Domanda : Con riferimento alla procedura di gara, si formulano i seguenti quesiti e si sottopongono alla Stazione Appaltante le seguenti osservazioni. 1. Servizio di soccorso stradale Si chiede di chiarire se il servizio di soccorso stradale debba essere garantito 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno e se il servizio di carro soccorso sia oggetto di autonoma remunerazione ovvero debba ritenersi integralmente ricompreso nel corrispettivo contrattuale. Si chiede altresì di rivalutare il termine massimo di intervento fissato in un'ora, prevedendo un termine non inferiore a tre ore. La tempistica prevista appare infatti sproporzionata rispetto alle ordinarie modalità organizzative del servizio e non tiene conto di variabili oggettive, quali la contemporanea gestione di più richieste di soccorso, la dislocazione territoriale dei mezzi e le condizioni della viabilità. Peraltro, nelle procedure di affidamento aventi analogo oggetto è normalmente previsto un termine di intervento pari ad almeno tre ore, idoneo a garantire l'efficienza del servizio senza imporre agli operatori economici un'organizzazione eccessivamente onerosa e tale da restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti. 2. Centri di presa in carico Si chiede di riconsiderare la previsione che impone la disponibilità di due centri unici di presa in carico. Tale requisito appare infatti eccessivamente restrittivo e non proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante, in quanto obbliga l'operatore economico a centralizzare la ricezione dei veicoli per poi provvedere al loro successivo trasferimento presso le officine effettivamente incaricate dell'intervento, con inevitabile aggravio di costi, tempi e risorse. La prescrizione determina un significativo ostacolo alla partecipazione di operatori economici dotati di una rete capillare di officine distribuite sul territorio, senza che ciò comporti un miglioramento della qualità del servizio. Si propone pertanto di consentire che tutti i centri di assistenza della rete possano operare quali punti di presa in carico, purché il sistema gestionale o la piattaforma informatica consentano di individuare automaticamente l'officina territorialmente più vicina e tecnicamente idonea alla gestione del veicolo. Tale soluzione garantirebbe un servizio maggiormente efficiente, riducendo i tempi di fermo del mezzo e assicurando nel contempo il pieno rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenza e massima partecipazione. 3. Cumulo delle coperture assicurative Si chiede di chiarire se, ai fini del possesso dei requisiti assicurativi richiesti, sia consentito il cumulo di più polizze assicurative concorrenti al raggiungimento dei massimali richiesti dalla documentazione di gara. Con riferimento al requisito relativo al possesso di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O), con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e massimale RCO non inferiore a euro 3.000.000,00 per persona e € 1.500.000,00 per persona infortunata, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese artigiane, il requisito possa essere soddisfatto mediante il cumulo dei massimali delle polizze intestate al consorzio e alle consorziate esecutrici designate. Tale interpretazione appare coerente con la disciplina di cui all’art. 67 del D.Lgs. 36/2023, considerato che l’esecuzione dell’appalto risulta distribuita tra più officine appartenenti alle diverse consorziate esecutrici e che la detenzione, custodia e movimentazione dei veicoli avvengono presso sedi differenti, con conseguente ripartizione del rischio assicurato. 4. Subappalto Si chiede di chiarire la disciplina applicabile al subappalto con riferimento alle prestazioni oggetto dell'affidamento, specificando quali attività possano essere affidate a terzi e quali, invece, debbano essere necessariamente eseguite direttamente dall'appaltatore. 5. Modalità di partecipazione e contratti continuativi di cooperazione Si chiede di confermare che possono partecipare alla procedura esclusivamente gli operatori economici singoli o associati nelle forme espressamente previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) – quali Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi ordinari, stabili o tra imprese artigiane – con esclusione di convenzioni di diritto privato diverse da tali forme. Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi della normativa vigente, i contratti continuativi di cooperazione tra soggetti privati possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali rispetto all'appalto e non possano costituire lo strumento attraverso il quale affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni principali oggetto dell'affidamento, in conformità alla disciplina vigente. Si richiede quindi conferma che tutte le forme associative diverse da quelle formalmente previste dal Codice non siano ammesse ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. 6. Card identificativa e piattaforma informatica Si chiede di prevedere che, in alternativa alla consegna di una card identificativa, sia ritenuta equivalente l'adozione di una piattaforma web o di un sistema informatico che, al momento della richiesta di assistenza, individui automaticamente l'officina competente per territorio e assegni la presa in carico del veicolo. La soluzione proposta garantisce il medesimo risultato perseguito dalla Stazione Appaltante, risultando anzi maggiormente efficiente sotto il profilo operativo. L'utilizzo della card è infatti soggetto a possibili criticità derivanti da smarrimento, deterioramento o mancata disponibilità da parte dell'utilizzatore, mentre una piattaforma digitale consente una gestione immediata, tracciabile e sempre aggiornata dell'intervento. Si ritiene pertanto che la previsione della sola card costituisca una specifica tecnica eccessivamente prescrittiva, non giustificata da esigenze funzionali e suscettibile di limitare ingiustificatamente l'accesso alla procedura, mentre l'ammissione di sistemi tecnologicamente equivalenti risulterebbe pienamente conforme al principio di equivalenza e favorirebbe la più ampia partecipazione degli operatori economici senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico perseguito. 7. Presa e riconsegna dei veicoli Si prega di confermare che l’attività di presa e riconsegna dei veicoli è in capo al personale dell’Ente 8. Centri di assistenza – requisiti organizzativi e possesso requisiti in forma consortile Con riferimento alla definizione di “centro di assistenza completo” e ai relativi requisiti, si chiede di fornire un chiarimento interpretativo. Il disciplinare prevede che un centro di assistenza completo debba comprendere le attività di officina meccanica, elettrauto, gommista e carrozzeria, specificando correttamente che tali attività non devono necessariamente essere svolte presso la medesima sede o dal medesimo soggetto giuridico. In tale prospettiva, si chiede di confermare che oltre alle attività non devono necessariamente essere svolte presso la stessa sede o centro convenzionato né dallo stesso soggetto giuridico, anche il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti (avere attrezzature consone ad eseguire interventi su automezzi compresi i controlli e le revisioni di legge e avere l’abilitazione alla manutenzione e revisione speciale per automezzi con autotrazione a metano, GPL, ibride ed elettriche) nel caso di consorzio tra imprese artigiane che dispongano di più sedi/officine operative, possa essere validamente soddisfatto mediante cumulo delle attrezzature tra le diverse sedi. La possibilità di cumulo risulta coerente con l’effettiva capacità logistica complessiva dell’operatore economico, senza compromettere la funzionalità del servizio. (es. non tutte le officine individuate per il lotto di competenza devono essere abilitate alla revisione). Tale interpretazione appare coerente con la funzione sostanziale del requisito, che è quella di garantire la disponibilità effettiva delle competenze e delle attrezzature necessarie sul territorio, indipendentemente dall’unicità del soggetto giuridico o della sede fisica.
Risposta :
Risposta 1
In merito al quesito di cui in oggetto il punto 6.6 del Capitolato riporta che il soccorso stradale dovrà essere garantito tutti i giorni dell’anno, esclusi i festivi, 24 ore su 24 per il recupero dei veicoli relativi a servizi che fanno turni.
Il recupero con il limite di 1 ora è solo se il veicolo si trova nel territorio unionale; se invece il recupero è in territorio extra provinciale “nel minor tempo possibile ovvero il tempo necessario al raggiungimento del veicolo in avaria”.
Il servizio è oggetto di autonoma fatturazione
Risposta 2
In merito al quesito di cui in oggetto (art.7.1) si conferma che l’O.E.. dovrà garantire almeno 2 punti unici di presa in carico per i veicoli dell’allegato A. Pertanto si conferma la possibilità di più centri di presa in carico.
Risposta 3
In merito al quesito di cui in oggetto, si conferma che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante più polizze concorrenti, purché:
· la copertura complessiva raggiunga almeno i massimali richiesti
· le polizze coprano i medesimi rischi richiesti dal capitolato
· non vi siano esclusioni o clausole che impediscano l'effettiva operatività della copertura fino ai massimali richiesti
L’operatore economico a tal fine deve dimostrare che le polizze operino effettivamente in modo complementare.
Risposta 4
In merito al subappalto Come indicato nel capitolato di gara, si conferma che si applica la disciplina dell’art. 119 del Codice.
E’ vietato il subappalto a cascata ai sensi dell’art. 119 co.17, poiché, in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, si ravvisa l’esigenza di non frammentare ulteriormente i livelli di responsabilità. Inoltre un ulteriore subappalto potrebbe, sulla base delle seguenti considerazioni, far perdere o ridurre drasticamente il controllo sull'operato sia da parte del committente sia da parte dell'appaltatore principale e risulterebbe difficile e molto complesso garantire un coordinamento efficace nelle fasi di esecuzione del servizio, in ultimo, rischierebbe di diluire su un numero elevato di livelli, le responsabilità giuridiche nell'attuazione del servizio.
Risposta 5
In merito alle condizioni di partecipazione, si rimanda al paragrafo 4 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” del disciplinare di gara. Inoltre agli artt. 65 e seguenti del D.lgs 36/2023.
Risposta 6
In merito al quesito di cui in oggetto, il paragrafo 7.4 del capitolato riporta integralmente “ Ciascun veicolo oggetto di manutenzione dovrà essere dotato di card identificativa o altro sistema..”
Pertanto l’O.E. può proporre sistema alternativo che garantisca la tracciabilità dell’intervento
Risposta 7
In merito al quesito di cui in oggetto, l’art.6 del capitolato riporta che è il personale dell’Ente che prenderà contatti per segnalare avarie dei veicoli e una volta accettato il preventivo da parte della Stazione Appaltante, è il personale dell’Ente che si recherà nell’officina che l’ O.E. indicherà.
Ad avvenuto intervento sarà l’O.E. che prenderà contatto con il personale/utilizzatore del mezzo ricoverato in officina per il suo ritiro
Risposta 8
In merito alla definizione di centro di assistenza, si rimanda all’art.7.2 “Centri di assistenza/Officine autorizzate” del capitolato speciale di appalto.