Domanda : RICHIESTA CHIARIMENTI A - Con riferimento alla procedura di dialogo competitivo, specificamente in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale – punto A) - previsto per il "Servizio di gestione / conduzione degli impianti" , il quale richiede di aver regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando ( 10//2016 – 10/07/2026) servizi analoghi per un importo annuo dei costi almeno pari a 1.000.000,00 di euro, la scrivente società formula la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che l'espressione "importo annuo dei costi almeno pari a 1.000.000,00 di euro" debba intendersi come valore medio annuo calcolato sull'intero decennio di riferimento (comportando quindi un ammontare complessivo di referenze specifiche nel decennio pari ad almeno 10.000.000,00 di euro) e che, pertanto, non sia richiesto il raggiungimento della soglia di 1.000.000,00 di euro in ognuno dei singoli anni o in un unico anno isolato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Si chiede conferma che, in ossequio al principio del favor partecipationis e della massima concorrenzialità, sia pienamente ammissibile soddisfare il suddetto requisito mediante la presentazione e il cumulo di più contratti distinti, i quali coprano nel loro complesso le diverse tipologie di prestazioni e servizi analoghi previsti dalla presente procedura (es. contratti distinti per gestione impianti termici, manutenzione pubblica illuminazione, ecc.), raggiungendo cumulativamente la soglia economica richiesta. --------------------------------------------------------------------------------------------- B) in relazione al requisito di cui al Punto C) - "Disporre di Soggetti che svolgono i servizi di progettazione", la scrivente società formula la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che, nella presente Fase 1 (fase di prequalifica/candidatura), ai fini del soddisfacimento del requisito di esecuzione dei servizi di progettazione, sia sufficiente il possesso da parte del concorrente dell'Attestazione SOA con qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica, in quanto idonea a comprovare ex lege la capacità tecnica e l’idoneità professionale per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Si chiede conferma che, stante la peculiare natura flessibile della procedura di Dialogo Competitivo (art. 74 D.lgs. 36/2023) e il rinvio della definizione puntuale delle categorie d'opera e dei relativi importi alla successiva lettera di invito (Fase 2), l'indicazione nominativa e la trasmissione delle dichiarazioni/requisiti specifici dei singoli progettisti di dettaglio possano essere legittimamente rimandate alla successiva fase di gara. Cordiali saluti.
Risposta :
In riferimento al quesito pervenuto, articolato in più sub-quesiti si forniscono le seguenti risposte:
Sub. A). 1:
Si conferma. L’espressione «importo annuo dei costi almeno pari a euro 1.000.000,00», contenuta al paragrafo 9.2, lettera B), deve essere intesa come riferita al valore medio annuo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.
Pertanto, per gli operatori economici operanti per l’intero periodo di riferimento, il requisito è soddisfatto qualora l’importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel periodo dal 10 luglio 2016 al 10 luglio 2026 sia almeno pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), indipendentemente dalla distribuzione dell’importo nelle singole annualità.
Non è necessario che la soglia di euro 1.000.000,00 (1 milione/00) sia raggiunta in ciascun anno del decennio né che sia concentrata in una singola annualità.
Sono computabili esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.
Sub. A). 2:
Si conferma. Il requisito può essere dimostrato mediante il cumulo di più contratti, non richiedendo il disciplinare l’esecuzione di un unico contratto o servizio “di punta”.
I contratti utilizzati possono riguardare separatamente una o più componenti del servizio, quali la gestione degli impianti termici, elettrici, tecnologici e di pubblica illuminazione, purché le prestazioni siano oggettivamente riconducibili a servizi di gestione e conduzione di impianti analoghi a quelli oggetto della procedura.
Non è necessario che ciascun contratto riproduca integralmente tutte le componenti del l’ affidamento oggetto di gara. È sufficiente che le esperienze complessivamente presentate siano pertinenti e idonee a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa richiesta.
Nel caso di contratti aventi oggetto misto, sono computabili soltanto gli importi riferibili alle prestazioni analoghe. Per ciascun contratto dovranno essere indicati il committente, l’oggetto, il periodo di esecuzione, le date di inizio e fine e gli importi effettivamente maturati nel periodo di riferimento.
Sub. B). 1:
Il possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione costituisce elemento idoneo a dimostrare la disponibilità, all’interno dell’organizzazione del concorrente, di uno staff tecnico di progettazione. L’attestazione non esonera tuttavia il concorrente dagli adempimenti espressamente richiesti dal paragrafo 9.2, lettera C), per l’ammissione alla Fase 1.
Il concorrente dovrà quindi indicare già in questa fase i professionisti appartenenti al proprio staff interno che saranno destinati allo svolgimento delle attività di progettazione e attestare il possesso, in capo agli stessi, delle abilitazioni, delle iscrizioni agli ordini professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.
Qualora i requisiti non siano dimostrati mediante lo staff interno, il concorrente dovrà indicare uno o più progettisti esterni qualificati, scelti tra i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
Si veda anche la risposta fornita al Chiarimento PI355353-26 pubblicato il 23/07/2026.
Sub. B).2:
in relazione al quesito formulato si precisa che, ai fini dell’ammissione alla fase successiva, il concorrente deve indicare i soggetti mediante i quali intende soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 9.2, lettera C), del disciplinare, relativo alla disponibilità dei soggetti che svolgeranno i servizi di progettazione.
La natura flessibile del dialogo competitivo non consente di differire il possesso e la dimostrazione dei requisiti espressamente previsti dal disciplinare per l’ammissione alla Fase 1.
Il paragrafo 9.2, lettera C), richiede già in questa fase che il candidato disponga di soggetti qualificati per lo svolgimento dei servizi di progettazione e che, per i progettisti indicati, siano attestati il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I progettisti devono pertanto essere individuati nominativamente, rinviando a quanto già più in dettaglio indicato nel chiarimento PI355353-26 pubblicato il 23/07/2026.
Potranno essere rinviate alle fasi successive esclusivamente l’eventuale integrazione del gruppo di progettazione e la dimostrazione degli ulteriori requisiti speciali correlati alle categorie d’opera, agli importi e alle prestazioni specialistiche che saranno stabiliti all’esito del dialogo. Tale possibilità non elimina né differisce il requisito minimo di ammissione previsto per la Fase 1.
Cordiali saluti.
il RUP