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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEI NIDI E SCUOLE D’INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto4.463.708,93 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema28/04/2026
Termine richiesta chiarimenti15/05/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte08/06/2026 18:00
Apertura busta amministrativa10/06/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Francia Paola

telefono: 0592032882

Malagoli Sandra

telefono: 0592032764

Migliozzi Daniela Maria Adriana

telefono: 0592032400

Dalla Libera Alessandra

telefono: 0592032778

Mignoni Barbara

telefono: 0592032408

Tomasello Giada

telefono: 0592032411

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEI NIDI E SCUOLE D’INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA

CIG: BB665BD5F3
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI242007-26

Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 17:39

Domanda : Spettabile Ente, 1. Indennità di qualifica per il profilo Operatore Esperto (Esecutore Educativo) Nel documento "Progetto", tra i costi orari previsti per il livello Area Operatori Esperti - profilo Esecutore Educativo, appare la voce "Ind. di qualifica" per un importo orario pari a 5,38 euro. Come precisato dall'orientamento applicativo ARAN CFL196, la specifica indennità ex art. 70 septies del CCNL 21.05.2018 continua ad essere riconosciuta solo al personale già in servizio al 1° aprile 2023, mentre per il personale assunto successivamente a tale data viene riconosciuta esclusivamente agli ascritti all'Area Operatori. Considerato che il personale in somministrazione sarà assunto ex novo dall'Agenzia aggiudicataria (e quindi in data successiva al 1° aprile 2023), si chiede di confermare se l'inserimento di tale importo sia da intendersi come un refuso, ovvero di motivarne la presenza chiarendone la corretta applicabilità. 2. Dati relativi al personale uscente (Allegato 5) In merito all'Allegato 5 "Elenco personale", si chiede di chiarire come debba essere interpretata la colonna "Durata media ultimi 36 mesi": si chiede, in particolare, se il numero indicato (che per alcune posizioni riporta un valore illogico rispetto al triennio, es. 100,56) sia da intendersi come il totale dei mesi o di settimane di assunzione della singola risorsa. Si chiede inoltre di precisare se la colonna "Media delle ore lavorate per singolo contratto" faccia riferimento a un monte ore settimanale, mensile o relativo all'intero periodo di ingaggio. 3. Formazione specifica del personale soggetto a clausola sociale Con riferimento ai lavoratori indicati nell'Allegato 5 per i quali è previsto l'obbligo di riassorbimento ai sensi della clausola sociale, si chiede di confermare se gli stessi siano già in possesso dell'attestazione relativa alla formazione specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso affermativo, al fine di quantificare correttamente gli oneri legati agli aggiornamenti obbligatori che rimarranno a carico dell'Agenzia, si chiede di conoscere se tali attestazioni abbiano una scadenza prefissata e quali siano le eventuali tempistiche di rinnovo. 4. Classe di rischio per la formazione specifica Infine, con riferimento agli obblighi di formazione specifica (D.Lgs. 81/2008) da erogare preventivamente a cura e spese dell'aggiudicatario, si chiede di voler precisare quale sia la classe di "rischio" (Bassa, Media o Alta) individuata dal Comune di Modena per le varie figure professionali richieste (Educatore Nido d'Infanzia, Insegnante Scuola Infanzia ed Esecutore Educativo), anche alla luce dei rischi specifici già censiti nel DUVRI allegato (rischio infettivo, movimentazione manuale dei carichi, stazione eretta prolungata).

Risposta :

QUESITO 1: Si conferma che l'indennità è riconosciuta solo al personale già in servizio al 1° aprile 2023. Non si tratta di refuso in quanto la Stazione appaltante ha deciso di pubblicare le tabelle indicanti il costo del lavoro relative al proprio personale dipendente. Saranno pertanto riconosciute soltanto le voci pertinenti.

QUESITO 2: Per quanto riguarda la colonna "Durata media ultimi 36 mesi", è da intendersi come durata media di ogni contratto del singolo lavoratore espressa in giorni. Per "Media delle ore lavorate per singolo contratto" si intende la media di ore lavorate nel mese.

QUESITO 3: Si conferma che il 65% del personale indicato nell'Allegato 5 dovrà seguire il corso sulla sicurezza specifica nell'arco dei prossimi 12 mesi.

QUESITO 4: Si intende classe di "rischio" Media.

Chiarimento PI264167-26

Ultimo aggiornamento: 25/05/2026 11:39

Domanda : Sulla Polizza RCT. Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.

Risposta :

RETTIFICA AL CHIARIMENTO PI237467-26 – punto 7


Con riferimento al seguente quesito:

Sulla Polizza RCT.

Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.


si rettifica precedente risposta (PI237467-26 – punto 7) fornita dalla Stazione Appaltante, in cui per mero errore materiale è stato riproposto il testo del quesito.


Si riporta di seguito la risposta corretta:

Sulla Polizza RCT

Si conferma quanto disciplinato dal Capitolato all'art. 12 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario", lett. q) e r).

Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale la Stazione appaltante può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, l'utilizzatore può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Ente.

Si osserva pertanto che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma la richiesta di polizza come formulata nell’art. 12 del capitolato tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, sempre nel rispetto dei massimali previsti.


Chiarimento PI237467-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 14:21

Domanda : In merito alla presente procedura di gara, si formulano i seguenti chiarimenti. * * * 1. Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Tutto ciò premesso, con riferimento all’” Allegato 5- Elenco personale”, si chiede cortesemente di conoscere: • la data di inizio delle singole missioni del personale attualmente impiegato oggetto di clausola sociale; • la data di prevista conclusione delle missioni in essere e l’indicazione di eventuali scadenze contrattuali; • ogni ulteriore elemento utile a determinare la durata delle missioni. * * * 2. Sulla durata delle missioni Fermo quando definito all’” Allegato 5- Elenco personale”, si richiede cortesemente di indicare la durata media delle missioni relative a tutti i lavoratori in somministrazione negli ultimi 36 mesi. *** 3. Sull’ulteriore fabbisogno. Oltre ai lavoratori attualmente contrattualizzati dal fornitore uscente e quindi interessati da clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere l’eventuale ulteriore fabbisogno di profili professionali, fermo che trattasi di indicazione non vincolante. L’informazione appena richiesta è necessaria al fine di predisporre il miglior progetto tecnico in riferimento alla Sezione relativa alla selezione del personale, oltre che per ponderare la migliore offerta economica, tenendo in considerazione anche i costi indiretti connessi alla selezione di personale. * * * 4. Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. * * * 5. Sull’idoneità fisica / Sulle visite mediche / Sulla sorveglianza sanitaria. Si prende atto – e non potrebbe essere diversamente – che la legge di gara sancisce che il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente. Considerato, per quanto qui rileva, il combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 81/2008 e 81/2015 prevedono, ai fini delle visite mediche e sorveglianza sanitaria che: - Art. 34 co. 3 D.lgs. 81/2015: “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. - Art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2015: “L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. - Art. 41 co. 2 D.lgs. 81/2008: “La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di contrindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; … e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva” - Art. 41 co. 4 D.lgs. 81/2008: “Le viste mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono […] ritenuti necessari dal medico competente […]”. si chiede cortese conferma che debba essere interpretato nel senso che l’Agenzia aggiudicataria debba far sottoscrivere – e produrre all’Utilizzatore – un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sull’astratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che l’Utilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno l’emissione del relativo certificato. Diversamente si segnala che l’Agenzia per il lavoro potrà, eventualmente e qualora ritenuto opportuno, assolvere solo compiti meramente operativi nella gestione organizzativa delle visite mediche (quali la convocazione dei lavoratori). Ciò in quanto i lavoratori somministrati, a differenza dell’appalto, sono pienamente assimilati nell’organico dell’Utilizzatore ai fini della Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria. L’impossibilità di equiparare Appalto e Somministrazione di personale è stata, da ultimo, sancita in maniera inequivocabile dala sentenza 1571/2018 della III Sez. del Consiglio di Stato dove è stato tra l’altro sancito che ciò che differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro è “l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa e di tutte le responsabilità nei confronti di quelli che restano i suoi lavoratori, o comunque nei confronti di quelli posti sotto la sua direzione e controllo. Conseguentemente, nella somministrazione di personale non vi è traccia di una qualche attività di organizzazione di mezzi e di attrezzature destinate all’esecuzione del servizio, dovendo l’aggiudicatario limitarsi a “fornire” lavoratori”. In altre parole, non potendosi configurare un appalto per la gara de qua, non vi è trasferimento di alcun obbligo né onere ovvero di alcuna responsabilità in capo all’Agenzia soprattutto in materia di sorveglianza sanitaria, la quale dovrà “limitarsi” a fornire la manodopera secondo le direttive dell’Utilizzatore. * * * 6. Sull’interruzione del Contratto. Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. * * * 7. Sulla Polizza RCT. Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.

Risposta : 1. Sulla c.d. Clausola Sociale.

Si precisa che l’obbligo di presentare il progetto di assorbimento riguarda i lavoratori dell’Agenzia uscente impiegati nei servizi oggetto dell’appalto al momento del subentro dell’aggiudicatario, in quanto solo per tali lavoratori sussiste la continuità operativa prevista dalla clausola sociale.
Resta fermo che l’assorbimento deve avvenire compatibilmente con i numeri richiesti dal Bando e Disciplinare di gara e con l’organizzazione del servizio proposta dall’aggiudicatario.
Si precisa a tal proposito che, trattandosi di personale temporaneo impiegato in misura prevalente per la sostituzione di lavoratori assenti, non risulta prevedibile a priori la durata del contratto. Tutti i contratti attualmente in essere risultano in scadenza entro il 30/06/2026, data di conclusione dell'anno educativo.

2. Sulla durata delle missioni
Per quanto riguarda gli insegnanti ed educatori, la missione non può essere di durata superiore a 60 giorni.
La durata media delle missioni è indicata nell'"Allegato 5 - Elenco personale", al quale si rinvia.

3. Sull’ulteriore fabbisogno.
Come illustrato nel Progetto, il ricorso al servizio oggetto della presente procedura ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario. In particolare, ed in misura prevalente, la fornitura di lavoro temporaneo avviene nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e, inoltre, per consentire l'erogazione del servizio di prolungamento orario agli utenti dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia comunali che non può essere organizzato altrimenti con il personale in servizio. Non risulta pertanto prevedibile l'ulteriore fabbisogno.

4. Sulla salute e sicurezza.
Si conferma quanto già indicato in risposta al quesito n. 3 del chiarimento Registro di Sistema n. PI227715-26.

5. Sull’idoneità fisica / Sulle visite mediche / Sulla sorveglianza sanitaria.
In forza del necessario coordinamento tra utilizzatore e somministratore, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni a cui verranno assegnati i lavoratori inviati. Pertanto rimane a carico dell’Agenzia l’effettuazione e l’onere della visita preventiva.
L'utilizzatore si farà carico degli oneri successivi.

6. Sull’interruzione del Contratto.

Si rimanda a quanto disciplinato dall' "art. 9 – Assenze e sostituzione del personale somministrato e interruzione del rapporto di lavoro "del Capitolato Speciale d'appalto “Nel caso in cui la struttura in cui presta servizio il personale fornito dall’Agenzia resti chiusa all’utenza per cause di forza maggiore (es: neve, guasti negli apparati energetici, interventi sulla struttura, ecc.), valgono le norme di cui all’art. 7 per il caso di annullamento della richiesta per quanto concerne l’eventuale pagamento delle prestazioni; nel caso in cui la chiusura avvenga per disposizione delle Autorità competenti a tutela della salute e sicurezza valgono le disposizioni di cui all’art. 25 “Recesso”. Ai lavoratori somministrati resta confermato il diritto a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e alla corresponsione del trattamento economico originariamente fatta eccezione per i casi in cui l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale non integri una condizione di giusta causa.


7. Sulla Polizza RCT.

Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.

Chiarimento PI245163-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 11:46

Domanda : QUESITO 1: Il disciplinare di gara stabilisce che la relazione tecnica non può superare 30 pagine in formato A4, escludendo esplicitamente dal computo l'indice e gli allegati richiesti a corredo dell'offerta tecnica. Si chiede di confermare che la copertina del documento e i Cv dei componenti del team dedicato siano parimenti esclusi dal computo delle 30 facciate, analogamente all'indice già esplicitamente escluso, in quanto elementi descrittivi e identificativi non oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice. QUESITO 2: In riferimento alla presentazione del progetto di assorbimento del personale, si chiede di confermare se l'obbligo di riassorbimento riguardi tutti i lavoratori indicati nell'Allegato o esclusivamente quelli ancora in effettivo servizio alla data di aggiudicazione. QUESITO 3: Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al par. 6.3 del Disciplinare - almeno 2 servizi analoghi negli ultimi 10 anni, ciascuno di durata almeno annuale e importo complessivo minimo pari a € 4.500.000,00 - si chiede di confermare se i "servizi analoghi" debbano essere esclusivamente contratti di somministrazione con profili educativi e scolastici presso enti pubblici, oppure siano valutabili anche contratti di somministrazione per enti pubblici in altri settori, purchè conformi per natura del servizio, importo e durata. QUESITO 4: Si chiede di confermare se, limitatamente al contenuto delle tabelle incluse nella relazione tecnca, sia consentito utilizzare un corpo carattere inferiore (es. 10 o 11 punti) al fine di migliorare la leggibilità e consentire una rappresentazione adeguata di dati tecnici e schematici, ferma restando la conformità del testo corrente al corpo 12 prescritto. QUESITO 5: Si chiede di confermare se le visite mediche preventive e periodiche ai sensi del D,lgs. 81/2008, obbligatorie per il personale somministrato destinato a mansioni a contatto con minori, siano da intendersi a carico dell'agenzia aggiudicataria e incluse nel margine di agenzia, oppure se i relativi costi possano essere fatturati separatamente al costo effettivi sostenuto senza applicazione del margine. QUESITO 6: Si chiede di confermare che le festività infrasettimanali non lavorate, possano essere fatturate alla SA alla tariffa oraria senza applicazione del margine di agenzia, e che tale voce sia pertanto a carico della Committente. QUESITO 7: Si chiede di comunicare il nominativo dell'agenzia attualmente incaricata del servizio di somministrazione, nonchè, il ribasso percentuale con cui si è aggiudicata la procedura precedente. QUESITO 8: Si chiede di confermare se le assenze per malattia, infortunio, maternità e permessi retribuiti possano essere fatturate al costo effettivo senza applicazione del margine di agenzia. QUESITO 9: Si chiede di confermare che i ratei di ferie maturati e non goduti dai lavoratori somministrati in caso di interruzione anticipata del contratto non possano essere fatturati separatamente alla SA, ma siano da intendersi già compresi nel costo orario base, con il relativo rischio interamente a carico dell'Agenzia. QUESITO 10: Per poter fare una corretta valutazione dell'aggio da offrire in sede di gara si chiede di conoscere il tasso di assenteismo medio avuto nell'ultimo anno da parte della SA per il servizio ad oggetto di gara. QUESITO 11:Si chiede di sapere se la formazione HCCP, primo soccorso, antincendio siano a carico dell'Agenzia oppure della Stazione Appaltante.

Risposta :

QUESITO 1: Si conferma che la Copertina della Relazione Tecnica e i CV richiesti risultano esclusi dal conteggio del numero di facciate consentite.

QUESITO 2:
si precisa che l’obbligo di presentare il progetto di assorbimento riguarda i lavoratori dell’Agenzia uscente impiegati nei servizi oggetto dell’appalto al momento del subentro dell’aggiudicatario, in quanto solo per tali lavoratori sussiste la continuità operativa prevista dalla clausola sociale. Resta fermo che l’assorbimento deve avvenire compatibilmente con i numeri richiesti dal Bando e Disciplinare di gara e con l’organizzazione del servizio proposta dall’aggiudicatario.
Si precisa a tal proposito che, trattandosi di personale temporaneo impiegato in misura prevalente per la sostituzione di lavoratori assenti, non risulta prevedibile a priori la durata del contratto. Tutti i contratti attualmente in essere risultano in scadenza entro il 30/06/2026, data di conclusione dell'anno educativo.

QUESITO 3: Si conferma quanto indicato all’art. 6.3 del Bando e Disciplinare di gara, precisando che i servizi analoghi possono essere riferiti anche a contratti di somministrazione con CCNL di altri comparti. Devono però riferirsi ai profili professionali ed alle mansioni richieste dalla presente gara ed indicati nel capitolato tecnico (profili educativi e/o scolastici)

QUESITO 4: Si veda risposta ai chiarimenti con Registro di Sistema n. PI227715-26 - Quesito 2.

QUESITO 5: Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, in forza del necessario coordinamento tra utilizzatore e somministratore, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni a cui verranno assegnati i lavoratori inviati. Pertanto rimane a carico dell’Agenzia l’effettuazione e l’onere della visita preventiva.
L'utilizzatore si farà carico degli oneri successivi.

QUESITO 6: Si richiama l'art. 4 del Capitolato il quale prevede "Verranno riconosciute fatturabili le festività che cadano infrasettimanali senza margine d’agenzia."

QUESITO 7: L'attuale agenzia affidataria del servizio è GI GROUP SPA, con sede legale in Milano.
Il ribasso percentuale offerto nella gara precedentemente aggiudicata veniva applicato su un importo a base di gara composto differentemente rispetto alla presente procedura, pertanto non risulta rilevante ai fini della stessa.

QUESITO 8: Si veda risposta ai chiarimenti con Registro di Sistema n. PI215858-26.

QUESITO 9: Si veda risposta ai chiarimenti con Registro di Sistema n. PI215858-26 - quesito 2.

QUESITO 10: Il tasso di assenteismo è consultabile sul sito istituzionale: Amministrazione Trasparente - Personale - Tasso di assenza. Il dato indicato risulta aggregato e riferito a tutto il personale operante nel Settore Istruzione e Sport del Comune di Modena.
Per il 2026 è consultabile il dato relativo al primo trimestre:
gennaio 2026: 3,97% (assenze escluse le ferie) e 9.20% (assenze per ferie)
febbraio 2026: 6,44% (assenze escluse le ferie) e 1.96% (assenze per ferie)
marzo 2026: 5,49% (assenze escluse le ferie) e 2,32% (assenze per ferie)

QUESITO 11: Si conferma che formazione HCCP, primo soccorso, antincendio sono a carico dell'Agenzia.

Chiarimento PI241996-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 11:42

Domanda : 1) Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15.L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08«viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08(art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

Risposta : Si veda chiarimento Registro di Sistema PI215858-26 - quesito 3.

Chiarimento PI242162-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 11:40

Domanda : In tema di responsabilità, si chiede di confermare che troverà applicazione la previsione di cui all’art. 35, comma 7 e che, pertanto, alcuna responsabilità potrà essere addebitata all’aggiudicatario per i danni cagionati dai lavoratori somministrati. Infatti degli eventuali danni cagionati dai lavoratori somministrati risponderà l’ente utilizzatore, in virtù del combinato disposto degli artt. 30 e 35, comma 7 D. Lgs. 81/2015, occorre precisare che ai sensi degli artt. 34, comma 3 (“Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”) e 35, comma 4 (“L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”) del D. lgs. 81/2015, sarà il medesimo ente utilizzatore ad assumere ogni responsabilità per infortunio occorso al lavoratore somministrato e/o danni subiti da soggetti terzi. Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, Codesta Stazione Appaltante accetterà la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Con riferimento all’ostensione della polizza si evidenzia, infine, come possa essere presentato il solo certificato assicurativo, documento espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c., a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto”. Il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna, infatti, inderogabilmente l’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio” (Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527).

Risposta :

Si conferma quanto disciplinato dal Capitolato all'art. 12 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario", lett. q) e r).
Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale la Stazione appaltante può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, l'utilizzatore può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Ente.
Si osserva pertanto che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma la richiesta di polizza come formulata nell’art. 12 del capitolato tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, sempre nel rispetto dei massimali previsti.

Chiarimento PI240723-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 11:38

Domanda : Spett.le Comune di Modena, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: • Capitolato art. 4 -11. Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: • Sorveglianza sanitaria (compresa verifica di idoneità alla mansione) • Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL) • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente • Capitolato art. 4 -11. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: i. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; ii. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; iii. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; iv. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. • Capitolato art. 7 lettera q/r) accordo quadro art. 13. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si invita altresì l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute • Capitolato art. 17. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • Capitolato art. 18. Si puntualizza che l'Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Inoltre, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera a) d. lgs. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il servizio fornito non è un appalto si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori, nonché assumere le relative responsabilità in tema di servizi di pubblici necessari. Si chiede di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa. • Capitolato art. 25 accordo quadro art. 23. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. • Accordo quadro art. 24. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano

Risposta : 1) Per Salute e sicurezza, si conferma quanto già indicato con chiarimento Registro di Sistema n. PI227715-26 - quesito 3.

Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, in forza del necessario coordinamento tra utilizzatore e somministratore, l’Agenzia è tenuta ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità specifica alle mansioni a cui verranno assegnati i lavoratori inviati. Pertanto rimane a carico dell’Agenzia l’effettuazione e l’onere della visita preventiva. L'utilizzatore si farà carico degli oneri successivi.

2) Come già indicato con chiarimento Registro di Sistema n. PI215858-26 - quesito 3, si conferma quanto previsto all'art. 11 del Capitolato che chiarisce le competenze in materia di formazione nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capitolato ha infatti optato per una soluzione conforme alla normativa e logicamente coerente:
• l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce espressamente al somministratore l'obbligo di formare e addestrare i lavoratori "all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti";
• conformemente all’Accordo Stato-Regioni sottoscritto ad aprile 2025 e la prassi consolidata in materia di somministrazione confermano che la formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (generale e specifica), è normalmente a carico del somministratore – datore di lavoro - mentre all'utilizzatore spetta l'informazione sui rischi specifici del luogo di lavoro;
• sempre ai sensi dell’'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti” in conformità al D.LGS. n. 81/2008.
Pertanto non si ritiene di dovere rettificare gli atti di gara e l’addestramento verrà necessariamente collegato alla mansione del lavoratore inviato.
Si ritiene che nulla potrà essere addebitato ad ASP qualora l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni.
L'utilizzatore avrà cura di inviare all’Agenzia di somministrazione il DVR applicato e vigente nel quale sono evidenziate le attrezzature in uso presso i servizi e collegati alla mansione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento.

3) Si conferma quanto disciplinato dal Capitolato all'art. 12 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario", lett. q) e r).
Non sono previste disposizioni che escludono la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C., nei confronti del quale la Stazione appaltante può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto, l'utilizzatore può chiedere la copertura assicurativa RCT e RCO a tutela dell’Ente.
Si osserva pertanto che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, artt. 30–40, attribuisce obblighi e responsabilità concorrenti tra somministratore e utilizzatore, con una ripartizione che non elimina la responsabilità del primo, anche quando il lavoratore opera presso il secondo. Pertanto, si conferma la richiesta di polizza come formulata nell’art. 12 del capitolato tecnico, precisando che la stessa non estende a carico dell’Agenzia di somministrazione oneri ulteriori, ma è articolata a tutela delle possibili situazioni ed eventi che si possano configurare a titolo di responsabilità anche solidale, sempre nel rispetto dei massimali previsti.

4) Si conferma quanto indicato all'art. 17 del capitolato. Non è prevista applicazione di penali attraverso nota di debito. E' facoltà della Stazione appaltante, come da procedure adottate internamente, prevedere che l'applicazione delle penali avvenga attraverso compensazione dei corrispettivi dovuti o escutendo la cauzione.

5) I servizi dell’utilizzatore rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali ai sensi della L. 146/90, e di conseguenza l’oggetto dell’accordo quadro riguarda lo svolgimento di un servizio di questa tipologia (riferito ad educatori ed insegnanti).

6) Si rimanda a quanto disciplinato dall'"art. 9 – Assenze e sostituzione del personale somministrato e interruzione del rapporto di lavoro "del Capitolato Speciale d'appalto “Nel caso in cui la struttura in cui presta servizio il personale fornito dall’Agenzia resti chiusa all’utenza per cause di forza maggiore (es: neve, guasti negli apparati energetici, interventi sulla struttura, ecc.), valgono le norme di cui all’art. 7 per il caso di annullamento della richiesta per quanto concerne l’eventuale pagamento delle prestazioni; nel caso in cui la chiusura avvenga per disposizione delle Autorità competenti a tutela della salute e sicurezza valgono le disposizioni di cui all’art. 25 “Recesso”. Ai lavoratori somministrati resta confermato il diritto a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e alla corresponsione del trattamento economico originariamente fatta eccezione per i casi in cui l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale non integri una condizione di giusta causa.

7) La competenza territoriale indicata negli atti di gara costituisce parte integrante della lex specialis e, pertanto, non è possibile sostituire il Foro previsto con quelli di Roma o Milano. Si conferma pertanto quanto indicato dall'art. 24 dell'Accordo quadro, che attribuisce al Foro di Modena la competenza per ogni controversia relativa all’esecuzione o all’interpretazione del contratto.

Chiarimento PI238504-26

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 10:10

Domanda : Si chiede conferma che per i punteggi tabellari (punto 1,7 e 2,2) sia sufficiente indicare si o no, oppure sia necessario argomentare.

Risposta : Si ritiene necessario argomentare.

Chiarimento PI244759-26

Ultimo aggiornamento: 18/05/2026 16:43

Domanda : Al fine di evitare l'attivazione del soccorso istruttorio siamo a chiedere conferma dell'indirizzo della Stazione appaltante così da indicare quello corretto nella Garanzia provvisoria. Il dubbio è tra Piazza Grande 16, 41121 Modena, indicato sul sito istituzionale del Comune di Modena e Via Scudari 20, Modena riportato nel Capitolato all'ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO che risulta essere la sede legale del Comune di Modena.

Risposta :

Si invita a riportare in polizza la sede legale della Stazione Appaltante (Comune di Modena) come segue: Via Scudari n. 20 - 41121 Modena.


Chiarimento PI241733-26

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026 11:20

Domanda : Con riferimento al caricamento dell'offerta a portale, si chiede cortese conferma che nelle sezioni obbligatorie "DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO" E " CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO" vada inserito il valore "ZERO". In caso contrario, si chiede di meglio specificare le modalità di compilazione.

Risposta :

La Piattaforma SATER propone come obbligatori per la compilazione dell'offerta tecnica i seguenti campi:

"codifica operatore economico" e "denominazione articolo operatore economico", nei quali è possibile indicare il codice posseduto relativamente al servizio o indicare N.D. (non determinato). In caso di difficoltà si prega di contattare il Call Center della piattaforma che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall’estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

Chiarimento PI227715-26

Ultimo aggiornamento: 13/05/2026 12:09

Domanda : QUESITO N. 1: Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che l’eventuale Copertina della Relazione Tecnica sia esclusa dal conteggio del numero massimo di facciate consentite (30 facciate). QUESITO N. 2: Si chiede conferma che qualora vengano inserite tabelle nella Relazione Tecnica, queste possano avere un carattere Times New Roman o Arial anche inferiore a 12 punti, garantendo la leggibilità delle stesse. QUESITO N. 3: Si chiede conferma che, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n.81/2015 e dal D. Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario ha in capo l'obbligo di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre la formazione specifica, l’addestramento all’uso delle attrezzature e l’informazione sui rischi connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro dell’Ente utilizzatore siano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ente stesso, in quanto soggetto che dirige e controlla l’attività lavorativa dei lavoratori somministrati. QUESITO N. 4: Con riferimento al criterio di valutazione 4 (art. 18.1 del Disciplinare di Gara) relativo al possesso della certificazione ISO 37001, per il quale è previsto l’attribuzione di un punteggio specifico pari a 1 punto, si richiede alla Stazione Appaltante di estendere l’attribuzione del punteggio anche alla presenza di altri strumenti di compliance riconosciuti, quali ad esempio il rating di legalità con tre stellette, i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 e altri sistemi equivalenti, che perseguono le medesime finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Risposta :

QUESITO N. 1: Si conferma che la Copertina della Relazione Tecnica risulta esclusa dal conteggio del numero di facciate consentite.
QUESITO N. 2: Si conferma la possibilità di ricorrere ad un carattere Times New Roman o Arial inferiore a 12 punti, ma non inferiore a 10.
QUESITO N. 3: Si conferma quanto previsto dall'art. 11 "Sicurezza" del Capitolato: "L’Agenzia, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 81/2015, c) informa, anche svolgendo attività di formazione, in particolare quella generale e specifica relativa alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008, e inoltre deve dichiarare al Committente, prima di inviare il lavoratore, di aver adempiuto a tale
obbligo. [...]. La Committenza osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008. Il Committente si impegna
altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze."
QUESITO N. 4: Con riferimento al criterio di valutazione 4, si conferma quanto previsto dall'art. 18.1 del Disciplinare di Gara. Pertanto l'attribuzione del punteggio specifico (1 punto) avviene soltanto con il possesso della certificazione richiesta ISO 37001.

Chiarimento PI222987-26

Ultimo aggiornamento: 13/05/2026 11:43

Domanda : Buon giorno si chiede conferma che i costi manodopera per il personale di agenzia (dipendenti diretti) non vadano indicati in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. cordiali saluti

Risposta :

Si conferma che i costi della
manodopera per il personale di agenzia
(dipendenti diretti) non vanno indicati

Chiarimento PI215858-26

Ultimo aggiornamento: 13/05/2026 11:37

Domanda : Spettabile Ente, in riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo Chiediamo conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D. Lgs. 81/2008;

Risposta :

QUESITO 1: Si richiama l'art. 4 "Corrispettivo e Valore del contratto" del Capitolato, il quale prevede "Il Committente corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base”, come riportato per i diversi profili professionali, nel Progetto, paragrafo 4.a, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai successivi
contratti collettivi di riferimento, oltre al margine orario di Agenzia, al netto del ribasso offerto, e l’IVA di legge dovuta solo sul margine orario d’Agenzia. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi retribuiti, ecc.), sono a carico dell’Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto."

QUESITO 2: Il rateo ferie maturato e/o goduto è ricompreso nel costo orario base indicato come riportato per i diversi profili professionali, nel Progetto, paragrafo 4.a, e pertanto non deve essere rifatturato. Per quanto riguarda, invece, i permessi retribuiti goduti, si rimanda a quanto specificato nel capitolato all’art. 4: "Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi retribuiti, ecc.), sono a carico dell’Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto."

QUESITO 3: si conferma quanto previsto dall'art. 11 "Sicurezza" del Capitolato: "L’Agenzia, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 81/2015, c) informa, anche svolgendo attività di formazione, in particolare quella generale e specifica relativa alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d.lgs. 81/2008, e inoltre deve dichiarare al Committente, prima di inviare il lavoratore, di aver adempiuto a tale
obbligo. [...] La Committenza osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008. Il Committente si impegna
altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze."

Ultimo aggiornamento: 05-06-2026, 15:37