Domanda : A parziale rettifica e correzione del chiarimento precedentemente pubblicato con Registro di sistema n. PI322575-26, si precisa e si comunica che, il quesito corretto, inviato dall'O.E. in data 26/06/2026, con il richiamato numero di Registro di Sistema è il seguente: 1) L’art. 3 del disciplinare individua due CCNL di riferimento (CCNL Intersettoriale – Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo e CCNL Metalmeccanico Industria). Si chiede conferma che i due citati CCNL siano alternativi tra loro e che, pertanto, risulti sufficiente la dichiarazione di equivalenza da presentare per uno dei due CCNL. 2) L’art. 17 del disciplinare prevede che la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione. Nonostante ciò, nella domanda di partecipazione è riportato che in caso di CCNL diverso da quello richiesto dalla Stazione Appaltante, si debba allegare la dichiarazione di equivalenza in offerta economica. Per tal ragione, si domanda di confermare che la richiesta riportata nell’istanza di partecipazione costituisca un refuso e che, quindi, la dichiarazione di equivalenza possa essere presentata anche in fase di aggiudicazione. 3) L’art. 17 del capitolato speciale di gara (csa) afferma che possono essere oggetto di subappalto esclusivamente eventuali attività accessorie. La limitazione, agli occhi della Scrivente, non appare adeguatamente motivata e dettagliata, ottenendo come risultato un effetto di indeterminatezza per gli operatori economici sulla possibilità di presentare riserva di subappalto e, in seguito, eventuale istanza per lo stesso. Inoltre, l'art. 8 del disciplinare non contempla questa restrizione. Pertanto, come da disciplinare, si chiede di confermare che il subappalto possa essere presentato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, secondo disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) e senza ulteriori restrizioni. 4) Visto l’art. 9 del disciplinare di gara e comprendendo l’esigenza di tutela occupazionale esposta dalla Vs spettabile Stazione Appaltante, si rileva, però, che l’attuale configurazione economica della procedura appare insufficiente a sostenere i costi derivanti dall’integrale applicazione della clausola, anche alla luce delle necessarie armonizzazioni con l’organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-operative del nuovo affidamento. Al contrario, una richiesta di tale natura potrebbe favorire l’operatore economico attualmente operante, a cui fa riferimento il personale richiesto. Pertanto, si chiede di annullare tale richiesta al fine di aver la maggior partecipazione possibile degli operatori economici alla presente procedura di gara. 5) L’articolo 13.1 del disciplinare di gara afferma che “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana”. Si segnala che parte della documentazione tecnica della strumentazione di misura risulta essere in lingua originale (inglese). Per tale ragione, si chiede di confermare di poter presentare tali documenti in lingua inglese, ovvero ove ciò non fosse possibile che sia sufficiente la redazione di una traduzione semplice. 6) Si segnala che la Scheda di offerta economica non distingue tra quota soggetta a ribasso (€ 149.800) ed oneri per la sicurezza da interferenze non ribassabili (€ 200), come invece previsto dal Disciplinare di gara. Tale impostazione può generare incertezza nella formulazione dell’offerta e comportare difformità tra i concorrenti. Si chiede pertanto di confermare che il ribasso debba essere applicato esclusivamente sull’importo di € 149.800 e, conseguentemente, di rettificare la Scheda di offerta economica, prevedendo che l’offerta sia formulata esclusivamente sulla quota ribassabile, con indicazione separata degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 7) Si segnala una incongruenza tra i fabbisogni indicati nel Capitolato speciale e quelli riportati nella Scheda di offerta economica con riferimento alle voci relative ai campionamenti di formaldeide e xilene. In particolare, il capitolato prevede rispettivamente n. 14 campionamenti annui (formaldeide) e n. 10 campionamenti annui (xilene). Inoltre, la scheda economica riporta quantità pari a 1 per entrambe le voci. Si chiede, pertanto, di confermare i fabbisogni corretti da considerare ai fini della formulazione dell’offerta e, conseguentemente, di rettificare la scheda di offerta economica, allineando le quantità ai fabbisogni previsti nel capitolato o fornendo indicazioni alternative ufficiali. 8) Disciplinare di gara art. 3 – costi della manodopera Il disciplinare riporta una stima dei costi della manodopera pari al 35% dell’importo dell’appalto, senza tuttavia esplicitare i criteri di determinazione di tale valore (es. monte ore, livelli contrattuali, incidenza per tipologia di prestazione o analisi prezzi). Tale impostazione non consente agli operatori economici di verificare la congruità della stima, né di assumere un riferimento uniforme per la formulazione dell’offerta. Si chiede, pertanto, di fornire il dettaglio dei criteri utilizzati per la determinazione della stima della manodopera.
Risposta :
A parziale rettifica e correzione della risposta con Registro di sistema n PI 338386-26 pubblicata in data odierna in ordine al quesito con Registro di sistema n. PI322575-26, come sopra correttamente identificato, si precisa e si comunica che la risposta corretta al suddetto quesito è la seguente:
1) Si conferma che i CCNL citati all’art. 3 del Disciplinare di gara sono alternativi tra loro, e che, pertanto, risulta sufficiente la dichiarazione di equivalenza da presentare per uno dei CCNL indicati.
2) Si conferma che la richiesta riportata nell’istanza di partecipazione costituisce un refuso, pertanto, la dichiarazione di equivalenza può essere presentata anche in fase di aggiudicazione.
3) Come stabilisce l’art. 8 del Disciplinare di gara, si conferma che il subappalto può essere presentato nei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, secondo disposizioni di legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) e senza ulteriori restrizioni.
4) Nel caso di specie non si applica la clausola sociale. L’art. 9 del Disciplinare di gara, al secondo e terzo capoverso costituisce un refuso.
5) E’ ammessa la traduzione semplice per schede tecniche e per i manuali d’uso. Negli altri casi è necessaria un traduzione giurata.
6) A seguito della determina n. 1750 del 03/07/2026 di rettifica e integrazione della documentazione di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte, la Scheda di offerta economica risulta rettificata ed ora risulta distinguere correttamente tra importo a base d’asta soggetto a ribasso, pari a € 163.020,00 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 200,00.
7) Si conferma che i fabbisogni sono quelli indicati nel Capitolato speciale di gara, così come risulta dalla Scheda di offerta economica rettificata dal surrichiamato atto.
8) La stima del costo della manodopera è stata desunta dall'analisi storica di contratti analoghi precedentemente eseguiti.