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Dati del bando

GARA EUROPEA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA MESSA IN TRASPARENZA E LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE FINANZIATO DAL Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI 2021–2027, PROG-1152 “L.O.R.R. – Lingua, Orientamento, Riconoscimento, Reti con i CPIA” - CUP C31I25000550006
Ente appaltanteUNIONE TERRE D'ACQUA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto300.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema29/07/2026
Termine richiesta chiarimenti14/08/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte31/08/2026 10:00
Apertura busta amministrativa31/08/2026 10:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Fatone Ciro Serafino

telefono: 0516461203

Quaquarelli Erica

telefono: 051681293

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Fornitura di piattaforme digitali

CIG: BC8A22211A
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI402252-26

Ultimo aggiornamento: 19/08/2026 12:42

Domanda : Q4/11 - Certificazioni ISO e criterio A.6 Con riferimento al criterio A.6 e ai requisiti relativi alle certificazioni, si chiede di confermare il quadro definitivo delle certificazioni richieste come requisito minimo, di quelle valutate come premiali e delle eventuali misure equivalenti ammesse, con particolare riferimento a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27018. Si chiede altresì di confermare quale formulazione del criterio A.6 debba essere considerata vincolante ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito costituiscono requisiti minimi:

  • certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001, pertinente all’oggetto dell’affidamento;

  • conformità allo standard ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati personali nei servizi cloud, da documentare nell’ambito del sistema ISO/IEC 27001, ovvero mediante misure equivalenti idoneamente documentate;

  • conformità dell’infrastruttura cloud alla disciplina applicabile ai servizi cloud destinati alla Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito del criterio A.6 – massimo 6 punti, sono invece valutate esclusivamente come premiali, nella misura di 1 punto ciascuna, le seguenti certificazioni:
ISO/IEC 27701; ISO/IEC 27017; ISO/IEC 20000-1; ISO 22301; ISO 9001 e/o ISO 14001, complessivamente considerate; UNI/PdR 125:2022.

Le certificazioni dovranno essere in corso di validità, pertinenti all’oggetto dell’affidamento e rilasciate da organismi accreditati. Sono ammesse certificazioni equivalenti e, nei casi consentiti dalla normativa vigente, mezzi di prova idonei a dimostrare l’adozione di misure equivalenti.

ISO/IEC 27001 e la conformità ISO/IEC 27018, in quanto requisiti minimi, non danno luogo ad attribuzione di punteggio.

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, la formulazione sopra riportata del criterio A.6 è l’unica da considerarsi vincolante. Ogni diversa indicazione contenuta nell’art. 10.7 del Capitolato deve intendersi conseguentemente rettificata.

Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terred’acqua


Chiarimento PI402259-26

Ultimo aggiornamento: 19/08/2026 12:40

Domanda : Q8/11 - Migliorie di modesta entità incluse nel corrispettivo Con riferimento alle implementazioni migliorative di modesta entità da assicurare senza oneri aggiuntivi, si chiede di chiarire i criteri utilizzati per distinguere tali interventi dalle evolutive o modifiche di maggiore portata e, ove possibile, di indicare eventuali limiti dimensionali, temporali o quantitativi utili a definire il perimetro delle attività comprese nel corrispettivo contrattuale.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito per implementazioni migliorative di modesta entità si intendono gli interventi circoscritti di ottimizzazione della piattaforma, che non comportano l’introduzione di nuove funzionalità sostanziali o una modifica significativa dell’architettura e del perimetro funzionale previsto dal Capitolato.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nel corrispettivo contrattuale:

  • miglioramenti della navigazione e dell’organizzazione delle pagine;

  • modifica della sequenza delle schermate o delle azioni;

  • semplificazione dei passaggi operativi;

  • miglioramenti dell’usabilità da parte degli operatori;

  • adeguamenti di etichette, campi, messaggi, visualizzazioni e modalità di presentazione delle informazioni;

  • piccoli adattamenti derivanti dai feedback raccolti durante la sperimentazione.

Sono invece da considerarsi interventi di maggiore portata quelli che comportano nuovi moduli o funzionalità non previsti dal perimetro contrattuale o modifiche sostanziali dei processi e delle funzionalità della piattaforma.

Non sono previsti specifici limiti quantitativi o temporali: la qualificazione dell’intervento sarà effettuata in relazione alla natura, complessità e impatto della modifica richiesta.


Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terred’acqua



Chiarimento PI402261-26

Ultimo aggiornamento: 19/08/2026 12:37

Domanda : Q9/11 - Volumi inclusi nel corrispettivo Con riferimento ai volumi indicati nella documentazione di gara, tra cui 10 CPIA/punti di accesso, 140 utenti e 2.700 fascicoli individuali, si chiede di precisare se tali valori rappresentino il dimensionamento minimo di riferimento, i volumi massimi ricompresi nel corrispettivo contrattuale oppure valori iniziali suscettibili di incremento nel corso dell’esecuzione. In tale ultimo caso, si chiede di chiarire il trattamento degli eventuali incrementi significativi.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito i valori indicati nella documentazione di gara – 10 CPIA/punti di accesso, circa 140 utenti e circa 2.700 fascicoli individuali – rappresentano il dimensionamento minimo di riferimento della fase iniziale e non costituiscono volumi massimi.

La piattaforma dovrà essere progettata in modo scalabile, tenendo conto della possibile successiva estensione del servizio alla rete nazionale dei CPIA.

A titolo di stima per il dimensionamento prospettico, l'estensione potrà interessare:

  • fino a circa 130 CPIA/punti di accesso;

  • mediamente 5-8 operatori per ciascun punto di accesso;

  • circa 500 fascicoli individuali per ciascun punto di accesso.

Tali valori costituiscono stime indicative e non volumi garantiti.

Gli incrementi dei punti di accesso, degli utenti e dei fascicoli che non comportino modifiche sostanziali delle funzionalità della piattaforma dovranno essere gestibili attraverso la normale scalabilità della soluzione offerta.


Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terred’acqua


Chiarimento PI402262-26

Ultimo aggiornamento: 19/08/2026 12:35

Domanda : Q10/11 - Decorrenza del quinquennio di esercizio Con riferimento al periodo di operatività e manutenzione successivo alla conclusione del progetto, si chiede di precisare da quale data debba decorrere il quinquennio previsto e se eventuali proroghe del progetto finanziato possano determinare uno slittamento della data iniziale o finale del periodo di servizio senza corrispettivi aggiuntivi.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito si chiarisce che il periodo quinquennale non decorre dalla conclusione del progetto finanziato, ma, come previsto dall’art. 13 del Capitolato Tecnico, dalla data di avvio del contratto.

Pertanto:

  • la durata del servizio SaaS, comprensivo delle attività di esercizio, assistenza e manutenzione previste dal Capitolato, è pari a cinque anni dalla data di avvio del contratto;

  • eventuali proroghe della durata del progetto FAMI non determinano alcuno slittamento automatico della data iniziale o finale del quinquennio contrattuale;

  • conseguentemente, eventuali proroghe del progetto non comportano l’obbligo per l’affidatario di prestare gratuitamente il servizio oltre la scadenza dei cinque anni.

L’eventuale prosecuzione del servizio oltre tale termine potrà avvenire esclusivamente mediante uno specifico atto adottato secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto e dalla normativa vigente.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato in ordine all’ulteriore periodo minimo di due anni successivi alla scadenza del servizio, riferito esclusivamente alla disponibilità, esportabilità e accessibilità controllata dei dati e dei documenti, e non alla prosecuzione ordinaria del servizio SaaS e della manutenzione


Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terred’acqua


Chiarimento PI402264-26

Ultimo aggiornamento: 19/08/2026 12:16

Domanda : Q11/11 - Requisiti cloud e qualificazione ACN Con riferimento all’erogazione in modalità SaaS e ai requisiti di sicurezza previsti per il cloud, si chiede di precisare la classificazione prevista per dati e servizi e il livello di qualificazione richiesto al Cloud Service Provider ai sensi della disciplina ACN applicabile, nonché se tale requisito debba essere posseduto direttamente dall’operatore economico o possa essere soddisfatto mediante l’utilizzo di un CSP qualificato.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito, i dati e i servizi oggetto dell’affidamento sono classificati come ordinari ai sensi della vigente disciplina ACN.

Conseguentemente, il servizio SaaS effettivamente utilizzato per l’erogazione della piattaforma dovrà essere qualificato ACN almeno di livello QC1. Sono ammesse qualificazioni di livello superiore.

Il requisito può essere soddisfatto mediante l’utilizzo di un servizio SaaS erogato da un soggetto terzo, purché la specifica soluzione SaaS effettivamente utilizzata nell’esecuzione del contratto risulti qualificata ACN almeno QC1 e sia verificabile nel relativo Catalogo ACN.

Non è sufficiente il solo utilizzo di un’infrastruttura IaaS o PaaS qualificata ACN, qualora il servizio SaaS offerto non disponga della qualificazione richiesta.

Il requisito dovrà essere posseduto al momento della messa in esercizio del servizio SaaS e mantenuto per tutta la durata della sua erogazione.


Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terred’acqua



Chiarimento PI402253-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 16:12

Domanda : Q5/11 - Certificazione 1EdTech del prodotto effettivamente offerto Con riferimento al subcriterio relativo alle certificazioni 1EdTech Open Badges 3.0, si chiede di chiarire se, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per le certificazioni Issuer, Displayer e Host/import, possa essere considerato valido anche l’utilizzo, quale componente integrata della soluzione proposta, di un prodotto di terzi regolarmente certificato 1EdTech e verificabile nel relativo registro ufficiale, purché tale componente sia effettivamente utilizzata nell’esecuzione del servizio e integrata nella piattaforma offerta.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito ai fini dell’attribuzione del punteggio è considerato valido anche l’utilizzo di un prodotto di terzi certificato 1EdTech Open Badges 3.0, purché tale prodotto costituisca una componente effettivamente integrata nella soluzione offerta e utilizzata per l’esecuzione del servizio.

In sede di offerta dovranno essere chiaramente indicati il prodotto utilizzato e le relative certificazioni, verificabili nel registro ufficiale 1EdTech.

Il punteggio sarà attribuito, per ciascuna delle certificazioni Issuer, Displayer e Host/import, esclusivamente qualora il prodotto integrato risulti certificato per la corrispondente funzionalità.

Non è sufficiente la mera disponibilità o possibilità futura di integrazione del prodotto certificato.


Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terredacqua


Chiarimento PI402257-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 15:15

Domanda : Q7/11 - Polizza per danni a terzi Con riferimento alla polizza assicurativa richiesta quale garanzia per eventuali danni a terzi, si chiede di precisare le caratteristiche minime richieste, inclusi massimale, rischi coperti, durata, eventuali clausole obbligatorie e momento entro il quale la polizza dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito si conferma che con riferimento alla copertura assicurativa per eventuali danni a terzi, si precisa che la documentazione di gara non stabilisce uno specifico massimale minimo né prescrive uno specifico schema di polizza o clausole assicurative ulteriori.

La previsione deve intendersi riferita al possesso, da parte dell’aggiudicatario, di un’adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento, idonea a coprire eventuali danni cagionati alla Stazione appaltante o a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È pertanto ammessa anche una polizza RC aziendale e/o professionale già in essere, purché:

  • risulti coerente con la natura delle attività oggetto dell’appalto;

  • comprenda la responsabilità civile per danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

  • sia valida ed efficace per tutta la durata dell’esecuzione del servizio.

Non è richiesto un massimale minimo ulteriore rispetto a quanto previsto dalla polizza dell’operatore, ferma restando l’adeguatezza della copertura rispetto alle caratteristiche e al valore del servizio affidato.

La documentazione comprovante la copertura assicurativa dovrà essere prodotta dal solo aggiudicatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione, e mantenuta valida per l'intera durata contrattuale.

Resta ferma la piena responsabilità dell’aggiudicatario per i danni eventualmente arrecati alla Stazione appaltante o a terzi nell’esecuzione del servizio, anche qualora eccedenti i limiti della copertura assicurativa.






Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terredacqua



Chiarimento PI402249-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 15:00

Domanda : Q3/11 - Cronoprogramma e milestone contrattuali Con riferimento alle tempistiche di esecuzione, si rilevano nei documenti di gara milestone non perfettamente coincidenti, con indicazioni relative ad ambiente di test entro 30 giorni, beta entro 2 mesi e versione completa entro 4 mesi, mentre nel documento dei criteri di valutazione risultano richiamati termini di 30 giorni, 3 mesi e 6 mesi. Si chiede di indicare quali siano le milestone temporali contrattualmente vincolanti da assumere ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e del cronoprogramma.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito si conferma che le milestone temporali contrattualmente vincolanti, da assumere ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e del relativo cronoprogramma, sono le seguenti:

  • entro 30 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione: disponibilità dell’ambiente di test e avvio delle attività di configurazione e verifica;

  • entro 2 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione: disponibilità della versione beta della piattaforma, utilizzabile per le prime attività di sperimentazione;

  • entro 4 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione: rilascio della versione completa e pienamente operativa della piattaforma, comprensiva delle funzionalità previste dal Capitolato.

I diversi termini di 30 giorni, 3 mesi e 6 mesi richiamati nel documento “Criteri di valutazione Offerta Tecnica” sono da intendersi quale mero errore materiale





Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terredacqua



Chiarimento PI402246-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 12:46

Domanda : Q1/11 - Requisiti Project Manager Con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la figura del Project Manager, si rileva che nel Disciplinare di gara sono indicati almeno 5 anni di esperienza in project management e almeno 2 anni di esperienza in ambito Open Badge, digital credentials, microcredenziali o sistemi analoghi, mentre nel documento “Criteri di valutazione Offerta Tecnica” risultano riportate soglie differenti, pari rispettivamente a 8 anni e 4 anni. Si chiede cortesemente di confermare quali siano i requisiti minimi effettivamente richiesti ai fini dell’ammissibilità e da quali soglie decorra l’eventuale attribuzione del punteggio premiale.

Risposta :

Buongiorno,

con riferimento al quesito si conferma che i requisiti minimi richiesti per la figura del Project Manager sono i seguenti:

  • almeno 8 anni di esperienza in attività di project management;

  • nell’ambito della predetta esperienza, almeno 4 anni di esperienza specifica nella gestione di progetti relativi a Open Badge, digital credentials, microcredenziali o sistemi analoghi.

Le diverse soglie di 5 anni e 2 anni riportate nel Disciplinare di gara sono da intendersi quale mero errore materiale.

Restiamo a disposizione.

Saluti

CUC-Unione terredacqua



Chiarimento PI398344-26

Ultimo aggiornamento: 12/08/2026 09:27

Domanda : Con riferimento al criterio di valutazione A.7 – Piano di realizzazione, formazione e assistenza, Il Capitolato Tecnico, all’art. 12, prevede l’analisi funzionale entro 30 giorni, la versione beta entro 60 giorni naturali e consecutivi e la Versione 1 entro 120 giorni naturali e consecutivi che nel disciplinare vengono ulteriormente dettagliati. Nei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, con riferimento ad A.7, risultano invece richiamati i termini di 30 giorni, tre mesi e sei mesi. Quali sono effettivamente le tempistiche da assumere a riferimento Ai fini della valutazione dell’Offerta Tecnica, quali sono le tempistiche da assumere a riferimento? Grazie

Risposta :

Buongiorno,

si comunica che, per mero errore materiale, nell’ambito del criterio di valutazione A.7 – “Piano di realizzazione, formazione e assistenza” sono stati riportati termini temporali non aggiornati rispetto al cronoprogramma definitivo previsto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara.

Pertanto, ogni riferimento contenuto nel criterio A.7 ai termini di:

  • 30 giorni;

  • 3 mesi;

  • 6 mesi;

deve intendersi sostituito dai seguenti termini:

  • 30 giorni per il completamento dell’analisi funzionale di dettaglio;

  • 60 giorni naturali e consecutivi per il rilascio della versione beta della piattaforma;

  • 120 giorni naturali e consecutivi per il rilascio della Versione 1 completa.

Conseguentemente, ai fini della formulazione e della valutazione dell’Offerta Tecnica, il criterio A.7 deve essere letto e applicato assumendo quale riferimento il cronoprogramma di 30, 60 e 120 giorni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato Tecnico e dalle corrispondenti disposizioni del Disciplinare di gara.

Si resta a disposizione.

Saluti

Cuc- Unione terred’acqua



Chiarimento PI382440-26

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 08:57

Domanda : Oggetto: Richiesta di chiarimento – Paragrafo 15 del Disciplinare + Iscrizione White List - Con riferimento al paragrafo 15 del Disciplinare, si chiede cortesemente di chiarire cosa si intenda per "tecnico abilitato" ai fini della sottoscrizione dell'offerta tecnica. In particolare, si chiede se sia sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico oppure se, oltre a quest'ultima, sia richiesta anche la firma di un Responsabile tecnico del progetto. - Si chiede cortesemente di confermare se, per un operatore economico che svolge esclusivamente attività di sviluppo e fornitura di software e servizi ICT e che non esercita alcuna delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, sia sufficiente dichiarare la non applicabilità dell'obbligo di iscrizione alla White List, senza necessità di produrre ulteriore documentazione. Cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno,

riguarda al punto del "tecnico abilitato" si tratta di un refuso, Vi preghiamo di non prendere in considerazione questa dicitura. È sufficiente la firma del Legale Rappresentante.
Parlando invece dell'iscrizione alla White List, confermiamo che basta la dichiarazione di non applicabilità.

Cordiali saluti
CUC - Unione Terred'acqua

Ultimo aggiornamento: 19-08-2026, 12:42