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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI DURATA QUINQUENNALE (01/01/2027-31/12/2031) MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 E 108 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. 36/2023 - CUI S00270570369202600003
Ente appaltanteCOMUNE DI MIRANDOLA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto156.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/08/2026
Termine richiesta chiarimenti14/09/2026 18:30
Termine presentazione delle offerte28/09/2026 08:00
Apertura busta amministrativa28/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Martini Manuela

telefono: 053529738

Incerti Alice

telefono: 053529512

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — Servizio di tesoreria Enti Locali

CIG: BC9BF669B4
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI440209-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 11:15

Domanda : Buongiorno, SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 21 DURATA DELLA CONVENZIONE 1.La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, dal 01/01/2027al 31/12/2031. L'Ente si riserva la facoltà di affidare al Tesoriere, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, la ripetizione dei servizi oggetto della presente convenzione, per un periodo non superiore a ulteriori 5 (cinque) anni e nei limiti dell'importo massimo indicato nei documenti di gara, alle condizioni economiche e normative ivi stabilite. Tale facoltà è esercitabile mediante nuovo atto di affidamento, previa verifica del permanere dei requisiti in capo al Tesoriere e subordinatamente all'accettazione dello stesso. Preso atto della risposta fornita al QUESITO N. 8 – Prot. n. 38332/2026 e considerato quanto espressamente previsto dall’art. 21 dello Schema di Convenzione – Durata della Convenzione, si chiede conferma che la corretta interpretazione della disposizione sia la seguente: la Convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni, dal 01/01/2027 al 31/12/2031. L’Ente si riserva la facoltà di affidare al Tesoriere, per un periodo non superiore a ulteriori 5 (cinque) anni, la ripetizione dei servizi oggetto della Convenzione. Tale facoltà dell’Ente potrà essere esercitata mediante nuovo atto di affidamento, previa verifica del permanere dei requisiti in capo al Tesoriere e, come espressamente previsto dall’art. 21, “subordinatamente all’accettazione dello stesso”. Si chiede pertanto di confermare che tale ultima previsione debba intendersi nel senso che il Tesoriere non è obbligato ad accettare il nuovo affidamento, disponendo invece della facoltà di accettare o meno la proposta dell’Ente di prosecuzione del rapporto per l’ulteriore periodo, e che, conseguentemente, l’eventuale rinnovo non costituisca un obbligo unilaterale a carico del Tesoriere. Cordiali saluti Banco BPM S.p.A

Risposta : Si veda allegato.

Chiarimento PI435627-26

Ultimo aggiornamento: 09/09/2026 14:45

Domanda : Buon Pomeriggio, con riferimento all’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI DURATA QUINQUENNALE (01/01/2027-31/12/2031) MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 E 108 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. 36/2023 si richiede il seguente chiarimento: QUESITO N° 1 BANDO DI GARA PAGINA 1 Durata del contratto: l’affidamento avrà decorrenza dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2031. Il contratto potrà essere oggetto di ripetizione, agli stessi patti e condizioni per un uguale periodo, ovvero sino al 31/12/2036, purché nel periodo precedente il soggetto affidatario abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l’opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi. Sarà, altresì, configurabile la proroga tecnica fino ad un massimo di ulteriori sei mesi (01/01/2037- 30/06/2037) per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della gara successiva. DISCIPLINARE DI GARA PAGINA 3 e PAGINA 8 DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO L’affidamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031. È ammessa la ripetizione contrattuale, agli stessi patti e condizioni per un uguale periodo, ovvero sino al 31/12/2036, purché nel periodo precedente il soggetto affidatario abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l’opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi. Sarà, altresì, configurabile la proroga tecnica fino ad un massimo di ulteriori sei mesi per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della gara successiva. SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 21 DURATA DELLA CONVENZIONE 1.La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, dal 01/01/2027al 31/12/2031. L'Ente si riserva la facoltà di affidare al Tesoriere, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, la ripetizione dei servizi oggetto della presente convenzione, per un periodo non superiore a ulteriori 5 (cinque) anni e nei limiti dell'importo massimo indicato nei documenti di gara, alle condizioni economiche e normative ivi stabilite. Tale facoltà è esercitabile mediante nuovo atto di affidamento, previa verifica del permanere dei requisiti in capo al Tesoriere e subordinatamente all'accettazione dello stesso. 2.L’Ente si riserva, altresì, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle procedure per l'individuazione del gestore subentrante, attivate in vigenza del presente contratto o suo rinnovo (c.d. proroga tecnica). 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga tecnica di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le medesime condizioni economiche del contratto scaduto. Si chiede di confermare che, intervenuta la scadenza del contratto, il tesoriere sia tenuto a concedere proroga alle medesime condizioni previste dalla convenzione per un periodo massimo di sei mesi fermo restando che vige l’obbligo di legge di proseguire il servizio nelle more della definizione del nuovo contraente. Si chiede pertanto di precisare che per eventuale prosecuzione di servizio oltre i primi sei mesi di proroga venga data facoltà al tesoriere di modificare in aumento le condizioni previste dalla convenzione scaduta. Si coglie inoltre l’occasione per chiedere conferma che sia facoltà dell’Ente procedere al rinnovo della presente convenzione una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 ove consentito dalle leggi vigenti, fermo restando che avrà luogo su esplicita richiesta dell’Ente ed in accordo tra le parti previo comunicazione del Tesoriere al quale verrà concessa libera facoltà di declinare la richiesta di rinnovo. Cordiali saluti. Banco BPM S.p.A.

Risposta : Si veda allegato.

Chiarimento PI434619-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 12:19

Domanda : Con riferimento all'Art. 9 del disciplinare nella parte concernente l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo si chiede di confermare la possibilità di procedere tramite F24 ELIDE con il Codice Tributo 1573 utilizzato specificamente per l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023 nr. 36.

Risposta : Si veda allegato.

Chiarimento PI423560-26

Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 09:03

Domanda : RISCONTRO QUESITO 4 - INTEGRAZIONE

Risposta : Si v. quanto in allegato.

Chiarimento PI417398-26

Ultimo aggiornamento: 27/08/2026 08:30

Domanda : RISCONTRO QUESITO 5 - INTEGRAZIONE

Risposta : Si v. quanto in allegato.

Chiarimento PI417397-26

Ultimo aggiornamento: 27/08/2026 08:30

Domanda : RISCONTRO QUESITO 4 - INTEGRAZIONE

Risposta : Si v. quanto in allegato.

Chiarimento PI408724-26

Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 16:55

Domanda : QUESITO - Sportello 1.In riferimento all’articolo 2, comma 1 della Convenzione — che prevede lo svolgimento del servizio di tesoreria presso una filiale del tesoriere, con sportello dedicato e accesso prioritario per il personale dell’Ente — si chiede se, in alternativa, possa ritenersi comunque conforme la gestione delle operazioni di cassa previo appuntamento programmato in filiale. 2.Si richiede conferma inoltre che in caso di modifiche alle modalità di fruizione del servizio e all’ubicazione dello sportello dipendenti da necessità organizzative della Banca, si possa prevedere che sia facoltà del Comune recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede comunale e/o nel modificato orario di sportello oppure servendosi dell’operatività sostitutiva per mezzo di macchine ATM. QUESITO - Disciplinare - Facoltà di sottoscrizione documenti gara/ offerta Si chiede conferma che ai fini della sottoscrizione dei documenti di gara, possa essere ritenuta valida la firma dei Quadri dirigenziali a ciò preposti dal nostro Istituto, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione in corso di validità e di cui si produrrà copia PDF, nonché della posizione di Quadro attribuita ad personam dall'ufficio preposto e firmata digitalmente. QUESITO – art. 24 - Spese di stipula e registrazione della convenzione L’art 24 della Convenzione prevede che le spese di stipula della Convenzione siano a carico del Tesoriere e che la stipula possa avvenire in una delle forme previste dall’art. 18 del D.Lgs 36/2023. Si richiede in caso di stipulazione per atto pubblico, di quantificarne le spese (diritti segreteria e registrazione). QUESITO– Disciplinare di gara art 10 - Offerta tecnica In merito alla relazione tecnica, nel disciplinare di gara, si chiede su ciascuna facciata firma del Legale rappresentante. Datosi il formato richiesto e consentito dalla piattaforma Sater ovvero quella della firma digitale, si chiede conferma che la stessa sia sufficiente o se la relazione debba comunque essere firmata in maniera olografa su ciascuna facciata per poi essere firmata digitalmente. QUESITO – Art. 18/3 Convenzione - Cassette di Sicurezza – Si richiede, in caso di mancata disponibilità di cassette di sicurezza presso la filiale di Mirandola se in alternativa possa essere proposta per la gestione del servizio, la filiale di Concordia sulla Secchia posta a circa 7 km di distanza dal Comune di Mirandola. QUESITO - PAGOPA Si richiede se il Tesoriere sia investito del ruolo di Partner Tecnologico nella gestione degli incassi attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pagopa) e in tal caso se l’offerta di tale servizio, data la complessità tecnologica, possa essere gestito in separata offerta con apposita contrattualizzazione a sé stante.

Risposta : Si v. quanto in allegato.

Chiarimento PI407191-26

Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 16:53

Domanda : Quesito 11 Dalla Centrale Rischi si evidenzia uno sconfino “OMISSSIS” per utilizzo affidamenti a revoca senza concessione, si richiedono pertanto chiarimenti circa tale sconfino.

Risposta : Si v. quanto in allegato.

Chiarimento PI406080-26

Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 16:52

Domanda : Quesito 1 Con riferimento all’OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare e/o anche in eventuali altri parti della presente Procedura ove previsto come parametro “Euribor a tre mesi (tasso 365); tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euribor 365”), si chiede conferma che in sostituzione verrà utilizzato/inserito il parametro calcolato su base 360. Quesito 2 Si chiede conferma che con riferimento allo schema di convenzione all’art. 12 – Anticipazioni di Tesoreria e garanzie fidejussorie, le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria eventualmente non rimborsata alla data del 31 dicembre dovranno essere conformi a quanto indicato dalla FAQ 29 dell’area Arconet del sito del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ambito Armonizzazione https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEl/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=29&cerca_text= Quesito 3 Con riferimento all’art. 12- Anticipazioni di Tesoreria e garanzie fidejussorie – si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale. Quesito 4 Con riferimento all’articolo 7 – si chiede conferma che le valute applicate anche al pagamento delle retribuzioni e indennità degli amministratiri (stipendi) saranno applicate nel rispetto della PSD2.Ne consegue che l’Ente resta impegnato all’inoltro degli ordinativi (bonifici) correlati a coerenza con tale previsione normativa Quesito 5 Al fine di effettuare una valutazione complessiva, si richiedono le seguenti informazioni: 1. Anticipazione: si chiede l’importo dell’anticipazione messa a disposizione dall’attuale tesoriere e l’utilizzo medio degli ultimi 2 anni 2. Giacenze di Cassa: si richiede l’importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l’attuale tesoriere e l’importo delle giacenze presso Banca Italia 3. Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell’anno 2025 4. Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell’anno 2025 5. SDD/MAV: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite sdd/mav. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni nonchè i relativi eventuali insoluti 6. Si richiede la tipologia di POS attualmente attivi 7. POS: si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito. 8. Numero annuo di mandati e reversali gestite 9. Numero annuo di mandati con pagamento allo sportello nonchè eventuali operazioni che l’Ente richieda direttamente c/o la Filiale Tesoriera 10. Numero e tipologia di conti correnti attualmente in essere oltre a quello di tesoreria 11. Numero carte prepagate attualmente in uso Quesito 6 Con riferimento al Disciplinare punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE si chiede se la comprova del requisito possa essere fornita mediante dichiarazioni di svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti locali indicati dall’aggiudicatario in luogo dei “contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”. Quesito 7 Con riferimento all’art. 4 dello Schema di Convenzione, comma 2, si chiede conferma che il Tesoriere resta impegnato dal terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione dell’Ente di variazione del/di Soggetto/i autorizzati alla firma. Quesito 8 Con riferimento all’art. 17 dello schema di Convenzione – TASSO DEBITORE E CREDITORE - in cui viene indicata la liquidazione degli interessi debitori (sulle anticipazioni) con cadenza trimestrale, e degli interessi creditori (sulle giacenze detenute dal Tesoriere fuori T.U.) tenuto conto che la nuova disciplina, prevista dall’art. 120 del TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016 prevede che nei rapporti di conto corrente sia prevista la periodicità annuale nel calcolo degli interessi sia debitori che creditori e che gli interessi debitori verranno addebitati il primo marzo dell'anno successivo in cui sono maturati, si chiede conferma che la liquidazione degli interessi, in vigenza di convenzione, avverrà con la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, (attualmente art. 120 TUB e Decreto CICR n. 343/2016). Quesito 9 Con riferimento all’art. 17 dello schema di Convenzione – TASSO DEBITORE E CREDITORE - , si chiede conferma che poichè la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento devono essere disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca, gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche previste in relazione al c/c di Tesoreria. Quesito 10 In riferimento all’art. 25 Trattamento dati personali dello schema di Convenzione relativo al trattamento dei dati si chiede la disponibilità da parte della Vostra spettabile Amministrazione a sottoscrivere il DPA elaborato nel rispetto della Normativa sul Trattamento dei Dati (GDPR) ed utilizzato di norma dalla Banca in queste fattispecie che si allega per pronta visione. ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra (i)[inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e (ii)…………………………………………………………………………………………..("Responsabile"); (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). *** SEZIONE I Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II. d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole. e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725. Clausola 2 Invariabilità delle clausole a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 3 Interpretazione a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato. b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente. c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 4 Gerarchia In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. SEZIONE II Clausola 5 Descrizione del trattamento I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II. Clausola 6 Obblighi delle parti 6.1 Istruzioni a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate. b) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 e/o il Regolamento (UE) 2018/1725, le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 6.2 Limitazione delle finalità Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento. 6.3 Durata del trattamento dei dati personali Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II. 6.4 Sicurezza del trattamento a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 6.5 Dati sensibili Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. 6.6 Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento. d) Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 6.7 Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento, sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento, con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento, conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto, a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia. d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali. 6.8 Trasferimenti internazionali a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725. b) Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte. Clausola 7 Assistenza al titolare del trattamento a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento. b) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento. c) Oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 7, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento: 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati»), qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 2) l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio; 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679 e/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del Regolamento (UE) 2018/1725. d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta. Clausola 8 Notifica di una violazione dei dati personali In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. 8.1 Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento: a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche); b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all’articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno: 1) la natura dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 8.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno: a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725. SEZIONE III Disposizioni Finali Clausola 9 Inosservanza delle clausole e risoluzione a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725; 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 6.1 , lettera b), il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni. d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Firme per il Titolare Firmato da [inserire il nome del Titolare]: Nome:_________________________________ Titolo:_________________________________ Data:_________________________________ Firma: _________________________________ Firma per il Responsabile Firmato da [inserire il nome del Responsabile]: Nome:_________________________________ Titolo:_________________________________ Data:_________________________________ Firma: _________________________________ ALLEGATO I Elenco delle parti Titolare/i del trattamento: [Identità e dati di contatto del/dei Titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro Responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: ..................................................................................................................... Indirizzo: ...................................................................................................................... Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto: ........................................... Nome/Ufficio: ........................................... Indirizzo: ........................................... Email: ........................................... Pec: ........................................... Firma e data di adesione: ...................................................................................................... Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei Responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Nome:…………….. Indirizzo: ………………………………………. Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto: Indirizzo PEC: Indirizzo Email: Firma e data di adesione: ...................................................................................................... ALLEGATO II Descrizione del trattamento Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati Fruitori del servizio di tesoreria quali: clienti che intrattengono rapporti con …………………….. per i servizi di tesoreria, personale dipendente, lavoratori autonomi, fornitori, cittadini, soggetti o organismi pubblici Categorie di dati personali trattati •nome e cognome del versante/debitore/creditore •dati contenuti nella causale del versamento •Codice fiscale del versante/debitore/creditore •residenza anagrafica del versante/debitore/creditore •IBAN del creditore Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari. Non sono trattati dati sensibili Natura del trattamento Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l’erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto Durata del trattamento ……………... tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell’ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell’erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, ……………….. conserverà, in qualità di Titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l’ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizionale decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell’ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973). Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento. Sub-responsabile Non vi sono sub responsabili ALLEGATO III Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a: 1)Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili: •la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; •la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; •la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; •una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2)Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati. 3)In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni: •una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; •il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; •una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Risposta : Si v. quanto in allegato.

Chiarimento PI401887-26

Ultimo aggiornamento: 14/08/2026 11:43

Domanda : QUESITO PROROGA TERMINI Con la presente il sottoscritto Montanari Fabio nato a Viadana (MN) il 29/09/1968, domiciliato per la carica presso UniCredit S.p.A. - nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta procura speciale del 18/03/2024 a ministero del Dottor Stefano Ajello, Notaio in Milano, Rep. n. 80778, Raccolta n. 19418, registrata il 20 marzo 2024 presso l’Agenzia delle Entrate di Milano II al n. 25168 serie 1T di UniCredit S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A – 20154 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (R.E.A.: MI 992) Codice Fiscale e Partita Iva n. 00348170101 chiede in nome e per conto di UniCredit S.p.A. che rappresenta, a codesta spettabile Azienda una proroga del termine di presentazione dell’offerta, originariamente previsto dal Bando di Gara per le ore 08:15 del 14.09.2026 Tale richiesta è formalizzata in considerazione: ?della numerosità e caratteristiche dei quesiti e delle diverse valutazioni di merito in conseguenza dell’esito degli stessi; ?delle diverse incombenze di carattere amministrativo, gestionale e di natura tecnico/procedurale; ?dell’ottenimento delle necessarie delibere creditizie nell’ambito del gruppo di rischio di appartenenza dell’Ente visti gli obblighi normativi di concessione dell’anticipazione di tesoreria; ?della salvaguardia del primario interesse della Stazione Appaltante di favorire il maggior numero di partecipanti, attesa la tipologia di procedura attivata. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di almeno 10 gg. lavorativi dalla corrente scadenza e pertanto 28.09.2026, con conseguente proroga dei termini per la presentazione di richieste di chiarimento al 04.09.2026. Confidando in una positiva valutazione della presente richiesta, ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Risposta : Si veda allegato.

Chiarimento PI401770-26

Ultimo aggiornamento: 14/08/2026 11:40

Domanda : QUESITO N. 1 – VOLUMI Buongiorno, per poter procedere alla presentazione dell’offerta e fare una corretta valutazione si richiedono i seguenti dati: -Numero dipendenti -Numero mandati e reversali emessi -Numero annuo di bonifici eseguiti -Importo eventuale giacenza media annua, presso il tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica -Importo anticipazione di cassa ultimo anno -Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa ultimi 3 anni -Numero e importo pignoramenti notificati all’ente -Numero POS attivi e numero e importo annuo delle transazioni effettuate -Numero di mandati emessi nell’ultimo anno con modalità di pagamento in contanti allo sportello -Numero dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell’Amministrazione, in particolare se vi siano versamenti consistenti di monete -Numero carte di credito e carte prepagate attualmente emesse a favore delle persone individuate dall’ente -Modalità attuale di incasso delle entrate relative ai servizi comunali (se tramite SDD quantificare numero distinte e numero addebiti su base annua) -Numero SDD passivi in essere -Numero conti correnti postali -Ammontare e tipologia dei titoli presenti nel deposito amministrato presso il tesoriere -Numero e importo delle garanzie fideiussorie in essere -Servizio Cassetta di sicurezza attivo presso l’attuale tesoriere: prezzo annuale della locazione per tipologia cassetta. QUESITO N. 2 – Art 17 Convenzione – tasso debitore e creditore Nello schema di convenzione all’art. 17 – Tasso debitore e creditore, l’Offerta Economica prevede come parametro del “Tasso Debitore di interesse annuo sull’anticipazione ordinaria di cassa” e del “Tasso Creditore di interesse annuo sulla giacenza di cassa” il tasso Euribor tre mesi (tasso 365); tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euribor 365”), si chiede conferma che in sostituzione vada utilizzato il parametro calcolato su base 360 QUESITO N. 3 – Art. 25 Convenzione – Trattamento dei dati personali e art 17 Disciplinare di Gara Con riferimento all’art.25 della convenzione e art 17 del disciplinare di gara, si chiede se ci sia disponibilità a sottoscrivere il data processing agreement successivamente alla chiusura della gara, una volta individuato il tesoriere ed inoltre se l’ente si rende disponibile ad accettare il modulo predisposto dal tesoriere entrante o a rettificare o a rettificare quello proposto dall’ente sulla base delle osservazioni del vincitore della procedura qualora se ne ravvisasse la necessità. QUESITO 4 Relativamente alla gestione degli Opi e del Sistema Siope+ si chiede se l’Ente necessiti di tramitazione verso/dalla piattaforma Siope+ e del servizio di conservazione decennale oppure se vi provveda direttamente tramite i propri applicativi.

Risposta : Si veda allegato.

Chiarimento PI395835-26

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026 13:09

Domanda : Si chiede di prorogare il termine di presentazione dei quesiti al 4 settembre 2026 (10 giorni prima della scadenza della gara), come da previsione della normativa relativa al codice degli appalti e per consentire agli operatori economici di analizzare compiutamente la documentazione di gara, anche in considerazione del periodo festivo in corso. Cordiali Saluti

Risposta : Si veda allegato.

Ultimo aggiornamento: 24-09-2026, 13:23