Domanda : Quesito 1 — Transit Point di Forlì: ubicazione e perimetro del canone - Riferimenti: par. 4.2.1, par. 4.9.3, par. 5 (tabella Transit Point), Stima Economica AUSL della Romagna (Macro Area Transit Point) Il capitolato colloca il Transit Point di Forlì presso il “Magazzino via Benini 27/29” (par. 4.2.1 e tabella del par. 5), mentre al par. 4.9.3 si precisa che, per l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, “la consegna del materiale del magazzino presso i servizi dell'Ospedale è ricompresa all'interno del canone del servizio di movimentazione interna”, escludendola quindi dal perimetro del Transit Point. Nella Stima Economica, tuttavia, il canone Transit Point di 17.469,97 €/mese è indicato semplicemente come “Ospedale di Forlì”, senza ulteriore specificazione. Tale formulazione genera incertezza sull'esatto perimetro di attività coperto dal canone Transit Point rispetto a quello di movimentazione interna, con il rischio che le stesse attività presso l'ospedale di Forlì risultino computate due volte, oppure che alcune attività restino prive di copertura. Quesito: si chiede di chiarire l'esatta ubicazione del Transit Point di Forlì (Magazzino via Benini 27/29 e/o struttura ospedaliera Morgagni-Pierantoni) e di precisare il perimetro di attività remunerato dal canone Transit Point “Ospedale di Forlì” indicato nella Stima Economica, in rapporto a quanto previsto al par. 4.9.3 secondo cui la consegna presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni è ricompresa nel canone di movimentazione interna. Si chiede altresì se la fermata presso il Magazzino via Benini e quella presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni siano da considerarsi un'unica fermata ai fini della remunerazione del servizio di trasporto su strada. Quesito 2 — Pag. 95, tabella orari Transit Point: assenza del Punto di accettazione Merci dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì Riferimenti: pag. 95 - par. 5.1.1 (tabella orari Transit Point), par. 6.1 (Tipologia A) La tabella “TRANSIT POINT (TP) AUSL della ROMAGNA” riportata a pag. 95 (par. 5.1.1) indica, per l'ambito FO, esclusivamente il Transit Point “Forlì - Magazzino via Benini 27/29” (orario 08:00-14:00 dal lunedì al venerdì, 08:00-13:00 il sabato). Il par. 6.1, relativo alla movimentazione interna di Tipologia A, richiama tuttavia espressamente, quale ulteriore punto di consegna/ritiro per l'Ospedale di Forlì, il “Punto di accettazione Merci presso l'Ospedale Morgagni Pierantoni”, distinto dal Transit Point di via Benini. Per tale Punto di accettazione Merci non risulta indicato alcun orario di apertura nella tabella di pag. 95, né altrove nel capitolato. Quesito: si chiede di confermare che, per l'Ospedale di Forlì, oltre al Transit Point di via Benini 27/29, sia effettivamente operativo un distinto Punto di accettazione Merci presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni, e di indicarne i relativi orari di apertura/chiusura richiesti, non riportati nella tabella di pag. 95 (par. 5.1.1). Si chiede altresì se detto Punto di accettazione Merci debba essere considerato, ai fini della remunerazione del servizio (canone Transit Point e/o fermata del trasporto su strada), alla stregua di un Transit Point vero e proprio oppure secondo un regime differente. Quesito 3 — Transit Point IRST: disallineamento tra descrizione tecnica e Stima Economica Riferimenti: par. 5 (tabella Transit Point), par. 5.1.1 (orari), par. 5.3 (Magazzini IRST), Stima Economica IRST (Macro Area Transit Point) La tabella dei Transit Point al par. 5 individua un solo TP per IRST (“Meldola – Via Piero Maroncelli”, 20 mq), mentre il par. 5.3 descrive due ulteriori magazzini IRST: l'Edificio Pantieri di via Roma 201 (circa 400 mq) e il Magazzino FOUR di via Montanari 56F, articolato su tre livelli. Coerentemente, la Stima Economica IRST riporta tre canoni distinti per la Macro Area Transit Point: TP Meldola sede principale (5.962,6 €/mese), Magazzino Via Roma (4.968,9 €/mese) e Magazzino FOUR (29.813,1 €/mese), quest'ultimo significativamente più oneroso degli altri due. La tabella degli orari di apertura al par. 5.1.1 riporta però soltanto l'orario del TP Meldola (07:00-16:00 dal lunedì al venerdì), senza alcuna indicazione per Magazzino Via Roma e Magazzino FOUR. Quesito: si chiede di confermare se il Magazzino Via Roma (Edificio Pantieri) e il Magazzino FOUR debbano essere gestiti secondo le medesime regole operative previste per i Transit Point ai par. 5.1 e par. 5.2 (WMS, tracciabilità, dotazione di attrezzature, regole di variazione del canone), e di indicare i relativi orari di apertura/chiusura richiesti, non riportati nella tabella del par. 5.1.1. Si chiede inoltre il dettaglio della dotazione organica (ore/uomo) sottostante il canone di 29.813,1 €/mese previsto per il Magazzino FOUR, al fine di verificarne la coerenza con le attività descritte al par. 5.3. Quesito 4 — Pag. 95, conferma orari Transit Point IRST Riferimenti: pag. 95 - par. 5.1.1 (tabella orari Transit Point) La tabella “TRANSIT POINT (TP) IRST” di pag. 95 indica, per il TP di “Meldola – Via Piero Maroncelli, 40”, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 16:00, senza alcuna copertura il sabato (indicato con “//”), a differenza dei Transit Point AUSL della Romagna che prevedono tutti un'apertura anche al sabato mattina. Quesito: si chiede di confermare che l'orario di apertura del Transit Point IRST di Meldola resti definitivamente fissato dal lunedì al venerdì 07:00-16:00, senza apertura il sabato, e che tale fascia oraria sia da ritenersi sufficiente a garantire la continuità distributiva richiesta dalle attività cliniche e di ricerca dell'Istituto anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi, tenuto conto di quanto previsto al par. 5.1.1 in merito alla possibilità di richiedere extra-orari senza oneri aggiuntivi. Quesito 5 — Consegna a reparto in assenza di Transit Point: soggetto responsabile e modalità operativa della fermata Riferimenti: par. 4.2.1, par. 4.9.3, par. 6.1 (Tipologia A) Il capitolato precisa che, per le strutture presso le quali non è presente un Transit Point, “la remunerazione dei costi relativi alla distribuzione del materiale proveniente dal Magazzino Centralizzato e consegnato presso strutture nelle quali non è presente un Transit Point è ricompreso nei costi del servizio dei Trasporti su Strada” (par. 6.1), e che, ai fini della fermata, “la tappa remunerata con il servizio dei trasporti su strada comprende la consegna/ritiro a tutti i destinatari previsti dal giro presso quell'indirizzo” (par. 4.9.3), riconoscendo comunque un'unica fermata indipendentemente dal numero di centri di costo destinatari. Non risulta tuttavia esplicitato, per tali strutture prive di Transit Point, se il personale viaggiante dell'OEA (autista del trasporto su strada) debba procedere personalmente alla consegna del materiale presso ciascun reparto/centro di costo destinatario all'interno della struttura, oppure se la consegna debba fermarsi presso un unico punto di raccolta/accettazione (es. portineria, magazzino economale locale, punto di carico/scarico) da cui il materiale venga poi ridistribuito ai reparti da altro personale (es. personale della struttura sanitaria o dell'eventuale servizio di Movimentazione interna di Tipologia B attivo presso la medesima sede, come risulta ad esempio per le sedi di Faenza, Riccione, Cattolica, Santarcangelo di Romagna, Forlimpopoli e Cervia indicate nella Stima Economica). Quesito: si chiede di chiarire, per le strutture prive di Transit Point, quale soggetto sia responsabile della consegna del materiale proveniente dal Magazzino Centralizzato fino al singolo reparto/centro di costo destinatario, e in particolare se tale consegna capillare ai reparti debba essere effettuata direttamente dal personale viaggiante addetto al trasporto su strada nell'ambito dell'unica fermata riconosciuta, oppure se il trasportatore debba fermarsi presso un unico punto di consegna/accettazione della struttura, con successiva presa in carico e distribuzione ai reparti a cura di altro personale (es. Movimentazione interna di Tipologia B, ove attiva presso la medesima sede). Si chiede inoltre di indicare, per ciascuna delle strutture prive di Transit Point, l'esatto punto/indirizzo presso cui il trasportatore deve fisicamente fermarsi per la consegna. Quesito 6 — Assenza di un minimo tassabile per i viaggi a chilometraggio Riferimenti: par. 4.9.1, par. 4.9.2, par. 4.9.4, Stima Economica (valori unitari costo km/fermata) Dalla lettura del par. 4.9.1 e par. 4.9.2 risulta che la remunerazione di ciascun viaggio (Permanente, Programmato, Urgente o in Pronta Disponibilità) è calcolata esclusivamente come somma tra (chilometri percorsi × costo al chilometro offerto) e (numero fermate × costo fermata offerto), senza alcuna soglia minima di fatturazione per viaggio. Ciò vale anche per i viaggi Urgenti e in Pronta Disponibilità che, per loro natura, possono riguardare tratte molto brevi, pur comportando comunque costi fissi di attivazione del servizio (mobilitazione del mezzo, dell'autista, tempi di attesa). Quesito: si chiede se sia prevista, o possa essere prevista, l'introduzione di un importo minimo forfettario a viaggio (minimo tassabile), a copertura dei costi fissi di attivazione del servizio indipendentemente dalla distanza percorsa, in particolare per i viaggi Urgenti e in Pronta Disponibilità di breve percorrenza, oppure se si confermi che la remunerazione resta determinata esclusivamente dal prodotto tra chilometri/fermate e le tariffe unitarie offerte, senza alcuna soglia minima. Quesito 7 — Metodo di calcolo dei chilometri per le tratte non presenti in Allegato 8 Riferimenti: par. 4.9.1 Per le tratte non ricomprese nell'Allegato 8, il capitolato prevede che il chilometraggio sia determinato tramite il sito internet della Guida Michelin (www.viamichelin.it), calcolando la media matematica tra il percorso più rapido in termini di tempo e quello più corto in termini di distanza, con tabelle elaborate dall'AUSL della Romagna e dall'IRST e successivamente verificate e condivise con l'OEA. Quesito: si chiede di chiarire, per le tratte non incluse nell'Allegato 8, in quale momento e con quale modalità verrà effettuata la verifica congiunta tra Aziende Committenti e OEA del chilometraggio calcolato tramite ViaMichelin (es. in fase di attivazione della singola tratta o con cadenza periodica), e se l'OEA potrà richiedere una revisione del calcolo qualora ritenga il percorso individuato non conforme a criteri di sicurezza e viabilità stradale, come meglio specificato nel quesito successivo relativo alla tratta IRST – Novafeltria. Quesito 8 — Giro IRST Meldola – Rimini – Novafeltria – IRST Meldola (150 km complessivi): percorso di collegamento e criteri di sicurezza stradale Riferimenti: par. 4.9.1 (calcolo chilometrico e viabilità), Allegato 8 (elenco tratte con indirizzi e km) Dall'analisi dell'Allegato 8 risulta che il giro IRST Meldola – Rimini – Novafeltria – IRST Meldola è composto dalle seguenti tratte: IRST Meldola (Via Piero Maroncelli, 40) – Transit Point Ospedale Rimini (Via Settembrini) = 60 km; Transit Point Ospedale Rimini – Ospedale Novafeltria (Via XXIV Maggio, 174) = 38 km; Ospedale Novafeltria – IRST Meldola (percorso diretto di rientro) = 52 km; per un totale complessivo di 150 km, coerente con il dato originariamente rilevato. Con particolare riferimento alla tratta di rientro diretto Novafeltria – IRST Meldola (52 km), il percorso individuato ai fini del calcolo chilometrico presupporrebbe il transito attraverso la località di Perticara. Tale collegamento presenta, secondo quanto rilevato dagli operatori del settore, caratteristiche di viabilità (strada di montagna, tornanti, larghezza della carreggiata) non ottimali per la circolazione di mezzi commerciali, con possibili criticità sotto il profilo della sicurezza stradale degli autisti, specialmente nei mesi invernali o in condizioni meteorologiche avverse. Quesito: si chiede di confermare che il giro IRST Meldola – Rimini – Novafeltria – IRST Meldola sia effettivamente composto dalle tratte e dai chilometraggi sopra riportati (60 + 38 + 52 = 150 km) e, con particolare riferimento alla tratta di rientro diretto Novafeltria – IRST Meldola (52 km), di chiarire se il percorso di riferimento utilizzato per il calcolo dei chilometri presupponga effettivamente il transito da Perticara. In caso affermativo, si chiede se le Aziende Committenti intendano valutare un percorso alternativo che garantisca maggiori standard di sicurezza e viabilità per gli autisti, con eventuale conseguente rideterminazione del chilometraggio di riferimento per tale tratta, tenuto conto dei criteri di calcolo chilometrico previsti al par. 4.9.1 del capitolato. Quesito 9 — Maggiorazioni notturne e festive limitate alla sola Pronta Disponibilità Riferimenti: par. 4.9.2, par. 4.9.4 Il capitolato prevede maggiorazioni tariffarie del 5% (trasporto notturno), 10% (giorno festivo) e 15% (notturno festivo) esclusivamente per i viaggi in regime di Pronta Disponibilità e per i viaggi fuori dall'ambito territoriale di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per i viaggi Permanenti, Programmati e Urgenti si specifica invece espressamente che “non verranno applicati incrementi di costo per viaggi effettuati in giorni festivi e/o notturni”, anche qualora tali viaggi si svolgano abitualmente in fasce orarie notturne o in giornate festive per effetto del calendario permanente dei giri. Quesito: si chiede di confermare che l'esclusione delle maggiorazioni notturne/festive per i viaggi Permanenti, Programmati e Urgenti sia intenzionale anche nei casi in cui il calendario dei giri preveda, in modo strutturale e ricorrente, l'effettuazione di tali viaggi in fascia notturna o in giornate festive, tenuto conto del relativo impatto sul costo del personale viaggiante da considerare in sede di formulazione dell'offerta economica. Quesito 10 — Indennità di attesa limitata alla sola Pronta Disponibilità Riferimenti: par. 4.9.2 Il capitolato prevede, per i soli trasporti in Pronta Disponibilità che comportino una sosta superiore a 60 minuti presso il luogo di ritiro/consegna per motivi non dipendenti dall'OEA, un rimborso di 5 euro ogni 15 minuti di attesa oltre la prima ora. Non risulta prevista un'analoga indennità per soste anomale, non imputabili all'OEA, che si verifichino nell'ambito dei viaggi Permanenti, Programmati o Urgenti. Quesito: si chiede se sia prevista un'indennità di attesa anche per i viaggi Permanenti, Programmati e Urgenti, nei casi di sosta prolungata presso il luogo di ritiro/consegna per cause non imputabili all'OEA, analogamente a quanto previsto per i viaggi in Pronta Disponibilità, o se tale rischio debba considerarsi già ricompreso nella tariffa chilometrica/di fermata offerta. Quesito 11 — Pedaggi autostradali: richiesta di serie storica Riferimenti: par. 4.9.2 Il capitolato pone integralmente a carico dell'OEA le spese per pedaggi autostradali e permessi ZTL, fornendo quale unico riferimento una stima indicativa di circa 85.000 euro per l'anno 2025, senza ulteriori dati storici. Quesito: si chiede di fornire il dettaglio dei costi di pedaggio autostradale sostenuti negli ultimi tre anni (2023-2025), al fine di consentire una più accurata quantificazione di tale voce di costo in sede di formulazione dell'offerta economica. Quesito 12 — Tariffa “Fuori Regione” inferiore alle tariffe ordinarie Riferimenti: par. 4.9.4, Stima Economica (valori unitari) Il costo al chilometro posto a base d'asta per i viaggi fuori dall'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è pari a 1,00 €, inferiore sia al costo/km per mezzo piccolo (1,40 €) sia al costo/km per mezzo grande (1,70 €) previsti per i viaggi ordinari, nonostante i viaggi fuori Regione riguardino tipicamente percorsi dedicati e non integrabili in giri plurimi ottimizzati. Quesito: si chiede di chiarire la ratio sottostante alla determinazione di una tariffa/km “fuori Regione” inferiore rispetto alle tariffe ordinarie, tenuto conto che tali viaggi risultano tipicamente meno suscettibili di ottimizzazione rispetto ai giri permanenti all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Quesito 13 — Mancata remunerazione della reperibilità notturna e festiva Riferimenti: par. 4.3, par. 4.9.2 Il capitolato prevede, per i trasporti in regime di Pronta Disponibilità, che l'OEA debba attivarsi su richiesta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, quindi anche con servizio notturno e festivo, garantendo il ritiro del materiale entro 60 minuti dalla chiamata alla centrale operativa (par. 4.3). Tale previsione presuppone che l'OEA mantenga costantemente disponibili, nelle fasce notturne e festive, personale viaggiante e mezzi pronti all'attivazione immediata, indipendentemente dal fatto che pervenga o meno una richiesta di trasporto. Dalla lettura del par. 4.9.2 risulta tuttavia che la remunerazione dei viaggi in Pronta Disponibilità sia commisurata esclusivamente ai chilometri e alle fermate dei viaggi effettivamente eseguiti (con le maggiorazioni del 5%/10%/15% per il solo trasporto notturno/festivo/notturno festivo). Non risulta prevista alcuna voce di costo autonoma a copertura dell'onere di reperibilità in sé, ossia del costo di tenere a disposizione risorse umane e mezzi nelle ore notturne e nei giorni festivi anche quando non vengano richiesti viaggi, a differenza di quanto tipicamente avviene in analoghi appalti di servizi in pronta disponibilità, dove è prevista un'indennità di reperibilità calcolata su base oraria/turno indipendentemente dalle chiamate effettivamente ricevute. Quesito: si chiede di chiarire se e come sia stato valutato, ai fini della determinazione dei valori posti a base d'asta, l'onere economico della reperibilità notturna e festiva del servizio di Pronta Disponibilità (personale viaggiante e mezzi dedicati costantemente disponibili nelle ore notturne e nei giorni festivi), e se tale onere sia da considerarsi integralmente assorbito nella tariffa al chilometro/fermata offerta per i soli viaggi effettivamente eseguiti, oppure se sia prevista una specifica indennità di reperibilità calcolata su base oraria/turno, indipendentemente dal numero di chiamate ricevute. Si chiede inoltre di indicare il numero di ore/uomo di reperibilità notturna e festiva stimate/considerate dalle Aziende Committenti ai fini della quantificazione del valore economico dell'appalto per tale voce di servizio. Quesito 14 — Centrale Operativa unica H24: funzioni richieste e costi ore/uomo considerati Riferimenti: par. 4.3, par. 7.1.1.2, par. 12.5, Stima Economica (valori unitari costo km/fermata) Il capitolato richiede all'OEA di mettere a disposizione una Centrale Operativa (C.O.) unica per i servizi di Trasporto su strada e Movimentazione interna, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi (par. 12.5), dotata di sistema telefonico multilinea in grado di gestire almeno 5 chiamate contemporanee su un unico numero, senza instradamento tramite tasti di selezione, e di un numero di operatori adeguato a garantire la risposta diretta in tempi congrui. Le funzioni richieste alla C.O. comprendono, tra l'altro: la presa in carico delle richieste di trasporto e movimentazione tramite TMS (par. 7.1.1.2); la pianificazione delle attività e l'assegnazione delle missioni ai mezzi/operatori; il monitoraggio in tempo reale dell'esecuzione dei servizi e la registrazione degli esiti; la gestione delle richieste telefoniche di emergenza in caso di indisponibilità del TMS o di altri sistemi informatici, con successiva ricostruzione e tracciatura delle attività; il coordinamento con i Referenti Operativi dei quattro ambiti territoriali (Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena). Il capitolato non indica tuttavia, né nel testo né nella Stima Economica, una voce di costo autonoma né una dotazione organica (numero di operatori, turni, ore/uomo) specificamente riferita al funzionamento della Centrale Operativa, che risulta strutturalmente distinta dalle attività di trasporto vero e proprio (remunerate a km/fermata) e di movimentazione interna/Transit Point (remunerate a canone). Quesito: si chiede di confermare l'elenco completo delle funzioni che la Centrale Operativa dovrà svolgere H24 per il servizio di Trasporti su strada, e di chiarire in quale voce economica (costo al chilometro, costo a fermata, canone Transit Point, canone Movimentazione interna, o voce autonoma) sia stato ricompreso il costo del relativo personale. Si chiede inoltre di indicare la dotazione organica (numero di operatori per turno e ore/uomo complessive, distinte per fascia diurna, notturna e festiva) considerata dalle Aziende Committenti ai fini della quantificazione del valore economico posto a base d'asta per il funzionamento della Centrale Operativa unica di cui al par. 12.5. Quesito 15 — Coordinamento tra il meccanismo di revisione prezzi del Disciplinare (indice PPS n. 49) e le tariffe fisse a km/fermata del Capitolato Tecnico Riferimenti: Disciplinare di gara, art. 3.2 (Revisione Prezzi); Capitolato Tecnico, par. 4.9 (Remunerazione del servizio) Il Capitolato Tecnico non riporta, nell'ambito del par. 4.9 relativo alla remunerazione dei Trasporti su strada, alcuna clausola di revisione o indicizzazione delle tariffe al chilometro e a fermata offerte in sede di gara. Il Disciplinare di gara (art. 3.2) prevede tuttavia un meccanismo generale di revisione prezzi, secondo cui, qualora il costo del servizio vari (in aumento o diminuzione) di oltre il 5% rispetto all'andamento dell'indice PPS n. 49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'80% del valore eccedente tale soglia. Non è tuttavia specificato, né nel Disciplinare né nel Capitolato Tecnico, in che modo la percentuale di variazione calcolata sull'indice PPS n. 49 debba tradursi concretamente in una rideterminazione delle tariffe unitarie al chilometro e a fermata di cui al par. 4.9 del Capitolato Tecnico (che costituiscono la base di calcolo di ogni singola fattura), né se tale rideterminazione riguardi anche le tariffe differenziate per tipologia di viaggio (Permanente, Programmato, Urgente, Pronta Disponibilità, Fuori Regione) e per tipologia di mezzo. Quesito: si chiede di chiarire con quale modalità operativa la variazione percentuale dell'indice PPS n. 49, una volta superata la soglia del 5% di cui all'art. 3.2 del Disciplinare, venga tradotta in una rideterminazione delle tariffe unitarie al chilometro e a fermata previste dal par. 4.9 del Capitolato Tecnico per il servizio di Trasporti su strada, e se tale rideterminazione operi in modo uniforme su tutte le tariffe differenziate per tipologia di viaggio e di mezzo, oppure con criteri differenziati. Si chiede inoltre con quale cadenza (es. annuale) il Fornitore sarà tenuto a segnalare le variazioni dell'indice ai sensi del principio di buona fede contrattuale richiamato dal medesimo articolo. Quesito 16 — Allegato 8: segnalazione di chilometraggi errati prima dell'avvio del nuovo appalto Riferimenti: par. 4.9.1, Allegato 8 (elenco tratte con indirizzi e km) Il par. 4.9.1 stabilisce che i chilometri indicati in Allegato 8 verranno utilizzati per il calcolo della fatturazione e che, una volta calcolati, si considerano immutabili per tutta la durata del contratto, salvo variazione permanente della viabilità superiore al 30% e a 5 km. Non risulta invece disciplinata l'ipotesi in cui l'OEA, in fase di presentazione dell'offerta o di avvio del servizio, rilevi che uno o più chilometraggi riportati in Allegato 8 siano errati rispetto al percorso effettivo. Quesito: si chiede se sia prevista, prima dell'avvio del nuovo appalto, la possibilità per l'OEA di segnalare alle Aziende Committenti eventuali chilometraggi ritenuti errati nell'Allegato 8, ai fini di una verifica congiunta e dell'eventuale correzione del dato prima della decorrenza contrattuale, e con quali tempistiche e modalità tale segnalazione debba essere effettuata. Quesito 17 — Corrispondenza tra l'indirizzo “Piazzale Giommi” (Piastra Servizi di Cesena) e l'indirizzo dell'Ospedale Bufalini Riferimenti: Allegato 8 (elenco tratte con indirizzi e km) Dalla verifica dell'Allegato 8 risulta che l'indirizzo “Piazzale Giommi” non è presente in alcuna riga dell'elenco tratte. Per Cesena l'unico punto codificato relativo all'area ospedaliera è “CET033 - Transit Point Bufalini - Viale Ghirotti 286”, utilizzato sistematicamente come riferimento per tutte le tratte da/verso Cesena. Risulta tuttavia che l'indirizzo “Piazzale Giommi”, riferito alla Piastra Servizi di Cesena, sia attualmente utilizzato/caricato nel sistema gestionale in uso, pur non comparendo come indirizzo distinto nell'Allegato 8 predisposto per la nuova gara. Quesito: si chiede di confermare che l'indirizzo “Piazzale Giommi” (Piastra Servizi di Cesena), non presente nell'Allegato 8, debba intendersi integralmente ricompreso/coincidente, ai fini del calcolo delle fermate e dei chilometri, con l'indirizzo “Viale Ghirotti 286, Cesena” (Transit Point Bufalini) riportato in Allegato 8, oppure se debba essere codificato come indirizzo/fermata autonomo e distinto, con conseguente necessità di integrare l'Allegato 8 con le relative tratte e i relativi chilometri di collegamento. Quesito 18 — Trasporto (ADR e non ADR) tra depositi privi di Transit Point e reparti nella medesima area ospedaliera: rischio di remunerazione a zero per le tratte più brevi Riferimenti: pag. 59, par. 4.9.1/4.9.2/4.9.3 (assenza di minimo tassabile, cfr. Quesito 6) A pag. 59 del capitolato si precisa che “il trasporto su strada in ADR svolto per movimentare oggetti da depositi (non Transit Point) presenti all'interno di un'area ospedaliera verso reparti collocati in strutture poste all'interno della medesima area ospedaliera, verranno remunerati sulla base dei costi dei trasporti su strada”, mentre la movimentazione del materiale scaricato in prossimità della struttura, fino al reparto, è remunerata con il servizio di movimentazione interna. Analoga formulazione compare anche in altra parte del capitolato, senza restrizione esplicita al solo trasporto ADR. Trattandosi di percorsi interni all'area ospedaliera potenzialmente anche inferiori a 1 km, e in assenza di un minimo tassabile per viaggio/fermata (cfr. Quesito 6), tali spostamenti risulterebbero remunerati, applicando puramente la tariffa al chilometro offerta, per importi prossimi allo zero, pur comportando comunque tempi tecnici di carico, scarico e trasferimento del mezzo. Quesito: si chiede di chiarire se la remunerazione dei trasporti su strada tra depositi privi di Transit Point e reparti collocati nella medesima area ospedaliera (sia in regime ADR, sia per materiali non soggetti ad ADR) sia effettivamente determinata secondo la sola tariffa al chilometro offerta, anche quando la distanza percorsa sia inferiore a 1 km, con conseguente importo fatturabile prossimo allo zero, oppure se per tali spostamenti sia prevista una remunerazione minima o una diversa modalità di computo che tenga conto dei tempi tecnici di carico/scarico indipendentemente dalla distanza percorsa. Quesito 19 — Valore tassativo di orari/destinazioni dei giri: modalità di abbinamento e responsabilità nella definizione della sequenza delle tappe Riferimenti: pag. 67 A pag. 67 si stabilisce che “in tutti i tipi di trasporto richiesti, le destinazioni e gli orari di inizio e di fine giro convenuti avranno valore tassativo e dovranno essere rigorosamente rispettati dall'OEA, salvo i casi di forza maggiore e di diverse disposizioni da parte delle Aziende Committenti”. Il capitolato non specifica tuttavia, nel caso in cui vengano abbinate più richieste di trasporto sullo stesso mezzo/giro (prima dell'inizio del giro o a giro già avviato), quale soggetto sia responsabile della definizione della sequenza delle tappe e degli eventuali slittamenti orari conseguenti all'inserimento di tappe aggiuntive. Quesito: si chiede di chiarire se gli orari di inizio e fine giro indicati per iscritto nella richiesta di trasporto abbiano valore tassativo anche nel caso di abbinamento di più richieste sullo stesso giro/mezzo, e se tali abbinamenti (effettuati prima dell'inizio del giro o a giro già in corso) debbano rispettare rigorosamente gli orari originariamente comunicati per ciascuna richiesta. Si chiede inoltre di indicare quale soggetto (OEA, centrale operativa, Aziende Committenti) sia responsabile della decisione di abbinare richieste aggiuntive a un giro già pianificato, di definire la nuova sequenza delle tappe e di gestire gli eventuali spostamenti orari che ne conseguono, e con quali modalità tali decisioni debbano essere comunicate e tracciate. Quesito 20 — Tempi di attivazione per i viaggi fuori Romagna: richiesta di rivalutazione del termine di 15 minuti per la Pronta Disponibilità Riferimenti: pag. 86, par. 4.9.4 Il capitolato prevede, per i viaggi fuori dall'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini richiesti in regime di urgenza o pronta disponibilità, che l'OEA debba iniziare il giro entro 30 minuti dall'attivazione per l'urgenza ed entro 15 minuti per la pronta disponibilità, indipendentemente dalla posizione geografica del luogo di ritiro. Si rileva che il termine di 15 minuti risulta particolarmente stringente per attivazioni riferite a punti di ritiro collocati a notevole distanza dalla sede/deposito dell'OEA, con conseguente concreto rischio di inadempimento e di applicazione delle relative penali indipendentemente dall'effettiva organizzazione posta in essere dall'OEA. Quesito: si chiede se le Aziende Committenti intendano rivalutare il termine di 15 minuti previsto per l'inizio del giro nei viaggi in Pronta Disponibilità fuori dall'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, tenuto conto della distanza tra la sede/deposito dell'OEA e il luogo di ritiro fuori Romagna, e se sia prevista una modulazione del termine in funzione della distanza geografica del punto di attivazione, anziché un termine fisso indipendente dalla collocazione del luogo di ritiro. Quesito 21 — Integrazioni in itinere per i viaggi fuori ambito territoriale e numero massimo di integrazioni per viaggio Riferimenti: par. 4.9.1 (integrazione di tratte in giri limitrofi), par. 4.9.4 Il par. 4.9.1 disciplina la possibilità di aggiungere una tratta di un viaggio programmato, urgente e/o in pronta disponibilità all'interno di un giro permanente limitrofo o di altro giro compatibile, con conseguente aggiornamento del calcolo chilometrico. Non risulta tuttavia specificato se analoghe integrazioni possano essere richieste anche durante l'esecuzione di un viaggio fuori dall'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini già avviato, né se esista un numero massimo di integrazioni (tratte aggiuntive) ammissibili per un medesimo viaggio. Quesito: si chiede di chiarire se, per i viaggi fuori dall'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possano essere richieste integrazioni (tratte/fermate aggiuntive) anche a giro già avviato nel corso della medesima giornata di effettuazione del servizio, e se sia previsto un numero massimo di integrazioni ammissibili per ciascun viaggio, oltre il quale l'OEA possa legittimamente non accettare ulteriori richieste di abbinamento. Quesito 22 — Rimborso/indennizzo in caso di annullamento tardivo di viaggi Programmati o Urgenti Riferimenti: par. 4.3 (disdetta viaggi Permanenti) Il par. 4.3 disciplina la disdetta dei soli viaggi “Permanenti”, prevedendo che l'OEA si attivi autonomamente salvo disdetta comunicata entro il giorno lavorativo precedente. Il capitolato non specifica invece se, e con quale eventuale rimborso/indennizzo, un viaggio Programmato o Urgente già richiesto e organizzato dall'OEA (con mezzo e personale predisposti) possa essere annullato dalle Aziende Committenti a ridosso o durante lo svolgimento del servizio. Quesito: si chiede di chiarire se sia previsto un rimborso o un'indennità a favore dell'OEA nel caso in cui un viaggio Programmato o Urgente, già accettato e organizzato (mezzo e personale mobilitati), venga annullato dalle Aziende Committenti a ridosso dell'orario di effettuazione o a servizio già iniziato, e con quali modalità e tempistiche tale annullamento debba essere comunicato per non comportare oneri a carico dell'OEA. Quesito 23 — Conferma del termine di pianificazione/preavviso per le diverse tipologie di viaggio Riferimenti: par. 4.3 Il par. 4.3 prevede che, per i viaggi “Programmati”, l'OEA si attivi su richiesta effettuata alla centrale operativa del fornitore entro le ore 17:00 del giorno precedente la data di effettuazione. Per i viaggi Permanenti è invece prevista una diversa modalità (disdetta entro il giorno lavorativo precedente), mentre per i viaggi Urgenti l'attivazione avviene su richiesta nella stessa giornata (7:00-17:00 dal lunedì al sabato). Quesito: si chiede di confermare che il termine delle ore 17:00 del giorno precedente si applichi esclusivamente ai viaggi Programmati, e non anche ai viaggi Permanenti (per i quali vale la sola disdetta) e Urgenti (per i quali vale l'attivazione in giornata), affinché risulti chiaro, per ciascuna tipologia di viaggio, l'esatto termine di preavviso richiesto ai fini della pianificazione delle risorse da parte dell'OEA. Quesito 24 — Limiti di guida continuativa per i giri fuori Regione di lunga percorrenza Riferimenti: pag. 67 (rispetto della normativa vigente), par. 4.9.4 Il capitolato richiede genericamente il rispetto della normativa vigente in materia di circolazione stradale e di sicurezza del trasporto, senza tuttavia specificare, per i giri fuori dall'ambito territoriale delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che possono comportare percorrenze e tempi di guida rilevanti, se le Aziende Committenti richiedano il rispetto di limiti operativi aggiuntivi (rispetto a quelli di legge in materia di tempi di guida e di riposo degli autisti) ai fini della pianificazione e dell'esecuzione di tali giri. Quesito: si chiede di confermare se, per i giri fuori Regione di lunga percorrenza, trovino applicazione esclusivamente i limiti di guida e di riposo previsti dalla normativa vigente in materia di autotrasporto, oppure se le Aziende Committenti richiedano ulteriori limiti operativi (es. numero massimo di km o ore di guida continuativa nella giornata) ai fini della pianificazione del servizio, e se tali eventuali limiti aggiuntivi debbano essere considerati in sede di formulazione dell'offerta economica. Quesito 25 — Viaggio IRST Meldola – Tricase (818 km): riconoscimento come unico viaggio in caso di percorrenza pluri-giornaliera Riferimenti: par. 4.9.1, par. 4.9.2, par. 4.9.4 (assenza di disciplina specifica per i viaggi pluri-giornalieri), Allegato 8 Dall'Allegato 8 risulta che la tratta IRST Meldola (Via Piero Maroncelli, 40) – Ospedale Cardinale G. Panico di Tricase (Lecce, Via San Pio X, 4) è di 818 km (sola andata). Il capitolato non disciplina espressamente l'ipotesi di un viaggio la cui esecuzione, per la distanza da percorrere, richieda la permanenza dell'autista fuori sede per più giornate (risulta che, per tale tratta, l'operatore resti fuori sede per 2 giorni), non essendo specificato se tale servizio debba essere considerato un unico viaggio remunerato secondo le regole ordinarie (km percorsi e fermate) oppure se debba prevedere un trattamento differenziato in relazione alla durata pluri-giornaliera dell'impegno del mezzo e del personale. Quesito: si chiede di confermare se il viaggio IRST Meldola – Ospedale Cardinale G. Panico di Tricase (818 km per sola andata, secondo Allegato 8), che comporta la permanenza dell'autista e del mezzo fuori sede per 2 giornate, debba essere considerato e remunerato come un unico viaggio secondo le ordinarie regole di calcolo di chilometri e fermate previste dal capitolato (quindi sulla base dei soli km percorsi andata e ritorno), oppure se sia prevista una remunerazione aggiuntiva riferita alla durata pluri-giornaliera dell'impegno (es. indennità di trasferta, pernottamento, o giornate aggiuntive), e con quali modalità tale eventuale remunerazione aggiuntiva debba essere quantificata in sede di offerta. Quesito 26 — Mancata remunerazione dei viaggi non integrati/ottimizzati: criteri e regole di valutazione Riferimenti: par. 4.2.1 (“non verranno remunerati costi relativi a viaggi non integrati o ottimizzati”) Il capitolato stabilisce che dovrà essere sempre assicurata “la massima efficienza, efficacia ed appropriatezza dei trasporti effettuati garantendo la massima razionalizzazione e integrazione dei trasporti stessi per consentire la riduzione dei costi di gestione” e che, pertanto, “non verranno remunerati costi relativi a viaggi non integrati o ottimizzati”. Il capitolato non definisce tuttavia parametri oggettivi per stabilire quando un viaggio debba considerarsi “non integrato” o “non ottimizzato”, né la procedura con cui tale valutazione verrà effettuata (ex ante, in fase di pianificazione, o ex post, in sede di verifica/contestazione della fattura). Quesito: si chiede di chiarire quali siano i criteri oggettivi e le soglie (es. percentuale di riempimento del mezzo, numero minimo di fermate/destinatari per giro, compatibilità oraria tra richieste) sulla base dei quali un viaggio verrà qualificato come “non integrato o ottimizzato” ai fini della non remunerazione, e con quale procedura (ex ante in fase di pianificazione/autorizzazione del giro da parte della centrale operativa, oppure ex post in sede di verifica della fattura) tale valutazione verrà effettuata, al fine di consentire all'OEA di organizzare preventivamente il servizio in conformità a tali criteri. Quesito 27 — Mantenimento della temperatura del vano di carico a veicolo fermo: modalità richieste Riferimenti: par. 4.2.1 (mantenimento della temperatura anche a veicolo spento) Il capitolato prevede che “l'OEA dovrà garantire il mantenimento della temperatura e la relativa tracciatura rispetto al tempo del vano di carico all'interno del range indicato, per tutto il tempo in cui l'OEA ha in carico il materiale, quindi per tutta la durata del trasporto e per i periodi di sosta, anche nel caso in cui il veicolo sia spento”. Il capitolato non specifica tuttavia quali soluzioni tecniche siano richieste o ritenute idonee per garantire tale mantenimento in assenza di alimentazione dal motore del veicolo (es. unità di refrigerazione/riscaldamento autonome a batteria, gruppi frigoriferi indipendenti, coibentazione passiva certificata per una durata minima, o altro), né per quanto tempo massimo di sosta a motore spento debba essere garantita la tenuta della temperatura. Quesito: si chiede di chiarire quali soluzioni tecniche siano richieste o considerate idonee per garantire il mantenimento della temperatura del vano di carico all'interno del range previsto anche a veicolo fermo e spento (es. unità di refrigerazione/riscaldamento autonome, gruppi frigoriferi a batteria indipendenti dal motore, coibentazione passiva certificata), e per quale durata massima di sosta a motore spento tale mantenimento della temperatura debba essere garantito senza necessità di riaccensione del veicolo. Quesito 28 — Separazione del vano di carico per materiali di diversa natura e/o temperatura: modalità richieste Riferimenti: par. 4.2.7 (vano di carico confinato e separato dall'abitacolo, per i mezzi trasporto cellule staminali), par. 4.6 (segregazione dei materiali di diversa natura e gestione di due o più temperature distinte all'interno dello stesso vano di carico) Il capitolato prevede, per gli automezzi destinati al trasporto di cellule staminali/organi/plasma/sangue (par. 4.2.7), un “vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici”. Per la generalità dei mezzi (par. 4.6), il capitolato prevede invece che, qualora nella stessa tratta si trasportino materiali di diversa natura (es. sangue, medicinali, beni economali), tale materiale “dovrà quindi essere opportunamente ancorato e segregato all'interno del vano di carico”, e che i mezzi debbano poter gestire “due o più temperature distinte” all'interno del medesimo vano di carico. Non risulta tuttavia specificata la modalità tecnica con cui tale segregazione/separazione debba essere realizzata (es. paratia fissa rigida, separatore mobile, vani/celle termiche indipendenti, sacche o contenitori termici dedicati e semplicemente ancorati). Quesito: si chiede di chiarire, per la generalità degli automezzi destinati al trasporto simultaneo di materiali di diversa natura e/o a temperature distinte (esclusi i mezzi dedicati al trasporto di cellule staminali/organi di cui al par. 4.2.7, per i quali è già richiesto un vano di carico confinato e separato), quale modalità tecnica di separazione del vano di carico sia richiesta o ritenuta idonea (es. paratia fissa rigida, separatore mobile, celle/vani termici indipendenti, oppure il solo ancoraggio di contenitori termici dedicati all'interno di un vano di carico unico), ai fini del rispetto dei requisiti di segregazione e di gestione di due o più temperature distinte previsti dal par. 4.6. Quesito 29 — Criteri Ambientali Minimi (DM 17 giugno 2021): specifiche tecniche richieste per i veicoli Riferimenti: par. 4.12 (Criteri Ambientali Minimi) Il par. 4.12 del capitolato richiama il DM 17 giugno 2021 (G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021), Allegato 1, Scheda Lettera I) “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre... servizi di trasporto colli...”, stabilendo che i veicoli acquistati, acquistati in leasing, locati o noleggiati “devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi di cui al citato DM 17 giugno 2021 ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio”. Il capitolato non riporta tuttavia, nel proprio testo, l'elenco puntuale delle specifiche tecniche/soglie applicabili (a titolo esemplificativo: classe emissiva minima, percentuale minima di veicoli a basse/zero emissioni nel parco mezzi, limiti di emissioni di CO2/particolato, etichettatura ambientale dei pneumatici), rinviando integralmente al testo del DM. Quesito: si chiede di confermare quali specifiche tecniche/soglie dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 17 giugno 2021, Allegato 1, Scheda Lettera I), siano concretamente applicabili al parco mezzi da adibire al servizio (a titolo esemplificativo: classe emissiva minima richiesta, eventuale percentuale minima di veicoli a basse/zero emissioni, limiti di emissione di CO2/particolato), e di indicare quali mezzi di prova (dichiarazioni, certificazioni, carte di circolazione, etc.) dovranno essere prodotti dall'OEA a corredo dell'offerta e, successivamente, in fase di acquisto/noleggio/leasing di ulteriori veicoli nel corso dell'esecuzione del contratto. Quesito 30 — Trasporto su strada: coerenza del monte ore stimato con l'orario CCNL degli autisti e il regolamento UE su tempi di guida e riposo Riferimenti: Disciplinare di gara, art. 3 (“Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti”) e relative tabelle “Costi manodopera” Il Disciplinare di gara (art. 3) indica che il costo del macro-servizio Trasporti su strada è stato calcolato considerando un monte ore annuale di 118.931,52 ore per l'AUSL della Romagna e di 15.588,00 ore per l'IRST (rispettivamente 594.657,60 e 77.940,00 ore sull'intero quinquennio), regolate dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (CNEL I100) e valorizzate sulla base delle tabelle del D.D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 135 del 19/12/2025 per il personale viaggiante (livelli AUSL: 3S, L-driver, H1, G1; livello IRST: H1), con dettaglio analitico rinviato all'Allegato 1.1 (non esaminato). Il Disciplinare non specifica tuttavia espressamente se, nella costruzione di tale monte ore, si sia tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale ordinario degli autisti previsto dal CCNL di riferimento (risultando, per prassi di settore, pari a 39 ore settimanali, elevabile fino a 47 ore in regimi di orario multiperiodale per servizi di carattere extraurbano) né dei limiti di guida continuativa e di riposo previsti dal regolamento UE vigente in materia di autotrasporto. Quesito: si chiede di confermare se il monte ore annuale di 118.931,52 ore (AUSL della Romagna) e di 15.588,00 ore (IRST) indicato all'art. 3 del Disciplinare per il macro-servizio Trasporti su strada sia stato determinato tenendo conto: a) dell'orario di lavoro settimanale ordinario e multiperiodale degli autisti previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione; b) dei limiti di guida continuativa e di riposo previsti dal regolamento UE vigente per gli autisti. Si chiede inoltre se l'Allegato 1.1, richiamato all'art. 3 del Disciplinare, contenga il dettaglio del numero di autisti e dei turni sottostanti tale monte ore, ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica. Quesito 31 — Esclusione del meccanismo ordinario di adeguamento prezzi ex art. 60, comma 2-bis, D.Lgs. 36/2023 Riferimenti: Disciplinare di gara, art. 3.2 (Revisione Prezzi) e art. 3.2.1 (Copertura economica e finanziaria) L'art. 3.2 del Disciplinare prevede un meccanismo di revisione prezzi legato all'andamento degli indici PPS (n. 49 per la macroarea Trasporti, n. 52 per Centro Logistico Centralizzato, Transit Point e Movimentazione), che si attiva automaticamente al superamento di una variazione del 5% del costo del servizio, con adeguamento pari all'80% del valore eccedente tale soglia; prevede altresì, all'art. 3.2.1, un accantonamento del 10% del valore del contratto originario alla voce “imprevisti” e del 50% alla voce “accantonamenti per revisione e rinegoziazione”, oltre a una clausola di rinegoziazione ex art. 9 del Codice per circostanze straordinarie e imprevedibili. Il medesimo articolo precisa tuttavia espressamente che “non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo, di cui all'art. 60 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 209/2024”. Quesito: si chiede di chiarire la ragione per cui il Disciplinare esclude espressamente l'applicazione del meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo di cui all'art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 209/2024), pur prevedendo il meccanismo di revisione prezzi su base indicizzata di cui all'art. 3.2 e la clausola di rinegoziazione di cui all'art. 9 del Codice, e di confermare che questi ultimi due strumenti siano da ritenersi esaustivi, per l'intera durata contrattuale, ai fini della copertura dei maggiori oneri sopravvenuti a carico dell'OEA. Quesito 32 — Clausola sociale: applicabilità al personale attualmente impiegato in subappalto dagli affidatari uscenti Riferimenti: par. 15 Capitolato Tecnico (Clausola Sociale); Disciplinare di gara, art. 9 lett. b) (Clausola sociale per la stabilità occupazionale) Il par. 15 del Capitolato Tecnico e, in termini sostanzialmente coincidenti, l'art. 9 lett. b) del Disciplinare di gara prevedono che l'Operatore Economico Aggiudicatario sia tenuto ad “assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze” dell'affidatario uscente, ai sensi dell'art. 57 c. 1 lett. a) del Codice, con l'elenco del personale attualmente impiegato riportato in Allegato 31 al Capitolato. Nessuna delle due disposizioni specifica espressamente se tale obbligo di assorbimento prioritario si estenda anche al personale che, pur operando di fatto sui servizi oggetto di gara, risulti alle dipendenze di un subappaltatore dell'attuale affidatario, anziché dell'affidatario diretto. Quesito: si chiede di confermare se la clausola sociale di cui al par. 15 del Capitolato Tecnico si applichi anche al personale attualmente alle dipendenze di eventuali subappaltatori degli attuali affidatari dei servizi, e non soltanto al personale direttamente dipendente degli affidatari medesimi, e se l'elenco del personale di cui all'Allegato 31 – Clausola sociale ricomprenda anche tale personale in subappalto con l'indicazione del relativo datore di lavoro.
Risposta : Di seguito le risposte ai quesiti.
1- Si precisa che il Transit point di Forlì si trova a Forlì in via E. Benini 27/29 come indicato nella tabella “TRANSIT POINT (TP)” del paragrafo 5 del capitolato. Pertanto, l’importo canone mensile riportato nella tabella “MACRO AREA TRANSIT POINT” a pag. 233 del capitolato, descritto come “Ospedale di Forlì” si riferisce al TP di Forlì Via E. Benini 27/29. La fermata presso il TP di Forlì via E. Benini 27/29 e la fermata presso il PO Morgagni-Pierantoni di Forlì sono da considerarsi 2 fermate distinte come indicato all’allegato 8.
2-Il punto di accettazione merci dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni è da considerarsi un luogo fisico in cui poter scaricare la merce proveniente dal Transit Point di via Benini per poi procedere con la consegna ai servizi del presidio ospedaliero. Presso il Punto di accettazione Merci dell'Ospedale Morgagni Pierantoni non è presente personale AUSL e non vengono effettuate le attività indicate nel paragrafo 5 “Attività presso i Transit Point” del capitolato. Non sono pertanto richiesti orari specifici di apertura e chiusura, l’OE dovrà garantire in autonomia la consegna della merce ai reparti secondo quanto indicato al paragrafo 4.2.1 Trasporti di materiali di magazzino e Transit Point.
3- Si conferma che il Magazzino di Via Roma (Edificio Pantieri) e il Magazzino FOUR devono essere gestiti secondo le medesime regole operative previste per i Transit Point. Per il Magazzino di Via Roma e il Magazzino FOUR, gli orari dovranno essere concordati con il committente in fase di avvio del servizio in coerenza con le necessità della FOUR e delle attività cliniche dell'Istituto (dal lunedì alla domenica). La stazione appaltante non ritiene opportuno scomporre la dotazione organica per singolo magazzino/TP; pertanto, l'OEA dovrà presentare offerta sulla base di quanto specificato complessivamente nell'Allegato 29.
4. 4- Si confermano gli orari indicati al par. 5.1.1 per il TP, rappresentati delle esigenze attuali. Resta salva la possibilità di ampliare gli orari di apertura o di rimodulare strutturalmente gli orari nei termini di cui al par. 5.2, sono inclusi tutti i giorni della settimana (da lunedì a domenica).
5- 5- L’OEA organizzerà le consegne in piena autonomia organizzativa, confermando quanto descritto nel capitolato al paragrafo 4.9.3.
6- Si conferma quanto indicato nel capitolato.
7- Le tratte non incluse nell'Allegato 8 dovranno essere calcolate entro la fatturazione dei viaggi effettuati nel mese in cui tale tratta sia stata eseguita per la prima volta. Per il ricalcolo delle tratte si rimanda a quanto previsto al paragrafo 4.9.1 Modalità di calcolo dei chilometri percorsi e delle fermate.
8- Si conferma che il giro indicato corrisponde ad un totale di 150 km come da Allegato 8. L'appaltatore potrà scegliere di effettuare il percorso che ritiene più idoneo nel rispetto dei tempi e delle fermate concordate, nella consapevolezza che il viaggio verrà remunerato secondo l'applicazione del tecnicismo matematico definito al paragrafo 4.9.1.e seguenti. Il capitolato non prevede alcuna rideterminazione del chilometraggio ad eccezione dei casi di modificata viabilità specificati al par. 4.9.1.
9- Si conferma, non trattandosi di Pronta disponibilità.
10- Si conferma.
11- Ai fini della formulazione dell’offerta si ritiene sufficiente l’informazione già fornita dei dati relativi ai pedaggi anno 2025 (ultimi disponibili).
12- Si precisa che il “Costo km Fuori Regione” di cui a pag. 235 del capitolato è da intendersi come “Costo km Fuori Romagna”. La ratio è la medesima alla base delle tariffe ACI che tiene conto del fatto che i costi fissi iniziali (come ammortamento, assicurazione, gestione ecc.) vengono ripartiti su un numero maggiore di chilometri,
13- Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 4.9.2 del capitolato.
14- I costi della manodopera relativa al personale della centrale operativa sono stati conteggiati nei costi della manodopera per il servizio della Movimentazione Interna.
15- Si conferma quanto indicato all’art. 3.2 del disciplinare di gara, coerente alla normativa di riferimento.
16- Non previsto.
17- Si conferma che l'indirizzo “Piazzale Giommi” (Piastra Servizi di Cesena) debba intendersi integralmente ricompreso/coincidente, ai fini del calcolo delle fermate e dei chilometri, con l'indirizzo “Viale Ghirotti 286, Cesena” (Transit Point Bufalini) presente nell'Allegato 8.
18- Si rimanda a quanto previsto da capitolato.
19- Si conferma che gli orari di inizio e fine giro indicati per iscritto nella richiesta di trasporto hanno valore tassativo a meno che questi non vengano rettificati dalle Aziende Committenti.
20- Si confermano le tempistiche di attivazione indicate nel capitolato.
21- Si conferma che possono essere chieste integrazioni (tratte/fermate aggiuntive) sia prima dell’inizio che durante l’esecuzione del giro, per qualsiasi tipologia di viaggio inclusi i viaggi fuori Romagna. Non è previsto un numero massimo di integrazioni ammissibili per un medesimo viaggio.
22- Non è previsto alcun indennizzo nel caso di viaggio non effettuato. Verranno riconosciute le fermate e i chilometri effettuati nel caso di annullamento del viaggio da parte delle Aziende Committenti dopo l’inizio dello stesso.
23- Si conferma quanto indicato al paragrafo 4.3 del capitolato.
24- Si conferma quanto previsto dal capitolato e all’allegato 30 in caso di attivazione opzione.
25- Si conferma quanto previsto dal capitolato e all’allegato 30.
26- Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 4.11 del capitolato.
27- Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 4.2.1 del capitolato.
28- Si rimanda a quanto previsto nel capitolato.
29- Si rimanda a quanto previsto dal capitolato e al DM 17 giugno 2021.
30- Si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara.
31- Si conferma quanto indicato all’art. 3.2 del disciplinare di gara, coerente alla normativa di riferimento.
32- Si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara coerente alla normativa di riferimento.