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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI ERP COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023.
Ente appaltanteACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto20.069.017,33 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/04/2026
Termine richiesta chiarimenti13/05/2026 14:00
Termine presentazione delle offerte20/05/2026 12:00
Apertura busta amministrativa22/05/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

L’intervento si configura quale appalto verde in quanto la progettazione esecutiva e la successiva gestione prevedono l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, inclusi i CAM EPC di cui al Decreto MASE 12.8.2024, garantendo il perseguimento di obiettivi di efficientamento energetico, riduzione dei consumi e degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita dell’appalto.

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Biancucci Luca

telefono: 051292345

Tumino Eleonora

telefono: 051292424

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1RISTRUTTURAZIONI ENERGETICHE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

CIG: BB3CC80D1C
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI218556-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 13:06

Domanda : Buongiorno, Nel caso di professionisti esterni indicati dall'impresa, si chiede se al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.3, possano essere considerati tutti i servizi di ingegneria (PFTE, PE DL CSP o CSE) e che gli importi da soddisfare siano riferiti esclusivamente al valore delle opere (lavori) e non al valore delle prestazioni (Progettazione Esecutiva, CSE). Cordiali saluti

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si precisa quanto segue.
Nel caso di professionisti esterni indicati dall’impresa (ai sensi del paragrafo 7.3 del Disciplinare), ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3.3, sono valutabili tutti i servizi di architettura e ingegneria effettivamente svolti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
• progettazione esecutiva (PE);
• direzione lavori (DL);
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Resta fermo che i servizi considerati devono essere coerenti per tipologia, complessità e contenuto tecnico, con quelli oggetto dell’affidamento e devono essere stati ultimati nel decennio antecedente la data di indizione della gara, nel rispetto di quanto precisato nel Disciplinare.

Con riferimento agli importi da soddisfare, si chiarisce che:
• gli importi minimi richiesti dal par. 7.3.3 (TAB.5) sono riferiti al valore delle opere cui i servizi tecnici afferiscono, ossia all’importo dei lavori progettati o diretti, e non al valore economico delle singole prestazioni professionali (corrispettivi per progettazione, DL, CSP/CSE);
•conseguentemente, ai fini della verifica del requisito, rileva l’importo delle opere oggetto dei servizi di ingegneria e architettura eseguiti. Il concorrente è tenuto a indicare e documentare puntualmente le prestazioni effettivamente svolte nonché, in caso di incarichi espletati in forma associata o con ripartizione di compiti, la quota parte delle attività riferibile al professionista indicato

Si precisa altresì che le rettifiche apportate alla TAB. 3 del Disciplinare attengono esclusivamente alla voce delle spese tecniche nel quadro economico dell'intervento e non incidono in alcun modo sui requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3.3 e alla TAB. 5, che rimangono invariati.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il concorrente di dimostrare il possesso dei requisiti nel loro complesso, anche mediante il ricorso a professionisti esterni indicati, nel rispetto delle modalità e condizioni disciplinate dal Disciplinare di gara.

Chiarimento PI218364-26

Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 13:03

Domanda : Quesiti: Con riferimento al par. 7.2. REQUISITI SPECIALI PER GLI ESECUTORI DEI LAVORI . lett. a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 100/4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come descritti nella Proposta e riportati nella TAB.2 di cui al par. 4.1., tenuto conto di quanto dispone l’art. 193, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato nei par. 8 e 9 del Disciplinare di gara si chiede: – conferma che l’operatore economico partecipante alla gara possa soddisfare il possesso dei requisiti speciali per gli esecutori dei lavori mediante avvalimento integrale da parte di impresa in possesso dei prescritti requisiti; – conferma che l’operatore economico partecipante alla gara possa impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le lavorazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando; – se, a tal fine il nominativo del subappaltatore debba essere indicato in offerta e se, al fine di far constatare il suo consenso, sia sufficiente allegare all’offerta una dichiarazione del subappaltatore di presa d’atto del subappalto integrale; – conferma che in caso di subappalto integrale previsto dall’art. 193, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 non trovino applicazione l’obbligo di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare. Con riferimento al par. 17 OFFERTA ECONOMICA, si chiede conferma che il PEF possa essere asseverato, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze e che inoltre possa essere asseverato anche da persone fisiche e non solo persone giuridiche. Con riferimento al par. 8. AVVALIMENTO, viene espressamente richiamata, ai fini della disciplina dell’avvalimento, l’art. 193, comma 3 che dispone: “Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta”, si chiede conferma che, in base alla disposizione citata, nella presente gara sia consentito l’avvalimento di tutti i requisiti richiesti dal bando, anche in deroga ad eventuali specifici divieti di avvalimento previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, e sia consentito il subappalto integrale delle prestazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 119. Con riferimento al par. 7.1.3. Requisiti di capacità tecnico – professionale e, precisamente, al requisito di cui alla lett. a) aver eseguito con buon esito, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno 2 contratti analoghi (conclusi o in corso), come contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o contratti di Servizio Energia Plus, così come definiti dal D.lgs 115/2008, All. II, per un importo complessivo almeno corrispondente all’importo del servizio di cui alla Proposta a base di gara, ossia pari ad € 10.000.000,00, si chiede conferma che l’importo complessivo pari a 10.000.000 di Euro debba essere conseguito con almeno n. 2 contratti e non necessariamente con solo n. 2 contratti.

Risposta : Con riferimento alla prima parte del quesito, si precisa quanto segue:

- ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, è consentito all’operatore economico partecipante soddisfare i requisiti speciali per gli esecutori dei lavori anche mediante avvalimento integrale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 104 del Codice e di quanto previsto dal paragrafo 8 del Disciplinare di gara;
- parimenti, in forza del medesimo art. 193, comma 3, è consentito l’impegno a subappaltare, anche integralmente, le lavorazioni oggetto del contratto di concessione, purché le stesse siano affidate a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Disciplinare (par. 9);
- in caso di subappalto (anche integrale), il nominativo del subappaltatore deve essere indicato entro il termine di presentazione dell’offerta, con allegata dichiarazione di consenso del subappaltatore stesso, idonea a comprovare la presa d’atto e l’impegno ad eseguire le prestazioni subappaltate;
- in caso di subappalto integrale ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 non trova applicazione l’obbligo di riservare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltate, atteso il carattere speciale e derogatorio della disposizione richiamata rispetto alla disciplina ordinaria di cui all’art. 119 del Codice, ferma restando la necessità di rispettare le ulteriori prescrizioni del Disciplinare.

Con riferimento alla seconda parte, si precisa quanto segue:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) deve essere asseverato da istituto di credito o da società di revisione ai sensi della legge n. 1966/1939, come espressamente indicato al par. 17 del Disciplinare di gara;
- rientrano tra i soggetti legittimati all’asseverazione le società iscritte nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- non è invece ammessa l’asseverazione da parte di persone fisiche, anche se iscritte al Registro dei revisori legali, in quanto l’asseverazione richiesta dalla disciplina di gara presuppone l’intervento di un soggetto organizzato dotato di struttura e responsabilità societaria, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata.

Con riferimento alla terza parte, si precisa quanto segue:

nella presente procedura, trattandosi di concessione di servizi da affidarsi mediante finanza di progetto, trova applicazione l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che consente agli operatori economici di soddisfare anche integralmente i requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale mediante avvalimento;
- la medesima disposizione consente altresì agli operatori economici di impegnarsi a subappaltare anche integralmente le prestazioni oggetto del contratto di concessione, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il relativo consenso, entro il termine per la presentazione dell’offerta;
- pertanto, l’avvalimento e il subappalto integrale sono ammessi anche in deroga ai limiti ordinari previsti dal Codice (ivi compresi quelli di cui all’art. 119), nei limiti e alle condizioni esplicitamente previste dall’art. 193, comma 3, e dal Disciplinare di gara, restando ferme le esclusioni espressamente indicate (es. requisiti non avallabili come la certificazione UNI CEI 11352 per l’accesso alla Misura).

Con riferimento alla quarta parte, si precisa quanto segue:
-il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al par. 7.1.3, lett. a), del Disciplinare di gara richiede l’esecuzione con buon esito di almeno due contratti analoghi;
-l’importo complessivo minimo pari a € 10.000.000,00 può essere raggiunto cumulativamente attraverso più contratti, purché siano rispettate entrambe le condizioni:
- sussistenza di almeno n. 2 contratti analoghi;
- raggiungimento, nel loro complesso, dell’importo minimo richiesto;
- non è pertanto necessario che l’importo di € 10.000.000,00 sia riferito esclusivamente a soli due contratti, restando ferma la necessità che i contratti considerati siano coerenti per oggetto, natura e caratteristiche con quelli richiesti dal Disciplinare.

Chiarimento PI196312-26

Ultimo aggiornamento: 21/04/2026 10:58

Domanda : Ci riferiamo all’art. 30 “Riequilibrio Economico Finanziario” del documento “All. 9 - Schema di ContrattoEPCart”, che recita: ”L'Operatore Economico assume integralmente ed esclusivamente il rischio connesso al mancato ottenimento, in tutto o in parte, degli incentivi previsti dal Conto Termico o da qualsiasi altro meccanismo incentivante pubblico indicato nel Piano Economico Finanziario, per qualsiasi causa, ivi inclusa l'esaurimento di risorse. In caso di mancato ottenimento, in tutto o in parte, degli incentivi di cui al comma 1, l'Operatore Economico resta obbligato a: • realizzare integralmente gli interventi di efficientamento energetico previsti nel progetto esecutivo, senza alcuna riduzione qualitativa o quantitativa delle prestazioni; • sostenere integralmente, con risorse proprie o reperite sul mercato dei capitali, le spese di investimento originariamente previste come coperte dagli incentivi pubblici; • garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e dei livelli di servizio contrattualmente previsti; • mantenere invariato il canone di disponibilità dovuto dall'Ente Concedente per l'intera durata contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il mancato ottenimento degli incentivi pubblici di cui al comma 1 costituisce rischio operativo integralmente allocato all'Operatore Economico e rientrante nelle normali condizioni operative del contratto. Conseguentemente, il mancato ottenimento degli incentivi non costituisce evento straordinario e imprevedibile ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 36/2023; non legittima alcuna richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario non comporta alcun obbligo di riequilibrio economico-finanziario a carico dell'Ente Concedente.” In merito segnaliamo innanzi tutto che tale previsione è in palese contrasto con quelle riportate nel medesimo schema di contratto: (i) al successivo art. 31 lett. f) che prevede “Il Contratto può essere modificato, a vantaggio delle parti, attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 189, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36, del 31 marzo 2023: [..] - le modifiche dettate da circostanze non prevedibili con l’ordinaria diligenza dall’Ente concedente ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 36 del 2023, per: [..] f) l’indisponibilità dei contributi valorizzati nel PEF, per mancata [•];erogazione dei contributi di cui al D.M. 22 maggio 2025 Efficientamento energetico [•].” (ii) all’ultimo delle premesse che riporta “costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: (i) il risparmio energetico garantito, elemento indicato dall’Operatore Economico nel PEF offerto in sede di gara; (ii) la corresponsione del Canone Annuo, secondo gli importi e le modalità indicati nel Contratto; (iii) l’importo derivante dal contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al D.M. 22 maggio 2025 Efficientamento Energetico ERP; (iv) il costo stimato per l’investimento, come risultante dal PEF; (v) la durata del Contratto; (vi) gli indici finanziari del progetto, come meglio precisati nel PEF allegato al presente contratto”. La previsione di che trattasi risulta altresì contrastante con quanto previsto agli Artt. 18.3, 32 e 33 dello Schema di Contrasto proposto dal Promotore e posto, unitamente al resto della documentazione progettuale, a base di gara. Per le ragioni sopra esposte, ritenendo che la formulazione attuale dell’art. 30 sia erronea, si chiede conferma che in caso di mancato ottenimento, in tutto o in parte, degli incentivi previsti dal Conto Termico, PNRR M7-I.17 o da qualsiasi altro meccanismo incentivante pubblico indicato nel Piano Economico Finanziario per cause NON imputabili all’Operatore Economico, quest’ultimo possa: - chiedere il Riequilibrio economico finanziario con l’aumento del canone a carico dell’Ente Concedente, ovvero - chiedere lo stralcio degli investimenti risultati non coperti da incentivi pubblici, ovvero - chiedere la risoluzione contrattuale nel caso di mancato ottenimento di tutti gli incentivi pubblici previsti nel PEF.

Risposta :

In relazione al quesito formulato, si precisa quanto segue.

L’art. 30 “Riequilibrio Economico Finanziario” dello Schema di Contratto EPC posto a base di gara disciplina in modo espresso e puntuale l’allocazione del rischio connesso al mancato ottenimento, totale o parziale, degli incentivi pubblici indicati nel Piano Economico Finanziario (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Conto Termico, PNRR M7‑I.17, contributi di cui al D.M. 22 maggio 2025).

Tale disposizione è coerente:

· con la natura concessoria dell’affidamento ai sensi degli artt. 193 e ss. del D.Lgs. 36/2023;

· con il principio di allocazione del rischio operativo in capo al concessionario, come definito dagli artt. 174 e 177 del Codice;

· con quanto espressamente richiamato nelle Premesse contrattuali, ove il contributo pubblico è considerato un elemento del PEF ma non una garanzia di risultato a carico dell’Ente Concedente.

In particolare, ai sensi dell’art. 30:

· il mancato ottenimento degli incentivi non costituisce evento straordinario e imprevedibile;

· esso è qualificato come rischio operativo ordinario, integralmente allocato all’Operatore Economico;

· non legittima, pertanto, alcuna richiesta di revisione del PEF né di riequilibrio economico-finanziario a carico dell’Ente Concedente.

In merito ai presunti profili di contrasto segnalati

1. Art. 31, lett. f) – Modifiche contrattuali

La previsione di cui all’art. 31, lett. f), consente eventuali modifiche contrattuali nei casi e nei limiti di cui all’art. 189 del Codice, esclusivamente qualora ricorrano circostanze non prevedibili con l’ordinaria diligenza dall’Ente Concedente.

Tale disposizione non deroga all’art. 30, né introduce un automatico diritto al riequilibrio del PEF in caso di mancata erogazione degli incentivi, essendo questi ultimi espressamente qualificati come rischio del concessionario.

2. Premesse contrattuali sull’equilibrio economico-finanziario

Le Premesse individuano gli elementi strutturali del PEF e dell’equilibrio economico-finanziario, ma non modificano l’allocazione dei rischi stabilita nella parte dispositiva del Contratto.
In caso di contrasto, come previsto dallo Schema di Contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.

3. Rinvii allo Schema di Contratto del Promotore

La documentazione posta a base di gara, ivi incluso lo Schema di Contratto EPC allegato al PFTE approvato, costituisce l’unico riferimento contrattuale vincolante per la procedura.
Eventuali difformità rispetto alla proposta del Promotore non assumono autonoma rilevanza ai fini interpretativi.

Alla luce di quanto sopra, non si confermano le ipotesi prospettate dall’Operatore Economico.

Pertanto, in caso di mancato ottenimento, totale o parziale, degli incentivi pubblici indicati nel PEF, anche qualora tale evento non sia imputabile all’Operatore Economico:

· non è ammessa alcuna richiesta di riequilibrio economico-finanziario con incremento del canone a carico dell’Ente Concedente;

· non è ammesso lo stralcio o la riduzione degli investimenti previsti;

· non è ammessa la risoluzione contrattuale per tale causa.

Resta fermo che l’Operatore Economico, con la presentazione dell’offerta, assume integralmente il rischio di finanziamento e di accesso agli incentivi pubblici, nei termini previsti dallo Schema di Contratto e dal Piano Economico Finanziario offerto.



Ultimo aggiornamento: 14-05-2026, 16:37