Domanda : Lotto 3 - Q8 - Interventi programmati, sospensioni e sostenibilità economica Con riferimento al Lotto 3 - Bocciodromo Casatorre, CIG BC1673B762, e in particolare al Capitolato d'oneri art. 22, relativo agli obblighi a carico del Comune e agli interventi di manutenzione straordinaria, nonché al Piano Economico Gestionale del Lotto 3, si chiede quanto segue. Si chiede di indicare se, per il Lotto 3, siano già programmati dall'Amministrazione concedente interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, verifica tecnica o riqualificazione nel periodo 2026-2031, con particolare riferimento a copertura, infiltrazioni, servizi igienici, bagni esterni, impianto elettrico, impianto gas, impianto di riscaldamento dei campi, sicurezza antincendio, accessibilità, serramenti, pavimentazioni e locali funzionali al bar/punto di ristoro. Si chiede inoltre di precisare, qualora durante la concessione emergano criticità tecniche, strutturali, impiantistiche, documentali o di sicurezza non imputabili al concessionario, che impongano la limitazione o la sospensione totale o parziale dell'utilizzo dell'impianto, quali siano gli effetti sugli obblighi gestionali del concessionario, sulla responsabilità verso utenti e terzi, sull'obbligo di garantire continuità del servizio e sul contributo annuo di gestione. Si chiede di chiarire con quali modalità e tempistiche l'Amministrazione concedente interverrà in caso di criticità straordinarie o di adeguamenti normativi necessari per consentire l'utilizzo sicuro e conforme dell'impianto, considerato che l'art. 22 richiama l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria stante le risorse disponibili. Si chiede infine se nel Piano Economico Gestionale posto a base della gara per il Lotto 3 siano stati considerati costi relativi a ripristini iniziali, adeguamenti impiantistici, certificazioni mancanti, manutenzioni straordinarie, riqualificazione dei servizi igienici, interventi su coperture/infiltrazioni, riscaldamento dei campi, sicurezza antincendio o altri interventi tecnici non ricorrenti; in caso contrario, si chiede di confermare che tali voci siano escluse dal perimetro economico ordinario a carico del concessionario.
Risposta :
Premessa
I presenti chiarimenti sono resi sulla base della documentazione di gara approvata e pubblicata ed hanno esclusivamente finalità interpretativa della lex specialis. Essi non costituiscono integrazione o modifica della documentazione di gara né possono costituire fonte di obblighi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dagli atti della procedura.
Risposta
Per quanto riguarda gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo o di riqualificazione dell'impianto nel periodo di concessione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato d'oneri. Alla data di pubblicazione della procedura non risultano programmati specifici interventi. Eventuali lavori saranno valutati e programmati dall'Amministrazione nell'esercizio delle proprie competenze, secondo le priorità individuate e compatibilmente con le risorse disponibili.
Nel corso della concessione l'Amministrazione comunale potrà programmare o disporre interventi tecnici, manutentivi, di adeguamento normativo o verifiche specialistiche sugli impianti e sulle relative pertinenze. Qualora tali attività comportino limitazioni temporanee all'utilizzo degli spazi o la sospensione totale o parziale delle attività, il Concessionario sarà tenuto a collaborare con l'Amministrazione per individuare le soluzioni organizzative più idonee a ridurre i disagi all'utenza e garantire, ove possibile, la continuità del servizio. Tali circostanze non costituiscono inadempimento dell'Amministrazione comunale e non danno luogo al riconoscimento di indennizzi, risarcimenti o altre pretese economiche a favore del Concessionario.
Le richieste formulate in merito agli effetti derivanti da eventuali future criticità tecniche, strutturali, impiantistiche, documentali o di sicurezza, non imputabili al concessionario, attengono comunque alla fase di esecuzione del rapporto concessorio e non possono essere oggetto di valutazione preventiva nell'ambito dei presenti chiarimenti, restando ferma l'applicazione della disciplina contrattuale e della normativa vigente. Qualora si rendano necessari interventi straordinari conseguenti a criticità impreviste o a sopravvenuti adeguamenti normativi indispensabili per garantire la sicurezza e la conformità dell'impianto, l'Amministrazione provvederà a valutarne tempestivamente natura, urgenza e modalità di esecuzione. La realizzazione degli interventi sarà subordinata all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle priorità dell'Ente e delle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Ove necessario, l'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, compresa la limitazione o la sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo dell'impianto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi indispensabili.
Il Piano Economico Gestionale posto a base di gara costituisce una stima dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, elaborata sulla base dei dati storici di entrate e uscite forniti dai gestori uscenti, e ha il solo scopo di rappresentare ai concorrenti i potenziali proventi e oneri derivanti dalla gestione dell'attività. Esso non costituisce una ricognizione tecnica dello stato dell'immobile né una programmazione di eventuali futuri interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento impiantistico o riqualificazione. La valutazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione costituisce onere esclusivo del concorrente, che dovrà predisporre un proprio piano economico dettagliato sulla base della documentazione di gara, del sopralluogo obbligatorio e delle proprie autonome valutazioni imprenditoriali, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Quanto al perimetro dell'affidamento, si richiama la distinzione tra manutenzione ordinaria, posta a carico del Concessionario, e manutenzione straordinaria, di competenza dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Capitolato.
Gli interventi di manutenzione ordinaria rimangono a carico del gestore uscente fino alla data di riconsegna dell'impianto. In sede di verbale di riconsegna potranno essere rilevati eventuali interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti o eseguiti in modo non conforme agli obblighi contrattuali; in tal caso ne verrà richiesto il ripristino al gestore uscente.
Con riferimento alla manutenzione straordinaria, si richiama infine quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato, secondo cui il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione comunale ogni fatto o deterioramento rientrante nella manutenzione straordinaria che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché sia stata effettuata la relativa segnalazione da parte del Concessionario, risponde l'Amministrazione comunale.