Domanda : Con riferimento al criterio A.1 previsto dal Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che la RAB da utilizzare ai fini del confronto con il VIR sia pari a € 57.177.097,32 e, pertanto, che lo scostamento da utilizzare ai fini dello sconto tariffario è pari a € 8.348.423,68.
Risposta :
L’articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, disciplina il caso in cui, in occasione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia previsto il trasferimento al gestore subentrante della proprietà di porzioni di impianto appartenenti agli Enti locali concedenti.
In tali ipotesi, la norma prevede:
•l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
•la determinazione del valore di rimborso secondo il valore industriale residuo, calcolato in conformità alle linee guida ministeriali e alla disciplina regolatoria dell’ARERA;
•l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con riferimento alla verifica da parte dell’ARERA degli eventuali scostamenti VIR-RAB prima della pubblicazione del bando di gara;
•il riconoscimento al gestore aggiudicatario dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
Coerentemente con tale quadro normativo, la Stazione appaltante ha riportato negli atti di gara i valori di rimborso, aggiornati alla data del 31 dicembre 2023, relativi:
• alle porzioni di impianto di proprietà dei gestori uscenti;
• alle porzioni di impianto di proprietà degli Enti concedenti destinate a essere alienate all’impresa aggiudicataria.
Ne consegue che la differenza VIR-RAB rilevante ai fini del criterio A.1 deve essere determinata con riferimento a tutte le porzioni di impianto che saranno acquisite dall’impresa aggiudicataria, indipendentemente dal fatto che l’attuale proprietario sia un gestore uscente oppure un Ente concedente.
Tale impostazione risulta già dal Bando di gara, il quale, nell’individuare gli oneri a carico dell’impresa aggiudicataria, considera il valore di rimborso da corrispondere sia alle società concessionarie uscenti sia agli Enti concedenti che alienano le proprie porzioni di impianto.
La medesima impostazione trova puntuale riscontro negli Allegati B relativi ai singoli Comuni, nei quali sono distintamente indicati:
•il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente;
•il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà dell’Ente concedente alienata in sede di gara;
•le corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
Premesso ciò, non si conferma, pertanto, il valore indicato nel quesito (che deriva dal confronto tra VIR e RAB relativi solo alle porzioni di proprietà dei gestori uscenti).
I valori complessivi di riferimento risultano pertanto pari a:
• valore complessivo di rimborso: € 81.907.064,71;
• immobilizzazioni nette complessive: € 64.112.729,53.
La differenza VIR-RAB da assumere ai fini del criterio A.1 è quindi pari a:
€ 81.907.064,71 – € 64.112.729,53 = € 17.794.335,18.