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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - DIALOGO COMPETITIVO EX ART. 74 D.LGS. 36/2023 (FASE I DI PREQUALIFICA): S.U.A.Q. PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA SISMICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IVI INCLUSA LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, TRAMITE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 175 DLSG. 36/2023.
Ente appaltantePROVINCIA DI VICENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto18.123.639,98 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema10/07/2026
Termine richiesta chiarimenti19/08/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte24/08/2026 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

De Matteis Marta

telefono: 0444908454

Camerra Mariachiara

telefono: 0444908140

Sardegna Francesco

telefono: 0444908493

Fulgione Francesca

telefono: 0444908132

Aschieri Michela

telefono: 0444908492

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

CIG: BC55852193
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI397799-26

Ultimo aggiornamento: 21/08/2026 09:21

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, Con riferimento alla documentazione da produrre ai fini della partecipazione alla procedura, si chiede di voler chiarire se, unitamente alla proposta, sia sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti (fermo restando il successivo controllo da parte della Stazione Appaltante), e in particolare: -dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023; -dei requisiti di carattere professionale richiesti alla lettera C del punto 9.2 dell’Avviso; -dei requisiti relativi alle professionalità che, secondo quanto previsto a pag. 49 del Disciplinare, dovranno comporre il gruppo di lavoro per la progettazione. Cordiali saluti.

Risposta :

In merito al quesito presentato, si rinvia a quanto indicato nell'avviso di gara e in particolare a quanto previsto all'art. 17.
In merito alla/e dichiarazione/i e/o attestazione/i per i professionisti del gruppo di progettazione si rinvia a quanto già descritto nelle risposte già date a precedenti richieste di chiarimenti sul tema delle dichairazioni da rendere per i progettistti (Chiarimento PI396115-26, Chiarimento PI355353-26, PI395989-26, Chiarimento PI397307-26).
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI395989-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 10:28

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla compilazione del DGUE. In particolare, si chiede di confermare se sia effettivamente necessario, già in questa fase, indicare i nominativi (nome e cognome), unitamente alle relative esperienze professionali, dei progettisti che saranno coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, anche nel caso in cui l'operatore economico partecipi in qualità di ESCo e risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara. Si ringrazia per il cortese riscontro. Cordiali saluti.

Risposta :

In riferimento al quesito presentato, si precisa che l'operatore economico qualificato come ESCo deve comunque dimostrare, già nella Fase 1, indicando i nominativi di disporre dei soggetti abilitati allo svolgimento delle prestazioni di progettazione e in possesso dei requisiti prescritti dalla Parte V dell'Allegato II.12.
Come più approfonditamente descritto al chiarimento n. PI396115-26 dell'11/08/2026 (chiarimento a cui si rinvia), in virtù del fatto il disciplinare non prescrive uno specifico modello documentale né richiede espressamente un autonomo DGUE per il progettista indicato, l'attestazione può essere resa mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal soggetto interessato, contenente i dati identificativi, la forma giuridica, ove pertinente, l'indicazione dell'iscrizione professionale e delle abilitazioni possedute, nonché la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
Peraltro, come indicato al chiarimento n. PI355353-26 del 23/07/2026 (chiarimento a cui si rinvia), si precisa che non è necessario, in questa fase 1 (pre qualifica), per l’ammissione, che i progettisti indicati nella predetta dichiarazione dal concorrente presentino, a loro volta, una propria dichiarazione ed il relativo DGUE sul possesso dei requisiti, la cui trasmissione sarà richiesta nella successiva fase di gara.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI404381-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 10:25

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire se, già in sede di questa Fase 1, sia richiesto al concorrente di procedere al caricamento nel FVOE della documentazione a comprova delle referenze dichiarate nell’istanza di partecipazione e nel DGUE, quali, a titolo esemplificativo, contratti e relative fatture. In particolare, si chiede di confermare se documentazione (quale, a titolo di esempio, contratti e relative fatture) debba essere prodotta già in questa fase oppure se la relativa trasmissione debba avvenire in fasi successive previa richiesta della Stazione Appaltante. Ringraziando anticipatamente, si resta in attesa di un cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

In riferimento al quesito presentato si precisa che il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) all' attività successiva di verifica e comprova dei requisiti tramite richiesta di autorizzazione della stazione appaltante ad accedere al FVOE dell'operatore e conseguente caricamento da parte di quest'ultimo dei documenti a comprova.
Si precisa inoltre che la presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.La documentazione da presentare ai fini della partecipazione è quella espressamente prevista dall'avviso di gara. Cordiali saluti.Il RUP

Chiarimento PI397307-26

Ultimo aggiornamento: 20/08/2026 10:22

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante Con riferimento a quanto previsto a pag. 49 del Disciplinare di gara, ove è indicato che: “Il gruppo di lavoro che si occuperà della progettazione dovrà essere necessariamente integrato e costituito da professionalità plurime quali, Architetto, Strutturista, Geologo, Archeologo, Professionista BIM, Impiantista Termotecnico, Impiantista Elettrico e un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno per l’Antincendio”, si chiede di voler chiarire se tutte le professionalità sopra elencate debbano essere necessariamente individuate e formalmente presenti già nella fase di presentazione della proposta relativa alla procedura di dialogo competitivo, con conseguente indicazione dei relativi professionisti e dei requisiti richiesti, oppure se, in questa fase, sia sufficiente indicare solo alcune delle professionalità richieste, prevedendo l’integrazione/completamento del gruppo di lavoro nelle successive fasi della procedura, in funzione degli interventi e delle soluzioni progettuali che saranno definiti nell’ambito del dialogo competitivo. Si ringrazia per il cortese riscontro.

Risposta :

In riferimento al quesito presentato, si precisa che l'elenco esposto a pag. 49 del disciplinare di gara indica una serie di professionisti che potrebbero essere necessari in base agli interventi che saranno definiti e precisati con l'avanzamento del dialogo competitivo.
Come già chiarito con le risposte PI355353-26, PI363120-26 risposte sub B).1 e sub B).2 e PI396115-26, "il concorrente deve indicare i soggetti mediante i quali intende soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 9.2, lettera C), del disciplinare, relativo alla disponibilità dei soggetti che svolgeranno i servizi di progettazione. Resta ferma la possibilità, prevista dal disciplinare in relazione alla natura evolutiva del dialogo competitivo, di modificare o integrare nelle successive fasi la configurazione dei soggetti coinvolti, in funzione dello sviluppo della soluzione progettuale.
In tal caso gli eventuali nuovi soggetti incaricati della progettazione dovranno possedere i medesimi requisiti prescritti dalla lex specialis e produrre le relative dichiarazioni prima della loro partecipazione alla procedura.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI396115-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 17:28

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla previsione secondo cui i soggetti che svolgono i servizi di progettazione devono essere "in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023" e alla successiva indicazione secondo cui "per i progettisti che sono stati indicati dovrà essere attestato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti". Nel caso di operatore economico partecipante in qualità di ESCo si chiede di precisare: 1. se, già in sede di presentazione dell'offerta, sia necessario indicare nominativamente i professionisti incaricati della progettazione; 2. qualora fosse richiesta l'attestazione già in questa fase, con quali modalità e mediante quale documentazione debba essere "attestato il possesso dei requisiti" dei progettisti indicati; 3. se, per un operatore economico qualificato come ESCo, sia sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, ferma restando l'individuazione dei professionisti in una fase successiva. Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito formulato, si precisa preliminarmente che la presente Fase 1 è finalizzata alla prequalificazione dei candidati e all'ammissione al dialogo degli operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti dal disciplinare.

Il paragrafo 9 del disciplinare individua espressamente i «Requisiti di ammissione alla Fase 1 della procedura di dialogo competitivo» e, nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.2, lettera C), richiede al candidato di disporre di soggetti che svolgono i servizi di progettazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Parte V dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 e, per i professionisti singoli o associati, dell'iscrizione presso i competenti ordini professionali.

Il requisito relativo alla capacità progettuale deve essere posseduto e dichiarato già nella presente Fase 1 e non può essere integralmente rinviato alle successive fasi del dialogo. Il candidato deve pertanto individuare, già nella domanda di partecipazione, il soggetto o i soggetti attraverso i quali intende soddisfare il requisito di cui al punto 9.2, lettera C), indicando se le prestazioni di progettazione saranno assicurate mediante professionisti appartenenti alla propria struttura organizzativa ovvero mediante uno o più soggetti esterni abilitati allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria.
Qualora il requisito sia soddisfatto mediante professionisti o soggetti esterni indicati, questi devono essere identificati già nella presente fase.
Resta ferma la possibilità, prevista dal disciplinare in relazione alla natura evolutiva del dialogo competitivo, di modificare o integrare nelle successive fasi la configurazione dei soggetti coinvolti, in funzione dello sviluppo della soluzione progettuale. In tal caso gli eventuali nuovi soggetti incaricati della progettazione dovranno possedere i medesimi requisiti prescritti dalla lex specialis e produrre le relative dichiarazioni prima della loro partecipazione alla procedura.

Per i progettisti indicati deve essere attestato, già nella presente Fase 1, il possesso:

– dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

– dei requisiti previsti dalla Parte V dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, in relazione alla specifica tipologia del soggetto incaricato;

– per i professionisti singoli o associati, dell'iscrizione al competente ordine professionale;

– delle abilitazioni professionali eventualmente necessarie in relazione alle prestazioni che saranno svolte.

Poiché il disciplinare non prescrive uno specifico modello documentale né richiede espressamente un autonomo DGUE per il progettista indicato, l'attestazione può essere resa mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal soggetto interessato, contenente i dati identificativi, la forma giuridica, ove pertinente, l'indicazione dell'iscrizione professionale e delle abilitazioni possedute, nonché la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

La Stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti secondo le modalità previste dal Codice e dalla documentazione di gara.

La qualifica di ESCo e la certificazione UNI CEI 11352 richieste dal punto 9.1 del disciplinare costituiscono requisiti distinti rispetto al requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla progettazione previsto dal punto 9.2, lettera C). Pertanto, la qualifica di ESCo non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso del requisito relativo ai servizi di progettazione.

L'operatore economico qualificato come ESCo deve comunque dimostrare, già nella Fase 1, di disporre dei soggetti abilitati allo svolgimento delle prestazioni di progettazione e in possesso dei requisiti prescritti dalla Parte V dell'Allegato II.12.

Qualora la ESCo disponga nella propria organizzazione dei professionisti necessari, dovrà individuarli e attestare il possesso dei relativi requisiti; qualora, invece, intenda avvalersi di soggetti esterni, questi dovranno essere indicati e dovranno rendere le dichiarazioni sopra specificate.

Non è pertanto sufficiente una generica dichiarazione della ESCo circa il possesso dei requisiti, con rinvio dell'individuazione dei soggetti incaricati della progettazione a una fase successiva.

Resta ferma, come sopra precisato, la possibilità di successive modifiche o integrazioni dei soggetti incaricati, nei limiti consentiti dal disciplinare e purché sia garantito, senza soluzione di continuità, il possesso dei requisiti prescritti.

Distinti saluti,

Il R.U.P.



Chiarimento PI394046-26

Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 17:25

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortese conferma di quanto segue: Tenuto conto che l'attuale Fase 1 è finalizzata esclusivamente alla prequalifica dei candidati e che il modulo DGUE (Parte II, Sezione D) richiede l'indicazione delle prestazioni che si intende subappaltare, si chiede conferma che in questa specifica fase non sia obbligatorio dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto. Si chiede pertanto se sia corretto compilare la relativa sezione inserendo "No" (per evitare in questa fase l'indicazione dei subappalti) , fermo restando che l'effettiva volontà di subappaltare e l'elenco delle relative lavorazioni verranno puntualmente dichiarati nelle fasi successive della procedura, una volta definiti e consolidati i contenuti e le caratteristiche delle soluzioni progettuali all'esito del dialogo. Grazie Distinti saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito presentato, si conferma che, nella presente Fase 1, finalizzata alla presentazione delle domande di partecipazione e alla prequalificazione dei candidati, non è richiesta l’indicazione definitiva delle prestazioni che il concorrente intenderà eventualmente affidare in subappalto.

Ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, l’indicazione dei lavori, delle parti di opere, dei servizi o delle forniture che si intendono subappaltare deve essere effettuata all’atto dell’offerta.

Nella procedura di dialogo competitivo tale momento è successivo alla fase di prequalificazione e alla fase di dialogo, all’esito delle quali i candidati rimasti in gara saranno invitati a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni definite nel corso del dialogo.

Pertanto, nella Fase 1 il concorrente non è tenuto a individuare le prestazioni che formeranno oggetto di eventuale subappalto, potendo effettuare la relativa dichiarazione nella successiva fase di presentazione dell’offerta, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito e nella documentazione definitiva di gara.

Nella compilazione del modello DGUE Parte II, Sezione D l’indicazione “No” deve intendersi riferita esclusivamente alla presente fase di prequalificazione e non costituisce rinuncia alla facoltà di ricorrere al subappalto nella successiva fase di presentazione dell’offerta.

Distinti saluti,

Il R.U.P.


Chiarimento PI381616-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 16:43

Domanda : Spett.le Amministrazione, con riferimento al requisito previsto al paragrafo 9.2, lett. B), pagina 60 dell’Avviso secondo cui l'operatore economico deve aver regolarmente eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di gestione/conduzione di impianti analoghi a quello da realizzare "per un importo annuo dei costi almeno pari a € 1.000.000,00", si chiede di precisare: a) se l'importo annuo di € 1.000.000,00 debba intendersi riferito al valore annuo del contratto di gestione/conduzione eseguito; b) se debba invece intendersi riferito ai costi annui di esercizio e gestione dell'impianto oggetto del servizio; c) se il requisito possa essere soddisfatto mediante la sommatoria di più servizi analoghi eseguiti nel periodo di riferimento, purché la somma dei relativi importi annui raggiunga almeno € 1.000.000,00, oppure se il predetto importo debba essere posseduto con riferimento ad un singolo contratto/servizio analogo. Si chiede infine di specificare le modalità di comprova del requisito richiesto. Rimaniamo fiduciosi di un vostro gentile riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

In relazione al quesito formulato, articolato in più sub-quesiti, si forniscono i seguneti chiarimenti:

sub. a) e sub. b) L’espressione «importo annuo dei costi almeno pari a euro 1.000.000,00», contenuta al paragrafo 9.2, lettera B), deve essere intesa come riferita al valore medio annuo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.

sub. c) Il requisito può essere dimostrato mediante il cumulo di più contratti, non richiedendo il disciplinare l’esecuzione di un unico contratto o servizio “di punta”.
Pertanto, per gli operatori economici operanti per l’intero periodo di riferimento, il requisito è soddisfatto qualora l’importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel periodo dal 10 luglio 2016 al 10 luglio 2026 sia almeno pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), indipendentemente dalla distribuzione dell’importo nelle singole annualità.
Non è necessario che la soglia di euro 1.000.000,00 (1 milione/00) sia raggiunta in ciascun anno del decennio né che sia concentrata in una singola annualità.
Sono computabili esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.
Cordiali saluti.

Chiarimento PI371727-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 16:42

Domanda : Spett. le Ente, la scrivente società formula con la presente la seguente richiesta di chiarimento: con riferimento al Disciplinare di gara art. 9.2 di cui al punto B) – Servizio di gestione/conduzione degli impianti realizzati, si chiede di chiarire l'interpretazione del seguente requisito: “aver regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di gestione/conduzione degli impianti analoghi a quello da realizzare per un importo annuo dei costi almeno pari a € 1.000.000,00”. In particolare, si chiede di confermare se il requisito debba intendersi soddisfatto: a) qualora l'operatore economico abbia svolto, in almeno uno degli ultimi dieci anni, servizi di gestione/conduzione di impianti analoghi con un importo annuo dei costi pari o superiore a € 1.000.000,00; oppure b) qualora l'operatore economico abbia svolto tali servizi per ciascuno degli ultimi dieci anni, mantenendo in ogni annualità un importo annuo dei costi pari o superiore a € 1.000.000,00. Distinti saluti.

Risposta : In relazione al quesito pervenuto, si conferma che, il requisito è soddisfatto nel caso in cui l’importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel periodo dal 10 luglio 2016 al 10 luglio 2026 sia almeno pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), indipendentemente dalla distribuzione dell’importo nelle singole annualità.

Si precisa che l’espressione «importo annuo dei costi almeno pari a euro 1.000.000,00», contenuta al paragrafo 9.2, lettera B), deve essere intesa come riferita al valore medio annuo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.
Non è necessario che la soglia di euro 1.000.000,00 (1 milione/00) sia raggiunta in ciascun anno del decennio né che sia concentrata in una singola annualità.
Sono computabili esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI379257-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 16:20

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con la presente si chiede un chiarimento in merito al requisito relativo al possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, laddove la documentazione di gara specifica che la stessa debba essere riferita "al settore dei servizi energetici". Al riguardo, si rappresenta che la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 viene rilasciata in relazione al sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione. Non risulta invece essere prevista una certificazione specifica riferita al "settore dei servizi energetici" quale categoria autonoma. Si chiede, pertanto, di voler precisare se il requisito debba ritenersi soddisfatto mediante il possesso di una certificazione UNI EN ISO 9001:2015, ovvero se la Stazione Appaltante intenda fare riferimento a ulteriori o diversi requisiti. Si ringrazia per il cortese riscontro.

Risposta : in riferimento al quesito formulato, si conferma che il requisito si intende regolarmente soddisfatto mediante il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 riferita all'organizzazione dell'operatore economico. Non è pertanto richiesta una ulteriore certificazione autonoma.

Si precisa tuttavia che l'espressione "nel settore dei servizi energetici" utilizzata nel disciplinare, non costituisce una autonoma categoria di accreditamento (Settore EA), ma è da intendersi in senso descrittivo.
Pertanto, ai fini della comprova del requisito, la Stazione Appaltante verificherà che il "campo di applicazione" (scopo della certificazione) riportato sul certificato UNI EN ISO 9001:2015 dell'operatore indichi espressamente anche lo svolgimento di attività pertinenti a quelle oggetto del presente affidamento (quali, a titolo meramente esemplificativo: erogazione di servizi energetici, facility management, gestione e conduzione di impianti, servizi ESCo, ecc.).
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI363120-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 16:19

Domanda : RICHIESTA CHIARIMENTI A - Con riferimento alla procedura di dialogo competitivo, specificamente in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale – punto A) - previsto per il "Servizio di gestione / conduzione degli impianti" , il quale richiede di aver regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando ( 10//2016 – 10/07/2026) servizi analoghi per un importo annuo dei costi almeno pari a 1.000.000,00 di euro, la scrivente società formula la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che l'espressione "importo annuo dei costi almeno pari a 1.000.000,00 di euro" debba intendersi come valore medio annuo calcolato sull'intero decennio di riferimento (comportando quindi un ammontare complessivo di referenze specifiche nel decennio pari ad almeno 10.000.000,00 di euro) e che, pertanto, non sia richiesto il raggiungimento della soglia di 1.000.000,00 di euro in ognuno dei singoli anni o in un unico anno isolato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Si chiede conferma che, in ossequio al principio del favor partecipationis e della massima concorrenzialità, sia pienamente ammissibile soddisfare il suddetto requisito mediante la presentazione e il cumulo di più contratti distinti, i quali coprano nel loro complesso le diverse tipologie di prestazioni e servizi analoghi previsti dalla presente procedura (es. contratti distinti per gestione impianti termici, manutenzione pubblica illuminazione, ecc.), raggiungendo cumulativamente la soglia economica richiesta. --------------------------------------------------------------------------------------------- B) in relazione al requisito di cui al Punto C) - "Disporre di Soggetti che svolgono i servizi di progettazione", la scrivente società formula la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che, nella presente Fase 1 (fase di prequalifica/candidatura), ai fini del soddisfacimento del requisito di esecuzione dei servizi di progettazione, sia sufficiente il possesso da parte del concorrente dell'Attestazione SOA con qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica, in quanto idonea a comprovare ex lege la capacità tecnica e l’idoneità professionale per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Si chiede conferma che, stante la peculiare natura flessibile della procedura di Dialogo Competitivo (art. 74 D.lgs. 36/2023) e il rinvio della definizione puntuale delle categorie d'opera e dei relativi importi alla successiva lettera di invito (Fase 2), l'indicazione nominativa e la trasmissione delle dichiarazioni/requisiti specifici dei singoli progettisti di dettaglio possano essere legittimamente rimandate alla successiva fase di gara. Cordiali saluti.

Risposta :

In riferimento al quesito pervenuto, articolato in più sub-quesiti si forniscono le seguenti risposte:
Sub. A). 1:
Si conferma. L’espressione «importo annuo dei costi almeno pari a euro 1.000.000,00», contenuta al paragrafo 9.2, lettera B), deve essere intesa come riferita al valore medio annuo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.
Pertanto, per gli operatori economici operanti per l’intero periodo di riferimento, il requisito è soddisfatto qualora l’importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente eseguiti nel periodo dal 10 luglio 2016 al 10 luglio 2026 sia almeno pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), indipendentemente dalla distribuzione dell’importo nelle singole annualità.
Non è necessario che la soglia di euro 1.000.000,00 (1 milione/00) sia raggiunta in ciascun anno del decennio né che sia concentrata in una singola annualità.
Sono computabili esclusivamente gli importi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.
Sub. A). 2:
Si conferma. Il requisito può essere dimostrato mediante il cumulo di più contratti, non richiedendo il disciplinare l’esecuzione di un unico contratto o servizio “di punta”.
I contratti utilizzati possono riguardare separatamente una o più componenti del servizio, quali la gestione degli impianti termici, elettrici, tecnologici e di pubblica illuminazione, purché le prestazioni siano oggettivamente riconducibili a servizi di gestione e conduzione di impianti analoghi a quelli oggetto della procedura.
Non è necessario che ciascun contratto riproduca integralmente tutte le componenti del l’ affidamento oggetto di gara. È sufficiente che le esperienze complessivamente presentate siano pertinenti e idonee a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa richiesta.
Nel caso di contratti aventi oggetto misto, sono computabili soltanto gli importi riferibili alle prestazioni analoghe. Per ciascun contratto dovranno essere indicati il committente, l’oggetto, il periodo di esecuzione, le date di inizio e fine e gli importi effettivamente maturati nel periodo di riferimento.

Sub. B). 1:
Il possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione costituisce elemento idoneo a dimostrare la disponibilità, all’interno dell’organizzazione del concorrente, di uno staff tecnico di progettazione. L’attestazione non esonera tuttavia il concorrente dagli adempimenti espressamente richiesti dal paragrafo 9.2, lettera C), per l’ammissione alla Fase 1.
Il concorrente dovrà quindi indicare già in questa fase i professionisti appartenenti al proprio staff interno che saranno destinati allo svolgimento delle attività di progettazione e attestare il possesso, in capo agli stessi, delle abilitazioni, delle iscrizioni agli ordini professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.
Qualora i requisiti non siano dimostrati mediante lo staff interno, il concorrente dovrà indicare uno o più progettisti esterni qualificati, scelti tra i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
Si veda anche la risposta fornita al Chiarimento PI355353-26 pubblicato il 23/07/2026.

Sub. B).2:
in relazione al quesito formulato si precisa che, ai fini dell’ammissione alla fase successiva, il concorrente deve indicare i soggetti mediante i quali intende soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 9.2, lettera C), del disciplinare, relativo alla disponibilità dei soggetti che svolgeranno i servizi di progettazione.

La natura flessibile del dialogo competitivo non consente di differire il possesso e la dimostrazione dei requisiti espressamente previsti dal disciplinare per l’ammissione alla Fase 1.
Il paragrafo 9.2, lettera C), richiede già in questa fase che il candidato disponga di soggetti qualificati per lo svolgimento dei servizi di progettazione e che, per i progettisti indicati, siano attestati il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I progettisti devono pertanto essere individuati nominativamente, rinviando a quanto già più in dettaglio indicato nel chiarimento PI355353-26 pubblicato il 23/07/2026.
Potranno essere rinviate alle fasi successive esclusivamente l’eventuale integrazione del gruppo di progettazione e la dimostrazione degli ulteriori requisiti speciali correlati alle categorie d’opera, agli importi e alle prestazioni specialistiche che saranno stabiliti all’esito del dialogo. Tale possibilità non elimina né differisce il requisito minimo di ammissione previsto per la Fase 1.

Cordiali saluti.
il RUP




Chiarimento PI373983-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 08:54

Domanda : Si chiede se sia possibile mettere a disposizione il "Modello Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative" in formato editabile.

Risposta :

In relazione al quesito presentato, si conferma di utilizzare il modello allegato tra la documentazione di gara, nella versione pdf editabile.
Cordiali saluti.
il RUP

Chiarimento PI371872-26

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026 16:53

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, Con riferimento ai requisiti di partecipazione indicati ai punti B) e C) del disciplinare, si chiede di confermare se il possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo di certificazione accreditato e attestante la qualifica di ESCO ai sensi della normativa vigente, sia considerato elemento sufficiente a soddisfare anche il requisito di cui al punto B). In attesa di un vostro gentile riscontro Cordiali Saluti

Risposta : In riferimento al quesito formulato, relativo ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 91. dell'avviso di dialogo competitivo, si conferma quanto richiesto, con le seguenti precisazioni.

Il possesso di una certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità, intestata all’operatore economico e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico schema, è idoneo a comprovare sia la qualifica di ESCO richiesta dal paragrafo 9.1, lettera B), sia il requisito previsto dalla successiva lettera C).

Le due disposizioni non introducono, pertanto, due differenti certificazioni o due distinti sistemi di qualificazione. La lettera B) richiede che l’operatore possieda la qualifica di Energy Service Company secondo la normativa vigente, mentre la lettera C) individua nella certificazione conforme alla norma UNI CEI 11352 lo strumento attraverso il quale tale qualifica deve essere comprovata.

Si precisa, sotto il profilo terminologico, che l’accreditamento riguarda l’organismo che rilascia la certificazione, mentre l’operatore economico è il soggetto certificato come ESCO.
Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI357345-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 18:06

Domanda : Spett. le Ente, la scrivente società formula con la presente i seguenti quesiti: 1.Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 9.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” lett. B, si chiede conferma che per l’assolvimento del requisito “Servizio di gestione / conduzione degli impianti realizzati” per il quale è richiesto “di aver regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di gestione / conduzione degli impianti analoghi a quello da realizzare per un importo annuo dei costi almeno pari a 1.000.000,00 di euro” possano essere considerati unitamente, per la concorrenza dell’importo minimo richiesto, sia i servizi gestione / conduzione di impianti a servizio di immobili che i servizi di gestione / conduzione di impianti di pubblica illuminazione, oppure se si debba soddisfare tale requisito con un valore minimo di 1.000.000 di euro per gli impianti a servizio di immobili ed un ulteriore 1.000.000 di euro per gli impianti di pubblica illuminazione. 2.Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 9.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” lett. C, si chiede conferma della possibilità di poter indicare i Soggetti che svolgeranno i servizi di progettazione anche successivamente alla conclusione della prima fase. Distinti saluti.

Risposta : In riferimento al quesito presentato, articolato in più sub-quesiti si precisa quanto di seguito:

sub. Quesito n. 1: Si conferma che, ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto dal paragrafo 9.2, lettera B), possono essere computati cumulativamente sia i servizi di gestione e conduzione degli impianti a servizio degli immobili sia i servizi di gestione e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione.

Il disciplinare stabilisce un unico requisito economico riferito ai servizi analoghi di gestione e conduzione degli impianti e non prevede due distinte soglie, ciascuna pari a euro 1.000.000,00, per le due tipologie di impianto.

Non è pertanto richiesto il possesso di un requisito di euro 1.000.000,00 per gli impianti a servizio degli immobili e di un ulteriore requisito, di pari importo, per gli impianti di pubblica illuminazione.

Sono computabili esclusivamente gli importi relativi a prestazioni effettivamente riconducibili alla gestione e conduzione degli impianti. Nel caso di contratti aventi oggetto misto, gli importi relativi alle prestazioni analoghe dovranno essere distintamente individuabili e adeguatamente documentati nel caso di aggiudicazione.

sub. Quesito n. 2: Non si conferma. I soggetti che svolgeranno i servizi di progettazione dovranno essere indicati già in questa fase. Si veda la risposta pubblicata il 23/07/2026 al chiarimento n. PI357345-2.

Cordiali saluti.
Il RUP

Chiarimento PI357373-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 17:43

Domanda : Spett.le Ente, si forma la presente con riferimento all’avviso in oggetto, pubblicato nell'edizione della GU S: 131/2026 del 10/07/2026, al fine di richiedere una proroga formale del termine per la presentazione delle relative candidature, allo stato fissato per il 13 agosto 2026, con nuova scadenza 13 settembre 2026. La richiesta appare ragionevolmente motivata dal fatto che: -l’obbligatorietà del sopralluogo, da richiedere entro il 24/07/2026 ed effettuare entro il 30/07/2026, costituisce un’attività che risulta particolarmente impegnativa considerata la numerosità dei siti oggetto della futura procedura e la necessità di coordinare le disponibilità dei diversi soggetti coinvolti; -il termine fissato al 06/08/2026 per la pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti lascia agli operatori economici un periodo estremamente limitato per recepire i chiarimenti ricevuti prima della scadenza indicata; -non sono palesate, negli atti di gara, ragioni di particolare urgenza per la conclusione della procedura. In attesa di conoscere le Vs. determinazioni sul punto, si porgono distinti saluti.

Risposta : In merito alla richiesta del differimento del termine di presnetazione delle manifestazioni di interesse a partecpare al gialogo competitivo, si precisa che il termine del 13 agosto 2026 assegnato per la presentazione delle candidature risulta congruo rispetto alla natura degli adempimenti richiesti nella Fase 1, che ha funzione di prequalifica e comporta la presentazione della domanda e della documentazione amministrativa necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti, senza richiedere in questa fase la formulazione dell’offerta tecnica ed economica finale.

Inoltre si precisa che il suddetto termine è stato fissato a oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rispettando il termine previsto al comma 2 dell’art. 74 del d.lgs. 36/2023, e consente agli operatori economici di predisporre la documentazione richiesta.

Quanto al sopralluogo, il disciplinare ne disciplina le modalità di effettuazione anche mediante un soggetto delegato e, nel caso di partecipazione in forma associata, consente che sia eseguito da uno dei componenti del raggruppamento, secondo le modalità indicate al paragrafo 14. La numerosità degli immobili, già conoscibile dalla documentazione pubblicata, non costituisce pertanto, di per sé, una circostanza oggettivamente impeditiva della presentazione della candidatura.

La data del 6 agosto 2026 rappresenta il termine ultimo entro il quale saranno pubblicate le risposte ai quesiti ed è conforme alle previsioni dell'art. 88 comma 3 del d.lgs. 36/2023; i chiarimenti saranno comunque resi, ove possibile, anteriormente a tale data.

Non risultano, pertanto, allo stato, circostanze oggettivamente insuperabili o modifiche sostanziali della documentazione di gara tali da giustificare il differimento della scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse.

Resta salva l’adozione dei provvedimenti necessari qualora sopravvengano impedimenti tecnici della piattaforma o oggettive difficoltà, imputabili all’Amministrazione, nell’organizzazione dei sopralluoghi tempestivamente richiesti e/o laddove vengano apportate modifiche significative ai documenti di
gara.

Cordiali saluti.
Il RUP



Chiarimento PI355353-26

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 17:36

Domanda : Buongiorno nell'Avviso di gara tra i requisiti di Capacità Tecnica e Professionale viene richiesto al punto C) Disporre di Soggetti che svolgono i servizi di progettazione • con possesso dei requisiti di cui alla Parte V, dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023; • per i professionisti singoli o associati: è richiesta l’iscrizione presso i competenti ordini professionali; Per i progettisti che sono stati indicati dovrà essere attestato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. Nella Domanda di partecipazione è riportata la stessa dicitura senza campi liberi di compilazione per inserire i nominativi dei soggetti esterni indicati per il soddisfacimento di tali requisiti. Si chiede conferma che i nominativi di tali soggetti e le relative dichiarazioni attestanti l'assenza cause di esclusione e il possesso di iscrizione agli Albi professionali debbano essere presentati già in questa 1° fase. Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro. Distinti saluti

Risposta : In relazione al quesito formulato si conferma che, ai fini dell’ammissione alla fase successiva, il concorrente deve indicare i soggetti mediante i quali intende soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal paragrafo 9.2, lettera C), del disciplinare, relativo alla disponibilità dei soggetti che svolgeranno i servizi di progettazione.
Per il soddisfacimento del predetto requisito in questa fase, il concorrente deve presentare una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione del gruppo di lavoro e la specifica indicazione dei nominativi dei progettisti (interni e/o esterni), unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti (di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e professionale richiesti alla lettera C del punto 9.2 dell’avviso).
Si precisa che non è necessario, in questa fase 1 (pre qualifica), per l’ammissione, che i progettisti indicati nella predetta dichiarazione dal concorrente presentino, a loro volta, una propria dichiarazione ed il relativo DGUE sul possesso dei requisiti, la cui trasmissione sarà richiesta nella successiva fase di gara.

Si precisa inoltre che, nelle fasi successive della procedura di dialogo, è consentita l’eventuale integrazione del gruppo di progettazione e la dimostrazione degli ulteriori requisiti speciali correlati alle categorie d’opera, agli importi e alle prestazioni specialistiche che saranno stabiliti all’esito del dialogo. Tuttavia, quest’ultima possibilità non elimina né differisce il possesso del requisito minimo di ammissione previsto per la Fase 1 paragrafo 9.2, lettera C), come sopra chiarito.
Cordiali saluti.
Il RUP

Ultimo aggiornamento: 21-08-2026, 11:30