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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE IDICE IN VIA RABUINA NEL COMUNE DI BUDRIO A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 – FASE 2: RICOSTRUZIONE - CUP J57H23001000001
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto6.647.201,10 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/06/2026
Termine richiesta chiarimenti29/06/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte21/07/2026 18:00
Apertura busta amministrativa22/07/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Peritore Antonio

telefono: 3293176031

Prati Giulia

telefono: 051-6004341

Maori Elena

telefono: 0516004344

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Progettazione ed esecuzione lavori di ricostruzione nuovo Ponte sull'Idice Via Rabuina - Budrio

CIG: BBFCC9CC6F
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI325511-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:33

Domanda : Si chiede di voler chiarire se sia ammesso prevedere il mantenimento temporaneo in opera delle pile esistenti, in luogo della loro preventiva demolizione, al fine di utilizzarle direttamente quali opere provvisionali per le operazioni di varo del nuovo impalcato, procedendo alla loro demolizione solo in una fase successiva al completamento delle predette attività.

Risposta : Le pile esistenti costituiscono un ostacolo al regolare deflusso idraulico e al trasporto solido. La loro demolizione è prevista nell’ambito della fase 1 dell’intervento; pertanto, non risulta possibile mantenerle in alveo.

Chiarimento PI323445-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:32

Domanda : Si chiede di chiarire quanto segue: 1) se è possibile avere dalla S.A. un modello da compilare per la dichiarazione di equivalenza dei contratti collettivi; 2) in caso di partecipazione come operatore singolo che si avvale di progettisti indicati (art. 66, comma 1, lettera a) del Codice) si chiede se il modello III debba essere compilato da ogni progettista oppure dall'operatore economico singolo indicando i dati e i requisiti dei progettisti di cui si avvarrà e in tal caso se il modulo debba essere firmato dall'O.E e dai singoli progettisti oppure solo dall'O.E. 3) Ne modello I disposto dalla S.A., in caso di partecipazione come operatore singolo, come andrebbe indicato il ricorso tramite uno o più operatori economici di cui all’art. 66, comma 1, lettera a) del Codice?

Risposta :

1 - La Stazione Appaltante ha predisposto il Modello II, allegato alla documentazione di gara, da utilizzare per l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Il Modello II dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e inserito nella busta contenente l'offerta economica.
Qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante e intenda avvalersi del principio di equivalenza delle tutele, potrà allegare al Modello II apposita dichiarazione, predisposta dallo stesso operatore economico, recante la dimostrazione dell'equivalenza delle tutele, ai sensi della normativa vigente.

2 - Il Modello III che dovrà essere compilato dall'operatore economico concorrente riportando i servizi e i requisiti posseduti dai progettisti indicati ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1, lett. A), del Disciplinare di gara. Nel modello dovranno essere altresì indicati i soggetti che hanno svolto il servizio di progettazione e i firmatari del progetto, secondo quanto previsto dalla relativa modulistica. Dovrà essere sottoscritto sia dall’operatore economico singolo concorrente che da ciascun progettista indicato.

3 -Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo che, ai sensi del punto 5.3 del Disciplinare di gara, indichi uno o più soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023 per l'espletamento dei servizi di progettazione, nel Modello I dovrà essere selezionata la voce "operatore singolo". L'indicazione del/dei progettista/i non comporta una diversa forma di partecipazione alla procedura né la costituzione di un raggruppamento temporaneo.
L'operatore economico concorrente dovrà indicare, anche in apposita dichiarazione allegata oppure apportando le opportune modifiche al modello medesimo, i dati identificativi del/dei progettista/i indicato/i, specificando per quali prestazioni di progettazione gli stessi sono incaricati.

Chiarimento PI322428-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:30

Domanda : Al fine di garantire la massima qualità della documentazione richiesta e la piena conformità alle prescrizioni di gara, si richiede una proroga di 15 (quindici) giorni volta a favorire una più ampia partecipazione alla procedura nel rispetto dei principi di concorrenza.

Risposta :

La Stazione Appaltante, valutata la richiesta formulata dagli operatori economici e tenuto conto, da un lato, del principio di accesso al mercato e dell’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alla procedura e, dall’altro, del principio del risultato, che impone a questa Amministrazione di procedere con la massima tempestività alla ricostruzione di un ponte danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, ritiene la richiesta parzialmente accoglibile.
Pertanto, pur non potendo accogliere integralmente la proroga di 15 giorni richiesta, si dispone una proroga del termine di presentazione delle offerte pari a 10 giorni, ritenuta congrua a consentire agli operatori economici gli ulteriori approfondimenti tecnici necessari, senza pregiudicare le esigenze di celerità connesse alla realizzazione dell’intervento.
Seguirà provvedimento di proroga e rettifica dei termini di gara.

Chiarimento PI322329-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:20

Domanda : Si chiede di indicare dove sia reperibile il documento relativo alla tabella del calcolo compensi, ai fini della redazione dell'offerta tecnica.

Risposta :

Viene messo a disposizione, in allegato, il calcolo della parcella relativo agli oneri della progettazione esecutiva.


Chiarimento PI321863-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:15

Domanda : Si chiede di valutare la possibilità di disporre una proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte. La richiesta è motivata dalla particolare rilevanza dell'intervento oggetto di affidamento, che interessa un'infrastruttura di primaria importanza, nonché dalla significativa complessità tecnica dell'appalto integrato, che richiede un'approfondita analisi della documentazione progettuale posta a base di gara. In particolare, la predisposizione di un'offerta tecnica adeguatamente sviluppata rende necessario svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti strutturali dell'opera, al fine di valutare compiutamente le soluzioni progettuali e costruttive più idonee e formulare una proposta pienamente rispondente agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante. Si ritiene che un differimento del termine di presentazione delle offerte possa agevolare gli operatori economici nello svolgimento delle necessarie valutazioni tecniche e nella predisposizione di proposte maggiormente approfondite, favorendo una più ampia partecipazione alla procedura e contribuendo al conseguimento del miglior risultato nell'interesse della Stazione Appaltante.

Risposta :

La Stazione Appaltante, valutata la richiesta formulata dagli operatori economici e tenuto conto, da un lato, del principio di accesso al mercato e dell’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alla procedura e, dall’altro, del principio del risultato, che impone a questa Amministrazione di procedere con la massima tempestività alla ricostruzione di un ponte danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, ritiene la richiesta parzialmente accoglibile. Pertanto, si dispone una proroga del termine di presentazione delle offerte pari a 10 giorni, ritenuta congrua a consentire agli operatori economici gli ulteriori approfondimenti tecnici necessari, senza pregiudicare le esigenze di celerità connesse alla realizzazione dell’intervento. Seguirà provvedimento di proroga e rettifica dei termini di gara.



Chiarimento PI319966-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:12

Domanda : Si chiede di mettere a disposizione il calcolo della parcella degli oneri della progettazione esecutiva

Risposta :

Viene messo a disposizione, in allegato, il calcolo della parcella relativo agli oneri della progettazione esecutiva.


Chiarimento PI318958-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:11

Domanda : In caso di Operatore Economico, in possesso di Attestazione SOA per la sola esecuzione dei lavori, che intende concorrere indicando uno dei soggetti di cui all’articolo 66 del Codice per l’espletamento della progettazione, si chiede conferma che i “Requisiti di capacità economico-finanziaria” di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara (“copertura assicurativa” oppure “fatturato globale”), debbano essere posseduti e dimostrati dal progettista indicato, come previsto dall’art. 40, co. 1-bis, dell’Allegato II.12 al Codice.

Risposta :

Si conferma.

Il soggetto incaricato della progettazione, sia esso indicato ovvero associato, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ivi inclusi i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1 e i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2, secondo quanto stabilito dall’art. 40, comma 1-bis, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Si precisa altresì che il Modello III costituisce dichiarazione resa ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Nel caso di ricorso a progettisti indicati ai sensi del punto 5.3 del Disciplinare, il Modello III è compilato in un unico esemplare dall’operatore economico concorrente, il quale riporta i servizi e i requisiti posseduti dai progettisti indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 7.1, ma dovrà essere sottoscritto sia dall’operatore economico singolo concorrente che da ciascun progettista indicato.


Chiarimento PI314268-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:08

Domanda : 1- Qualora l’operatore economico applichi il CCNL F012, si chiede se sia necessario presentare in sede di gara la dichiarazione di equivalenza delle tutele prevista considerando che per la categoria prevalente viene indicato l'applicazione del CCNL C011 2- Si chiede se sia consentita la partecipazione alla procedura in qualità di operatore economico singolo, indicando in sede di gara più progettisti incaricati della progettazione, senza la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo, di RTP o altra forma aggregata 3- Qualora sia ammessa l’indicazione di più progettisti senza costituzione di RTP, si chiede se ciascun progettista indicato debba: - compilare e sottoscrivere il DGUE; - compilare e sottoscrivere il Modello III - sottoscrivere il Patto di Integrità.

Risposta :

1 -In merito all’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, si richiama quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del quale: “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Resta fermo che l’operatore economico dovrà rendere apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo e secondo le modalità e le indicazioni di cui all’art. 4 dell’Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023.

2 - è ammessa la partecipazione di un operatore economico singolo (concorrente) che, ai fini dell'esecuzione dei servizi di progettazione, indichi più progettisti, senza la costituzione di un RTP o di altra forma aggregata, fermo restando che:
• tutti i progettisti indicati devono rientrare tra i soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023 e possedere i requisiti richiesti dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni loro affidate;
• in sede di offerta dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di progettazione attribuite a ciascun progettista indicato e le relative responsabilità.

3 – In caso di indicazione di più progettisti senza costituzione di Raggruppamento Temporaneo, ciascun progettista deve compilare e sottoscrivere Il DGUE ed il Patto d’integrità.
Per quanto riguarda il Modello III si precisa che dovrà essere compilato dall'operatore economico concorrente riportando i servizi e i requisiti posseduti dai progettisti indicati ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1, lett. A), del Disciplinare di gara. Nel modello dovranno essere altresì indicati i soggetti che hanno svolto il servizio di progettazione e i firmatari del progetto, secondo quanto previsto dalla relativa modulistica. Dovrà essere sottoscritto digitalmente sia dall’operatore economico singolo concorrente che da ciascun progettista indicato.


Chiarimento PI312066-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 16:04

Domanda : Con riferimento al sotto-criterio C.2 “Certificazione BIM”, che prevede l’attribuzione di punteggio premiale per il possesso della certificazione UNI/PdR 74:2019 in corso di validità, si chiede di chiarire se, nell’ambito del presente appalto integrato, tale certificazione possa essere validamente posseduta dal soggetto indicato nel gruppo di progettazione ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 36/2023, incaricato dello sviluppo della progettazione esecutiva e delle attività BIM, oppure se debba necessariamente essere posseduta dall’impresa esecutrice/concorrente.

Risposta :

Il sottocriterio C.2 fa espresso riferimento ai soggetti componenti il RTI concorrente. Pertanto la certificazione è valutata con riferimento ai soggetti che fanno parte della RTI concorrente secondo le modalità indicate nel disciplinare. Nel caso di progettista indicato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, non facente parte del RTI concorrente, la relativa certificazione non è autonomamente valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal sottocriterio.

Chiarimento PI311957-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:56

Domanda : Nell’ambito della procedura in oggetto, si chiede quanto segue : 1) I progettisti devono essere considerati come mandanti dell’impresa o possono essere autonomi in forma di costituendo RTP ed indicati dall’Impresa come progettista indicato ? 2) In caso di progettisti (o di RTP costituendo di progettisti) che siano indicati dall’Impresa e quindi non in RTI con questa, in che modalità deve essere compilata la domanda di partecipazione ? 3) La documentazione relativa all’offerta tecnica deve essere firmata anche dai professionisti atti all’esecuzione dei servizi di progettazione o unicamente dall’impresa ? 4) Relativamente agli elaborati richiesti per la predisposizione dell’offerta tecnica, nr. 2 facciate in formato A4 possono essere considerate equivalenti ad una facciata A3 ?

Risposta :

1)
Si conferma che, qualora la partecipazione avvenga mediante RTI costituendo per l'esecuzione dei lavori e RTP costituendo associato per l'esecuzione dei servizi di progettazione, RTP parteciperà in qualità di mandante.
Resta fermo che il soggetto incaricato della progettazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara.

2)
Nel caso in cui i progettisti siano indicati dall'impresa e non partecipino quali componenti del RTI concorrente, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dall'operatore economico concorrente secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, indicando il soggetto incaricato della progettazione e allegando la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti in capo al progettista indicato.

3)
La documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal soggetto concorrente secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. Qualora i progettisti siano meri soggetti indicati e non assumano la qualità di concorrenti, non è richiesta la loro sottoscrizione dell'offerta tecnica, salvo diversa previsione della documentazione di gara.

4)
Con riferimento ai limiti dimensionali dell'offerta tecnica, si conferma che una facciata in formato A3 è equivalente a due facciate in formato A4

Chiarimento PI304879-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:21

Domanda : è stato inserito il CCNL riferimento contratto edile F011/\12\15 quando invece la prevalente è la OS18A per la quale il CCNL è quello metalmeccanico C011\C018

Risposta :

Si precisa che nel disciplinare (punto 4.5) così come nel Capitolato speciale d’Appalto – Norme generali (art. 2) sono stati indicato entrambi i ccnl e precisamente: " Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, i contratti collettivi di riferimento per la parte relativa ai lavori sono i seguenti:

? per le lavorazioni riconducibili alle categorie OG3 e OS21, il CCNL Edilizia Industria – codice F011;

? per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS18-A, il CCNL Metalmeccanica Industria – codice C011. È comunque fatta salva la facoltà per l’operatore economico di indicare in sede di offerta un diverso CCNL, purché lo stesso garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dai contratti collettivi sopra indicati.

Chiarimento PI303327-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:19

Domanda : si chiede se è possibile usufruire dell'avvalimento parziale per la categoria prevalente OS18-A e per la certificazione premiale BIM

Risposta :

Si conferma che è ammesso il ricorso all'avvalimento per i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori, inclusa la categoria prevalente OS18-A, nonché per il miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), ivi compresi gli elementi premiali relativi al BIM. Resta fermo che il contratto di avvalimento dovrà individuare in modo puntuale i requisiti oggetto di avvalimento e le risorse umane, tecniche e organizzative effettivamente messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nel rispetto dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara


Chiarimento PI300784-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:17

Domanda : si chiede di voler chiarire se per le certificazioni richieste nell'offerta tecnica, il possesso deve essere in capo ai progettisti o anche all'azienda che eventualmente eseguirà i lavori. si chiede di voler meglio chiarire il possesso riguardante la UNI/Pdr 74:2019, in quanto il possesso non può essere richiesto ad azienda che non ha la struttura e l'abilitazione alla progettazione.

Risposta :

Il sottocriterio C.2 fa espresso riferimento ai soggetti componenti il RTI concorrente. Pertanto la certificazione è valutata con riferimento ai soggetti che fanno parte della RTI concorrente secondo le modalità indicate nel disciplinare. Nel caso di progettista indicato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, non facente parte del RTI concorrente, la relativa certificazione non è autonomamente valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal sottocriterio.


Chiarimento PI297508-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:15

Domanda : in riferimento al sottocriterio A.1 si chiede se i tre servizi di progettazione devono essere necessariamente approvati o se è sufficiente che siano stati consegnati anche se ancora non approvati.

Risposta :

Nella descrizione del sottocriterio A.1 si fa espressamente riferimento a "tre servizi di progettazione esecutiva approvati


Chiarimento PI292896-26

Ultimo aggiornamento: 22/06/2026 15:12

Domanda : 1) in riferimento alla categorie della lavorazioni al punto 4.2 del disciplinare, l'importo indicato per la categoria OS21 è €1.105.757,22, superiore al limite della classifica III (€1.033.000). Si chiede di confermare se la classifica SOA minima richiesta per la OS21 sia la III ovvero la III-bis. 2) In riferimento alla categorie della lavorazioni al punto 4.2 del disciplinare, l'importo indicato per la categoria OG8 è €287.465,17, superiore al limite della classifica I (€ 258.000). Si chiede di confermare se la classifica SOA minima richiesta per la OG8 sia la I ovvero la II. 3) Le categoria OS18-A e OS-21 sono categorie specialistiche. (SIOS), si chiede di confermare i limiti di subappalto e le condizioni di avvalimento applicabili alla categoria prevalente OS18-A e alla scorporabile OS21, non espressamente richiamati nel Disciplinare 4) I requisiti di idoneità professionale (Allegato II.12 Parte V, iscrizione al Registro delle Imprese, iscrizione all'Albo) sono richiamati come “di cui al paragrafo 6.1, lettere a)/b)/c)”, ma la Sezione 6 non contiene tale sotto-paragrafo né le relative lettere. Si chiede di confermare che il riferimento corretto sia al paragrafo 7.1. 5) La tabella delle opere di progettazione (paragrafo 4.3) elenca le categorie S.04, S.03, S.05, V.02, D.02, IA.03 e S.01, mentre il paragrafa 7.1.A richiede l'esecuzione di servizi “di punta” solo per S.04, S.03 e S.05. Si chiede di confermare se i requisiti di capacità tecnico-professionale per la progettazione siano limitati a tali tre categorie o se debbano essere dimostrati anche per V.02, D.02 e IA.03. 6) Con riferimento ai sottocriteri C (in particolare C.2 – certificazione UNI/PdR 74:2019 BIM), si chiede di confermare che tale criterio venga assegnato all’impresa e non ai progettisti indicati; si chiede inoltre di precisare come venga attribuito il punteggio qualora la certificazione sia posseduta dal progettista indicato (indicato ai sensi dell'art. 66, associato in RTP o ausiliario in avvalimento premiale) e non dall'impresa esecutrice dei lavori.

Risposta : 1)

Si conferma ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023

2)
Si conferma ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023

3)
Si conferma che, per le categorie OS18-A e OS21, trovano applicazione le disposizioni generali previste dal D.Lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara. In particolare, il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
Si conferma che non sono previsti dalla lex specialis ulteriori limiti o condizioni specifiche riferiti alle categorie OS18-A e OS21 rispetto a quelli derivanti dalla disciplina generale del Codice dei contratti pubblici.

4)
Si conferma che il paragrafo 6.1 è stato indicato per mero errore materiale e il riferimento corretto è al paragrafo 7.1.

5)
Si confermano requisiti tecnico professionali solo per le categorie S.04, S.03 e S.05

6)
Il sottocriterio C.2 fa espresso riferimento ai soggetti componenti il RTI concorrente. Pertanto la certificazione è valutata con riferimento ai soggetti che fanno parte della RTI concorrente secondo le modalità indicate nel disciplinare. Nel caso di progettista indicato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, non facente parte del RTI concorrente, la relativa certificazione non è autonomamente valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal sottocriterio.

Chiarimento PI305302-26

Ultimo aggiornamento: 17/06/2026 15:00

Domanda : Con riferimento all’art. 17 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di chiarire le modalità di caricamento della documentazione tecnica sulla piattaforma SATER. In particolare, si rileva che la piattaforma prevede uno slot generale denominato “Relazione tecnica” e, contestualmente, ulteriori slot dedicati ai singoli subcriteri di valutazione, ad esempio A.1 Professionalità ed adeguatezza, A.2 Reattività alle verifiche e adeguamento progettuale, A.3 Gestione digitale della progettazione e dell’esecuzione, ecc. Si chiede pertanto di confermare quale delle seguenti modalità debba essere adottata: caricamento di un’unica relazione tecnica complessiva nello slot generale “Relazione tecnica”, contenente al proprio interno tutti i paragrafi relativi ai subcriteri di valutazione oppure caricamento di file separati per ciascun subcriterio nei rispettivi slot della piattaforma, lasciando nello slot generale “Relazione tecnica” un documento di riepilogo/indice; oppure caricamento sia della relazione tecnica complessiva nello slot generale sia dei medesimi elaborati suddivisi per subcriterio nei relativi slot, precisando se tale duplicazione sia richiesta o ammessa. Si chiede inoltre di confermare se gli eventuali elaborati grafici in formato A3 previsti dal disciplinare per specifici subcriteri debbano essere caricati nello slot del relativo subcriterio oppure possano essere allegati alla relazione tecnica generale.

Risposta :

La documentazione dell’offerta tecnica dovrà essere caricata nei rispettivi slot dedicati ai singoli subcriteri di valutazione presenti sulla piattaforma SATER (caricamento di file separati per ciascun subcriterio nei rispettivi slot della piattaforma).
Lo slot generale “Relazione tecnica” (che la piattaforma non consente di eliminare) potrà essere utilizzato per un documento riepilogativo o indice della documentazione presentata.
Gli elaborati NON devono essere duplicati sia nello slot generale “Relazione tecnica” sia nei singoli slot dedicati ai singoli subcriteri di valutazione.
Gli eventuali elaborati grafici in formato A3 dovranno essere caricati nello slot del subcriterio cui si riferiscono.

Chiarimento PI300956-26

Ultimo aggiornamento: 16/06/2026 11:48

Domanda : Qualora si intenda partecipare in RTI costituendo e RTP costituendo quest'ultimo dovrà essere indicato come mandante?

Risposta :

Si conferma che, qualora la partecipazione avvenga mediante RTI costituendo per l'esecuzione dei lavori e RTP costituendo associato per l'esecuzione dei servizi di progettazione, i componenti del RTP dovranno essere indicati nella compagine del raggruppamento principale in qualità di mandanti, specificando il soggetto designato quale mandatario del RTP e i relativi mandanti, nonché le prestazioni di rispettiva competenza. Resta fermo che il soggetto incaricato della progettazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara.

Chiarimento PI299864-26

Ultimo aggiornamento: 16/06/2026 11:20

Domanda : Si chiede di specificare il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo.

Risposta :

Il disciplinare di gara non prevede uno specifico termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, che dovrà comunque essere effettuato in tempo utile per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento e, in ogni caso, per la presentazione dell'offerta e il rilascio della relativa attestazione da parte della Stazione Appaltante.


Ultimo aggiornamento: 21-07-2026, 10:19