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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO “CAMPUS” - COMUNE DI FAENZA. CUP J28E24000230006. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023. GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER CERTIFICATA. COMMITTENTE: COMUNE DI FAENZA
Ente appaltanteUNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Bando rettificato
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto1.898.813,17 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/06/2026
Termine richiesta chiarimenti11/08/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte09/09/2026 13:00
Apertura busta amministrativa10/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NotePer quanto riguarda il campo obbligatorio "RELAZIONE TECNICA" inserito da SATER nella Busta Tecnica, inserire documento vuoto.

Allegati

Referenti

Marchetti Lucia

telefono: 0546691022

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO “CAMPUS” - COMUNE DI FAENZA

CIG: BC36358652
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI395944-26

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 12:14

Domanda : Spett. Ente, con la presente si chiede se, con riferimento al criterio F dell'offerta tecnica dove è precisato "Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio la quota eseguita dal consorzio potrà essere valutata appieno solo se il medesimo consorziato è indicato nella presente procedura", partecipando in qualità di Consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera b) d.lgs 36/2023 sia necessario indicare tre lavori eseguiti direttamente dalla consorziata esecutrice che sarà indicata in sede della presente Gara. Ringraziandovi, rimaniamo a disposizione. Cordiali Saluti.

Risposta : Come da disciplinare di gara con riferimento al criterio di valutazione discrezionale F si fa presente che "l'effettiva attività svolta dal concorrente" costituisce uno dei criteri motivazionali in base ai quali la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione. Nell'ambito del predetto criterio motivazionale è previsto che, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio, la quota eseguita dal consorzio potrà essere valutata appieno solo se il medesimo consorziato è indicato nella presente procedura, senza richiedere necessariamente, anche ai fini dell’ammissione dell’offerta a valutazione, che siano indicati tre lavori eseguiti direttamente dalla consorziata che sarà indicata in sede della presenta gara.

Chiarimento PI378051-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 12:14

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, lo scrivente rappresenta la forte volonta' di presentare un'offerta qualitativamente elevata e competitiva. A tal fine, si evidenzia che la procedura in esame e' retta dal criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa che richiede uno studio approfondito del progetto a base di gara e la formulazione di proposte progettuali migliorative. Tuttavia, la scadenza fissata in pieno periodo feriale agostano coincide con la chiusura programmata della filiera dei fornitori, dei produttori e dei partner tecnici specialistici. Tale circostanza rende oggettivamente impossibile reperire le quotazioni mirate e i dati tecnici indispensabili per struttuare e valorizzare l'offerta.Al fine di consentire l'elaborazione di offerte realmente sostenibili nell'interesse stesso della Stazione Appaltante, si richiede cortesemente di differire la scadenza per la presentazione delle offerte di almeno minimo 15 giorni. Certi di un Vostro benevolo riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta :

Si ritiene congruo prorogare il termine di presentazione delle offerte di n. 13 (Tredici) giorni naturali e consecutivi. Tale valutazione tiene conto del fatto che la procedura è stata pubblicata il 30 giugno 2026, assicurando agli operatori economici un termine congruo per la predisposizione delle offerte. Un'ulteriore estensione del termine non risulta invece compatibile con il cronoprogramma dell'intervento, in quanto la procedura è finanziata con risorse soggette a vincoli di rendicontazione e cronoprogramma, che non consentono ulteriori dilazioni senza pregiudicare il rispetto delle relative scadenze.
Per quanto sopra esposto, il nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 09/09/2026, ore 13:00, e la data della prima seduta pubblica è fissata per il giorno 10/09/2026.

Chiarimento PI372166-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 12:13

Domanda : Buongiorno, con la presente la scrivente, con riferimento alla procedura in oggetto, formula la presente istanza di proroga del termine di presentazione delle offerte. Il termine concesso, in un qualsiasi altro periodo dell'anno, risulterebbe senz'altro congruo e pienamente sufficiente per la predisposizione di un'offerta completa e ponderata. La circostanza che il periodo utile ricada tuttavia nel mese di Agosto incide in modo determinante sulla concreta possibilità di elaborare la proposta: in tale mese la quasi totalità di fornitori, professionisti e progettisti sospende la propria attività per la consueta chiusura estiva, rendendo di fatto impossibile acquisire preventivi, elaborazioni tecniche e riscontri indispensabili alla formulazione dell'offerta. Al fine di garantire che tutti i potenziali concorrenti possano partecipare a parità di condizioni — presupposto essenziale a tutela dei principi di concorrenza, par condicio e massima partecipazione — si chiede pertanto di voler disporre una proroga di 15 (quindici) giorni del termine di presentazione delle offerte. Certi di un positivo accoglimento della presente istanza, si porgono distinti saluti.

Risposta :

Si ritiene congruo prorogare il termine di presentazione delle offerte di n. 13 (Tredici) giorni naturali e consecutivi. Tale valutazione tiene conto del fatto che la procedura è stata pubblicata il 30 giugno 2026, assicurando agli operatori economici un termine congruo per la predisposizione delle offerte. Un'ulteriore estensione del termine non risulta invece compatibile con il cronoprogramma dell'intervento, in quanto la procedura è finanziata con risorse soggette a vincoli di rendicontazione e cronoprogramma, che non consentono ulteriori dilazioni senza pregiudicare il rispetto delle relative scadenze.
Per quanto sopra esposto, il nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 09/09/2026, ore 13:00, e la data della prima seduta pubblica è fissata per il giorno 10/09/2026.

Chiarimento PI380718-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 11:18

Domanda : La scrivente, operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, formula il presente quesito ai sensi del par. 2.2 del Disciplinare di gara, chiedendo altresì alla Stazione appaltante di valutare, in via di autotutela, la rettifica della lex specialis nei termini di seguito rappresentati. La tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (par. 18.1) prevede, alla voce «B – Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza (2.6.2 CAM edilizia di cui al DM 24/11/2025)», l’attribuzione automatica di 6 punti a titolo tabellare (punteggio “tutto-o-niente”), su 70 punti complessivi dell’offerta tecnica, al concorrente il cui progettista possieda un certificato rilasciato da organismo accreditato Accredia ai sensi della norma ISO/IEC 17024, attestante la competenza nella progettazione di edilizia sostenibile (id est, la certificazione di «Esperto CAM in progettazione sostenibile»). Si osserva sin d’ora che il precedente criterio «A» (6 punti) già valorizza la medesima competenza in materia di progettazione di edilizia sostenibile, ma su base sostanziale ed esperienziale (curriculum del progettista e comprovata progettazione di almeno due edifici pubblici realizzati con applicazione dei CAM). Il criterio «B» premia dunque il medesimo profilo, nella sola forma del possesso di un titolo certificativo personale. Per le ragioni che seguono, il criterio «B», nella configurazione adottata, si pone in contrasto con i principi e le norme del Codice dei contratti pubblici e determina un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Il punto 2.6.2 dei CAM edilizia (DM MASE 24/11/2025, in G.U. n. 281 del 03/12/2025) contempla la certificazione del progettista quale criterio premiante facoltativo. Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, sono obbligatorie le sole specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM; i criteri premianti operano unicamente ove la Stazione appaltante scelga di introdurli e ne definisca autonomamente peso e modalità. Il decreto non impone né questo specifico criterio, né un punteggio di 6 punti, né la forma tabellare “tutto-o-niente”. Ne consegue che la scelta di inserire il criterio «B» e di configurarlo come punteggio fisso e automatico è espressione di discrezionalità amministrativa, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi del risultato (art. 1), dell’accesso al mercato e della concorrenza (artt. 3 e 10) e dei criteri di aggiudicazione (art. 108) del Codice. Non è pertanto invocabile alcuna “doverosità” eterodeterminata dal DM CAM. La certificazione richiesta afferisce a uno schema di accreditamento di recentissima istituzione: la relativa circolare Accredia risale al 2024, i documenti di schema sono stati emessi tra ottobre e dicembre 2024 e successivamente rivisti in data 18/12/2025, con piani di transizione degli organismi ancora in corso nei primi mesi del 2026. Alla data odierna i professionisti certificati risultano in numero estremamente ridotto: circa 366 in tutta Italia (banca dati Accredia – figura cod. 04.012.250), distribuiti tra un numero esiguo di organismi accreditati (ICMQ, CEPAS, ASACERT, NQA). Con specifico riguardo al settore Edilizia e al territorio dell’Emilia-Romagna – ove ha sede l’appalto – risultano circa 7 professionisti certificati (fonti: registri ICMQ e CEPAS; ASACERT e NQA non pubblicano il dato territoriale). L’ottenimento della certificazione, inoltre, non è materialmente conseguibile nei tempi di gara: presuppone requisiti di accesso pluriennali (iscrizione ad Albo, esperienza specifica di più anni, formazione dedicata) e il superamento di un esame articolato in sessioni calendarizzate e poco frequenti, con successivo iter di rilascio. Un concorrente che non disponga già in organico di un professionista certificato non può in alcun modo colmare tale gap tra la pubblicazione del bando e la scadenza delle offerte. Un punteggio tabellare “tutto-o-niente” di 6 punti su 70, ancorato a un titolo posseduto dalla quasi totalità irraggiungibile dei concorrenti, non produce alcun «confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici» (art. 108, comma 4), ma si traduce in un divario fisso e insuperabile a favore di pochissimi operatori, in violazione del principio del risultato, del favor partecipationis e della proporzionalità. È principio consolidato che i criteri di aggiudicazione debbano valutare la qualità oggettiva dell’offerta, e non lo status soggettivo del concorrente o del suo progettista. Premiare il mero possesso di un titolo personale non misura come il concorrente eseguirà la prestazione, ma unicamente una qualità soggettiva del professionista: si configura così un requisito di idoneità professionale mascherato da criterio premiale, con violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione (cfr. ANAC, delibera n. 1142 del 12/12/2018; CGUE, C-532/06, Lianakis, e C-315/01, GAT). L’art. 108, comma 6, del Codice conferma che la connessione «all’oggetto dell’appalto» riguarda la prestazione, non le caratteristiche soggettive del prestatore. Il rilievo è tanto più stringente trattandosi di appalto di lavori (ancorché integrato), ove opera il principio di sufficienza dell’attestazione SOA e la valorizzazione di requisiti soggettivi in sede di offerta è preclusa in via di principio. Il criterio «B» duplica l’oggetto già valutato dal criterio «A», premiando due volte la medesima competenza in edilizia sostenibile: una volta su base sostanziale (esperienza), una seconda volta nella sola forma certificativa. Ciò amplifica artificiosamente il vantaggio del concorrente che disponga del professionista certificato e viola il principio di non ridondanza dei criteri. La clausola, inoltre, non prevede alcuna equivalenza dei mezzi di prova: non consente di dimostrare la competenza con strumenti equipollenti, né potrebbe, non esistendo – data la novità e la ristrettezza oligopolistica dello schema – una certificazione equivalente conseguibile in tempo utile. Ciò contrasta con il principio di equivalenza, corollario imprescindibile della concorrenza e della non discriminazione (artt. 100 e 108 del Codice; direttiva 2014/24/UE). L’obiettivo di qualità ambientale è già presidiato dalle specifiche tecniche obbligatorie dei CAM (art. 57) e dalla verifica/validazione del progetto (art. 42 del Codice), oltre che dagli ulteriori criteri premianti che valutano i contenuti progettuali (criteri «A», «D», «E»). La qualità del progetto sostenibile si misura sull’offerta – soluzioni, prestazioni, materiali – e non sul possesso di un titolo personale del firmatario. Esiste dunque un mezzo meno restrittivo e più coerente con l’art. 108: valutare il contenuto tecnico effettivo dell’apporto progettuale, anziché il mero patentino. Tutto ciò premesso, si chiede in via principale, l’eliminazione del criterio di valutazione «B», in quanto la competenza in edilizia sostenibile è già integralmente e legittimamente valorizzata dal criterio «A» su base sostanziale ed esperienziale; in via subordinata, la rettifica del criterio «B» mediante: (i) l’ammissione della certificazione quale uno dei mezzi di prova alternativi ed equivalenti della medesima competenza già valutata al criterio «A» (equiparazione tra esperienza documentata e certificazione); ovvero (ii) la trasformazione del criterio da tabellare “tutto-o-niente” in criterio qualitativo/discrezionale che valuti l’apporto tecnico effettivo al progetto (es. metodologia LCA/LCC proposta), con espressa clausola di equivalenza e con riequilibrio/riduzione del relativo peso; in ogni caso, che la Stazione appaltante fornisca riscontro nei termini di cui al par. 2.2 del Disciplinare (entro l’11/08/2026, ore 13:00) e provveda alla pubblicazione del presente quesito e della relativa risposta sulla piattaforma SATER. Trattandosi di clausola potenzialmente escludente e immediatamente lesiva, la scrivente formula la presente istanza confidando nell’intervento in autotutela della Stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con espressa riserva di ogni tutela, anche giurisdizionale, avverso la lex specialis.

Risposta :

Si riscontra il quesito avente ad oggetto i criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi alla procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e di riqualificazione del “Centro Sportivo Campus”.

Il quesito si sofferma su due criteri di valutazione dell’offerta tecnica tratti dal Decreto MASE del 24/11/2025, recante l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, ed in particolare il 2.6.1 Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV e il 2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza.

Per entrambi tali criteri è prevista la possibilità di attribuire 6 punti ciascuno:

a) per quanto riguarda l’elemento di cui al punto “A” (che si riferisce al suddetto criterio 2.6.1) il punteggio è assegnato sulla base del grado di pertinenza, specificità e approfondimento delle competenze tecnico-ambientali descritte nel CV, nonché del livello di analogia e complessità delle opere eseguite rispetto all'intervento oggetto della gara. In tal caso è oggetto di valutazione il curriculum del professionista ed è una valutazione discrezionale.

b) mentre per quanto riguarda l’elemento di cui al punto “B” (che si riferisce al suddetto criterio 2.6.2), il punteggio è assegnato qualora il progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile. Tale formazione ed esperienza specifica deve essere dimostrata tramite certificato, in originale o copia conforme, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”, attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.

Nel quesito si contesta la valorizzazione della medesima competenza in materia di progettazione di edilizia sostenibile sia nel criterio “A” sia nel criterio “B”, in quanto nel primo verrebbe considerata su base sostanziale ed esperienziale, mentre nel secondo la medesima sarebbe nuovamente considerata nella sola forma del possesso del certificato rilasciato da organismi accreditati.

Da tali considerazioni ne discenderebbe, a giudizio dell’operatore economico, un contrasto con i principi e le norme del Codice dei contratti ed una restrizione della concorrenza.

Al riguardo si precisa che l’Amministrazione non ritiene che sussista alcun presupposto per intervenire in autotutela sugli atti della procedura di gara in questione, avendo operato in modo trasparente, secondo criteri di ragionevolezza, nonché tenendo conto del principio del risultato. Nel caso di specie tale principio richiede la ricerca del migliore offerente, non solo sul piano dell’affidabilità e dell’economicità, bensì anche sul terreno della capacità di concorrere concretamente a tutelare gli ulteriori interessi pubblici normativamente assegnati alla cura dell’amministrazione ed in particolare quello della tutela dell’ambiente.

L’amministrazione, facendo uso della discrezionalità riconosciutale dalla normativa nella definizione della lex specialis, prevedendo di valutare i suddetti criteri premiali, ha voluto tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico, ossia la tutela dell’ambiente, insito nella procedura ad evidenza pubblica in questione.

I due criteri di valutazione dell’offerta tecnica sub “A” e sub “B” sono distinti e sono tesi alla valutazione di elementi tra loro non coincidenti. Il primo fa riferimento “all’esperienza maturata

nell’aver già svolto progetti di edilizia sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico e ha lo scopo di favorire la partecipazione a professionisti operatori più competenti della media di mercato e che abbiano conoscenze ed esperienza tale da garantire la rispondenza del progetto ai CAM contenuti in questo documento” (DM MASE 24/11/2025). Tale criterio è basato sulla valutazione dei curricula e delle esperienze effettivamente dimostrabili da parte dell’operatore economico.

Il secondo criterio (2.6.2.) ha lo scopo di favorire la formazione e la specializzazione dei tecnici costituenti il gruppo di progettazione indicato dall’operatore economico in sede di offerta e prevede come strumento di verifica il possesso da parte del professionista coinvolto nella progettazione di certificati rilasciati da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia,

ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024.

La previsione dei suddetti criteri di valutazione non è pertanto in contrasto con il principio del risultato e neppure con quelli relativi all’accesso al mercato e alla concorrenza, in quanto il possesso delle certificazioni di cui al criterio 2.6.2. rilasciate da un Organismo accreditato risultano essere un elemento premiante tutt’altro che raro nel panorama delle procedure ad evidenza pubblica.

I riferimenti per la certificazione rilasciata da organismi accreditati sono i documenti PS DOC 01 CAM del 24/10/2024 e PS DOC 02 CAM del 12/12/2024, che forniscono i requisiti per la valutazione delle competenze dell’Esperto CAM nel settore delle costruzioni edili, in ambito civile e industriale.

Ai fini della valutazione dell'offerta saranno pertanto considerati validi i certificati dei professionisti emessi in accordo ai documenti sopra citati e in corso di validità. In base alla conoscenza della scrivente amministrazione le scuole di formazione professionale e gli istituti in bio architettura svolgono regolarmente corsi di formazione con esami certificati in esperti CAM e progettazione sostenibile con cadenza anche mensile.

A conferma di quanto sostenuto la consultazione alla data odierna della banca dati Accredia al seguente link: Banche Dati - Accredia - Figure professionali certificate riporta un elenco di 385 professionisti certificati.

Indipendentemente dalle condizioni e piani di transizione degli organismi di certificazione, i certificati di competenza vengono regolarmente rilasciati da gennaio 2025 (già da oltre 18 mesi rispetto alla data di indizione della gara) di conseguenza il criterio individuato non appare lesivo del principio di concorrenza, potendo l'operatore economico partecipare alla procedura di gara secondo le modalità definite nel disciplinare di gara.

In conclusione si fa presente che il quesito viene pubblicato, in coerenza con quanto previsto dagli atti di gara e con la prassi improntata alla massima trasparenza da sempre seguita dall’Unione della Romagna Faentina.

Chiarimento PI394084-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 11:17

Domanda : Buongiorno, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta (c.d. Avvalimento premiale), l’ausiliario deve essere inserito in piattaforma come descritto al penultimo capoverso del punto 7 del disciplinare? In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta : Si conferma che quanto indicato al punto 7 del disciplinare di gara vale anche per l'Avvalimento premiale. Si richiama anche quanto previsto al punto 15.2 del disciplinare relativamente al DGUE nella Parte II Sezione C.

Chiarimento PI381281-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 10:44

Domanda : IN RIFERIMENTO ALL' ELEMENTO G) DELL'OFFERTA TECNICA "PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA RETE DI ASSISTENZA DELLE MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO" SI CHIEDE DI SPECIFICARE IL CRITERIO CON CUI SARANNO ATTRIBUITI I 5 PUNTI PREVISTI. SI CHIEDE DI SPECIFICARE SE VERRA' PREMIATO IL NUMERO DI CENTRI ASSISTENZA PER MARCA PIUTTOSTO CHE LA VICINANZA. CORDIALI SALUTI.

Risposta : Le offerte saranno valutate da Commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si fa presente che i criteri motivazionali in base ai quali la Commissione esprimerà la propria valutazione sulla base della diffusione e capillarità dei centri di assistenza come indicato nel disciplinare di gara.

Chiarimento PI378231-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 10:31

Domanda : Si chiede conferma che le 5 esperienze di cui al criterio F dell'offerta tecnica, riguardino sempre strutture prefabbricate.

Risposta : Come indicato nel Disciplinare di gara , per quanto riguarda l’Elemento F - "Esperienza pregressa su lavori di nuova costruzione di strutture analoghe a quelle oggetto dell’affidamento: a titolo esemplificativo, realizzazione, ampliamento ed efficientamento energetico di impianti sportivi - stadi, palazzetti dello sport, centri polifunzionali, palestre o altre strutture prefabbricate di funzione analoga o di maggior complessità", si conferma che le 3 (e non 5 come erroneamente indicato nel quesito) esperienze pregresse devono riguardare strutture prefabbricate analoghe per funzione o destinazione d'uso o di maggiore complessità rispetto a quelle oggetto dell'affidamento

Chiarimento PI378156-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 10:28

Domanda : Visto che il bando richiama unicamente il CCNL edile e non cita altri codice CNEL riferiti alle categorie impiantistiche, si chiede a codesto spettabile Ente, nel caso in cui un'impresa impiantistica entro solo ed esclusivamente per la propria categoria SOA, quale codice CNEL debba indicare. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta : Come da disciplinare, il contratto collettivo applicato è: Codice CNEL: F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini [contratti equivalenti: F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative; F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini]. Si richiama sul punto quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.

Chiarimento PI365934-26

Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 09:32

Domanda : L'importo degli impianti meccanici nel file "Incidenza della manodopera" così nel quadro economico è di € 208.749,16 mentre nel file "Individuazione-ponderazione" è di € 211.936,53. Quale dei due importi è corretto. Per l'impianti elettrici e fotovoltaico gli importi sono coerenti in tutti i file.

Risposta :

Si conferma che l'importo degli impianti meccanici corretto è quello indicato nel file "incidenza manodopera" e nel "Quadro Economico", quindi pari ad Euro € 208.749,16.
Si evidenzia che l'importo inserito nel file "Individuazione-ponderazione", pari ad Euro 211.936,53, relativo alla TOL15 fa riferimento alla somma dell'importo del CME degli impianti meccanici con il costo dei sanitari deducibili nell'allegato "CME sezione edile".

Chiarimento PI365937-26

Ultimo aggiornamento: 22/07/2026 13:41

Domanda : Gli importi opere opzionali sono contemplati nel importo complessivo di gara (€ 1.898.813,17)?

Risposta : Gli importi relativi alle opere opzionali non sono ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto. L'importo delle opere opzionali, come indicato all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, è indicato nell'Allegato "A11.4.1_CME_OPERE_OPZIONALI".

Chiarimento PI363751-26

Ultimo aggiornamento: 22/07/2026 09:28

Domanda : Buon pomeriggio da disciplinare è previsa una garanzia provvisoria pari a 1%, è possibile sfruttare le ulteriori riduzioni previste dal Art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023?

Risposta : Come da disciplinare di gara, l'offerta dev'essere corredata da una garanzia provvisoria come definita dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 1% del valore complessivo dei lavori. Il citato art. 53 al comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, prevede che: "Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2".

Chiarimento PI357597-26

Ultimo aggiornamento: 17/07/2026 10:46

Domanda : A seguito della risposta data al chiarimento PI348044-26, si evidenzia che, procedendo in tal modo, indicando i progettisti sul portale come MANDANTI DI RTI, i progettisti risulteranno presenti come componenti di RTI, sulla busta tecnica ed sulla busta economica generate dal portale e pertanto tenuti alla firma digitale delle due buste. Si chiede pertanto come poter procedere con la presentazione corretta del DGUE da parte dei progettisti indicati, eventualmente anche allegando altro DGUE sempre in formato elettronico. Cordiali saluti.

Risposta :

Come da disciplinare di gara anche i progettisti indicati devono compilare il DGUE direttamente all'interno del Sistema SATER.
Gli operatori della piattaforma certificata SATER hanno confermato che il progettista indicato, per potere compilare il DGUE in formato elettronico, dovrà registrarsi sulla piattaforma e dovrà essere indicato come partecipante in RTI, e hanno chiarito che, procedendo in tal modo, la piattaforma non richiede (come passaggio obbligato) per potere trasmettere l'offerta che i progettisti indicati presenti sul portale come componenti di RTI siano tenuti alla firma digitale della busta tecnica e della busta economica generate dalla piattaforma. Per la corretta presentazione e sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Chiarimento PI356458-26

Ultimo aggiornamento: 17/07/2026 09:26

Domanda : Buon pomeriggio, in merito ai requisiti di capacita' tecnica e professionale dei progettisti di cui al punto 6.2.2. del bando di gara si chiede gentilmente di specificare in quale parte della dichiarazione sostitutiva ed integrativa questi debbano essere dichiarati. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta : Come da disciplinare di gara i requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti di cui al punto 6.2.2 devono essere dichiarati nella Parte IV del DGUE come indicato al paragrafo 15.2 del disciplinare.

Chiarimento PI353762-26

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 08:45

Domanda : LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PREVEDE LA DIREZIONE LAVORI OPPURE SARA' CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE NOMINARE UN DIRETTORE LAVORI? IL CALCOLO DEL COMPENSO PROFESSIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI (€ 52.993,97+9.933,93) ALLEGATO NEI DOCUMENTI E' PREVISTO ALL'INTERNO DEI € 1.898.813,17 E SOGGETTO A RIBASSO? GRAZIE

Risposta :

La direzione lavori è esclusa dall'appalto in oggetto.
L'importo complessivo dell'appalto di € 1.898.813,17 è comprensivo dell'importo dei lavori, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione come descritto al paragrafo 3 del disciplinare di gara.
Come da disciplinare di gara l’importo complessivo della progettazione esecutiva è di € 62.927,90 (€ 52.993,97+9.933,93) al netto di IVA e di oneri assistenziali e previdenziali.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 15 bis, del D.lgs. 36/2023 si precisa che: l’importo non soggetto a ribasso è pari a € 40.903,14 (esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali); l’importo soggetto a ribasso è pari a € 22.024,76 (esclusi IVA, oneri assistenziali e previdenziali) corrispondente al 35% dell'importo a base di gara di € 62.927,90.

Chiarimento PI348044-26

Ultimo aggiornamento: 14/07/2026 16:49

Domanda : Buongiorno, in merito al DGUE si chiede in che modo debba essere presentato da parte dei progettisti dal momento che sul portale non e' prevista la compilazione da parte dei progettisti. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta : Il progettista, per poter compilare il DGUE in formato elettronico, dovrà registrarsi sulla piattaforma e dovrà essere indicato come partecipante in RTI.

Ultimo aggiornamento: 10-08-2026, 12:14