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Dati del bando

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE PIACENZA 1 - OVEST
Ente appaltanteCOMUNE DI PIACENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto141.579.919,44 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/06/2026
Termine richiesta chiarimenti11/10/2026 23:59
Termine presentazione delle offerte09/11/2026 18:00
Apertura busta amministrativa10/11/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tinelli Valerio

telefono: 0523492167

Cunico Cristina

telefono: 0523492788

Mezzadra Paola

telefono: 0523492030
cellulare: 0523492165

Pavesi Francesco

telefono: 0523492017

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE PIACENZA 1 - OVEST

CIG: BBF45797BE
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI369483-26

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026 09:00

Domanda : Con riferimento al criterio C3 “Valutazione degli interventi per il mantenimento in efficienza della rete di distribuzione e dei relativi impianti “, ad integrazione delle vite utili già definite dal chiarimento PI346012-26, ID risposta PI361690-26, si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante con riferimento alla sostituzione per vetustà dei cespiti premiati ai sub criteri C3.1, C3.2 e C3.3, di confermare che le uniche vite utili utilizzabili da considerare ai fini della programmazione e valorizzazione degli interventi di mantenimento in efficienza di cui ai suddetti sb criteri, siano quelle riportate nell'Allegato A tab. 1 del DM 226/2011 e di seguito elencate: Condotte stradali: 60 anni; Derivazioni di utenza: 50 anni; Impianti principali e secondari di regolazzione e misura: 25 anni.

Risposta :

Si conferma. Dovranno essere assunte le vite utili previste dalla RTDG per le gestioni per ambito, e precisamente:

condotte stradali: 60 anni;

derivazioni di utenza: 50 anni;

impianti principali e secondari di regolazione e misura: 25 anni.

Il criterio dovrà essere applicato uniformemente da tutti i concorrenti, fermo restando quanto già chiarito nelle risposte ai quesiti n. PI346012-26 e n.PI360986-26 relativamente ai cespiti privi di una specifica vita utile regolatoria.


Chiarimento PI360997-26

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 14:53

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, criterio C.4 – Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione e Tabella 4, si chiede di chiarire il livello di approfondimento richiesto ai concorrenti per dimostrare l’“affidabilità” delle proposte e fornire “adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica” degli interventi. ? In particolare, si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 4, la “giustificazione” possa essere fornita tramite relazione tecnica, senza necessità di produrre un PFTE o elaborati progettuali assimilabili ai livelli di progettazione. Infatti, allo stato della documentazione di gara, una parte rilevante dei dati di esercizio e delle caratteristiche impiantistiche necessari per costruire una giustificazione tecnico-economica oggettiva e verificabile (e quindi per evitare che la valutazione diventi inevitabilmente “discrezionale” o fondata su assunzioni non omogenee) non risulta disponibile. ?Ne deriva il concreto rischio che le offerte siano basate su ipotesi non confrontabili tra operatori (asimmetria informativa), con impatto diretto sulla graduatoria. ?Si chiede inoltre di precisare se, qualora alcuni dati di dettaglio non siano desumibili dalla documentazione di gara, la predetta giustificazione possa essere basata su assunzioni esplicite e verificabili (es. parametri di riferimento, valori medi/benchmark, range e analisi di sensitività), purché coerenti e dichiarate.

Risposta :

La Stazione Appaltante conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio C.4 e dalla Tabella 4, la dimostrazione dell'affidabilità delle soluzioni proposte e la relativa giustificazione della fattibilità tecnico-economica possono essere fornite nell'ambito della documentazione costituente l'offerta tecnica, senza che ciò comporti la necessità di predisporre elaborati riconducibili ai livelli di progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici, quali il PFTE o documentazione equivalente.

La valutazione sarà infatti effettuata sulla base della completezza, della coerenza e della credibilità delle informazioni fornite dal concorrente in relazione agli interventi proposti, con particolare riguardo:

  • agli obiettivi perseguiti;

  • alle modalità attuative previste;

  • ai benefici attesi;

  • agli aspetti tecnico-operativi rilevanti;

  • agli elementi di sostenibilità economica dell'intervento.

Resta fermo che il livello di dettaglio della documentazione prodotta dovrà essere tale da consentire alla Commissione giudicatrice di apprezzare l'effettiva fattibilità tecnico-economica delle soluzioni proposte e il grado di affidabilità delle stesse ai fini dell'esecuzione della concessione.

Qualora specifici dati di dettaglio non siano desumibili dalla documentazione di gara, il concorrente potrà fondare le proprie valutazioni su assunzioni, parametri di riferimento, benchmark, intervalli di stima o altre ipotesi tecniche ed economiche, purché tali assunzioni siano espressamente indicate, motivate, coerenti con la documentazione di gara e applicate in modo non contraddittorio nell'ambito della proposta formulata.

La Commissione valuterà le proposte sulla base degli elementi effettivamente rappresentati nell'offerta, tenendo conto del grado di chiarezza, motivazione e verificabilità delle relative assunzioni.



Chiarimento PI345999-26

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 14:44

Domanda : Considerato che: •la SA al punto A.6 del Disciplinare di Gara riporta che: “Il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità qui definite. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226”; •la stima del valore massimo (in euro) degli investimenti di efficienza energetica addizionali da realizzare nell’ATEM Piacenza 1, calcolato dalla scrivente relativamente al periodo di affidamento della concessione, è pari a 2.308.397 €; Al fine di rendere confrontabili le offerte avanzate da tutti i potenziali concorrenti e di definire un parametro univoco di raffronto tra le stesse, si richiede alla Stazione Appaltante di calcolare l’attualizzazione, alla data di subentro, del valore massimo degli investimenti in efficienza sopra riportato, al fine di attribuire a ciascun concorrente un punteggio proporzionale al rapporto tra il valore da questi offerto e quello massimo offribile attualizzato al 1 gennaio 2028, con il limite massimo di punteggio definito dal Disciplinare di Gara. Inoltre, si chiede alla SA di confermare che il soggetto che acquisirà la concessione, nel caso in cui versi agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara, sarà esentato sia dall’eseguire direttamente interventi di efficientamento energetico, sia dall’approvvigionamento di TEE nell’ATEM oggetto della concessione, vedendosi dunque limitato il proprio contributo al solo riconoscimento alla SA del controvalore (in euro) dei TEE addizionali offerti in sede di gara attualizzato alla data di subentro.

Risposta :

Il Disciplinare di gara definisce le modalità di acquisizione dei titoli offerti e di corresponsione del correlato valore e non prevede un pagamento in unica soluzione, alla data di avvio del servizio. Si conferma che il soggetto che acquisirà la concessione, nel caso in cui scelga di versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica offerti, sarà esentato dall’eseguire direttamente interventi di efficientamento energetico e dall’approvvigionamento di TEE nell’ATEM oggetto della concessione.


Chiarimento PI345993-26

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 11:22

Domanda : Si richiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che il valore di delta VIR- RAB d’Ambito sul quale i concorrenti applicheranno lo sconto di cui al criterio A.1 del Disciplinare di Gara è pari a euro 8.348.424,04 €, calcolato dalla scrivente sulla base dei valori deducibili dall’Allegato B al Bando di Gara.

Risposta :

L’articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, disciplina il caso in cui, in occasione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia previsto il trasferimento al gestore subentrante della proprietà di porzioni di impianto appartenenti agli Enti locali concedenti.

In tali ipotesi, la norma prevede:

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la determinazione del valore di rimborso secondo il valore industriale residuo, calcolato in conformità alle linee guida ministeriali e alla disciplina regolatoria dell’ARERA;

l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con riferimento alla verifica da parte dell’ARERA degli eventuali scostamenti VIR-RAB prima della pubblicazione del bando di gara;
•il riconoscimento al gestore aggiudicatario dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Coerentemente con tale quadro normativo, la Stazione appaltante ha riportato negli atti di gara i valori di rimborso, aggiornati alla data del 31 dicembre 2023, relativi:

alle porzioni di impianto di proprietà dei gestori uscenti;

alle porzioni di impianto di proprietà degli Enti concedenti destinate a essere alienate all’impresa aggiudicataria.
Ne consegue che la differenza VIR-RAB rilevante ai fini del criterio A.1 deve essere determinata con riferimento a tutte le porzioni di impianto che saranno acquisite dall’impresa aggiudicataria, indipendentemente dal fatto che l’attuale proprietario sia un gestore uscente oppure un Ente concedente.

Tale impostazione risulta già dal Bando di gara, il quale, nell’individuare gli oneri a carico dell’impresa aggiudicataria, considera il valore di rimborso da corrispondere sia alle società concessionarie uscenti sia agli Enti concedenti che alienano le proprie porzioni di impianto.

La medesima impostazione trova puntuale riscontro negli Allegati B relativi ai singoli Comuni, nei quali sono distintamente indicati:

il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente;

il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà dell’Ente concedente alienata in sede di gara;

le corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Premesso ciò, non si conferma, pertanto, il valore indicato nel quesito (che deriva dal confronto tra VIR e RAB relativi solo alle porzioni di proprietà dei gestori uscenti).

I valori complessivi di riferimento risultano pertanto pari a:

valore complessivo di rimborso: € 81.907.064,71;

immobilizzazioni nette complessive: € 64.112.729,53.

La differenza VIR-RAB da assumere ai fini del criterio A.1 è quindi pari a:

81.907.064,71 – € 64.112.729,53 = € 17.794.335,18.


Chiarimento PI360992-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:42

Domanda : Si chiede a codesta SA che le normative tecniche da considerare per la predisposizione dell'offerta tecnica sono quelle disponibili e in vigore fino alla data della pubblicazione del bando e non saranno considerate quelle che verranno pubblicate o entreranno in vigore nel corso del periodo di validità del bando di gara.

Risposta : Al fine di assicurare omogeneità e confrontabilità nella predisposizione delle offerte, i concorrenti dovranno assumere quale riferimento le disposizioni legislative e regolamentari e le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara, oltre alle specifiche prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nei chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante.

Chiarimento PI360981-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:34

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai fini della quantificazione delle numeriche per la costituzione dell'offerta tecnica relativa al sub-criterio C3, si richiede di confermare che, in presenza di incongruenze tra i dati contenuti nei file XML trasmessi dai gestori uscenti e quelli riportati nella cartografia, prevalgano i dati contenuti nei primi.

Risposta : Ai fini della determinazione delle quantità e delle numeriche necessarie alla predisposizione dell’offerta tecnica relativa al criterio C.3, in caso di incongruenza tra i dati riportati nei file XML dello stato di consistenza e quelli desumibili dalla rappresentazione cartografica, dovranno essere assunti come riferimento i dati contenuti nelle rappresentazioni cartografiche.

Chiarimento PI345980-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:30

Domanda : Con riferimento alla Tabella 6 “Analisi CMS per Comune” del documento di gara "Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26", si rileva quanto segue: - Per il Comune di Coli, pur essendo riportati i relativi parametri (superficie territoriale, densità abitativa, classificazione montana e zona climatica), non risulta indicato il valore della CMS; - Per il Comune di Gazzola risulta attribuito un valore di CMS pari a 25 m/pdr, pur essendo lo stesso classificato come non montano; - Per il Comune di Alta Val Tidone, si rileva l'associazione del comune a comune non montano pur associandovi CMS pari a 25 m/pdr; Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler chiarire, ai fini della predisposizione dell’Offerta, quale valore di CMS associare a ciascuno dei tre comuni di cui sopra.

Risposta :

Con riferimento ai rilievi formulati in merito alla Tabella 6 “Analisi CMS per Comune” delle Linee guida programmatiche d’ambito, si chiarisce quanto segue.
Comune di Coli
Per il Comune di Coli non è stato indicato un valore numerico della CMS in quanto il relativo territorio ricade in zona climatica F. In ogni caso per il Comune, essendo considerabile disagiato in quanto Comune montano, si consideri il valore di 25 m/PdR.

Comune di Alta Val Tidone
Si consideri la CMS pari a 25 m/PdR. Il Comune di Alta Val Tidone è stato istituito mediante fusione dei precedenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara. Il relativo territorio comprende, in particolare, quello dell’ex Comune di Pecorara, classificato come parzialmente montano e ricadente in zona climatica F.

Si precisa peraltro che, sulla base degli elementi programmatici acquisiti, sia per il Comune di Coli che per il Comune di Alta Val Tidone non sono stati inseriti nel Documento Guida specifici interventi di estensione.
Comune di Gazzola
Si conferma che l’indicazione di una CMS pari a 25 m/PdR costituisce un refuso. Il Comune di Gazzola è classificato come Comune non montano, ricadente in zona climatica E, e la CMS corretta è pertanto pari a 10 m/PdR.
Si precisa che tale refuso non ha prodotto effetti sull’individuazione degli interventi inseriti nel Documento Guida. Tutti gli interventi di estensione proposti dal Comune di Gazzola sono stati infatti sottoposti ad analisi costi-benefici, indipendentemente dal valore erroneamente riportato nella Tabella 6.
In particolare, anche l’intervento “Rivalta–Buriacchina–Croara”, caratterizzato da un rapporto pari a circa 14 m/PdR e che, sulla base dell’erronea soglia di 25 m/PdR, avrebbe potuto risultare automaticamente conforme alle CMS, è stato comunque sottoposto ad ACB, con esito positivo.


Chiarimento PI334416-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:20

Domanda : Con riferimento al criterio A.1 previsto dal Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che la RAB da utilizzare ai fini del confronto con il VIR sia pari a € 57.177.097,32 e, pertanto, che lo scostamento da utilizzare ai fini dello sconto tariffario è pari a € 8.348.423,68.

Risposta :

L’articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, disciplina il caso in cui, in occasione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia previsto il trasferimento al gestore subentrante della proprietà di porzioni di impianto appartenenti agli Enti locali concedenti.

In tali ipotesi, la norma prevede:

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la determinazione del valore di rimborso secondo il valore industriale residuo, calcolato in conformità alle linee guida ministeriali e alla disciplina regolatoria dell’ARERA;

l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con riferimento alla verifica da parte dell’ARERA degli eventuali scostamenti VIR-RAB prima della pubblicazione del bando di gara;
•il riconoscimento al gestore aggiudicatario dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Coerentemente con tale quadro normativo, la Stazione appaltante ha riportato negli atti di gara i valori di rimborso, aggiornati alla data del 31 dicembre 2023, relativi:

alle porzioni di impianto di proprietà dei gestori uscenti;

alle porzioni di impianto di proprietà degli Enti concedenti destinate a essere alienate all’impresa aggiudicataria.
Ne consegue che la differenza VIR-RAB rilevante ai fini del criterio A.1 deve essere determinata con riferimento a tutte le porzioni di impianto che saranno acquisite dall’impresa aggiudicataria, indipendentemente dal fatto che l’attuale proprietario sia un gestore uscente oppure un Ente concedente.

Tale impostazione risulta già dal Bando di gara, il quale, nell’individuare gli oneri a carico dell’impresa aggiudicataria, considera il valore di rimborso da corrispondere sia alle società concessionarie uscenti sia agli Enti concedenti che alienano le proprie porzioni di impianto.

La medesima impostazione trova puntuale riscontro negli Allegati B relativi ai singoli Comuni, nei quali sono distintamente indicati:

il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente;

il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà dell’Ente concedente alienata in sede di gara;

le corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Premesso ciò, non si conferma, pertanto, il valore indicato nel quesito (che deriva dal confronto tra VIR e RAB relativi solo alle porzioni di proprietà dei gestori uscenti).

I valori complessivi di riferimento risultano pertanto pari a:

valore complessivo di rimborso: € 81.907.064,71;

immobilizzazioni nette complessive: € 64.112.729,53.

La differenza VIR-RAB da assumere ai fini del criterio A.1 è quindi pari a:

81.907.064,71 – € 64.112.729,53 = € 17.794.335,18.



Chiarimento PI369467-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 09:19

Domanda : L'Allegato 02 - Dichiarazioni integrative al punto m) riporta la necessità per ciascun operatore economico a dichiarare "di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile". Visto che il Bando di Gara al punto 10 "Obbligo di assunzione del personale" prevede che "L'Allegato C riporta per ogni singolo Comune l’elenco del personale dei gestori uscenti, che il gestore subentrante ha l’obbligo di assumere, salvo espressa rinuncia degli interessati, in conformità con il decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ss.mm.ii., ai sensi dell’articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell’occupazione del personale". Si chiede alla SA di confermare che l'impegno di cui alla dichiarazione riportata al già citato punto m) si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui, in caso di aggiudicazione, si dovesse definire, per una scelta esclusivamente propria dell'operatore economico, una necessità di assunzione diversa e in ogni caso aggiuntiva rispetto all'acquisiziione di personale di cui all'Allgato C al Bando in applicazione del già citatao DM 21 aprile 2011. Inoltre si chiede alla SA di confermare che il suddetto obbligo sia solo ed esclusivamente relativo al caso di assunzione di personale con funzioni locali relative all'ATEM Piacenza 1.

Risposta :

Si conferma quanto indicato nel quesito.


Chiarimento PI360999-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 13:51

Domanda : Nel caso in cui, ai fini della predisposizione dell’offerta e/o degli elaborati di gara, la vetustà dei cespiti debba essere determinata applicando la RTDG 2020-2027 (TUDG – Parte II,del. ARERA 532/2025/R/gas), si evidenzia che la Tabella delle “Vite utili ai fini regolatori” prevede durate differenziate tra Gestioni comunali e sovracomunali e Gestioni per ambito (ad es. condotte stradali 50 anni vs 60 anni; fabbricati 40 vs 60; allacciamenti 40 vs 50, ecc.). ?Si chiede pertanto di specificare se, per il presente affidamento: la vetustà debba essere calcolata applicando sempre le vite utili previste per le “Gestioni per ambito” (in quanto la concessione oggetto di gara è d’ambito), oppure la vetustà debba essere calcolata applicando le vite utili previste per le “Gestioni comunali e sovracomunali” con riferimento ai cespiti realizzati/entrati in esercizio nella precedente gestione fino alla data di subentro, e le vite utili previste per le “Gestioni per ambito” per i cespiti e/o per i periodi successivi al subentro. Si chiede infine di confermare che il criterio indicato debba essere adottato in modo uniforme da tutti i concorrenti.

Risposta :

Si conferma che, ai fini della predisposizione dell’offerta, per tutti i cespiti dovranno essere utilizzate le vite utili previste dalla RTDG per le “gestioni per ambito”, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio degli stessi. Il criterio dovrà essere adottato da tutti i concorrenti, fatto salvo anche quanto stabilito in altri quesiti (PI360986-26 e PI346012-26) relativamente ai cespiti privi di una specifica vita utile regolatoria


Chiarimento PI345966-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 11:49

Domanda : Si chiede conferma che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in fase di esecuzione sia da intendersi compreso all’interno delle spese generali, come disciplinato all’art. 32 punto m del D.P.R. 207/2010, aggiornato con il D.lgs 36/23, e confermato con sentenza Consiglio di Stato n. 5370/2020 riguardante la gara d’ambito di Milano1.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI360984-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:50

Domanda : Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale (CUP), si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare che tale onere debba intendersi ricompreso nelle spese generali, ai sensi dell’art. 32, punto m), del D.P.R. 207/2010. Conseguentemente, si chiede di confermare che i relativi importi non debbano essere indicati separatamente nel Quadro Economico degli interventi, in quanto già compresi nelle spese generali afferenti agli importi del Computo Metrico Estimativo

Risposta :

Si conferma. Ai fini della predisposizione del Piano di sviluppo e della stima economica degli interventi, gli oneri per l’occupazione temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico connessi all’esecuzione dei lavori devono considerarsi già compresi nelle spese generali previste dal prezzario di riferimento indicato negli atti di gara.

Pertanto, tali oneri non devono essere aggiunti separatamente nel computo metrico estimativo o nel quadro economico, poiché ciò determinerebbe una duplicazione del medesimo costo.


Chiarimento PI360986-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:47

Domanda : Con riferimento agli interventi di rinnovo degli impianti di protezione catodica (sub-criterio C.3.4), non essendo esplicitamente disciplinati ai fini regolatori, si richiede di indicare la vita utile da assumere per ciascuna componente (alimentatori, dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo).

Risposta :

Con riferimento agli interventi di rinnovo degli impianti di protezione catodica di cui al sub-criterio C.3.4, si precisa che la regolazione vigente non individua specifiche vite utili autonome per alimentatori, dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo.

Gli stati di consistenza in formato XML riportano tuttavia, nella sezione relativa ai dettagli degli impianti di protezione catodica, la tipologia delle singole componenti e il relativo anno di installazione.

Pertanto, al solo fine di consentire a tutti i concorrenti di determinare la vetustà sulla base di un criterio uniforme e di assicurare la confrontabilità delle offerte, per alimentatori,dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo dovrà essere assunta convenzionalmente una vita utile pari a 15 anni, in analogia con la vita utile prevista per la classe di cespiti “telelettura/telegestione”.


Chiarimento PI360983-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:42

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un'integrazione informativa necessaria alla corretta predisposizione dell’analisi di assetto di rete prevista dal Criterio C.1 del Disciplinare di Gara. In particolare si richiede: - l'erogato massimo orario storico di ciascuna cabina RE.MI. - la quantità di gas erogata per ogni cabina RE.MI. per l'anno 2023 e i successivi.

Risposta :

Non si accoglie la richiesta nei termini formulati.

L’articolo 4, c. 1, del DM 226/11, pone a carico dei gestori uscenti l’obbligo di fornire, tra le altre informazioni, lo stato di consistenza degli impianti, il numero dei punti di riconsegna, i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti e le caratteristiche medie degli allacciamenti, ma non l’erogato massimo orario storico di ciascuna cabina REMI e la ripartizione dei volumi annui distribuiti per singola cabina REMI.

Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle cabine REMI devono essere desunte dagli stati di consistenza e dalla documentazione impiantistica resa disponibile.

Parimenti, i volumi distribuiti sono stati forniti con il livello di dettaglio previsto dalla documentazione di gara e dal DM, senza che sia richiesto dalla normativa un loro ulteriore frazionamento per ciascun punto di alimentazione.

Ai fini della predisposizione dell’analisi dell’assetto di rete prevista dal criterio C.1, ciascun concorrente dovrà pertanto utilizzare i dati tecnici e gestionali messi a disposizione dalla Stazione appaltante e sviluppare le proprie valutazioni e simulazioni sulla base delle metodologie ritenute più idonee.


Chiarimento PI360993-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:37

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, Sezione 1.C, si osserva che: • Il sub-criterio C.2.1 attribuisce il massimo punteggio per un grado di dettaglio degli elaborati progettuali equivalente a un ""progetto esecutivo""; • Il sub-criterio C.2.2 valuta la scelta degli investimenti secondo una logica di ottimizzazione dei benefici tecnici, economici e socio-ambientali; • I sub-criteri della sezione C.4 richiedono una ""adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica"" degli interventi innovativi proposti. Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione oggettiva e approfondita di tali parametri, si chiede di confermare se sia ammesso inserire nell’Offerta Tecnica (Busta 2) i seguenti documenti, redatti esclusivamente sulla base del prezzario di riferimento indicato dalla Stazione Appaltante: 1. Analisi dei Prezzi; 2. Computo Metrico Estimativo; 3. Quadro Economico della spesa; 4. Analisi Costi-Benefici (ACB) per gli interventi di estensione/potenziamento. Tali elaborati risultano tecnicamente necessari per qualificare il progetto come ""esecutivo"" e per dimostrare l'effettivo bilanciamento tra costi e benefici socio-ambientali. Si chiede altresì di confermare che l'inserimento di tali dati – se finalizzato esclusivamente alla comprova della fattibilità progettuale e parametrato ai prezzi unitari di gara – non venga considerato violazione del divieto di inserire informazioni di carattere economico-finanziario previsto al punto 6 del Disciplinare, atteso che tali informazioni non anticipano in alcun modo i ribassi percentuali e le condizioni economiche oggetto dei criteri di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6, che restano riservati alla Busta Economica (Busta 3)."

Risposta :

Si conferma quanto richiesto. Si rinvia integralmente alle risposte già pubblicate ai quesiti di contenuto analogo. I documenti indicati nel quesito possono essere inseriti nella Busta dell’offerta tecnica alle condizioni e con i limiti precisati nelle suddette risposte, fermo restando il divieto di anticipare o rendere desumibili gli elementi propri dell’offerta economica.


Chiarimento PI348738-26

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026 09:41

Domanda : Si segnala la necessità di provvedere ad aprire e rendere usufruibile ai concorrenti la posizione relativa al fascicolo dedicato alla gara ATEM all’interno del FVOE2.0

Risposta :

In merito al quesito pervenuto, si informa che solo dopo la trasmissione della Scheda relativa ai partecipanti (S2) è possibile associare il CIG della procedura di gara al FVOE 2.0.


Chiarimento PI346016-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:53

Domanda : Considerato che l'intervento di estensione identificato con n° ID 1 nel Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 nel comune di Agazzano, Via Falcone, risulta già recepito nello Stato di Consistenza al 31.12.2023, di cui agli Obblighi Informativi contenuti nell'Allegato B1_Consistenze e planimetrie, si chiede alla SA di confermare che tale intervento non è da realizzarsi e che pertanto esso resta escluso dall'attribuzione dei punteggi di cui alle Tabelle 1 e 2 del disciplinare di gara, ciò con particolare riferimento ai subcriteri C1.3 e C2.2, C2.3 e C2.7.

Risposta :

Non si conferma quanto prospettato nel quesito.

L’intervento identificato con ID 1 – “Via Falcone”, previsto nel Comune di Agazzano, resta confermato e non deve essere stralciato dal Documento Guida. Come già precisato in una risposta precedente, la denominazione “Via Falcone” è stata utilizzata per individuare sinteticamente l’ambito urbanistico di espansione posto in prossimità della viabilità esistente, e non deve essere intesa nel senso che l’intervento consista nella posa di una nuova condotta lungo l’intero tracciato della medesima via.

La rete riportata nello Stato di consistenza al 31.12.23 riguarda la porzione già metanizzata dell’area e, in particolare, la viabilità esistente. L’intervento previsto negli atti di gara è invece finalizzato a estendere la rete verso la zona di espansione limitrofa partendo dalla rete esistente.

Tale previsione è stata confermata dal Comune di Agazzano nell’ambito dell’aggiornamento degli elementi programmatici (si allega la documentazione ricevuta dal Comune di Agazzano): il Comune ha individuato quale unico sviluppo urbanistico da considerare l’area “Agazzano-Capoluogo – Ambito Via Falcone”, avente una superficie territoriale dicirca 9.213 m², corrispondente a circa 0,92 ettari.


Chiarimento PI353951-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:21

Domanda : Considerato che nella documentazione posta a base di gara non si rileva alcuna specifica indicazione sul tema e che il D.M. 226/2011 all’art.15 ed il Disciplinare di Gara al punto C - offerta tecnica - Piano di sviluppo degli impianti, prevedono che il concorrente presenti un documento di Analisi Costi-Benefici nel quale si evidenziano "i benefici a fronte dei corrispondenti costi” in merito agli interventi oggetto del piano di sviluppo degli impianti offerti. Il citato documento per sua natura contiene elementi di prezzo propri di tale analisi, che nulla hanno a che vedere con dati e valori di offerta economica. Si chiede pertanto conferma che il documento di Analisi Costi -Benefici possa essere inserito nella busta B “Offerta tecnica” come necessaria giustificazione degli interventi offerti, senza che questo comporti l’esclusione dalla gara.

Risposta :

Si conferma che il documento di Analisi costi-benefici (ACB) relativo agli interventi inseriti nel Piano di sviluppo può essere presentato all’interno della busta B – Offerta tecnica, in quanto costituisce parte della documentazione necessaria a illustrare e giustificare sotto il profilo tecnico-economico gli interventi proposti, evidenziandone i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

Il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non comporta, infatti, un divieto assoluto di inserire nell’offerta tecnica dati o valori aventi contenuto economico. Possono essere riportati nella busta tecnica gli elementi economici necessari alla descrizione e alla valutazione delle soluzioni progettuali, quali i costi degli interventi determinati mediante i prezziari indicati negli atti di gara, le analisi dei prezzi, i computi estimativi e gli altri dati utilizzati nell’Analisi costi-benefici, purché tali elementi non costituiscano anticipazione dell’offerta economica e non ne consentano, direttamente o indirettamente, la ricostruzione.

Conseguentemente, l’inserimento nella busta B dell’Analisi costi-benefici e dei relativi valori di costo non comporta l’esclusione dalla procedura, a condizione che la documentazione:

  • sia strettamente funzionale alla descrizione, alla quantificazione e alla giustificazione degli interventi compresi nel Piano di sviluppo;

  • non contenga i valori percentuali o quantitativi offerti con riferimento ai criteri economici di cui alla sezione A del Disciplinare;

  • non riporti sconti, canoni, corrispettivi o altri elementi riservati alla busta economica;

  • non presenti dati dai quali sia possibile ricostruire, anche solo indirettamente, il contenuto complessivo dell’offerta economica.

La previsione del Disciplinare che sanziona la mancata separazione tra offerta tecnica ed economica deve pertanto essere riferita agli elementi propri dell’offerta economica e non ai valori di costo necessari per la predisposizione dell’Analisi costi-benefici e per la valutazione tecnico-economica degli interventi offerti.


Chiarimento PI353946-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:17

Domanda : L'Allegato 09_Modello_Offerta_Economica all'ultimo punto richiede all'operatore economico di dichiarare quanto segue: "-Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 185 e dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.36/2023, l’Impresa dichiara espressamente di impegnarsi, a pena di esclusione, al pieno rispetto e alla completa attuazione del piano finanziario presentato, nonché al rigoroso rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, riconoscendo che la concessione oggetto della presente gara è vincolata a tali condizioni." Dall'analisi degli articoli 183 e 185 del D.Lgs 36/2023 si rileva che non sussiste alcun obbligo di dichiarazione rispetto ad impegni, a pena di esclusione, al pieno rispetto e alla completa attuazione del piano finanziario presentato da parte dell'operatore economico. Tale impegno era invece previsto dall’abrogato art. 171, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. In considerazione di quanto appena riportato si chiede alla SA di provvedere alla modifica dell'Allegato 09, eliminando la già citata dichiarazione di cui all'ultimo punto del Modello_Offerta_Economica.

Risposta :

Si accoglie la richiesta, in quanto la dichiarazione richiesta nell’ultimo punto dell’“Allegato 09 – Modello di offerta economica” non è effettivamente stata riprodotta nel vigente D.lgs. 36/23. Non si consideri dunque l’ultimo punto contenente la dichiarazione richiamata nel quesito, che la Stazione appaltante provvederà a eliminare.

Resta fermo:

  • quanto previsto dall’articolo 185, comma 5, del D.lgs. 36/23, in base al quale prima dell’assegnazione del punteggio all’offerta economica devono essere verificate l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario presentato dal concorrente;

  • che il piano economico finanziario costituisce parte integrante dell’offerta e che l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi, degli investimenti e delle tempistiche risultanti dall’offerta, dagli atti di gara e dal contratto di servizio.


Chiarimento PI346020-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:12

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, Tabella 4 - Valutazione dell'innovazione Tecnologica, si rileva che nel sub-criterio 1 è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante se, per garantire omogeneità valutativa all'interno della sezione C4 del Disciplinare, si ritenga di estendere tale scelta anche agli altri sub-criteri della tabella 4, eliminando quindi il riferimento alla fattibilità economica e mantenendo soltanto la fattibilità tecnica.

Risposta :

L’articolo 15, comma 6, del DM 226/11 e s.m.i., prevede espressamente che le voci relative all’innovazione tecnologica possano cambiare nel tempo, al fine di tenere conto dell’evoluzione tecnologica e della progressiva standardizzazione delle soluzioni considerate innovative.

Avvalendosi di tale previsione, la Stazione appaltante ha aggiornato il criterio C4 rispetto al disciplinare di gara tipo vigente.

La differente formulazione del sub-criterio 1 rispetto agli ulteriori sub-criteri della Tabella 4 è intenzionale e non costituisce un refuso.

Restano pertanto confermati il contenuto e la formulazione di tutti i sub-criteri della Tabella 4 del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI345955-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:08

Domanda : Con riferimento al punto C2.1 del Disciplinare di Gara, poiché all’interno della documentazione di Gara non si rinviene esplicita indicazione in merito, si richiede se, al fine di qualificare il grado di dettaglio dei progetti offerti, possano essere inseriti in offerta tecnica gli elaborati contenenti valori di prezzo associati agli interventi inseriti nel piano di sviluppo, in particolare il computo metrico estimativo - analisi prezzi - quadro economico della spesa e altri valori economici necessari ai fini della completezza dell’offerta tecnica, ritenuti dalla normativa vigente (in particolare dall’art.41 del Dlgs 36/2023 e dal relativo allegato I.7) indispensabili per il riconoscimento del progetto come esecutivo, senza che ciò comporti l’esclusione dalla gara. Si chiede, pertanto, a codesta spettabile SA gentile conferma di quanto suddetto, anche in considerazione del fatto che il computo metrico estimativo, l’analisi prezzi e il quadro economico della spesa, vengono costruiti utilizzando i prezzari di riferimento indicati da codesta Stazione Appaltante nel Disciplinare di gara, i quali sono pubblici e pertanto non possono costituire elemento distintivo di offerta e che tali documenti non anticipano alcun elemento dell’offerta economica in quanto non afferenti e non correlati in alcun modo ai criteri di offerta A.1, A.2, A.3, A.5 e A.6..

Risposta :

Si conferma che potranno essere inseriti nella busta “B – Offerta tecnica” gli elaborati contenenti valori economici necessari a illustrare e qualificare il grado di dettaglio degli interventi proposti nel Piano di sviluppo, tra i quali:

  • il computo metrico estimativo;

  • le analisi dei prezzi;

  • il quadro economico della spesa;

  • gli ulteriori elaborati economici strettamente funzionali alla descrizione, alla quantificazione e alla giustificazione tecnica degli interventi offerti.


Resta tuttavia fermo che il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica vieta l’inserimento nella busta tecnica di elementi che:

  • costituiscano direttamente parte dell’offerta economica;

  • anticipino i valori offerti in relazione ai criteri A.1, A.2, A.3, A.5 e A.6;

  • consentano di ricostruire, anche indirettamente o in via potenziale, il contenuto dell’offerta economica;

  • riportino sconti, percentuali, canoni, corrispettivi o altri valori che, secondo gli atti di gara, devono essere indicati esclusivamente nella busta economica.


I computi metrici estimativi, le analisi prezzi e i quadri economici potranno pertanto essere predisposti utilizzando i prezzari di riferimento indicati negli atti di gara e inseriti nell’offerta tecnica, purché i relativi dati siano strettamente riferiti alla valorizzazione progettuale degli interventi e non incorporino o rendano desumibili gli elementi propri dell’offerta economica.

Il loro inserimento nella busta tecnica, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, non comporta l’esclusione dalla procedura.

Si precisa infine che la possibilità di allegare tali elaborati non comporta, di per sé, il riconoscimento formale del progetto come progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. 36/2023, restando il grado di dettaglio dei progetti valutato secondo le specifiche previsioni del criterio C2.1 e degli altri atti di gara


Chiarimento PI345960-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:35

Domanda : Con riferimento al criterio “C.3 Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti”, sub criterio 5 del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto la quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo di rete e di allacciamenti, si chiede, relativamente ai metri offerti per rinnovo degli allacciamenti, se saranno presi in considerazione sia i metri interrati che quelli aerei.

Risposta :

Ai fini del sub-criterio 5 del criterio "C.3 – Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti", saranno presi in considerazione sia i metri di allacciamento interrati sia i metri di allacciamento aerei.

Resta inteso che le lunghezze dichiarate dovranno riferirsi a porzioni di allacciamento effettivamente interessate dagli interventi di rinnovo proposti, essere chiaramente individuate e quantificate negli elaborati del Piano di sviluppo e non essere computate più volte.


Chiarimento PI346012-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:22

Domanda : All'interno dell'Allegato B al Bando di Gara, sono riportate le vite utili regolatorie relative a immobili e fabbricati, condotte stradali, impianti principali e secondari, impianti di derivazione, gruppi di misura convenzionali, gruppi di misura elettronici e altre immobilizzazioni materiali e immateriali, mentre non risultano esplicitamente disciplinati i sistemi di telecontrollo e gli impianti di protezione catodica. Considerato che la regolazione tariffaria ARERA dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG 2020-2025 di cui alla Deliberazione 570/2019/R/GAS e s.m.i., aggiornata dalla Deliberazione 737/2022/R/GAS) individua, tra le categorie regolatorie, i sistemi di telelettura/telegestione, cui è associata una vita utile pari a 15 anni, si chiede di confermare che, ai fini della determinazione degli interventi di mantenimento in efficienza e dell'individuazione dei cespiti da sostituire nel periodo di affidamento, i sistemi di telecontrollo possano essere assimilati a tale categoria e pertanto valutati con vita utile pari a 15 anni. Si chiede inoltre di confermare che il medesimo valore possa essere assunto quale vita utile di tutti i componenti costituenti gli impianti di potezione catodica (Alimentatori, anodi, dispersori). In caso contrario, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di indicare la vita utile da assumere per le apparecchiature di telecontrollo e protezione catodica.

Risposta :

Si conferma che i sistemi di telecontrollo e gli impianti di protezione catodica con i loro componenti possono essere assimilati alla categoria telelettura/telegestione e pertanto valutati con vita utile pari a 15 anni.


Chiarimento PI348734-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:18

Domanda : Con riferimento al punto “B1 - Livelli di sicurezza offerti dall'impresa” del Disciplinare di Gara e specificatamente al punto 5 “numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas…”, si chiede di confermare che per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal Disciplinare di Gara.

Risposta :

Si conferma che per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal Disciplinare di Gara.


Chiarimento PI353937-26

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 16:38

Domanda : Il Disciplinare di Gara al punto "15 - Garanzia provvisoria" afferma che “valgono tutte le riduzioni dell’importo della garanzia consentite dalla normativa”, passando poi ad elencare puntualemnte le casistiche e le percentuali di sconto applicabili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023 dal punto a) al punto c). A seguire il Disciplinare cita la certificazione ISO 45001, ma non specifica l’ammontare della riduzione. Si chiede alla SA di confermare che, oltre alle riduzioni di cui ai punti da a) a c) è cumultaivamente applicabile l'ulteriore riduzione dello sconto del 20% in caso di possesso della UNI ISO 45001 da parte del potenziale concorrente.

Risposta :

Si conferma quanto indicato nel quesito. La riduzione per la UNI ISO 45001 è del 20%.


Chiarimento PI358103-26

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 16:34

Domanda : CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PROVVISORIA SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE SIANO APPLICABILI TUTTE LE RIDUZIONI PREVISTE DALL' ART. 106 C. 8 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. COME DI SEGUITO ELENCATE: 1) 30% PER IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' UNI CEI ISO 9000; 2) 10% PER GARANZIE GESTITE MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORME TELEMATICHE OPERANTI CON TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI OVVERO MEDIANTE VERIFICA TELEMATICA SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE; 3) 20% IN CASO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015.

Risposta :

Si applicano le riduzioni indicate nel quesito, con l’attenzione che il Bando prevede -per l’ulteriore riduzione del 20%- il possesso della certificazione Uni ISO 45001 (non della UNI EN ISO 14001:2015).


Chiarimento PI334720-26

Ultimo aggiornamento: 13/07/2026 17:02

Domanda : Nell'Allegato C viene indicato quanto segue: "L’edizione più recente disponibile è l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2025." Considerato che alla data di pubblicazione del Bando è disponibile l'Elenco regionale di cui sopra aggiornato all'anno 2026, si chiede conferma che il Prezzario di riferimento da utilizzare sia comunque quello relativo all'annualità 2025.

Risposta :

Al momento della predisposizione della documentazione di gara, trasmessa come previsto dalla normativa di settore, ad ARERA, il Prezzario più recente disponibile era quello citato nell’Allegato C al Disciplinare di gara, ovvero l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2025.

Tenuto conto della data di pubblicazione del Bando di gara e del fatto che i dati contenuti nel Prezzario 2025 non sono stati impiegati al fine di predisporre gli allegati tecnici facenti parte della documentazione di gara ma dovranno essere utilizzati dai concorrenti per la redazione del Piano di sviluppo, si procederà con la rettifica dell’Allegato C, indicando come base di riferimento l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2026, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2231/2025.


Chiarimento PI334871-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 15:11

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, al Documento Guida / Linee Guida Programmatiche d’Ambito di cui all’Allegato H e, in particolare, al criterio C – “Piano di sviluppo degli impianti”, sub-criterio C2 – “Valutazione degli interventi di estensione, potenziamento e ottimizzazione della rete di distribuzione ovvero dei relativi impianti”, Tabella 2, sub-criterio n. 3 – “Estensioni di rete proposte” – opzioni a), b), c) e d), si richiede un chiarimento univoco in ordine alle modalità di attribuzione del relativo punteggio, al fine di consentire una corretta impostazione dell’offerta tecnica. In particolare, si chiede di precisare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alle opzioni a), b), c) e d), per “interventi dello studio guida che rispettano le condizioni minime di sviluppo predisposte dalla Stazione appaltante” debbano intendersi esclusivamente gli interventi riportati nelle Linee Guida Programmatiche d’Ambito / Documento Guida, di cui all’Allegato H e ai relativi elaborati e schede, che risultano ricompresi nel Piano di sviluppo minimo: - in quanto automaticamente conformi alle condizioni minime di sviluppo definite dalla Stazione appaltante, perché sotto soglia e quindi non soggetti ad Analisi Costi-Benefici; - e/o in quanto sottoposti ad Analisi Costi-Benefici con esito positivo, ossia con superamento del VAN test, ove tale verifica sia prevista. Si chiede, conseguentemente, di confermare che restino esclusi dal suddetto perimetro tutti gli interventi non ricompresi nel Documento Guida / Linee Guida Programmatiche d’Ambito, ovvero gli interventi che, pur menzionati nella documentazione di gara, non risultino rispettare le condizioni minime di sviluppo o abbiano riportato esito negativo all’Analisi Costi-Benefici. Sul punto, si evidenzia una possibile incoerenza tra i documenti posti a base di gara. In particolare, il documento “Linee Guida” riporta al capitolo 11 una tabella contenente n. 11 interventi che sembrerebbero aver superato positivamente le verifiche di Analisi Costi-Benefici. Diversamente, l’Allegato H – “Documento Guida PC1” riporta un solo intervento come rispettante le condizioni minime di sviluppo e non soggetto ad Analisi Costi-Benefici, mentre, con riferimento ai restanti interventi, ne cataloga cinque con esito negativo dell’Analisi Costi-Benefici, tutti ricadenti nel Comune di Gazzola, e precisamente: - Loc. Canneto – Case sparse; - Loc. Borgomasca – Ca Nuova; - Loc. Balletta; - Loc. Monteraschio; - Loc. Monticello. Anche il file “Tabelle analisi LG_ACB.pdf”, allegato alla documentazione di gara, sembrerebbe confermare tale seconda impostazione, riportando per i suddetti cinque interventi un esito negativo dell’Analisi Costi-Benefici. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare espressamente se i cinque interventi sopra elencati debbano o meno ritenersi ricompresi nel Piano di sviluppo minimo predisposto dalla Stazione appaltante e, conseguentemente, se essi debbano essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio C2, Tabella 2, sub-criterio n. 3 – “Estensioni di rete proposte”. Si chiede altresì, ove confermata l’incoerenza sopra evidenziata, di procedere alla conseguente rettifica e armonizzazione della documentazione posta a base di gara, al fine di rendere univoco il perimetro degli interventi ricompresi nel Piano di sviluppo minimo e garantire la par condicio tra gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta.

Risposta :

Si conferma che tutti gli interventi che, pur menzionati nella documentazione di gara, non risultano rispettare le condizioni minime di sviluppo o hanno riportato esito negativo all’Analisi Costi-Benefici, non sono da ricomprendere nel perimetro di attribuzione punteggi.
In relazione alla successiva richiesta, si chiarisce che la tabella del capitolo 11 delle linee guida mostra i risultati dell'ACB svolta in "scenario base", mentre nel documento guida vengono riportati come riferimento i risultati dello scenario peggiorativo, che è lo scenario scelto dalla stazione appaltante per giudicare superata l'ACB, vista la contenuta entità dei costi infrastrutturali stimati, come spiegato nelle ultime righe del "capitolo 13 - Conclusioni" delle Linee Guida. Dunque, vanno presi a riferimento i risultati indicati nel documento guida (non tenendo quindi in considerazione per il punteggio di gara i 5 interventi che risultano avere ACB negativa nello scenario peggiore).

Chiarimento PI346009-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:43

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, Criterio C2 – Valutazione degli interventi di estensione, potenziamento e ottimizzazione della rete di distribuzione ovvero dei relativi impianti, si evidenzia che il grado di dettaglio del progetto di cui al criterio C.2.1 è basato sul D.Lgs. n. 163/2006, vigente all’epoca di approvazione del D.M. n. 226/2011, che prevedeva tre gradi progettuali (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) mentre il vigente D.Lgs. n. 36/2023, che si applica espressamente alla procedura selettiva da Voi indetta come specificato nel Bando di gara, ne prevede solamente due (fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo). Si chiede pertanto che, il criterio C.2.1 venga modificato per conformarsi alle vigenti disposizioni normative, adeguando di conseguenza i relativi punteggi.

Risposta :

In relazione al quesito pervenuto, si precisa che l’articolazione del Criterio C.2.1 in tre livelli di approfondimento (preliminare, definitivo ed esecutivo) risponde alla precisa volontà dell’Amministrazione di premiare la completezza documentale e il maggior grado di dettaglio tecnico delle proposte presentate. Indipendentemente dalle previsioni del D.Lgs. 36/2023 in tema di livelli progettuali, il rinvio a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 per la definizione dei livelli di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, funge da standard tecnico di riferimento per i concorrenti. Il criterio rimane dunque pienamente applicabile e oggettivo, poiché il "metro di valutazione" (i contenuti tecnici del D.P.R. 207/2010) è predeterminato, certo e uguale per tutti i partecipanti e garantisce l’individuazione di parametri tecnici oggettivi per misurare il dettaglio e/o l’approfondimento del progetto offerto. Inoltre l'obiettivo di questa Stazione Appaltante è quello di valorizzare gli operatori che forniscono un set di elaborati più approfondito, anche al fine di ridurre le incertezze in fase di esecuzione. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario procedere ad alcuna modifica del criterio o dei punteggi associati.


Chiarimento PI346018-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:33

Domanda : Con riferimento alla predisposizione della documentazione amministrativa, si chiede a codesta spettabile SA di confermare che, nel caso di marca assolta in modo virtuale, non è necessario presentare l'allegato 06 , compilato e sottoscritto, e che, in tal caso, sia sufficiente riportare nella domanda di partecipazione e in ogni altro documento per il quale dovesse essere necessario apporre marca da bollo, la dicitura "imposta assolta in modo virtuale" con estremi dell'autorizzazione da parte dell'agenzia delle entrate e data.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI345985-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:25

Domanda : Il punto 13 del Bando di Gara "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" ed il punto 5 "MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” del Disciplinare di Gara prevedono che : “La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del 09/11/2026. Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l’atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.” Si chiede di confermare che, nel caso di compresenza sulla piattaforma SATER di più offerte imputabili al medesimo operatore economico, la scelta di quale offerta debba ritenersi valida ai fini della procedura selettiva deve essere effettuata esclusivamente prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 18:00 del 09/11/2026) e non successivamente, una volta che saranno già noti i nominativi di tutti gli offerenti. Si chiede inoltre di indicare con quali modalità operative sarà possibile per l’Operatore economico effettuare la scelta di quale offerta mantenere nella piattaforma telematica.

Risposta :

La Stazione appaltante non esegue alcuna scelta tra le diverse offerte caricate dal medesimo concorrente. La procedura è totalmente automatizzata; l’inserimento di una offerta invalida in automatico l’offerta precedente.

Chiarimento PI334960-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:14

Domanda : Si chiede di confermare che non sussistano disaccordi tra Enti concedenti e gestori uscenti in merito ai valori VIR riportati nell'Allegato B e che, pertanto, tali valori costituiscano gli importi di riferimento per il rimborso al gestore uscente ai fini del subentro.

Risposta :

Si conferma che non sussistono disaccordi tra Enti concedenti e gestori uscenti in merito ai valori VIR.


Chiarimento PI334692-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:07

Domanda : In riferimento agli interventi di estensione indicati nel documento Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26 e nel Documento Guida PC1 - rev 16.04.26, si osserva che l’intervento denominato “Via Falcone” nel comune di Agazzano parrebbe far riferimento ad una zona già servita dalla rete esistente. Si chiede alla SA di chiarire se l'intervento sia da stralciare ovvero fornire un maggiore dettaglio circa la zona prevista dall'intervento qualora sia da realizzare.

Risposta :

L’area in cui è prevista l'estensione rete è relativa ad una zona in espansione del Comune di Agazzano. Il Comune ha comunicato tale espansione urbanistica come già autorizzata e pianificata per i primi anni del periodo di affidamento della concessione, e si è dunque scelto di inserirla tra gli interventi da considerare. Per maggiori informazioni sulla zona interessata si rimanda alla planimetria del piano regolatore pubblicata dal Comune al seguente link: https://share.google/aswObjMdtnC7f7EML


Chiarimento PI334670-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 13:59

Domanda : Con riferimento agli interventi inseriti nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito, si segnalano alcune incongruenze tra i dati illustrati nella Tabella 4 "Dati caratteristici degli Interventi" presente nel documento denominato "Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26" e i dati illustrati nel Paragrafo 2 del documento presente nell'Allegato H e denominato "Documento Guida PC1 - rev 16.04.26" . A titolo di esempio: - L’intervento “Mezzano Scotti” nel comune di Bobbio indica 5 utenze potenziali nelle Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26, mentre sono indicati 10 utenti sul Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 - L’intervento “Rivalta – Buriacchina – Croara” nel comune di Gazzola indica 5200 m di rete nelle Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26, mentre sono indicati 5216 m di rete sul Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 - L’intervento “Loc. Monteraschio” nel comune di Gazzola indica 3214 m di rete nelle Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26, mentre sono indicati 3100 m di rete sul Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 Si chiede alla SA di indicare quale sia il documento di riferimento.

Risposta :

In relazione a quanto richiesto, si specifica quanto segue:

  • la differenza di utenze relativa all’intervento “Mezzano Scotti” è da intendersi un refuso. Le utenze da considerare sono pari a 5, come indicato nel documento “LineeGuida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26” e nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”;

  • le differenze di metri nell’intervento “Rivalta-Buriacchina-Croara” sono legate ad un arrotondamento della cifra nel testo delle Linee Guida. Il dato più preciso, utilizzato per i conteggi svolti, è il dato 5216, che si trova nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”;

  • relativamente all’intervento “Loc. Monteraschio” il numero 3214 è un refuso, il valore corretto è 3124, come si può leggere nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”(anche in questo caso arrotondato come nel caso precedentemente citato a 3100 nel documento “Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26”).


Più in generale, i valori di dettaglio corretti da considerare sono quelli contenuti all’interno delle tabelle in pdf dell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”, recanti i valori effettivamente utilizzati nei conteggi svolti per le analisi.


Chiarimento PI346004-26

Ultimo aggiornamento: 09/07/2026 18:04

Domanda : Considerato che il Bando al punto "13 - Termine ultimo per la presentazione delle offerte" definsce quale obbligatorio il sopralluogo sugli impianti senza specificarne un definito perimetro, rimandando all'Allegato G al Bando, che, di fatto, riporta un elenco completo di impianti gestiti da tutti gli attuali operatori dell'ATEM; mentre il Disciplinare di Gara al punto "14 - Attestazione di avvenuto sopralluogo" precisa che "il soralluogo non è obbligatorio per i concorrenti in relazione agli impianti di quei comuni di cui sono già gestori uscenti", rimandando poi al già richiamato punto 13 del Bando. Si chiede alla SA di confermare che l'obbligo di sopralluoghi sugli impianti dell'ATEM è relativo al solo perimetro di impianti di cui all'Allegato G al Bando, escludendo dai sopralluoghi gli impianti di quei comuni di cui il potenziale concorrente è attuale gestore uscente.

Risposta : Il sopralluogo è obbligatorio per i concorrenti in relazione agli impianti di cui non sono gestori uscenti. Si ricorda che la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Ultimo aggiornamento: 29-07-2026, 09:00