Domanda : In merito alla presente procedura di gara, si formulano i seguenti chiarimenti. * * * 1. Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Tutto ciò premesso, con riferimento all’” Allegato 5- Elenco personale”, si chiede cortesemente di conoscere: • la data di inizio delle singole missioni del personale attualmente impiegato oggetto di clausola sociale; • la data di prevista conclusione delle missioni in essere e l’indicazione di eventuali scadenze contrattuali; • ogni ulteriore elemento utile a determinare la durata delle missioni. * * * 2. Sulla durata delle missioni Fermo quando definito all’” Allegato 5- Elenco personale”, si richiede cortesemente di indicare la durata media delle missioni relative a tutti i lavoratori in somministrazione negli ultimi 36 mesi. *** 3. Sull’ulteriore fabbisogno. Oltre ai lavoratori attualmente contrattualizzati dal fornitore uscente e quindi interessati da clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere l’eventuale ulteriore fabbisogno di profili professionali, fermo che trattasi di indicazione non vincolante. L’informazione appena richiesta è necessaria al fine di predisporre il miglior progetto tecnico in riferimento alla Sezione relativa alla selezione del personale, oltre che per ponderare la migliore offerta economica, tenendo in considerazione anche i costi indiretti connessi alla selezione di personale. * * * 4. Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. * * * 5. Sull’idoneità fisica / Sulle visite mediche / Sulla sorveglianza sanitaria. Si prende atto – e non potrebbe essere diversamente – che la legge di gara sancisce che il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente. Considerato, per quanto qui rileva, il combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 81/2008 e 81/2015 prevedono, ai fini delle visite mediche e sorveglianza sanitaria che: - Art. 34 co. 3 D.lgs. 81/2015: “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. - Art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2015: “L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. - Art. 41 co. 2 D.lgs. 81/2008: “La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di contrindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; … e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva” - Art. 41 co. 4 D.lgs. 81/2008: “Le viste mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono […] ritenuti necessari dal medico competente […]”. si chiede cortese conferma che debba essere interpretato nel senso che l’Agenzia aggiudicataria debba far sottoscrivere – e produrre all’Utilizzatore – un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sull’astratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che l’Utilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno l’emissione del relativo certificato. Diversamente si segnala che l’Agenzia per il lavoro potrà, eventualmente e qualora ritenuto opportuno, assolvere solo compiti meramente operativi nella gestione organizzativa delle visite mediche (quali la convocazione dei lavoratori). Ciò in quanto i lavoratori somministrati, a differenza dell’appalto, sono pienamente assimilati nell’organico dell’Utilizzatore ai fini della Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria. L’impossibilità di equiparare Appalto e Somministrazione di personale è stata, da ultimo, sancita in maniera inequivocabile dala sentenza 1571/2018 della III Sez. del Consiglio di Stato dove è stato tra l’altro sancito che ciò che differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro è “l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa e di tutte le responsabilità nei confronti di quelli che restano i suoi lavoratori, o comunque nei confronti di quelli posti sotto la sua direzione e controllo. Conseguentemente, nella somministrazione di personale non vi è traccia di una qualche attività di organizzazione di mezzi e di attrezzature destinate all’esecuzione del servizio, dovendo l’aggiudicatario limitarsi a “fornire” lavoratori”. In altre parole, non potendosi configurare un appalto per la gara de qua, non vi è trasferimento di alcun obbligo né onere ovvero di alcuna responsabilità in capo all’Agenzia soprattutto in materia di sorveglianza sanitaria, la quale dovrà “limitarsi” a fornire la manodopera secondo le direttive dell’Utilizzatore. * * * 6. Sull’interruzione del Contratto. Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. * * * 7. Sulla Polizza RCT. Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.
Risposta : 1. Sulla c.d. Clausola Sociale.
Si precisa che l’obbligo di presentare il progetto di assorbimento riguarda i lavoratori dell’Agenzia uscente impiegati nei servizi oggetto dell’appalto al momento del subentro dell’aggiudicatario, in quanto solo per tali lavoratori sussiste la continuità operativa prevista dalla clausola sociale.
Resta fermo che l’assorbimento deve avvenire compatibilmente con i numeri richiesti dal Bando e Disciplinare di gara e con l’organizzazione del servizio proposta dall’aggiudicatario.
Si precisa a tal proposito che, trattandosi di personale temporaneo impiegato in misura prevalente per la sostituzione di lavoratori assenti, non risulta prevedibile a priori la durata del contratto. Tutti i contratti attualmente in essere risultano in scadenza entro il 30/06/2026, data di conclusione dell'anno educativo.
2. Sulla durata delle missioni
Per quanto riguarda gli insegnanti ed educatori, la missione non può essere di durata superiore a 60 giorni.
La durata media delle missioni è indicata nell'"Allegato 5 - Elenco personale", al quale si rinvia.
3. Sull’ulteriore fabbisogno.
Come illustrato nel Progetto, il ricorso al servizio oggetto della presente procedura ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario. In particolare, ed in misura prevalente, la fornitura di lavoro temporaneo avviene nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e, inoltre, per consentire l'erogazione del servizio di prolungamento orario agli utenti dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia comunali che non può essere organizzato altrimenti con il personale in servizio. Non risulta pertanto prevedibile l'ulteriore fabbisogno.
4. Sulla salute e sicurezza.
Si conferma quanto già indicato in risposta al quesito n. 3 del chiarimento Registro di Sistema n. PI227715-26.
5. Sull’idoneità fisica / Sulle visite mediche / Sulla sorveglianza sanitaria.
In forza del necessario coordinamento tra utilizzatore e somministratore, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni a cui verranno assegnati i lavoratori inviati. Pertanto rimane a carico dell’Agenzia l’effettuazione e l’onere della visita preventiva.
L'utilizzatore si farà carico degli oneri successivi.
6. Sull’interruzione del Contratto.
Si rimanda a quanto disciplinato dall' "art. 9 – Assenze e sostituzione del personale somministrato e interruzione del rapporto di lavoro "del Capitolato Speciale d'appalto “Nel caso in cui la struttura in cui presta servizio il personale fornito dall’Agenzia resti chiusa all’utenza per cause di forza maggiore (es: neve, guasti negli apparati energetici, interventi sulla struttura, ecc.), valgono le norme di cui all’art. 7 per il caso di annullamento della richiesta per quanto concerne l’eventuale pagamento delle prestazioni; nel caso in cui la chiusura avvenga per disposizione delle Autorità competenti a tutela della salute e sicurezza valgono le disposizioni di cui all’art. 25 “Recesso”. Ai lavoratori somministrati resta confermato il diritto a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e alla corresponsione del trattamento economico originariamente fatta eccezione per i casi in cui l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale non integri una condizione di giusta causa.
7. Sulla Polizza RCT.
Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.