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Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI MODENA E DEL TERRITORIO
Ente appaltanteCOMUNE DI MODENA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto721.311,48 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema23/06/2026
Termine richiesta chiarimenti15/07/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte27/07/2026 13:00
Apertura busta amministrativa29/07/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteNon è previsto il sopralluogo come disposto al punto 11 del Disciplinare.

Allegati

Referenti

Bertugli Giovanni

Migliozzi Daniela Maria Adriana

telefono: 0592032400

Dalla Libera Alessandra

telefono: 0592032778

Bertani Martina

telefono: 0592032685

Tomasello Giada

telefono: 0592032411

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI MODENA E DEL TERRITORIO

CIG: BC19F84A10
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI355601-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 12:12

Domanda : In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, se l'operatore economico non raggiunge i n.3 contratti con enti pubblici, è possibile risolverlo con l'avvalimento di un ulteriore operatore economico? O solo con ATI?

Risposta :

Come previsto all'art. 7 del Disciplinare di gara, il concorrente può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.

Chiarimento PI354965-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 12:10

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) In merito ai documenti comprovanti i servizi analoghi dichiarati in sede di partecipazione, la documentazione di gara non specifica esplicitamente in quale fase gli stessi debbano essere prodotti. Si chiede di confermare se tale documentazione debba essere presentata unicamente in fase di aggiudicazione, ovvero se sia richiesta la relativa produzione già in sede di presentazione dell'offerta. 2) In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi analoghi, si chiede un chiarimento nel caso in cui, per il medesimo committente, siano stati eseguiti più servizi affidati mediante procedure di gara distinte, ciascuna identificata da un differente CIG (a titolo esemplificativo: 6 servizi affidati tramite 6 procedure distinte con il medesimo cliente). Si richiede conferma che, in tale ipotesi, trattandosi di servizi autonomi e distinti, affidati dal medesimo committente con contratti separati, i medesimi possano essere considerati e conteggiati come referenze distinte (nell'esempio, 6 referenze) ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara, e non come un'unica referenza cumulativa riferita al medesimo cliente.

Risposta :

1) Si conferma.


2) Si conferma.


Chiarimento PI354904-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 12:08

Domanda : 1. L'art. 5 del Capitolato speciale prevede, tra le campagne oggetto dell'appalto, "n. 2 campagne di destinazione turistica anno 2027 e anno 2028 con declinazione mercato estero, in lingua inglese o tedesca". Si chiede di chiarire se, in sede di offerta tecnica, il concorrente debba presentare la proposta creativa e i relativi materiali/copy sia in lingua italiana che in inglese/tedesco oppure se tale declinazione linguistica sia un passaggio da effettuare in fase esecutiva, una volta aggiudicata la gara. 2. La Relazione tecnico-illustrativa indica che il piano di comunicazione integrata dovrà "tenere in considerazione, operando in sinergia" i progetti già avviati "Modena Patrimonio Mondiale", "Modena città dei Festival", "Natale a Modena", "Modena meglio dal vivo" e "Modena ti regala una notte" (quest'ultimo progetto della Camera di Commercio di Modena). L'art. 5 del Capitolato speciale include invece esplicitamente tra le campagne da realizzarsi nell'ambito del presente appalto le iniziative "Natale a Modena", "Modena Città dei Festival" e "Modena Patrimonio Mondiale", precisando che per tali brand già esistenti non è richiesta una nuova proposta creativa di brand, ma azioni di ulteriore promozione e diffusione. Si chiede di chiarire: a) se il progetto "Modena meglio dal vivo", non espressamente ricompreso tra le campagne elencate all'art. 5 del Capitolato, costituisca un'iniziativa esterna al perimetro delle attività da realizzare (analogamente a "Modena ti regala una notte"), da considerare unicamente ai fini di coordinamento e non sovrapposizione, oppure se rientri tra le attività oggetto di uno o più deliverable dell'appalto e in quale categoria; b) se, per analogia, anche il coordinamento richiesto rispetto a "Modena Patrimonio Mondiale" e "Modena Città dei Festival" nell'ambito della strategia generale sia da intendersi quale mero raccordo con le rispettive attività di comunicazione già in essere, distinto e ulteriore rispetto alle specifiche campagne di rafforzamento richieste all'art. 5 del Capitolato per tali brand. 3. Si chiede di chiarire a quale categoria di campagna elencate debba essere ricondotta la campagna “Modena meglio dal vivo”. 4. La Relazione tecnico-illustrativa (pag. 5) indica che il piano di comunicazione integrata dovrà "tenere in considerazione, operando in sinergia" i progetti già avviati "Modena Patrimonio Mondiale", "Modena città dei Festival", "Natale a Modena" e "Modena meglio dal vivo". L'art. 5 del Capitolato speciale include tuttavia, tra le campagne da realizzarsi nell'ambito del presente appalto, proprio "Natale a Modena", "Modena Città dei Festival" e "Modena Patrimonio Mondiale", precisando che per tali brand già esistenti non è richiesta una nuova proposta creativa, ma azioni di ulteriore promozione e diffusione. Si chiede di chiarire in cosa consista concretamente il richiamo alla "sinergia" con tali progetti già avviati, posto che le relative campagne risultano già ricomprese, quali attività da realizzare ex novo (fatta salva l'identità di brand), tra i deliverable dell'appalto di cui all'art. 5 del Capitolato. 5. Il sub-criterio 2.2 della tabella di valutazione dell'offerta tecnica (art. 18.1 del Disciplinare) richiede di illustrare le azioni operative della campagna di punta "descrivendo in modo dettagliato i prodotti e materiali di comunicazione previsti, con indicazione delle relative caratteristiche qualitative e quantitative". Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "caratteristiche quantitative" dei prodotti e materiali, ed in particolare se la richiesta riguardi il numero e le specifiche tecniche dei materiali previsti (es. numero di video, post, creatività, uscite editoriali, relative durate/formati) oppure dati di pianificazione media (es. impression, GRP, frequenza, budget per canale). 6. L'art. 5 del Capitolato speciale prevede un'attività di formazione fino a un massimo di 20 ore/annue rivolta ai dipendenti dell'Amministrazione e agli operatori turistici individuati dal Comune di Modena, su tematiche in parte già indicate (digital strategy, marketing territoriale, comunicazione, brand reputation, brand identity, evoluzione dell'AI nel comparto del turismo, analisi dei dati di monitoraggio) e in parte da "definire di concerto con l'impresa aggiudicataria". Si chiede di chiarire se la programmazione di tale attività formativa debba essere proposta in sede di offerta tecnica, oppure se sarà definita esclusivamente in fase esecutiva, successivamente all'aggiudicazione. 7. La campagna “Modena meglio dal vivo” a quale delle categorie di campagna elencate deve essere ricondotta ai fini della proposta tecnica?

Risposta :

1) La declinazione linguistica avverrà in fase esecutiva della campagna.

2.a) e 2.b), 3 e 7

La campagna "Modena, meglio dal vivo" è la campagna di destinazione turistica del 2026, è autonoma sotto il profilo gestionale e si concluderà nel 2026. Rappresenta tuttavia il contesto più recente di comunicazione dell'Amministrazione comunale.

La campagne “Modena patrimonio mondiale” "Modena Città di Festival", invece, rientrano nell'oggetto della presente procedura di gara, come previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale.

4 Il riferimento alla sinergia incluso nella relazione tecnica illustrativa rappresenta un mero elemento contestuale di inquadramento - sotto il profilo comunicativo - all’interno del quale si dovranno inserire la nuova strategia e le nuove campagne richieste.

5. Si conferma che le caratteristiche quantitative si riferiscono al quantitativo dei prodotti/contenuti audio/video offerti inteso in termini di numero di prodotti e specifiche tecniche e agli indici di misurazione delle campagne (dati tecnici).

Si specifica che non potrà essere contenuto in offerta tecnica alcun dato quantitativo economico (a pena di esclusione, si rimanda all’art 16 del Disciplinare di gara) compresi budget anche espressi in termini %.

6) L'attività di formazione di cui all’art 5 del Capitolato speciale sarà oggetto di programmazione operativa in sede di esecuzione del contratto.

Chiarimento PI354887-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:59

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Con riferimento alla documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (par. 6.2 del Disciplinare) e tecnica e professionale (par. 6.3 del Disciplinare), si chiede di confermare che la suddetta documentazione non debba essere caricata sul FVOE entro il termine di presentazione dell’offerta, ma debba essere resa disponibile esclusivamente in una fase successiva, in caso di aggiudicazione (o eventuale verifica), a seguito di apposita richiesta da parte della Stazione Appaltante. 2. Con riferimento all'"Allegato A_schema-nomina-responsabile-esterno-trattamento", si chiede di confermare che il documento debba essere sottoscritto e prodotto esclusivamente nella successiva fase di aggiudicazione e non nell’attuale fase di gara. Diversamente, si chiede di indicare in quale sezione della documentazione di gara debba essere inserito. 3. Si chiede di confermare che, ai fini della presentazione della documentazione amministrativa, sia ammesso il caricamento di un file in formato .zip e di specificare se lo stesso debba essere firmato digitalmente.

Risposta :

1) Si conferma, così come previsto all'art. 6 del Disciplinare di gara.


2) Tale documento sarà richiesto all'Operatore economico risultato Aggiudicatario.


3) Si conferma che, come previsto nel Disciplinare di gara, la documentazione presentata deve essere firmata digitalmente. Con specifico riferimento ai formati, si rinvia a quanto previsto all'art. 13 del Disciplinare di gara.

Chiarimento PI353761-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:54

Domanda : In merito alle attività di ufficio stampa si richiede se: - i contenuti per i mediakit sono da realizzarsi a cura dell'agenzia o dall'ufficio stampa del Comune? Le spese vive relative all'organizzazione dei press tour restano a carico del Comune o devono rientrare nel budget di gara? Per il monitoraggio del valore delle uscite Kpi, il Comune è già in possesso del servizio "eco della stampa" o, in caso non lo sia, deve provvedere l'agenzia (e, in questo caso, il budget rientra nell'importo di gara?)

Risposta :

Attività di ufficio stampa nazionale e attività di monitoraggio delle campagne costituiscono attività oggetto dell’affidamento, come specificato all’art. 5 del capitolato speciale.


Chiarimento PI351794-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:41

Domanda : 1) Facendo riferimento al disciplinare di gara Punto 6.3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale), essendo la richiesta di un importo minimo complessivo di €350.000 (iva esclusa), è obbligatorio avere almeno 3 contratti stipulati con enti pubblici o è sufficiente un unico ente che supera significativamente l'importo minimo complessivo? E in aggiunta un'impresa privata con oggetto "Marketing Turistico"? 2) In caso di mancata vittoria del bando, la garanzia provvisoria costituita mediante accredito con bonifico, rimarrà vincolata per 180 giorni o verrà restituita nei tempi canonici dopo l'ufficializzazione dell'esclusione?

Risposta :

1) Come previsto all'art. 6.3, per soddisfare il requisito di capacità tecnico professionale l'operatore economico deve dimostrare di aver svolto 5 servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con almeno 3 contratti stipulati con enti pubblici.


2) Si rinvia all'art. 106, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.


Chiarimento PI351320-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:39

Domanda : Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di chiarire se, dato 100 il budget media, possano essere indicate le percentuali di ripartizione del budget per ciascuna singola campagna.

Risposta :

Come previsto all'art. 16 del Disciplinare, non possono essere inseriti contenuti a carattere economico e, quindi, il budget assegnato a singola campagna nell’offerta tecnica.


Chiarimento PI350233-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:36

Domanda : Per finalizzare l'emissione della garanzia provvisoria e dell'impegno a sottoscrivere la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione del contratto, la banca ci chiede l'importo massimo di tale garanzia. Siccome nel capitolato viene indicato 'un importo pari al 10% dell'importo contrattuale' chiediamo di confermare se tale importo è lo stesso considerato per il calcolo della garanzia provvisoria, ovvero € 721.311,48.

Risposta :

La garanzia definitiva, che sarà richiesta all'Operatore economico risultato aggiudicatario, dovrà essere calcolata sul valore a base di gara pari ad € 377.049,17.


Chiarimento PI350097-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:35

Domanda : Le indicazioni riportate alla lettera a) del Capitolato speciale (una quota pari a € 263.934,42, pari al 70% della base di gara, destinata agli investimenti pubblicitari e delle azioni di diffusione multicanale delle campagne di comunicazione di cui all’art. 3 del Capitolato speciale) sono da intendere comprensivi dell'acquisto di traffico per campagne digital e spazi off line?

Risposta :

Si conferma.


Chiarimento PI349912-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:32

Domanda : 1. Composizione del gruppo di lavoro in caso di RTI Riferimenti: punto 9 "Requisiti di partecipazione, clausole sociali e/o condizioni di esecuzione" e punto 18.1, sub-criterio 3.2 "Team del servizio" del Disciplinare di gara. Con riferimento all'ipotesi di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, si chiede di confermare se sia consentito indicare, per i ruoli di responsabile creativo/grafico e di responsabile dell'attuazione, due professionisti per ciascun ruolo, espressione delle diverse imprese raggruppate, in ragione della complementarità delle rispettive competenze, ovvero se ciascuna delle tre figure professionali debba essere ricoperta da un unico soggetto. In caso affermativo, si chiede altresì di precisare come tale duplicità debba essere rappresentata ai fini della valutazione di cui al sub-criterio 3.2, anche con riferimento ai curricula da allegare. 2. Modalità di compilazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione in caso di RTI Riferimento: punto 15.1 "Domanda di partecipazione ed eventuale procura" del Disciplinare di gara – Allegato 1. Con riferimento alla partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, si chiede di confermare che debba essere presentata un'unica domanda di partecipazione (Allegato 1), compilata a cura dell'impresa designata quale mandataria/capofila e sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, ovvero se ciascuna impresa raggruppata debba compilare e presentare una propria distinta domanda di partecipazione. Si chiede inoltre di precisare, nel primo caso, se l'assolvimento dell'imposta di bollo debba intendersi riferito all'unica domanda presentata.

Risposta :

1) Ciascuna delle tre figure professionali richieste deve essere ricoperta da un unico soggetto. Il team di lavoro può comprendere anche le altre figure diverse dai tre professionisti richiesti. Ai fini della valutazione verranno esclusivamente presi in considerazione 3 figure chiave richieste che devono essere individuate in modo chiaro e inequivocabile.


2) Si rinvia all'art. 15.1 del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI349846-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:25

Domanda : Si richiede se le figure del Gruppo di lavoro debbano essere anonime e se vadano inseriti i nominativi esclusivamente per le tre figure richieste?

Risposta :

Deve essere indicato il team del lavoro come specificato nel disciplinare art. 18.1.


Chiarimento PI349251-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:22

Domanda : In riferimento alla relazione tecnica, si richiede se il documento deve essere unico o costituito da tre relazioni singole + allegati?

Risposta :

Si rinvia all’art.16. OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara, in particolare al punto 1) RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO OFFERTO.


Chiarimento PI349250-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:21

Domanda : Si richiede la possibilità di inserire link nell'allegato grafico all'offerta tecnica

Risposta :

Come previsto all’art.16. OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara nei documenti che compongono l’offerta tecnica non devono essere presenti link di rimando a pagine/video o altra documentazione a corredo dell’offerta tecnica.


Chiarimento PI348358-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:19

Domanda : Riguardo gli investimenti pubblicitari, c'è un obbligo di legge che impone una % minima del budget da dedicare a mezzi off-line tradizionali con editori nazionali e locali? Nel caso esista l'obbligo, qual è la % e su quali mezzi (es: quotidiani, radio, TV) c'è obbligo di investire?

Risposta :

Non ci sono obblighi o limiti da dedicare a mezzi mezzi off-line.


Chiarimento PI346452-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:18

Domanda : Presentazione domanda. Nel caso di RTI, la domanda deve essere presentata (compilata e firmata) unicamente dalla capogruppo? Indicando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante?

Risposta :

Si rinvia all'art. 15.1 del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI346196-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:16

Domanda : In merito al punto 6.3 lettera a) del Disciplinare di gara ("Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indicazione della procedura di gara di almeno n. 5 servizi analoghi alla presente gara, con oggetto di marketing turistico riferiti ad almeno uno dei seguenti servizi: - promozione e valorizzazione di brand turistici; - promozione e valorizzazione di territori/destinazioni turistiche; - promozione di eventi turistici; per un importo minimo complessivo pari a € 350.000,00, IVA esclusa, con almeno 3 contratti stipulati con enti pubblici."), si chiede di confermare che possano valere anche servizi regolati da contratti stipulati tra il concorrente ed una società interamente partecipata da un soggetto pubblico, equiparando così tale società ad un ente pubblico.

Risposta :

Ai fini del requisito di cui al punto 6.3 del Disciplinare di gara, per Ente pubblico si deve fare riferimento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.


Chiarimento PI343561-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:13

Domanda : In relazione al team di servizio, si richiede se è necessario descrivere i soli profili professionali delle tre figure richieste, o se bisogna descrivere le competenze di ogni membro del team proposto e allegare i soli tre cv richiesti? In relazione al media planning, si richiede se è possibile allegare le tabelle di dettaglio. Il piano media deve rispettare le quote di legge in materia pubblicitaria (150/2000) ?

Risposta :

Il concorrente dovrà indicare il team del progetto e descrivere i tre profili professionali richiesti e oggetto della valutazione, allegando i relativi cv.


In relazione al media planning, è possibile allegare le tabelle di dettaglio ma queste devono essere incluse nel limite consentito delle pagine previste per il relativo subcriterio di cui alla tabella all’art 18.1 del Disciplinare. A pena di esclusione non dovranno essere inserite quantificazioni/valutazioni/anticipazioni di valori economici. (art.16. OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara).


La procedura è disciplinata dalla documentazione di gara e dal D.lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici. La Legge 7 giugno 2000, n. 150 costituisce il quadro normativo generale delle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ma non introduce, nel caso di specie, specifici requisiti di partecipazione o obblighi ulteriori a carico degli operatori economici rispetto a quelli previsti dalla documentazione di gara.


Chiarimento PI345592-26

Ultimo aggiornamento: 09/07/2026 15:10

Domanda : In merito alla clausola di cui al punto 5 del Disciplinare di gara ("Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato ii.3 del Codice), si chiede di confermare che la clausola di esclusione non opera nel caso in cui, ai fini della partecipazione ad un precedente bando (conclusosi con la stipula del contratto), il concorrente non era tenuto alla presentazione della relazione di cui al citato art.1 co.2 in quanto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta aveva un numero di dipendenti inferiore a 15.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI342018-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 11:26

Domanda : Ai fini della definizione delle strategia media, consideriamo per i primi 24 mesi l'importo complessivo di Euro 377.049 (di cui 263.934 a titolo di acquisto mezzi e 113.114 per analisi, ideazione e creatività). Come dobbiamo considerare la ripartizione dei successivi importi indicati in 147.540 (proroga 12 mesi) ed 196.721 (ulteriori opzioni)? E' corretto considerare l'importo totale di Eur 721.311 per una durata di 36 mesi?

Risposta : Nella predisposizione dell'offerta tecnica gli Operatori Economici tengono conto dell'importo a base di gara relativo al periodo di 24 mesi. La Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di ricorrere alla proroga e alle opzioni di cui all'art. 3.3 del Disciplinare.

Chiarimento PI337340-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 08:39

Domanda : DISCIPLINARE DI GARA 1) Pag. 8 - Che cosa si intende con “non si procede alla stima dei costi della manodopera [...] gli operatori economici sono esonerati dall’onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell’offerta economica”? 2) Art.9 - Riguardo il “responsabile di attuazione”indicato come necessariamente facente parte del gruppo di lavoro, si chiede di precisare le caratteristiche del ruolo e le competenze professionali attese, al fine di consentire un corretto abbinamento con i profili indicati nell'offerta tecnica e nei curricula allegati. 3) Art. 17 - Riguardo l’offerta economica che cosa si intende con “Il sistema richiede comunque la compilazione di un’offerta economica, ma il valore offerto viene calcolato automaticamente dal sistema stesso come valore uguale alla base di gara”? Si chiede di precisare quali operazioni concrete debba compiere il concorrente in sede di compilazione dell'offerta economica su SATER e se sia sufficiente procedere alla firma digitale del documento generato automaticamente, senza necessità di inserire manualmente alcun importo. 4) Art. 18.1 - distingue tra "punteggi discrezionali" (D) e "punteggi tabellari" (T), definiti come punteggi fissi e predefiniti attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto. Si chiede di confermare che i punteggi tabellari siano assegnati in modalità binaria (valore intero se l'elemento è presente, zero se assente), senza possibilità di attribuzione parziale, e che l'unico criterio tabellare previsto sia quello relativo al possesso della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125 (criterio 4.1, punti T = 2). 5) Requisiti di partecipazione - Art. 6.3: è sufficiente che anche uno solo dei servizi analoghi rientri tra le tipologie elencate (promozione brand turistici / territori-destinazioni / eventi turistici) o devono essere coperti tutti e tre i filoni? 6) Gruppo di lavoro - Art. 9: Il disciplinare richiede un gruppo di lavoro dedicato con responsabile progetto, responsabile creativo/grafico e responsabile attuazione. Si chiede: le tre figure devono essere dipendenti o possono essere professionisti con contratto di collaborazione continuativa? 7) Offerta tecnica – Campagna di punta - Criterio 2 (pag. 32): L'offerta richiede una "proposta grafica per la campagna di punta da realizzarsi nell'anno 2027" con max 5 pagine (esclusa elaborazione grafica). Si chiede se l'elaborazione grafica possa essere inserita come allegato separato senza limite di pagine, o se vi sia un limite dimensionale anche per tale allegato. CAPITOLATO SPECIALE 8) Art. 5 del Capitolato Speciale si parla di “Produzione contenuti: video, foto, reels…” Si chiede di chiarire: (a) se la produzione di contenuti fotografici e video debba necessariamente avvenire in occasione di specifici eventi o iniziative promossi dall'Amministrazione, ovvero se sia possibile pianificare sessioni di shooting autonome, da calendarizzare con il Comune, finalizzate alla costituzione di una library di asset riutilizzabili nelle diverse campagne nell'arco del biennio; (b) se sia consentito, in tutto o in parte, il ricorso a immagini e video di stock. c) se il Comune disponga di una libreria di immagini/video da mettere a disposizione dell'aggiudicatario . 9) L'art. 5 del Capitolato Speciale prevede la "produzione dei contenuti testuali, online (compresi i copy dei contenuti social) e offline in italiano e inglese". Si chiede di chiarire se la produzione di contenuti testuali sia da intendersi esclusivamente in funzione delle campagne di comunicazione previste dal contratto, ovvero se comprenda ulteriori attività redazionali autonome non direttamente collegate alle singole campagne. 10) Art. 3 - Il capitolato prevede la realizzazione di diverse campagne. Si chiede se sia prevista una ripartizione orientativa del budget tra le singole campagne o se l'allocazione sia rimessa interamente all'aggiudicatario. Tenuto conto che il 70% (€263.934,42) è destinato agli investimenti pubblicitari, si chiede se esista un tetto minimo/massimo per singola campagna. 11) Art. 5 - Le campagne di destinazione turistica 2027 e 2028 prevedono "declinazione mercato estero, in lingua inglese o tedesca". Si chiede se la scelta della lingua è rimessa all'aggiudicatario o al Comune. 12) Art. 5 - La campagna MICE è indicata come singola (n. 1). Si chiede se abbia una collocazione temporale preferenziale all'interno del biennio (es. anno 1 o anno 2) e se debbano essere coperti tutti i segmenti indicati (meetings, incentives, conferences, exhibitions) o solo alcuni. 13) Art. 5 Monitoraggio - Si chiede se il "sistema di monitoraggio" da predisporre comprenda anche il tracking delle performance del sito visitmodena.it (es. Google Analytics) o si limiti alle campagne a pagamento/di comunicazione.

Risposta :

1) Si rinvia al penultimo capoverso dell'art. 3 del Disciplinare di gara.

2) Con riferimento al ruolo di Responsabile dell'attuazione, si precisa che la documentazione di gara non individua uno specifico profilo professionale né richiede il possesso di particolari qualifiche o titoli. Il Responsabile dell'attuazione è la figura che il concorrente individua per assicurare l'attuazione operativa delle attività previste dall'appalto, in coerenza con la strategia proposta e con l'organizzazione del gruppo di lavoro. Resta rimessa all'autonomia organizzativa del concorrente la definizione delle specifiche competenze richieste e della ripartizione dei compiti tra il Responsabile del progetto, il Responsabile creativo/grafico e il Responsabile dell'attuazione, fermo restando che i curricula presentati dovranno evidenziare esperienze e competenze coerenti con il ruolo attribuito. La valutazione sarà effettuata sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara, con riferimento alle tre figure professionali chiave e ai relativi curricula.

3) Si rinvia all'art. 17 del Disciplinare di gara e ai manuali per le imprese pubblicati sul sito Intercent-er.

4) Si conferma. Si precisa altresì che, in caso di partecipazione in forma associata, il punteggio sarà attribuito solo se la certificazione risulta posseduta da tutti i componenti l’operatore economico plurisoggettivo.

5) Il requisito di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara è soddisfatto anche qualora i 5 servizi analoghi indicati dall'operatore economico siano tutti riconducibili a una sola delle tre tipologie di servizi con oggetto di marketing turistico elencate al medesimo articolo.

6) Le scelte in ordine alle tipologie di contratto del personale addetto all'esecuzione dell'appalto rientrano nell'ambito dell'esercizio della libertà e autonomia di impresa dell'operatore economico concorrente. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 119, comma 3 lett. d), gli eventuali contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara dovranno essere comunicati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7) Il disciplinare di gara non prevede un limite dimensionale per l'allegato dedicato all'elaborazione grafica. Resta comunque ferma in capo alla Commissione Giudicatrice la facoltà di esaminare i soli contenuti ritenuti pertinenti e adeguati ai fini della valutazione del sub-criterio 2.1 di cui all'art. 18.1 del medesimo disciplinare di gara.


CAPITOLATO SPECIALE

8) Art.5: a) Tutta la produzione dei contenuti (foto, video, reels...) dovrà essere concordata e calendarizzata in accordo con l’Amministrazione comunale, potrà avvenire attraverso una programmazione di shooting autonomi e la richiesta di realizzazione di materiali audio/video anche durante eventi e iniziative promossi dall’Amministrazione comunale e/o da terzi. b) L'eventuale utilizzo di materiale di stock avverrà esclusivamente in via residuale, solo su approvazione dell’Amministrazione comunale, per specifiche esigenze tecniche o organizzative e nel pieno rispetto delle licenze d'uso applicabili. L'approccio progettuale è indirizzato all'impiego di materiale originale realizzato appositamente per le campagne o di proprietà al fine di garantire autenticità, coerenza con l'identità del progetto e massima riconoscibilità della comunicazione. c) L'eventuale utilizzo del materiale a disposizione dell’Amministrazione comunale avverrà in modo residuale e previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.

9) Art. 5 “produzione dei contenuti testuali”: la produzione dei contenuti testuali, online (compresi i copy dei contenuti social) e offline in italiano e inglese è riferita alle prestazioni oggetto della gara dell’appalto.

10) Relativamente all’art. 3 si specifica che non è definito un tetto minimo/massimo per singola campagna. Come specificato all’art 5 del Capitolato, l’Impresa predispone, in sede dell’offerta tecnica, una strategia di comunicazione integrata, per l’intera durata del contratto, con declinazione delle priorità strategiche in riferimento alle campagne oggetto dell’appalto e con l’obiettivo di rafforzare l’identità turistica e culturale della destinazione, in relazione ai vari segmenti turistici target e di mercato, comprensivi dei meccanismi di profilazione, del concept generale di comunicazione e della declinazione operativa per i differenti target obiettivo. (NB. Non possono essere inseriti contenuti a carattere economico e quindi il budget assegnato a singola campagna nell’offerta tecnica)

11) Art. 5 – "Declinazione mercato estero”, relativamente alla scelta della lingua si valutano le proposte del concorrente in relazione alla strategia proposta.

12) Art. 5 – Campagna MICE. Si valutano le proposte del concorrente in relazione alla strategia proposta.

13) Art. 5 Monitoraggio. Il sistema di monitoraggio deve includere sia le performance delle campagne a pagamento (KPI di advertising) sia l'impatto di queste sul canale di destinazione principale. Google Analytics: L'aggiudicatario dovrà collaborare al tracciamento dei dati di traffico (es. conversioni, provenienze, tempo di permanenza) sulle pagine di atterraggio del sito visitmodena.it per dimostrare l'efficacia delle azioni di comunicazione introdotte.

Chiarimento PI332478-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 08:18

Domanda : Si chiede quale valore deve essere inserito nei campi CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO e DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO nella documentazione PRODOTTI tali informazioni sono obbligatorie.

Risposta :

Così come previsto al punto 16 del Disciplinare, nei campi "codifica operatore economico" e "denominazione articolo operatore economico", che la piattaforma SATER propone come obbligatori, è possibile indicare il codice posseduto relativamente al servizio o indicare N.D. (non determinato). In caso di difficoltà si prega di contattare il Call Center della piattaforma che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall’estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.


Chiarimento PI328243-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 08:16

Domanda : Si richiedono i seguenti chiarimenti relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale: 1. Ai fini del soddisfacimento del requisito dei 5 servizi analoghi sono ammessi e validi anche i contratti stipulati ed eseguiti per committenti pubblici esteri (es. ministeri del turismo di destinazioni straniere)? 2. Con riferimento all'importo minimo di € 350.000,00 richiesto per i servizi analoghi, si chiede di chiarire se tale soglia sia da intendersi come valore cumulativo complessivo (somma dei contratti presentati) oppure come importo minimo richiesto per ciascun singolo contratto.

Risposta :

1. Sono ammessi anche contratti stipulati e eseguiti per committenti pubblici esteri. In tal caso l'Operatore economico partecipante mette a disposizione nella Busta amministrativa, o nel FVOE, la documentazione a comprova di cui all'art. 6.3 del Disciplinare. Tale documentazione deve essere fornita in conformità a quanto previsto dall'art. 13.1 del Disciplinare, nonché dell'art. 33, comma 3, del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo art. 33.

2. Ai sensi dell'art. 6.3 del disciplinare di gara, con riferimento all'importo minimo di € 350.000,00 richiesto per i servizi analoghi, tale soglia è da intendersi come valore cumulativo complessivo (somma dei contratti presentati).


Chiarimento PI323631-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 08:13

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal Disciplinare, si chiede di confermare che un operatore economico partecipante in forma singola possa soddisfarlo, in tutto o in parte, mediante avvalimento, ricorrendo a un'impresa ausiliaria in possesso delle esperienze e del fatturato specifico richiesti. In particolare, si chiede di chiarire: 1) se l'impresa ausiliaria debba possedere e prestare integralmente il requisito in tutte le sue componenti, ossia almeno cinque servizi analoghi, per un valore complessivo non inferiore a euro 350.000,00 di cui almeno tre svolti a favore di enti pubblici; 2) oppure se, ai fini dell'avvalimento, sia sufficiente che l'ausiliaria dimostri il raggiungimento del valore complessivo richiesto, anche attraverso un numero inferiore di contratti. A titolo esemplificativo, si chiede se possano ritenersi idonei due contratti eseguiti per enti pubblici, per il valore complessivo richiesto; 3) se i diversi elementi del requisito possano essere soddisfatti cumulativamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria, sommando numero dei servizi, valore complessivo e contratti svolti per enti pubblici, oppure se ciascun elemento debba essere posseduto integralmente da un unico soggetto; 4) considerata la natura esperienziale del requisito, se l'impresa ausiliaria debba eseguire direttamente una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in tal caso, quali attività; 5) se sia invece sufficiente che l'ausiliaria metta concretamente a disposizione dell'ausiliata, per tutta la durata dell'appalto, le risorse umane, tecniche e organizzative, il know-how e gli strumenti necessari all'esecuzione; 6) se il contratto di avvalimento debba individuare puntualmente, oltre alle risorse messe a disposizione, anche le specifiche attività che saranno svolte dalle risorse dell'impresa ausiliaria. 7) Si chiede infine conferma che, in tale configurazione, l'operatore economico ausiliato rimanga l'unico concorrente e affidatario del contratto, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente in capo all'impresa ausiliaria.

Risposta :

1) 2) 3) È possibile sommare i servizi dell'ausiliata e dell'ausiliaria per raggiungere i requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal Disciplinare rispettando però le soglie minime richieste: n. 5 servizi analoghi alla presente gara, con oggetto di marketing turistico riferiti ad almeno uno dei seguenti servizi:

- promozione e valorizzazione di brand turistici;

- promozione e valorizzazione di territori/destinazioni turistiche;

- promozione di eventi turistici;

per un importo minimo complessivo pari a € 350.000,00, IVA esclusa, con almeno 3 contratti stipulati con enti pubblici.

4) 5) 7) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, la quale, nel corso dell'esecuzione, impiega le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe concretamente a disposizione dalla ditta ausilaria, secondo quanto pattuito nel contratto di avvalimento.

6) Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento indica specificamente le risorse messe a disposizione dell'operatore economico concorrente.

Chiarimento PI323435-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 07:54

Domanda : Con riferimento alle due case history richieste nell'ambito dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se il limite temporale degli ultimi dieci anni, previsto dal Disciplinare per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, trovi applicazione anche alle esperienze presentate ai fini della valutazione tecnica. In particolare, si chiede conferma che possano essere illustrate case history concluse da oltre dieci anni, purché pertinenti all'oggetto dell'appalto e idonee a dimostrare la qualità, la complessità e l'efficacia delle attività svolte. In caso di partecipazione mediante avvalimento, si chiede inoltre di precisare se le case history possano riferirsi anche a esperienze maturate dall'impresa ausiliaria oppure debbano appartenere esclusivamente all'operatore economico concorrente.

Risposta :

Per le due case history richieste nell’ambito dell’offerta tecnica non è esplicitato un arco temporale di riferimento.

La commissione giudicatrice valuterà le esperienze di cui art. 18.1 del Disciplinare, anche in termini di pertinenza, rilevanza del contributo qualitativo rispetto all’oggetto del presente appalto, nonché della loro capacità di trasferire valore aggiunto in termini di approccio metodologico e innovazione.

Qualora l'operatore economico intenda migliorare la propria offerta, anche con riferimento al sub-criterio di valutazione 3.1 di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara, potrà ricorrere all'avvalimento migliorativo di cui al punto 7 e art. 104 del D. Lgs. 36/2023, avendo cura di produrre il relativo contratto e il modello “Allegato 3”,contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, unicamente nell'ambito della busta tecnica.

Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico concorrente ricorra all'avvalimento migliorativo per l'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 3.1, i case history potranno anche integralmente riferirsi a esperienza professionale maturata dall'ausiliaria.

Chiarimento PI320268-26

Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 10:18

Domanda : Ai fini del calcolo dell'importo dei servizi analoghi e della relativa comprova, si chiede di precisare: 1) se, per i contratti conclusi, debba essere considerato l'importo contrattuale effettivamente eseguito oppure esclusivamente l'importo fatturato e liquidato; 2) se siano sufficienti il contratto o l'ordine MEPA, unitamente alle fatture quietanzate o alla documentazione bancaria attestante il pagamento, anche in assenza di un certificato regolare di esecuzione; 3) se, nel caso di un contratto il cui importo posto a base della procedura sia superiore all'importo minimo richiesto al singolo componente del raggruppamento, debba essere comprovato l'importo effettivamente riconosciuto all'affidatario e non il semplice valore posto a base della procedura.

Risposta :

Per i contratti conclusi, l’importo utile ai fini del requisito deve risultare dall’effettiva esecuzione del servizio ed essere adeguatamente comprovato tramite la documentazione prevista dal Disciplinare, quali certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente ovvero contratti corredati da fatture quietanzate e/o documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento.


La comprova del requisito può essere effettuata mediante la produzione del contratto o dell’ordine di affidamento, purché gli stessi siano integrati da idonea documentazione attestante l’effettiva esecuzione del servizio e il relativo importo, quali fatture quietanzate o documentazione bancaria di pagamento. Il solo contratto, in assenza di ulteriori evidenze, non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del requisito.

Ai fini del calcolo del valore del servizio, non rileva il mero importo posto a base della procedura di affidamento, bensì l’importo effettivamente eseguito e debitamente comprovato secondo le modalità indicate e contenute nel Disciplinare.


Chiarimento PI320247-26

Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 10:15

Domanda : Con riferimento alle disposizioni del disciplinare relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale e alla loro ripartizione tra i componenti del raggruppamento, si chiede di confermare che: 1) il requisito complessivo di almeno 5 servizi analoghi, per un importo minimo di euro 350.000,00 IVA esclusa, di cui almeno 3 contratti stipulati con enti pubblici, debba essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso; 2) ciascun componente debba possedere un fatturato in servizi analoghi almeno proporzionale alla propria quota di esecuzione, senza dover possedere individualmente un numero proporzionale dei 5 servizi o dei 3 contratti pubblici; 3) un componente che assuma una quota di esecuzione pari al 10% possa soddisfare il proprio requisito mediante uno o più servizi analoghi per almeno euro 35.000,00 complessivi, anche qualora tale importo derivi da un unico contratto; 4) i servizi analoghi posseduti dal singolo componente possano essere stati affidati sia da committenti pubblici sia da committenti privati, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, debba poter documentare almeno 3 contratti stipulati con enti pubblici.

Risposta :

In merito al requisito di cui al punto 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara, si conferma che, come previsto al successivo punto 6.4, il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

I fatturati relativi ai servizi analoghi possono essere stati conseguiti nell'ambito di contratti stipulati sia con committenti pubblici sia con committenti privati, fermo restando il possesso, da parte del raggruppamento nel suo complesso, di almeno tre contratti stipulati con enti pubblici, come richiesto dal punto 6.3, lett. a), del Disciplinare.

Fatto salvo quanto sin qui precisato, ai sensi del punto 6.4 del Disciplinare di gara, resta inteso che ciascun operatore economico parte della compagine del raggruppamento dovrà dimostrare il possesso, in termini di fatturato, di una quota percentuale del requisito di capacità tecnica e professionale almeno pari alla quota di servizi che si è impegnato a eseguire.


Chiarimento PI320200-26

Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 09:45

Domanda : Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. a), si chiede di precisare se possano essere considerati "servizi analoghi con oggetto di marketing turistico" anche servizi di comunicazione e valorizzazione culturale che, pur non essendo formalmente denominati come attività di marketing turistico, siano finalizzati alla promozione, all'attrattività e alla fruizione di territori, itinerari, eventi, musei o beni culturali da parte dei cittadini, visitatori e turisti. In particolare, si chiede se possano rientrare nel requisito, in linea generale: 1) servizi inseriti in progetti regionali o interregionali di sviluppo turistico, aventi a oggetto la valorizzazione di itinerari o territori attraverso eventi, mostre, grafica coordinata, fotografie, video e materiali promozionali; 2) servizi di valorizzazione dei teatri e beni culturali, comprendenti brochure, pieghevoli, contenuti multimediali, spot social e video, finalizzati anche al rafforzamento dell'attrattività culturale e turistica del territorio; 3) servizi di comunicazione e valorizzazione di singoli beni culturali, edifici storici o musei, comprendenti ideazione dell'immagine coordinata, materiali promozionali, siti o contenuti digitali, fotografie, video, social media, podcast o attività SEO, anche qualora la finalità sia indicata come comunicazione istituzionale o promozione della fruizione del bene. Si chiede inoltre di precisare se, ai fini della valutazione dell'analogia, debba prevalere la denominazione formale dell'affidamento oppure l'effettivo contenuto delle prestazioni e la loro finalità di valorizzazione e promozione. Qualora un contratto comprenda sia attività di comunicazione e promozione territoriale o culturale sia prestazioni accessorie, quali organizzazione e allestimento, si chiede infine se possa essere considerato l'intero valore del contratto oppure esclusivamente l'importo riferibile alle attività riconducibili al marketing turistico e, in quest'ultimo caso, quale documentazione debba essere prodotta per dimostrarne il valore.

Risposta :

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. a) del Disciplinare di gara, si specifica che sono considerati servizi analoghi quelli aventi come oggetto di marketing turistico riferiti ad almeno uno dei seguenti servizi:

  • promozione e valorizzazione di brand turistici;

  • promozione e valorizzazione di territori/destinazioni turistiche;

  • promozione di eventi turistici.

I servizi dovranno pertanto essere riconducibili a quanto sopra richiamato e a tal fine si precisa inoltre che ai fini della verifica del possesso del requisito, la valutazione sarà effettuata sulla base dell'oggetto e del contenuto prevalente delle prestazioni svolte, come risultanti dalla documentazione prodotta dal concorrente.

Per quanto concerne il valore dei servizi, ai fini dell'ammissione sarà considerato il valore contrattuale del servizio dichiarato e documentato dal concorrente. Qualora il contratto comprenda una pluralità di prestazioni, il servizio sarà ritenuto utile ai fini del requisito purché le attività riconducibili al marketing turistico costituiscano l'oggetto e il contenuto principale e prevalente dell'affidamento.


Ultimo aggiornamento: 21-07-2026, 14:18