di personale ad hoc, cioè come diretta conseguenza dell’aggiudicazione di uno specifico appalto. Tali clausole possono essere previste per servizi tipologicamente diversi dal noleggio a lungo termine (come, ad es., servizi di pulizia), che sono solitamente assegnati da società che assumono personale appositamente per la realizzazione della commessa che si sono aggiudicati. Per i motivi sopra esposti, si segnala che, in tale contesto di mercato, una clausola di questo tenore risulta inoltre contraria al favor partecipationis, dato che soltanto i partecipanti diversi dal fornitore uscente dovrebbero impegnarsi all’assorbimento del personale già impiegato nella fornitura. Si chiede pertanto conferma che le previsioni richiamate non si applichino alla fornitura in oggetto e pertanto non sia obbligatoria la presentazione di un progetto di assorbimento all’interno dell’offerta. 3) Capitolato Tecnico Art.3 – Rinnovo “Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 18.147.383,60 al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.” Chiarimento: Si chiede di poter specificare se si tratta di un refuso che l’importo stimato per il rinnovo di 24 mesi del contratto sia pari alla base d’asta di gara complessiva per entrambi i Lotti. 4) Capitolato Tecnico Art. 4) Revisione prezzi “Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, o in alternativa dei beni, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità. L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo. La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste. Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante” Chiarimento: a) Si chiede conferma che gli ordini stimati sul Lotto 2 saranno emessi tutti entro 180 di validità dell’offerta di gara dalla sua presentazione o comunque entro il 2026; b) Si segnala che per gli ordini che saranno emessi dopo 180 giorni dalla presentazione dell’offerta potrebbe rendersi necessaria una revisione dei canoni di noleggio, in base a intervenute variazioni di voci di costo di acquisto dei veicoli (quali prezzo di listino, sconto Costruttore, tasso di interesse e valore residuo). La revisione prezzi descritta all’art.4 del Capitolato, per ordini non emessi entro 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, non risulta sostenibile per gli operatori del mercato, poiché l’art.60 del D.gs.36/2023 non consente di ammortizzare le eventuali variazioni delle voci di costo di acquisto del veicolo, frequenti nell’attuale contesto di mercato, che restino sotto la soglia del 5%, senza riconoscere, inoltre, il 100% della variazione: es. importo del contratto €74.000,00, variazione del 5% del prezzi di listino pari a €3.700 (non verosimile per un singolo aggiornamento di listino Costruttore), 80% eccedenza: €2.960. Pertanto, al fine di conservare la sostenibilità dei prezzi e l’equilibrio contrattuale sancito all’art.9 del Codice dei contratti pubblici, per ordini da emettere dopo 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, si chiede di accettare l’eventuale revisione della quota canone relativa al costo del veicolo oggetto di noleggio in base alle variazioni relative a prezzo di listino, sconto costruttore, tasso di interesse e valore residuo del veicolo, riconoscendo il 100% della variazione del costo (eventualmente con una soglia di applicazione per variazioni del prezzo di acquisto del veicolo, determinato dalle voci sopra indicate, superiori all’1%). Si segnala che la stessa Consip s.p.a. prevede in gara tale possibilità, ad istanza del Noleggiatore, data anche la previsione di cui all’art.60 comma 4-ter del D.lgs36/2023 di introdurre nei contratti di appalto modalità di revisione dei prezzi specifiche per il settore di riferimento. Se richiesto, sarà possibile condividere una formula di calcolo del nuovo canone che tenga conto dei fattori suesposti. 5) Capitolato Tecnico Art.4 b) – Sostituzione dei veicoli a) “Nel caso in cui, durante il corso della durata dell’Accordo Quadro, un modello esca di produzione oppure subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni è possibile la sostituzione dei modelli offerti. È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie). Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Stazione Appaltante, comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.” Chiarimento: Si segnala che il canone del modello sostitutivo legato all’emissione di nuovi ordini sarà oggetto di accordo fra le parti in base a condizioni e prezzi di mercato (listino Costruttore, sconto, tasso di interesse, valore residuo) in vigore al momento della proposta. b) “L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.” Chiarimento: Si segnala che gli interventi manutentivi saranno eseguiti presso la rete dei centri di servizio convenzionata col Noleggiatore, costituita anche da centri di servizio indipendenti. In caso di interventi in garanzia e/o richiami tecnici, che è necessario svolgere presso la rete di casa madre, i veicoli saranno canalizzati presso l’officina che sarà indicata dal Costruttore, non trattandosi di attività nella governance del noleggiatore. 6) Capitolato Tecnico Art.4.14, 7 – Tassa di possesso “PER IL SOLO LOTTO 1: L’appaltatore dovrà provvedere al pagamento in nome e per conto della Stazione Appaltante le tasse di proprietà degli autoveicoli alla loro scadenza annuale; le tasse di proprietà saranno rimborsate dalla Stazione Appaltante con fatturazione dedicata e distinta dalle altre spese, successiva al pagamento. Per tale servizio non dovranno essere previsti oneri aggiuntivi oltre a quanto richiesto dalle tasse regionali e dagli oneri di incasso. Qualora il noleggio di un veicolo dovesse cessare (termine contrattuale di scadenza, estensione contrattuale o estinzione/restituzione anticipata), l’appaltatore dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante la quota bollo restante per il periodo di mancato possesso del veicolo.” “3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerate con i corrispettivi contrattuali indicati nel presente Capitolato le spese, le pratiche di immatricolazione e, per il solo LOTTO 1, la tassa di proprietà degli autoveicoli a noleggio oggetto del presente contratto;” Chiarimento: Si segnala che la tassa di possesso (c.d. bollo auto), in base alla normativa vigente, è un onere in capo al locatario. Il Noleggiatore potrà pagare l’importo per conto della Committente, dietro delega sottoscritta da quest’ultima. Si intende pertanto che i relativi importi siano esclusi, oltre che dal canone di noleggio, anche dalla base d’asta di gara. La modalità di fatturazione extracanone degli importi eventualmente pagati dal Noleggiatore per la tassa di possesso seguirà la periodicità dei pagamenti fissati dalla Regione di competenza (es. annuale e/o quadrimestrale). Eventuali rimborsi della tassa di possess non sono previsti in base alla normativa vigente. 7) Capitolato Tecnico Art.7 – Rottamazione Si chiede di poter fornire l’elenco, le caratteristiche, i libretti di circolazione dei veicoli, oltre ad eventuale documentazione fotografica che attesti lo stato dei veicoli che dovrebbero essere rottamati, per poterne valutare la fattibilità. 8) Capitolato Tecnico Art.9 – Personale “Prima dell’inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire alle Aziende Sanitarie un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell’espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L’Azienda Sanitaria entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta. [..] La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti: - certificato sanitario; - certificato penale; I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, al Direttore dei Servizi Gestori del contratto e dovranno essere di data valida. Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell'Azienda Sanitaria, la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell’Azienda Appaltante.” Chiarimento: Si chiede conferma che l’articolo non si applichi alla fornitura in oggetto, data la natura delle prestazioni di servizi. 9) Capitolato Tecnico Art.12 – Controlli “La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica” Chiarimento: Si segnala che eventuali audit/ispezioni potranno essere svoltei, previo avviso, senza accesso ai locali e/o ai sistemi informatici del Noleggiatore. Potranno essere messi a disposizione i documenti relativi alla fornitura, senza poter condividere documenti interni e/o riservati. 10) Capitolato Tecnico Art.13 – Nomina a responsabile “Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.” Chiarimento: Si segnala che il noleggiatore potrà eventualmente essere nominato Responsabile del trattamento dei dati con riferimento a servizi aggiuntivi (es. carta carburante, servizi di telematica) per i quali abbia accesso a dati personali gestiti per conto della Committente e ricorrano dunque i presupposti di cui all’art.28 del GDPR. Tale aspetto dovrà essere valutato in caso di aggiudicazione fra le parti. Con riferimento al servizio di noleggio a lungo termine le parti restano entrambe Titolari Autonomi del trattamento dei dati. 11) Capitolato Tecnico Art.15 – Penalità a) “3. E’ ammessa, su richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali già comminate qualora l’Appaltatore dimostri che l’inadempienza o il ritardo è stato determinato da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile; non costituiscono cause di forza maggiore l’indisponibilità di personale, di mezzi o di pezzi di ricambio, salvo che non sia dimostrata l’impossibilità di avvalersi di altro personale o diverse modalità di approvvigionamento. 4. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell’arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.” Chiarimento: a1) Si segnala che non può essere accettata dai partecipanti l’imputazione di penali per disservizi non riconducibili alla responsabilità del Noleggiatore. Si chiede pertanto conferma che sia prevista la disapplicazione delle penali per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al noleggiatore (es. ritardi di produzione, indisponibilità dei ricambi per intervento manutentivo, complessità dell’intervento manutentivo), che potranno essere opportunamente giustificate anche con documentazione rilasciata a supporto dai fornitori. A2) Si segnala che per la tipologia di servizio offerto e le penali che potrebbero essere applicate, la previsione di risoluzione contrattuale in caso di applicazione di n.3 penali nell’arco di un anno non risulta accettabile (Es. ritardo di consegna anche di un solo giorno di n.3 veicoli su 739). Si chiede conferma che il grave inadempimento sarà condiviso e approfondito fra le parti prima di procedere con la risoluzione contrattuale. b) “TERMINI DI CONSEGNA - mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1 “Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi” : per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, oltre il termine indicato nell’art.3.1 della Parte Operativa Tecnica, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni veicolo che subisca la ritardata consegna o che venisse consegnato senza i dispositivi Black Box e/o Corporate Car Sharing, fino ad un massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio.” Chiarimento: Si segnala che il limite massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio risulta non commisurato all’effettivo disservizio (specie laddove il ritardo sia imputabile a ritardi di produzione delle case costruttrici o degli allestitori, eventualmente giustificati) né oggettivamente sostenibile, poiché tale rischio dovrebbe essere ponderato all’interno dell’offerta di gara (es. canone mensile €700 x 60 mesi = 42.000,00x0,25 = €10.500,00 quale ammontare delle penali per singolo veicolo). Si chiede pertanto di poter riportare al limite del 10% previsto dalla legge il tetto massimo delle penali applicabili, al fine di rendere sostenibile la partecipazione al tender. Si chiede inoltre conferma che l’eventuale erogazione di un veicolo in preassegnazione comporti la disapplicazione delle penali previste. c) “Esclusivamente per lotti 1 e 2: TEAM DEDICATO – potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) se entro 8 ore dall’invio dell’e-mail da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto, non verrà ricevuta risposta di presa in carico del problema. Potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno sino alla risoluzione del problema, per ogni problematica non risolta entro 15 gg lavorativi dall’invio della e-mail di richiesta assistenza da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto.” Chiarimento: Si chiede conferma che la conferma di presa in carico della e-mail possa avvenire entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della stessa (dato che le 8 ore potrebbero scadere in orari di chiusura degli uffici e/o giorni festivi). Si segnala che talvolta la risoluzione delle problematiche relative a temi di cui è richiesta la gestione da parte del Team Dedicato può protrarsi anche oltre i 15 giorni lavorativi, laddove richieda un confronto e un’analisi approfondita fra le parti (es. disallineamenti contabili e/o di fatturazione). Si chiede pertanto conferma che la penale sia applicata laddove entro 15 giorni lavorativi il noleggiatore non abbia dato prova dell’avvio della procedura di risoluzione della problematica segnalata. d) “f) MANUTENZIONI - omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al paragrafo 4.4 “Controlli periodici e manutenzione”: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato. Potrà essere applicata inoltre una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ricovero mezzi in officina previste da art. 4.4 “Controlli periodici e manutenzione” della Parte Operativa tecnica.” Chiarimento: Si chiede conferma che in caso di fornitura di veicolo sostitutivo non saranno applicate le penali previste, dato che viene garantita la mobilità del Driver. Inoltre si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio. Si chiede conferma che sarà applicata soltanto una delle due penali previste per il disservizio, dato che risulta eccessivamente onerosa l’applicazione di doppie penali per il medesimo evento. e) “h) VEICOLO SOSTITUTIVO - omessa fornitura del veicolo temporaneamente sostitutivo alle condizioni previste e descritte al Paragrafo 4.8, “Autoveicolo in sostituzione” della Parte Operativa tecnica: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); Mancato rispetto dei termini temporali di cui al Paragrafo 4.8 “Autoveicolo in sostituzione”, Punto 1. lettera a) e b): la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione del veicolo” Chiarimento: Nel caso in cui non fosse reperibile un veicolo sostitutivo della categoria richiesta, si chiede che la penale possa essere disapplicata nel caso in cui il noleggiatore metta a disposizione un veicolo, anche di categoria inferiore, che possa garantire la mobilità del driver. Inoltre, si chiede di poter modificare, in un’ottica di sostenibilità dell’offerta, l’importo di penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo, in 1/30 del canone mensile di noleggio. 12) Capitolato Tecnico Art.18 – Interessi a) “8. L’importo forfettario di €40 di cui all’art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l’importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.” Chiarimento: Si chiede di chiarire la modalità di applicazione di interessi sopra descritta: €40 per ciascuna fattura rimasta insoluta? b) “Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la Azienda Sanitaria applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall’articolo 126 del Codice degli Appalti.” Chiarimento: Dato che la mancata regolarizzazione della fattura entro i 10 giorni previsti potrebbe essere anche dovuta a vincoli di sistema che non consentono di emettere nuovo documento contabile entro il termine richiesto, si chiede conferma che in tali casi la penale sia disapplicata. c) “indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine” Si propone l’inserimento in uno dei seguenti campi: BCUSREF2: 2.1.2.2 oppure BCUSREF3: 2.1.2.5 . Si chiede conferma “indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato” Si propone l’inserimento in uno dei seguenti campi: BCUSREF2: 2.1.2.2 oppure BCUSREF3: 2.1.2.5 . Si chiede conferma Si segnala che le sezioni sopra indicate non saranno utilizzabili qualora fosse richiesto l'inserimento della tripletta NSO, che si chiede di specificare se sia richiesta. 13) Capitolato Tecnico Artt.7, 22 – Polizza Si segnala che verrà fornito estratto della polizza assicurativa e non il documento integrale di polizza, che contiene dati non divulgabili. 14) Capitolato Tecnico Artt.9, 14 – Sicurezza a) Si segnala che l’art. 9 non risulta applicabile alla fornitura in oggetto, in quanto forniamo un servizio che non rientra nella richiesta del Titolo V, Dlgs 81/08. Si conferma la possibilità di produrre il DURC. b) Si segnala che l’art.14 non risulta applicabile alla fornitura in oggetto, in quanto non sussistono rischi da interferenza per il quale il noleggiatore rientri nell'art.26 Dlgs 81/08, offrendo solo un servizio di noleggio auto senza conducente e non svolgendo la propria attività presso il cliente o entrando nel suo ciclo produttivo. 15) Capitolato Tecnico Art.25 – Clausola di adesione “Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche ad altre Aziende appartenenti all’Area Vasta Emilia Centrale. Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.” Chiarimento: Si segnala che eventuali adesioni da parte di altre aziende potranno essere valide soltanto a fronte dell’accettazione del noleggiatore, che perverrà a seguito del buon esito delle verifiche amministrative (in materia di anti-riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e anti-corruzione) e finanziarie eseguite sulle ragioni sociali aderenti. Tale procedura non può essere derogata, nel rispetto degli obblighi normativi e procedurali. 16) Capitolato Tecnico Sez.II Art.1.1, 3.1, 3.2 – Ordini e tempi di consegna “b) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi: - 375 a luglio 2026 c) fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente di proprietà della Amministrazione Appaltante: - 64 ad avvio del contratto - 25 dopo dodici mesi dall’avvio del contratto - 25 dopo 24 mesi dall’avvio del contratto” “L'Appaltatore deve mettere a disposizione i primi 439 autoveicoli per la consegna alla data concordata come avvio dell'esecuzione dei servizi e comunque non oltre 210 giorni solari consecutivi (ovvero offerta migliorativa del fornitore) dalla data di aggiudicazione della gara. Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati.” “L'Appaltatore deve mettere a disposizione gli autoveicoli entro 210 giorni dal relativo ordine. Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati.” Chiarimento: Si chiede conferma che luglio 2026 sia il termine di emissione dei primi 439 ordinativi del Lotto 1 e non la data di consegna attesa. Per entrambi i Lotti di gara le tempistiche di consegna devono essere fissate in base a tempi di produzione, allestimento e approntamento indicati dalle Case Costruttrici e dagli Allestitori. Si chiede pertanto di poterne dare evidenza in fase di offerta, in base alle indicazioni dei fornitori, dato che le tempistiche richieste (210 giorni) sono attualmente oggetto di verifica con gli stessi. Nel caso in cui fosse confermata la richiesta di consegna a luglio 2026, la previsione dovrebbe ritenersi contraria al favor partecipationis, dato che solo l’attuale fornitore potrebbe garantire la mobilità del personale e l’erogazione dei servizi a partire da tale data, proseguendo con il noleggio della flotta attualmente in uso. 17) Capitolato Tecnico Sez.II Art.2.2 – Manuale operativo “L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo oggetto del presente appalto – ivi comprese le auto sostitutive - di un “Manuale Operativo” (o documentazione equivalente), inteso come l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o la Azienda Appaltane debbono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere custodito all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e deve contenere almeno: a) i dati identificativi dell'Azienda USL di Bologna; b) il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furto; c) le modalità di ritiro degli autoveicoli, di riconsegna degli autoveicoli al termine contrattuale, di richiesta auto sostitutiva; d) la richiesta di intervento su strada, di rabbocchi e di interventi di emergenza; e) la copia del modello CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada. f) i recapiti telefonici dell'Appaltatore e dell’organizzazione di assistenza su strada H24/24 – 7/7 giorni e trasporto verso il centro di riparazione; g) le modalità di rifornimento carburante e il tipo di carburante; h) i permessi di accesso alle zone a traffico limitato e le modalità di sosta nelle strisce blu; (Solo in riferimento a Lotto 1); i) copia delle schede di Consegna di cui al successivo Punto 3.2 – Attestazione di avvenuta consegna.” Chiarimento: a) Si segnala che a bordo del veicolo sarà fornita una drive case con i contatti utili e i link a cui reperire le informazioni operative per l’erogazione dei servizi. Si chiede conferma che tale operatività sia conforme a quanto richiesto b) Si segnala che eventuali permessi ZTL e di sosta nelle strisce blu dovranno essere richiesti da parte dell’Azienda Appaltante. Il noleggiatore, in quanto proprietario del veicolo, fornirà nulla osta per procedere con la richiesta. 18) Capitolato Tecnico Sez.II Art.3 – Carburante alla consegna “Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 5 litri di carburante.” Chiarimento: Si chiede conferma che sia conforme alla richiesta la consegna dei veicoli con spia carburante spenta. 19) Capitolato Tecnico Sez.II Art.3.2 – Documenti a bordo del veicolo “b) dotato della documentazione di bordo composta da: - certificato assicurativo e carta verde; - carta di circolazione; - bollo - manuale operativo;” Chiarimento: Si segnala che la documentazione sopra elencata sarà messa a disposizione in via digitale, sul portale messo a disposizione dell’Azienda Appaltante per il monitoraggio della flotta, o via e-mail su richiesta della stessa. Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze della Stazione Appaltante. 20) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.1 – Team Fleet “L’appaltatore dovrà mettere a disposizione del Servizio Operativo della Azienda Appaltante che gestisce il contratto, oltre al numero verde di cui al precedente punto, un team di persone dedicate di cui fornirà un contatto telefonico diretto (fisso e cellulare) dedicato ai seguenti servizi: - assistenza in fase di definizione degli ordinativi di noleggio - attivazione, chiusura ed eventuale proroga degli ordini di noleggio - manutenzione delle vetture - soccorso stradale - assistenza su black box e corporate car sharing - gestione delle vetture sostitutive - assicurazione e sinistri - fatturazione Alla Amministrazione, già in fase di presentazione delle offerte economiche, dovranno essere forniti il numero delle persone assegnate al team e rispettivi ruoli e funzioni. In caso di aggiudicazione il Locatore si impegna a fornire i riferimenti telefonici (fissi e cellulari) e indirizzi e-mail.” Chiarimento: Si conferma la possibilità di mettere a disposizione un team di persone dedicate da contattare direttamente per assistenza e gestione ordini di noleggio; talune problematiche tecniche dovranno, tuttavia, essere necessariamente affrontate e risolte con gli specifici reparti tecnici competenti (es. fatturazione, assistenza su black box e corporate car sharing). Gli interventi di manutenzione, il soccorso stradale e il veicolo sostitutivo potranno essere prenotati tramite il Numero Verde e/o il portale web del noleggiatore. Si chiede conferma che tale operatività risponda alle esigenze della Stazione Appaltante. 21) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.2 – Servizi inclusi gestione della flotta a) “Sistema di prenotazione dei mezzi via web e accesso ai veicoli con "chiave elettronica" (LOTTO 1)” Chiarimento: Si chiede conferma che non sia richiesto anche da parte delle officine, in occasione del fermo manutentivo, lo sblocco dei veicoli con app. b) “auto sostitutiva Pagamento Tassa di proprietà (LOTTO 1) Assicurazione” Chiarimento: Si segnala che tali servizi, inclusi nel canone, non sono gestiti tramite app o portale. Il veicolo sostitutivo dovrà essere richiesto tramite Numero Verde. 22) Capitolato Tecnico Art.4.5.b) – Centri di servizio “Dovrà essere garantita la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città: Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Lugo” Chiarimento: Si segnala che eventuali interventi di manutenzione in garanzia e/o richiami tecnici dovranno essere obbligatoriamente svolti presso la rete di casa madre, che potrebbe canalizzare il veicolo presso un centro di servizio fuori dai territori indicati. 23) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.8 – Veicolo in sostituzione “Il veicolo temporaneamente sostitutivo deve avere tutti i permessi di circolazione (zona ZTL, ecc.) previsti per il veicolo che viene sostituito (solo per Lotto 1) e deve necessariamente presentare le coperture assicurative e massimali non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.” “Il veicolo sostitutivo deve essere previsto “a guida libera” da parte di tutto il personale della Azienda Appaltante e quindi rientrare nell’utilizzo cosiddetto “in pool”; gli operatori che dovessero usufruirne non dovranno rilasciare documenti di riconoscimento privati o quant’altro di similare al momento del ritiro del veicolo sostitutivo.” Chiarimento: a) Si segnala che eventuali richieste di permesso di circolazione sono a carico dell’Utilizzatore. b) I veicoli sostitutivi vengono principalmente reperiti presso società di noleggio a breve termine, prevedono un limite di Driver registrati per l’utilizzo del veicolo. Nel caso in cui il veicolo sostitutivo sia di proprietà del noleggiatore sarà consentita la “guida libera”; c) Si segnala che le società di noleggio a breve termine prevedono coperture assicurative rispondenti agli obblighi di legge, ma che potrebbero differire per coperture (es. diritto alla rivalsa) e/o massimali rispetto alle coperture richieste nel Capitolato di gara. Il noleggiatore non può in alcun modo far fronte ad eventuali differenze assicurative su asset non di sua proprietà, poiché non ha la possibilità di stipulare polizze integrative a tal fine; dunque, si chiede di accettare le coperture e i massimali previste dai singoli RAC, che garantiranno comunque le coperture minime di legge. 24) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.12 – Assicurazione a) Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, le garanzie diverse da RCA, Infortunio Conducente e Tutela Legale saranno fornite senza polizza assicurativa, mediante formula di limitazione di responsabilità (c.d. autoassicurazione), secondo cui il rischio resta in capo al noleggiatore, senza alcun aggravio di costi per il locatario. Tale operatività risponde, pertanto, alle richieste della Stazione Appaltante b) Si segnala che per i veicoli in noleggio a lungo termine il diritto di rivalsa è previsto, nei confronti del solo driver (e non anche dell’Amministrazione) in caso di patente scaduta o mai conseguita. Si chiede di accettare. 25) Capitolato Tecnico Sez.II Art.4.14 – Multe “Art. 4. 15) Multe Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada connesse alla circolazione degli autoveicoli, sono e restano a carico degli Utilizzatori. L’appaltatore si impegna, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ad inviare di volta in volta all'autorità competente la rinotifica della contravvenzione verso la Azienda Appaltante. L’appaltatore non applicherà alla stazione appaltate nessun costo di rinotifica.” Chiarimento: Si segnala che per tutte le infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada notificate al noleggiatore (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse, Articoli comunali – es: sosta sul verde, area demanio) non è possibile proporre la rinotifica in quanto non possiamo avvalerci dell’ipotesi del combinato disposto dal vigente Codice della Strada degli art. 84 e 196; pertanto verranno pagate e fatturate al cliente locatario previa comunicazione. 26) Capitolato Tecnico Sez.II Art.6 – Riconsegna a) “La Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell’autoveicolo, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo; tali spese saranno comunque valorizzate in base ai costi applicati dai fornitori dell’appaltatore abitualmente utilizzati per le attività di manutenzione ed abbattuti percentualmente in base alla vetustà e al chilometraggio dei mezzi. Tutte le eventuali spese di ripristino prevedono preventivamente un accordo in contraddittorio tra rappresentati dell’Amministrazione Appaltante e dell’appaltatore per fissare numero e valore economico delle stesse (anche in relazione all’abbattimento percentuale per vetustà e chilometraggio dei mezzi).” Chiarimento: Si segnala che, come in uso in tutto il mercato del noleggio a lungo termine, oltre ai danni riconducibili a incuria, negligenza, dolo, colpa grave, saranno oggetto di fatturazione extracanone a fine noleggio tutti quei danni non denunciati, attraverso i canali dedicati, prima della riconsegna del veicolo. I veicoli a fine noleggio non saranno necessariamente riparati, ma il noleggiatore emetterà fattura sulla base di un preventivo di riparazione e gli importi oggetto di fatturazione di fine contratto potranno essere anticipati alla Stazione Appaltante attraverso un file di prefatturato. Si chiede conferma che tale operatività corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato. b) “Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o rinnovata del contratto, per fissare un appuntamento per la riconsegna che dovrà essere pianificata in accordo con le Azienda Appaltante prevedendo il ritiro o presso i servizi utilizzatori o in punti di raccolta dedicati con programmazione di max 40 unità per volta. E’ previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.” Chiarimento: Si segnala che l’Amministrazione dovrà dapprima segnalare al Fornitore la volontà di restituire il veicolo, tramite i canali dedicati. Dopodiché sarà cura del noleggiatore far contattare l’Utilizzatore per organizzare il ritiro. 27) Capitolato Tecnico Art.7 - Obblighi a) “4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi allegati, e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria, assumendosene ogni relativa alea.” Chiarimento: Nel caso in cui una nuova normativa in materia di tassa di possesso dovesse riportare sul locatore l’obbligo di pagamento del bollo auto, il canone di noleggio dovrebbe eventualmente essere riadeguato al fine di includere il relativo importo all’interno del canone. b) “comunicare alla Azienda Sanitaria i dati relativi alle altre imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del presente appalto, con indicazione dei soggetti responsabili, per ciascuna di esse, dell’adempimento delle rispettive obbligazioni” Chiarimento: Data la numerosità dei fornitori nel mercato del noleggio a lungo termine (es. si pensi alle officine), si chiede conferma che tale obbligo sussista in caso di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, rispetto a una specifica prestazione erogata; si segnala che potranno essere forniti i dati che il noleggiatore ha la facoltà di divulgare. c) “L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati per esigenze istituzionali o altre cause di forza maggiore.” Chiarimento: Si segnala che, ai fini della conservazione dell’equilibrio contrattuale e della sostenibilità dell’offerta imposti anche dal codice dei contratti pubblici, tale clausola non risulta accettabile dal momento in cui non si possono conoscere, ad oggi, eventuali cause di forza maggiore che potrebbero obbligare a richiedere l’attivazione dei rimedi contrattuali e/o normativi previsti per la revisione dei prezzi offerti in gara. Si chiede conferma che la clausola non escluda la facoltà di revisione dei prezzi e/o la disapplicazione delle penalità contrattualmente previste in caso di richieste che comportino maggiori oneri e/o variazioni di condizioni di mercato. d) “8. L'Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, si obbliga a: garantire l’individuazione e la presenza, sul territorio di pertinenza del lotto, per i lotti 1 e 2, di almeno un Referente Operativo che possa assicurare il necessario supporto durante l’esecuzione del contratto più un sostituto in sua vece;” Chiarimento: Si chiede conferma che la disponibilità di un referente commerciale dedicato che può recarsi in visita presso le sedi della Committente per consulenza e supporto ai fini dell’emissione degli ordinativi, sia una soluzione operativa in linea con le esigenze sottese alla richiesta. In caso contrario, potrebbe essere leso il favor partecipationis, in caso di fornitore già presente sul territorio. 28) Capitolato Tecnico Art.6 – Periodo di prova “L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quattro mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).” Chiarimento: Si rileva che tale clausola sembra porsi in contrasto con il carattere continuativo tipico del servizio di noleggio e, inoltre, non sembra neppure necessaria, giacché in caso di inadeguatezza (grave inadempimento) dell’appaltatore, sia il codice appalti che il codice civile, oltre che la lex specialis di gara, consentono all’Azienda Appaltante di risolvere il contratto con il fornitore, peraltro con aggravio per il fornitore inadempiente. Si chiede pertanto conferma che tale clausola non sia applicabile alla fornitura in oggetto. 29) Capitolato Tecnico Art.13 – Riservatezza “Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda”. Chiarimento: Si chiede conferma che si preveda la possibilità di utilizzare sistemi di memorizzazione e conservazione dei dati con accesso limitato internamente al gruppo del noleggiatore, benché appartenenti ai principali servizi di cloud disponibili sul mercato. 30) Capitolato Tecnico Art.19 – Subcontratti “Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: Art. (…..) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).” Chiarimento: Si chiede conferma che tale clausola si riferisca a contratti eventualmente stipulati ad hoc per la fornitura. I subcontratti relativi alla fornitura in oggetto sono, infatti, per definizione, contratti già conclusi al momento della partecipazione alla gara, per cui non è possibile procedere all'inserimento di una specifica clausola. Si chiede conferma che la disposizione si intenda adempiuta attraverso la clausola presente nei contratti con i Ns fornitori che obbliga al rispetto della L.136/2010. 31) Capitolato Tecnico Art.27 – Intesa per la Legalità a) “Clausola n. 2 L’impresa si impegna a comunicare alla Azienda Sanitaria l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art.3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.” Chiarimento: Si segnala che, per la tipologia di servizio erogato, il noleggiatore prevede numerosi contratti di collaborazione continuativa per la fornitura dei servizi a tutti i propri clienti, in continua variazione (es. si pensi alla rete di officine convenzionate su tutto il territorio nazionale), per cui tale obbligo risulterebbe eccessivamente oneroso da adempiere. Si conferma, come indicato in precedente richiesta di chiarimento, la possibilità, a richiesta della Stazione Appaltante, di dare informazione sui fornitori coinvolti per l’erogazione di specifiche prestazioni. b) “Clausola n. 4 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.” “Clausola n. 8 La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.” Chiarimento: Si chiede conferma che tali clausole, che obbligano a comunicazioni verso la specifica Prefettura con cui l’Azienda Appaltante ha siglato l’Intesa, siano applicabili soltanto verso eventuali Appaltatori che abbiano sede sullo stesso territorio. c) “Clausola n. 10 La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.” Chiarimento: I subcontratti relativi alla fornitura in oggetto sono, per definizione, contratti già conclusi al momento della partecipazione alla gara, per cui non è possibile procedere all'inserimento di una specifica clausola. I fornitori del noleggiatore hanno sottoscritto contratti che prevedono il rispetto del Codice Etico dello stesso, con principi assimilabili a quanto sancito nell’Intesa per la Legalità siglata dalla Stazione Appaltante. Si ritiene pertanto che la richiesta sia ottemperata tramite la sottoscrizione di tali accordi. 32) Capitolato Tecnico Sez.II Art.7 – Fornitura stazioni di ricarica a) Si chiede conferma che la fornitura sia esclusa dalla base d’asta per ciascun Lotto indicata all’art.3 del Disciplinare di gara alla voce “Noleggio veicoli e loro gestione”; b) Si chiede di poter specificare, per entrambi i lotti, le sedi presso cui dovrebbero essere installate le colonnine/wall box; c) Si chiede di specificare se unitamente alla stazione di ricarica debba essere inclusa nel servizio anche l’erogazione dell’energia elettrica. Laddove l’approvvigionamento di energia elettrica sia in capo alla Stazione Appaltante, si chiede di poter conoscere il fornitore ingaggiato; d) Per la tipologia di servizio richiesto, che esula dal settore di mercato del noleggio a lungo termine, al fine di fornire un servizio di primaria qualità, si chiede conferma che lo stesso possa essere erogato mediante contratti stipulati direttamente tra l’Azienda Appaltante e un fornitore terzo, individuato dal noleggiatore, pertanto svincolato dall’offerta di gara, relativa al servizio di noleggio di veicoli. 33) Capitolato Tecnico Art. 5) INTERVENTI MANUTENZIONE EXTRACANONE (LOTTO 1) “Prima dell'effettuazione delle manutenzioni straordinarie extracanone (sui veicoli di proprietà o in comodato) l'appaltatore presenterà preventivo alla Stazione appaltante.” Chiarimento: In caso di incuria o negligenza dell'utilizzatore, la riparazione sarà a carico del cliente. Il noleggiatore, in quanto proprietario dei veicoli, anche al fine di non prolungare i tempi di fermo, procederà alla riparazione degli stessi, senza informare preventivamente e richiedere benestare per intervenire con la riparazione. Si segnala che potrà essere data evidenza di eventuali importi oggetto di fatturazione extracanone mediante un file di prefatturato delle voci extracanone, con cadenza da concordare. Si chiede conferma che tale operatività sia in linea con le esigenze della stazione appaltante. 34) Capitolato Tecnico Sez.II Art 4.8 ) - Autoveicolo in sostituzione “L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso, oggetto del presente appalto, nei seguenti casi: a) in caso di furto o incendio; b) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente; c) per il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell’arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri; d) per il verificarsi di interventi di manutenzione straordinaria che comportino il fermo dell’autoveicolo per un totale uguale o superiore a 60 giorni solari nell’arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri. L'Appaltatore può provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso oggetto del presente appalto o dei veicoli di proprietà della Stazione Appaltante perdanno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per l'Appaltatore o per la Azienda Appaltante.” Chiarimento: a) in caso di sostituzione definitiva del veicolo, il nuovo veicolo ordinato avrà durate e percorrenze contrattuali nuove e non quelle residuali del contratto che viene chiuso; b) il canone di noleggio del veicolo sostitutivo definitivo sarà oggetto di accordo fra le parti in base alle condizioni di mercato in vigore al momento del nuovo ordine (prezzo di listino, sconto costruttore, tasso di interesse, valore residuo); c) rispetto ai casi indicati alle lettere c) e d), si segnala che nei primi due anni di vita il veicolo è coperto da garanzia della Casa Costruttrice; pertanto, dovrà essere casa madre ad indicare una difettosità del veicolo che comporti la chiusura del contratto, a prescindere dal numero e/o dalla durata dei fermi manutentivi. Si chiede inoltre di escludere i casi di indisponibilità dei ricambi e/o complessità degli interventi che comportino un prolungamento dei tempi di fermo. 35) Capitolato Tecnico Art.Art. 4.4) Controlli periodici e manutenzione “Sono a totale carico dell'Appaltatore e comprese nei canoni di noleggio e gestione la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'aggiudicatario. L'Appaltatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Azienda Appaltante, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alla Azienda Appaltante gli importi derivanti dal ripristino dell’autoveicolo. SPECIFICATAMENTE PER LOTTO 1: La gestione della manutenzione ordinaria dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante è da considerarsi compresa nel canone di “gestione” degli autoveicoli; la manutenzione straordinaria dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante saranno remunerate extracanone, con le modalità indicate all'articolo "manutenzioni extracanone". Chiarimento: Si segnala che tutti i servizi erogati sui veicoli di proprietà dell’azienda appaltante dovranno essere oggetto di fatturazione extracanone, sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, con gestione dunque a libro aperto, oltre al riconoscimento del canone mensile di gestione degli autoveicoli. Tale operatività è vincolante ai fini della possibilità di presentare offerta. 36) ALLEGATO C1 Scheda Offerta Economica LOTTO 1 a) Si chiede conferma che l’importo di €60/mese in colonna “G” nella scheda di offerta economica del Lotto 1, per i veicoli richiesti in noleggio a lungo termine, sia un refuso; b) Si chiede di specificare a cosa si riferisce l’importo di €60/mese in colonna “G” nella scheda di offerta economica del Lotto 1, per i veicoli di proprietà dell’Azienda appaltante e/o per i veicoli in comodato. Si chiede conferma che si tratti di fee di gestione dei servizi richiesti per la gestione di questi veicoli, oltre agli importi che verranno fatturati extracanone per ciascun servizio erogato. 37) Firma documenti di offerta Si chiede conferma di poter sottoscrivere i moduli di offerta economica in formato pdf, allegando a portale anche i documenti in formati excel non sottoscritti. Cordiali saluti
Risposta :
Data la complessità della procedura di gara e la numerosità dei chiarimenti pervenuti, al fine di agevolarne la consultazione, il riscontro relativo al chiarimento de quo, contraddistinto dal Registro di Sistema Quesito n° PI210178-26, viene allegato in formato PDF all’interno di una cartella ZIP, nella quale sono altresì rinvenibili ulteriori allegati connessi ai quesiti:
· Allegato E - Elenco auto da demolire durante il contratto;
· Patto d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.