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Dati del bando

A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSA ROMAGNA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE QUALIFICHE PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, ALL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto374.357,63 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema04/08/2026
Termine richiesta chiarimenti04/09/2026 18:00
Termine presentazione delle offerte14/09/2026 13:00
Apertura busta amministrativa15/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cenni Giancarla

telefono: 0545299533

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1ASP BASSA ROMAGNA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CIG: BC96855040
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI396482-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 14:02

Domanda : Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti. 1) Si chiede conferma alla Stazione Appaltante che sia in carico all’aggiudicatario esclusivamente la formazione generale sulla sicurezza e che il criterio 2 dell’offerta tecnica, relativo ai Progetti formativi per il personale, faccia riferimento alla formazione generale sulla sicurezza e alla formazione continua. 2) Si chiede inoltre se sia possibile allegare all’offerta tecnica i corsi di formazione per ogni figura professionale oppure se occorra indicarli all’interno dello stesso criterio. 3) Si chiede conferma che, nel computo delle 12 facciate dell’offerta tecnica, oltre all’indice, non debba essere inclusa anche la copertina. Restiamo a disposizione, Cordiali Saluti

Risposta : Si veda l'allegato

Chiarimento PI396326-26

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026 13:58

Domanda : Si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: Art.1.3 CAPITOLATO Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese per l’acquisizione dei dati di presenza e il formato sarà prodotto il tracciato. Si chiede inoltre di ricevere i cartellini presenze entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica; Art.1.6 lettera g) - Art.6 CAPITOLATO Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; Art.7 CAPITOLATO Si segnala che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di servizi di pubblica utilità/servizi essenziali ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art. 9 CAPITOLATO - Art.11 SCHEMA CONTRATTO La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; L’Agenzia non entra in contatto con terzi poiché non gestisce il servizio, che rimane in capo all’utilizzatore, ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di quest’ultimo. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art. 16 – Art. 17 – Art.18 – Art.23 CAPITOLATO - Art. 12 SCHEMA CONTRATTO -Si chiede in caso di recesso/risoluzione/sospensione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); -Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.

Risposta : Si veda l'allegato

Chiarimento PI394659-26

Ultimo aggiornamento: 13/08/2026 09:00

Domanda : Spett.le S.A. chiediamo cortesemente di riscontrare ai seguenti chiarimenti 1)In merito all’elaborato tecnico si chiede di specificare se c’è un carattere ed interlinea da rispettare 2)Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa da considerare per tutte le mansioni oggetto del bando di gara 3)In merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della sicurezza nonché i propri costi della manodopera riferiti all’appalto non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi 4)Si chiede di specificare sia le ricorse che dovranno prestare servizio su 5 giorni settimanali sia le risorse che dovranno prestare servizio su 6 giorni settimanali 5)in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere l’agenzia che attualmente somministra il personale e con quale margine orario applicato per ciascuna figura professionale o in alternativa il ribasso percentuale offerto nella precedente procedura di gara; 6)Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo maturato nel corso dell’ultimo triennio dal personale somministrato, al netto delle ore di assenze per ferie e festività infrasettimanali; 7)Si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità) . Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista. 8)stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 9)Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 10)nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.lgs. 81/2008. 11)In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. 12)Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il Ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 13)Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia). La suddetta richiesta deriva anche dalla considerazione che il margine orario posto a base d’asta, non sarebbe sufficiente a garantire la copertura di tale voce e l’offerta sarebbe antieconomica; 14)Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 15)Si chiede conferma che nel costo orario complessivo, debbano essere considerati anche i contributi previsti dal ccnl delle agenzie per il lavoro (aspi, monetizzazione permessi sindacali ecc); 16) In merito al requisito di cui all’art.6.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale” si chiede di specificare cosa si debba intendere per “retribuzioni erogate”, in quanto non sinonimo di fatturati realizzati, e se l’importo indicato pari a 6.000.000,00 (6 milioni) sia frutto o meno di un refuso. In caso affermativo si chiede di specificare l’importo corretto. 17)In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento Irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 18)si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili. Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito

Risposta : si veda l'allegato

Ultimo aggiornamento: 18-08-2026, 14:02