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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE PIACENZA 1 - OVEST
Ente appaltanteCOMUNE DI PIACENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto141.579.919,44 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema11/06/2026
Termine richiesta chiarimenti01/11/2026 23:59
Termine presentazione delle offerte30/11/2026 12:00
Apertura busta amministrativa01/12/2026 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tinelli Valerio

telefono: 0523492167

Cunico Cristina

telefono: 0523492788

Mezzadra Paola

telefono: 0523492030
cellulare: 0523492165

Pavesi Francesco

telefono: 0523492017

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE PIACENZA 1 - OVEST

CIG: BBF45797BE
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI437815-26

Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 11:55

Domanda : Con riferimento al punto d) dell'allegato 2 "il n. medio dei dipendenti", si chiede a codesta Spett.Le Stazione Appaltante di precisare il periodo di riferimento da assumere per il calcolo del valore richiesto, indicando nello specifico la data di inizio periodo e quella di fine periodo.

Risposta :

Il periodo di riferimento da considerare è quello dell'ultimo triennio 2023-2025

Chiarimento PI430786-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 12:09

Domanda : Si rileva che nell’Allegato B sono stati pubblicati i valori relativi a volumi distribuiti e PDR fino all’anno 2024. In coerenza con quanto previsto dal Decreto e in considerazione della necessità di aggiornamento dei dati evidenziata da ARERA nella Delibera di “Osservazioni al Bando”, si richiede di fornire i dati anche per l’annualità 2025.

Risposta :

Con Determinazione dirigenziale n. 2470 del 02/09/2026, sono stati modificati gli allegati B e C al Bando di gara, aggiornando i relativi dati.

I documenti aggiornati sono disponibili sulla piattaforma.


Chiarimento PI345983-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 11:54

Domanda : Considerato che il Bando al punto “12. Modalità di partecipazione” riporta che:“La procedura di gara in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma SATER di Intercent-ER accessibile dal seguente link:https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp”Appurato che, dall’analisi della procedura di presentazione dell’offerta alla suddetta piattaforma, è stato rilevato che alla sezione "BUSTA TECNICA/CONFORMITA'" si riscontra la disponibilità di soli 4 slot di caricamento. Attesa la peculiarità della presente procedura di gara per cui è ragionevole ipotizzare la presentazione di un numero molto elevato di file costituenti l’offerta tecnica con dimensioni informatiche superiore ai soli 400 Mb totali (sommatoria di 4 slot da 100Mb, limite previsto per ogni slot dalla piattaforma a pagina 20 del Disciplinare di Gara);Si chiede alla SA di confermare che la piattaforma consentirà a ciascun potenziale concorrente di aggiungere slot di caricamento da almeno 100Mb senza limite alcuno. Diversamente si chiede alla SA di mettere a disposizione dei potenziali concorrenti modalità alternativa di presentazione dell’offerta tecnica, che garantiscono i medesimi livelli di segretezza e immodificabilità delle offerte presentate offerti dalla piattaforma informatica.

Risposta :

Con Determinazione dirigenziale n. 2470 del 02/09/2026, è stato modificato il Disciplinare di gara, al fine di rendere disponibili modalità alternative di presentazione delle offerte tecnica ed economica.

Il Disciplinare di gara modificato è disponibile sulla Piattaforma.


Chiarimento PI334609-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 11:53

Domanda : Il Disciplinare di Gara richiede che l'offerta tecnica sia costituita da una relazione contenente i livelli di sicurezza e qualità offerti, il piano di sviluppo degli impianti e la relativa documentazione tecnica, precisando che tale relazione può essere composta da più file. La documentazione da produrre include elaborati progettuali, planimetrie e schemi illustrativi degli interventi, il cui livello di dettaglio costituisce elemento oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. A tal proposito, si rileva che la dimensione massima di ciascun file caricabile sulla piattaforma SATER deve essere inferiore a 100 Mb. Considerata la rilevanza, la complessità e la numerosità degli elaborati costituenti l'offerta tecnica, il limite di 100 Mb per singolo file risulta non adeguato per consentire all'operatore il caricamento della documentazione richiesta. Si richiede pertanto di prevedere un innalzamento di tale limite, considerando idonea una dimensione di almeno 15 Gb per la documentazione complessiva afferente l'offerta tecnica e un 1 Gb per la documentazione afferente l'offerta economica, ovvero di indicare quali modalità operative intenda adottare la SA per garantire la presentazione della documentazione progettuale richiesta dagli atti di gara qualora tale implementazione non possa essere acconsentita.

Risposta :

Con Determinazione dirigenziale n. 2470 del 02/09/2026, è stato modificato il Disciplinare di gara, al fine di rendere disponibili modalità alternative di presentazione delle offerte tecnica ed economica.

Il Disciplinare di gara modificato è disponibile sulla Piattaforma.


Chiarimento PI423972-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 11:26

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di Gara, ed in particolare al paragrafo 7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, punti f) e g) degli allegati alla domanda di partecipazione, si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente soddisfi il requisito previsto dal Bando di Gara, al paragrafo 11.Partecipazione alla gara, punto d. (“requisiti di capacità tecnica di cui all'articolo 10, comma 6, lett.b), c) e d) del DM 226/2011), non sia tenuto a produrre i documenti di cui alle lettere : f) Relazione di cui al punto 9, lett. a) della Domanda di partecipazione, in merito alla gestione delle situazioni di emergenza gas; g) Organigramma di cui al punto 9, lett. b) della Domanda di partecipazione, con numero di addetti per ciascuna funzione centrale e nome dei responsabili, … omissis … in quanto da prodursi solo a comprova di requisito alternativo al possesso del numero minimo di clienti previsto al medismo punto 9 dell’allegato D, domanda di partecipazione.

Risposta :

Si conferma.

I documenti di cui alle lettere f) e g) del paragrafo 7 del Disciplinare di gara, e precisamente la relazione relativa alla gestione delle situazioni di emergenza gas e l’organigramma con l’indicazione del personale e dei responsabili delle funzioni centrali, sono richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 6, lettera b), punto b.2.2, del DM 226/2011.

Pertanto, il concorrente che dimostri il possesso del requisito di esperienza gestionale mediante la titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero dei clienti effettivi dell’ambito oggetto della gara, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera b), punto b.1, del DM 226/2011, non è tenuto a produrre i documenti di cui alle predette lettere f) e g).

Tali documenti devono essere prodotti dai concorrenti che dimostrano il requisito di esperienza gestionale mediante il percorso alternativo previsto dal punto b.2 del medesimo articolo.


Chiarimento PI420059-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 11:24

Domanda : Con riferimento ai chiarimenti PI379300-26 e PI334871-26, la Stazione Appaltante ha precisato che gli interventi che hanno riportato esito negativo all'Analisi Costi-Benefici (ACB) condotta dalla SA non sono ricompresi nel perimetro di attribuzione dei punteggi (Criteri C2.3 e C2.7). Considerato tuttavia che: 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del DM 226/2011 e del Disciplinare di Gara (Cap. 1.C), è facoltà del concorrente ottimizzare quanto previsto nel Documento Guida e prevedere interventi integrativi e scostamenti rispetto al Documento Guida, purché giustificati evidenziando i benefici a fronte dei costi; 2. La documentazione di gara non riporta i tracciati planimetrici né il dettaglio dei calcoli ACB degli interventi stralciati dalla SA, rendendo impossibile per i concorrenti conoscere le assunzioni tecniche che hanno portato al risultato negativo; 3. L’ACB è un modello influenzato da variabili (costi unitari, tassi di acquisizione, ottimizzazione dei percorsi) che rientrano nella piena autonomia valutativa e responsabilità tecnica del concorrente; Si chiede di chiarire: - se un intervento inserito nel Documento Guida dalla S.A. e valutato dalla stessa con ACB negativa, nel caso in cui venisse ottimizzato dall'operatore in termini di tracciato e di numero di PDR individuati, e che risulti supportato da una propria ACB positiva (redatta secondo i criteri del bando e inserita nell'Offerta Tecnica come ammesso dalla FAQ PI353951-26), possa concorrere all'attribuzione del punteggio nel sub-criterio C2.7; - se eventuali interventi integrativi rispetto a quelli inseriti dalla SA nel Documento Guida, che superino l’ACB del concorrente, possano concorrere all’ottenimento del punteggio nel sub-criterio C2.7

Risposta : Si rimanda alla risposta fornita al quesito PI419097-26.

Chiarimento PI419103-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 11:15

Domanda : Al solo scopo di chiarire quanto deducibile dalla FAQ PI396150-26, si chiede di confermare che ai soli fini dell'accesso al massimo punteggio di cui al criterio A6 è, in ogni caso, richiesto ai potenziali concorrenti di recepire in fase di formulazione di offerta economica l'indicatore 20%, mentre resta ferma per ciascun potenziale concorrente la facoltà di scegliere, all'atto della firma del contratto di servizio, la modalità di adempimento dell'impegno verso gli Enti Locali, optando, alternativamente, o per il versamento annuale agli Enti locali del controvalore dei titoli o per l’esecuzione diretta degli interventi.

Risposta :

Si conferma.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo previsto dal criterio A.6, il concorrente deve formulare l’offerta corrispondente al livello massimo previsto dal Disciplinare di gara, pari al 20%.

Resta ferma, in caso di aggiudicazione, la facoltà di adempiere all’impegno assunto secondo le modalità previste dagli atti di gara, alternativamente mediante l’esecuzione diretta degli interventi di efficienza energetica ovvero mediante il versamento annuale agli Enti locali del controvalore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti all’impegno offerto.

Resta altresì fermo quanto già precisato nella FAQ PI396150-26 in ordine alla decorrenza e alle modalità annuali di corresponsione del relativo valore.


Chiarimento PI419097-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 11:09

Domanda : Al solo fine di chiarire quanto già espresso dalla FAQ PI396160-26, si chiede a codesta Spett.le SA di confermare che, rispetto all'attribuzione dei massimi punteggi di cui ai subcriteri C2.3 e C2.7, relativamente all'ambito delle estensioni, contribuiranno solo ed esclusivamente le estensioni che sono state recepite nel Documento Guida in quanto rispettano le CMS o in quanto hanno superato le Analisi Costi-Benefici elaborate dalla SA

Risposta :

Si conferma.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dai sub-criteri C2.3 e C2.7 con riferimento agli interventi di estensione ricompresi nel Documento Guida predisposto dalla Stazione Appaltante, saranno considerati gli interventi che rispettano le condizioni minime di sviluppo o che superano l'Analisi Costi-Benefici elaborata dalla Stazione Appaltante , valutata positivamente da Arera.

Resta ferma la facoltà del concorrente, in ossequio alle previsioni del Disciplinare di gara e all'art. 15 comma 2 del DM 226/2011, motivando adeguatamente le proprie scelte, di ottimizzare quanto previsto dal documento guida e di prevedere anche interventi integrativi, evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

Tali interventi potranno contribuire all'attribuzione dei punteggi di cui sopra qualora ritenuti adeguatamente giustificati.


Chiarimento PI375491-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 15:33

Domanda : Con riferimento ai chiarimenti PI334416-26 e PI345993-26, si chiede a codesta Stazione appaltante di riesaminare l’interpretazione secondo cui, ai fini della determinazione della differenza VIR/RAB rilevante per il criterio A.1, debbano essere considerate anche le porzioni di impianto di proprietà degli Enti locali destinate a essere alienate all’impresa aggiudicataria. L’articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, disciplina il trasferimento oneroso di tali beni e prevede il riconoscimento tariffario dell’ammortamento della differenza tra il relativo valore di rimborso e le corrispondenti immobilizzazioni nette. Tale disposizione non ha tuttavia modificato l’articolo 13 del D.M. n. 226/2011, che, ai fini della determinazione del limite dello sconto tariffario, continua a fare espresso riferimento alla differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. La medesima formulazione è stata recepita dal Disciplinare di gara nel criterio A.1. Il riconoscimento tariffario del delta VIR/RAB relativo ai beni degli Enti locali non sembra pertanto comportarne automaticamente l’inclusione nella base di calcolo dello sconto tariffario, trattandosi di profili distinti e disciplinati da disposizioni aventi finalità differenti. L’interpretazione contenuta nei chiarimenti determina, peraltro, un rilevante ampliamento della base di calcolo, portando la differenza VIR/RAB da € 8.348.423,68, riferita alle sole porzioni di proprietà dei gestori uscenti, a € 17.794.335,18, mediante l’inclusione delle porzioni appartenenti agli Enti locali. Si chiede pertanto di confermare che, ai fini del criterio A.1, debba essere assunto esclusivamente il delta VIR/RAB relativo alle porzioni di impianto dei gestori uscenti, pari a € 8.348.423,68, e di rettificare conseguentemente i chiarimenti pubblicati.

Risposta :

A seguito di un riesame della questione, si conferma che, come effettivamente indicato nel criterio A.1 del Disciplinare di gara pubblicato, il valore massimo dello sconto tariffario deve essere determinato con riferimento alla differenza tra il valore complessivo di rimborso spettante ai gestori uscenti e le corrispondenti immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta relativa al criterio A.1, dovrà essere assunto il delta VIR/RAB riferito alle sole porzioni di impianto di proprietà dei gestori uscenti, pari a € 8.348.423,68.

La presente risposta rettifica e sostituisce quindi quanto indicato in precedenza nei chiarimenti ai quesiti ID334416-26 e ID345993-26-

Resta fermo che:

•il gestore aggiudicatario dovrà corrispondere agli Enti locali interessati il valore di rimborso delle porzioni di impianto oggetto di trasferimento oneroso;

•ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, verrà riconosciuto in tariffa al gestore aggiudicatario l’ammortamento della differenza tra tale valore di rimborso e il valore delle corrispondenti immobilizzazioni nette al netto dei contributi.


Chiarimento PI389736-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:52

Domanda : Con riferimento alle cartografie in formato .dwg e ai dati di consistenza in formato .xml contenuti nell’“Allegato B1 – Consistenze e planimetrie” del Bando di Gara, messi a disposizione dai gestori AP Reti Gas S.p.A. e Romeo Gas S.p.A., si rappresenta che, nonostante le attività svolte per la ricostruzione e la localizzazione degli impianti, sono state riscontrate alcune incongruenze che non consentono di individuare puntualmente tutti gli impianti di riduzione presenti sul territorio. A titolo esemplificativo, nel Comune di Gazzola è stato possibile individuare e georeferenziare tutti i gruppi di riduzione riportati nello stato di consistenza; tuttavia, risultano presenti alcuni cambi di specie della rete per i quali non è stato possibile identificare un potenziale corrispondente impianto di riduzione. Si riporta di seguito l’elenco delle casistiche analoghe a quest'ultima riscontrate sul territorio dell'ATEM. Si chiede pertanto di fornire una cartografia aggiornata e completa degli ulteriori eventuali impianti, completa della relativa localizzazione, provvedendo inoltre all'aggiornamento degli .xml, diversamente si chiede di chiarire le motivazioni dei cambi di specie fornendo indicazioni rispetto alla modalità di trattazione nell'ambito della formulazione dell'offerta. Elenco casistiche : 1 Traversa di Strada Comunale del Barco ( coordinate potenziale GR 541020,26 4973339,73), 2 Perpendicolare a SP 40 (coordinate potenziale GR 545266,3 4981249,8), 3 Strada Comunale di C8 dei Guanti (coordinate potenziale GR 54345,58 4981288,61), 4 Perpendicolare a SP 40 (coordinate potenziale GR 545415,68 4981054,54), 5 Perpendicolare a SP 40 ( coordinate potenziale GR 545466,45 4980995,62), 6 Perpendicolare a SP 40( coordinate potenziale GR 545603,68 4980837,2 ), 7 Perpendicolare a SP 40 ( coordinate potenziale GR 545667,0 4980763,1 ), 8 Parallela a SP 40 - via senza nome (coordinate potenziale GR546117,7 4979390,3 ), 9 Perpendicolare a SP 40 - via senza (coordinate potenziale GR 546370,02 497892,02 ), 10 Perpendicolari a Loc. Scuole Riva (coordinate potenziale GR 546216,3 4977919,8 ).

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si rimanda alla documentazione integrativa fornita dal gestore INTERESSATO in risposta a precedenti quesiti, la cui risposta è stata pubblicata.


Chiarimento PI381581-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:39

Domanda : Con riferimento alle richieste di chiarimento ID 345916 e ID 345950, ad oggi prive di riscontro e utili ai fini della predisposizione dell’offerta, nonché necessarie a colmare la naturale asimmetria informativa tra gestore uscente e altri potenziali concorrenti, si sollecita cortese riscontro evidenziando che trattasi di informazioni obbligatorie da garantire a base di gara ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.M. 226/2011. In ultima analisi si evidenzia che la già detta asimmetria informativa genera naturali impedimenti nell’ambito della formulazione di un’offerta seria e consapevole implicando potenziali necessità di tempi aggiuntivi per la predisposizione dell’offerta.

Risposta : Le risposte ai quesiti PI345916 e PI 345950 sono state fornite in data odierna con identificativi di risposta PI398658-26 e PI398668-26.

Chiarimento PI334614-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:27

Domanda : Si ravvisa che sono mancanti le tariffe per regolamenti CUP dei Comuni di Bobbio, Coli, Piacenza, Piozzano e Travo. Si chiede pertanto a codesta SA di caricare quanto elencato.

Risposta :

Con riferimento al quesito, si pubblicano i regolamenti CUP e le tariffe per i Comuni di Travo, Bobbio, Piacenza, Piozzano e Coli.



Chiarimento PI334612-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:21

Domanda : Si ravvisa che sono stati caricati i regolamenti di scavo comunali per i soli comuni di Agazzano, Gragnano Trebbiense, Piacenza e Ziano Piacentino. Si chiede a codesta SA di caricare quelli per i comuni mancanti Per quanto riguarda il comune di Borgonovo Val Tidone, si evidenzia che il documento caricato nella cartella Scavi e ripristini dell’Allegato B5_Regolamenti non riguarda il regolamento di manomissione suolo, bensì le occupazioni suolo. Si fa notare inoltre che tale documento non è presente tra i documenti presenti nella cartella dedicata, ovvero la cartella denominata Canone CUP. Risultano infatti documenti differenti. Si chiede alla SA di caricare il documento corretto e di esplicitare quali documenti siano corretti ai fini della valorizzazione economica delle occupazioni suolo pubblico.

Risposta :

Con riferimento al quesito, fatte le opportune verifiche, si segnala che i Comune di Alta Val Tidone, Borgonovo, Calendasco, Castel san Giovanni, Coli, Gazzola, Pianello, Piozzano, Rottofreno, Rovescala e Travo non possiedono un Regolamento scavi. Si inseriscono in allegato, il regolamento scavi del Comune di Bobbio e le prescrizioni tipo fornite dai Comuni di Calendasco e Castel San Giovanni.


Chiarimento PI371548-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:16

Domanda : Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 35511(Comune di Rottofreno), si richiede di fornire le coordinate geografiche degli impianti riportati di seguito. Tali impianti non risultano infatti univocamente identificabili perchè attribuiti allo stesso indirizzo presente nella tabella A06 e privi del relativo codice impianto all'interno dello shape interoperabile. GRF: 35511-G7Via Emilia Ovest 35511-G14Via Emilia Ovest Righi 35511-G11Via emilia Est 35511-G31Via Emilia Ovest 35511-G15Via Emilia Ovest 35511-G13Via Emilia Ovest 35511-G17Via Roma 35511-G30Via Roma 35511-G19Via Dante 35511-G25Via Dante

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "Le coordinate geografiche ed i codici dei GRF indicati sono desumibili attraverso l’importazione degli Shapefile nel sistema cartografico. I citati Shapefile sono stati inviati in allegato"


Chiarimento PI371544-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:12

Domanda : Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114540 (Comune di Coli), si richiede di fornire le coordinate geografiche degli impianti riportati di seguito. Tali impianti non risultano infatti univocamente identificabili perchè attribuiti allo stesso indirizzo presente nella tabella A06 e privi del relativo codice impianto all'interno dello shape interoperabile. GRF: 113541-G21 Vezzera Coli 113541-G43 Vezzera Coli 113541-G47 Vezzera Quatrocchio Coli

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "Le coordinate geografiche dei GRF indicati sono desumibili attraverso l’importazione degli Shapefile nel sistema cartografico. Gli impianti sono tutti collocati nella piccola località Vezzera che non ha indicazioni di vie."


Chiarimento PI371528-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:05

Domanda : Con riferimento all’Allegato B1, relativo alle planimetrie dei Comuni di Rottofreno, Coli e Bobbio, si rileva la presenza di diversi tratti di condotta discontinui. Si chiede di verificare la correttezza dei dati forniti, specificando se tali discontinuità siano riconducibili all’assenza di alcuni tratti di rete o ad altre motivazioni. Si richiede pertanto di trasmettere gli elaborati aggiornati, completi delle informazioni relative a materiale, diametro, tipologia della condotta e anno di posa, nonché di eventuali ulteriori dati mancanti, al fine di garantire la completezza e la coerenza della documentazione trasmessa.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "Si confermano i dati forniti. Si segnala che i comuni di Bobbio, Coli e Travo sono interconnessi per mezzo di un feeder; risulterebbe pertanto opportuno visualizzare congiuntamente gli shapefile delle tre località"


Chiarimento PI371525-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 11:00

Domanda : Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune di Rottofreno si segnala la presenza di rete in media pressione a valle dell'impianto GRF 35511-G10 "Santimento" (da tabelle di consistenza) che serve la Loc. Santimento. Si chiede di chiarire la pressione a valle dell'impianto, oppure di segnalare se tale impianto non risulti presente o in funzione. Sullo stesso comune si segnala inoltre l'impossibilità ad individuare il GRF 35511-G18, indicato in Via Umbria, strada non presente in Comune di Rottofreno. Si chiede dunque di fornire l'esatta posizione dello stesso mediante coordinate geografiche.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "Come desumibile dallo Shapefile inviato in allegato, il GRF “Santimento” (il cui codice, come aggiornato nell’allegato 2 alla presente, è “033039-G10”) presenta una pressione in 4^ specie a monte dell’impianto che diventa 6^ specie a valle dello stesso. Pertanto si conferma la media pressione per entrambi i tratti.

Si segnala, inoltre, che il GRF “033039-G18” (come aggiornato nell’allegato 2 alla presente) è ubicato in Via Abruzzo (anziché Via Umbria)."


Chiarimento PI371512-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:55

Domanda : Con riferimento alle tabelle di consistenza si segnala che la tabella A01 del comune di Coli (file xml 366a. Alleg. 1 - Coli 532-12 Consistenza Impianti 31-12-2023") risulta compilata solo per il campo N_Terreno. Si chiede di fornire i dati mancanti.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "Si evidenzia che presso il Comune di Coli non sono presenti terreni, fabbricati ed impianti REMI. Per maggiore chiarezza, nell’Allegato 4 alla presente si riporta lo stato di consistenza al 31/12/2023 del Comune di Coli in cui l’unica modifica apportata è la rimozione del dato nel campo “N_Terreno”. (Alleg. 4 – Consistenza Coli)"


Chiarimento PI360987-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:49

Domanda : "Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune di Coli risulta che oltre 2 km, a servizio della località Ferrari, che ricadrebbero nel comune di Bobbio sembrano invece impropriamente conteggiati nel comune di Coli. Anche nella Tabella A09 dello stato di Consistenza gli stessi 2 km sembrano essere conteggiati erroneamente nel comune di Coli. Si chiedono chiarimenti su tale difformità e di correggere i dati a base di gara"

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "La scrivente GP Infrastrutture S.r.l. è il gestore del servizio di distribuzione gas naturale nelle località di Bobbio, Coli e Travo in forza di atto concessorio stipulato in data 10/11/1989 con il Consorzio Intercomunale Gasdotto Valtrebbia; i 3 Comuni citati aderiscono a tale consorzio e sono collegati tramite un apposito feeder di interconnessione.

Con provvedimento del Direttore Generale del 09/09/1997 la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso al Comune di Coli un finanziamento per la metanizzazione del territorio comunale non servito dal primo intervento del Consorzio. Il Comune di Coli è diventato così proprietario di 18.479 metri di rete in PEAD in media e bassa pressione, sviluppati a servizio delle varie frazioni non ancora metanizzate.

Alcune di queste frazioni sono state servite collegando i nuovi impianti all’originario feeder intercomunale sito nel territorio comunale di Coli (linee rosse Alleg. 3 – Planimetria Coli). In merito alle altre frazioni, invece, i nuovi impianti di proprietà comunale (per ragioni di economicità e di semplificazione impiantistica) sono stati sviluppati collegandosi al feeder intercomunale situato nel territorio di Bobbio (tratto A-B con linea rossa evidenziata in giallo dell’Alleg. 3 – Planimetria Coli), fino ad arrivare alle varie frazioni site nel territorio comunale di Coli. Per quanto sopra, 2.567 metri di condotte in PEAD DE 110 posate nell’anno 2007 sono state indicate nel territorio di Coli, anche se fisicamente posate nel territorio di Bobbio.

Tenuto conto della particolarità della situazione, si ritiene che separare il dato fisico dal dato contabile comunale e, quindi, tariffario (in particolare il contributo a fondo perduto percepito dal Comune) porterebbe una situazione di incoerenza:

- il tratto di rete rimane ad esclusivo servizio del Comune di Coli;

- non si potrebbe più avere piena corrispondenza tra il dato fisico e tariffario;

- non si potrebbe disporre di una situazione veritiera né per il comune di Bobbio, né per il Comune di Coli.

Si confermano, pertanto, i dati già forniti. Per eventuali approfondimenti, si riporta il link al sito internet del Comune di Coli: https://www.comune.coli.pc.it/"


Chiarimento PI360980-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:42

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si segnala che le tabelle A08 e A09 del Comune di Bobbio risultano mancanti. Si chiede quindi a codesta stazione appaltante di completarne il caricamento per permettere un'offerta circostanziata e consapevole e garantire allineamento informatico tra i vari operatori economici.

Risposta :

Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato in relazione al presente quesito


Chiarimento PI346045-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:38

Domanda : Si segnala che, nel file relativo allo stato di consistenza del Comune di Rottofreno "367a. Alleg. 1 - Rottofreno 532-12 Consistenza Impianti 31-12-2023.xml”, presente nell’“Allegato B1_Consistenze e planimetrie” del Bando di Gara, emerge una difformità tra le sezioni A06 e A07. In particolare: - nella sezione A06 risultano presenti 31 GRF (codici 35511-G1 fino a 35511-G31), ma i relativi dettagli non compaiono nella sezione A07; - viceversa, nella sezione A07 compaiono i dettagli di 31 GRF diversi (codici 033039-G1 fino a 033039-G31), che non risultano presenti nella sezione A06; Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler confermare se i GRF identificati con il codice 033039 nella sezione A07 corrispondano ai GRF con codice 35511 presenti nella sezione A06. Quindi, ai fini della corretta predisposizione dell’Offerta, si richiede di indicare il codice corretto e univoco da attribuire ai suddetti impianti.

Risposta :

Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato in relazione al presente quesito


Chiarimento PI345950-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:33

Domanda : Con riferimento allo stato di consistenza del comune di Bobbio "365a. Alleg. 1 - Bobbio 532-12 Consistenza Impianti 31-12-2023" messo a disposizione dal gestore GP Infrastrutture Srl, contenuto all’interno dell’"Allegato B1_Consistenze e planimetrie" al Bando di Gara, si rileva la mancanza dei dati relativi ai dettagli A08_Condotte_Informazioni_General e A09_Condotte_Posate, così come previste dall’Allegato 1 alla deliberazione 532/2012/R/gas. Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler fornire i valori mancanti.

Risposta :

Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato in relazione al presente quesito


Chiarimento PI345916-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:28

Domanda : Con riferimento alle cartografie messe a disposizione dal gestore GP Infrastrutture Srl, contenute all’interno dell’"Allegato B1_Consistenze e planimetrie" al Bando di Gara, per i comuni di Coli, Rottofreno e Bobbio, è possibile riscontrare nei relativi shp file la mancanza degli attributi relativi al materiale, diametro e anno di posa, mentre per quanto riguarda il comune di Travo, non è presente alcuna cartografia, in quanto all’interno della relativa cartella è presente lo shp file della cartografia del comune di Bobbio. Inoltre, per tutti i suddetti comuni (Coli, Rottofreno, Travo e Bobbio) risulta mancante sia la cartografia degli impianti di riduzione secondaria (GRF/IRI) che degli impianti di riduzione primaria (REMI). A fronte di quanto sopra e in considerazione del fatto che le suddette informazioni sono da ritenersi obbligatorie ai sensi di quanto definito agli Art. 1 e 4 del DM 226/2011, si richiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di provvedere all’integrazione delle informazioni mancanti.

Risposta :

Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato in relazione al presente quesito


Chiarimento PI334621-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 10:22

Domanda : Si ravvisa che le planimetrie GIS dei comuni facenti parte dell’ente gestore GP Infrastrutture s.r.l. sono carenti delle seguenti informazioni: - Anno di posa delle tubazioni - Specie di riferimento. - Materiale della condotta - Diametro della condotta - Impianti di riduzione Si fa notare altresì che per il comune di Travo, il file GIS denominato “Rete_gas_Travo” contiene la rete di Bobbio anziché la rete di Travo. Pertanto si chiede alla SA di caricare le informazioni mancanti per tutti i comuni di riferimento, ovvero: - Bobbio - Coli - Rottofreno - Travo

Risposta :

Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato, in relazione al presente quesito.


Chiarimento PI371536-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:55

Domanda : Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 35498 (Comune di Gragnano Trebbiense), si richiede di fornire le coordinate geografiche degli impianti riportati di seguito elencati. Tali impianti non risultano infatti univocamente identificabili, in quanto associati al medesimo indirizzo indicato nella tabella A06 e privi del relativo codice impianto all’interno dello shape interoperabile. GRF: 14744 Via Fornace, incrocio S.P. 11 14740 Via Fornace 14741 Via Fornace

Risposta : A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "Con riferimento al Comune di Gragnano Trebbiense, sono state modificate consistenza e planimetrie. In particolare, l’impianto 14744 risulta dismesso, l’impianto 14740 risulta posizionato in Via Vittime della Strada e il 14741 in Via Fornace"

Chiarimento PI371533-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:53

Domanda : Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune di Gazzola, sono stati individuati 29 punti con passaggio da media a bassa pressione, a fronte di 18 GRF individuati da consistenza. Tra i GRF indicati in consistenza, 6 di questi risultano inoltre con "Pressione_Max_Ingresso" pari a 1,5 bar. Tale valore appare non coerente con quanto dichiarato per gli impianti limitrofi, alimentati dalla medesima condotta, per i quali è riportata una pressione in ingresso pari a 5 bar. Si chiede pertanto di verificare la correttezza dei dati indicati e, qualora necessario, di procedere al conseguente aggiornamento delle tabelle XML o delle cartografie allegate.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "sono state modificate la consistenza e le planimetrie del Comune di Gazzola, integrando i dati mancanti sugli impianti. L’allegato B1 appare corretto"


Chiarimento PI371532-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:50

Domanda : Con riferimento alle tabelle di consistenza si segnala che la tabella A10 dei comuni di Sarmato, Calendasco, Gazzola e Agazzano non riporta il campo ID_Dettaglio per i valori 18 (Acciaio %) e 19 (Polietilene %) ma solo il valore 20 (Ghisa %) che risulta pari a zero, rendendo impossibile stabilire il materiale delle derivazioni di utenza. Si chiede alla S.A di integrare il dato con i valori mancanti.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "le tabelle A10 dei Comuni di Sarmato, Calendasco, Gazzola e Agazzano sono state integrate con i dati mancanti"


Chiarimento PI371515-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:47

Domanda : Con riferimento alle tabelle di consistenza si segnala che le tabelle A01 A02 A03 e A04 dei comuni di Sarmato, Gragnano Trebbiense e Rottofreno ("A.1_consistenza_Sarmato_31-12-2023", "A.1_Consistenza_Gragnano Trebbiense_31-12-2023.", "367a. Alleg. 1 - Rottofreno 532-12 Consistenza Impianti 31-12-2023") risultano avere una riga compilata con N_Terreno/N_Fabbricato = 0 e il resto dei campi risulta vuoto. Si chiede di chiarire se si tratta di un mero refuso oppure se vi sono dei dati mancanti.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "per quanto attiene alle tabelle A01, A02, A03 e A04 dei Comuni di Sarmato, Gragnano Trebbiense e Rottofreno, si conferma che non vi sono dati mancanti"


Chiarimento PI371127-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:43

Domanda : Con riferimento ai dati riportati nella tabella A06 relativi all'impianto ARERA 35498 del Comune di Gragnano Trebbiense, si segnala la presenza di due impianti ubicati in Via Enrico Mattei, identificati rispettivamente con i codici 14739 e 14739/2. Si richiede di confermare che si tratti effettivamente di due impianti distinti e, in tal caso, di fornire le relative coordinate geografiche, in quanto gli stessi non risultano univocamente identificabili essendo associati al medesimo indirizzo. Inoltre, per l'impianto identificato con il codice 14739, risulta indicata una pressione massima in ingresso pari a 1,5 bar. Tale valore appare non coerente con quanto dichiarato per gli impianti limitrofi, alimentati dalla medesima condotta, per i quali è riportata una pressione in ingresso pari a 5 bar. Si chiede pertanto di verificare la correttezza del dato indicato e, qualora necessario, di procedere al conseguente aggiornamento delle tabelle XML, al fine di garantire la coerenza e l'accuratezza delle informazioni trasmesse.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "è stata revisionata la tabella A06 del Comune di Gragnano Trebbiense, riqualificando come IRI e ridenominando con il codice 15586 l’impianto precedentemente identificato come 14739/2; è stata inoltre corretta la pressione d’ingresso del GRF 14739"


Chiarimento PI371119-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:40

Domanda : Con riferimento ai dati riportati nella tabella A06 relativa all'impianto ARERA 35495 del Comune di Calendasco, si segnala che l'impianto identificato con il codice 14705 presenta una pressione massima in ingresso pari a 1,5 bar. Tale valore risulta incompatibile con la pressione in ingresso dichiarata per gli impianti limitrofi, pari a 5 bar, alimentati dalla medesima condotta. Si richiede pertanto di verificare il dato riportato e di procedere al conseguente aggiornamento delle tabelle XML, al fine di garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni trasmesse.

Risposta : A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "è stata modificata la tabella A06 del Comune di Calendasco per ciò che attiene all’impianto identificato con il codice 14705"

Chiarimento PI371108-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:36

Domanda : Con riferimento ai dati riportati nella tabella A06 relativa all'impianto ARERA 35495 del Comune di Calendasco, si segnala che l'impianto identificato con il codice 14718 risulta attualmente classificato come GRMI. Dalle verifiche effettuate emerge tuttavia la presenza di rete di bassa pressione a valle dell'impianto, circostanza non coerente con la classificazione attualmente riportata. Si richiede pertanto di verificare la configurazione dell'impianto e di procedere al conseguente aggiornamento delle tabelle XML, affinché i dati risultino allineati alla situazione impiantistica effettiva.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "con riferimento ai dati riportati nella tabella A06 relativa all’impianto ARERA 35495 del Comune di Calendasco, la configurazione dell’impianto 14718 risulta corretta"


Chiarimento PI360988-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:33

Domanda : "Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune di Rottofreno e Gragnano, si segnala che la cabina Remi avente codice 34608401 e denominata Strada Vignazza, risulta scollegata dall'impianto ARERA che alimenta (35498), mancando in cartografia un tratto di rete di circa 140 m che sembrano però conteggiati nella tabella A09 dello stato di consistenza. Si chiede di integrare la cartografia del comune di Rottofreno con il tratto mancante."

Risposta : Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato in relazione al presente quesito

Chiarimento PI345977-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:30

Domanda : Con riferimento allo stato di consistenza del Comune di Gragnano Trebbiense, file “A.1_Consistenza_Gragnano Trebbiense_31-12-2023.xml” e contenuto all’interno dell’“Allegato B1_Consistenze e planimetrie” al Bando di Gara, si rileva la presenza, all'interno della sezione A07, dell'impianto "GSCAB3-08033024-I-012" comprendente il solo comparto di riduzione della pressione e filtraggio non riscontrabile all'interno della sezione A06. In considerazione del fatto che le suddette informazioni sono da ritenersi obbligatorie ai sensi di quanto definito agli Art. 1 e 4 del DM 226/2011, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare l'esistenza di tale impianto, e di fornire eventuali ulteriori dettagli previsti per le sezioni A06 e A07, necessari ai fini della predisposizione dell'Offerta.

Risposta : A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "è stata modificata la sezione A07 della consistenza del comune di Gragnano Trebbiense nella quale, per un refuso, erano indicate informazioni riguardo un impianto denominato GSCAB3-08033024-I-012"

Chiarimento PI345972-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:27

Domanda : Con riferimento allo stato di consistenza del Comune di Calendasco, file “A.1_consistenza_Calendasco_31_12_2023.xml” e contenuto all’interno dell’“Allegato B1_Consistenze e planimetrie” al Bando di Gara, si rileva la presenza, all'interno della sezione A06, dell'IRI 14703, per il quale non è fornito alcun dettaglio all'interno della sezione A07. In considerazione del fatto che le suddette informazioni sono da ritenersi obbligatorie ai sensi di quanto definito agli Art. 1 e 4 del DM 226/2011, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare l'esistenza di tale impianto e di fornire i dettagli relativi allo stesso.

Risposta : A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato: "è stata revisionata la consistenza del comune di Calendasco inserendo i dettagli dell’IRI 14703 nella sezione A07"

Chiarimento PI334620-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 13:22

Domanda : Si ravvisa che le planimetrie dei comuni facenti parte dell’ente gestore Romeo Gas e AP Reti Gas sono state caricate in formato dwg, con le seguenti problematiche: - le reti dei rispettivi comuni sono state suddivise su più stralci planimetrici non georeferenziati; - non è presente la specie di riferimento ma solo l’indicazione “BP”-“MP”; - non sono presenti gli impianti di riduzione. Pertanto si chiede alla SA di caricare i dati mancanti in formato interoperabile (shapefile) per tutti i comuni di riferimento, ovvero: - Agazzano - Calendasco - Castel San Giovanni - Gazzola - Gragnano Trebbiense - Sarmato

Risposta :

Si allega quanto trasmesso dal gestore uscente interessato in relazione al presente quesito.


Chiarimento PI371522-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:54

Domanda : Con riferimento alle tabelle di consistenza si segnala che la tabella A10 del file "ZIANO PIACENTINO CONCESSIONE DA NIBBIANO" riporta gli stessi valori dei file xml dei comuni dell'Alta Val Tidone, mentre differisce dai valori contenuti nella tabella A10 del file ZIANO PIACENTINO, pur insistendo fisicamente su tale comune. Si chiede di indicare quale siano i valori corretti da utilizzare.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:



Con riferimento a quanto segnato confermiamo che per la località "ZIANO PIACENTINO CONCESSIONE DA NIBBIANO", il file XML trasmesso, alla Tabella A10 contiene le informazioni corrette, e coerenti, con quelle dei Comuni dell’Alta Val Tidone, in quanto sconfinamento dal Comune di Nibbiano.


Chiarimento PI371519-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:53

Domanda : Con riferimento alle tabelle di consistenza si segnala che il file xmL "ZIANO PIACENTINO DA BORGONOVO VAL TIDONE" (impianto ARERA 37492) risulta compilato nella tabella A08 e nella A10 ma non nella A09. Si chiede di integrare i dati mancanti.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:


In relazione al file di consistenza XML " ZIANO PIACENTINO DA BORGONOVO VAL TIDONE" vi comunichiamo che tale file di consistenza non contiene alcun cespite, in quanto ricompresi nel file di consistenza della località principale. Le informazioni delle Tabelle A08 e A10 sono la mera rappresentazione delle informazioni delle località principale “BORGONOVO VAL TIDONE”. Vi invitiamo a non tenerne conto.


Chiarimento PI371516-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:51

Domanda : Con riferimento alle tabelle di consistenza si segnala che il file xml "CASTEL SAN GIOVANNI DA BORGONOVO VAL TID" (impianto arera 37492) risulta compilato nella tabella A08, nella A10 e nella A11 ma non nella A09. Si chiede di integrare i dati mancanti.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:


In relazione al file di consistenza XML "CASTEL SAN GIOVANNI DA BORGONOVO VAL TID" confermiamo la correttezza del file trasmesso e precisiamo che per tale file di consistenza non risultano cespiti Condotte. Le informazioni della Tabella A08 sono la mera rappresentazione delle informazioni delle località principale “BORGONOVO VAL TIDONE”.


Chiarimento PI371168-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:50

Domanda : Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete relativa all’impianto ARERA n. 114484 (Comune di Piacenza), si richiede di fornire le coordinate geografiche degli impianti di seguito riportati. Tali impianti non risultano infatti univocamente identificabili, in quanto associati al medesimo indirizzo indicato nella tabella A06 e privi del relativo codice impianto all’interno dello shape interoperabile. GRF: 000032690197 RISORGIMENTO 033032000000 Via Risorgimento

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:


Riportiamo di seguito le coordinate geografiche per la localizzazione degli impianti richiesti:

GRF:

? 000032690197 RISORGIMENTO - LATITUDINE 45.05594883 LONGITUDINE 9.697598341;

? 033032000000 Via Risorgimento - LATITUDINE 45.0559517 LONGITUDINE 9.697604635


Chiarimento PI360991-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:48

Domanda : Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune di Rovescala si segnala la mancanza di un tratto di rete in corrispondenza dell'Incrocio tra la SP 172 e la SP 189 al confine con il comune di Santa Maria della Versa nei pressi di località Mosca. Si chiede di integrare la cartografia con le informazioni mancanti e di confermare se tali condotte siano già conteggiate all'interno dei file xml forniti, specificando in quale file o di integrare quelli già pubblicati.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:


In relazione a quanto evidenziato circa i tratti di rete scollegati presso il confine, siamo a precisare che in tutti e due i casi, la rete risulta correttamente interconnessa con la rete di distribuzione del Comune di Santa Maria della Versa (ATEM Pavia 4 – Oltrepò Pavese), pertanto, tali cespiti non rientrano né nelle cartografie né nelle consistenze dell’ATEM Piacenza 1.


Chiarimento PI360990-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:47

Domanda : Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune dell'Alta Val Tidone si segnala che la rete a servizio di località Tassara risulta scollegata presso il confine comunale con Santa Maria della Versa (PV), in prossimità della località Ca'Albertini. Si chiede di chiarire come viene alimentata tale località integrando la cartografia con le informazioni mancanti e di confermare se tali condotte siano già conteggiate all'interno dei file xml forniti, specificando in quale file o di integrare quelli già pubblicati.

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:


In relazione a quanto evidenziato circa i tratti di rete scollegati presso il confine, siamo a precisare che in tutti e due i casi, la rete risulta correttamente interconnessa con la rete di distribuzione del Comune di Santa Maria della Versa (ATEM Pavia 4 – Oltrepò Pavese), pertanto, tali cespiti non rientrano né nelle cartografie né nelle consistenze dell’ATEM Piacenza 1.


Chiarimento PI360989-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:45

Domanda : "Con riferimento all'allegato B1, Planimetrie del comune dell'Alta Val Tidone si segnala che la rete a servizio di località Moncasacco e Canova risulta scollegata presso il confine comunale con Colli Verdi (PV), tra le località di Pometo e Ca'Vannone. Si chiede di chiarire come vengono alimentate tali località integrando la cartografia con le informazioni mancanti e di confermare se tali condotte siano già conteggiate all'interno dei file xml forniti, specificando in quale file o di integrare quelli già pubblicati."

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore interessato:


In relazione a quanto evidenziato circa il tratto di rete scollegato presso il confine, siamo a precisare che la rete risulta correttamente interconnessa con la rete di distribuzione del Comune di Colli Verdi (ATEM Pavia 4 – Oltrepò Pavese), pertanto, tali cespiti non rientrano né nelle cartografie né nelle consistenze dell’ATEM Piacenza 1.


Chiarimento PI360979-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 16:42

Domanda : Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114484 (Comune di Piacenza), si richiede di fornire le coordinate geografiche degli impianti riportati di seguito in quanto non univocamente identificabili perchè attribuiti allo stesso indirizzo presente nella tabella A06 e della contestuale mancanza del codice impianto all'interno dello shape interoperabile. IRI: 31470272 Via E. Parmense 31470177 Via E. Parmense GRF: 33032000013 Via Rigolli 33032000012 Via Rigolli 33032000036 Via Emilia Parmense 30844424 Via Emilia Parmense 31459613 Via Emilia Parmense

Risposta :

A riscontro di quanto richiesto, si riporta di seguito la risposta ricevuta dal gestore uscente interessato:


Riportiamo di seguito le coordinate geografiche per la localizzazione degli gli impianti richiesti:

? IRI:

? 31470272 Via E. Parmense - LATITUDINE 45.02181478 – LONGITUDINE 9.748739217

? 31470177 Via E. Parmense - LATITUDINE 45.02905286 – LONGITUDINE 9.736990993

? GRF:

? 33032000013 Via Rigolli - LATITUDINE 45.03503528 – LONGITUDINE 9.699460548

? 33032000012 Via Rigolli - LATITUDINE 45.03503746 – LONGITUDINE 9.699486473

? 33032000036 Via Emilia Parmense - LATITUDINE 45.02352796 – LONGITUDINE 9.74736255

? 30844424 Via Emilia Parmense - LATITUDINE 45.02546952 – LONGITUDINE 9.744015234

? 31459613 Via Emilia Parmense” - LATITUDINE 45.03065147 – LONGITUDINE 9.734954925


Chiarimento PI379300-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 13:35

Domanda : Con riferimento al chiarimento PI334871-26, che indica che "tutti gli interventi che, pur menzionati nella documentazione di gara, non risultano rispettare le condizioni minime di sviluppo o hanno riportato esito negativo all’Analisi Costi-Benefici, non sono da ricomprendere nel perimetro di attribuzione punteggi”, si chiede di confermare che, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 7 della Tabella 2 del Disciplinare di Gara (quantità di rete complessivamente posata per estensione e potenziamento) valgano le medesime condizioni.

Risposta :

Si conferma che anche ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al punto 7 della Tabella 2 del Disciplinare di Gara (quantità di rete complessivamente posata per estensione e potenziamento) valgono le medesime condizioni.


Chiarimento PI387004-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 13:30

Domanda : Con riferimento alla risposta ID PI373827-26 relativa al chiarimento ID PI345999-26, che conferma che "il soggetto che acquisirà la concessione, nel caso in cui scelga di versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica offerti, sarà esentato dall’eseguire direttamente interventi di efficientamento energetico e dall’approvvigionamento di TEE nell’ATEM oggetto della concessione”, si chiede alla SA di confermare che, per quanto il disciplinare di gara "non prevede un pagamento in unica soluzione, alla data di avvio del servizio” , in seguito al suddetto chiarimento è garantito a ciascun potenziale concorrente di accedere al massimo punteggio di cui al criterio A.6 (5 punti) mediante il pagamento in un unica soluzione di un controvale economico pari a 2.308.397 euro, equivalente al valore del 20% dei TEE incrementali calcolati per l'intero periodo di concessione e associati al massimo punteggio dal disciplinare di gara. Si chiede, inoltre, alla SA di indicare la tempistica con cui detto pagamento debba essere eseguito tenuto conto che, ai sensi del criterio A6 il primo anno d’obbligo sarebbe il terzo anno dall’inizio della concessione.

Risposta :

Non si conferma quanto prospettato nel quesito.

Come già precisato nella risposta ID PI373827-26, il Disciplinare di gara non prevede la possibilità di adempiere all’impegno assunto con riferimento al criterio A.6 mediante il pagamento, in un’unica soluzione, alla data di avvio del servizio, del valore complessivamente stimato per l’intero periodo di affidamento.

La possibilità di versare agli Enti locali il controvalore dei titoli in luogo dell’esecuzione diretta degli interventi non modifica la distribuzione temporale dell’impegno offerto né le modalità di corresponsione previste dagli atti di gara.

Il concorrente può conseguire il punteggio massimo previsto dal criterio A.6 formulando l’offerta corrispondente al livello massimo stabilito dal Disciplinare. In caso di aggiudicazione e di scelta del versamento sostitutivo, il relativo valore dovrà essere corrisposto annualmente, secondo la progressione temporale dell’impegno offerto e a decorrere dall’annualità prevista dal criterio A.6.

Gli importi dovuti saranno determinati per ciascuna annualità secondo le modalità indicate negli atti di gara e nell’articolo 8, comma 6, del DM 226/2011.

Pertanto, l’importo di € 2.308.397,00 indicato nel quesito, costituendo una stima elaborata dall’operatore con riferimento all’intero periodo di concessione, non rappresenta un importo fisso posto a base di gara né può essere versato in un’unica soluzione al fine di adempiere anticipatamente all’intero impegno.

Il primo versamento dovrà essere effettuato con riferimento al terzo anno dall’avvio del servizio, in coerenza con la decorrenza degli obblighi prevista dal criterio A.6, e i successivi versamenti seguiranno la relativa articolazione annuale.


Chiarimento PI387010-26

Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 10:50

Domanda : In relazione al chiarimento ID PI364270-26, si chiede alla SA di conferma che al momento della presentazione dell’offerta i concorrenti non sono tenuti ad inserire nessun documento nel fascicolo dedicato alla gara dell’ATEM Piacenza 1 all’interno del FVOE 2.0 se non a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, e che quindi il mancato inserimento di copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 non costituirà causa di esclusione dalla procedura selettiva come invece previsto dall’art. 12.2 del Disciplinare di gara.

Risposta :

Non si conferma. L’inserimento del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art.46 del D. Lgs.198/2006 all’interno del FVOE 2.0 è richiesto, a norma di disciplinare (paragrafo 12.2).

Il caricamento nella Repository generale dell’Operatore economico è sempre possibile.

L'Operatore Economico non deve attendere la generazione della gara o la pubblicazione della scheda ANAC per caricare il documento.

  • Il concorrente può accedere in qualsiasi momento alla propria area riservata sul portale ANAC (FVOE 2.0).

  • Nella sezione "Repository dell'Operatore Economico", carica il Rapporto sulla situazione del personale (unitamente alla ricevuta/attestazione di conformità) e lo salva.

L'associazione avverrà in fase di verifica dei requisiti da parte della Stazione appaltante. Per ulteriori dubbi è possibile contattare ANAC.


Chiarimento PI369480-26

Ultimo aggiornamento: 30/07/2026 17:52

Domanda : Considerato che: la tabella riportata al capitolo 6 delle Linee Guida Programmatiche d’Ambito (file Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26) individua le percentuali di acquisizione dei pdr, non prevedendo alcuna riduzione per interventi con utenze inferiori a 50; Il chiarimento PI348834-26 conferma che “i valori di dettaglio corretti da considerare sono quelli contenuti all’interno delle tabelle in pdf dell’Allegato Tabelle Analisi LG_ACB” piuttosto che quelli riportati all’interno del Documento Guida; Si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di motivare le ragioni della diversa valorizzazione dei valori riportati nel campo “pdr realizzati” all'interno dell'allegato Tabelle Analisi LG_ACB, rispetto a quelli riportati nel campo "Pdr" dello stesso Allegato, confermando che il valore di cui al campo PDR rappresenta il numero di utenze potenziali raggiungibili dall'estensione mentre il valore di cui al campo "PDR realizzati" costituisce il numero dei PDR che la Stazione Appaltante ritiene di poter allacciare alla rete nel corso dei 12 anni di concessione. Per quanto sopra, ove venisse confermata la proposta di interpretazione sulle voci PDR e i PDR realizzati, si chiede alla SA di confermare che l'unica riduzione dei pdr da considerare ai fini della formulazione dell'offerta è esclusivamente quella deducibile dal file "Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26".

Risposta :

Si conferma l’interpretazione indicata nel quesito.

Nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”:

•il campo “PDR” indica il numero delle utenze potenzialmente raggiungibili dall’intervento di estensione;

•il campo “PDR realizzati” indica il numero delle utenze che si stima possano essere effettivamente allacciate nel corso dei dodici anni di affidamento, determinato mediante l’applicazione delle percentuali di acquisizione riportate al capitolo 6 delle Linee guida programmatiche d’ambito.

La differenza tra i due valori deriva pertanto dall’applicazione delle percentuali di acquisizione e non da ulteriori riduzioni.

Come già precisato nel chiarimento PI348834-26, ai fini della predisposizione dell’offerta devono essere assunti i valori puntuali contenuti nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”.

Non devono essere applicate ulteriori riduzioni convenzionali al numero dei PDR, ferma restando la facoltà del concorrente di proporre eventuali scostamenti nell’ambito del proprio Piano di sviluppo, purché adeguatamente motivati secondo quanto previsto dal DM 226/2011 e dal Disciplinare di gara.


Chiarimento PI369482-26

Ultimo aggiornamento: 30/07/2026 17:42

Domanda : Considerato che: conformemente a quanto prescritto dal DM 226/2011, nella documentazione posta a base di Gara non è prevista una puntuale associazione della data di posa agli IDU; sono da ritenersi rinnovabili i soli IDU che raggiungeranno il termine della propria vita utile (50 anni) entro la fine della concessione. Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’unico metodo applicabile per la quantificazione dei suddetti impianti di derivazione d’utenza rinnovabili e del conseguente sviluppo lineare per tratta aerea e interrata e per i quali, di conseguenza, si intende adeguatamente giustificato il rinnovo, sia il metodo che calcola la quantità degli allacci rinnovabili in funzione della stratificazione dei Pdr per anno di attivazione e del “Numero medio di PdR per singolo allacciamento (Nr)” riportati negli Obblighi Informativi a base di Gara; Pertanto, qualsiasi altra metodologia proposta che conteggi e/o giustifichi diversamente il rinnovo delle derivazioni d’utenza non consentirà ai potenziali concorrenti l’accesso ai punteggi di cui ai sub-criteri C3.2 e C3.5 del Disciplinare di Gara.

Risposta :

In assenza dell’associazione puntuale dell’anno di posa alle singole derivazioni di utenza, il numero degli IDU che raggiungeranno il termine della vita utile durante il periodo di affidamento può essere stimato utilizzando la stratificazione dei PDR per anno di attivazione e il parametro “Numero medio di PDR per singolo allacciamento” riportato negli stati di consistenza.

Le relative lunghezze delle tratte aeree e interrate potranno essere determinate applicando i valori medi degli allacciamenti contenuti nella medesima documentazione.

Tale metodologia costituisce quindi un criterio idoneo ad assicurare omogeneità e verificabilità dei calcoli.

Resta tuttavia ammesso l’utilizzo di metodologie alternative, purché siano espressamente illustrate, adeguatamente motivate, fondate sui dati messi a disposizione dalla Stazione appaltante e consentano alla Commissione di verificare analiticamente le quantità proposte.

L’utilizzo di una diversa metodologia non determina pertanto, di per sé, la mancata attribuzione dei punteggi di cui ai sub-criteri C.3.2 e C.3.5; rileveranno la coerenza, l’attendibilità e l’adeguatezza della giustificazione fornita.


Chiarimento PI346005-26

Ultimo aggiornamento: 30/07/2026 17:36

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e alle modalità di compilazione dei campi obbligatori “ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA ( 2 dec. )” e “COSTI MANODOPERA ( 2 dec.)”, previsti dalla piattaforma SATER per la presentazione dell’offerta economica, si chiede alla SA di confermare che per: 1. ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA ( 2 dec. ) Il valore da indicare nel campo “ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA ( 2 dec. )” debba essere determinato quale sommatoria delle seguenti componenti a e b: a- oneri per la sicurezza associati al piano di sviluppo proposto in gara, come quota parte delle Spese Generali e puntualmente indicati nel Quadro Economico prodotto per il Piano di Sviluppo; b- oneri della sicurezza aziendali propri dell’operatore economico, opportunamente riparametrati sul contesto dell’ATEM in base al numero dei Punti di Riconsegna (PdR). 2. COSTI MANODOPERA ( 2 dec.) Il valore da indicare nel campo “COSTI MANODOPERA ( 2 dec.)” debba essere determinato quale sommatoria delle seguenti componenti a e b: a- costi della manodopera associati al piano di sviluppo proposto in gara e recepiti nel quadro di incidenza della manodopera; b- costi del personale addetto allo svolgimento delle funzioni territoriali, deducibili dall’Allegato C -Personale- al Bando di gara ; ovvero di fornire eventuali diverse indicazioni operative, al fine di garantire l’uniformità nella predisposizione delle offerte.

Risposta :

Con riferimento agli oneri della sicurezza, la metodologia prospettata dal concorrente può ritenersi coerente purché il valore rappresenti il costo complessivamente sostenuto dal concessionario per l'esecuzione della concessione e sia determinato evitando duplicazioni.

Con riferimento ai costi per la mano d'opera, la Stazione Appaltante ritiene che la determinazione del valore da inserire rientri nella responsabilità del concorrente e debba essere effettuata sulla base delle caratteristiche della propria organizzazione aziendale e dei contenuti dell'offerta presentata.

Pertanto, la Stazione Appaltante non ritiene di poter confermare in via generale la specifica metodologia di calcolo prospettata nel quesito.

In particolare, il concorrente dovrà indicare un valore coerente con l'assetto organizzativo e gestionale proposto per l'esecuzione della concessione, tenendo conto delle attività previste dall'offerta e degli obblighi derivanti dalla documentazione di gara, inclusi quelli relativi al personale interessato dalle disposizioni in materia di continuità occupazionale.

Resta fermo che il valore indicato dovrà risultare congruo e coerente con il complessivo contenuto dell'offerta e con le assunzioni poste a base del Piano Industriale e del Piano Economico Finanziario.



Chiarimento PI369483-26

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026 09:00

Domanda : Con riferimento al criterio C3 “Valutazione degli interventi per il mantenimento in efficienza della rete di distribuzione e dei relativi impianti “, ad integrazione delle vite utili già definite dal chiarimento PI346012-26, ID risposta PI361690-26, si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante con riferimento alla sostituzione per vetustà dei cespiti premiati ai sub criteri C3.1, C3.2 e C3.3, di confermare che le uniche vite utili utilizzabili da considerare ai fini della programmazione e valorizzazione degli interventi di mantenimento in efficienza di cui ai suddetti sb criteri, siano quelle riportate nell'Allegato A tab. 1 del DM 226/2011 e di seguito elencate: Condotte stradali: 60 anni; Derivazioni di utenza: 50 anni; Impianti principali e secondari di regolazzione e misura: 25 anni.

Risposta :

Si conferma. Dovranno essere assunte le vite utili previste dalla RTDG per le gestioni per ambito, e precisamente:

•condotte stradali: 60 anni;

•derivazioni di utenza: 50 anni;

•impianti principali e secondari di regolazione e misura: 25 anni.

Il criterio dovrà essere applicato uniformemente da tutti i concorrenti, fermo restando quanto già chiarito nelle risposte ai quesiti n. PI346012-26 e n.PI360986-26 relativamente ai cespiti privi di una specifica vita utile regolatoria.


Chiarimento PI360997-26

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 14:53

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, criterio C.4 – Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione e Tabella 4, si chiede di chiarire il livello di approfondimento richiesto ai concorrenti per dimostrare l’“affidabilità” delle proposte e fornire “adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica” degli interventi. ? In particolare, si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 4, la “giustificazione” possa essere fornita tramite relazione tecnica, senza necessità di produrre un PFTE o elaborati progettuali assimilabili ai livelli di progettazione. Infatti, allo stato della documentazione di gara, una parte rilevante dei dati di esercizio e delle caratteristiche impiantistiche necessari per costruire una giustificazione tecnico-economica oggettiva e verificabile (e quindi per evitare che la valutazione diventi inevitabilmente “discrezionale” o fondata su assunzioni non omogenee) non risulta disponibile. ?Ne deriva il concreto rischio che le offerte siano basate su ipotesi non confrontabili tra operatori (asimmetria informativa), con impatto diretto sulla graduatoria. ?Si chiede inoltre di precisare se, qualora alcuni dati di dettaglio non siano desumibili dalla documentazione di gara, la predetta giustificazione possa essere basata su assunzioni esplicite e verificabili (es. parametri di riferimento, valori medi/benchmark, range e analisi di sensitività), purché coerenti e dichiarate.

Risposta :

La Stazione Appaltante conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio C.4 e dalla Tabella 4, la dimostrazione dell'affidabilità delle soluzioni proposte e la relativa giustificazione della fattibilità tecnico-economica possono essere fornite nell'ambito della documentazione costituente l'offerta tecnica, senza che ciò comporti la necessità di predisporre elaborati riconducibili ai livelli di progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici, quali il PFTE o documentazione equivalente.

La valutazione sarà infatti effettuata sulla base della completezza, della coerenza e della credibilità delle informazioni fornite dal concorrente in relazione agli interventi proposti, con particolare riguardo:

  • agli obiettivi perseguiti;

  • alle modalità attuative previste;

  • ai benefici attesi;

  • agli aspetti tecnico-operativi rilevanti;

  • agli elementi di sostenibilità economica dell'intervento.

Resta fermo che il livello di dettaglio della documentazione prodotta dovrà essere tale da consentire alla Commissione giudicatrice di apprezzare l'effettiva fattibilità tecnico-economica delle soluzioni proposte e il grado di affidabilità delle stesse ai fini dell'esecuzione della concessione.

Qualora specifici dati di dettaglio non siano desumibili dalla documentazione di gara, il concorrente potrà fondare le proprie valutazioni su assunzioni, parametri di riferimento, benchmark, intervalli di stima o altre ipotesi tecniche ed economiche, purché tali assunzioni siano espressamente indicate, motivate, coerenti con la documentazione di gara e applicate in modo non contraddittorio nell'ambito della proposta formulata.

La Commissione valuterà le proposte sulla base degli elementi effettivamente rappresentati nell'offerta, tenendo conto del grado di chiarezza, motivazione e verificabilità delle relative assunzioni.



Chiarimento PI345999-26

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 14:44

Domanda : Considerato che: •la SA al punto A.6 del Disciplinare di Gara riporta che: “Il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità qui definite. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226”; •la stima del valore massimo (in euro) degli investimenti di efficienza energetica addizionali da realizzare nell’ATEM Piacenza 1, calcolato dalla scrivente relativamente al periodo di affidamento della concessione, è pari a 2.308.397 €; Al fine di rendere confrontabili le offerte avanzate da tutti i potenziali concorrenti e di definire un parametro univoco di raffronto tra le stesse, si richiede alla Stazione Appaltante di calcolare l’attualizzazione, alla data di subentro, del valore massimo degli investimenti in efficienza sopra riportato, al fine di attribuire a ciascun concorrente un punteggio proporzionale al rapporto tra il valore da questi offerto e quello massimo offribile attualizzato al 1 gennaio 2028, con il limite massimo di punteggio definito dal Disciplinare di Gara. Inoltre, si chiede alla SA di confermare che il soggetto che acquisirà la concessione, nel caso in cui versi agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara, sarà esentato sia dall’eseguire direttamente interventi di efficientamento energetico, sia dall’approvvigionamento di TEE nell’ATEM oggetto della concessione, vedendosi dunque limitato il proprio contributo al solo riconoscimento alla SA del controvalore (in euro) dei TEE addizionali offerti in sede di gara attualizzato alla data di subentro.

Risposta :

Il Disciplinare di gara definisce le modalità di acquisizione dei titoli offerti e di corresponsione del correlato valore e non prevede un pagamento in unica soluzione, alla data di avvio del servizio. Si conferma che il soggetto che acquisirà la concessione, nel caso in cui scelga di versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica offerti, sarà esentato dall’eseguire direttamente interventi di efficientamento energetico e dall’approvvigionamento di TEE nell’ATEM oggetto della concessione.


Chiarimento PI345993-26

Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 11:22

Domanda : Si richiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che il valore di delta VIR- RAB d’Ambito sul quale i concorrenti applicheranno lo sconto di cui al criterio A.1 del Disciplinare di Gara è pari a euro 8.348.424,04 €, calcolato dalla scrivente sulla base dei valori deducibili dall’Allegato B al Bando di Gara.

Risposta :

L’articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, disciplina il caso in cui, in occasione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia previsto il trasferimento al gestore subentrante della proprietà di porzioni di impianto appartenenti agli Enti locali concedenti.

In tali ipotesi, la norma prevede:

•l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

•la determinazione del valore di rimborso secondo il valore industriale residuo, calcolato in conformità alle linee guida ministeriali e alla disciplina regolatoria dell’ARERA;

•l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con riferimento alla verifica da parte dell’ARERA degli eventuali scostamenti VIR-RAB prima della pubblicazione del bando di gara;
•il riconoscimento al gestore aggiudicatario dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Coerentemente con tale quadro normativo, la Stazione appaltante ha riportato negli atti di gara i valori di rimborso, aggiornati alla data del 31 dicembre 2023, relativi:

• alle porzioni di impianto di proprietà dei gestori uscenti;

• alle porzioni di impianto di proprietà degli Enti concedenti destinate a essere alienate all’impresa aggiudicataria.
Ne consegue che la differenza VIR-RAB rilevante ai fini del criterio A.1 deve essere determinata con riferimento a tutte le porzioni di impianto che saranno acquisite dall’impresa aggiudicataria, indipendentemente dal fatto che l’attuale proprietario sia un gestore uscente oppure un Ente concedente.

Tale impostazione risulta già dal Bando di gara, il quale, nell’individuare gli oneri a carico dell’impresa aggiudicataria, considera il valore di rimborso da corrispondere sia alle società concessionarie uscenti sia agli Enti concedenti che alienano le proprie porzioni di impianto.

La medesima impostazione trova puntuale riscontro negli Allegati B relativi ai singoli Comuni, nei quali sono distintamente indicati:

•il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente;

•il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà dell’Ente concedente alienata in sede di gara;

•le corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Premesso ciò, non si conferma, pertanto, il valore indicato nel quesito (che deriva dal confronto tra VIR e RAB relativi solo alle porzioni di proprietà dei gestori uscenti).

I valori complessivi di riferimento risultano pertanto pari a:

• valore complessivo di rimborso: € 81.907.064,71;

• immobilizzazioni nette complessive: € 64.112.729,53.

La differenza VIR-RAB da assumere ai fini del criterio A.1 è quindi pari a:

€ 81.907.064,71 – € 64.112.729,53 = € 17.794.335,18.


Chiarimento PI360992-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:42

Domanda : Si chiede a codesta SA che le normative tecniche da considerare per la predisposizione dell'offerta tecnica sono quelle disponibili e in vigore fino alla data della pubblicazione del bando e non saranno considerate quelle che verranno pubblicate o entreranno in vigore nel corso del periodo di validità del bando di gara.

Risposta : Al fine di assicurare omogeneità e confrontabilità nella predisposizione delle offerte, i concorrenti dovranno assumere quale riferimento le disposizioni legislative e regolamentari e le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara, oltre alle specifiche prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nei chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante.

Chiarimento PI360981-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:34

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai fini della quantificazione delle numeriche per la costituzione dell'offerta tecnica relativa al sub-criterio C3, si richiede di confermare che, in presenza di incongruenze tra i dati contenuti nei file XML trasmessi dai gestori uscenti e quelli riportati nella cartografia, prevalgano i dati contenuti nei primi.

Risposta : Ai fini della determinazione delle quantità e delle numeriche necessarie alla predisposizione dell’offerta tecnica relativa al criterio C.3, in caso di incongruenza tra i dati riportati nei file XML dello stato di consistenza e quelli desumibili dalla rappresentazione cartografica, dovranno essere assunti come riferimento i dati contenuti nelle rappresentazioni cartografiche.

Chiarimento PI345980-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:30

Domanda : Con riferimento alla Tabella 6 “Analisi CMS per Comune” del documento di gara "Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26", si rileva quanto segue: - Per il Comune di Coli, pur essendo riportati i relativi parametri (superficie territoriale, densità abitativa, classificazione montana e zona climatica), non risulta indicato il valore della CMS; - Per il Comune di Gazzola risulta attribuito un valore di CMS pari a 25 m/pdr, pur essendo lo stesso classificato come non montano; - Per il Comune di Alta Val Tidone, si rileva l'associazione del comune a comune non montano pur associandovi CMS pari a 25 m/pdr; Alla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler chiarire, ai fini della predisposizione dell’Offerta, quale valore di CMS associare a ciascuno dei tre comuni di cui sopra.

Risposta :

Con riferimento ai rilievi formulati in merito alla Tabella 6 “Analisi CMS per Comune” delle Linee guida programmatiche d’ambito, si chiarisce quanto segue.
Comune di Coli
Per il Comune di Coli non è stato indicato un valore numerico della CMS in quanto il relativo territorio ricade in zona climatica F. In ogni caso per il Comune, essendo considerabile disagiato in quanto Comune montano, si consideri il valore di 25 m/PdR.

Comune di Alta Val Tidone
Si consideri la CMS pari a 25 m/PdR. Il Comune di Alta Val Tidone è stato istituito mediante fusione dei precedenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara. Il relativo territorio comprende, in particolare, quello dell’ex Comune di Pecorara, classificato come parzialmente montano e ricadente in zona climatica F.

Si precisa peraltro che, sulla base degli elementi programmatici acquisiti, sia per il Comune di Coli che per il Comune di Alta Val Tidone non sono stati inseriti nel Documento Guida specifici interventi di estensione.
Comune di Gazzola
Si conferma che l’indicazione di una CMS pari a 25 m/PdR costituisce un refuso. Il Comune di Gazzola è classificato come Comune non montano, ricadente in zona climatica E, e la CMS corretta è pertanto pari a 10 m/PdR.
Si precisa che tale refuso non ha prodotto effetti sull’individuazione degli interventi inseriti nel Documento Guida. Tutti gli interventi di estensione proposti dal Comune di Gazzola sono stati infatti sottoposti ad analisi costi-benefici, indipendentemente dal valore erroneamente riportato nella Tabella 6.
In particolare, anche l’intervento “Rivalta–Buriacchina–Croara”, caratterizzato da un rapporto pari a circa 14 m/PdR e che, sulla base dell’erronea soglia di 25 m/PdR, avrebbe potuto risultare automaticamente conforme alle CMS, è stato comunque sottoposto ad ACB, con esito positivo.


Chiarimento PI334416-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 15:20

Domanda : Con riferimento al criterio A.1 previsto dal Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che la RAB da utilizzare ai fini del confronto con il VIR sia pari a € 57.177.097,32 e, pertanto, che lo scostamento da utilizzare ai fini dello sconto tariffario è pari a € 8.348.423,68.

Risposta :

L’articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, disciplina il caso in cui, in occasione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia previsto il trasferimento al gestore subentrante della proprietà di porzioni di impianto appartenenti agli Enti locali concedenti.

In tali ipotesi, la norma prevede:

•l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

•la determinazione del valore di rimborso secondo il valore industriale residuo, calcolato in conformità alle linee guida ministeriali e alla disciplina regolatoria dell’ARERA;

•l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con riferimento alla verifica da parte dell’ARERA degli eventuali scostamenti VIR-RAB prima della pubblicazione del bando di gara;
•il riconoscimento al gestore aggiudicatario dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Coerentemente con tale quadro normativo, la Stazione appaltante ha riportato negli atti di gara i valori di rimborso, aggiornati alla data del 31 dicembre 2023, relativi:

• alle porzioni di impianto di proprietà dei gestori uscenti;

• alle porzioni di impianto di proprietà degli Enti concedenti destinate a essere alienate all’impresa aggiudicataria.
Ne consegue che la differenza VIR-RAB rilevante ai fini del criterio A.1 deve essere determinata con riferimento a tutte le porzioni di impianto che saranno acquisite dall’impresa aggiudicataria, indipendentemente dal fatto che l’attuale proprietario sia un gestore uscente oppure un Ente concedente.

Tale impostazione risulta già dal Bando di gara, il quale, nell’individuare gli oneri a carico dell’impresa aggiudicataria, considera il valore di rimborso da corrispondere sia alle società concessionarie uscenti sia agli Enti concedenti che alienano le proprie porzioni di impianto.

La medesima impostazione trova puntuale riscontro negli Allegati B relativi ai singoli Comuni, nei quali sono distintamente indicati:

•il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente;

•il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto di proprietà dell’Ente concedente alienata in sede di gara;

•le corrispondenti immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

Premesso ciò, non si conferma, pertanto, il valore indicato nel quesito (che deriva dal confronto tra VIR e RAB relativi solo alle porzioni di proprietà dei gestori uscenti).

I valori complessivi di riferimento risultano pertanto pari a:

• valore complessivo di rimborso: € 81.907.064,71;

• immobilizzazioni nette complessive: € 64.112.729,53.

La differenza VIR-RAB da assumere ai fini del criterio A.1 è quindi pari a:

€ 81.907.064,71 – € 64.112.729,53 = € 17.794.335,18.



Chiarimento PI369467-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 09:19

Domanda : L'Allegato 02 - Dichiarazioni integrative al punto m) riporta la necessità per ciascun operatore economico a dichiarare "di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile". Visto che il Bando di Gara al punto 10 "Obbligo di assunzione del personale" prevede che "L'Allegato C riporta per ogni singolo Comune l’elenco del personale dei gestori uscenti, che il gestore subentrante ha l’obbligo di assumere, salvo espressa rinuncia degli interessati, in conformità con il decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ss.mm.ii., ai sensi dell’articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell’occupazione del personale". Si chiede alla SA di confermare che l'impegno di cui alla dichiarazione riportata al già citato punto m) si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui, in caso di aggiudicazione, si dovesse definire, per una scelta esclusivamente propria dell'operatore economico, una necessità di assunzione diversa e in ogni caso aggiuntiva rispetto all'acquisiziione di personale di cui all'Allgato C al Bando in applicazione del già citatao DM 21 aprile 2011. Inoltre si chiede alla SA di confermare che il suddetto obbligo sia solo ed esclusivamente relativo al caso di assunzione di personale con funzioni locali relative all'ATEM Piacenza 1.

Risposta :

Si conferma quanto indicato nel quesito.


Chiarimento PI360999-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 13:51

Domanda : Nel caso in cui, ai fini della predisposizione dell’offerta e/o degli elaborati di gara, la vetustà dei cespiti debba essere determinata applicando la RTDG 2020-2027 (TUDG – Parte II,del. ARERA 532/2025/R/gas), si evidenzia che la Tabella delle “Vite utili ai fini regolatori” prevede durate differenziate tra Gestioni comunali e sovracomunali e Gestioni per ambito (ad es. condotte stradali 50 anni vs 60 anni; fabbricati 40 vs 60; allacciamenti 40 vs 50, ecc.). ?Si chiede pertanto di specificare se, per il presente affidamento: la vetustà debba essere calcolata applicando sempre le vite utili previste per le “Gestioni per ambito” (in quanto la concessione oggetto di gara è d’ambito), oppure la vetustà debba essere calcolata applicando le vite utili previste per le “Gestioni comunali e sovracomunali” con riferimento ai cespiti realizzati/entrati in esercizio nella precedente gestione fino alla data di subentro, e le vite utili previste per le “Gestioni per ambito” per i cespiti e/o per i periodi successivi al subentro. Si chiede infine di confermare che il criterio indicato debba essere adottato in modo uniforme da tutti i concorrenti.

Risposta :

Si conferma che, ai fini della predisposizione dell’offerta, per tutti i cespiti dovranno essere utilizzate le vite utili previste dalla RTDG per le “gestioni per ambito”, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio degli stessi. Il criterio dovrà essere adottato da tutti i concorrenti, fatto salvo anche quanto stabilito in altri quesiti (PI360986-26 e PI346012-26) relativamente ai cespiti privi di una specifica vita utile regolatoria


Chiarimento PI345966-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 11:49

Domanda : Si chiede conferma che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in fase di esecuzione sia da intendersi compreso all’interno delle spese generali, come disciplinato all’art. 32 punto m del D.P.R. 207/2010, aggiornato con il D.lgs 36/23, e confermato con sentenza Consiglio di Stato n. 5370/2020 riguardante la gara d’ambito di Milano1.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI360984-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:50

Domanda : Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale (CUP), si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare che tale onere debba intendersi ricompreso nelle spese generali, ai sensi dell’art. 32, punto m), del D.P.R. 207/2010. Conseguentemente, si chiede di confermare che i relativi importi non debbano essere indicati separatamente nel Quadro Economico degli interventi, in quanto già compresi nelle spese generali afferenti agli importi del Computo Metrico Estimativo

Risposta :

Si conferma. Ai fini della predisposizione del Piano di sviluppo e della stima economica degli interventi, gli oneri per l’occupazione temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico connessi all’esecuzione dei lavori devono considerarsi già compresi nelle spese generali previste dal prezzario di riferimento indicato negli atti di gara.

Pertanto, tali oneri non devono essere aggiunti separatamente nel computo metrico estimativo o nel quadro economico, poiché ciò determinerebbe una duplicazione del medesimo costo.


Chiarimento PI360986-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:47

Domanda : Con riferimento agli interventi di rinnovo degli impianti di protezione catodica (sub-criterio C.3.4), non essendo esplicitamente disciplinati ai fini regolatori, si richiede di indicare la vita utile da assumere per ciascuna componente (alimentatori, dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo).

Risposta :

Con riferimento agli interventi di rinnovo degli impianti di protezione catodica di cui al sub-criterio C.3.4, si precisa che la regolazione vigente non individua specifiche vite utili autonome per alimentatori, dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo.

Gli stati di consistenza in formato XML riportano tuttavia, nella sezione relativa ai dettagli degli impianti di protezione catodica, la tipologia delle singole componenti e il relativo anno di installazione.

Pertanto, al solo fine di consentire a tutti i concorrenti di determinare la vetustà sulla base di un criterio uniforme e di assicurare la confrontabilità delle offerte, per alimentatori,dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo dovrà essere assunta convenzionalmente una vita utile pari a 15 anni, in analogia con la vita utile prevista per la classe di cespiti “telelettura/telegestione”.


Chiarimento PI360983-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:42

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un'integrazione informativa necessaria alla corretta predisposizione dell’analisi di assetto di rete prevista dal Criterio C.1 del Disciplinare di Gara. In particolare si richiede: - l'erogato massimo orario storico di ciascuna cabina RE.MI. - la quantità di gas erogata per ogni cabina RE.MI. per l'anno 2023 e i successivi.

Risposta :

Non si accoglie la richiesta nei termini formulati.

L’articolo 4, c. 1, del DM 226/11, pone a carico dei gestori uscenti l’obbligo di fornire, tra le altre informazioni, lo stato di consistenza degli impianti, il numero dei punti di riconsegna, i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti e le caratteristiche medie degli allacciamenti, ma non l’erogato massimo orario storico di ciascuna cabina REMI e la ripartizione dei volumi annui distribuiti per singola cabina REMI.

Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle cabine REMI devono essere desunte dagli stati di consistenza e dalla documentazione impiantistica resa disponibile.

Parimenti, i volumi distribuiti sono stati forniti con il livello di dettaglio previsto dalla documentazione di gara e dal DM, senza che sia richiesto dalla normativa un loro ulteriore frazionamento per ciascun punto di alimentazione.

Ai fini della predisposizione dell’analisi dell’assetto di rete prevista dal criterio C.1, ciascun concorrente dovrà pertanto utilizzare i dati tecnici e gestionali messi a disposizione dalla Stazione appaltante e sviluppare le proprie valutazioni e simulazioni sulla base delle metodologie ritenute più idonee.


Chiarimento PI360993-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 10:37

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, Sezione 1.C, si osserva che: • Il sub-criterio C.2.1 attribuisce il massimo punteggio per un grado di dettaglio degli elaborati progettuali equivalente a un ""progetto esecutivo""; • Il sub-criterio C.2.2 valuta la scelta degli investimenti secondo una logica di ottimizzazione dei benefici tecnici, economici e socio-ambientali; • I sub-criteri della sezione C.4 richiedono una ""adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica"" degli interventi innovativi proposti. Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione oggettiva e approfondita di tali parametri, si chiede di confermare se sia ammesso inserire nell’Offerta Tecnica (Busta 2) i seguenti documenti, redatti esclusivamente sulla base del prezzario di riferimento indicato dalla Stazione Appaltante: 1. Analisi dei Prezzi; 2. Computo Metrico Estimativo; 3. Quadro Economico della spesa; 4. Analisi Costi-Benefici (ACB) per gli interventi di estensione/potenziamento. Tali elaborati risultano tecnicamente necessari per qualificare il progetto come ""esecutivo"" e per dimostrare l'effettivo bilanciamento tra costi e benefici socio-ambientali. Si chiede altresì di confermare che l'inserimento di tali dati – se finalizzato esclusivamente alla comprova della fattibilità progettuale e parametrato ai prezzi unitari di gara – non venga considerato violazione del divieto di inserire informazioni di carattere economico-finanziario previsto al punto 6 del Disciplinare, atteso che tali informazioni non anticipano in alcun modo i ribassi percentuali e le condizioni economiche oggetto dei criteri di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6, che restano riservati alla Busta Economica (Busta 3)."

Risposta :

Si conferma quanto richiesto. Si rinvia integralmente alle risposte già pubblicate ai quesiti di contenuto analogo. I documenti indicati nel quesito possono essere inseriti nella Busta dell’offerta tecnica alle condizioni e con i limiti precisati nelle suddette risposte, fermo restando il divieto di anticipare o rendere desumibili gli elementi propri dell’offerta economica.


Chiarimento PI348738-26

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026 09:41

Domanda : Si segnala la necessità di provvedere ad aprire e rendere usufruibile ai concorrenti la posizione relativa al fascicolo dedicato alla gara ATEM all’interno del FVOE2.0

Risposta :

In merito al quesito pervenuto, si informa che solo dopo la trasmissione della Scheda relativa ai partecipanti (S2) è possibile associare il CIG della procedura di gara al FVOE 2.0.


Chiarimento PI346016-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:53

Domanda : Considerato che l'intervento di estensione identificato con n° ID 1 nel Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 nel comune di Agazzano, Via Falcone, risulta già recepito nello Stato di Consistenza al 31.12.2023, di cui agli Obblighi Informativi contenuti nell'Allegato B1_Consistenze e planimetrie, si chiede alla SA di confermare che tale intervento non è da realizzarsi e che pertanto esso resta escluso dall'attribuzione dei punteggi di cui alle Tabelle 1 e 2 del disciplinare di gara, ciò con particolare riferimento ai subcriteri C1.3 e C2.2, C2.3 e C2.7.

Risposta :

Non si conferma quanto prospettato nel quesito.

L’intervento identificato con ID 1 – “Via Falcone”, previsto nel Comune di Agazzano, resta confermato e non deve essere stralciato dal Documento Guida. Come già precisato in una risposta precedente, la denominazione “Via Falcone” è stata utilizzata per individuare sinteticamente l’ambito urbanistico di espansione posto in prossimità della viabilità esistente, e non deve essere intesa nel senso che l’intervento consista nella posa di una nuova condotta lungo l’intero tracciato della medesima via.

La rete riportata nello Stato di consistenza al 31.12.23 riguarda la porzione già metanizzata dell’area e, in particolare, la viabilità esistente. L’intervento previsto negli atti di gara è invece finalizzato a estendere la rete verso la zona di espansione limitrofa partendo dalla rete esistente.

Tale previsione è stata confermata dal Comune di Agazzano nell’ambito dell’aggiornamento degli elementi programmatici (si allega la documentazione ricevuta dal Comune di Agazzano): il Comune ha individuato quale unico sviluppo urbanistico da considerare l’area “Agazzano-Capoluogo – Ambito Via Falcone”, avente una superficie territoriale dicirca 9.213 m², corrispondente a circa 0,92 ettari.


Chiarimento PI353951-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:21

Domanda : Considerato che nella documentazione posta a base di gara non si rileva alcuna specifica indicazione sul tema e che il D.M. 226/2011 all’art.15 ed il Disciplinare di Gara al punto C - offerta tecnica - Piano di sviluppo degli impianti, prevedono che il concorrente presenti un documento di Analisi Costi-Benefici nel quale si evidenziano "i benefici a fronte dei corrispondenti costi” in merito agli interventi oggetto del piano di sviluppo degli impianti offerti. Il citato documento per sua natura contiene elementi di prezzo propri di tale analisi, che nulla hanno a che vedere con dati e valori di offerta economica. Si chiede pertanto conferma che il documento di Analisi Costi -Benefici possa essere inserito nella busta B “Offerta tecnica” come necessaria giustificazione degli interventi offerti, senza che questo comporti l’esclusione dalla gara.

Risposta :

Si conferma che il documento di Analisi costi-benefici (ACB) relativo agli interventi inseriti nel Piano di sviluppo può essere presentato all’interno della busta B – Offerta tecnica, in quanto costituisce parte della documentazione necessaria a illustrare e giustificare sotto il profilo tecnico-economico gli interventi proposti, evidenziandone i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

Il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non comporta, infatti, un divieto assoluto di inserire nell’offerta tecnica dati o valori aventi contenuto economico. Possono essere riportati nella busta tecnica gli elementi economici necessari alla descrizione e alla valutazione delle soluzioni progettuali, quali i costi degli interventi determinati mediante i prezziari indicati negli atti di gara, le analisi dei prezzi, i computi estimativi e gli altri dati utilizzati nell’Analisi costi-benefici, purché tali elementi non costituiscano anticipazione dell’offerta economica e non ne consentano, direttamente o indirettamente, la ricostruzione.

Conseguentemente, l’inserimento nella busta B dell’Analisi costi-benefici e dei relativi valori di costo non comporta l’esclusione dalla procedura, a condizione che la documentazione:

  • sia strettamente funzionale alla descrizione, alla quantificazione e alla giustificazione degli interventi compresi nel Piano di sviluppo;

  • non contenga i valori percentuali o quantitativi offerti con riferimento ai criteri economici di cui alla sezione A del Disciplinare;

  • non riporti sconti, canoni, corrispettivi o altri elementi riservati alla busta economica;

  • non presenti dati dai quali sia possibile ricostruire, anche solo indirettamente, il contenuto complessivo dell’offerta economica.

La previsione del Disciplinare che sanziona la mancata separazione tra offerta tecnica ed economica deve pertanto essere riferita agli elementi propri dell’offerta economica e non ai valori di costo necessari per la predisposizione dell’Analisi costi-benefici e per la valutazione tecnico-economica degli interventi offerti.


Chiarimento PI353946-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:17

Domanda : L'Allegato 09_Modello_Offerta_Economica all'ultimo punto richiede all'operatore economico di dichiarare quanto segue: "-Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 185 e dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.36/2023, l’Impresa dichiara espressamente di impegnarsi, a pena di esclusione, al pieno rispetto e alla completa attuazione del piano finanziario presentato, nonché al rigoroso rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, riconoscendo che la concessione oggetto della presente gara è vincolata a tali condizioni." Dall'analisi degli articoli 183 e 185 del D.Lgs 36/2023 si rileva che non sussiste alcun obbligo di dichiarazione rispetto ad impegni, a pena di esclusione, al pieno rispetto e alla completa attuazione del piano finanziario presentato da parte dell'operatore economico. Tale impegno era invece previsto dall’abrogato art. 171, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. In considerazione di quanto appena riportato si chiede alla SA di provvedere alla modifica dell'Allegato 09, eliminando la già citata dichiarazione di cui all'ultimo punto del Modello_Offerta_Economica.

Risposta :

Si accoglie la richiesta, in quanto la dichiarazione richiesta nell’ultimo punto dell’“Allegato 09 – Modello di offerta economica” non è effettivamente stata riprodotta nel vigente D.lgs. 36/23. Non si consideri dunque l’ultimo punto contenente la dichiarazione richiamata nel quesito, che la Stazione appaltante provvederà a eliminare.

Resta fermo:

  • quanto previsto dall’articolo 185, comma 5, del D.lgs. 36/23, in base al quale prima dell’assegnazione del punteggio all’offerta economica devono essere verificate l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario presentato dal concorrente;

  • che il piano economico finanziario costituisce parte integrante dell’offerta e che l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi, degli investimenti e delle tempistiche risultanti dall’offerta, dagli atti di gara e dal contratto di servizio.


Chiarimento PI346020-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:12

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, Tabella 4 - Valutazione dell'innovazione Tecnologica, si rileva che nel sub-criterio 1 è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante se, per garantire omogeneità valutativa all'interno della sezione C4 del Disciplinare, si ritenga di estendere tale scelta anche agli altri sub-criteri della tabella 4, eliminando quindi il riferimento alla fattibilità economica e mantenendo soltanto la fattibilità tecnica.

Risposta :

L’articolo 15, comma 6, del DM 226/11 e s.m.i., prevede espressamente che le voci relative all’innovazione tecnologica possano cambiare nel tempo, al fine di tenere conto dell’evoluzione tecnologica e della progressiva standardizzazione delle soluzioni considerate innovative.

Avvalendosi di tale previsione, la Stazione appaltante ha aggiornato il criterio C4 rispetto al disciplinare di gara tipo vigente.

La differente formulazione del sub-criterio 1 rispetto agli ulteriori sub-criteri della Tabella 4 è intenzionale e non costituisce un refuso.

Restano pertanto confermati il contenuto e la formulazione di tutti i sub-criteri della Tabella 4 del Disciplinare di gara.


Chiarimento PI345955-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 11:08

Domanda : Con riferimento al punto C2.1 del Disciplinare di Gara, poiché all’interno della documentazione di Gara non si rinviene esplicita indicazione in merito, si richiede se, al fine di qualificare il grado di dettaglio dei progetti offerti, possano essere inseriti in offerta tecnica gli elaborati contenenti valori di prezzo associati agli interventi inseriti nel piano di sviluppo, in particolare il computo metrico estimativo - analisi prezzi - quadro economico della spesa e altri valori economici necessari ai fini della completezza dell’offerta tecnica, ritenuti dalla normativa vigente (in particolare dall’art.41 del Dlgs 36/2023 e dal relativo allegato I.7) indispensabili per il riconoscimento del progetto come esecutivo, senza che ciò comporti l’esclusione dalla gara. Si chiede, pertanto, a codesta spettabile SA gentile conferma di quanto suddetto, anche in considerazione del fatto che il computo metrico estimativo, l’analisi prezzi e il quadro economico della spesa, vengono costruiti utilizzando i prezzari di riferimento indicati da codesta Stazione Appaltante nel Disciplinare di gara, i quali sono pubblici e pertanto non possono costituire elemento distintivo di offerta e che tali documenti non anticipano alcun elemento dell’offerta economica in quanto non afferenti e non correlati in alcun modo ai criteri di offerta A.1, A.2, A.3, A.5 e A.6..

Risposta :

Si conferma che potranno essere inseriti nella busta “B – Offerta tecnica” gli elaborati contenenti valori economici necessari a illustrare e qualificare il grado di dettaglio degli interventi proposti nel Piano di sviluppo, tra i quali:

  • il computo metrico estimativo;

  • le analisi dei prezzi;

  • il quadro economico della spesa;

  • gli ulteriori elaborati economici strettamente funzionali alla descrizione, alla quantificazione e alla giustificazione tecnica degli interventi offerti.


Resta tuttavia fermo che il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica vieta l’inserimento nella busta tecnica di elementi che:

  • costituiscano direttamente parte dell’offerta economica;

  • anticipino i valori offerti in relazione ai criteri A.1, A.2, A.3, A.5 e A.6;

  • consentano di ricostruire, anche indirettamente o in via potenziale, il contenuto dell’offerta economica;

  • riportino sconti, percentuali, canoni, corrispettivi o altri valori che, secondo gli atti di gara, devono essere indicati esclusivamente nella busta economica.


I computi metrici estimativi, le analisi prezzi e i quadri economici potranno pertanto essere predisposti utilizzando i prezzari di riferimento indicati negli atti di gara e inseriti nell’offerta tecnica, purché i relativi dati siano strettamente riferiti alla valorizzazione progettuale degli interventi e non incorporino o rendano desumibili gli elementi propri dell’offerta economica.

Il loro inserimento nella busta tecnica, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, non comporta l’esclusione dalla procedura.

Si precisa infine che la possibilità di allegare tali elaborati non comporta, di per sé, il riconoscimento formale del progetto come progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. 36/2023, restando il grado di dettaglio dei progetti valutato secondo le specifiche previsioni del criterio C2.1 e degli altri atti di gara


Chiarimento PI345960-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:35

Domanda : Con riferimento al criterio “C.3 Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti”, sub criterio 5 del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto la quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo di rete e di allacciamenti, si chiede, relativamente ai metri offerti per rinnovo degli allacciamenti, se saranno presi in considerazione sia i metri interrati che quelli aerei.

Risposta :

Ai fini del sub-criterio 5 del criterio "C.3 – Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti", saranno presi in considerazione sia i metri di allacciamento interrati sia i metri di allacciamento aerei.

Resta inteso che le lunghezze dichiarate dovranno riferirsi a porzioni di allacciamento effettivamente interessate dagli interventi di rinnovo proposti, essere chiaramente individuate e quantificate negli elaborati del Piano di sviluppo e non essere computate più volte.


Chiarimento PI346012-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:22

Domanda : All'interno dell'Allegato B al Bando di Gara, sono riportate le vite utili regolatorie relative a immobili e fabbricati, condotte stradali, impianti principali e secondari, impianti di derivazione, gruppi di misura convenzionali, gruppi di misura elettronici e altre immobilizzazioni materiali e immateriali, mentre non risultano esplicitamente disciplinati i sistemi di telecontrollo e gli impianti di protezione catodica. Considerato che la regolazione tariffaria ARERA dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG 2020-2025 di cui alla Deliberazione 570/2019/R/GAS e s.m.i., aggiornata dalla Deliberazione 737/2022/R/GAS) individua, tra le categorie regolatorie, i sistemi di telelettura/telegestione, cui è associata una vita utile pari a 15 anni, si chiede di confermare che, ai fini della determinazione degli interventi di mantenimento in efficienza e dell'individuazione dei cespiti da sostituire nel periodo di affidamento, i sistemi di telecontrollo possano essere assimilati a tale categoria e pertanto valutati con vita utile pari a 15 anni. Si chiede inoltre di confermare che il medesimo valore possa essere assunto quale vita utile di tutti i componenti costituenti gli impianti di potezione catodica (Alimentatori, anodi, dispersori). In caso contrario, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di indicare la vita utile da assumere per le apparecchiature di telecontrollo e protezione catodica.

Risposta :

Si conferma che i sistemi di telecontrollo e gli impianti di protezione catodica con i loro componenti possono essere assimilati alla categoria telelettura/telegestione e pertanto valutati con vita utile pari a 15 anni.


Chiarimento PI348734-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 09:18

Domanda : Con riferimento al punto “B1 - Livelli di sicurezza offerti dall'impresa” del Disciplinare di Gara e specificatamente al punto 5 “numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas…”, si chiede di confermare che per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal Disciplinare di Gara.

Risposta :

Si conferma che per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal Disciplinare di Gara.


Chiarimento PI353937-26

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 16:38

Domanda : Il Disciplinare di Gara al punto "15 - Garanzia provvisoria" afferma che “valgono tutte le riduzioni dell’importo della garanzia consentite dalla normativa”, passando poi ad elencare puntualemnte le casistiche e le percentuali di sconto applicabili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023 dal punto a) al punto c). A seguire il Disciplinare cita la certificazione ISO 45001, ma non specifica l’ammontare della riduzione. Si chiede alla SA di confermare che, oltre alle riduzioni di cui ai punti da a) a c) è cumultaivamente applicabile l'ulteriore riduzione dello sconto del 20% in caso di possesso della UNI ISO 45001 da parte del potenziale concorrente.

Risposta :

Si conferma quanto indicato nel quesito. La riduzione per la UNI ISO 45001 è del 20%.


Chiarimento PI358103-26

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 16:34

Domanda : CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PROVVISORIA SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE SIANO APPLICABILI TUTTE LE RIDUZIONI PREVISTE DALL' ART. 106 C. 8 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. COME DI SEGUITO ELENCATE: 1) 30% PER IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' UNI CEI ISO 9000; 2) 10% PER GARANZIE GESTITE MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORME TELEMATICHE OPERANTI CON TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI OVVERO MEDIANTE VERIFICA TELEMATICA SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE; 3) 20% IN CASO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015.

Risposta :

Si applicano le riduzioni indicate nel quesito, con l’attenzione che il Bando prevede -per l’ulteriore riduzione del 20%- il possesso della certificazione Uni ISO 45001 (non della UNI EN ISO 14001:2015).


Chiarimento PI334720-26

Ultimo aggiornamento: 13/07/2026 17:02

Domanda : Nell'Allegato C viene indicato quanto segue: "L’edizione più recente disponibile è l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2025." Considerato che alla data di pubblicazione del Bando è disponibile l'Elenco regionale di cui sopra aggiornato all'anno 2026, si chiede conferma che il Prezzario di riferimento da utilizzare sia comunque quello relativo all'annualità 2025.

Risposta :

Al momento della predisposizione della documentazione di gara, trasmessa come previsto dalla normativa di settore, ad ARERA, il Prezzario più recente disponibile era quello citato nell’Allegato C al Disciplinare di gara, ovvero l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2025.

Tenuto conto della data di pubblicazione del Bando di gara e del fatto che i dati contenuti nel Prezzario 2025 non sono stati impiegati al fine di predisporre gli allegati tecnici facenti parte della documentazione di gara ma dovranno essere utilizzati dai concorrenti per la redazione del Piano di sviluppo, si procederà con la rettifica dell’Allegato C, indicando come base di riferimento l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2026, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2231/2025.


Chiarimento PI334871-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 15:11

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, al Documento Guida / Linee Guida Programmatiche d’Ambito di cui all’Allegato H e, in particolare, al criterio C – “Piano di sviluppo degli impianti”, sub-criterio C2 – “Valutazione degli interventi di estensione, potenziamento e ottimizzazione della rete di distribuzione ovvero dei relativi impianti”, Tabella 2, sub-criterio n. 3 – “Estensioni di rete proposte” – opzioni a), b), c) e d), si richiede un chiarimento univoco in ordine alle modalità di attribuzione del relativo punteggio, al fine di consentire una corretta impostazione dell’offerta tecnica. In particolare, si chiede di precisare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alle opzioni a), b), c) e d), per “interventi dello studio guida che rispettano le condizioni minime di sviluppo predisposte dalla Stazione appaltante” debbano intendersi esclusivamente gli interventi riportati nelle Linee Guida Programmatiche d’Ambito / Documento Guida, di cui all’Allegato H e ai relativi elaborati e schede, che risultano ricompresi nel Piano di sviluppo minimo: - in quanto automaticamente conformi alle condizioni minime di sviluppo definite dalla Stazione appaltante, perché sotto soglia e quindi non soggetti ad Analisi Costi-Benefici; - e/o in quanto sottoposti ad Analisi Costi-Benefici con esito positivo, ossia con superamento del VAN test, ove tale verifica sia prevista. Si chiede, conseguentemente, di confermare che restino esclusi dal suddetto perimetro tutti gli interventi non ricompresi nel Documento Guida / Linee Guida Programmatiche d’Ambito, ovvero gli interventi che, pur menzionati nella documentazione di gara, non risultino rispettare le condizioni minime di sviluppo o abbiano riportato esito negativo all’Analisi Costi-Benefici. Sul punto, si evidenzia una possibile incoerenza tra i documenti posti a base di gara. In particolare, il documento “Linee Guida” riporta al capitolo 11 una tabella contenente n. 11 interventi che sembrerebbero aver superato positivamente le verifiche di Analisi Costi-Benefici. Diversamente, l’Allegato H – “Documento Guida PC1” riporta un solo intervento come rispettante le condizioni minime di sviluppo e non soggetto ad Analisi Costi-Benefici, mentre, con riferimento ai restanti interventi, ne cataloga cinque con esito negativo dell’Analisi Costi-Benefici, tutti ricadenti nel Comune di Gazzola, e precisamente: - Loc. Canneto – Case sparse; - Loc. Borgomasca – Ca Nuova; - Loc. Balletta; - Loc. Monteraschio; - Loc. Monticello. Anche il file “Tabelle analisi LG_ACB.pdf”, allegato alla documentazione di gara, sembrerebbe confermare tale seconda impostazione, riportando per i suddetti cinque interventi un esito negativo dell’Analisi Costi-Benefici. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare espressamente se i cinque interventi sopra elencati debbano o meno ritenersi ricompresi nel Piano di sviluppo minimo predisposto dalla Stazione appaltante e, conseguentemente, se essi debbano essere considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio C2, Tabella 2, sub-criterio n. 3 – “Estensioni di rete proposte”. Si chiede altresì, ove confermata l’incoerenza sopra evidenziata, di procedere alla conseguente rettifica e armonizzazione della documentazione posta a base di gara, al fine di rendere univoco il perimetro degli interventi ricompresi nel Piano di sviluppo minimo e garantire la par condicio tra gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta.

Risposta :

Si conferma che tutti gli interventi che, pur menzionati nella documentazione di gara, non risultano rispettare le condizioni minime di sviluppo o hanno riportato esito negativo all’Analisi Costi-Benefici, non sono da ricomprendere nel perimetro di attribuzione punteggi.
In relazione alla successiva richiesta, si chiarisce che la tabella del capitolo 11 delle linee guida mostra i risultati dell'ACB svolta in "scenario base", mentre nel documento guida vengono riportati come riferimento i risultati dello scenario peggiorativo, che è lo scenario scelto dalla stazione appaltante per giudicare superata l'ACB, vista la contenuta entità dei costi infrastrutturali stimati, come spiegato nelle ultime righe del "capitolo 13 - Conclusioni" delle Linee Guida. Dunque, vanno presi a riferimento i risultati indicati nel documento guida (non tenendo quindi in considerazione per il punteggio di gara i 5 interventi che risultano avere ACB negativa nello scenario peggiore).

Chiarimento PI346009-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:43

Domanda : Con riferimento al Disciplinare di gara, Criterio C2 – Valutazione degli interventi di estensione, potenziamento e ottimizzazione della rete di distribuzione ovvero dei relativi impianti, si evidenzia che il grado di dettaglio del progetto di cui al criterio C.2.1 è basato sul D.Lgs. n. 163/2006, vigente all’epoca di approvazione del D.M. n. 226/2011, che prevedeva tre gradi progettuali (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) mentre il vigente D.Lgs. n. 36/2023, che si applica espressamente alla procedura selettiva da Voi indetta come specificato nel Bando di gara, ne prevede solamente due (fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo). Si chiede pertanto che, il criterio C.2.1 venga modificato per conformarsi alle vigenti disposizioni normative, adeguando di conseguenza i relativi punteggi.

Risposta :

In relazione al quesito pervenuto, si precisa che l’articolazione del Criterio C.2.1 in tre livelli di approfondimento (preliminare, definitivo ed esecutivo) risponde alla precisa volontà dell’Amministrazione di premiare la completezza documentale e il maggior grado di dettaglio tecnico delle proposte presentate. Indipendentemente dalle previsioni del D.Lgs. 36/2023 in tema di livelli progettuali, il rinvio a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 per la definizione dei livelli di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, funge da standard tecnico di riferimento per i concorrenti. Il criterio rimane dunque pienamente applicabile e oggettivo, poiché il "metro di valutazione" (i contenuti tecnici del D.P.R. 207/2010) è predeterminato, certo e uguale per tutti i partecipanti e garantisce l’individuazione di parametri tecnici oggettivi per misurare il dettaglio e/o l’approfondimento del progetto offerto. Inoltre l'obiettivo di questa Stazione Appaltante è quello di valorizzare gli operatori che forniscono un set di elaborati più approfondito, anche al fine di ridurre le incertezze in fase di esecuzione. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario procedere ad alcuna modifica del criterio o dei punteggi associati.


Chiarimento PI346018-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:33

Domanda : Con riferimento alla predisposizione della documentazione amministrativa, si chiede a codesta spettabile SA di confermare che, nel caso di marca assolta in modo virtuale, non è necessario presentare l'allegato 06 , compilato e sottoscritto, e che, in tal caso, sia sufficiente riportare nella domanda di partecipazione e in ogni altro documento per il quale dovesse essere necessario apporre marca da bollo, la dicitura "imposta assolta in modo virtuale" con estremi dell'autorizzazione da parte dell'agenzia delle entrate e data.

Risposta : Si conferma.

Chiarimento PI345985-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:25

Domanda : Il punto 13 del Bando di Gara "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" ed il punto 5 "MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” del Disciplinare di Gara prevedono che : “La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del 09/11/2026. Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l’atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.” Si chiede di confermare che, nel caso di compresenza sulla piattaforma SATER di più offerte imputabili al medesimo operatore economico, la scelta di quale offerta debba ritenersi valida ai fini della procedura selettiva deve essere effettuata esclusivamente prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 18:00 del 09/11/2026) e non successivamente, una volta che saranno già noti i nominativi di tutti gli offerenti. Si chiede inoltre di indicare con quali modalità operative sarà possibile per l’Operatore economico effettuare la scelta di quale offerta mantenere nella piattaforma telematica.

Risposta :

La Stazione appaltante non esegue alcuna scelta tra le diverse offerte caricate dal medesimo concorrente. La procedura è totalmente automatizzata; l’inserimento di una offerta invalida in automatico l’offerta precedente.

Chiarimento PI334960-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:14

Domanda : Si chiede di confermare che non sussistano disaccordi tra Enti concedenti e gestori uscenti in merito ai valori VIR riportati nell'Allegato B e che, pertanto, tali valori costituiscano gli importi di riferimento per il rimborso al gestore uscente ai fini del subentro.

Risposta :

Si conferma che non sussistono disaccordi tra Enti concedenti e gestori uscenti in merito ai valori VIR.


Chiarimento PI334692-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 14:07

Domanda : In riferimento agli interventi di estensione indicati nel documento Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26 e nel Documento Guida PC1 - rev 16.04.26, si osserva che l’intervento denominato “Via Falcone” nel comune di Agazzano parrebbe far riferimento ad una zona già servita dalla rete esistente. Si chiede alla SA di chiarire se l'intervento sia da stralciare ovvero fornire un maggiore dettaglio circa la zona prevista dall'intervento qualora sia da realizzare.

Risposta :

L’area in cui è prevista l'estensione rete è relativa ad una zona in espansione del Comune di Agazzano. Il Comune ha comunicato tale espansione urbanistica come già autorizzata e pianificata per i primi anni del periodo di affidamento della concessione, e si è dunque scelto di inserirla tra gli interventi da considerare. Per maggiori informazioni sulla zona interessata si rimanda alla planimetria del piano regolatore pubblicata dal Comune al seguente link: https://share.google/aswObjMdtnC7f7EML


Chiarimento PI334670-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 13:59

Domanda : Con riferimento agli interventi inseriti nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito, si segnalano alcune incongruenze tra i dati illustrati nella Tabella 4 "Dati caratteristici degli Interventi" presente nel documento denominato "Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26" e i dati illustrati nel Paragrafo 2 del documento presente nell'Allegato H e denominato "Documento Guida PC1 - rev 16.04.26" . A titolo di esempio: - L’intervento “Mezzano Scotti” nel comune di Bobbio indica 5 utenze potenziali nelle Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26, mentre sono indicati 10 utenti sul Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 - L’intervento “Rivalta – Buriacchina – Croara” nel comune di Gazzola indica 5200 m di rete nelle Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26, mentre sono indicati 5216 m di rete sul Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 - L’intervento “Loc. Monteraschio” nel comune di Gazzola indica 3214 m di rete nelle Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26, mentre sono indicati 3100 m di rete sul Documento Guida PC1 - rev 16.04.26 Si chiede alla SA di indicare quale sia il documento di riferimento.

Risposta :

In relazione a quanto richiesto, si specifica quanto segue:

  • la differenza di utenze relativa all’intervento “Mezzano Scotti” è da intendersi un refuso. Le utenze da considerare sono pari a 5, come indicato nel documento “LineeGuida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26” e nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”;

  • le differenze di metri nell’intervento “Rivalta-Buriacchina-Croara” sono legate ad un arrotondamento della cifra nel testo delle Linee Guida. Il dato più preciso, utilizzato per i conteggi svolti, è il dato 5216, che si trova nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”;

  • relativamente all’intervento “Loc. Monteraschio” il numero 3214 è un refuso, il valore corretto è 3124, come si può leggere nell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”(anche in questo caso arrotondato come nel caso precedentemente citato a 3100 nel documento “Linee Guida_Piacenza 1 Ovest_REV_16.04.26”).


Più in generale, i valori di dettaglio corretti da considerare sono quelli contenuti all’interno delle tabelle in pdf dell’Allegato “Tabelle Analisi LG_ACB”, recanti i valori effettivamente utilizzati nei conteggi svolti per le analisi.


Chiarimento PI346004-26

Ultimo aggiornamento: 09/07/2026 18:04

Domanda : Considerato che il Bando al punto "13 - Termine ultimo per la presentazione delle offerte" definsce quale obbligatorio il sopralluogo sugli impianti senza specificarne un definito perimetro, rimandando all'Allegato G al Bando, che, di fatto, riporta un elenco completo di impianti gestiti da tutti gli attuali operatori dell'ATEM; mentre il Disciplinare di Gara al punto "14 - Attestazione di avvenuto sopralluogo" precisa che "il soralluogo non è obbligatorio per i concorrenti in relazione agli impianti di quei comuni di cui sono già gestori uscenti", rimandando poi al già richiamato punto 13 del Bando. Si chiede alla SA di confermare che l'obbligo di sopralluoghi sugli impianti dell'ATEM è relativo al solo perimetro di impianti di cui all'Allegato G al Bando, escludendo dai sopralluoghi gli impianti di quei comuni di cui il potenziale concorrente è attuale gestore uscente.

Risposta : Il sopralluogo è obbligatorio per i concorrenti in relazione agli impianti di cui non sono gestori uscenti. Si ricorda che la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Ultimo aggiornamento: 10-09-2026, 11:55