Domanda : Ci riferiamo all’art. 30 “Riequilibrio Economico Finanziario” del documento “All. 9 - Schema di ContrattoEPCart”, che recita: ”L'Operatore Economico assume integralmente ed esclusivamente il rischio connesso al mancato ottenimento, in tutto o in parte, degli incentivi previsti dal Conto Termico o da qualsiasi altro meccanismo incentivante pubblico indicato nel Piano Economico Finanziario, per qualsiasi causa, ivi inclusa l'esaurimento di risorse. In caso di mancato ottenimento, in tutto o in parte, degli incentivi di cui al comma 1, l'Operatore Economico resta obbligato a: • realizzare integralmente gli interventi di efficientamento energetico previsti nel progetto esecutivo, senza alcuna riduzione qualitativa o quantitativa delle prestazioni; • sostenere integralmente, con risorse proprie o reperite sul mercato dei capitali, le spese di investimento originariamente previste come coperte dagli incentivi pubblici; • garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e dei livelli di servizio contrattualmente previsti; • mantenere invariato il canone di disponibilità dovuto dall'Ente Concedente per l'intera durata contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il mancato ottenimento degli incentivi pubblici di cui al comma 1 costituisce rischio operativo integralmente allocato all'Operatore Economico e rientrante nelle normali condizioni operative del contratto. Conseguentemente, il mancato ottenimento degli incentivi non costituisce evento straordinario e imprevedibile ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 36/2023; non legittima alcuna richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario non comporta alcun obbligo di riequilibrio economico-finanziario a carico dell'Ente Concedente.” In merito segnaliamo innanzi tutto che tale previsione è in palese contrasto con quelle riportate nel medesimo schema di contratto: (i) al successivo art. 31 lett. f) che prevede “Il Contratto può essere modificato, a vantaggio delle parti, attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 189, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36, del 31 marzo 2023: [..] - le modifiche dettate da circostanze non prevedibili con l’ordinaria diligenza dall’Ente concedente ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 36 del 2023, per: [..] f) l’indisponibilità dei contributi valorizzati nel PEF, per mancata [•];erogazione dei contributi di cui al D.M. 22 maggio 2025 Efficientamento energetico [•].” (ii) all’ultimo delle premesse che riporta “costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: (i) il risparmio energetico garantito, elemento indicato dall’Operatore Economico nel PEF offerto in sede di gara; (ii) la corresponsione del Canone Annuo, secondo gli importi e le modalità indicati nel Contratto; (iii) l’importo derivante dal contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al D.M. 22 maggio 2025 Efficientamento Energetico ERP; (iv) il costo stimato per l’investimento, come risultante dal PEF; (v) la durata del Contratto; (vi) gli indici finanziari del progetto, come meglio precisati nel PEF allegato al presente contratto”. La previsione di che trattasi risulta altresì contrastante con quanto previsto agli Artt. 18.3, 32 e 33 dello Schema di Contrasto proposto dal Promotore e posto, unitamente al resto della documentazione progettuale, a base di gara. Per le ragioni sopra esposte, ritenendo che la formulazione attuale dell’art. 30 sia erronea, si chiede conferma che in caso di mancato ottenimento, in tutto o in parte, degli incentivi previsti dal Conto Termico, PNRR M7-I.17 o da qualsiasi altro meccanismo incentivante pubblico indicato nel Piano Economico Finanziario per cause NON imputabili all’Operatore Economico, quest’ultimo possa: - chiedere il Riequilibrio economico finanziario con l’aumento del canone a carico dell’Ente Concedente, ovvero - chiedere lo stralcio degli investimenti risultati non coperti da incentivi pubblici, ovvero - chiedere la risoluzione contrattuale nel caso di mancato ottenimento di tutti gli incentivi pubblici previsti nel PEF.
Risposta :
In relazione al quesito formulato, si precisa quanto segue.
L’art. 30 “Riequilibrio Economico Finanziario” dello Schema di Contratto EPC posto a base di gara disciplina in modo espresso e puntuale l’allocazione del rischio connesso al mancato ottenimento, totale o parziale, degli incentivi pubblici indicati nel Piano Economico Finanziario (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Conto Termico, PNRR M7‑I.17, contributi di cui al D.M. 22 maggio 2025).
Tale disposizione è coerente:
· con la natura concessoria dell’affidamento ai sensi degli artt. 193 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
· con il principio di allocazione del rischio operativo in capo al concessionario, come definito dagli artt. 174 e 177 del Codice;
· con quanto espressamente richiamato nelle Premesse contrattuali, ove il contributo pubblico è considerato un elemento del PEF ma non una garanzia di risultato a carico dell’Ente Concedente.
In particolare, ai sensi dell’art. 30:
· il mancato ottenimento degli incentivi non costituisce evento straordinario e imprevedibile;
· esso è qualificato come rischio operativo ordinario, integralmente allocato all’Operatore Economico;
· non legittima, pertanto, alcuna richiesta di revisione del PEF né di riequilibrio economico-finanziario a carico dell’Ente Concedente.
In merito ai presunti profili di contrasto segnalati
1. Art. 31, lett. f) – Modifiche contrattuali
La previsione di cui all’art. 31, lett. f), consente eventuali modifiche contrattuali nei casi e nei limiti di cui all’art. 189 del Codice, esclusivamente qualora ricorrano circostanze non prevedibili con l’ordinaria diligenza dall’Ente Concedente.
Tale disposizione non deroga all’art. 30, né introduce un automatico diritto al riequilibrio del PEF in caso di mancata erogazione degli incentivi, essendo questi ultimi espressamente qualificati come rischio del concessionario.
2. Premesse contrattuali sull’equilibrio economico-finanziario
Le Premesse individuano gli elementi strutturali del PEF e dell’equilibrio economico-finanziario, ma non modificano l’allocazione dei rischi stabilita nella parte dispositiva del Contratto.
In caso di contrasto, come previsto dallo Schema di Contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.
3. Rinvii allo Schema di Contratto del Promotore
La documentazione posta a base di gara, ivi incluso lo Schema di Contratto EPC allegato al PFTE approvato, costituisce l’unico riferimento contrattuale vincolante per la procedura.
Eventuali difformità rispetto alla proposta del Promotore non assumono autonoma rilevanza ai fini interpretativi.
Alla luce di quanto sopra, non si confermano le ipotesi prospettate dall’Operatore Economico.
Pertanto, in caso di mancato ottenimento, totale o parziale, degli incentivi pubblici indicati nel PEF, anche qualora tale evento non sia imputabile all’Operatore Economico:
· non è ammessa alcuna richiesta di riequilibrio economico-finanziario con incremento del canone a carico dell’Ente Concedente;
· non è ammesso lo stralcio o la riduzione degli investimenti previsti;
· non è ammessa la risoluzione contrattuale per tale causa.
Resta fermo che l’Operatore Economico, con la presentazione dell’offerta, assume integralmente il rischio di finanziamento e di accesso agli incentivi pubblici, nei termini previsti dallo Schema di Contratto e dal Piano Economico Finanziario offerto.