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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “ OCCHI SULLE VALLI TARO E CENO – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTERCOMUNALE” D.M. INTERNO 27.12.2024
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto338.980,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema22/07/2026
Termine richiesta chiarimenti20/08/2026 10:00
Termine presentazione delle offerte24/08/2026 18:00
Apertura busta amministrativa26/08/2026 14:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gedda Alberto

telefono: 0525824424

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

CIG: BC7DCE5CF2
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI401201-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 14:17

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, facendo seguito ai precedenti quesiti e, in particolare, al chiarimento fornito con Protocollo Risposta PI400414-26 del 12/08/2026, si ritiene opportuno richiedere un ulteriore chiarimento in merito alla distinzione tra: •la verifica, in sede di gara, della rispondenza dell'offerta tecnica alle caratteristiche minime e inderogabili previste dalla lex specialis; •la successiva accettazione dei materiali in fase esecutiva, di competenza della Direzione Lavori. Nella risposta al precedente quesito viene infatti precisato che: “l'accettazione di un prodotto è competenza del Direttore dei Lavori, e quindi non sarà la Commissione Giudicatrice (CG) a definire un prodotto idoneo o non idoneo alla posa in opera; alla CG spetta semplicemente il compito di valutare eventuali migliorie dei prodotti offerti rispetto a quelli previsti in Capitolato”. Viene altresì precisato che il rapporto di prova rilasciato da laboratorio accreditato, attestante l'esecuzione delle prove previste dalla norma UNI 10772:2016 e il relativo esito, dovrà essere presentato al Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell'operatore economico di anticiparne la produzione già in sede di offerta. Sul punto, tuttavia, si chiede di chiarire un aspetto che appare preliminare e distinto rispetto alla successiva accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori. L'art. 3 della Relazione Specialistica stabilisce espressamente che: “Le caratteristiche dei materiali di riferimento qui presentate saranno da intendersi come caratteristiche minime ed inderogabili per il sistema ed i suoi componenti.” Ne consegue che occorre distinguere la verifica della rispondenza dell'offerta ai requisiti tecnici minimi e inderogabili, propria della fase di gara, dalla successiva verifica e accettazione dei materiali effettivamente approvvigionati e destinati alla posa in opera. La prima verifica appare infatti necessariamente antecedente all'attribuzione dei punteggi relativi alle eventuali migliorie: affinché possa essere valutato quanto un prodotto sia migliorativo rispetto alle prestazioni minime richieste, deve essere preliminarmente accertato che il prodotto offerto soddisfi effettivamente tali prestazioni minime. Diversamente, si potrebbe determinare la situazione per cui un prodotto viene ammesso alla valutazione tecnica e concorre alla formazione del punteggio e dell'aggiudicazione pur non essendo stata verificata, in sede di gara, la sua rispondenza alle caratteristiche definite dalla documentazione progettuale come “minime ed inderogabili”. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la conformità dell'offerta alle specifiche tecniche minime previste dalla lex specialis costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta e deve essere verificata prima dell'aggiudicazione, restando distinta dalle verifiche proprie della successiva fase di esecuzione contrattuale. Si richiama, in particolare, Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2471, secondo cui la conformità del prodotto offerto alla normativa tecnica e alle specifiche tecniche concretamente previste dalla lex specialis deve essere dimostrata già in fase di gara, trattandosi di condizioni minime dell'aggiudicazione. Analogamente, TAR Sicilia, sez. II, 26 febbraio 2026, n. 536, ha evidenziato la necessità che la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche venga verificata anteriormente all'aggiudicazione, proprio in ragione della natura essenziale delle specifiche tecniche nella determinazione dell'oggetto della prestazione. Tale impostazione risulta altresì coerente con l'orientamento secondo cui la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis determina l'inammissibilità dell'offerta stessa e non può essere rimessa alla successiva fase esecutiva. Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che: 1.la Commissione Giudicatrice, prima di procedere alla valutazione delle eventuali caratteristiche migliorative e all'attribuzione dei relativi punteggi, debba verificare che i prodotti e le soluzioni tecniche offerti rispettino tutte le caratteristiche minime e inderogabili stabilite dalla documentazione di gara; 2.un prodotto che non rispetti anche una sola delle caratteristiche tecniche espressamente qualificate dalla lex specialis come minime e inderogabili non possa essere ammesso alla successiva valutazione delle migliorie, né possa la verifica di tale requisito essere integralmente differita alla fase di accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori; 3.con specifico riferimento alle telecamere OCR, la conformità alla norma UNI 10772:2016, ove prevista dalla documentazione progettuale quale caratteristica minima e inderogabile del prodotto, debba pertanto sussistere già con riferimento al prodotto offerto in sede di gara, restando alla successiva fase di accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori la verifica della corrispondenza tra il prodotto offerto e quello effettivamente fornito e destinato alla posa in opera; 4.conseguentemente, venga chiarito attraverso quale documentazione la Commissione Giudicatrice procederà, in sede di gara, alla verifica della rispondenza del prodotto OCR offerto al requisito UNI 10772:2016, considerato che il precedente chiarimento ha indicato come non obbligatoria in tale fase la produzione del rapporto di prova rilasciato da laboratorio accreditato. Si evidenzia infatti che il tema posto con il presente chiarimento non riguarda l'accettazione del materiale ai fini della posa in opera, che resta pacificamente di competenza della Direzione Lavori, bensì la diversa e antecedente verifica della conformità dell'offerta tecnica alle prescrizioni minime e inderogabili della lex specialis, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'offerta stessa e della successiva valutazione delle caratteristiche migliorative. Si richiede pertanto di precisare inequivocabilmente quali evidenze documentali debbano essere prodotte in sede di offerta affinché la Commissione possa verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime e inderogabili richieste, con particolare riferimento alla conformità delle telecamere OCR alla norma UNI 10772:2016. Distinti saluti

Risposta :

Si premette che tutti i materiali offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi del Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica, ed ovviamente anche i materiali presentati in sede di Offerta della miglioria tecnica dovranno rispondere a questi parametri minimi.

Va chiarito che nella busta tecnica sono richieste le sole migliorie, pertanto non è richiesto di allegare alcun materiale che risponde alle sole richieste di Capitolato, ma solamente quelli ritenuti migliorativi; si ribadisce che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, verificherà l'idoneità di ogni materiale offerto, sia migliorativo che non, che il Direttore dei Lavori decreterà per mezzo di apposito verbale; la mancata rispondenza dei materiali (caratteristiche minime di Capitolato più le migliorie offerte) comporterà l'impossibilità del Direttore dei Lavori di procedere con l'emissione del Verbale, e qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di riproporre materiali congrui, la Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di non procedere alla stipula del contratto.

Cordiali saluti.


Chiarimento PI393023-26

Ultimo aggiornamento: 12/08/2026 10:50

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si richiede 1 chiarimento in merito alla documentazione tecnica da produrre relativamente alle telecamere OCR oggetto di offerta. Con riferimento a art 3 relazione specialistica: “ Le caratteristiche dei materiali di riferimento qui presentate saranno da intendersi come caratteristiche minime ed inderogabili per il sistema ed i suoi componenti. Qualsiasi marca o modello indicati nei documenti è puramente a carattere esplicativo, quindi l’offerente potrà proporre prodotti con caratteristiche similari o superiori a quanto previsto in progetto; i materiali proposti dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione Lavori, che potrà richiedere test di prova a spese dell’offerente, per verificare la loro idoneità al perseguimento delle finalità progettuali” Appurato che potranno essere proposte apparecchiature con caratteristiche analoghe o superiori, nelle schede tecniche allegate alla Relazione Specialistica, relative alle telecamere OCR assunte come riferimento progettuale, è riportata, tra le caratteristiche del prodotto, la dicitura relativa alla certificazione secondo la norma UNI 10772:2016. Considerato che la caratteristica richiesta costituisce una specifica tecnica del prodotto posto a riferimento e che la norma UNI 10772:2016 definisce la classificazione delle prestazioni dei sistemi automatici di riconoscimento targhe (ANPR), nonché le modalità di verifica delle relative prestazioni mediante prove eseguite secondo specifici protocolli di prova, si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del rispetto della norma UNI 10772:2016, ciascun operatore economico debba allegare, in sede di offerta, copia conforme del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato, attestante l'esecuzione delle prove previste dalla medesima norma e l'esito delle stesse, quale idonea evidenza documentale a comprova del requisito richiesto.

Risposta :

Si premette che l'accettazione di un prodotto, è competenza del Direttore dei Lavori, e qiundi non sarà la Commissione Giudicatrice (CG) a definire un prodotto idoneo o non idoneo alla posa in opera; alla CG spetta semplicemente il compito di valutare eventuali migliorie dei prodotti offerti rispetto a quelli previsti in Capitolato, dettagli che l'offerente stesso dovrà comunque evidenziare in fase di presentazione dell'offerta per agevolare il compito della CG.

La presentazione di copia conforme del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato, attestante l'esecuzione delle prove previste dalla medesima norma e l'esito delle stesse, quale idonea evidenza documentale a comprova del requisito richiesto, dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori, ma nulla vieta che possa essere anticipata già in fase di presentazione dell'offerta.

Questo vale per tutti i prodotti che l'Aggiudicatario andrà a fornire; in sintesi l'offerta di gara dovrà solo evidenziare in cosa i prodotti sono migliori di quelli previsti in Capitolato, ma sarà in una fase successiva che avverrà l'Accettazione dei Materiali che sarà a cura della Direzione Lavori.


Distinti saluti

Chiarimento PI381770-26

Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 16:08

Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede conferma che la relazione tecnica non ha vincoli di numeri di pagine, tipo di carattere, grandezza carattere, interlinea e tutti eventuali parametri legati alla redazione della relazione. Grazie, cordiali saluti

Risposta : Si conferma che la relazione tecnica non ha vincoli di numero di pagina, tipo di carattere, grandezza del carattere, interlinea ed altri parametri.


Cordiali saluti

Chiarimento PI380101-26

Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 16:05

Domanda : Buongiorno, con la presente siamo a chiedere Vostra disponibilità per poter eseguire sopralluogo. Restiamo a disposizione Cordiali Saluti

Risposta : Il sopralluogo non è obbligatorio e non conferisce in ogni caso punteggi aggiuntivi. Per motivi organizzativi non è possibile prevedere sopralluoghi congiunti nei numerosi luoghi oggetto d'intervento; è tuttavia possibile per la ditta fare i necessari sopralluoghi in autonomia, e chiedere poi delucidazioni alla S.A e/o al progettista stesso.


Cordiali saluti

Chiarimento PI379836-26

Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 15:52

Domanda : Alla Stazione Appaltante – Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno Oggetto: richiesta di chiarimenti – procedura "Occhi sulle Valli del Taro e Ceno", realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale intercomunale. Con la presente si formulano i seguenti quesiti. Il disciplinare rinvia al documento sui criteri di valutazione per la soglia minima di sbarramento e per la riparametrazione dei punteggi, ma tale documento non le disciplina. Si chiede se siano previste e, in caso affermativo, con quali valori. Si chiede altresì se siano previsti il taglio delle ali (esclusione delle offerte estreme) e la valutazione dell'anomalia dell'offerta. Il documento sui criteri non riporta il valore dell'esponente a della formula per l'attribuzione del punteggio economico. Se ne chiede l'indicazione. L'art. 19 del capitolato tecnico pone a carico dell'Amministrazione le SIM dati M2M. Qualora il concorrente proponga di sostituire la connettività mobile con collegamenti radio o in fibra, si chiede di precisare a chi competano i relativi oneri ricorrenti e per quale durata. Le quattro postazioni indicate come non previste (O06, T01, T03, V05) possono formare oggetto di proposta migliorativa e, in tal caso, rientrano nella valutazione del criterio B.1c? Qualora ammesse, si chiede di indicare quali apparati siano previsti e quali le relative posizioni. La frase del documento sui criteri relativa agli allegati (elaborati grafici, schede tecniche, brochure) risulta incompleta nel file pubblicato. Si chiede il testo integrale della prescrizione e l'eventuale limite massimo di pagine per la relazione tecnica e/o per gli allegati. Il bando richiede l'iscrizione alla white list per le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012; il disciplinare riferisce tale iscrizione alla categoria prevalente OG1, mentre la categoria unica dell'appalto risulta essere OS5 classifica II. Trattandosi di requisito richiesto a pena di esclusione, si chiede conferma e chiarimento in merito all'incongruenza. Si chiede se l'installazione di apparati su edifici di culto o comunque tutelati (postazione V01) e su immobili di privati cittadini sia già assentita dalle competenti autorità, ovvero se l'acquisizione dei relativi titoli autorizzativi (ivi compresa l'eventuale autorizzazione paesaggistica) resti in capo all'appaltatore, con i possibili riflessi sui 180 giorni previsti per l'esecuzione. Si chiede se sia consentito utilizzare i pali dell'illuminazione pubblica come sostegno delle telecamere, se sia ammessa la loro foratura e se il gestore dell'impianto abbia previsto prescrizioni particolari al riguardo. Con riferimento ai siti in cui è indicata come già presente l'alimentazione elettrica, si chiede di commentare e dettagliare meglio la tipologia di collegamento al contatore esistente. Si ringrazia per i riscontri.

Risposta : In riferimento ai quesiti posti si riscontra quanto segue:

1) Non sono previste soglie di sbarramento, è invece prevista la riparametrazione dei punteggi. Non sono previsti il taglio delle ali e l'esclusione automatica delle offerte anomale.
2) Per un refuso di stampa non è stato riportato nei criteri di valutazione l'esponente della formula per l'attribuizione del punteggio economico, riportato però nella determina d'indizione di gara. L'esponente è pari a 0,5
3) Analogamente all'art. 19 del capitolato, gli oneri riccorenti rimangono a carico dell'amministrazioni.
4) In riferimento alle quattro postazioni (O00,T01, T03,V05) indicate come previste, si ritiene che non possano formare oggetto di proposta migliorativa per questo intervento.
5) Si allega tabella completa, con indicazioni di dettaglio sul formato. Non ci sono limiti sul numero di pagine.
6) La richiesta di iscrizione alla White list è prevista dall'art. 1 comma 52 e 53 della Legge 6/11/2012 n 190, in quanto nel progetto vi sono attività ricomprese tra quelle elencate al comma 53.
7) In riferimento all'installazione su edifici di culto o comunque tutelati, le autorizzazioni/assensi generalmente nominati sono in capo alla S.A.
8) In riferimento alla possibilità di utilizzo dei pali dell'illuminazione pubblica, si veda quanto indicato nella Relazione Specialistica (A2) par.4.3
9) Relativamente alla tipologia di collegamento al contattore esistente, si rimanda a quanto inicato nella Relazione Specialistica (A2) par.4.1.

Cordiali saluti.

Ultimo aggiornamento: 21-08-2026, 16:56