Domanda : Gent.mi, in riferimento alla procedura avente CIG BB83F65591, siamo a chiedere specifici chiarimenti tecnico-amministrativi. Richiesta di chiarimento n. 1 Oggetto: modalità di valorizzazione e fatturazione dei servizi a supporto – oneri finanziari non espressamente previsti nella relativa voce del quadro economico Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla corretta modalità di valorizzazione e fatturazione dei “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”, con particolare riferimento alla coerenza tra il quadro economico di commessa, il Capitolato speciale d’appalto e lo Schema di offerta economica. Il quadro economico della procedura distingue le principali componenti dell’affidamento e, in particolare, individua: • Tecnologie e arredi, comprensivi di assistenza tecnica e oneri finanziari, per euro 3.000.000,00; • Lavori adeguamento e gestione impianti comprensivi di oneri finanziari e assistenza tecnica, comprensivi di progettazione esecutiva e oneri per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per euro 700.400,00; • Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione, per euro 1.550.000,00. Si rileva che, nelle prime due voci, la lex specialis richiama espressamente la ricomprensione degli oneri finanziari, mentre analoga previsione non risulta formulata con riferimento alla voce relativa ai servizi a supporto. Tale differente formulazione appare significativa, poiché induce a ritenere che gli oneri finanziari siano stati considerati e remunerati esclusivamente nelle voci in cui sono espressamente richiamati, e non anche nella voce relativa ai servizi a supporto. Diversamente, ove la Stazione Appaltante avesse inteso comprendere anche in tale voce una componente finanziaria, avrebbe verosimilmente utilizzato la medesima formulazione già adottata per le altre componenti del quadro economico. La questione assume particolare rilievo anche in considerazione della consistenza economica della voce relativa ai servizi a supporto. L’importo di euro 1.550.000,00 appare infatti destinato a remunerare un insieme ampio e qualificato di attività specialistiche di supporto operativo, gestionale, documentale, formativo e certificativo, connesse, tra l’altro, al supporto alle attività di sterilizzazione, al percorso di certificazione ISO 13485, alla gestione del parco DMR, al Sistema di Gestione per la Qualità, agli audit interni, all’analisi dei rischi, alla formazione e alla predisposizione dei fascicoli tecnici. L’Allegato tecn. 2.1 richiede espressamente il supporto alle attività di sterilizzazione nelle aree principali del percorso interno alla centrale e al monitoraggio dei percorsi in relazione alla certificazione ISO 13485. Alla luce dell’estensione e della qualificazione tecnica delle prestazioni richieste, non appare ravvisabile, nella voce economica di euro 1.550.000,00, una sufficiente capienza per ricomprendere anche gli oneri finanziari derivanti dall’eventuale remunerazione dilazionata su otto anni di attività che, per natura e cronoprogramma, possono risultare concentrate o comunque maggiormente incidenti nei primi anni contrattuali. Sotto il profilo esecutivo ed economico, il Capitolato speciale sembra peraltro prevedere una logica di remunerazione coerente con l’anno contrattuale di effettiva erogazione. L’art. 21.1 stabilisce infatti che “La Baseline è remunerata per canone mensile posticipato relativo all’anno contrattuale in corso, come proposto nell’offerta economica” e che, nel momento in cui una specifica attività venga trasferita alla Stazione Appaltante, “il perimetro operativo dell’Appaltatore si riduce coerentemente e la contabilizzazione viene adeguata dalla data di decorrenza indicata, limitatamente alle quote/volumi effettivamente trasferiti”. Il medesimo articolo precisa, inoltre, che le prestazioni svolte a titolo di opzione sono remunerate con canone mensile posticipato relativo all’anno in corso e contabilizzate in base alle quantità effettivamente ordinate ed eseguite, e che la fatturazione avviene per canone mensile posticipato relativo all’anno contrattuale di riferimento, in relazione a quanto proposto nell’offerta economica. Anche la disciplina della presa in carico progressiva da parte della Stazione Appaltante conferma tale impostazione. Il Capitolato prevede infatti una logica “a transizione”, con possibilità per la Stazione Appaltante di prendere progressivamente in carico alcune attività con risorse e modalità interne; il subentro diventa efficace mediante Verbale di Trasferimento, nel quale sono indicati il perimetro trasferito e la data di decorrenza operativa ed economica. Si rileva tuttavia che l’Allegato econ. 3.0 – Schema offerta economica, pur prevedendo nel foglio relativo ai servizi una articolazione delle attività per annualità contrattuale, sembra ricondurre il valore dei servizi a supporto a un canone annuo riepilogativo, non rendendo univoca la modalità con cui devono essere trasferite nell’offerta complessiva eventuali differenziazioni annuali del canone correlate all’effettivo perimetro temporale delle prestazioni rese. Tale impostazione, se interpretata nel senso di imporre un canone annuo unico, fisso e costante per tutti gli otto anni contrattuali, comporterebbe di fatto la remunerazione dilazionata di prestazioni che potrebbero essere temporalmente concentrate nei primi anni, introducendo una componente finanziaria non espressamente prevista né dotata di autonoma capienza economica nella voce relativa ai servizi a supporto. Peraltro, l’Allegato econ. 3.1 – Listino/Schema prezzi di commessa prevede, per la Sezione D1 – Baseline, più righe di valorizzazione della Baseline con regola di contabilizzazione a canone mensile, e, per la Sezione D2 – Opzioni/Massimali, una valorizzazione distinta dei prezzi unitari e dei massimali per primo anno, secondo anno, terzo anno e anni successivi. Anche tale struttura appare più coerente con una valorizzazione differenziata per anno contrattuale, piuttosto che con un unico canone annuo costante per l’intera durata dell’affidamento. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che: a) gli oneri finanziari connessi all’eventuale dilazione temporale della remunerazione dei servizi a supporto non devono intendersi ricompresi nella voce del quadro economico relativa ai “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”, non essendo tale ricomprensione espressamente prevista e non apparendo la relativa voce dotata di sufficiente capienza economica per assorbire anche detta componente; b) il canone relativo ai servizi a supporto non debba essere inteso come canone annuo unico, fisso e costante per tutti gli otto anni contrattuali, bensì come canone articolabile per anno contrattuale, in funzione dell’effettiva programmazione, erogazione, trasferimento e presa in carico delle attività previste dal Capitolato; c) la fatturazione dei servizi a supporto debba avvenire mediante canoni mensili posticipati determinati in relazione al canone annuo proprio dell’anno contrattuale di riferimento, evitando che prestazioni concentrate nei primi anni siano remunerate mediante un canone fisso distribuito sull’intera durata di otto anni, con conseguente esposizione finanziaria non prevista né remunerata nella specifica voce del quadro economico; d) ai fini della corretta compilazione dell’offerta economica, l’operatore economico possa indicare, nello schema prezzi e/o negli allegati economici, canoni differenziati per ciascun anno contrattuale dei servizi a supporto, ferma restando la coerenza con l’importo complessivo offerto e con il valore massimo posto a base di gara. Qualora tale interpretazione non sia ritenuta corretta, si chiede di indicare espressamente in quale punto della documentazione di gara sia previsto che gli oneri finanziari connessi alla remunerazione dilazionata dei servizi a supporto debbano ritenersi inclusi nella relativa voce economica, nonostante l’assenza di una formulazione analoga a quella espressamente utilizzata per le voci relative a tecnologie/arredi e lavori/impianti e tenuto conto della capienza economica della voce stessa. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 2 Oggetto: imputazione economica e corretta valorizzazione dei materiali di consumo per lavastrumenti, lavacarrelli e sterilizzatrici a bassa temperatura Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla corretta imputazione economica della fornitura dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto. L’Allegato tecn. 2.1 – Definizione specifiche tecniche – tecnologie sanitarie prevede espressamente che sia richiesta la fornitura del materiale di consumo necessario al funzionamento della lavastrumenti e della lavacarrelli, in particolare tutti i chimici utilizzati per il ciclo di lavaggio e termodisinfezione, nonché quanto necessario al funzionamento delle sterilizzatrici a bassa temperatura. Il medesimo allegato prevede inoltre che debbano essere proposte e concordate modalità di tracciamento dei materiali consegnati che garantiscano la possibilità di comunicare e tracciare il consumato. Sempre nell’Allegato tecn. 2.1, le sterilizzatrici a bassa temperatura sono individuate come apparecchiature destinate alla sterilizzazione con perossido di idrogeno di strumenti termolabili; tra le specifiche tecniche di minima è richiesto il funzionamento con agente sterilizzante a base di perossido di idrogeno, nonché la facilità e sicurezza di sostituzione dei materiali di consumo. Si rileva inoltre che l’art. 19 del Capitolato speciale, nell’elencare i corrispettivi dovuti all’Appaltatore, contempla espressamente anche i “canoni relativi ai materiali di consumo”. Tale previsione conferma che i materiali di consumo costituiscono una componente economica autonoma della fornitura; tuttavia, tale componente non trova una corrispondente e specifica voce nel quadro economico complessivo della procedura. Si rileva tuttavia che il quadro economico complessivo della procedura non individua una specifica voce riferita alla fornitura ordinaria dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto, e in particolare dei materiali di consumo per lavastrumenti, tunnel lavacarrelli e sterilizzatrici a bassa temperatura. Tale omissione assume rilievo sostanziale, poiché la fornitura dei materiali di consumo non appare ragionevolmente ricompresa in alcuna delle voci principali del quadro economico. La voce relativa a “Tecnologie e arredi, comprensivi di assistenza tecnica e oneri finanziari”, pari a euro 3.000.000,00, risulta riferita alla fornitura/noleggio delle tecnologie, degli arredi e alla relativa assistenza tecnica, e non richiama la fornitura continuativa dei consumabili necessari all’esercizio ordinario delle apparecchiature. La voce relativa a “Lavori adeguamento e gestione impianti comprensivi di oneri finanziari e assistenza tecnica”, pari a euro 700.400,00, attiene invece agli adeguamenti e alla gestione impiantistica. La voce relativa ai “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”, pari a euro 1.550.000,00, riguarda attività di supporto operativo, organizzativo, gestionale, formativo, documentale e certificativo, e non appare dotata di sufficiente capienza economica per assorbire anche la fornitura continuativa dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle tecnologie. In particolare, considerati i volumi di attività indicati nella documentazione tecnica, la fornitura ordinaria dei consumabili per lavastrumenti, lavacarrelli e sterilizzatrici a bassa temperatura costituisce una componente economica autonoma e potenzialmente significativa, non assimilabile né alla fornitura delle tecnologie, né agli adeguamenti impiantistici, né ai servizi di supporto certificativo/gestionale. L’eventuale ricomprensione implicita di tali materiali in una delle voci esistenti determinerebbe pertanto un’alterazione dell’equilibrio economico delle rispettive prestazioni e renderebbe non univoca la formulazione dell’offerta. Si rileva inoltre una possibile distonia tra l’Allegato econ. 3.0 – Schema offerta economica, che sembrerebbe richiedere la valorizzazione del solo materiale di consumo per lavastrumenti e lavacarrelli, e l’Allegato tecn. 2.1, che richiede invece anche quanto necessario al funzionamento delle sterilizzatrici a bassa temperatura, quindi dei materiali/consumabili necessari ai processi a perossido di idrogeno. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: a) a quale specifica voce del quadro economico debba essere imputata la fornitura ordinaria dei materiali di consumo necessari al funzionamento di lavastrumenti e lavacarrelli, inclusi i chimici per lavaggio e termodisinfezione; b) a quale specifica voce del quadro economico debba essere imputata la fornitura ordinaria dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle sterilizzatrici a bassa temperatura a perossido di idrogeno; c) se la fornitura ordinaria dei materiali di consumo debba essere considerata inclusa in una delle voci principali del quadro economico, indicando in tal caso quale voce sia stata specificamente prevista a tal fine e come sia stata stimata la relativa capienza economica, tenuto conto della natura continuativa e significativa di tale fornitura; d) se, ai fini della corretta compilazione dell’offerta economica, l’operatore economico debba valorizzare anche i materiali di consumo relativi alle sterilizzatrici a bassa temperatura, nonostante lo Schema offerta economica sembri richiamare espressamente solo i materiali di consumo per lavastrumenti e lavacarrelli; e) se debba essere prevista una distinta valorizzazione economica dei materiali di consumo ordinari, separata dalle voci relative alle tecnologie, agli impianti, ai servizi di supporto e alle eventuali opzioni per materiali aggiuntivi o per incrementi di attività. f) se il riferimento ai “canoni relativi ai materiali di consumo” contenuto nell’art. 19 del Capitolato speciale debba essere inteso come riferito a una componente economica autonoma e, in tal caso, in quale specifica voce del quadro economico e dello schema di offerta economica tale componente debba essere collocata. Si chiede pertanto conferma della corretta modalità di valorizzazione dei materiali di consumo nell’offerta economica, tenuto conto che tale fornitura non risulta espressamente prevista in alcuna specifica voce del quadro economico e non appare ragionevolmente assorbibile, per natura e capienza economica, nelle voci attualmente individuate. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 3 Oggetto: costo della manodopera e qualificazione dei “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione” come servizi di natura intellettuale Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla disciplina applicabile ai costi della manodopera relativi alla voce del quadro economico denominata “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”, pari a euro 1.550.000,00. Nel Disciplinare di gara, il quadro economico complessivo articola l’importo a base di gara nelle seguenti voci principali: • Tecnologie e arredi, comprensivi di assistenza tecnica e oneri finanziari, per euro 3.000.000,00; • Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione, per euro 1.550.000,00; • Adeguamento e gestione impianti comprensivi di oneri finanziari e assistenza tecnica, per euro 700.400,00. Il Capitolato speciale qualifica l’oggetto dell’appalto come comprensivo, oltre che della fornitura/noleggio delle tecnologie e degli adeguamenti impiantistici, anche di attività di formazione, affiancamento, supporto alla gestione del sistema qualità, supporto ai processi di sterilizzazione, certificazione e realizzazione/gestione dei fascicoli tecnici in conformità al Regolamento (UE) 2017/745. In particolare, il Capitolato, all’art. 35, descrive il servizio di supporto come attività di affiancamento, formazione, supporto allo svolgimento conforme delle procedure aziendali, supporto all’analisi e documentazione necessaria al raggiungimento della certificazione ISO 13485, supporto alla redazione dell’analisi di rischio e supporto allo svolgimento di audit interni relativi ai requisiti della norma ISO 13485. Anche l’Allegato tecn. 2.1 precisa che le attività di supporto ai processi di sterilizzazione e alla certificazione comprendono, tra l’altro, affiancamento formativo, supporto documentale, personalizzazione della documentazione nel contesto della centrale, supporto alla redazione dell’analisi di rischio, audit interni e verifiche/report periodici. Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, il costo della manodopera sembrerebbe riferito esclusivamente alla componente lavori, e non anche alla voce relativa ai “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”. Si rileva inoltre che lo Schema offerta economica contiene un foglio dedicato al costo della manodopera che, per come strutturato, potrebbe prestarsi a letture non univoche circa le componenti dell’appalto cui debba essere riferita l’indicazione dei costi della manodopera. Tale circostanza rende necessario chiarire se l’indicazione dei costi della manodopera debba riguardare esclusivamente la componente lavori, come desumibile dal quadro economico, ovvero anche ulteriori componenti dell’appalto. Sul punto si richiama il quadro normativo del D.Lgs. 36/2023. L’art. 41, comma 14, prevede che, nei contratti di lavori e servizi, la Stazione Appaltante individui nei documenti di gara i costi della manodopera e che tali costi, unitamente ai costi della sicurezza, siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 prevede, invece, che nell’offerta economica l’operatore economico indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per salute e sicurezza, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Inoltre, l’art. 110, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 rileva nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, prevedendo che la Stazione Appaltante escluda l’offerta qualora il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali. Tale verifica presuppone, tuttavia, che la prestazione sia effettivamente soggetta alla disciplina dei costi della manodopera e non rientri tra le ipotesi escluse, tra cui i servizi di natura intellettuale. Alla luce di quanto sopra, considerata la natura delle attività ricomprese nella voce “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”, che appaiono prevalentemente riconducibili ad attività professionali, consulenziali, formative, documentali, di audit, analisi, progettazione organizzativa e supporto specialistico al sistema qualità, si chiede di confermare che tali prestazioni debbano essere qualificate come servizi di natura intellettuale ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Conseguentemente, si chiede di confermare che, per la componente economica relativa ai “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione”: a) la Stazione Appaltante non ha individuato un costo della manodopera separato in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale; b) l’operatore economico non è tenuto a indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera riferiti a tale componente, ferma restando l’indicazione degli eventuali costi della manodopera relativi alle diverse componenti dell’appalto effettivamente soggette a tale obbligo; c) la verifica di cui all’art. 110, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 non debba essere effettuata con riferimento ai servizi di supporto/certificazione qualificabili come servizi di natura intellettuale; d) la richiesta contenuta nello Schema di offerta economica relativa all’indicazione dei costi della manodopera debba quindi intendersi riferita esclusivamente alle componenti dell’appalto non qualificabili come forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale, e in particolare alla componente lavori, come desumibile dalla documentazione di gara. Qualora tale interpretazione non sia ritenuta corretta, si chiede di indicare espressamente quale quota dei “Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione” debba essere considerata soggetta a indicazione separata e verifica del costo della manodopera, nonché i relativi criteri di calcolo e il CCNL assunto a riferimento dalla Stazione Appaltante ai fini dell’art. 41, comma 14, dell’art. 108, comma 9, e dell’art. 110, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 4 Oggetto: perimetro dei servizi di supporto alle attività di sterilizzazione, formazione on the job e distinzione rispetto allo svolgimento diretto delle attività operative di ricondizionamento dei DMR Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito al corretto perimetro dei servizi di supporto alle attività di sterilizzazione, con particolare riferimento alle attività in presenza presso la Centrale di Sterilizzazione, alle attività di formazione on the job e alla distinzione tra supporto specialistico/formativo e svolgimento diretto delle attività operative di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili. Il Disciplinare individua l’oggetto dell’appalto nella fornitura e assistenza di tecnologie sanitarie e impiantistiche e nel servizio di supporto all’implementazione e all’utilizzo efficiente delle stesse, di supporto alle attività di sterilizzazione e al processo di certificazione della Centrale di Sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena. Il Capitolato speciale, all’art. 35, descrive il servizio di supporto come finalizzato, tra l’altro, a supportare la Stazione Appaltante nella gestione conforme del parco DMR, nella gestione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla UNI EN ISO 13485, nella realizzazione dei fascicoli tecnici conformi al Regolamento (UE) 2017/745 e nell’erogazione di un piano formativo front-desk e per affiancamento operativo per il personale della Centrale di Sterilizzazione, dell’ufficio acquisti, degli utilizzatori del software e del SGQ. Il medesimo Capitolato precisa, inoltre, che il servizio di supporto è organizzato distinguendo tra un livello minimo di servizio garantito, denominato Baseline, e un livello massimo attivabile come opzione su richiesta della Stazione Appaltante; la Baseline è definita e quantificata nella Tabella A, mentre le ulteriori attività sono attivabili mediante le opzioni/massimali previsti a contratto. L’Allegato econ. 3.1 conferma tale impostazione, distinguendo la Sezione D1 – Baseline dalla Sezione D2 – Opzioni/Massimali, con specifico richiamo alle attività codificate, tra cui manutenzione e tracciabilità dei DMR, supporto SGQ, audit, analisi dei rischi, piano formativo front-desk, piano formativo on the job e fascicoli tecnici. Con riferimento alla formazione, l’art. 52 del Capitolato prevede che il Piano Formativo includa attività in aula e una ampia e appropriata formazione on the job, con contenuti minimi riguardanti, tra l’altro, MDR, UNI EN ISO 13485, gestione dei processi speciali di lavaggio e disinfezione, controllo e confezionamento, sterilizzazione, gestione delle aree a contaminazione controllata, verifica e rilascio del lotto, gestione delle procedure del SGQ, manutenzione, tracciabilità, rischi, non conformità e vigilanza. L’art. 53, a sua volta, disciplina la verifica dell’efficacia formativa, prevedendo test di apprendimento, valutazioni pratiche, osservazioni on the job durante lo svolgimento delle attività operative e raccolta strutturata dei feedback dei partecipanti. Si rileva, tuttavia, che alcune formulazioni della documentazione di gara, quali il riferimento al “supporto alle attività di sterilizzazione”, all’“affiancamento operativo”, alla formazione on the job e, nell’ambito delle opzioni, al “Tempo Pieno Equivalente” per la modalità on the job, potrebbero prestarsi a letture non univoche circa il ruolo effettivamente richiesto al personale dell’Appaltatore presso la Centrale di Sterilizzazione. Al fine di garantire una corretta, omogenea e conforme formulazione dell’offerta, si chiede pertanto di confermare che i servizi di supporto alle attività di sterilizzazione debbano intendersi limitati alle attività espressamente previste nelle tabelle relative alla Baseline e alle Opzioni/Massimali e, comunque, alle attività di consulenza, supporto tecnico-specialistico, formazione, affiancamento, osservazione, verifica, audit, analisi, tracciabilità, documentazione e supporto al miglioramento dei processi. Si chiede inoltre di confermare che il personale messo a disposizione dall’Appaltatore per le attività in presenza, ivi incluse quelle di formazione on the job e di verifica dell’efficacia formativa, non sia chiamato a svolgere in modo diretto, continuativo o sostitutivo le attività operative ordinarie che costituiscono il processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili, quali, a titolo esemplificativo, ricezione e cernita dei DMR, lavaggio, disinfezione, asciugatura, controllo, confezionamento, composizione dei kit, carico e scarico delle apparecchiature, avvio dei cicli, rilascio operativo dei lotti o altre attività esecutive proprie del processo produttivo della Centrale di Sterilizzazione. In particolare, si chiede di confermare che: a) il “supporto alle attività di sterilizzazione” debba essere inteso come supporto tecnico-specialistico, organizzativo, formativo, documentale e di monitoraggio dei processi, e non come esecuzione diretta delle attività di ricondizionamento dei DMR; b) la formazione on the job e l’affiancamento operativo debbano essere intesi come attività formativa, dimostrativa, osservativa, di tutoraggio, verifica e trasferimento di competenze al personale della Stazione Appaltante, senza sostituzione del personale aziendale nello svolgimento delle attività produttive ordinarie; c) le osservazioni on the job previste ai fini della verifica dell’efficacia formativa abbiano natura di osservazione, valutazione e feedback sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale della Stazione Appaltante, e non comportino l’assunzione da parte dell’Appaltatore della responsabilità esecutiva del processo di ricondizionamento; d) anche l’eventuale opzione relativa al Piano Formativo modalità on the job + Verifica dell’efficacia, pur espressa in termini di “Tempo Pieno Equivalente”, debba essere ricondotta a prestazioni formative e di verifica dell’efficacia formativa, e non alla messa a disposizione di personale operativo destinato a essere inserito stabilmente o funzionalmente nell’organizzazione produttiva della Centrale di Sterilizzazione; e) il personale dell’Appaltatore resti organizzato, coordinato e diretto dall’Appaltatore stesso, nell’ambito delle prestazioni contrattuali affidate, senza assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Stazione Appaltante, ferma restando la necessaria cooperazione e coordinamento con la Stazione Appaltante per l’accesso ai locali, la sicurezza, la programmazione delle attività e la verifica dei risultati; f) la Stazione Appaltante resti responsabile dell’organizzazione e dell’esecuzione ordinaria del processo di ricondizionamento dei DMR, mentre l’Appaltatore è tenuto a garantire esclusivamente le prestazioni di supporto, consulenza, formazione, affiancamento, verifica e documentazione previste dalla documentazione di gara. Qualora tale interpretazione non sia corretta, si chiede di indicare puntualmente quali attività operative del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili dovrebbero essere materialmente svolte dal personale dell’Appaltatore, con quale livello di autonomia organizzativa, con quale responsabilità esecutiva, con quali limiti rispetto al personale della Stazione Appaltante e in quale specifica voce della Baseline o delle Opzioni/Massimali tali attività sarebbero ricomprese. Si chiede infine di confermare che l’appalto non prevede, né nell’ambito della Baseline né nell’ambito delle Opzioni/Massimali, una mera messa a disposizione di personale operativo a favore della Stazione Appaltante, ma esclusivamente l’esecuzione di servizi specialistici organizzati dall’Appaltatore e finalizzati al supporto tecnico, formativo, documentale e gestionale della Centrale di Sterilizzazione. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 5 Oggetto: requisiti dei docenti nell’ambito del Piano Formativo ed esclusione degli oneri di organizzazione/accreditamento di corsi ECM dal perimetro dell’Appaltatore Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla corretta interpretazione del requisito relativo ai crediti ECM nell’ambito del Piano Formativo richiesto all’Appaltatore. L’Allegato tecn. 2.0 – Capitolato speciale d’appalto, all’art. 52, prevede che l’Appaltatore debba progettare ed erogare un Piano Formativo strutturato, finalizzato a garantire il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze del personale coinvolto nei processi della Centrale di Sterilizzazione. Il Piano Formativo è rivolto, in funzione dei ruoli e delle responsabilità, al personale operante presso la Centrale di Sterilizzazione, al personale addetto agli acquisti di dispositivi medici, al personale utilizzatore del sistema informatico di gestione, al personale coinvolto nel Sistema di Gestione per la Qualità e al personale coinvolto nella gestione dei Fascicoli Tecnici e della documentazione tecnica di prodotto. Il medesimo art. 52 stabilisce inoltre che il Piano Formativo debba includere la definizione degli obiettivi formativi, i contenuti didattici, il numero degli interventi formativi, la durata, le modalità di erogazione, comprensive di attività in aula e formazione on the job, nonché “i requisiti dei docenti, che devono possedere esperienza documentata nel settore e, ove richiesto, i requisiti per il riconoscimento dei crediti ECM”. La formulazione utilizzata dal Capitolato appare riferita ai requisiti soggettivi e professionali dei docenti/relatori, e non all’organizzazione amministrativa di eventi formativi accreditati ECM. In particolare, il riferimento ai requisiti per il riconoscimento dei crediti ECM risulta collocato all’interno della previsione relativa ai “requisiti dei docenti”, e non tra gli obblighi organizzativi, amministrativi o gestionali posti a carico dell’Appaltatore. Tale lettura appare coerente anche con la struttura economica dell’appalto. L’Allegato econ. 3.1 – Listino/Schema prezzi di commessa individua le prestazioni formative come Piano Formativo modalità front-desk + Verifica dell’efficacia e Piano Formativo modalità on the job + Verifica dell’efficacia, senza prevedere una voce autonoma riferita all’organizzazione, gestione amministrativa, accreditamento, rendicontazione o chiusura di eventi ECM da parte dell’Appaltatore. Si rileva pertanto che l’eventuale organizzazione di corsi accreditati ECM comporterebbe attività ulteriori e diverse rispetto alla mera progettazione ed erogazione dei contenuti formativi, quali, a titolo esemplificativo, individuazione e gestione del Provider ECM, accreditamento dell’evento, caricamento sulle piattaforme dedicate, gestione delle anagrafiche dei partecipanti, rilevazione presenze secondo le regole ECM, predisposizione e gestione della modulistica ECM, rendicontazione dell’evento, gestione dei questionari e degli attestati con crediti. Tali attività non risultano espressamente previste né autonomamente valorizzate nelle voci Baseline o Opzioni della documentazione economica di gara. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che: a) il riferimento ai requisiti per il riconoscimento dei crediti ECM debba intendersi riferito esclusivamente, ove applicabile, alla qualificazione dei docenti/relatori messi a disposizione dall’Appaltatore; b) l’Appaltatore non sia tenuto a essere Provider ECM, né ente accreditato ECM, né a organizzare direttamente eventi formativi accreditati ECM; c) l’obbligo dell’Appaltatore, in relazione alla formazione, sia limitato alla progettazione del Piano Formativo, alla predisposizione dei contenuti, all’erogazione della formazione front-desk e/o on the job, alla verifica dell’efficacia formativa e alla messa a disposizione di docenti/relatori qualificati, nei limiti quantitativi ed economici previsti dalla Baseline e dalle Opzioni di gara; d) l’eventuale accreditamento ECM dei corsi, ove ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante, resti estraneo al perimetro prestazionale dell’Appaltatore e rimanga a carico organizzativo, amministrativo ed economico della Stazione Appaltante, fatto salvo il solo obbligo dell’Appaltatore di mettere a disposizione docenti/relatori in possesso dei requisiti professionali richiesti; e) non debbano quindi intendersi ricompresi nell’offerta dell’Appaltatore gli oneri relativi all’individuazione del Provider ECM, all’accreditamento dell’evento, alla gestione amministrativa ECM, alla rendicontazione ECM, al rilascio dei crediti e a ogni ulteriore adempimento connesso all’organizzazione formale di corsi ECM accreditati; f) ai fini della formulazione dell’offerta tecnica, sia sufficiente che l’operatore economico descriva il Piano Formativo, i contenuti, le modalità di erogazione, le modalità di verifica dell’efficacia e i requisiti professionali dei docenti/relatori proposti, indicando, ove pertinente, la loro idoneità a svolgere attività di docenza nell’ambito di percorsi formativi eventualmente accreditabili ECM dalla Stazione Appaltante o da soggetto da essa individuato. Si chiede pertanto di confermare che il requisito ECM non comporta l’assunzione, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo di organizzare, accreditare o gestire corsi ECM, ma riguarda esclusivamente la qualificazione dei docenti/relatori messi a disposizione per le attività formative previste dal Capitolato, entro i limiti della Baseline e delle Opzioni di gara. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 6 Oggetto: livello di progettazione richiesto in sede di offerta per gli adeguamenti impiantistici e coerenza tra “progetto preliminare”, “progetto definitivo” e successiva progettazione esecutiva Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito al livello di progettazione richiesto in sede di offerta per gli adeguamenti edili, tecnologici e impiantistici necessari all’installazione e alla messa in funzione delle tecnologie sanitarie oggetto dell’appalto. Il Disciplinare di gara individua tra i documenti di gara l’Allegato tecn. 2.2 – Capitolato esigenziale impianti - tavole tecniche e l’Allegato tecn. 2.3 – Progetto offerta, oltre all’Allegato tecn. 2.0 – Capitolato speciale d’appalto e all’Allegato tecn. 2.1 – Definizione specifiche tecniche – tecnologie sanitarie. L’Allegato tecn. 2.0 – Capitolato speciale d’appalto prevede che l’appalto comprenda anche la “progettazione e realizzazione di tutte le opere edili ed affini, tecnologiche, impiantistiche che saranno necessarie per l’installazione delle nuove apparecchiature”, nonché il servizio di assistenza tecnica, la formazione, il servizio di supporto e tutto il materiale necessario al funzionamento delle tecnologie sanitarie. Il Capitolato speciale prevede inoltre che la Ditta Aggiudicataria debba attenersi al piano delle attività di installazione-cronoprogramma, di libera compilazione da parte dell’offerente, presentato in sede di offerta, e che tale piano debba poi essere validato e condiviso dal DEC. Il piano esecutivo non potrà differire da quello presentato in sede di offerta oltre la soglia indicata dal Capitolato, salvo specifiche esigenze imputabili alla Stazione Appaltante. L’Allegato tecn. 2.1, al paragrafo “Specifiche adeguamento impianti”, rinvia a quanto descritto nell’allegato relativo al Capitolato esigenziale impianti e, al paragrafo “Cronoprogramma”, richiede che nel progetto offerta sia redatto un cronoprogramma di dettaglio che specifichi puntualmente tutte le attività necessarie alla realizzazione della fornitura sino alla messa in uso della centrale, collaudi compresi. Ciò premesso, si rileva che l’Allegato tecn. 2.2 – Capitolato esigenziale impianti - tavole tecniche contiene riferimenti non univoci al livello progettuale richiesto. In particolare, nella sezione “Obiettivi”, l’Allegato 2.2 afferma che le prestazioni e opere oggetto dell’intervento consistono nell’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell’ottenimento dei pareri obbligatori fino all’atto di validazione del progetto esecutivo, e successivamente nella realizzazione e messa in funzione dell’opera. Tuttavia, nella successiva sezione relativa alla normativa antincendio, il medesimo Allegato 2.2 precisa testualmente che “in sede di redazione del progetto preliminare da presentare in sede di offerta si richiede la Asseverazione tecnica redatta da tecnico abilitato, sulla conformità/qualità del progetto offerto”. Ulteriormente, nella sezione “Progetto offerta da presentare in fase di gara”, l’Allegato 2.2 prevede che il progetto tecnico da presentare in sede di gara debba essere sviluppato sulla base delle specifiche dell’Allegato stesso e richiede la redazione della progettazione edile eventuale e impiantistica, comprensiva di relazione ed elaborati grafici. Nella medesima parte, però, viene altresì richiesto l’elenco proposto dall’offerente degli elaborati grafici e descrittivi costituenti il Progetto Esecutivo, da sviluppare successivamente da parte dell’aggiudicatario. Tale previsione sembrerebbe confermare che, in sede di gara, non sia richiesto il progetto esecutivo, ma soltanto la proposta tecnico-progettuale e l’elenco degli elaborati che costituiranno la successiva progettazione esecutiva. L’apparente disallineamento è ulteriormente accentuato dalla previsione secondo cui il Progetto Esecutivo dovrà rispettare integralmente le prescrizioni e indicazioni di cui al “Progetto Definitivo presentato in sede di offerta”, mentre poco dopo si fa riferimento all’“Offerta allegata al Progetto Preliminare”. Ne deriva una non univocità terminologica tra “progetto preliminare”, “progetto definitivo” e “progetto esecutivo”, con possibili effetti significativi sulla quantità e qualità degli elaborati da produrre in sede di offerta. Tale chiarimento appare necessario anche alla luce del D.Lgs. 36/2023, che ha superato la precedente tripartizione dei livelli progettuali in preliminare, definitivo ed esecutivo, prevedendo all’art. 41 due livelli di progettazione, ossia il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Di conseguenza, l’utilizzo, nella documentazione di gara, di espressioni riconducibili alla previgente terminologia progettuale richiede un coordinamento interpretativo, al fine di garantire la corretta e uniforme predisposizione delle offerte. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che, in sede di offerta, il concorrente sia tenuto a presentare esclusivamente un progetto preliminare/proposta tecnico-progettuale di massima, coerente con la natura di Capitolato esigenziale dell’Allegato 2.2, finalizzato a rappresentare: a) il layout generale proposto; b) la compatibilità generale delle tecnologie offerte con gli spazi e gli impianti esistenti; c) le principali soluzioni edili e impiantistiche ipotizzate; d) le principali interferenze e modalità di gestione della continuità operativa; e) il cronoprogramma tecnico-operativo preliminare; f) l’elenco degli elaborati che l’aggiudicatario svilupperà successivamente in sede di progettazione esecutiva. Si chiede inoltre di confermare che, in sede di offerta, non sia richiesta la produzione di un progetto definitivo completo, né di un progetto esecutivo o cantierabile, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici, relazioni specialistiche, calcoli, computi metrici estimativi, piani di sicurezza, verifiche autorizzative, relazioni antincendio, pratiche edilizie, relazioni acustiche, elaborati costruttivi e ogni ulteriore documentazione propria di un livello progettuale definitivo/esecutivo. Tale interpretazione appare coerente con il fatto che l’Allegato 2.2 contiene un espresso riferimento al “progetto preliminare da presentare in sede di offerta” e, al contempo, richiede l’elenco degli elaborati grafici e descrittivi costituenti il Progetto Esecutivo da sviluppare successivamente da parte dell’aggiudicatario, da sottoporre a verifica, validazione e approvazione da parte della Stazione Appaltante prima dell’esecuzione dei lavori. In particolare, si chiede di confermare che: 1. il riferimento al “progetto preliminare da presentare in sede di offerta” debba essere considerato prevalente ai fini della determinazione del livello progettuale richiesto ai concorrenti; 2. i riferimenti al “Progetto Definitivo presentato in sede di offerta” debbano essere intesi come riferiti alla proposta tecnico-progettuale offerta, e non come richiesta di un progetto definitivo completo ai sensi della previgente disciplina dei lavori pubblici; 3. l’espressione “progettazione definitiva ed esecutiva”, contenuta nella sezione “Obiettivi” dell’Allegato 2.2, debba essere riferita all’intero sviluppo dell’intervento da parte dell’aggiudicatario, e non alla documentazione da produrre integralmente già in sede di offerta; 4. la progettazione di dettaglio, esecutiva e cantierabile degli adeguamenti edili e impiantistici debba essere sviluppata dall’aggiudicatario solo dopo l’aggiudicazione, sulla base della soluzione offerta, delle verifiche con la Stazione Appaltante, degli eventuali approfondimenti tecnici e dell’acquisizione dei dati necessari; 5. il cronoprogramma richiesto in sede di offerta debba essere inteso come cronoprogramma preliminare di installazione, adeguamento, collaudo e messa in funzione, successivamente validabile e dettagliabile nella fase esecutiva con il DEC e il RUP; 6. l’eventuale asseverazione tecnica richiesta in sede di offerta debba essere riferita alla conformità/qualità della proposta preliminare offerta rispetto al Capitolato esigenziale e alla normativa applicabile, e non alla validazione di un progetto definitivo/esecutivo completo. Qualora, invece, la Stazione Appaltante ritenga che in sede di offerta debba essere prodotto un progetto definitivo o comunque un livello progettuale equivalente per contenuti, dettaglio e responsabilità tecnica, si chiede di precisare puntualmente: a) quali elaborati progettuali debbano essere prodotti in sede di offerta; b) quali elaborati siano richiesti a pena di esclusione e quali siano invece oggetto di valutazione tecnica; c) quali rilievi, dati tecnici, schemi impiantistici, dati dimensionali, verifiche strutturali, dati antincendio, dati energetici e documenti autorizzativi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante debbano essere assunti come base progettuale; d) se la documentazione tecnica resa disponibile sia ritenuta sufficiente per la redazione di un progetto definitivo completo; e) se debbano essere predisposti già in sede di gara calcoli, computi metrici estimativi, relazioni specialistiche, elaborati grafici di dettaglio, elaborati antincendio, elaborati acustici, piani di sicurezza, schemi costruttivi, documentazione autorizzativa e ogni ulteriore elaborato necessario alla compiuta definizione del progetto; f) se, in tale ipotesi, debba essere concesso un termine ulteriore per la presentazione dell’offerta, tenuto conto del diverso e più gravoso livello di approfondimento progettuale richiesto, della necessità di acquisire e verificare tutti i dati tecnici indispensabili e dell’esigenza di assicurare piena comparabilità tra le offerte. Si chiede pertanto di confermare che il livello progettuale richiesto in sede di offerta sia quello di progetto preliminare/proposta tecnico-progettuale di massima, coerente con il Capitolato esigenziale impianti, e non quello di progetto definitivo o esecutivo completo, restando la progettazione esecutiva attività successiva all’aggiudicazione e propedeutica all’esecuzione degli adeguamenti. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 7 Oggetto: mancata disponibilità dell’Allegato D richiamato dall’art. 59 del Capitolato speciale Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito all’Allegato D richiamato dall’art. 59 – Corrispettivi, Listino prezzi, Budget annuale e SAL servizi dell’Allegato tecn. 2.0 – Capitolato speciale d’appalto. In particolare, l’art. 59 prevede che il corrispettivo contrattuale sia gestito mediante schema economico di commessa, costruito per distinguere in modo chiaro e verificabile la componente relativa ai Servizi Minimi Garantiti – Baseline, indicati all’art. 57 Tabella A, e la componente relativa ai Servizi Opzionali/Massimali, indicati all’art. 57 Tabella B, attivabili dalla Stazione Appaltante esclusivamente entro i limiti previsti. Il medesimo articolo precisa inoltre che la remunerazione delle prestazioni avviene applicando i prezzi e le condizioni economiche dell’offerta dell’Appaltatore, come riepilogati nel Listino/Schema prezzi di commessa – Allegato econ. 3.1, che costituisce il riferimento unico per prezzi unitari, canoni, unità di misura e condizioni di applicazione. Sempre l’art. 59 stabilisce però che “La Baseline è remunerata secondo le modalità previste dall’Allegato __D (canone)” e che, per ciascun anno contrattuale, la Stazione Appaltante determina l’assetto economico della commessa distinguendo, tra l’altro, “l’importo annuo relativo alla Baseline (art. 57 Tabella A), secondo il Listino (Allegato __D)”. Tuttavia, dall’elenco della documentazione di gara riportato nel Disciplinare non risulta individuato né messo a disposizione alcun Allegato D. Il Disciplinare elenca, tra i documenti economici e tecnici disponibili, l’Allegato econ. 3.1 – Listino/Schema prezzi di commessa, ma non risulta un allegato denominato “Allegato D” riferito alle modalità di remunerazione della Baseline o al relativo listino/canone. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: a) se il richiamo all’Allegato D contenuto nell’art. 59 del Capitolato speciale debba intendersi come mero refuso e debba essere riferito all’Allegato econ. 3.1 – Listino/Schema prezzi di commessa; b) oppure, qualora l’Allegato D costituisca un documento distinto e necessario alla definizione delle modalità di remunerazione della Baseline e del relativo canone, di metterlo a disposizione degli operatori economici; c) se, in assenza dell’Allegato D, la compilazione dell’offerta economica debba essere effettuata facendo esclusivo riferimento all’Allegato econ. 3.1 e agli ulteriori schemi economici già pubblicati; d) se il riferimento all’Allegato D incida sulle modalità di determinazione, articolazione annuale, contabilizzazione e fatturazione della Baseline. Si chiede pertanto di rendere disponibile l’Allegato D, ove esistente, oppure di confermare espressamente che il relativo richiamo costituisce un refuso e che il documento di riferimento per la valorizzazione della Baseline è esclusivamente l’Allegato econ. 3.1 – Listino/Schema prezzi di commessa. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 8 Oggetto: perimetro degli adeguamenti impiantistici e delle opere comprese nella voce “Lavori adeguamento e gestione impianti” Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito al corretto perimetro delle opere e degli adeguamenti impiantistici richiesti all’Appaltatore nell’ambito della voce del quadro economico relativa ai “Lavori adeguamento e gestione impianti”. Il Disciplinare di gara individua l’importo complessivo a base di gara in euro 5.250.400,00, articolandolo, tra l’altro, nelle seguenti voci: • Tecnologie e arredi, comprensivi di assistenza tecnica e oneri finanziari, per euro 3.000.000,00; • Servizi a supporto compresa la componente legata al percorso di certificazione, per euro 1.550.000,00; • Lavori adeguamento e gestione impianti comprensivi di oneri finanziari e assistenza tecnica, comprensivi di progettazione esecutiva e oneri per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per euro 700.400,00. L’Allegato tecn. 2.0 – Capitolato speciale d’appalto prevede, in termini generali, che l’appalto comprenda la progettazione e realizzazione delle opere edili, tecnologiche e impiantistiche necessarie per l’installazione delle nuove apparecchiature, nonché gli adeguamenti impiantistici, il noleggio delle tecnologie e il servizio di assistenza tecnica full risk su tecnologie e impianti. Il medesimo Capitolato, all’art. 10.3, precisa che le opere che la Ditta Aggiudicataria deve obbligatoriamente realizzare, se necessarie al corretto funzionamento delle tecnologie sanitarie offerte, sono quelle risultanti anche nel Piano delle attività di installazione, e richiama, tra l’altro, i collegamenti dei sistemi all’impianto elettrico e alle linee di trasmissione dati, inclusa la fornitura e installazione di eventuali quadri elettrici dedicati e apparati di rete, nonché i collegamenti hardware e software alla rete informatica. L’Allegato tecn. 2.1 – Definizione specifiche tecniche – tecnologie sanitarie individua, a sua volta, tra le prestazioni richieste, la fornitura e adeguamento degli impianti di trattamento acqua necessari alle apparecchiature lavastrumenti e tunnel, la fornitura e installazione di UTA a servizio delle aree sporca e pulita della centrale di sterilizzazione, la sanitizzazione dei canali dell’aria, l’adeguamento degli impianti presenti, nonché l’assistenza tecnica agli impianti di trattamento acqua e all’impianto di generazione del vapore. Si rileva altresì che l’Allegato tecn. 2.2 – Capitolato esigenziale impianti - tavole tecniche, pur richiamando in termini generali opere edili, tecnologiche, impiantistiche, pratiche autorizzative, sicurezza, prevenzione incendi e documentazione finale, precisa che non sono previste modifiche all’assetto distributivo dei locali, salvo quanto eventualmente necessario. Anche alla luce di tale formulazione, si rende necessario chiarire se il perimetro economico dell’appalto debba intendersi limitato agli interventi strettamente necessari all’installazione e alla messa in funzione delle tecnologie offerte e agli ulteriori interventi espressamente descritti negli atti di gara. Alla luce di tali previsioni, si chiede di confermare che i lavori e gli adeguamenti ricompresi nella voce economica “Lavori adeguamento e gestione impianti” debbano intendersi limitati agli interventi strettamente necessari alla predisposizione, connessione, allacciamento, adeguamento e messa in funzione delle tecnologie sanitarie offerte e agli ulteriori interventi espressamente indicati nella documentazione tecnica, quali, a titolo esemplificativo: a) predisposizione e adeguamento degli impianti elettrici necessari all’alimentazione e al corretto funzionamento delle apparecchiature offerte; b) predisposizione e adeguamento degli impianti meccanici, idraulici, fluidici, vapore, scarichi, trattamento acqua, aria compressa e quant’altro necessario all’allacciamento e al funzionamento delle apparecchiature offerte; c) collegamenti alle linee dati, alla rete informatica e ai sistemi di tracciabilità, nei limiti necessari all’integrazione delle tecnologie offerte; d) eventuali quadri elettrici dedicati, apparati di rete e accessori tecnici strettamente necessari all’installazione e funzionamento delle apparecchiature; e) fornitura e adeguamento degli impianti di trattamento acqua necessari a lavastrumenti e tunnel; f) fornitura e installazione della UTA a servizio delle aree sporca e pulita della Centrale di Sterilizzazione; g) sanitizzazione dei canali dell’aria; h) adeguamento degli impianti presenti nei limiti necessari alla compatibilità con le tecnologie offerte; i) assistenza tecnica sugli impianti di trattamento acqua e sull’impianto di generazione del vapore, nei limiti previsti dagli atti di gara. Si chiede inoltre di confermare che non siano ricompresi nell’appalto ulteriori lavori edili, strutturali, architettonici, antincendio, impiantistici generali o di riqualificazione complessiva dei locali, diversi da quelli strettamente necessari all’installazione, all’allacciamento e al corretto funzionamento delle apparecchiature offerte, salvo che siano espressamente descritti e quantificati nella documentazione di gara. Tale conferma appare necessaria anche in considerazione della capienza economica della voce dedicata ai lavori e alla gestione degli impianti. L’importo di euro 700.400,00, infatti, risulta comprensivo non solo degli adeguamenti e della gestione impiantistica, ma anche degli oneri finanziari, dell’assistenza tecnica, della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. In tale voce non appare quindi ragionevolmente ravvisabile una sufficiente capienza economica per ricomprendere ulteriori lavori non espressamente individuati, non strettamente connessi all’installazione delle tecnologie offerte o non direttamente funzionali agli interventi specificamente descritti negli atti di gara. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: 1. se il perimetro dei lavori debba intendersi limitato agli adeguamenti impiantistici ed edili strettamente necessari all’installazione e all’allacciamento delle apparecchiature offerte, nonché agli interventi espressamente richiesti negli atti di gara; 2. se siano esclusi ulteriori lavori di ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento generale, adeguamento antincendio, adeguamento strutturale o modifica sostanziale dei locali non espressamente descritti nella documentazione di gara; 3. se eventuali opere ulteriori che dovessero emergere in sede esecutiva, non espressamente previste negli atti di gara e non strettamente necessarie al funzionamento delle tecnologie offerte, debbano considerarsi estranee al perimetro dell’offerta e, pertanto, oggetto di separata valutazione tecnica ed economica da parte della Stazione Appaltante; 4. se il concorrente, in sede di offerta, debba valorizzare esclusivamente gli interventi coerenti con il perimetro sopra indicato, senza dover ricomprendere lavorazioni ulteriori non specificamente descritte e non compatibili con la capienza economica della voce dedicata; 5. se il riferimento generale alle “opere edili ed affini, tecnologiche, impiantistiche” contenuto nel Capitolato debba essere interpretato come riferito alle sole opere accessorie e strumentali all’installazione e al corretto funzionamento delle tecnologie sanitarie offerte, e non come obbligo di assumere a carico dell’Appaltatore interventi ulteriori di riqualificazione complessiva della Centrale di Sterilizzazione. Si chiede pertanto di confermare che l’appalto non comprende lavori ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla predisposizione degli impianti elettrici e meccanici per l’allacciamento delle apparecchiature, agli adeguamenti impiantistici espressamente richiesti, alla fornitura/installazione della UTA, alla sanitizzazione dei canali e agli altri interventi specificamente indicati negli atti di gara, dovendosi escludere interventi di riqualificazione generale, modifica sostanziale dell’assetto distributivo o adeguamento complessivo dei locali non espressamente descritti e quantificati, anche in considerazione della capienza economica della relativa voce del quadro economico. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 9 Oggetto: piano di ammortamento delle apparecchiature a noleggio, facoltà di riscatto e cessazione anticipata totale del noleggio Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla disciplina economica applicabile alle apparecchiature, attrezzature e arredi forniti in noleggio, con particolare riferimento alla determinazione della quota di ammortamento residua in caso di riscatto alla scadenza naturale del noleggio e alla disciplina della cessazione anticipata totale del noleggio. L’Allegato tecn. 2.0 – Capitolato speciale d’appalto prevede che la fornitura comprenda, tra l’altro, il noleggio di idonea tecnologia sanitaria, gli adeguamenti impiantistici e noleggio di tecnologie, il servizio di assistenza tecnica full risk su tecnologie e impianti e tutto il materiale necessario al funzionamento delle tecnologie sanitarie, nulla escluso. Tutte tali voci sono indicate come comprese, senza ulteriori oneri, nell’importo di aggiudicazione. L’art. 19 del medesimo Capitolato individua tra i corrispettivi dovuti all’Appaltatore i canoni di noleggio delle tecnologie sanitarie, i canoni di assistenza tecnica delle tecnologie sanitarie, i canoni di noleggio delle tecnologie impiantistiche, i canoni di assistenza tecnica delle tecnologie impiantistiche, nonché i canoni relativi ai servizi e ai materiali di consumo. Lo stesso articolo precisa che il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio del fornitore, sulla base dei propri calcoli, indagini e stime. L’art. 29.1 del Capitolato disciplina la cessazione anticipata totale del noleggio a fine annualità e il riscatto al termine naturale del noleggio, prevedendo che la Stazione Appaltante possa disporre la cessazione anticipata della fornitura oggetto dell’appalto esclusivamente in forma totale, comprensiva di tutte le apparecchiature/attrezzature/arredi ricompresi nella Sezione E, con decorrenza dall’inizio di un nuovo anno contrattuale e con comunicazione almeno 90 giorni prima. Il medesimo articolo prevede inoltre che, alla scadenza naturale del noleggio, la Stazione Appaltante possa esercitare la facoltà di riscatto delle apparecchiature, riconoscendo all’Appaltatore “la quota di ammortamento residua non ancora recuperata tramite i canoni già corrisposti fino al termine dell’annualità precedente”. L’art. 29.2 precisa poi che, in caso di cessazione anticipata totale del noleggio, la manutenzione full risk cessa automaticamente con la medesima decorrenza e che, dalla decorrenza della cessazione, non è dovuto alcun corrispettivo di manutenzione full risk per periodi successivi non fruiti, restando eventualmente dovute solo le attività di disinstallazione/ritiro/ripristino autorizzate e documentate, se previste dagli atti economici e ordinate dalla Stazione Appaltante. Si rileva tuttavia che, dall’elenco della documentazione di gara e dagli schemi economici richiamati dal Disciplinare, non sembra risultare uno specifico elaborato o modello destinato alla presentazione del piano di ammortamento delle apparecchiature/attrezzature/arredi oggetto di noleggio. Il Disciplinare elenca infatti, tra gli allegati economici, l’Allegato econ. 3.0 – Schema offerta economica, l’Allegato econ. 3.1 – Listino schema prezzi, l’Allegato econ. 3.2 – Dichiarazione di offerta economica, l’Allegato econ. 3.3 – Opzioni servizio supporto e l’Allegato econ. 3.4 – Schema costo manodopera, senza richiamare un allegato specifico relativo al piano di ammortamento dei beni in noleggio. Tale elemento appare rilevante, poiché il riferimento alla quota di ammortamento residua non ancora recuperata tramite i canoni presuppone, per essere applicato in modo oggettivo e verificabile, l’esistenza di un piano di ammortamento o comunque di un criterio economico preventivamente definito, dal quale risultino almeno il valore iniziale dei beni, la quota capitale recuperata per ciascuna annualità, l’eventuale componente finanziaria, la quota riferita all’assistenza tecnica e il valore residuo annuale. In assenza di tale piano, non risulta univocamente determinabile: a) la quota di ammortamento residua da riconoscere all’Appaltatore in caso di esercizio della facoltà di riscatto alla scadenza naturale del noleggio; b) il valore residuo delle apparecchiature/attrezzature/arredi in caso di cessazione anticipata totale del noleggio a fine annualità; c) la distinzione tra quota capitale, quota finanziaria, quota assistenza tecnica full risk e ulteriori componenti incluse nei canoni; d) la modalità di calcolo dell’eventuale importo dovuto all’Appaltatore per i beni non integralmente ammortizzati, qualora la Stazione Appaltante eserciti la cessazione anticipata totale del noleggio; e) la corretta confrontabilità delle offerte, nel caso in cui ciascun concorrente applichi criteri di ammortamento non dichiarati o non omogenei. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: 1. se l’operatore economico debba produrre, in sede di offerta economica, un piano di ammortamento delle apparecchiature, attrezzature e arredi oggetto di noleggio; 2. in caso affermativo, quale schema debba essere utilizzato e quali informazioni minime debbano essere riportate, quali, a titolo esemplificativo, valore iniziale del bene, durata di ammortamento, quota capitale annua, quota interessi/oneri finanziari, quota assistenza tecnica, canone annuo, valore residuo a fine di ciascuna annualità e valore di riscatto; 3. se il piano di ammortamento debba essere riferito analiticamente a ciascuna apparecchiatura/attrezzatura/arredo oppure possa essere riferito a classi omogenee di beni o alla Sezione E nel suo complesso; 4. se il valore di riscatto alla scadenza naturale del noleggio debba essere determinato esclusivamente sulla base del piano di ammortamento presentato in sede di offerta o secondo un diverso criterio che la Stazione Appaltante intenda precisare; 5. se, in caso di cessazione anticipata totale del noleggio a fine annualità ai sensi dell’art. 29.1, la Stazione Appaltante debba riconoscere all’Appaltatore la quota di ammortamento residua non ancora recuperata tramite i canoni già corrisposti fino alla data di efficacia della cessazione; 6. se, in tale ipotesi, debba essere applicato il medesimo criterio previsto per il riscatto alla scadenza naturale, ovvero il riconoscimento della quota di ammortamento residua non ancora recuperata; 7. se, in mancanza di uno specifico piano di ammortamento richiesto dagli atti di gara, la quota di ammortamento residua debba considerarsi non determinabile e debba quindi essere oggetto di specifica integrazione degli schemi economici di gara; 8. se la Stazione Appaltante intenda mettere a disposizione un modello o richiedere espressamente un allegato economico dedicato al piano di ammortamento, al fine di garantire l’applicazione omogenea delle clausole di cui agli artt. 29.1 e 29.2 e la piena confrontabilità delle offerte. Si chiede pertanto di confermare se il piano di ammortamento costituisca documento da presentare in sede di offerta economica e, in tal caso, di precisarne contenuti, livello di dettaglio e modalità di utilizzo ai fini del riscatto finale e dell’eventuale cessazione anticipata totale del noleggio. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 10 Oggetto: perimetro del criterio C.1 “Caratteristiche complessive del progetto” e distinzione rispetto ai criteri relativi a produttività, tecnologie e adeguamenti impiantistici Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito al corretto perimetro interpretativo del criterio di valutazione C.1 – Caratteristiche complessive del progetto, cui il Disciplinare attribuisce un punteggio massimo pari a 15 punti. Il Disciplinare di gara prevede che l’offerta tecnica sia valutata per un massimo di 71 punti, articolati, tra gli altri, nei seguenti criteri: • C.1 – Caratteristiche complessive del progetto, punti 15; • C.2 – Produttività delle tecnologie offerte, punti 5; • C.3 – Qualità tecnologica delle tecnologie sanitarie offerte, punti 15; • C.4 – Qualità delle tecnologie impiantistiche e del progetto di adeguamento offerto, punti 8; • C.5 – Servizi a supporto, punti 10; • C.7 – Piano di formazione ed affiancamento al personale tecnico e sanitario, punti 2; • C.8 – Soluzioni per l’ergonomia, l’usabilità e la sicurezza, punti 10. Tale articolazione sembra distinguere chiaramente il criterio generale C.1 dai criteri specificamente dedicati alla produttività delle tecnologie offerte, alla qualità tecnologica delle tecnologie sanitarie, alla qualità delle tecnologie impiantistiche e del progetto di adeguamento e ai servizi a supporto. La Commissione attribuisce poi i coefficienti sulla base di criteri discrezionali, secondo la scala di valutazione prevista dal Disciplinare. L’Allegato tecn. 2.1 precisa che la procedura è finalizzata ad acquisire la fornitura, installazione e assistenza tecnica delle tecnologie della Centrale di Sterilizzazione con il mantenimento di almeno l’attuale dotazione e/o capacità produttiva, individuando le principali apparecchiature richieste, tra cui lavastrumenti, tunnel lavacarrelli, autoclavi, sterilizzatrici a bassa temperatura, banchi a ultrasuoni, materiali accessori e termosaldatrici. Il medesimo documento indica inoltre, tra gli obiettivi, quello di garantire elevati standard di sicurezza ed efficacia del processo di sterilizzazione, assicurare la continuità e l’efficienza delle attività assistenziali e mantenere, ove possibile incrementare, il livello di produzione di kit sterili della Centrale. Quanto alle caratteristiche delle singole tecnologie, l’Allegato tecn. 2.1 contiene specifiche tecniche dedicate a lavastrumenti, autoclavi, tunnel lavacarrelli, banchi a ultrasuoni, sterilizzatrici a bassa temperatura, termosaldatrici e materiali di consumo, nonché previsioni specifiche relative alla produttività, alla capacità, alla conformità tecnica e all’integrazione con il sistema di tracciabilità. Tali elementi sembrano già oggetto di autonoma valorizzazione nell’ambito dei criteri C.2, C.3, C.4 e C.8. Il Capitolato speciale prevede, inoltre, che l’appalto comprenda, oltre al noleggio delle tecnologie, agli adeguamenti impiantistici e all’assistenza tecnica, anche il servizio di supporto ai processi di sterilizzazione e alla certificazione, il supporto alla gestione del Sistema di Gestione per la Qualità, la formazione e affiancamento al personale, la gestione dei fascicoli tecnici in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 e l’interfacciamento con il sistema di tracciabilità. Sempre il Capitolato speciale, nell’ambito dei servizi a supporto, prevede attività specialistiche finalizzate alla realizzazione, implementazione, gestione e mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità della Centrale di Sterilizzazione, in conformità alla UNI EN ISO 13485, al Regolamento (UE) 2017/745 e alle ulteriori norme tecniche applicabili, con copertura del perimetro delle attività svolte dalla Centrale, inclusi gestione, manutenzione, ricondizionamento e sterilizzazione dei DMR, tracciabilità dei dispositivi e dei kit procedurali lungo l’intero ciclo di vita, gestione documentale del SGQ e gestione di non conformità e CAPA. Alla luce di tali previsioni, e considerato che dagli atti di gara emerge l’esigenza di garantire la continuità operativa della Centrale e che l’Allegato tecn. 2.2 precisa che non sono previste modifiche all’assetto distributivo dei locali, salvo quanto eventualmente necessario, si chiede di confermare che il criterio C.1 – Caratteristiche complessive del progetto non debba essere interpretato come riferito alla proposta di modifiche sostanziali del layout, dell’organizzazione fisica o dell’assetto edile-impiantistico generale della Centrale, aspetti peraltro già oggetto di specifica valutazione nell’ambito del criterio C.4 – Qualità delle tecnologie impiantistiche e del progetto di adeguamento offerto. Tale interpretazione appare necessaria anche in considerazione della necessità di garantire la continuità operativa della Centrale di Sterilizzazione durante le attività di installazione e adeguamento, nonché della capienza economica della voce dedicata agli adeguamenti e alla gestione degli impianti, che non appare compatibile con interventi ulteriori, estesi o sostanziali non specificamente previsti negli atti di gara. Si chiede pertanto di confermare che il criterio C.1 – Caratteristiche complessive del progetto debba essere inteso come riferito alla qualità complessiva del progetto organizzativo, gestionale, documentale e regolatorio proposto dal concorrente per supportare: a) il processo di messa a norma e certificazione della Centrale di Sterilizzazione in conformità alla UNI EN ISO 13485; b) l’allineamento della gestione dei processi di ricondizionamento dei DMR ai requisiti normativi e tecnici applicabili; c) la corretta gestione dei kit procedurali sterili e dei relativi fascicoli tecnici in conformità al Regolamento (UE) 2017/745; d) la tracciabilità dei dispositivi medici riutilizzabili e dei kit procedurali lungo l’intero ciclo di vita; e) la gestione documentale del Sistema di Gestione per la Qualità, dei processi speciali, delle non conformità, delle CAPA, degli audit e dell’analisi dei rischi; f) l’integrazione complessiva tra tecnologie offerte, sistema di tracciabilità, processi della Centrale, supporto SGQ, formazione, fascicoli tecnici e continuità operativa. Si chiede inoltre di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio C.1, non debbano essere rivalutate le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, la produttività delle tecnologie, la qualità delle tecnologie sanitarie, la qualità delle tecnologie impiantistiche o le soluzioni ergonomiche e di sicurezza, in quanto tali aspetti risultano già specificamente valorizzati nei criteri C.2, C.3, C.4 e C.8. In particolare, si chiede di chiarire: 1. se il criterio C.1 debba essere riferito al progetto complessivo di supporto alla messa a norma, certificazione, gestione regolatoria e governo dei processi della Centrale, e non alla progettazione di interventi sostanziali di modifica della Centrale di Sterilizzazione; 2. se le eventuali proposte progettuali relative al layout e agli adeguamenti impiantistici debbano restare limitate agli interventi strettamente necessari all’installazione e al corretto funzionamento delle apparecchiature offerte e agli ulteriori interventi espressamente previsti negli atti di gara; 3. se le caratteristiche delle apparecchiature e la relativa produttività debbano essere valutate esclusivamente nei criteri specifici C.2, C.3, C.4 e C.8, evitando duplicazioni valutative nell’ambito del criterio C.1; 4. se, ai fini del criterio C.1, assuma rilievo prevalente la capacità del concorrente di proporre un progetto integrato di supporto specialistico al processo di certificazione UNI EN ISO 13485, alla conformità dei processi e dei kit procedurali sterili al Regolamento (UE) 2017/745, alla tracciabilità, alla gestione documentale e al governo del rischio; 5. se il progetto complessivo debba quindi essere inteso come progetto di integrazione organizzativa, gestionale, regolatoria e documentale, e non come progetto di trasformazione edilizia, impiantistica o distributiva sostanziale della Centrale. Si chiede pertanto di confermare che il punteggio tecnico relativo al criterio C.1 – Caratteristiche complessive del progetto riguardi il progetto complessivo di supporto al processo di messa a norma e certificazione della Centrale in conformità alla UNI EN ISO 13485 e alla messa a norma della gestione del processo e dei kit procedurali sterili secondo gli standard di prestazione e sicurezza sanciti dal Regolamento (UE) 2017/745, e non le caratteristiche delle apparecchiature, la relativa produttività o modifiche sostanziali della Centrale già oggetto di altri criteri o non previste nel perimetro economico e tecnico dell’appalto. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 11 Oggetto: modalità di compilazione dell’Allegato econ. 3.1 per le opzioni O01, O02 e O07 – natura unitaria delle prestazioni opzionali e non suddivisibilità delle componenti interne Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla corretta modalità di compilazione dell’Allegato econ. 3.1 – Listino/Schema prezzi di commessa, con particolare riferimento alle opzioni O01, O02 e O07. Il Disciplinare di gara prevede che l’Allegato econ. 3.1 – Listino schema prezzi debba essere compilato in tutti i suoi campi e firmato digitalmente dal legale rappresentante, costituendo uno degli allegati economici da presentare in sede di offerta. L’Allegato econ. 3.1 struttura la Sezione D2 – Opzioni/Massimali indicando, per ciascuna prestazione opzionale, il codice dell’opzione, il riferimento alla Tabella B, il prezzo unitario e i massimali annui relativi al primo anno, al secondo anno, al terzo anno e agli anni successivi. Con specifico riferimento all’opzione O01, l’Allegato econ. 3.1 ricomprende, all’interno della medesima opzione, una pluralità di attività tra loro integrate, quali: • gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei DMR e dei container da sterilizzazione; • gestione del flusso di manutenzione e della tracciabilità tramite portale/software dedicato; • gestione dei danneggiamenti, degli smarrimenti, delle non conformità e della vigilanza; • attività di sgrassaggio, decapaggio e passivazione; • progettazione e gestione della scorta di DMR e container da sterilizzazione ad alta rotazione; • gestione della “Trasformazione” dei kit e del parco DMR, con ottimizzazione senza fermi operativi. Analogamente, l’opzione O02 ricomprende in modo unitario il supporto alla definizione e all’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla UNI EN ISO 13485, il supporto al Rappresentante della Direzione e la procedura formalizzata per la gestione degli acquisti di dispositivi medici. L’opzione O07 ricomprende, a sua volta, l’oggetto e le finalità dei fascicoli tecnici e la relativa struttura minima, secondo gli artt. 54 e 55 del Capitolato speciale. Dalla struttura dell’Allegato econ. 3.1 sembrerebbe quindi che le opzioni O01, O02 e O07 siano configurate come prestazioni opzionali unitarie, ciascuna composta da attività funzionalmente integrate e non autonomamente scindibili in singole componenti economiche indipendenti. Si rileva tuttavia che, nella configurazione tabellare dell’Allegato econ. 3.1, per le opzioni O01, O02 e O07, le colonne relative al Massimale 2° annuo, al Massimale 3° annuo e al Massimale anni successivi potrebbero essere interpretate come richiesta di suddividere il valore complessivo dell’opzione tra le diverse attività che la compongono, mentre, per il prezzo dell’opzione e per il primo anno, la struttura sembrerebbe invece consentire l’indicazione di un valore unitario complessivo. Tale possibile interpretazione non appare coerente con la natura delle opzioni in questione, poiché le diverse attività ricomprese in O01, O02 e O07 non costituiscono prestazioni autonome, separatamente ordinabili o separatamente contabilizzabili, ma componenti funzionali di un’unica prestazione opzionale. La loro eventuale scomposizione economica interna rischierebbe di introdurre criteri di valorizzazione non omogenei tra i concorrenti e di compromettere la confrontabilità delle offerte. Tale lettura appare inoltre coerente con l’Allegato econ. 3.3 – Opzioni servizio di supporto, che valorizza le opzioni attivabili nel corso degli otto anni in termini di numero massimo di opzioni/anno, valore dell’opzione e totale opzione/anno, senza richiedere una ripartizione del valore dell’opzione tra le singole attività interne. In particolare, l’Allegato econ. 3.3 valorizza, per gli anni successivi, l’opzione O01 come 2 x OPZIONE O01: 26 giorni/anno, l’opzione O02 come 1 x OPZIONE O02: 2 giorni/anno + attività accessorie c/o sede appaltatore, e l’opzione O07 come 4 x OPZIONE O07: 2 giorni/anno + attività accessorie c/o sede appaltatore, indicando il valore dell’opzione e il relativo totale annuo. Si rileva inoltre che l’Allegato econ. 3.1 richiama, nell’intestazione delle sezioni, l’“Art. 41 Tabella A” e l’“Art. 41 Tabelle B”, mentre il Capitolato speciale disciplina le attività ricorrenti, la Baseline e le Opzioni/Massimali all’art. 57, Tabelle A e B. Nella medesima tabella dell’Allegato econ. 3.1 compare inoltre la colonna “Riferimento Art. 10”, che non appare coerente con il contenuto delle opzioni O01, O02 e O07, riferite invece agli artt. 40 e seguenti del Capitolato. Anche tale circostanza rende necessario chiarire il corretto riferimento capitolare e tabellare da assumere per la compilazione dello schema prezzi. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che: a) le opzioni O01, O02 e O07 debbano essere valorizzate come opzioni unitarie, ciascuna mediante un prezzo complessivo riferito all’intero pacchetto prestazionale; b) non sia richiesta, ai fini della compilazione dell’Allegato econ. 3.1, la suddivisione del prezzo delle opzioni O01, O02 e O07 tra le singole attività interne che le compongono; c) le colonne relative al Massimale 2° annuo, al Massimale 3° annuo e al Massimale anni successivi debbano essere compilate indicando il valore complessivo massimo annuo dell’opzione, eventualmente moltiplicato per il numero massimo di attivazioni previste, e non mediante una ripartizione economica delle singole componenti interne; d) la Stazione Appaltante non intenda attivare o contabilizzare separatamente le singole attività interne ricomprese nelle opzioni O01, O02 e O07, ma esclusivamente l’opzione nel suo complesso, secondo le modalità e i massimali previsti dagli atti di gara; e) qualora la Stazione Appaltante intendesse invece richiedere una scomposizione economica interna delle opzioni O01, O02 e O07, debba essere indicato espressamente quali attività siano autonomamente attivabili, quali siano i relativi prezzi unitari da esporre e secondo quali criteri debbano essere ripartiti i massimali annui; f) quale sia il corretto riferimento capitolare e tabellare da utilizzare ai fini della compilazione dell’Allegato econ. 3.1, tenuto conto del disallineamento tra i richiami all’Art. 41, all’Art. 10 e alle Tabelle A e B dell’art. 57 del Capitolato speciale. Si chiede pertanto di confermare che, per le opzioni O01, O02 e O07, l’Allegato econ. 3.1 debba essere compilato valorizzando l’opzione come prestazione unitaria complessiva, senza suddividere il relativo importo tra le diverse attività che concorrono a comporla, trattandosi di attività tra loro funzionalmente integrate e non autonomamente scindibili. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 12 Oggetto: messa a disposizione degli elaborati grafici in formato editabile DWG Con riferimento alla documentazione tecnica di gara, si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione degli operatori economici gli elaborati grafici relativi alla Centrale di Sterilizzazione in formato editabile DWG, o in altro formato tecnico vettoriale equivalente. La documentazione di gara richiede infatti la predisposizione del Progetto offerta e degli elaborati tecnici necessari a rappresentare le soluzioni proposte, gli adeguamenti impiantistici, il layout delle apparecchiature, le interferenze, le fasi di installazione, il cronoprogramma operativo e le misure necessarie a garantire la continuità dell’attività della Centrale durante l’esecuzione dell’appalto. Gli elaborati grafici attualmente disponibili in formato PDF non consentono una corretta, precisa e omogenea predisposizione degli elaborati grafici di offerta, né permettono di verificare con adeguato grado di affidabilità quote, ingombri, interferenze, percorsi, connessioni impiantistiche, aree operative e soluzioni distributive. La disponibilità dei file grafici in formato editabile costituisce pertanto un presupposto necessario per consentire ai concorrenti di predisporre un’offerta tecnica completa, coerente e confrontabile, evitando ricostruzioni manuali o approssimative delle tavole messe a disposizione. Si chiede pertanto di pubblicare gli elaborati grafici della Centrale di Sterilizzazione in formato DWG/editabile, confermando che tali elaborati costituiscono la base grafica ufficiale per la predisposizione del progetto offerta. Si chiede inoltre, in caso di pubblicazione successiva degli elaborati editabili, di concedere un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire agli operatori economici di recepire correttamente tali elaborati nella documentazione tecnica da presentare. ________________________________________ Richiesta di chiarimento n. 13 Oggetto: formula di attribuzione del punteggio economico e sostenibilità dei ribassi Con riferimento all’art. 18.2 del Disciplinare di gara, si chiede un chiarimento in merito alla formula prevista per l’attribuzione del punteggio economico. La formula individuata dalla Stazione Appaltante appare strutturata in modo tale da attribuire un punteggio economico significativo solo in presenza di ribassi particolarmente elevati rispetto alla base d’asta. Tale effetto assume rilievo nel caso di specie, considerata la natura dell’appalto, che comprende forniture tecnologiche, assistenza tecnica, adeguamenti impiantistici, servizi specialistici di supporto alla sterilizzazione e attività connesse al percorso di certificazione. Si tratta, pertanto, di prestazioni caratterizzate da una rilevante componente tecnica, organizzativa e professionale, nonché da costi in larga parte difficilmente comprimibili. In tale contesto, l’applicazione della formula prescelta potrebbe determinare un effetto selettivo particolarmente rilevante sulla componente economica dell’offerta, inducendo gli operatori economici a formulare ribassi elevati al solo fine di conseguire un punteggio economico competitivo, con possibile incidenza sulla sostenibilità complessiva dell’offerta e sulla qualità delle prestazioni proposte. La questione appare particolarmente rilevante anche alla luce della complessità dell’affidamento e della necessità di garantire la piena eseguibilità delle prestazioni per l’intera durata contrattuale, evitando che la componente economica possa assumere un peso selettivo fondato su ribassi difficilmente compatibili con la struttura tecnico-economica dell’appalto. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: a) se l’effetto derivante dall’applicazione della formula prevista all’art. 18.2, consistente nell’attribuzione di punteggi economici significativi solo in presenza di ribassi particolarmente elevati, sia effettivamente coerente con l’obiettivo della Stazione Appaltante di selezionare un’offerta tecnicamente qualificata, sostenibile e pienamente eseguibile; b) se la formula prescelta debba essere confermata anche nell’ipotesi in cui essa possa incentivare ribassi economicamente poco compatibili con la natura specialistica dell’affidamento e con la limitata comprimibilità dei costi delle prestazioni richieste; c) se la Stazione Appaltante intenda valutare, anche al fine di assicurare la massima coerenza tra qualità tecnica, sostenibilità economica e piena eseguibilità dell’appalto, l’adozione di una formula alternativa maggiormente coerente con un affidamento ad alta componente tecnico-specialistica. Si chiede pertanto di confermare se il metodo di attribuzione del punteggio economico previsto all’art. 18.2 debba essere inteso come espressione di una scelta consapevole della Stazione Appaltante in ordine all’effetto incentivante di ribassi elevati, ovvero se, alla luce della natura e della complessità delle prestazioni richieste, la Stazione Appaltante intenda valutarne la rettifica al fine di garantire offerte tecnicamente qualificate, economicamente sostenibili e pienamente eseguibili. ________________________________________ Richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte Oggetto: richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede alla Stazione Appaltante di voler disporre una proroga di almeno tre settimane del termine previsto per la presentazione delle offerte. Il Disciplinare di gara prevede attualmente che l’offerta debba essere collocata sulla PAD entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/06/2026, a pena di irricevibilità, precisando che, decorso tale termine, la Piattaforma non accetta offerte presentate successivamente alla data e all’orario stabiliti. La richiesta di proroga si fonda sulla particolare complessità tecnico-economica della procedura, che riguarda un affidamento integrato avente ad oggetto, in un lotto unico, tecnologie sanitarie, impianti, servizi di supporto ai processi di sterilizzazione e servizi connessi al percorso di certificazione della Centrale di Sterilizzazione. Alla luce dei numerosi chiarimenti richiesti dagli operatori economici, infatti, le risposte della Stazione Appaltante potranno incidere in modo significativo sulla corretta formulazione dell’offerta tecnica ed economica, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, a: • articolazione dei canoni dei servizi a supporto; • imputazione economica dei materiali di consumo; • perimetro dei servizi formativi e di supporto; • livello di progettazione richiesto in sede di offerta; • perimetro degli adeguamenti impiantistici e dei lavori; • modalità di valorizzazione delle opzioni; • eventuale piano di ammortamento delle tecnologie in noleggio; • corretta compilazione degli allegati economici e del listino/schema prezzi. In tale contesto, un congruo differimento del termine appare necessario per consentire agli operatori economici di: a) prendere compiutamente conoscenza delle risposte ai chiarimenti; b) recepire correttamente le indicazioni della Stazione Appaltante nella documentazione tecnica ed economica; c) rielaborare, ove necessario, il progetto offerta, il cronoprogramma, gli elaborati tecnici, gli schemi economici, il listino prezzi e la documentazione amministrativa; d) garantire la piena coerenza tra offerta tecnica, offerta economica e chiarimenti resi; e) assicurare la formulazione di offerte effettivamente comparabili, complete, sostenibili e conformi alla lex specialis. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler prorogare il termine di presentazione delle offerte di almeno tre settimane rispetto alla scadenza attualmente prevista, o comunque di un termine congruo decorrente dalla pubblicazione delle risposte ai chiarimenti e dall’eventuale messa a disposizione della documentazione integrativa richiesta, al fine di garantire la più ampia partecipazione, la par condicio tra gli operatori economici e la corretta predisposizione di offerte complete, sostenibili e pienamente comparabili. In attesa di gentile riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.
Risposta : Alla richiesta di chiarimento n. 1 si risponde:
a) si conferma
b) si conferma che il canone relativo ai servizi a supporto non debba essere inteso come canone annuo fisso e costante per tutti gli otto anni, bensì articolabile per anno contrattuale
c) si conferma
d) si conferma
Alla richiesta di chiarimento n. 2 si risponde:
Si riporta che il valore economico dei materiali di consumo rientra nella voce relativa alle tecnologie sanitarie nel quadro economico. La valorizzazione economica deve essere indicata nella specifica pagina dell'Allegato econ. 3.0 Schema offerta economica, che sarà a breve oggetto di rettifica per un refuso nella voce "Materiale di consumo" nella pagina Offerta Complessiva.
Alla richiesta di chiarimento n. 3 si risponde:
a) si conferma
b) si conferma
c) si conferma
Alla richiesta di chiarimento n. 4 si risponde:
Si conferma che il supporto alle attività di sterilizzazione è inteso come supporto tecnico-specialistico, organizzativo, formativo, documentale e di monitoraggio rispetto alle attività di ricondizionamento dei ferri chirurgici. L'attività richiesta è di tipo formativo, dimostrativo e di tutoraggio. A tal fine si renderà necessario affiancare il personale aziendale senza sostituirlo nelle funzioni sopra descritte, per cui la responsabilità delle attività e del processo rimangono in capo alla stazione appaltante. Il personale dell'appaltatore è organizzato e diretto dall'appaltatore stesso nell'ambito della quota oraria richiesta e in coordinamento con le esigenze organizzative della centrale di sterilizzazione.
Alla richiesta di chiarimento n. 5 si risponde:
a) si conferma
b) si conferma
c) si conferma
d) si conferma
Alla richiesta di chiarimento n. 6 si risponde:
In sede di gara si richiede progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Alla richiesta di chiarimento n. 7 si risponde:
Il riferimento all'allegato D è un refuso, il richiamo va inteso come riferito all'Allegato econ. 3.1 listino schema prezzi
Alla richiesta di chiarimento n. 8 si risponde:
Si conferma che i lavori della voce "Lavori adeguamento e gestione impianti" comprendono predisposizione/adeguamento impianti elettrici; predisposizione/adeguamento impianti meccanici/idraulici/vapore/scarichi/trattamento acqua; collegamenti dati/rete informatica; eventuali quadri elettrici dedicati e apparati di rete; fornitura/adeguamento impianti trattamento acqua per lavastrumenti e tunnel; fornitura/installazione UTA aree sporca/pulita; sanitizzazione canali aria; adeguamento impianti esistenti; assistenza tecnica su impianti trattamento acqua e vapore., e tutti quelli che l'offerente ritiene necessari per il funzionamento della Centrale in conformità alle normative vigenti.
Alla richiesta di chiarimento n. 9 si risponde:
Si richiede di presentare unitamente all'offerta economica uno schema di ammortamento delle tecnologie per tipologia da cui risulti il valore residuo valido per determinare la quota di riscatto al termine del periodo di noleggio o in caso di cessazione anticipata.
Alla richiesta di chiarimento n. 10 si risponde:
Si conferma che il criterio riportato non riguarda proposte di modifiche al layout o dell'assetto edile ma è inteso come valutazione della qualità complessiva del progetto dal punto di vista delle sue caratteristiche generali.
Alla richiesta di chiarimento n. 11 si risponde:
a) si conferma
b) si conferma
c) si conferma
d) si conferma
f) art. 57 del Capitolato speciale allegato 2.0
Alla richiesta di chiarimento n. 12 si risponde:
Si allegano gli elaborati grafici in DWG
Alla richiesta di chiarimento n. 13 si risponde:
Si conferma la formula economica indicata nel disciplinare di gara.