Domanda : Spett.le Ente, in relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimento. In particolare, si rileva quanto segue: CHIARIMENTO 1 – In riferimento alla scelta di codesta Stazione Appaltante di ricorrere al criterio dell'aggiudicazione sulla base del minor prezzo per il Lotto 16 – “Adesivo cutaneo a base di cianoacrilato con rete adesiva”, si desidera evidenziare che tale scelta non appare coerente con il dettato dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente il ricorso all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo esclusivamente nel caso di prodotti caratterizzati da “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato”. Nel caso di specie, tali presupposti non sembrano ricorrere e, in ogni caso, la documentazione di gara non chiarisce quali siano gli elementi in base ai quali il prodotto oggetto del lotto sarebbe stato qualificato come standardizzato. A tal fine, si richiama il principio affermato in sede giurisdizionale secondo cui «il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto» (Cons. St., Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706). Nel caso del Lotto 16, i dispositivi disponibili sul mercato presentano invece caratteristiche tecniche e prestazionali differenzianti, suscettibili di incidere sulla maneggevolezza del sistema, sulla sicurezza per paziente e operatore, sulla resistenza meccanica della chiusura, nonché sugli outcome clinici e sui risultati estetici. Tali aspetti sono inoltre oggetto di ampia valutazione nella letteratura scientifica e costituiscono elementi qualitativi rilevanti ai fini della scelta del dispositivo. Del resto, prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica risultano frequentemente oggetto di procedure di gara aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito delle quali vengono attribuiti punteggi tecnici differenziati alle diverse soluzioni disponibili sul mercato, a conferma della presenza di caratteristiche qualitative suscettibili di valutazione comparativa. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il ricorso al solo criterio del minor prezzo non consenta di valorizzare adeguatamente le differenze qualitative esistenti tra i dispositivi offerti e possa risultare non coerente con i presupposti richiesti dall'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto si invita Codesto Spett.le Ente a valutare di modificare il criterio di aggiudicazione del lotto n. 16 prevedendo che tale lotto sia aggiudicato secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo adottando tutte le conseguenti determinazioni. CHIARIMENTO 2 – in riferimento al lotti 2 e 4 “Emostatico a base di cellulosa ossidata, bioassorbibile” e “Emostatico a base di cellulosa ossidata, bioassorbibile ed in forma fibrillare” si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler confermare che quanto dichiarato dagli OE nella ‘Scheda dispositivo medico All.C (in particolare, relativamente ad alcuni parametri di valutazione come ‘Tempo di riassorbimento’, ‘Tempo di emostasi’ e ‘Capacità batteriostatica’) debba trovare riscontro, non solo nella mera dichiarazione inclusa nella scheda informativa, bensì anche in opportuna letteratura scientifica o in altre fonti di prova oggettive e verificabili, inerenti i dispositivi medici specifici del brand offerto per la propria categoria di prodotto. CHIARIMENTO 3 – In riferimento all’Art.14 del Capitolato Speciale “Confezionamento”, in particolare al punto in cui si enuncia “Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione, il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto ed il codice a barre” si rappresenta che il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, nonchè la data del lotto di fabbricazione non sono obbligatori ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e dal Regolamento (UE) 2017/745. Alla luce di quanto sopra, si chiede di tener conto del rilievo formulato e di confermare che trattasi di mero refuso. CHIARIMENTO 4 – In riferimento all’Art.14 del Capitolato Speciale “Confezionamento”, in particolare al punto in cui si enuncia “La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni”, si rappresenta che, di norma, i prodotti oggetto dell’appalto in essere vengono consegnati dal corriere direttamente all’interno dei loro imballaggi e, solitamente, quelli usati non vengono ritirati e smaltiti dal corriere. Si prega, quindi, di confermare che trattasi di refuso; diversamente, si prega di meglio specificare la presente richiesta. Distinti saluti
Risposta :
CHIARIMENTO 1: Si conferma il criterio di aggiudicazione del lotto 16, al prezzo più basso previa idoneità.
CHIARIMENTO 2: Si conferma. La letteratura scientifica può essere allegata nell’apposito spazio previsto su Sater “Scheda tecnica del prodotto offerto ed eventuale altra documentazione o relazione tecnica” o nello stesso spazio previsto per l’allegato C, in quanto è possibile caricare più documenti in cartella zip.
CHIARIMENTO 3. Nell’art. 14 sono elencate tutte le informazioni utili all’identificazione dei dispositivi medici; per l’obbligatorietà dei dati rispetto ai prodotti oggetto di fornitura, si rimanda alla normativa vigente.
CHIARIMENTO 4: Il riferimento è per eventuali consegne a pallet.