Quesito 1
Servizi di punta E.08/E.10 e IA.02/IA.03
Risposta
Si chiarisce che, in considerazione della formulazione aggregata adottata nella tabella dei requisiti di capacità tecnica e professionale:
- le categorie E.08/E.10 costituiscono, ai fini della presente procedura, un unico raggruppamento di ID opere;
- le categorie IA.02/IA.03 costituiscono, ai fini della presente procedura, un unico raggruppamento di ID opere;
- non è richiesto il possesso di requisiti autonomi e separati per ciascuna delle singole ID E.08, E.10, IA.02 e IA.03.
Pertanto, il requisito relativo ai servizi di punta è così determinato:
| Categoria/ID aggregata | Importo di riferimento | Requisito servizi di punta, pari a 0,80 |
|---|
| E.08/E.10 | € 1.500.000,00 | € 1.200.000,00 |
| IA.02/IA.03 | € 1.000.000,00 | € 800.000,00 |
Per ciascuno dei due raggruppamenti di categorie dovranno essere indicati almeno due servizi di punta, il cui importo complessivo dovrà raggiungere il valore sopra indicato.
L’importo pari a 0,80 volte il valore di riferimento deve quindi essere raggiunto complessivamente attraverso i due servizi di punta, e non da ciascun servizio singolarmente considerato.
Il divieto di frazionamento significa che ciascun singolo servizio indicato come servizio di punta deve essere riferibile integralmente al soggetto che lo dichiara, fatta salva la possibilità di valorizzare la quota effettivamente eseguita e documentabile quando il servizio sia stato svolto nell’ambito di un precedente raggruppamento temporaneo. Non è consentito sommare, per formare artificiosamente un singolo servizio di punta, più incarichi distinti.
Resta ammessa, all’interno delle categorie edilizia e impianti, la dimostrazione mediante servizi appartenenti alle ID indicate negli atti di gara o mediante servizi appartenenti alla medesima categoria con grado di complessità almeno pari a quello richiesto, alle condizioni previste dalla lex specialis.
La precedente formulazione secondo cui i servizi di punta dovevano soddisfare l’importo richiesto “per ciascuna ID opera” deve essere letta in coerenza con la tabella, nella quale le ID sono state aggregate.
Quesito 2
Requisiti relativi alla categoria S.03
Risposta
Si conferma che per la categoria S.03:
- è richiesta la presenza della professionalità abilitata e competente per lo svolgimento delle prestazioni strutturali previste;
- non è richiesto un autonomo importo minimo di servizi analoghi;
- non è richiesto un autonomo requisito relativo ai servizi di punta.
La categoria S.03 rileva pertanto ai fini dell’individuazione della professionalità incaricata e della ripartizione delle prestazioni nell’eventuale RTP, ma non comporta ulteriori requisiti economico-finanziari o tecnico-professionali rispetto a quelli espressamente indicati nella tabella della lex specialis.
L’eventuale componente dell’RTP incaricato della prestazione S.03 dovrà comunque possedere l’idoneità professionale necessaria e indicare il professionista responsabile della prestazione.
Quesito 3
Certificazioni “14000” e applicazione dei sub-criteri 2.b e 2.c agli RTP
Risposta
a) Certificazione ambientale
Il riferimento generico alla certificazione “14000” deve intendersi riferito alla certificazione:
UNI EN ISO 14001, Sistema di gestione ambientale
in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e pertinente all’attività svolta dal concorrente.
Il riferimento “14000” costituisce pertanto un’imprecisione terminologica.
b) Applicazione agli RTP
La disciplina prevista negli atti con riferimento agli “RTI/COC” trova applicazione anche ai raggruppamenti temporanei di professionisti, RTP, costituiti o costituendi.
c) Modalità di attribuzione
Il possesso delle certificazioni è verificato separatamente:
- UNI EN ISO 14001: massimo 1 punto;
- UNI/PdR 125:2022: massimo 1 punto.
Per ciascuna certificazione, il relativo punto è attribuito esclusivamente se la certificazione è posseduta da tutti i componenti del raggruppamento tenuti a possederla.
Nel caso di RTP comprendente professionisti singoli, il mancato possesso della specifica certificazione da parte anche di uno dei componenti comporta la mancata attribuzione del punto relativo a quella certificazione.
La mancanza di una certificazione non incide sull’attribuzione del punto relativo all’altra certificazione, qualora quest’ultima sia posseduta da tutti i componenti.
Le certificazioni costituiscono elementi premiali dell’offerta e non requisiti di partecipazione.
Quesito 4
Riparametrazione, offerta temporale e soglia minima di 50 punti
Risposta
Si chiarisce che la valutazione è articolata come segue:
| Componente | Punteggio massimo |
|---|
| Offerta tecnica qualitativa e tabellare, criteri da 1 a 4 | 80 punti |
| Offerta temporale, criterio 5 | 10 punti |
| Offerta economica | 10 punti |
| Totale | 100 punti |
|---|
La Busta B comprende sia l’offerta tecnica sia l’offerta temporale, per un totale massimo di 90 punti. Tale qualificazione documentale non modifica tuttavia la distinta natura delle due componenti.
La sequenza di calcolo è la seguente:
- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici da 1 a 4, massimo 80 punti;
- riparametrazione del solo punteggio tecnico relativo ai criteri da 1 a 4, attribuendo 80 punti alla migliore offerta tecnica e riproporzionando linearmente i punteggi delle altre offerte;
- verifica della soglia minima di 50 punti sul punteggio tecnico riparametrato, massimo 80 punti;
- esclusione dalla fase successiva delle offerte che non raggiungano almeno 50 punti tecnici riparametrati;
- attribuzione, ai soli concorrenti che abbiano superato la soglia, del punteggio relativo all’offerta temporale, massimo 10 punti;
- apertura e valutazione dell’offerta economica.
Pertanto:
- la riparametrazione non comprende il punteggio temporale;
- la soglia di 50 punti è verificata esclusivamente sul punteggio tecnico riparametrato di massimo 80 punti;
- il punteggio temporale non concorre al raggiungimento della soglia tecnica.
Quesito 5
Termine della progettazione, offerta temporale e dies a quo
Risposta
Si conferma che:
- il termine posto a base dell’offerta temporale è pari a 70 giorni naturali e consecutivi;
- la prestazione da completare entro tale termine è la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del primo lotto;
- il riferimento alla “consegna del PFTE” costituisce un refuso, essendo il PFTE già disponibile, approvato e posto a base della procedura;
- la riduzione massima offerta è pari al 20 per cento del termine posto a base di gara, corrispondente a un massimo di 14 giorni;
- il termine minimo risultante dall’offerta non potrà pertanto essere inferiore a 56 giorni naturali e consecutivi.
Il termine decorre dalla data del verbale o provvedimento formale di avvio dell’esecuzione della prestazione adottato o sottoscritto dal RUP, successivamente alla stipulazione del contratto.
In caso di esecuzione anticipata in via d’urgenza, il termine decorre dalla data indicata nel relativo verbale di consegna anticipata o provvedimento di esecuzione anticipata, anche se precedente alla stipulazione del contratto.
I tempi necessari per:
- la verifica del progetto;
- l’approvazione da parte della stazione appaltante;
- l’esame da parte degli enti competenti;
- l’acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni;
non sono computati nel termine contrattuale, purché l’eventuale sospensione del termine sia disposta o riconosciuta per iscritto dal RUP e non dipenda da incompletezze, errori, omissioni o ritardi imputabili all’affidatario.
Il medesimo criterio si applica al termine ridotto risultante dall’offerta temporale.
Quesito 6
BIM, Capitolato Informativo e specifiche Open BIM
Risposta
a) Capitolato Informativo
La Stazione Appaltante precisa che non è stato predisposto un autonomo Capitolato Informativo separato dagli atti pubblicati.
Le prescrizioni contenute nel paragrafo 4.3 dell’Allegato C, come integrate dal presente chiarimento, costituiscono il riferimento informativo contrattuale applicabile.
L’affidatario dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante, all’avvio della progettazione, un piano di gestione informativa della commessa coerente con tali prescrizioni.
b) Specifiche di scambio
Ai fini dell’uniforme predisposizione dell’offerta e della successiva esecuzione si adottano le seguenti specifiche minime:
- formato di consegna aperto: IFC4;
- vista di riferimento: Reference View;
- formato di gestione delle issue: BCF 2.1;
- unità di misura lineare: metro;
- sistema di riferimento: quello utilizzato negli elaborati del PFTE e nei rilievi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- georeferenziazione: dovrà risultare coerente con la documentazione di rilievo e con gli elaborati di progetto disponibili;
- classificazione: utilizzo delle entità e delle proprietà IFC pertinenti, senza obbligo di adozione di ulteriori sistemi proprietari di classificazione;
- sviluppo informativo: adeguato al livello di progetto esecutivo e tale da assicurare piena coerenza tra modelli, elaborati grafici, computo, relazioni e capitolato.
Non sono richiesti, ai fini della partecipazione, ulteriori livelli o matrici informative non pubblicati.
c) Non conformità e CDE
Le non conformità BIM contestate dalla Stazione Appaltante dovranno essere risolte e ripresentate entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, salvo diverso termine motivatamente assegnato dal RUP in relazione alla natura della non conformità.
Il CDE sarà costituito dall’ambiente digitale messo a disposizione o autorizzato dalla Stazione Appaltante. Le convenzioni definitive di denominazione, caricamento, revisione e approvazione saranno concordate all’avvio della prestazione, senza introdurre oneri o requisiti ulteriori rispetto agli atti di gara.
In assenza di diversa disposizione, la denominazione dei file dovrà riportare almeno:
- identificativo della commessa;
- lotto;
- disciplina;
- fase progettuale;
- revisione;
- data.
d) Requisiti vincolanti
Si conferma che non potranno essere richiesti all’aggiudicatario requisiti BIM ulteriori, sostanziali e non desumibili dagli atti di gara, dal presente chiarimento o dalla normativa obbligatoriamente applicabile.
Le alternative e i campi tra parentesi quadre presenti nel paragrafo 4.3 devono intendersi sostituiti dalle specifiche sopra indicate.
Quesito 7
CAM Edilizia applicabili
Risposta
Il riferimento applicabile alla procedura è costituito dal D.M. 24 novembre 2025, recante i nuovi Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, è entrato in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione e, dalla relativa entrata in vigore, ha abrogato il D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e il decreto modificativo del 5 agosto 2024.
Pertanto:
- i richiami al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 contenuti negli Allegati B e C devono intendersi superati;
- trova applicazione il D.M. 24 novembre 2025;
- i CAM EPC di cui al D.M. 12 agosto 2024 trovano applicazione esclusivamente per gli aspetti pertinenti al contratto EPC e alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
- resta ferma l’applicazione delle disposizioni normative inderogabili vigenti ratione temporis.
Non saranno richiesti all’offerente adempimenti riferiti a disposizioni sopravvenute dopo la pubblicazione della procedura che comportino una modifica sostanziale delle condizioni dell’offerta, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esecuzione e modifiche contrattuali.
Quesito 8
Riferimenti a documenti interni e rinvii redazionali dell’Allegato C
Risposta
a) Documenti interni
Le espressioni:
- “nei tuoi recenti documenti interni”;
- “nei tuoi recenti elaborati interni”;
- “nelle tue relazioni DNSH interne”;
- “tua prassi interna recente”;
costituiscono residui redazionali e sono prive di valore prescrittivo.
Tali espressioni non rinviano a documenti, procedure, relazioni, istruzioni o prassi ulteriori rispetto alla documentazione pubblicata.
Nessun documento interno non pubblicato costituisce parte della lex specialis o potrà essere assunto quale parametro di ammissione, valutazione dell’offerta o esecuzione della prestazione.
b) Articolo Z e numerazione
Il riferimento alla “documentazione di cui al precedente articolo Z”, contenuto al paragrafo 4.7, deve intendersi riferito alla documentazione ambientale e di sostenibilità indicata al paragrafo 4.6 dell’Allegato C.
Il paragrafo corretto relativo al pagamento dei compensi è il paragrafo 14 del corpo dell’Allegato C, indipendentemente dalla diversa indicazione riportata nel sommario o negli altri documenti.
I rinvii al paragrafo 15 contenuti nel Disciplinare e nello Schema di contratto devono quindi intendersi riferiti al paragrafo 14 dell’Allegato C.
Resta ferma la disciplina sostanziale del pagamento dei compensi, come coordinata con le risposte ai quesiti 9 e 14.
Quesito 9
Coordinamento e conferma definitiva dei corrispettivi
Risposta
Si precisa che il prospetto definitivo dei corrispettivi è il seguente:
| Prestazione | Competenze | Spese | Imponibile | INARCASSA 4% | Totale |
|---|
| Progettazione esecutiva e CSP, I lotto | € 83.071,80 | € 20.269,52 | € 103.341,32 | € 4.133,65 | € 107.474,97 |
| DL e CSE, I lotto | € 103.819,88 | € 25.294,30 | € 129.114,18 | € 5.164,57 | € 134.278,75 |
| Progettazione esecutiva e CSP, II lotto | € 38.942,09 | € 9.723,32 | € 48.665,41 | € 1.946,62 | € 50.612,03* |
| DL e CSE, II lotto | € 44.961,77 | € 11.240,44 | € 56.202,21* | € 2.248,09 | € 58.450,30* |
Ai fini contrattuali e della conservazione del valore complessivo dell’affidamento, prevalgono i totali già approvati e riportati nel quadro riepilogativo:
| Prestazione | Totale contrattuale di riferimento |
|---|
| Progettazione esecutiva e CSP, I lotto | € 107.474,97 |
| DL e CSE, I lotto | € 134.278,75 |
| Progettazione esecutiva e CSP, II lotto | € 50.612,02 |
| DL e CSE, II lotto | € 58.450,31 |
| Valore complessivo affidamento, opzioni comprese | € 350.816,05 |
|---|
* Le differenze di un centesimo derivano dagli arrotondamenti eseguiti sulle singole componenti. Ai fini della procedura prevalgono i totali contrattuali riportati nella seconda tabella.
Devono pertanto considerarsi non applicabili i diversi valori riportati nel testo discorsivo dell’Allegato B e nello Schema di contratto, in particolare:
- € 83.159,86;
- € 20.291,01;
- € 104.867,62;
- € 56.202,93.
La Stazione Appaltante procederà al coordinamento dello Schema di contratto e degli altri documenti della lex specialis sulla base del quadro sopra riportato.
Quesito 10
Collaudi: inclusione o esclusione dall’affidamento
Risposta
Si conferma che l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo, statico o funzionale in qualità di collaudatore terzo non è ricompresa nel presente affidamento.
Le somme:
- € 33.995,90 per il primo lotto;
- € 15.611,95 per il secondo lotto;
sono accantonamenti del quadro economico e non concorrono al valore dell’affidamento di € 350.816,05. Tali somme potranno essere destinate a separati affidamenti o utilizzate secondo le determinazioni della Stazione Appaltante.
Rientrano invece nell’incarico opzionale di Direzione dei lavori:
- l’assistenza al collaudo;
- la partecipazione alle prove e verifiche funzionali;
- la raccolta e il controllo delle certificazioni;
- la predisposizione della documentazione di competenza della Direzione lavori;
- l’emissione degli atti e certificati attribuiti dalla normativa alla Direzione lavori;
- l’assistenza al collaudatore eventualmente nominato.
Il riferimento ai “collaudi funzionali dell’impianto” contenuto nell’Allegato B deve essere inteso come assistenza e presidio tecnico alle prove funzionali nell’ambito della Direzione lavori, non come assunzione dell’incarico autonomo di collaudatore.
Quesito 11
Requisito economico-finanziario alternativo mediante copertura assicurativa
Risposta
a) Importo opere del secondo lotto
Si conferma che l’importo corretto delle opere del secondo lotto è:
€ 705.393,45
Il valore “€ 705.5393,45” costituisce un errore materiale.
b) Massimale minimo
Il valore complessivo delle opere è:
- primo lotto: € 2.067.673,32;
- secondo lotto: € 705.393,45;
- totale: € 2.773.066,77.
Il massimale minimo della copertura assicurativa richiesta quale requisito alternativo è pertanto pari al 10 per cento del valore delle opere:
€ 277.306,68
c) RTP
In caso di RTP, il requisito può essere soddisfatto cumulativamente attraverso le coperture assicurative dei componenti, purché:
- la somma dei massimali disponibili non sia inferiore a € 277.306,68;
- ciascun componente incaricato di prestazioni professionali sia coperto da polizza professionale coerente con le attività assunte;
- il massimale riferibile a ciascun componente sia proporzionato alla quota e alla natura delle prestazioni che il componente dichiara di eseguire;
- non sia valorizzata più volte la medesima quota di massimale già impegnata o indisponibile.
Qualora una polizza copra unitariamente tutti i componenti e tutte le prestazioni affidate al raggruppamento per un massimale almeno pari a quello richiesto, il requisito si considera soddisfatto.
d) Distinzione dalla polizza contrattuale
Si conferma che:
- la copertura di € 277.306,68 rileva quale requisito economico-finanziario alternativo di partecipazione;
- la polizza con massimale unico complessivo di € 5.000.000,00 prevista dall’Allegato C costituisce distinta garanzia contrattuale richiesta all’aggiudicatario prima dell’avvio dell’esecuzione.
Il possesso della copertura utilizzata ai fini della partecipazione non esonera l’aggiudicatario dalla presentazione della polizza contrattuale richiesta dalla lex specialis.
Quesito 12
Sub-criterio 1.a: servizi di sola progettazione e Direzione lavori
Risposta
Si conferma che, ai fini del sub-criterio 1.a, sono ammissibili interventi per i quali il concorrente abbia svolto la sola progettazione, senza avere svolto anche la Direzione lavori, purché:
- la progettazione sia almeno di livello PFTE o definitivo, secondo la denominazione applicabile ratione temporis;
- la progettazione sia stata approvata dalla committenza;
- il servizio sia stato eseguito negli ultimi dieci anni;
- l’intervento rientri nelle tipologie indicate dal criterio;
- il concorrente documenti l’effettivo svolgimento della prestazione dichiarata.
La denominazione del criterio, che fa riferimento alla “progettazione e direzione dei lavori”, individua complessivamente l’esperienza tecnica oggetto di valutazione, ma non impone che entrambe le prestazioni siano state svolte sul medesimo intervento.
L’eventuale svolgimento anche della Direzione lavori potrà essere illustrato nella scheda soltanto quale elemento descrittivo dell’esperienza, senza costituire condizione minima di ammissibilità del servizio.
Quesito 13
Prevenzione incendi: fase contrattuale e corrispettivo
Risposta
Si chiarisce la seguente ripartizione.
Fase di progettazione esecutiva e CSP
Rientrano nella prestazione base relativa al primo lotto:
- la progettazione antincendio;
- la verifica della necessità dell’esame progetto;
- la predisposizione e presentazione dell’eventuale istanza di valutazione del progetto;
- le relazioni, gli elaborati grafici e la documentazione tecnica necessaria all’approvazione del progetto esecutivo;
- il recepimento delle prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco in relazione al progetto.
Tali attività sono comprese nel corrispettivo della progettazione esecutiva e CSP del relativo lotto.
Fase opzionale di Direzione lavori e CSE
Rientrano nella prestazione opzionale:
- il controllo della corretta esecuzione delle opere antincendio;
- la verifica delle certificazioni dei materiali, prodotti e impianti;
- le asseverazioni di competenza;
- la predisposizione o integrazione della documentazione finale;
- la presentazione della SCIA antincendio;
- l’assistenza durante il procedimento e l’eventuale sopralluogo dei Vigili del Fuoco;
- gli adempimenti necessari al perfezionamento del procedimento antincendio.
Tali attività sono comprese nel corrispettivo relativo alla Direzione lavori e al CSE del lotto interessato.
Il richiamo all’esame progetto contenuto nella descrizione della “Fase SCIA” deve intendersi riferito esclusivamente a eventuali aggiornamenti o integrazioni resi necessari durante l’esecuzione. Non comporta lo spostamento dell’originario esame progetto dalla fase di progettazione alla fase di Direzione lavori.
Non sono dovuti ulteriori compensi, salvo il caso di modifiche sostanziali delle prestazioni formalmente disposte dalla Stazione Appaltante e ammissibili ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Restano a carico della Stazione Appaltante i diritti dovuti al Comando dei Vigili del Fuoco.
Quesito 14
Quota soggetta a ribasso e ricalcolo del contributo INARCASSA
Risposta
Si conferma che il ribasso percentuale offerto si applica esclusivamente alla componente spese e oneri accessori.
Le basi monetarie soggette a ribasso sono:
| Prestazione | Spese soggette a ribasso |
|---|
| Progettazione esecutiva e CSP, I lotto | € 20.269,52 |
| DL e CSE, I lotto | € 25.294,30 |
| Progettazione esecutiva e CSP, II lotto | € 9.723,32 |
| DL e CSE, II lotto | € 11.240,44 |
| Totale spese soggette al ribasso unico | € 66.527,58 |
|---|
Non è soggetta a ribasso la componente qualificata negli atti come competenze professionali.
Il medesimo ribasso percentuale unico offerto in gara si applicherà:
- alla prestazione base del primo lotto;
- alla Direzione lavori e CSE del primo lotto, se attivata;
- alla progettazione esecutiva e CSP del secondo lotto, se attivata;
- alla Direzione lavori e CSE del secondo lotto, se attivata.
Per ciascuna prestazione, il corrispettivo sarà calcolato secondo la formula:
Competenze professionali + spese al netto del ribasso + contributo previdenziale applicato sul relativo imponibile.
Il contributo INARCASSA del 4 per cento sarà quindi ricalcolato sul corrispettivo imponibile risultante dopo l’applicazione del ribasso alle spese.
L’IVA sarà applicata successivamente secondo l’aliquota di legge e non è compresa nel valore dell’affidamento indicato negli atti.
Quesito 15
Categoria P.02: professionalità, ripartizione nell’RTP e requisiti
Risposta
a) Professionalità competente
Le prestazioni ricondotte alla categoria P.02 riguardano le opere esterne e paesaggistiche comprese nell’intervento.
Esse dovranno essere svolte da un professionista abilitato secondo il rispettivo ordinamento professionale e competente per la natura delle attività.
b) Ripartizione nell’RTP
Ai fini della presente procedura, la P.02 è ricompresa nella prestazione principale relativa alle opere architettoniche ed edilizie E.08/E.10.
Non è richiesta la costituzione di un autonomo componente del RTP dedicato esclusivamente alla P.02.
La prestazione P.02 dovrà quindi essere assunta:
- dal componente incaricato della progettazione E.08/E.10, per la fase progettuale;
- dal componente incaricato della Direzione lavori E.08/E.10, per la fase esecutiva.
È ammesso che il medesimo componente individui all’interno del proprio gruppo di lavoro una specifica professionalità competente, purché riconducibile al componente secondo le regole della lex specialis.
c) Requisiti
Per la categoria P.02 non sono richiesti:
- autonomi importi di servizi analoghi;
- autonomi servizi di punta;
- ulteriori requisiti speciali di partecipazione.
Resta necessario il possesso dell’idoneità professionale da parte del soggetto che materialmente svolgerà la prestazione.
d) Indicazione nella documentazione
Nella documentazione di partecipazione dell’RTP, il componente interessato dovrà indicare che la prestazione E.08/E.10 comprende anche le attività P.02 previste dagli atti.
Non dovrà essere indicata una separata percentuale di partecipazione o di esecuzione per la P.02, salvo l’eventuale specificazione descrittiva all’interno della ripartizione delle attività del gruppo di lavoro.
Quesito 16
DNSH: disciplina operativa e checklist applicabili al finanziamento FESR
Risposta
Il riferimento operativo principale è costituito dalla documentazione relativa al PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 e al Bando approvato con D.G.R. n. 568/2025.
In particolare, dovranno essere assunti come riferimento:
- gli Indicatori obiettivi DNSH, Allegato C del bando regionale;
- la Relazione DNSH iniziale, Allegato D;
- il modello di Climate Proofing, fase di screening, Allegato E.1;
- ove necessario, il modello di Climate Proofing per l’analisi dettagliata, Allegato E.2;
- le eventuali istruzioni regionali relative all’attuazione, monitoraggio e rendicontazione dell’intervento.
La documentazione ufficiale del bando regionale comprende espressamente gli indicatori DNSH, la Relazione DNSH iniziale e i modelli di adattamento climatico in fase di screening e analisi dettagliata.
I riferimenti contenuti nell’Allegato B alle guide operative elaborate per PNRR e PNC hanno valore metodologico e sussidiario. Essi potranno essere utilizzati quando compatibili, ma non sostituiscono né prevalgono sulla disciplina e sulla modulistica specifica del PR FESR Emilia-Romagna.
Si conferma che:
- l’elaborato PFTE GEN 01 08, Relazione DNSH iniziale;
- l’elaborato PFTE GEN 01 09, Modelli di dichiarazione Climate Proofing;
costituiscono la baseline documentale da verificare, aggiornare e integrare nella progettazione esecutiva.
Ai fini del sub-criterio 4.b sarà valutata la metodologia proposta per:
- l’aggiornamento della baseline;
- la verifica dei sei obiettivi ambientali;
- la tracciabilità dei requisiti negli elaborati;
- la gestione dei controlli ex ante ed ex post;
- il monitoraggio delle eventuali non conformità;
- il coordinamento tra DNSH, Climate Proofing, CAM, capitolato e Direzione lavori.
Quesito 17
Clausole dell’art. 47 del D.L. 77/2021 contenute nello Schema di contratto
Risposta
a) Applicabilità
Le clausole dell’art. 47 del D.L. 77/2021 si applicano alle procedure afferenti a investimenti finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare o dei regolamenti europei espressamente richiamati dalla disposizione.
La presente procedura risulta finanziata nell’ambito del PR FESR 2021-2027, nonché mediante altre risorse indicate negli atti, senza impiego dichiarato di risorse PNRR o PNC.
Pertanto, le clausole dell’art. 9 dello Schema di contratto che richiamano direttamente l’art. 47 del D.L. 77/2021 devono considerarsi non applicabili alla presente procedura, fatto salvo il rispetto:
- della legislazione generale in materia di parità di trattamento e non discriminazione;
- degli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, quando applicabili;
- degli obblighi relativi al rapporto sulla situazione del personale, quando applicabili;
- degli ulteriori obblighi sociali e occupazionali previsti dalla normativa generale e dalla documentazione del finanziamento FESR.
b) Professionisti e RTP
Non essendo applicabili alla procedura gli obblighi speciali dell’art. 47, non devono essere effettuate specifiche verifiche ai sensi della medesima disposizione sui singoli professionisti o componenti dell’RTP.
Gli eventuali obblighi derivanti dalla legislazione generale devono essere verificati separatamente in capo a ciascun operatore economico in relazione alla propria natura giuridica, organizzazione e numero di dipendenti.
c) Quota del 30 per cento
Non trova applicazione alla presente procedura l’obbligo speciale di destinare almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto all’occupazione giovanile e femminile.
In ogni caso, la norma collega la quota alle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto. In assenza di nuove assunzioni non si determina una base occupazionale sulla quale applicare la percentuale.
d) Penali
Le penali specificamente collegate agli adempimenti dell’art. 47 del D.L. 77/2021 non sono applicabili.
Resta applicabile la disciplina generale delle penali prevista dal Capitolato e dal contratto per i ritardi imputabili all’affidatario rispetto alle scadenze contrattuali relative alle prestazioni professionali.
Il richiamo ai “tempi offerti in sede di gara” non può essere utilizzato per sanzionare ritardi relativi a documenti soggetti a termini autonomi diversi dal termine di progettazione, se tali termini non sono stati previamente e univocamente stabiliti negli atti contrattuali.
L’art. 9 dello Schema di contratto dovrà essere conseguentemente coordinato prima della stipulazione.
Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Sanfelici