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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di monitoraggio ambientale delle Sale Operatorie e di altri ambienti a favore della Sede Ospedaliera di Bologna e del Polo Ortopedico -Riabilitativo di Argenta dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Lotto unico
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto366.995,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/06/2026
Termine richiesta chiarimenti17/07/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte27/07/2026 12:01
Apertura busta amministrativa27/07/2026 12:05
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Zuccarelli Stefania

telefono: 0516079938
cellulare: 0516079643

Tracchi Alessandra

telefono: 0516079953

Maltinti Matteo

telefono: 0516079937

Capobianco Antonio

telefono: 0516079921

Mercadante Rossella

telefono: 0516079803

Leto Jessica

telefono: 0516079663

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1servizio di monitoraggio ambientale delle Sale Operatorie e di altri ambienti per IOR

CIG: BBDDBDBD41
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI360218-26

Ultimo aggiornamento: 17/07/2026 11:55

Domanda : • si chiede conferma che l’importo di € 337.500,00 riportato al paragrafo 3.3 del Disciplinare rettificato costituisca un mero refuso, in quanto riferito alla documentazione antecedente alla rettifica pubblicata. • Si chiede, inoltre, di confermare che il valore globale stimato indicato nella tabella sottostante (determinato dalla somma delle seguenti voci: - importo complessivo (A+B); - importo per l’opzione di rinnovo; - importo per l’opzione di proroga; - importo per modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 (30%); - importo massimo del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;) ammonti complessivamente a € 366.995,00 e non a € 366.795,00, come attualmente riportato sia nella tabella del Disciplinare sia sul portale di gara.

Risposta :

Si conferma che l’importo pari a € 337.500,00 riportato al paragrafo 3.3 del Disciplinare rettificato costituisce un refuso, per mero errore materiale, in quanto riferito alla documentazione antecedente alla rettifica pubblicata.

Si conferma che il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo dei rinnovi e delle opzioni previste nei documenti di gara ammonta a € 366.995,00 (di cui € 200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e non a € 366.795,00, come attualmente riportato nella tabella del Disciplinare.

Sul portale di gara, in testata, alla sezione importi, nel riquadro denominato importo Appalto, si legge l’importo corretto che è pari a € 366.995,00.


Chiarimento PI356856-26

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 14:12

Domanda : Nel Capitolato Speciale Campionamenti IOR Rettificato, a pag. 4, Prestazione n. 3 "Analisi Gas Anestetici" è indicato che "il monitoraggio dovrà avere durata settimanale (7 giorni consecutivi) ed essere effettuato 2 volte l'anno". Chiediamo se il monitoraggio debba essere eseguito mediante coordinamento con le sale operatorie durante una settimana (7 giorni) per ottimizzare i campionamenti oppure se per ogni sala debba essere eseguito un campionamento di 7 giorni.

Risposta :

Due volte all'anno, un monitoraggio di durata settimanale su tutte le sale, con modalità come indicato nel Capitolato speciale.


Chiarimento PI351660-26

Ultimo aggiornamento: 14/07/2026 11:06

Domanda : Al Punto 2.1 del disciplinare si menzionano i seguenti documenti di gara n) Allegato 1 “Descrizione delle attività di trattamento"; o) Allegato 2 “Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali” Gli stessi poi, al Punto 15 del Disciplinare risultano tra i documenti da inviare. Non troviamo però tali documenti nella documentazione pubblicata. Potete indicarci dove reperirli?

Risposta :

Spett.le O.E.,

per mero errore materiale, pur avendo allegato i surrichiamati documenti nello slot “Nuovi allegati” in occasione della procedura di rettifica operata sul portale Sater in data 06/07/2026, identificata con Registro di Sistema n. PI337939-26, i medesimi non risultano essere stati pubblicati.

Pertanto si provvede ad allegare al presente chiarimento i documenti in parola, così come stabilito ai punti 2.1 e 15 del Disciplinare e come risulta pubblicato nel sito istituzionale della scrivente Azienda, nella sezione Operatori Economici – Bandi di Gara – PA PI277674-26 per l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale delle sale operatorie e di altri ambienti a favore della sede ospedaliera di Bologna e del polo ortopedico-riabilitativo di Argenta dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – FILE ALLEGATI – ultimo File partendo dal basso dal titolo: rettifica ed integrazione dei docc. di gara e proroga dei termini – cartella zippata con all’interno i documenti richiesti.


Chiarimento PI348515-26

Ultimo aggiornamento: 10/07/2026 13:46

Domanda : Buongiorno, si segnala che la piattaforma ANAC non consente il pagamento del contributo di gara. Il Sistema restituisce il seguente errore: "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." Si chiede di rendere possibile la generazione dell'avviso. Grazie

Risposta :

A seguito della rettifica degli importi in Piattaforma, autorizzata con determina n. 1750 del 03/07/2026, nello slot Stato scheda PCP risulta avviso IN PUBBLICAZIONE.

Pertanto, prima di procedere al pagamento del contributo, è necessario attendere che l’avviso, nel richiamato Slot, risulti PUBBLICATO; cosa che dovrebbe avvenire in un paio di giorni, considerando che l’invio della rettifica è avvenuto in data 08/07/2026.

A seguito della richiamata pubblicazione, qualora i problemi dovessero persistere, contattateci nuovamente.


Chiarimento PI340467-26

Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 10:37

Domanda : Con riferimento al punto 16, lett. a) del Disciplinare di gara, che disciplina i contenuti della Relazione esplicativa di progetto e ne fissa il limite dimensionale in trenta facciate A4 (Arial 11, indice escluso), si chiede quanto segue: Si chiede di confermare che sia ammesso allegare alla Relazione tecnica documentazione a supporto di quanto in essa descritto — a titolo esemplificativo: fac-simile del Report di indagine ambientale, elenco della strumentazione in dotazione con i relativi certificati di taratura, nonché CV e attestati di formazione del personale richiamato nella Relazione — e che tale documentazione, in quanto allegato distinto e non parte integrante del testo della Relazione, non sia da computare ai fini del limite delle trenta facciate previsto dal Disciplinare. Si chiede di confermare se detta documentazione di supporto possa essere presentata in formato diverso dal PDF (ad esempio file .xls per l'elenco della strumentazione) e se debba essere sottoscritta con firma digitale al pari degli altri documenti dell'offerta tecnica, ai sensi del punto 15.1 del Disciplinare.

Risposta :

Con riferimento al punto 16, lett. a) del Disciplinare di gara ed al limite dimensionale fissato indicativamente in trenta facciate in formato A4 (Arial 11) escluso l'indice riepilogativo,

si conferma la possibilità di allegare alla Relazione tecnica documentazione avente funzione meramente illustrativa e di supporto a quanto dichiarato nella Relazione stessa.

Resta fermo che gli allegati non devono essere utilizzati per sviluppare autonomi contenuti progettuali ulteriori rispetto a quelli esposti nella Relazione tecnica. In tal caso si segnala che non costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

I formati selezionati in piattaforma sono i seguenti: p7m, pdf, 7- zip, rar e zip.

Si conferma che la documentazione in argomento deve essere sottoscritta con firma digitale al pari degli altri documenti dell'offerta tecnica, ai sensi del punto 15.1 del Disciplinare.


Chiarimento PI338687-26

Ultimo aggiornamento: 06/07/2026 12:14

Domanda : A parziale rettifica e correzione del chiarimento precedentemente pubblicato con Registro di sistema n. PI322575-26, si precisa e si comunica che, il quesito corretto, inviato dall'O.E. in data 26/06/2026, con il richiamato numero di Registro di Sistema è il seguente: 1) L’art. 3 del disciplinare individua due CCNL di riferimento (CCNL Intersettoriale – Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo e CCNL Metalmeccanico Industria). Si chiede conferma che i due citati CCNL siano alternativi tra loro e che, pertanto, risulti sufficiente la dichiarazione di equivalenza da presentare per uno dei due CCNL. 2) L’art. 17 del disciplinare prevede che la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione. Nonostante ciò, nella domanda di partecipazione è riportato che in caso di CCNL diverso da quello richiesto dalla Stazione Appaltante, si debba allegare la dichiarazione di equivalenza in offerta economica. Per tal ragione, si domanda di confermare che la richiesta riportata nell’istanza di partecipazione costituisca un refuso e che, quindi, la dichiarazione di equivalenza possa essere presentata anche in fase di aggiudicazione. 3) L’art. 17 del capitolato speciale di gara (csa) afferma che possono essere oggetto di subappalto esclusivamente eventuali attività accessorie. La limitazione, agli occhi della Scrivente, non appare adeguatamente motivata e dettagliata, ottenendo come risultato un effetto di indeterminatezza per gli operatori economici sulla possibilità di presentare riserva di subappalto e, in seguito, eventuale istanza per lo stesso. Inoltre, l'art. 8 del disciplinare non contempla questa restrizione. Pertanto, come da disciplinare, si chiede di confermare che il subappalto possa essere presentato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, secondo disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) e senza ulteriori restrizioni. 4) Visto l’art. 9 del disciplinare di gara e comprendendo l’esigenza di tutela occupazionale esposta dalla Vs spettabile Stazione Appaltante, si rileva, però, che l’attuale configurazione economica della procedura appare insufficiente a sostenere i costi derivanti dall’integrale applicazione della clausola, anche alla luce delle necessarie armonizzazioni con l’organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-operative del nuovo affidamento. Al contrario, una richiesta di tale natura potrebbe favorire l’operatore economico attualmente operante, a cui fa riferimento il personale richiesto. Pertanto, si chiede di annullare tale richiesta al fine di aver la maggior partecipazione possibile degli operatori economici alla presente procedura di gara. 5) L’articolo 13.1 del disciplinare di gara afferma che “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana”. Si segnala che parte della documentazione tecnica della strumentazione di misura risulta essere in lingua originale (inglese). Per tale ragione, si chiede di confermare di poter presentare tali documenti in lingua inglese, ovvero ove ciò non fosse possibile che sia sufficiente la redazione di una traduzione semplice. 6) Si segnala che la Scheda di offerta economica non distingue tra quota soggetta a ribasso (€ 149.800) ed oneri per la sicurezza da interferenze non ribassabili (€ 200), come invece previsto dal Disciplinare di gara. Tale impostazione può generare incertezza nella formulazione dell’offerta e comportare difformità tra i concorrenti. Si chiede pertanto di confermare che il ribasso debba essere applicato esclusivamente sull’importo di € 149.800 e, conseguentemente, di rettificare la Scheda di offerta economica, prevedendo che l’offerta sia formulata esclusivamente sulla quota ribassabile, con indicazione separata degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 7) Si segnala una incongruenza tra i fabbisogni indicati nel Capitolato speciale e quelli riportati nella Scheda di offerta economica con riferimento alle voci relative ai campionamenti di formaldeide e xilene. In particolare, il capitolato prevede rispettivamente n. 14 campionamenti annui (formaldeide) e n. 10 campionamenti annui (xilene). Inoltre, la scheda economica riporta quantità pari a 1 per entrambe le voci. Si chiede, pertanto, di confermare i fabbisogni corretti da considerare ai fini della formulazione dell’offerta e, conseguentemente, di rettificare la scheda di offerta economica, allineando le quantità ai fabbisogni previsti nel capitolato o fornendo indicazioni alternative ufficiali. 8) Disciplinare di gara art. 3 – costi della manodopera Il disciplinare riporta una stima dei costi della manodopera pari al 35% dell’importo dell’appalto, senza tuttavia esplicitare i criteri di determinazione di tale valore (es. monte ore, livelli contrattuali, incidenza per tipologia di prestazione o analisi prezzi). Tale impostazione non consente agli operatori economici di verificare la congruità della stima, né di assumere un riferimento uniforme per la formulazione dell’offerta. Si chiede, pertanto, di fornire il dettaglio dei criteri utilizzati per la determinazione della stima della manodopera.

Risposta :

A parziale rettifica e correzione della risposta con Registro di sistema n PI 338386-26 pubblicata in data odierna in ordine al quesito con Registro di sistema n. PI322575-26, come sopra correttamente identificato, si precisa e si comunica che la risposta corretta al suddetto quesito è la seguente:

1) Si conferma che i CCNL citati all’art. 3 del Disciplinare di gara sono alternativi tra loro, e che, pertanto, risulta sufficiente la dichiarazione di equivalenza da presentare per uno dei CCNL indicati.

2) Si conferma che la richiesta riportata nell’istanza di partecipazione costituisce un refuso, pertanto, la dichiarazione di equivalenza può essere presentata anche in fase di aggiudicazione.

3) Come stabilisce l’art. 8 del Disciplinare di gara, si conferma che il subappalto può essere presentato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, secondo disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) e senza ulteriori restrizioni.

4) Nel caso di specie non si applica la clausola sociale. L’art. 9 del Disciplinare di gara, al secondo e terzo capoverso costituisce un refuso.

5) E’ ammessa la traduzione semplice per schede tecniche e per i manuali d’uso. Negli altri casi è necessaria un traduzione giurata.

6) A seguito della determina n. 1750 del 03/07/2026 di rettifica e integrazione della documentazione di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte, la Scheda di offerta economica risulta rettificata ed ora risulta distinguere correttamente tra importo a base d’asta soggetto a ribasso, pari a € 163.020,00 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 200,00.

7) Si conferma che i fabbisogni sono quelli indicati nel Capitolato speciale di gara, così come risulta dalla Scheda di offerta economica rettificata dal surrichiamato atto.

8) La stima del costo della manodopera è stata desunta dall'analisi storica di contratti analoghi precedentemente eseguiti.



Chiarimento PI322575-26

Ultimo aggiornamento: 06/07/2026 11:14

Domanda : 1) Si conferma che i CCNL citati all’art. 3 del Disciplinare di gara sono alternativi tra loro, e che, pertanto, risulta sufficiente la dichiarazione di equivalenza da presentare per uno dei CCNL indicati. 2) Si conferma che la richiesta riportata nell’istanza di partecipazione costituisce un refuso, pertanto, la dichiarazione di equivalenza può essere presentata anche in fase di aggiudicazione. 3) Come stabilisce l’art. 8 del Disciplinare di gara, si conferma che il subappalto può essere presentato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, secondo disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) e senza ulteriori restrizioni. 4) Nel caso di specie non si applica la clausola sociale. L’art. 9 del Disciplinare di gara, al secondo e terzo capoverso costituisce un refuso. 5) E’ ammessa la traduzione semplice per schede tecniche e per i manuali d’uso. Negli altri casi è necessaria un traduzione giurata. 6) A seguito della determina n. 1750 del 03/07/2026 di rettifica e integrazione della documentazione di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte, la Scheda di offerta economica risulta rettificata ed ora risulta distinguere correttamente tra importo a base d’asta soggetto a ribasso, pari a € 163.020,00 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 200,00. 7) Si conferma che i fabbisogni sono quelli indicati nel Capitolato speciale di gara, così come risulta dalla Scheda di offerta economica rettificata dal surrichiamato atto. 8) La stima del costo della manodopera è stata desunta dall'analisi storica di contratti analoghi precedentemente eseguiti.

Risposta :

1) Si conferma che i CCNL citati all’art. 3 del Disciplinare di gara sono alternativi tra loro, e che, pertanto, risulta sufficiente la dichiarazione di equivalenza da presentare per uno dei CCNL indicati.

2) Si conferma che la richiesta riportata nell’istanza di partecipazione costituisce un refuso, pertanto, la dichiarazione di equivalenza può essere presentata anche in fase di aggiudicazione.

3) Come stabilisce l’art. 8 del Disciplinare di gara, si conferma che il subappalto può essere presentato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, secondo disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) e senza ulteriori restrizioni.

4) Nel caso di specie non si applica la clausola sociale. L’art. 9 del Disciplinare di gara, al secondo e terzo capoverso costituisce un refuso.

5) Si conferma la possibilità di presentare parte della documentazione tecnica in lingua originale inglese e si chiede di presentare contestualmente, qualora risulti possibile, anche una traduzione semplice della medesima documentazione.

6) A seguito della determina n. 1750 del 03/07/2026 di rettifica e integrazione della documentazione di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte, la Scheda di offerta economica risulta rettificata ed ora risulta distinguere correttamente tra importo a base d’asta soggetto a ribasso, pari a € 163.020,00 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 200,00.

7) Si conferma che i fabbisogni sono quelli indicati nel Capitolato speciale di gara, così come risulta dalla Scheda di offerta economica rettificata dal surrichiamato atto.

8) La stima del costo della manodopera è stata desunta dall'analisi storica di contratti analoghi precedentemente eseguiti, prendendo a riferimento in particolare il monte ore e i livelli contrattuali.


Chiarimento PI322443-26

Ultimo aggiornamento: 06/07/2026 11:12

Domanda : Con riferimento al paragrafo relativo al "Campionamento ambientale per la ricerca di carica aerodispersa (...)" in cui si richiede che «Le analisi di laboratorio dovranno prevedere la conta della carica microbica totale e la tipizzazione, secondo quanto previsto dalle linee guida ISPESL 2009 e dalle normative vigenti in materia», si sottopone alla codesta Spett.le Stazione Appaltante il seguente quesito. Considerato che le Linee Guida ISPESL 2009 focalizzano l’attenzione su un numero estremamente limitato di microrganismi target (n. 4 indicatori), e preso atto del richiamo del bando alle "normative vigenti in materia" e ai più moderni standard di Infection Control in ambito ospedaliero, si evidenzia che la limitazione della tipizzazione ai soli parametri minimi ISPESL potrebbe non rilevare altri patogeni opportunisti o contaminanti ambientali critici per la sicurezza dei pazienti. Al fine di garantire il massimo livello di sensibilità epidemiologica, tracciabilità e accuratezza analitica, si domanda se sia intenzione della Stazione Appaltante richiedere che la tipizzazione non si limiti ai soli 4 microrganismi citati dalla linea guida ISPESL 2009, ma venga estesa a tutti i microrganismi isolati sul totale delle piastre campionate (TSA e SDA). Per l’identificazione è richiesta una tecnica analitica in particolare?

Risposta :

Si conferma che il requisito minimo è rappresentato dalla ricerca e tipizzazione dei microrganismi previsti dalle Linee Guida ISPESL 2009.

Tuttavia, considerata la finalità del monitoraggio microbiologico in ambito ospedaliero, qualora nel corso delle analisi vengano isolati ulteriori microrganismi potenzialmente patogeni per l’uomo o di rilevanza clinico-epidemiologica, si ritiene opportuno procedere anche alla loro identificazione/tipizzazione, al fine di consentire una più completa valutazione della contaminazione microbiologica ambientale e di supportare le attività di prevenzione e controllo del rischio infettivo.

Non è prescritta una specifica tecnica di identificazione; potranno essere impiegate metodiche validate e conformi alla normativa vigente, idonee a garantire affidabilità e accuratezza dei risultati.


Chiarimento PI322739-26

Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 15:39

Domanda : Con riferimento alle attività di campionamento sia microbiologico che chimico da eseguirsi all'interno dei vs locali,considerata l’elevata criticità del contesto ispettivo e la necessità di garantire la massima tutela della salute dei pazienti e degli operatori sanitari, nonché l'assoluta affidabilità del dato analitico, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, le ditte concorrenti siano tenute a documentare formalmente la specifica qualifica del personale impiegato. Nello specifico, si domanda se sia richiesta la presentazione (in fase di offerta o in sede di avvio del servizio) dei Curricula Vitae, dei titoli di studio e degli attestati di formazione/addestramento dei tecnici campionatori e dei biologi/microbiologi supervisori, con particolare riferimento alle procedure di campionamento in ambienti a contaminazione controllata (Classi ISO) e alle norme comportamentali e di asepsi all'interno del blocco operatorio.

Risposta :

Per quanto riguarda la qualifica del personale impiegato si rimanda a quanto indicato al punto 16 “Offerta tecnica”, lett. a) “Relazione esplicativa di Progetto” del Disciplinare di gara, laddove stabilisce che la relazione tecnica dovrà descrivere in maniera dettagliata l’organizzazione e i requisiti professionali del personale impiegato per l’erogazione dei servizi e si richiama l’art. 10 “Personale impiegato” del Capitolato Speciale, laddove stabilisce che il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato in relazione ai compiti specifici assegnati e alle proprie mansioni, nonché in numero sufficiente a garantirne l’efficienza.

Chiarimento PI322447-26

Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 15:38

Domanda : Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. a) del Disciplinare di Gara, in base al quale si richiede “Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. Considerata l'elevata specificità, criticità e complessità delle prestazioni richieste, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante di confermare se ai fini della dimostrazione del requisito e a garanzia dell’esecuzione del servizio da parte di operatori stabilmente strutturati e specializzati nel settore specifico, le attività oggetto dell'appalto debbano risultare formalmente denunciate nella Visura Camerale dell'operatore economico specificatamente come "Attività Prevalente" e non meramente menzionate tra le attività secondarie o nell'oggetto sociale generico, puntando così sulla fattiva qualifica e professionalità degli operatori economici nel monitoraggio del rischio sanitario e biocontenimento.

Risposta : Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. a) del Disciplinare di Gara, in base al quale si richiede “Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” si evidenzia che, ai fini della dimostrazione del requisito medesimo, occorre che l’attività svolta dal concorrente presenti un adeguato grado di coerenza con la prestazione messa a gara. L’attività oggetto dell’appalto deve risultare tra quelle presenti nella visura camerale.

Chiarimento PI305799-26

Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 15:37

Domanda : E' previsto l'assorbimento del personale del soggetto uscente? In caso di risposta affermativa, si prega di fornire l'elenco del personale e i relativi contratti

Risposta :

Nel caso di specie non è previsto l’assorbimento del personale uscente.


Chiarimento PI312594-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:07

Domanda : Analisi dei gas anestetici nelle sale operatorie: -Le sale operatorie risultano dotate di sensori per la rilevazione dei gas anestetici: è possibile ottenere marca e modello, al fine di valutare la possibilità di interfacciarli con il nostro PC e il nostro software di gestione dati? -In merito al sistema di allerta, è necessario chiarire: se è prevista una soglia limite, entro quali tempi debba essere inviata la notifica, come gestire gli eventuali superamenti nei giorni non lavorativi (sabato e domenica) e quali siano le modalità di comunicazione attualmente in uso. -È indispensabile conoscere con precisione il numero di sale coinvolte, incluse quelle soggette a controlli giornalieri, tenuto conto che è in corso un ampliamento del blocco operatorio.

Risposta :

In merito alle osservazioni poste riguardo all’analisi dei gas anestetici nelle sale operatorie si evidenzia quanto segue:

le caratteristiche del servizio richiesto, compreso il numero di sale e sistema di allerta, sono riportate agli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato speciale.


Chiarimento PI302524-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 11:39

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a formulare la seguente osservazione: dalla lettura dei criteri di valutazione relativi alla relazione tecnica (punti 1.1 e 1.2), pagina 36 del Disciplinare, si rileva che: • non risultano esplicitati sub-criteri di valutazione né elementi puntuali di ponderazione all’interno dei due paragrafi; • l’attribuzione di 34 punti (par. 1.1) e 25 punti (par. 1.2) avviene su formulazioni generali e descrittive, senza indicazione degli specifici aspetti che saranno oggetto di valutazione; • inoltre, i contenuti richiesti nei due paragrafi appaiono parzialmente sovrapponibili, in quanto: o il paragrafo 1.1 richiede la “descrizione delle modalità di erogazione del servizio e delle attività di monitoraggio”; o il paragrafo 1.2 richiede la “descrizione delle modalità di esecuzione dei campionamenti e delle analisi”; Tale impostazione determina una difficoltà oggettiva nell’individuazione e articolazione dei contenuti dell’offerta tecnica, con rischio di sovrapposizione e duplicazione delle informazioni e, conseguentemente, incertezza sugli elementi effettivamente premianti ai fini dell’attribuzione del punteggio. Si evidenzia che, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione devono essere strutturati in modo tale da consentire un effettivo confronto concorrenziale tra le offerte e una chiara individuazione degli elementi qualitativi oggetto di valutazione, oltre a risultare trasparenti e intellegibili per gli operatori economici, in coerenza con i principi generali del Codice dei contratti pubblici. Alla luce di quanto sopra, al fine di risolvere le criticità pocanzi riportate, si chiede di procedere a una rettifica e/o integrazione della documentazione di gara.

Risposta :

Spett.le O.E.,

nel prf. 1.1:

si fa riferimento ad una descrizione della modalità di erogazione del servizio nel suo complesso (campionamento, trasporto, analisi, restituzione dei risultati, supporto al committente ecc), comprensiva anche degli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle attività, della restituzione dei risultati e di tutti i servizi richiesti;

nel prf. 1.2:

si fa riferimento ad una descrizione della modalità di esecuzione dei campionamenti e delle analisi, che ricomprenda anche la tecnica e la strumentazione utilizzata per il campionamento, la tecnica /metodica utilizzata per l'analisi ai fini della restituzione della misurazione.

I contenuti degli art.1, art.2 e 3 del Capitolato speciale definiscono le caratteristiche del servizio richiesto.


Chiarimento PI298602-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 11:39

Domanda : Quesito n. 1 – Monitoraggio microbiologico (Art. 2, lett. A, punto 1 del Capitolato Tecnico Speciale) Con riferimento al servizio di monitoraggio microbiologico, si chiede di confermare che, per ciascuna delle n. 15 sale operatorie, debbano essere effettuati con frequenza semestrale: almeno n. 10 campionamenti mediante piastre Rodac per il monitoraggio delle superfici; almeno n. 10 campionamenti mediante piastre per il monitoraggio della contaminazione microbica aerodispersa. Si chiede pertanto di confermare che la numerosità minima sopra indicata sia da intendersi riferita a ciascuna sala operatoria e per ciascuna campagna semestrale di monitoraggio. Quesito n. 2 – Analisi dei gas anestetici (Art. 2, lett. A, punto 3 del Capitolato Tecnico Speciale) Con riferimento all'attività di monitoraggio dei gas anestetici prevista per le sale operatorie del blocco operatorio della sede di Bologna, si chiede di precisare se la durata settimanale di n. 7 giorni consecutivi, da effettuarsi due volte all'anno, debba intendersi: a) riferita complessivamente all'intero blocco operatorio composto da n. 12 sale operatorie; oppure b) riferita singolarmente a ciascuna delle n. 12 sale operatorie, per un totale di n. 7 giorni consecutivi di monitoraggio per ogni sala. Si chiede inoltre di specificare se i n. 7 giorni consecutivi debbano essere considerati come monitoraggio continuativo sulle 24 ore giornaliere. Infine, si chiede di chiarire se i monitoraggi possano essere eseguiti in maniera alternata tra le diverse sale operatorie oppure se sia ammessa l'esecuzione contemporanea delle attività di monitoraggio su più sale operatorie nello stesso periodo temporale. Quesito n. 3 – Programmazione delle attività di monitoraggio microbiologico e chimico Con riferimento alle attività di monitoraggio microbiologico di cui all'Art. 2, lett. A, punto 1 del Capitolato Tecnico Speciale e alle attività di monitoraggio chimico di cui all'Art. 2, lett. A, punto 4, si chiede di confermare che le relative attività di campionamento e monitoraggio saranno richieste esclusivamente in giornate lavorative feriali (dal lunedì al venerdì). Si chiede pertanto di precisare se sia esclusa l'esecuzione delle attività nelle giornate festive e nei giorni di sabato e domenica, ovvero se possano essere richiesti interventi anche in tali giornate.

Risposta :

Quesito n. 1 - Monitoraggio microbiologico (Art. 2, lett. A, punto 1 del Capitolato Tecnico Speciale)

Si conferma che dovrà essere effettuato un monitoraggio biologico comprensivo della carica microbica superficiale e aerodispersa (batterica e ifomicetica) per ciascuna campagna semestrale e per ciascuna sala operatoria della sede di Bologna e di Argenta e che il monitoraggio AT REST dovrà comprendere almeno n.10 piastre RODAC (5+5) per le superfici e almeno n.10 piastre (5+5) per l'areodisperso.

Quesito n. 2 - Analisi dei gas anestetici (Art. 2, lett. A, punto 3 del Capitolato Tecnico Speciale)

E' richiesta un'attività di monitoraggio dei gas anestetici su tutte le sale del blocco operatorio della sede di Bologna, di durata settimanale e da effettuarsi due volte all'anno come specificato in art.1 e art.2 del Capitolato speciale.

Il monitoraggio continuativo per i sette giorni consecutivi è da intendersi sulle 24 ore giornaliere.

Il servizio di monitoraggio dovrà essere eseguito in modo da soddisfare quanto indicato in Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3 del Capitolato speciale.

Quesito n. 3 - Programmazione delle attività di monitoraggio microbiologico e chimico

Il monitoraggio di agenti chimici è previsto che venga eseguito in giornate lavorative feriali.

L'esecuzione dei campionamenti microbiologici potrà essere prevista nella giornata di sabato.


Chiarimento PI284657-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 13:14

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alla clausola della lex specialis relativa alle ulteriori cause di esclusione, nella parte in cui prevede l’esclusione degli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione dell’offerta, non presentino copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente alla relativa attestazione di conformità/trasmissione. La scrivente società segnala che il superamento della soglia dei 50 dipendenti è avvenuto solo a decorrere dal mese di gennaio 2026. Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler confermare se, nel caso di operatore economico che abbia raggiunto/superato la soglia dimensionale dei 50 dipendenti soltanto nell’anno 2026, l’obbligo di presentazione del rapporto periodico ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 sia già applicabile ai fini della partecipazione alla presente procedura, oppure se tale obbligo debba intendersi riferito esclusivamente agli operatori economici già soggetti all’adempimento con riferimento all’ultimo periodo/biennio utile di rendicontazione. In particolare, si chiede di chiarire se, nel caso sopra rappresentato, la mancata produzione del rapporto periodico e della relativa attestazione possa effettivamente integrare causa di esclusione, oppure se sia sufficiente rendere apposita dichiarazione attestante che la società ha superato la soglia dimensionale solo da gennaio 2026 e che, pertanto, non risultava precedentemente soggetta all’adempimento riferito all’ultimo rapporto periodico disponibile. Si resta in attesa di cortese riscontro, al fine di predisporre correttamente la documentazione amministrativa di gara. Cordiali saluti.

Risposta :

Spett.le O.E.,

Il D. Lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità, all’art. 46 sul “Rapporto sulla situazione del personaleafferma che:

Le aziende pubbliche e private che occupano ((oltre cinquanta dipendenti)) sono tenute a redigere un rapporto ((...)) ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale […]

Nel caso di specie non trova applicazione la clausola di esclusione in esame, non riferendosi, il rapporto sulla parità di genere, nel caso di specie, al biennio precedente.

Nel caso di operatore economico che abbia raggiunto/superato la soglia dimensionale dei 50 dipendenti soltanto nell’anno 2026, l’obbligo di presentazione del rapporto periodico ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 non risulta applicabile ai fini della partecipazione alla presente procedura, fatto salvo l’applicazione della vigente normativa in capo all’aggiudicatario della presente procedura.

Ai fini della comprova dell’esclusione dall’assolvimento dell’obbligo in parola, è sufficiente rendere apposita dichiarazione attestante che la società ha superato la soglia dimensionale solo nell’anno 2026.

Distinti saluti.




Chiarimento PI305798-26

Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 11:43

Domanda : Il mancato sopralluogo è causa di esclusione?

Risposta :

Spett.le O.E.,


il sopralluogo è facoltativo, pertanto la mancata ispezione dei luoghi interessati allo svolgimento del servizio non costituisce causa di esclusione.


Chiarimento PI305185-26

Ultimo aggiornamento: 17/06/2026 15:16

Domanda : Si pubblica il seguente chiarimento in ordine al punto 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, secondo capoverso, relativamente alle modalità di richiesta di sopralluogo.

Risposta :

Relativamente alle MODALITÀ DI RICHIESTA DI SOPRALLUOGO, indicate al punto 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, secondo capoverso, dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- la richiesta di sopralluogo dovrà pervenire contattando sia la Referente della Direzione Sanitaria dott.ssa Federica Matino, soltanto a mezzo mail al seguente indirizzo: federica.matino@ior.it;

- la richiesta deve essere presentata anche in via telematica attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) di Intercent-ER (SATER).

Chiarimento PI299279-26

Ultimo aggiornamento: 15/06/2026 14:21

Domanda : Si pubblica il seguente chiarimento in ordine al punto del Capitolato speciale di gara di seguito indicato: ART. 2 Modalità di effettuazione del servizio, lett. A) Prestazioni, punto 1) Monitoraggio microbiologico

Risposta :

All'art. 2 Modalità di effettuazione del servizio, lett. A) Prestazioni, al punto 1) Monitoraggio microbiologico, del Capitolato speciale si richiama la frase presente soltanto nel campionamento ambientale di cui al seguente punto 2) del richiamato Articolo, laddove stabilisce che "Le analisi di laboratorio dovranno prevedere la conta della carica microbica totale e la tipizzazione, secondo quanto previsto dalle linee guida ISPESL 2009 e dalle normative vigenti in materia", richiedendone l’applicazione oltre che per il campionamento ambientale “in operation” anche per il monitoraggio microbiologico at rest.

Chiarimento PI294902-26

Ultimo aggiornamento: 15/06/2026 10:00

Domanda : Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito al punto 3) "ANALISI GAS ANESTETICI" – Durata e modalità del monitoraggio Con riferimento alla prestazione in oggetto, si richiede un chiarimento metodologico in merito alla durata del monitoraggio ambientale stabilita per le Sale Operatorie della sede di Bologna ("durata settimanale - 7 giorni consecutivi"). La Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14/03/1989 e le Linee Guida ISPESL 2009 stabiliscono che il monitoraggio dei gas anestetici sia finalizzato alla valutazione dell'esposizione professionale dei lavoratori (D.Lgs. 81/08). Di conseguenza, i campionamenti vengono normalmente eseguiti in tempo reale durante l'effettivo svolgimento delle attività chirurgiche (seduta operatoria/turno lavorativo), unico momento in cui si configura il rischio di inquinamento ambientale e di esposizione per il personale. L'estensione del monitoraggio a 7 giorni consecutivi (h24) comporterebbe la misurazione di parametri ambientali anche durante i periodi di totale inattività delle sale (ore notturne, giorni festivi e fine settimana), falsando la media ponderata delle concentrazioni reali a cui sono esposti gli operatori. Tutto ciò premesso, si interroga codesta Spett.le Stazione Appaltante per sapere se: 1. Sia possibile rimodulare la durata del monitoraggio, parametrandola sull'effettivo svolgimento delle sedute operatorie (es. intero turno lavorativo o durata delle sessioni chirurgiche), in linea con la prassi tecnica e la normativa igienistico-industriale di riferimento. 2. In caso contrario, se l'amministrazione richieda l'installazione di sistemi fissi di monitoraggio continuo multipunto per l'intera settimana, anziché l'utilizzo della classica strumentazione portatile ad alta risoluzione (es. spettromatria infrarossa) impiegata durante le attività.

Risposta : Spett.le Operatore Economico,

per quanto riguarda la durata del monitoraggio si conferma quanto riportato in Capitolato, sulla base di soluzioni che potranno essere proposte.

Ultimo aggiornamento: 20-07-2026, 09:28