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Dati del bando

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO AUTORIZZATA
Ente appaltanteAREA BLU SPA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto1.539.600,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema25/06/2026
Termine richiesta chiarimenti17/07/2026 09:00
Termine presentazione delle offerte27/07/2026 09:00
Apertura busta amministrativa27/07/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Rocchi Emanuele

telefono: 0542689715

Russo Mariangela

telefono: 0542689726

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1RIBASSO

CIG: BC2671BEFC
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI356358-26

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026 12:11

Domanda : Spett.le Area blu, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: • Capitolato art. 6-11-12-18 accordo quadro art. 11. Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: • Sorveglianza sanitaria • Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL) • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente. Laddove l'ente confermasse la propria volontà di demandare all'ApL l'espletamento della formazione sulla salute e sicurezza, si chiede conferma che l'attività possa essere resa dalla società di formazione facente parte del gruppo a fronte di separato contratto al fine di regolamentare in modo più puntuale il servizio. • Capitolato art. 9. In ordine all'accertamento dell'idoneità sanitaria posta in capo all'ApL, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che, dal momento che detti oneri sono normativamente in capo all’utilizzatore, potrà essere resa dall'ApL solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. • Capitolato art. 12-18. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: • Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; • Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; • Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; • Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. Laddove l'ente confermasse la propria volontà di demandare interamente all'ApL l'espletamento di tutta l'attività dell'addestramento, si chiede conferma che l'attività possa essere resa dalla società di formazione facente parte del gruppo a fronte di separato contratto al fine di regolamentare in modo più puntuale il servizio. • Capitolato art. 11. Si invita a confermare che il periodo di prova sarà disciplinato dal CCNL delle ApL • Capitolato art. 11. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa per mancato gradimento o mancanza di fabbisogno dell'ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa • Capitolato art. 11. In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione • Capitolato art. 21 accordo quadro art. 15. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia • Capitolato art. 22. In ordine all'attività di audit, si chiede di confermare che la stessa dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso stimabile in gg 30. • Accordo quadro art. 14. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). • Accordo quadro art. 19. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. • Accordo quadro art. 21. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano • Accordo quadro art. 23. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento • Accordo quadro art. 6. Si evidenzia che l'ANAC (pareri del 2024–2026) ha confermato che è responsabilità esclusiva della stazione appaltante determinare la base d’asta sulla base del costo della manodopera vigente alla data di indizione della gara e che solo variazioni normative sopravvenute possono giustificare un successivo aggiornamento degli importi. Ogni diversa variazione non derivante da obblighi di legge integra una carenza istruttoria e compromette la legittimità della procedura. In questo perimetro si inserisce l’art. 33, comma 2, d.lgs. 81/2015, che obbliga l’utilizzatore a rimborsare all’ApL solo gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti, riconducibili al trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori equivalenti. Tale norma, confermata negli aggiornamenti vigenti, delimita chiaramente la prestazione economica dovuta dall’utilizzatore. Ne consegue che ogni disposizione o prassi che imponga all’ApL di sostenere maggiori oneri insorti dopo la gara e non legati a obblighi normativi sopravvenuti è illegittima, poiché contraria sia ai principi del Codice dei contratti pubblici sia al dettato dell’art. 33, co. 2 succitato. Tali aumenti non possono essere trasferiti né sull’ApL né ricondotti alla sua responsabilità organizzativa. Si invita a confermare la precisazione di cui sopra. Cordiali Saluti

Risposta : Gentile operatore di seguito le risposte ai quesiti posti,


Q1 Ai sensi degli artt. 18 del Capitolato e art. 11 dello schema di contratto, l’Agenzia resta tenuta, senza oneri aggiuntivi per AREA BLU, agli obblighi di informazione e formazione generale e specifica — per rischio basso, medio o alto — correlata alla missione, nonché agli adempimenti formativi e di addestramento di propria competenza; può avvalersi, ricorrendone i presupposti, di percorsi On the Job. AREA BLU conserva gli obblighi di prevenzione e protezione relativi ai luoghi di lavoro, all’organizzazione concreta della prestazione, ai rischi specifici dell’ambiente, alle procedure interne, alle emergenze, alla vigilanza operativa e alla fornitura di DPI, con onere di far osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Quanto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati, quest’ultima è posta in capo all'Utilizzatore. L'Utilizzatore provvede pertanto all'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari previsti per le mansioni assegnate, tramite il proprio Medico Competente. La possibilità che l’attività di formazione venga svolta da altra società facente parte del medesimo gruppo è consentita nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 36/2023 sulla partecipazione in forma aggregata; fermo restando il rispetto dell’art. 18 del capitolato, dell’art. 11 dello schema di contratto e senza addebiti di ulteriori costi diretti o indiretti in capo all’utilizzatore.

Q2 Si evidenzia che il quesito posto ha già trovato riscontro nella risposta fornita al precedente chiarimento.

Q3 Con riferimento al quesito formulato, si conferma il riparto tra Agenzia per il Lavoro (APL) e l’Utilizzatore secondo le seguenti specifiche:

· In capo all’APL: laddove abbia effettuato proposta migliorativa di cui all'art. 19.2 del Disciplinare di gara (Criterio F "Formazione Aggiuntiva sulla Sicurezza”), l’APL dovrà erogare l'addestramento correlato ai moduli formativi offerti.

· In capo all’Utilizzatore: compete l'addestramento sul posto di lavoro, finalizzato all'apprendimento e al corretto svolgimento della mansione a cui il personale somministrato sarà concretamente adibito.

Q4 Si rinvia e si richiama quanto disciplinato dall’art. 11 comma 2 del Capitolato: “L’eventuale periodo di prova del lavoratore somministrato è disciplinato dal contratto collettivo applicabile e dal contratto individuale …

Q5 Si conferma che, superato il periodo di prova, la risoluzione del contratto di lavoro potrà avvenire nel rispetto della normativa di settore applicabile e del CCNL di riferimento.

Q6 Si conferma che, superato il periodo di prova, la risoluzione del contratto di lavoro potrà avvenire nel rispetto della normativa di settore applicabile e del CCNL di riferimento.

Q7 Le penali costituiscono un credito contrattuale di AREA BLU e possono essere recuperate mediante trattenuta, compensazione o escussione secondo l’art. 15.6. Ciò non modifica la natura non ribassabile del costo del lavoro né gli obblighi dell’Agenzia verso i lavoratori: l’eventuale compensazione opera esclusivamente nel rapporto patrimoniale tra le parti e non può tradursi in riduzione di retribuzioni, contributi o altri diritti dei lavoratori.

Q8 Non è possibile individuare un medesimo termine di preavviso per tutte le attività di audit, fermo restando che la Stazione Appaltante concederà termini congrui alla natura dell’attività richiesta.

Q9 L’art. 11.8 dello schema di contratto riconosce espressamente la responsabilità dell’utilizzatore nei confronti dei terzi per i danni arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle mansioni assegnate, ai sensi dell’art. 35, comma 7, D.Lgs. 81/2015 e pertanto l'enunciazione di cui all'art. 14.4 è da intendersi come residuale ed in ogni caso non derogatoria della normativa di settore applicabile. Non sono imposte all'Agenzia ulteriori coperture assicurative al di là di quelle previste dalla normativa di settore.

Q10 Si chiarisce che il richiamo all’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 contenuto nello schema di contratto opera quale rinvio alla disciplina generale del recesso della Stazione appaltante nell’ambito del rapporto contrattuale pubblico, con le modalità e le conseguenze economiche previste dal medesimo articolo.
Tale disciplina non sostituisce né rende inapplicabile la normativa speciale in materia di somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2015, che continua a regolare, sui rispettivi piani, il rapporto tra Agenzia e lavoratori, gli obblighi dell’utilizzatore e gli eventuali rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore.

Q11 Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 21 comma 5 dello Schema di contratto; non si conferma la variazione del Foro di competenza.


Q12 Per i trattamenti effettuati nell’ambito delle rispettive funzioni e finalità proprie, AREA BLU e l’Agenzia operano quali autonomi titolari del trattamento. Resta fermo l’art. 23.2 dello schema di contratto: qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, specifiche attività comportino un diverso riparto dei ruoli privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le parti provvederanno a disciplinare tali trattamenti mediante la sottoscrizione degli atti privacy ritenuti necessari (quali, a titolo esemplificativo, accordi di contitolarità o altre regolamentazioni conformi alla normativa vigente), in funzione delle concrete modalità di trattamento e delle effettive responsabilità assunte da ciascuna parte.

Q13 La fee offerta dall’aggiudicatario troverà applicazione sul costo del lavoro rimborsabile effettivamente dovuto, come determinato tempo per tempo in base alla legge, al CCNL applicabile e agli atti di gara e nel rispetto delle componenti ammesse dall’Allegato 1 al capitolato.

Chiarimento PI350657-26

Ultimo aggiornamento: 17/07/2026 12:24

Domanda : Spett.le Ente, formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti: Art.8 – art.9 – Art.11 – ART.12 – Art.13 – Art. 18 CAPITOLATO – art. 5 – Art.6 – Art.8 – Art.11 SCHEMA CONTRATTO - Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; - La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. - In relazione ai requisiti/titoli di studio/abilitazioni si precisa che l’agenzia potrà chiedere autocertificazioni ai lavoratori, nel rispetto del DPR 445/2000, che in caso di false dichiarazioni ne risponderanno personalmente; L’agenzia non è legittimata ad effettuare indagini sui lavoratori; - In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà dare evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia; Si chiede conferma dell’applicazione della normativa citata; Art.21 CAPITOLATO – Art.15 SCHEMA CONTRATTO Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro; ART.14 SCHEMA CONTRATTO Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede conferma dell’applicazione della normativa di settore; Art.19 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art.22 SCHEMA CONTRATTO Si chiede di quantificare le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario. Art.23 SCHEMA CONTRATTO Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata Cordiali saluti

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti e alle richieste di chiarimento presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:
A) Ai sensi degli artt. 18 del Capitolato e 11 dello schema di contratto, l’Agenzia resta tenuta, senza oneri aggiuntivi per AREA BLU, agli obblighi di informazione e formazione generale e specifica — per rischio basso, medio o alto — correlata alla missione, nonché agli adempimenti formativi e di addestramento di propria competenza; può avvalersi, ricorrendone i presupposti, di percorsi On the Job.
AREA BLU conserva gli obblighi di prevenzione e protezione relativi ai luoghi di lavoro, all’organizzazione concreta della prestazione, ai rischi specifici dell’ambiente, alle procedure interne, alle emergenze, alla vigilanza operativa e alla fornitura di DPI, con onere di far osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
B) Quanto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati, quest’ultima è posta in capo all'Utilizzatore. L'Utilizzatore provvede pertanto all'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari previsti per le mansioni assegnate, tramite il proprio Medico Competente.
C) Titoli di studio, abilitazioni e requisiti possono essere dichiarati con le modalità ammesse dal D.P.R. 445/2000.
D) Art.21 CAPITOLATO – Art.15 SCHEMA CONTRATTO: Le penali previste nel capitolato e nello schema di contratto sono applicabili nel caso di ritardi dell'adempimento. I richiami agli “inadempimenti” non sono da interpretarsi come autonome fattispecie ma presuppongono, per la loro applicazione, il ritardo dell'adempimento degli impegni, dei livelli prestazionali e delle condizioni migliorative contenuti nell’offerta tecnica dell’Agenzia, dei livelli minimi di servizio, degli obblighi contrattuali e delle singole prestazioni. L’eventuale compensazione opera esclusivamente nel rapporto patrimoniale tra le parti e non può tradursi in riduzione di retribuzioni, contributi o altri diritti dei lavoratori.
E) ART.14 SCHEMA CONTRATTO: L’art. 11.8 dello schema di contratto riconosce espressamente la responsabilità dell’utilizzatore nei confronti dei terzi per i danni arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle mansioni assegnate, ai sensi dell’art. 35, comma 7, D.Lgs. 81/2015 e pertanto l'enunciazione di cui all'art. 14.4 è da intendersi come residuale ed in ogni caso non derogatoria della normativa di settore applicabile. Non sono imposte all'Agenzia ulteriori coperture assicurative al di là di quelle previste dalla normativa di settore.
F) Art.19 SCHEMA CONTRATTO Si chiarisce che il richiamo all’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 contenuto nello schema di contratto opera quale rinvio alla disciplina generale del recesso della Stazione appaltante nell’ambito del rapporto contrattuale pubblico, con le modalità e le conseguenze economiche previste dal medesimo articolo. Tale disciplina non sostituisce né rende inapplicabile la normativa speciale in materia di somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2015, che continua a regolare, sui rispettivi piani, il rapporto tra Agenzia e lavoratori, gli obblighi dell’utilizzatore e gli eventuali rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore.
G) Art.22 SCHEMA CONTRATTO L’imposta di bollo dovuta per la stipula è quantificata negli atti in euro 250,00 (PAG. 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA). Non sono allo stato previste ulteriori spese fisse predeterminate oltre al bollo indicato. H) Art.23 SCHEMA CONTRATTO Per i trattamenti effettuati nell’ambito delle rispettive funzioni e finalità proprie, AREA BLU e l’Agenzia operano quali autonomi titolari del trattamento. Resta fermo l’art. 23.2 dello schema di contratto: qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, specifiche attività comportino un diverso riparto dei ruoli privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le parti provvederanno a disciplinare tali trattamenti mediante la sottoscrizione degli atti privacy ritenuti necessari (quali, a titolo esemplificativo, accordi di contitolarità, o altre regolamentazioni conformi alla normativa vigente), in funzione delle concrete modalità di trattamento e delle effettive responsabilità assunte da ciascuna parte.

Chiarimento PI356874-26

Ultimo aggiornamento: 17/07/2026 10:32

Domanda : Spett.le Ente con riferimento alla procedura di gara in oggetto e ll'Allegato 1 "Prospetto economico e modalità di calcolo costo del lavoro": 1. si chiede di confermare che il costo del lavoro effettivamente sostenuto e posto a base di rimborso/fatturazione ricomprenda la totalità degli oneri retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali effettivamente dovuti per i lavoratori somministrati, e in particolare: - rateo ferie e permessi (ROL) maturati e goduti; - rateo ex festività; - quota TFR; - contribuzione INPS ordinaria; - premio INAIL, nella misura realmente applicabile in base alla mansione/posizione di rischio della singola missione; - contributo Ebitemp; - contributo ASpI; - contributi al fondo formazione; - contributo all'Ente Bilaterale per i lavoratori somministrati; - ogni altro onere retributivo/contributivo previsto dal CCNL per la categoria Agenzie di Somministrazione di Lavoro a tempo determinato, anche se non espressamente elencato nell' Allegato 1. 2. Si chiede di confermare che, qualora intervengano variazioni delle aliquote contributive o dei valori retributivi stabiliti per legge o dalla contrattazione collettiva nel corso dell'affidamento, tali variazioni saranno automaticamente recepite nel costo del lavoro rimborsabile, senza necessità di apposita revisione contrattuale coentemente con quanto già dichiarato in relazione all'aggiornamento dei minimi retributivo CCNL. 3: : L'allegato 1 include tra le voci comprese nella Fee "Ferie, ROL e permessi. Si chiede di confermae che il rateo ferie e permessi maturato dal lavoratore somministrato sia fatturabile con applicazione del margine di agenzia offerto, quale componente ordinaria del costo del lavoro. Si chiede inoltre di chiarire la corretta modalità e tempistica di fatturazione di tale voce, in particolare se il rateo ferie e permessi debba essere: - fatturato mensilmente, in proporzione alla quota maturata dal lavoratore nel periodo di paga, indipendentemente dal loro effettivo godimento; oppure - fatturato solo al momento dell'effettivo godimento delle ferie/permessi da parte del lavoratore somministrato, secondo il rateo maturato fino a quel momento. Cordiali saluti

Risposta : Gentile operatore di seguito le risposte ai quesiti posti:

Q1 Il costo del lavoro posto a base di gara a cui sarà applicata la fee d’agenzia è dettagliato nell’allegato 1 - "Prospetto economico e modalità di calcolo costo del lavoro". La fee comprenderà, come riportato, ogni eventuale costo connesso a migliorie offerte in sede di gara in funzione di quanto riportato nelle singole offerte tecniche.
Q2 Ai sensi del’art. 18.2) dello Schema di contratto non sono oggetto di revisione “… gli adeguamenti obbligatori del costo del lavoro dei lavoratori somministrati derivanti da legge, CCNL o altri atti vincolanti…”.
Q3 Il rateo ferie e permessi è già ricompreso nelle voci di cui all’Allegato 1 ed ai fini della fatturazione si rinvia a quanto previsto all’art. 16 dello schema di contratto.


Chiarimento PI355619-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 15:03

Domanda : Spett.le Ente, Relativamente alle festività nazionali civili e religiose ricadenti di domenica, si chiede che le stesse possano essere rifatturate alla stregue di quelle infrasettimanali. Tali costi non sono inclusi nelle tabelle di costo da voi predisposte. Inoltre essendo costo del lavoro, non è corretto includerle nella fee di agenzia. La stessa è imponibile Iva mentre il costo del lavoro (le festività Domenicali) è esente Iva. Cordiali saluti

Risposta :

Per quanto indicato, si rinvia pedissequamente alle previsioni di cui all’Allegato 1 – Prospetto economico e modalità di calcolo costo del lavoro.


Chiarimento PI351430-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 14:55

Domanda : QUESITO 1: Il Capitolato non indica un elenco predeterminato di profili orofessionali nè i relativi volumi, prevedend che siano definiti di volta in volta nelle singole richieste di missione. Al fine di predisporre un' offerta tecnica aderente alle esigenze di AREA BLU, s chiede di fornire un'indicazione dei profili professioanli e dei volumi di personale storicamente richiesti, con riferimento alle categoria del CCNL Gas-Acqua. QUESITO 2: Con riferimento al Criterio E "Rete filiali nel terrioturi", si chiede di confermare che la distanza di 40km dal Comune di Imola debba essere calcolata tramite Google Maps. QUESITO 3: Con riferimento al Criterio F "Formazione aggiuntiva sulla Sicurezza", si chiede di chiarire se il monte ore complessivo annuo dichiarato 25/35/50 ore debba essere riferito cumulativamente alla somma della ore erogare sui diversi moduli elencato in tabella, ovvero se ciascun modulo debba singolarmente raggiungere al soglia oraria dichiarata. QUESITO 4: Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. 81/2015, l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori somministrati. Si chiede conferma che, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1 per i primi 7 giori di assenza già assorbiti nella Fee, le ore di assenza per malattia e infortuni oltre tale soglia, nonchè il rateo su ferie, ROL e permessi annui retribuiti goduti, possanno essere fatturati al costo, senza applicazione della Fee. QUESITO 5: Il Disciplinare di gara, all'art. "Offerta Tecnica", stabilisce il limite massimo di 20 pagine senza indicare il tipo e la dimensione del carattere da utilizzare. Si chiede di confermare che sia libera la scelta del carattere di dimensione per il corpo del testo, che all'interno delle tabelle sia ammesso un carattere di dimensione ridotta rispetto al testo narrativo, e che ciascun criterio se necessario e possibile, possa iniziare in una nuova pagina, fermo restando il computo delle relatve facciate nel limite omplessivo di 20 pagine. QUESITO 6: Il Capitolato all'art. "Passaggio di consegne e subentro a fine affidamento", fa riferimeno all'Agenzia uscente. Si chiede di confermare quale sia l'attuale fornitore del servizio di somministrazione di lavoro e quale margine/Fee percentuale sia attualmente applicato. QUESITO 7: Considerato che, ai sensi dell'art. "Assenze, sostituzioni e regime economico delle assenze" del Capitolato, i primi 7 giorni consecutivi di ciascun evento di assenza sono assorbiti nell'equilibrio economico della Fee, si chiede di rendere noto il tasso di asseteismo medio, al netto di ferie, ROL e permessi, registrato dal personale somministrato. QUESITO 8: Si chiede di confermare se trovi applicazione la clausola sociale di cui all'art. 57 del D.lgs 36/2023, e in caso affermativo di fornire l'eleco dei lavoratori interessatti con relative qualifiche, livelli di inquadrameto e anzianità di servizio. QUESITO 9: Si chiede di confermare se, oltre alla rizduione del 30% prevista per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001, sia possibile applicare un'ulteriore 20% in presenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 ovvero di altre certificazioni possedute dal concorrente rientranti tra quelle previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023. QUESITO 10: Con riferimento al requisito di capacità tecnico -professionale di cui all'art. 9.2 del Disciplinare , si chiede conferma se i "servizi analoghi" richiesti debbano essere esclusivamente contratti di somministrazione di lavoro a favore di aziende gas-acqua o utility, con profili professionali e applicazione del CCNL analoghi a quelli richiesti dal presente appalto , ovvero se siano valutabili anche contratti di somministrazione di lavoro a favore di enti pubblici o privati in settori diversi, purchè di importo conforme al requisito previsto dalla documentazione di gara. QUESITO 11: Il Capitolato prevede che i lavoratori somministrati siano sottoposti a idoneità e sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Si chiede conferma che il costo della sorveglianza sanitaria resti a carico di AREA BLU, e non sia già incluso nella Fee.

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti e alle richieste di chiarimento presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:
Q1 L’affidamento è a consumo e non prevede un elenco vincolante di profili o volumi. Per favorire la conoscibilità del fabbisogno storico, AREA BLU può fornire i seguenti dati esclusivamente indicativi: numero medio annuo di somministrati nell'ultimo biennio è pari a circa 7 risorse, prevalentemente profili impiegatizi. I dati storici non vincolano AREA BLU, che potrà attivare, ridurre o rimodulare le missioni secondo le esigenze effettive.
Q2 Si conferma l’utilizzo di Google Maps quale strumento uniforme di verifica. La distanza sarà determinata come distanza stradale del percorso ordinario più breve tra la sede legale di AREA BLU in Via Lambertini n. 6, Imola, e l’indirizzo della sede operativa dichiarata dal concorrente; rileva la situazione esistente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Per la sede ubicata “nel Comune di Imola” rileva invece l’effettiva ubicazione amministrativa nel territorio comunale.
Q3 Le soglie sono riferite al monte orario complessivo di formazione aggiuntiva offerto annualmente, calcolato cumulando le ore erogate nei diversi moduli elencati.
Q4 A partire dall’ottavo giorno di assenza, scatta l’obbligo di sostituzione del personale e AREA BLU remunererà esclusivamente il lavoratore sostituto. Gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti per il lavoratore assente saranno rimborsati solo se l’Agenzia ha formalmente proposto un sostituto e AREA BLU ha scelto di non avvalersene. Tale rimborso avverrà al netto di eventuali coperture (es. indennità INPS/INAIL), senza il riconoscimento della Fee dell'Agenzia e fatto salvo quanto previsto da eventuali migliorie offerte in sede di gara. L'applicazione della fee/margine di agenzia è limitata alle voci espressamnete previste all’allegato 1 “Prospetto economico e modalità di calcolo costo del lavoro”.
Q5 Il Disciplinare non prescrive un tipo o una dimensione specifica del carattere. La scelta è quindi libera, purché il documento rimanga pienamente leggibile, ordinato e non utilizzi accorgimenti grafici elusivi del limite. È ammesso un carattere moderatamente ridotto nelle tabelle, purché agevolmente leggibile.
Q6 Si precisa che l'art. 23 del Capitolato ("Passaggio di consegne e subentro a fine affidamento") disciplina gli obblighi dell'Agenzia aggiudicataria, al momento della futura scadenza o cessazione del contratto oggetto dell'affidamento, nei confronti di AREA BLU e dell'eventuale nuovo affidatario. La previsione è finalizzata esclusivamente a garantire la continuità del servizio e un ordinato passaggio di consegne al termine del rapporto contrattuale derivante dalla presente gara.
Q7 Il tasso di assenteismo medio nell'ultimo biennio corrisponde a circa il 3%.
Q8 Alla data prevista per l’avvio del nuovo affidamento non risultano programmate missioni in prosecuzione, né è previsto un contingente iniziale di lavoratori da trasferire in applicazione della clausola sociale. Il nuovo affidamento è a consumo e le eventuali missioni saranno attivate in relazione al fabbisogno effettivo.
Q9 L’art. 12.3 del disciplinare di gara ammette le riduzioni nei casi e nei limiti dell’art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023. Sono quindi applicabili la riduzione del 30% per la certificazione della serie UNI CEI ISO 9000; la riduzione del 50% prevista per micro, piccole e medie imprese, non cumulabile con la precedente; nonché la riduzione del 10% per la garanzia emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente, alle conditioni di legge.
L’ulteriore riduzione fino al 20% collegata alle certificazioni o ai marchi dell’Allegato II.13 non essendo stata prevista nei documenti di gara non determina, nella presente gara, un’ulteriore riduzione del 20%.
Q10 Si conferma che non è richiesto che i servizi analoghi siano stati svolti nel settore gas-acqua, nel settore utilities o in ambiti merceologici specifici, né che siano stati eseguiti con applicazione del medesimo CCNL dell'utilizzatore indicato negli atti di gara.
Q11 Quanto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati, quest’ultima è posta in capo all'Utilizzatore. L'Utilizzatore provvede pertanto, con oneri a proprio carico, all'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari previsti per le mansioni assegnate, tramite il proprio Medico Competente.

Chiarimento PI351466-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 14:28

Domanda : Spett.le Ente si chiede: QUESITO 1: si chiede di poter ricevere le tabella CCNL Gas-Acqua aggiornate a seguito del rinnovo del contratto collettivo, in vigore dal 01/07/2025. QUESITO 2: Si chiede di verificare la correttezza del tasso INAIL indicato nell'Allegto 1 e, di voler indicare la posizione INAIL, la voce di tariffa e il tasso medio applicabili. Cordiali saluti

Risposta : Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti e alle richieste di chiarimento presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:

Q1 Le tabelle retributive del CCNL Gas-Acqua aggiornate a seguito del rinnovo contrattuale costituiscono documentazione di fonte esterna alla presente procedura di gara, liberamente reperibile presso i canali ufficiali delle Parti stipulanti, le associazioni di categoria e gli ordinari strumenti di consultazione normativa e contrattuale. Gli operatori economici potranno pertanto acquisire autonomamente le tabelle retributive aggiornate dalle fonti ufficiali competenti.
Q2 Non è prevista un’unica categoria valida per tutte le missioni, poiché i profili saranno individuati in base ai fabbisogni. La singola richiesta di missione indicherà mansione, livello, profilo, settore/unità di destinazione e, ove pertinente, posizione o rischio INAIL. Il tasso del 3,84‰ dell’Allegato 1 ha funzione meramente esemplificativa di calcolo e non prevale sul tasso effettivamente applicabile. Saranno riconosciuti i premi assicurativi effettivamente dovuti e documentati in relazione alla missione.

Chiarimento PI351535-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 14:26

Domanda : Spett.le Ente In riferimento al Bando “PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO AUTORIZZATA – CIG BC2671BEFC” si richiedono, qui di seguito, i seguenti chiarimenti: 1. La data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), del 26/06/2026, non può tenere conto dell’adeguamento contrattuale sopravvenuto il successivo 01/07/2026. Le variazioni a seguito di tale aggiornamento impattano, ovviamente, su diversi fattori. Ne segnaliamo alcuni: • Minimi tabellari; • Retribuzione differita; • Contribuzione previdenziale • Divisore convenzionale. 2. Non è precisato né nel Bando di Gara né nel relativo disciplinare e capitolato speciale se il personale somministrato oggetto delle missioni afferisce alla categoria degli impiegati o a quella degli operai. È una precisazione indispensabile ai fini della valorizzazione del costo a valere sulla quota INAIL che prevede tassi decisamente differenti fra impiegati e operai. Sempre riguardo al tasso INAIL vi è una discrepanza fra il tasso indicato nel prospetto economico – 3,84‰ – e quello in capo alla scheda aziendale sempre superiore al 4‰. 3. La mancata specifica riguardo alle mansioni del personale somministrato riguarda anche il computo relativo alla erogazione dei moduli formativi sulla sicurezza specifici per il settore di destinazione e/o per il luogo di lavoro. 4. Non è chiaro se il bando contempla il contributo FSBS pari al 0,45% e le quote relative ai diritti sindacale pari allo 0,07%. 5. Non ci è chiara, infine, la modalità di calcolo dell’aliquota del rateo TFR che nel prospetto economico è pari al 6,91%. Distinti saluti Smart Job S.p.A.

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti e alle richieste di chiarimento presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:
Q1 La data di pubblicazione non cristallizza il costo del lavoro. Il costo del lavoro non è soggetto a ribasso ed è determinato tempo per tempo in base al CCNL e alla normativa vigente. Gli adeguamenti decorrenti dal 1° luglio 2026, inclusi quelli che incidono sulle componenti retributive, contributive e sui parametri di calcolo, saranno applicati al costo effettivamente dovuto.
Q2 Non è prevista un’unica categoria valida per tutte le missioni, poiché i profili saranno individuati in base ai fabbisogni. La singola richiesta di missione indicherà mansione, livello, profilo, settore/unità di destinazione e, ove pertinente, posizione o rischio INAIL. Il tasso del 3,84‰ dell’Allegato 1 ha funzione meramente esemplificativa di calcolo e non prevale sul tasso effettivamente applicabile. Saranno riconosciuti i premi assicurativi effettivamente dovuti e documentati in relazione alla missione.
Q3 La legge di gara assume espressamente un fabbisogno variabile. La formazione obbligatoria non è quantificata sulla base di un unico profilo astratto: per ciascuna missione AREA BLU comunicherà mansione, rischi, sede e requisiti formativi; l’Agenzia dovrà verificare e integrare la formazione generale e specifica necessaria prima dell’avvio, secondo gli artt. 18 del Capitolato e 11 dello Schema di contratto.
Q4 ll contributo FSBS è valorizzato ed accorpato al contributo EBITEMP (0,45%+0;20%), come da allegato 1 "Prospetto economico e modalità di calcolo costo del lavoro", diversamente non sono valorizzate le quote relative a diritti sindacali che non rappresentano voci fisse di costo.
Q5 L’aliquota del 6,91% deriva dal criterio ordinario di accantonamento del TFR: quota annua pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, corrispondente a circa il 7,41%, al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla disciplina pensionistica e imputato al TFR, con risultato pari a circa il 6,91%.

Chiarimento PI339072-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 11:37

Domanda : Si chiede cortesemente di confermare il corretto valore stimato dell'appalto. Negli atti di gara (Disciplinare art. 4 e Capitolato art. 6) è indicato un valore complessivo stimato pari a € 1.282.500,00 comprensivo dell'eventuale proroga tecnica, mentre nella scheda ANAC/BDNCP associata al CIG BC2671BEFC risulta un importo gara di € 1.539.600,00. Si chiede pertanto di precisare quale sia l'importo corretto da assumere come valore dell'appalto e di chiarire l'origine della differenza tra i due importi.

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro al quesito presentato, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:

Si conferma che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 1.282.500,00, così come indicato all'art. 4 del Disciplinare di gara e all'art. 6 del Capitolato d'appalto.
L'importo di € 1.539.6000,00, inserito nella scheda ANAC/BDNCP associata al CIG BC2671BEFC include, oltre al valore stimato dell'appalto base e delle opzioni previste (come le proroghe e la proroga tecnica), anche la valorizzazione economica dell'eventuale quinto d'obbligo (pari al 20% dell'importo base), calcolato qualora la Stazione Appaltante decidesse di avvalersene in corso di esecuzione.
Con l'occasione si rileva che per mero errore di trascrizione è stato riportato € 1.539.600,00 invece di 1.539.000,00 che è la risultanza dell'importo stimato di € 1.282.500,00+ eventuale aumento del quinto del 20% di€ 256.500,00.
Si ribadisce, pertanto, che il valore dell'appalto è quello indicato negli atti di gara € 1.282.500,00, comprensivo di proroghe e proroga tecnica.

Chiarimento PI346130-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 11:36

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento all’art. 12 del disciplinare si chiede conferma che, oltre alla riduzione del 30% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, in caso di possesso di una delle certificazioni di cui all’allegato II.13 sarà possibile applicare la ulteriore riduzione del 20%. Cordiali saluti

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro al quesito presentato, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:

L’art. 12.3 del disciplinare di gara ammette le riduzioni nei casi e nei limiti dell’art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023. Sono quindi applicabili la riduzione del 30% per la certificazione della serie UNI CEI ISO 9000; la riduzione del 50% prevista per micro, piccole e medie imprese, non cumulabile con la precedente; nonché la riduzione del 10% per la garanzia emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente, alle condition-al di legge.
L’ulteriore riduzione fino al 20% collegata alle certificazioni o ai marchi dell’Allegato II.13 non essendo stata prevista nei documenti di gara non determina, nella presente gara, un’ulteriore riduzione del 20%.

Chiarimento PI340256-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 11:01

Domanda : Oggetto: Richiesta chiarimenti – riduzione cauzione e file XML DGUE Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1)Certificazioni ai fini della riduzione della cauzione Si chiede di conoscere in quale specifica sezione della piattaforma telematica debbano essere caricate le certificazioni (es. UNI EN ISO, certificazioni per la parità di genere, ecc.) utili ai fini dell'applicazione della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria prevista dalla normativa vigente. 2. File XML per la compilazione del DGUE Si segnala che lo scrivente operatore economico non riesce a scaricare il file XML necessario per la compilazione del DGUE dalla piattaforma telematica. Si chiede pertanto di indicare la sezione dalla quale è possibile effettuare il download del file oppure, qualora vi siano problematiche tecniche, di fornire indicazioni alternative per il suo reperimento.

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:

1. Le certificazioni utili ai fini dell'applicazione della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria prevista dalla normativa vigente, si possono allegare unitamente alla garanzia provvisoria nella riga deonominata “garanzia provvisoria”

2. In merito al corretto download del file con estensione .sml può ricevere assistenza al 800 810 799 dal contact center della Piattaforma.
Qualora il sistema non consentisse la risoluzione del problema può accedere, al seguente link: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
e procedere con la compilazione e downlaod del file pdf e xml.

Chiarimento PI343169-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 10:23

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, al fine di una corretta valutazione della procedura, si chiede cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti: 1) il numero delle risorse attualmente impiegate tramite contratto di somministrazione presso Area Blu, specificando per ciascuna la qualifica, il livello di inquadramento e le principali mansioni svolte e scadenza contratto 2) l'indicazione dell'operatore economico attualmente affidatario del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (operatore uscente). Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti. Eurofirms Group

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:

Alla data prevista per l’avvio del nuovo affidamento non risultano programmate missioni in prosecuzione, né è previsto un contingente iniziale di lavoratori da trasferire in applicazione della clausola sociale. Il nuovo affidamento è a consumo e le eventuali missioni saranno attivate in relazione al fabbisogno effettivo.

Chiarimento PI339516-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 10:22

Domanda : Spett.le S.A. Al fine di poter presentare la propria offerta economica per l’intera durata del servizio e la relativa relazione tecnica del servizio offerto, si richiedono i seguenti chiarimenti: - Le retribuzioni lorde mensili indicata per i livelli 1 e 2 nell’allegato 1 (prospetto economico e modalità di calcolo del costo del lavoro) risultano più basse in quanto probabilmente non aggiornate a seguito adeguamento ccnl CAS ACQUA. Si chiede gentilmente la revisione dell’allegato 1 e nello specifico del costo del lavoro orario; - Malattie, infortuni, maternità sono a carico APL per i primi sette giorni mentre rimborsabili dall’ottavo giorno in poi: non è chiaro se, in questo caso, possono essere fatturate ad una tariffa comprensiva di aggio o al costo; - La lista dei lavoratori attivi per l'applicazione della clausola sociale Cordialità

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti e alle richieste di chiarimento presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato: A) I prospetti economici riportati nell’Allegato 1 hanno funzione esplicativa ed esemplificativa del metodo di calcolo e delle voci incluse o escluse dalla Fee e non hanno l’effetto di cristallizzare, per l’intera durata dell’affidamento, i valori retributivi vigenti alla data di predisposizione del prospetto. Non si procede, pertanto, alla ripubblicazione delle tabelle, restando chiarito che saranno applicati i valori retributivi e contributivi effettivamente vigenti e dovuti per ciascuna missione. Si conferma che la fee offerta dall’aggiudicatario troverà applicazione sul costo del lavoro rimborsabile effettivamente dovuto, come determinato tempo per tempo in base alla legge, al CCNL applicabile e agli atti di gara, nei limiti delle componenti ammesse dall’Allegato 1 al capitolato.
B) Il rischio ordinario di assenze di brevi durata, storicamente misurato e circoscritto, viene remunerato forfettariamente all’interno della fee. Per le assenze superiori a sette giorni è prevista, come regola ordinaria ed a partire dall’ottavo giorno, la sostituzione del dipendente assente, con conseguente remunerazione piena del sostituto.
Nel caso residuale in cui la S.A. decida di non avvalersi del sostituto è garantito il rimborso previsto dall’articolo 33 D.Lgs. 81/2015 in relazione al lavoratore assente (non soggetto a fee come chiarito all'art. 16 co. 7 Capitolato), salvo il solo caso in cui l’offerente proponga, quale miglioria, l’eventuale e volontaria assunzione del relativo rischio. C) Alla data prevista per l’avvio del nuovo affidamento non risultano programmate missioni in prosecuzione, né è previsto un contingente iniziale di lavoratori da trasferire in applicazione della clausola sociale. Il nuovo affidamento è a consumo e le eventuali missioni saranno attivate in relazione al fabbisogno effettivo.

Chiarimento PI331220-26

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 10:21

Domanda : - Spettabile Area Blu Spa, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede di confermare che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura senza applicazione del margine di agenzia, siano rimborsate dall'utilizzatore al costo sostenuto. Altresì si evidenzia che, dovendo ribassare una fee del 7%, qualora i dipendenti somministrati dovessero fare molte assenze che devono essere coperte dal margine di agenzia, la procedura rischia di non essere remunerativa. - Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati con applicazione della fee offerta. - Si chiede conferma che saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D. Lgs. 81/2008; - Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; 2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n.81/2008 oltre che idoneo alla mansione; 5) L’attuale fornitore; 6) La fee applicata dall'attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. - In merito ai costi indicati nell’allegato 1, si segnala che gli elementi retributivi ivi indicati non recepiscono lo scatto del CCNL GAS ACQUA del 01/07/2026. Pertanto, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto troverà applicazione sui costi del lavoro aggiornati e realmente sostenuti dall’ApL. Altresì, si chiede di ripubblicare le tabelle con i costi adeguati, e di specificare se le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni. Cordiali Saluti.

Risposta :

Spettabile Operatore Economico, con la presente si fornisce riscontro ai quesiti e alle richieste di chiarimento presentati, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, come di seguito dettagliato:

R1
La disciplina di gara prevede che la Fee del 7% comprenda il rischio ordinario di assenze di brevi durata, storicamente misurato e circoscritto. Per le assenze superiori a sette giorni è prevista la sostituzione del dipendente assente, con conseguente remunerazione piena del sostituto. Nel caso residuale in cui la S.A. decida di non avvalersi del sostituto è garantito il rimborso previsto dall’art. 33 c. 2 D.Lgs. 81/2015 (non soggetto a fee come chiarito all'art. 16 co. 7 Capitolato) in relazione al lavoratore assente, salvo il solo caso in cui l’offerente proponga, quale miglioria, l’eventuale e volontaria assunzione del relativo rischio.
R2
Con riferimento al presente chiarimento, si conferma che l'applicazione della fee/margine di agenzia è limitata alle voci espressamnete previste all’allegato 1 “Prospetto economico e modalità di calcolo costo del lavoro”.
R3
In merito si rimanda all’art. 18 c. 2 del Capitolato, il quale prevede che “[…] è espressamente esclusa, quindi, la possibilitaÌ€ prevista dall’art. 35 co. 4 per cui tale obbligo sia delegato o posto a carico dell’utilizzatore. Resta quindi a carico dell’Agenzia aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per Area Blu, l’adempimento degli obblighi di informazione, formazione dei lavoratori somministrati ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015, dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni vigente, con riferimento alla formazione generale e alla formazione specifica — con rischio basso, medio ed alto — correlata alle mansioni oggetto della missione. Restano in capo all'utilizzatore gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
R4
Alla data prevista per l’avvio del nuovo affidamento non risultano programmate missioni in prosecuzione, né è previsto un contingente iniziale di lavoratori da trasferire in applicazione della clausola sociale. Il nuovo affidamento è a consumo e le eventuali missioni saranno attivate in relazione al fabbisogno effettivo. Resta ferma, in occasione delle successive richieste relative a profili corrispondenti, l’applicazione dell’articolo 10 del capitolato, con valutazione prioritaria dei lavoratori già impiegati, compatibilmente con il numero delle missioni richieste, la disponibilità, l’idoneità e i requisiti necessari.
R5
I prospetti economici riportati nell’Allegato 1 hanno funzione esplicativa ed esemplificativa del metodo di calcolo e delle voci incluse o escluse dalla Fee e non hanno l’effetto di cristallizzare, per l’intera durata dell’affidamento, i valori retributivi vigenti alla data di predisposizione del prospetto. Non si procede, pertanto, alla ripubblicazione delle tabelle, restando chiarito che saranno applicati i valori retributivi e contributivi effettivamente vigenti e dovuti per ciascuna missione. Si conferma che la fee offerta dall’aggiudicatario troverà applicazione sul costo del lavoro rimborsabile effettivamente dovuto, come determinato tempo per tempo in base alla legge, al CCNL applicabile e agli atti di gara, nei limiti delle componenti ammesse dall’Allegato 1 al capitolato.

Chiarimento PI322535-26

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 13:59

Domanda : Spett.le Ente, si chiede se per le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura come da normativa D.lgs. 192/2012. Cordiali saluti Randstad Italia Spa

Risposta :

Si conferma quanto previsto all'art. 16 CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE, IVA E PAGAMENTI, punto 16.7 “Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della prestazione, della documentazione di rendicontazione e della regolarità contributiva, retributiva, assicurativa e fiscale nei limiti consentiti dalla legge.”, Schema di contratto.


Ultimo aggiornamento: 20-07-2026, 12:11