Domanda : La scrivente, operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, formula il presente quesito ai sensi del par. 2.2 del Disciplinare di gara, chiedendo altresì alla Stazione appaltante di valutare, in via di autotutela, la rettifica della lex specialis nei termini di seguito rappresentati. La tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (par. 18.1) prevede, alla voce «B – Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza (2.6.2 CAM edilizia di cui al DM 24/11/2025)», l’attribuzione automatica di 6 punti a titolo tabellare (punteggio “tutto-o-niente”), su 70 punti complessivi dell’offerta tecnica, al concorrente il cui progettista possieda un certificato rilasciato da organismo accreditato Accredia ai sensi della norma ISO/IEC 17024, attestante la competenza nella progettazione di edilizia sostenibile (id est, la certificazione di «Esperto CAM in progettazione sostenibile»). Si osserva sin d’ora che il precedente criterio «A» (6 punti) già valorizza la medesima competenza in materia di progettazione di edilizia sostenibile, ma su base sostanziale ed esperienziale (curriculum del progettista e comprovata progettazione di almeno due edifici pubblici realizzati con applicazione dei CAM). Il criterio «B» premia dunque il medesimo profilo, nella sola forma del possesso di un titolo certificativo personale. Per le ragioni che seguono, il criterio «B», nella configurazione adottata, si pone in contrasto con i principi e le norme del Codice dei contratti pubblici e determina un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Il punto 2.6.2 dei CAM edilizia (DM MASE 24/11/2025, in G.U. n. 281 del 03/12/2025) contempla la certificazione del progettista quale criterio premiante facoltativo. Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, sono obbligatorie le sole specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM; i criteri premianti operano unicamente ove la Stazione appaltante scelga di introdurli e ne definisca autonomamente peso e modalità. Il decreto non impone né questo specifico criterio, né un punteggio di 6 punti, né la forma tabellare “tutto-o-niente”. Ne consegue che la scelta di inserire il criterio «B» e di configurarlo come punteggio fisso e automatico è espressione di discrezionalità amministrativa, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi del risultato (art. 1), dell’accesso al mercato e della concorrenza (artt. 3 e 10) e dei criteri di aggiudicazione (art. 108) del Codice. Non è pertanto invocabile alcuna “doverosità” eterodeterminata dal DM CAM. La certificazione richiesta afferisce a uno schema di accreditamento di recentissima istituzione: la relativa circolare Accredia risale al 2024, i documenti di schema sono stati emessi tra ottobre e dicembre 2024 e successivamente rivisti in data 18/12/2025, con piani di transizione degli organismi ancora in corso nei primi mesi del 2026. Alla data odierna i professionisti certificati risultano in numero estremamente ridotto: circa 366 in tutta Italia (banca dati Accredia – figura cod. 04.012.250), distribuiti tra un numero esiguo di organismi accreditati (ICMQ, CEPAS, ASACERT, NQA). Con specifico riguardo al settore Edilizia e al territorio dell’Emilia-Romagna – ove ha sede l’appalto – risultano circa 7 professionisti certificati (fonti: registri ICMQ e CEPAS; ASACERT e NQA non pubblicano il dato territoriale). L’ottenimento della certificazione, inoltre, non è materialmente conseguibile nei tempi di gara: presuppone requisiti di accesso pluriennali (iscrizione ad Albo, esperienza specifica di più anni, formazione dedicata) e il superamento di un esame articolato in sessioni calendarizzate e poco frequenti, con successivo iter di rilascio. Un concorrente che non disponga già in organico di un professionista certificato non può in alcun modo colmare tale gap tra la pubblicazione del bando e la scadenza delle offerte. Un punteggio tabellare “tutto-o-niente” di 6 punti su 70, ancorato a un titolo posseduto dalla quasi totalità irraggiungibile dei concorrenti, non produce alcun «confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici» (art. 108, comma 4), ma si traduce in un divario fisso e insuperabile a favore di pochissimi operatori, in violazione del principio del risultato, del favor partecipationis e della proporzionalità. È principio consolidato che i criteri di aggiudicazione debbano valutare la qualità oggettiva dell’offerta, e non lo status soggettivo del concorrente o del suo progettista. Premiare il mero possesso di un titolo personale non misura come il concorrente eseguirà la prestazione, ma unicamente una qualità soggettiva del professionista: si configura così un requisito di idoneità professionale mascherato da criterio premiale, con violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione (cfr. ANAC, delibera n. 1142 del 12/12/2018; CGUE, C-532/06, Lianakis, e C-315/01, GAT). L’art. 108, comma 6, del Codice conferma che la connessione «all’oggetto dell’appalto» riguarda la prestazione, non le caratteristiche soggettive del prestatore. Il rilievo è tanto più stringente trattandosi di appalto di lavori (ancorché integrato), ove opera il principio di sufficienza dell’attestazione SOA e la valorizzazione di requisiti soggettivi in sede di offerta è preclusa in via di principio. Il criterio «B» duplica l’oggetto già valutato dal criterio «A», premiando due volte la medesima competenza in edilizia sostenibile: una volta su base sostanziale (esperienza), una seconda volta nella sola forma certificativa. Ciò amplifica artificiosamente il vantaggio del concorrente che disponga del professionista certificato e viola il principio di non ridondanza dei criteri. La clausola, inoltre, non prevede alcuna equivalenza dei mezzi di prova: non consente di dimostrare la competenza con strumenti equipollenti, né potrebbe, non esistendo – data la novità e la ristrettezza oligopolistica dello schema – una certificazione equivalente conseguibile in tempo utile. Ciò contrasta con il principio di equivalenza, corollario imprescindibile della concorrenza e della non discriminazione (artt. 100 e 108 del Codice; direttiva 2014/24/UE). L’obiettivo di qualità ambientale è già presidiato dalle specifiche tecniche obbligatorie dei CAM (art. 57) e dalla verifica/validazione del progetto (art. 42 del Codice), oltre che dagli ulteriori criteri premianti che valutano i contenuti progettuali (criteri «A», «D», «E»). La qualità del progetto sostenibile si misura sull’offerta – soluzioni, prestazioni, materiali – e non sul possesso di un titolo personale del firmatario. Esiste dunque un mezzo meno restrittivo e più coerente con l’art. 108: valutare il contenuto tecnico effettivo dell’apporto progettuale, anziché il mero patentino. Tutto ciò premesso, si chiede in via principale, l’eliminazione del criterio di valutazione «B», in quanto la competenza in edilizia sostenibile è già integralmente e legittimamente valorizzata dal criterio «A» su base sostanziale ed esperienziale; in via subordinata, la rettifica del criterio «B» mediante: (i) l’ammissione della certificazione quale uno dei mezzi di prova alternativi ed equivalenti della medesima competenza già valutata al criterio «A» (equiparazione tra esperienza documentata e certificazione); ovvero (ii) la trasformazione del criterio da tabellare “tutto-o-niente” in criterio qualitativo/discrezionale che valuti l’apporto tecnico effettivo al progetto (es. metodologia LCA/LCC proposta), con espressa clausola di equivalenza e con riequilibrio/riduzione del relativo peso; in ogni caso, che la Stazione appaltante fornisca riscontro nei termini di cui al par. 2.2 del Disciplinare (entro l’11/08/2026, ore 13:00) e provveda alla pubblicazione del presente quesito e della relativa risposta sulla piattaforma SATER. Trattandosi di clausola potenzialmente escludente e immediatamente lesiva, la scrivente formula la presente istanza confidando nell’intervento in autotutela della Stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con espressa riserva di ogni tutela, anche giurisdizionale, avverso la lex specialis.
Risposta :
Si riscontra il quesito avente ad oggetto i criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi alla procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e di riqualificazione del “Centro Sportivo Campus”.
Il quesito si sofferma su due criteri di valutazione dell’offerta tecnica tratti dal Decreto MASE del 24/11/2025, recante l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, ed in particolare il 2.6.1 Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV e il 2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza.
Per entrambi tali criteri è prevista la possibilità di attribuire 6 punti ciascuno:
a) per quanto riguarda l’elemento di cui al punto “A” (che si riferisce al suddetto criterio 2.6.1) il punteggio è assegnato sulla base del grado di pertinenza, specificità e approfondimento delle competenze tecnico-ambientali descritte nel CV, nonché del livello di analogia e complessità delle opere eseguite rispetto all'intervento oggetto della gara. In tal caso è oggetto di valutazione il curriculum del professionista ed è una valutazione discrezionale.
b) mentre per quanto riguarda l’elemento di cui al punto “B” (che si riferisce al suddetto criterio 2.6.2), il punteggio è assegnato qualora il progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara, formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile. Tale formazione ed esperienza specifica deve essere dimostrata tramite certificato, in originale o copia conforme, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”, attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.
Nel quesito si contesta la valorizzazione della medesima competenza in materia di progettazione di edilizia sostenibile sia nel criterio “A” sia nel criterio “B”, in quanto nel primo verrebbe considerata su base sostanziale ed esperienziale, mentre nel secondo la medesima sarebbe nuovamente considerata nella sola forma del possesso del certificato rilasciato da organismi accreditati.
Da tali considerazioni ne discenderebbe, a giudizio dell’operatore economico, un contrasto con i principi e le norme del Codice dei contratti ed una restrizione della concorrenza.
Al riguardo si precisa che l’Amministrazione non ritiene che sussista alcun presupposto per intervenire in autotutela sugli atti della procedura di gara in questione, avendo operato in modo trasparente, secondo criteri di ragionevolezza, nonché tenendo conto del principio del risultato. Nel caso di specie tale principio richiede la ricerca del migliore offerente, non solo sul piano dell’affidabilità e dell’economicità, bensì anche sul terreno della capacità di concorrere concretamente a tutelare gli ulteriori interessi pubblici normativamente assegnati alla cura dell’amministrazione ed in particolare quello della tutela dell’ambiente.
L’amministrazione, facendo uso della discrezionalità riconosciutale dalla normativa nella definizione della lex specialis, prevedendo di valutare i suddetti criteri premiali, ha voluto tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico, ossia la tutela dell’ambiente, insito nella procedura ad evidenza pubblica in questione.
I due criteri di valutazione dell’offerta tecnica sub “A” e sub “B” sono distinti e sono tesi alla valutazione di elementi tra loro non coincidenti. Il primo fa riferimento “all’esperienza maturata
nell’aver già svolto progetti di edilizia sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico e ha lo scopo di favorire la partecipazione a professionisti operatori più competenti della media di mercato e che abbiano conoscenze ed esperienza tale da garantire la rispondenza del progetto ai CAM contenuti in questo documento” (DM MASE 24/11/2025). Tale criterio è basato sulla valutazione dei curricula e delle esperienze effettivamente dimostrabili da parte dell’operatore economico.
Il secondo criterio (2.6.2.) ha lo scopo di favorire la formazione e la specializzazione dei tecnici costituenti il gruppo di progettazione indicato dall’operatore economico in sede di offerta e prevede come strumento di verifica il possesso da parte del professionista coinvolto nella progettazione di certificati rilasciati da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia,
ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024.
La previsione dei suddetti criteri di valutazione non è pertanto in contrasto con il principio del risultato e neppure con quelli relativi all’accesso al mercato e alla concorrenza, in quanto il possesso delle certificazioni di cui al criterio 2.6.2. rilasciate da un Organismo accreditato risultano essere un elemento premiante tutt’altro che raro nel panorama delle procedure ad evidenza pubblica.
I riferimenti per la certificazione rilasciata da organismi accreditati sono i documenti PS DOC 01 CAM del 24/10/2024 e PS DOC 02 CAM del 12/12/2024, che forniscono i requisiti per la valutazione delle competenze dell’Esperto CAM nel settore delle costruzioni edili, in ambito civile e industriale.
Ai fini della valutazione dell'offerta saranno pertanto considerati validi i certificati dei professionisti emessi in accordo ai documenti sopra citati e in corso di validità. In base alla conoscenza della scrivente amministrazione le scuole di formazione professionale e gli istituti in bio architettura svolgono regolarmente corsi di formazione con esami certificati in esperti CAM e progettazione sostenibile con cadenza anche mensile.
A conferma di quanto sostenuto la consultazione alla data odierna della banca dati Accredia al seguente link: Banche Dati - Accredia - Figure professionali certificate riporta un elenco di 385 professionisti certificati.
Indipendentemente dalle condizioni e piani di transizione degli organismi di certificazione, i certificati di competenza vengono regolarmente rilasciati da gennaio 2025 (già da oltre 18 mesi rispetto alla data di indizione della gara) di conseguenza il criterio individuato non appare lesivo del principio di concorrenza, potendo l'operatore economico partecipare alla procedura di gara secondo le modalità definite nel disciplinare di gara.
In conclusione si fa presente che il quesito viene pubblicato, in coerenza con quanto previsto dagli atti di gara e con la prassi improntata alla massima trasparenza da sempre seguita dall’Unione della Romagna Faentina.