Salta al contenuto

Dati del bando

Procedura aperta ai sensi dell’articolo dell'art. 71 del D.lgs 36/23 per la fornitura in acquisto chiavi in mano di n° 4 sistemi radiologici digitali polifunzionali per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara – lotto unico.
Ente appaltanteAZIENDA USL DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto1.602.780,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/08/2026
Termine richiesta chiarimenti11/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte29/09/2026 16:00
Apertura busta amministrativa30/09/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cigarini Roberta

telefono: 0516079522

Ghedini Anna

telefono: 0516079904

Giorgi Giuseppe

telefono: 0516079636

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Sistemi Radiologici polifunzionali digitali

CIG: BCA68E7ABD
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI424663-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 20:34

Domanda : QUESITO N. 1 – Allegato A, punto 6 – movimentazione del tavolo porta-paziente/detettore Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'Allegato A – Caratteristiche di minima, punto 6 “Caratteristiche tavolo porta-paziente”, tra i requisiti minimi a pena di esclusione è prevista la seguente caratteristica: «movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm (manuale e automatica) del piano porta-paziente o del detettore». Si rileva che la richiesta della contemporanea disponibilità delle modalità manuale e automatica della movimentazione può risultare particolarmente selettiva rispetto alle differenti architetture tecnologiche presenti sul mercato. Esistono infatti soluzioni nelle quali la movimentazione del piano porta-paziente è realizzata mediante piano flottante/manuale, mentre il posizionamento, la centratura e la sincronizzazione automatica vengono assicurati attraverso la movimentazione motorizzata dello stativo porta-tubo e/o del detettore, mediante funzionalità di auto-positioning e tracking. Tale impostazione appare peraltro coerente con le ulteriori caratteristiche richieste nello stesso Allegato A, tra cui la funzione di centratura automatica del tubo sul detettore, l'auto-positioning in base al programma d'esame selezionato e la sincronizzazione tubo-detettore. Si richiama inoltre l'art. 3 del Capitolato Speciale, secondo cui le caratteristiche richieste devono essere interpretate in coerenza con l'art. 79 e con l'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e, laddove possano individuare una specifica soluzione tecnologica, devono intendersi integrate dalla menzione “o equivalente”. Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante una soluzione nella quale la movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm sia realizzata in modalità manuale oppure automatica, potendosi pertanto intendere la prescrizione come: «movimentazione longitudinale e trasversale = 10 cm (manuale o automatica) del piano porta-paziente o del detettore». In subordine, si chiede di confermare che sia ritenuta ammissibile, ai sensi del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 del Capitolato Speciale, una soluzione tecnologica che preveda la movimentazione manuale/flottante del piano porta-paziente e che consegua automaticamente le medesime finalità di posizionamento, centratura e sincronizzazione tubo-detettore attraverso lo stativo porta-tubo e/o il detettore.

Risposta :

Risposta 1:Il requisito in questione è molto articolato, quindi per consentire una adeguata valutazione delle varie architetture offerte che potrebbero funzionalmente soddisfare in modo equivalente e/o migliorativo alle necessità cliniche di progetto, si ritiene che le valutazioni di rispondenza saranno esaminate nell’ambito delle specifiche qualitative di funzionalità ed ergonomia generali dell’apparecchiatura e non nell’ambito di una testuale rispondenza di minima alle specifiche tecniche del requisito.


Chiarimento PI418372-26

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 20:33

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti relativamente ad alcune caratteristiche tecniche richieste. Quesito 1: 1. Sistema di comunicazione operatore-paziente È richiesto un sistema interfonico dedicato per la comunicazione tra la sala comandi e la sala esame. Si chiede di confermare l'accettabilità di una soluzione che non preveda un sistema interfonico integrato nell'apparecchiatura radiologica, in quanto tale funzionalità non risulta direttamente correlata alle prestazioni cliniche e diagnostiche del sistema RX. La comunicazione con il paziente può comunque essere garantita secondo le procedure operative adottate dalla struttura sanitaria, anche mediante accesso diretto alla sala esame nelle fasi precedenti all'esposizione radiologica. Quesito 2: Detector wireless formato 40 x 40 cm È richiesta la fornitura di detector wireless formato 40 x 40 cm. Si chiede di confermare l'accettabilità di una configurazione migliorativa composta da: •n. 2 detector digitali fissi formato 43 x 43 cm installati rispettivamente nel tavolo radiologico e nel teleradiografo; •n. 1 detector wireless formato 35 x 43 cm. Tale configurazione garantisce un'elevata flessibilità operativa e la disponibilità contemporanea di due detector dedicati alle principali postazioni di esame, riducendo i tempi di movimentazione e ottimizzando il workflow clinico. Quesito 3: Sistema di ricarica del detector wireless È richiesta la possibilità di ricarica del detector wireless tramite alloggiamento integrato nel tavolo radiologico e/o nel teleradiografo. Si chiede di confermare l'accettabilità di una soluzione alternativa che preveda un supporto dedicato alla ricarica delle batterie del detector wireless, fornito nell'ambito della fornitura. Tale soluzione garantisce la piena operatività del sistema e la corretta gestione delle batterie, mantenendo inalterata la funzionalità del detector wireless.

Risposta :

Risposta 1:Deve essere prevista la fornitura di un sistema interfono tra la sala comandi e la sala esame, è necessaria la presenza della funzionalità.
Risposta 2:I detettori wireless garantiscono sia versatilità operativa, riducendo eventuali tempi di fermo macchina in caso di verifiche, controlli o interventi di manutenzione correttiva sul detettore stesso, che la possibilità di ridurre la dotazione dei detettori stessi, essendo potenzialmente possibile l’interscambialità degli stessi, ottimizzando in tal modo costi di fornitura e di manutenzione.

La soluzione a soli detettori fissi può essere considerata un elemento aggiuntivo non essendo necessari eventuali spostamenti del detettore wireless (se non deve essere utilizzato clinicamente fuori alloggiamento) ma potrebbe essere anche deficitaria, come sopra spiegato, in caso di controlli o fermi macchina dovuti ad un problema tecnico al detettore fisso che potrebbero impedire potenzialmente l’utilizzo ad esempio del tavolo radiologico.

Inoltre se i detettori wireless non vengono forniti con le caratteristiche di dimensioni richieste, potrebbero esserci anche limiti funzionali per esami fuori alloggiamento del tavolo/teleradiografo.

Per tutte le considerazioni sopra espresse non si ritiene accettabile la vostra proposta.

Risposta 3:La soluzione alternativa non è accettabile in quanto, essendo richiesta una soluzione a detettori wireless, tale proposta impatta negativamente sulle modalità di gestione dei detettori stessi.


Chiarimento PI424667-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 20:38

Domanda : QUESITO N. 2 – Allegato A, punti 8.1 e 8.2 – formato dei detettori Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'Allegato A – Caratteristiche di minima, si rileva che: al punto 8.1, per i sistemi destinati all'Azienda Ospedaliera, sono richiesti complessivamente n. 6 detettori, di cui n. 3 con area attiva = 40×40 cm² (Tipo A) e n. 3 con area attiva = 34×40 cm² (Tipo B); al punto 8.2, per i sistemi destinati all'AUSL Ferrara, sono richiesti complessivamente n. 2 detettori, di cui n. 1 Tipo A e n. 1 Tipo B. La dotazione complessiva richiesta risulta pertanto costituita da n. 4 detettori Tipo A e n. 4 detettori Tipo B. Si osserva che un detettore di grande formato con area attiva pari, ad esempio, a circa 43×43 cm, oltre a soddisfare il requisito dimensionale previsto per il Tipo A, presenta dimensioni non inferiori alla soglia minima richiesta per il Tipo B (= 34×40 cm). L'impiego uniforme di pannelli di grande formato consente inoltre di evitare, nelle diverse proiezioni anatomiche, la necessità di modificare l'orientamento del pannello o del relativo supporto, con conseguente semplificazione del workflow operativo. Resta naturalmente fermo il rispetto di tutte le ulteriori caratteristiche minime previste dall'Allegato A, incluse matrice attiva, profondità in bit, dimensione del pixel, DQE, peso massimo inclusa batteria, caratteristiche wireless, sistemi di ricarica e resistenza/protezione del detettore. Si chiede pertanto di confermare che sia ritenuta ammissibile, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui ai punti 8.1 e 8.2, la fornitura di detettori tutti di grande formato Tipo A, con area attiva = 40×40 cm² (ad es. 43×43 cm), anche in sostituzione dei detettori indicati come Tipo B, senza modifica del numero complessivo dei detettori richiesti. In caso di risposta affermativa, la configurazione proposta potrebbe pertanto essere costituita da: 1.Azienda Ospedaliera di Ferrara: n. 6 detettori di grande formato Tipo A; 2.AUSL Ferrara: n. 2 detettori di grande formato Tipo A; per un totale complessivo di n. 8 detettori di grande formato, tutti conformi alle restanti caratteristiche minime previste dall'Allegato A

Risposta : Risposta 2:Si conferma che le caratteristiche di minima dei detettori di tipo A soddisfano i requisiti di minima richiesti dei detettori di tipo B.

Chiarimento PI428165-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 20:26

Domanda : Q1 – Regime di sicurezza applicabile e condizioni di produzione dell'Allegato G Rilevato che i documenti di gara includono un DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 (Allegati 9 e 10, valido come ricognitivo in gara e definitivo in contratto), mentre il par. 6.3.b del Disciplinare e l'art. 10 del Capitolato richiamano il PSC proprio del Titolo IV, si chiede di chiarire: i.quale sia il regime applicabile alle opere di adeguamento/disinstallazione (art. 26 – rischi da interferenza, gestiti con DUVRI e POS dell'impresa esecutrice; ovvero Titolo IV – cantieri temporanei o mobili con PSC), e se sia dovuto un PSC in aggiunta al DUVRI; ii.se la dichiarazione di cui all'Allegato G relativa alla figura che redige il PSC sia richiesta in ogni caso, ovvero solo qualora le opere configurino un cantiere ex Titolo IV con presenza di più imprese esecutrici (art. 90, cc. 3-4); e se, nel caso di esecuzione dei lavori mediante un'unica impresa esecutrice, sia sufficiente il POS coordinato con il DUVRI, fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione ex par. 6.3.b; iii.che, in ogni caso, in sede di offerta è dovuto il solo PFTE comprensivo delle "prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza" (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 15 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto) e non un PSC completo — costituendo quest'ultimo "documento complementare al progetto esecutivo" ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato I.7; e, ove il PSC sia dovuto, si chiede di precisare a chi ne competa la redazione — considerato che l'art. 10 del Capitolato la pone a carico dell'aggiudicatario, mentre ai sensi degli artt. 90-91 del D.Lgs. 81/2008 il PSC è di norma redatto dal CSP nominato dalla Stazione Appaltante — e quale sia il ruolo attribuito al professionista indicato dal concorrente, ossia se redazione del PSC in qualità di CSP designato dalla Stazione Appaltante, ovvero mero apporto specialistico al progetto esecutivo e coordinamento dei POS delle imprese esecutrici da sottoporre ai coordinatori della Stazione Appaltante. Si chiede altresì di confermare che le eventuali funzioni di CSP e CSE saranno designate dalla Stazione Appaltante nei termini di legge (rispettivamente all'affidamento della progettazione e prima dell'affidamento dei lavori).

Risposta :

I. Le due discipline non sono alternative ma concorrenti, e l'una non esclude l'altra per definizione: il DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 governa i rischi da interferenza tra le attività dell'Azienda Committente (o di terzi presenti nei luoghi) e le lavorazioni dell'appaltatore; il Titolo IV (artt. 88 ss.) si applica invece quando le opere configurano un cantiere temporaneo o mobile ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), del medesimo decreto. Il discrimine non è la natura dei lavori in sé, ma la presenza — anche non contemporanea — di più imprese esecutrici nel cantiere (art. 90, commi 3 e 4). Qualora le opere di disinstallazione, adeguamento e installazione siano eseguite da un'unica impresa esecutrice, non sussiste l'obbligo di nomina di CSP/CSE né si applica la disciplina del PSC di cui agli artt. 90-91 e 100: la gestione dei rischi interferenziali resta affidata al DUVRI, integrato dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) della singola impresa esecutrice, coordinato con il DUVRI stesso. Qualora invece risultino coinvolte più imprese esecutrici (anche in tempi diversi — ad esempio impresa edile e impresa elettrica, o subappaltatori distinti), scatta l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e con esso la redazione del PSC. Si tratta quindi di una verifica da condurre sulla configurazione concreta dell'intervento, che la ditta aggiudicataria dovrà rappresentare nel progetto esecutivo.

II. Dichiarazione Allegato G. La dichiarazione di cui al par. 6.3.b del Disciplinare attiene al possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di qualificazione e capacità tecnico-professionale per la redazione degli elaborati progettuali con contenuto di sicurezza — in sede di gara il PFTE comprensivo delle indicazioni di cui all'art. 15 dell'Allegato I.7, in sede di contratto il progetto esecutivo e, ove dovuto, il PSC. È quindi un requisito di partecipazione legato alla capacità di progettazione, non alla nomina del coordinatore per la sicurezza, e va pertanto reso in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione dei lavori configuri poi, in concreto, un cantiere ex Titolo IV con più imprese esecutrici. Nel caso di esecuzione mediante un'unica impresa esecutrice, in fase esecutiva sarà sufficiente il POS coordinato con il DUVRI, fermo restando che il concorrente deve comunque disporre — e attestarlo con l'Allegato G — della capacità professionale per la componente di sicurezza della progettazione richiesta dal par. 6.3.b.;

III. Si conferma che in sede di offerta è dovuto il solo PFTE comprensivo delle prime indicazioni e misure di cui all'art. 15 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, e non un PSC completo: quest'ultimo, ai sensi dell'art. 28 del medesimo Allegato, costituisce documento complementare al progetto esecutivo e viene quindi elaborato, ove dovuto, nella successiva fase di progettazione esecutiva.

Si precisa, a parziale rettifica di quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale, quanto segue. L'onere economico e prestazionale di elaborare il progetto esecutivo — e, ove il cantiere configuri le condizioni del Titolo IV, il relativo PSC — resta a carico della ditta aggiudicataria, che vi provvede tramite il professionista in possesso dei requisiti dichiarati con l'Allegato G. Tale professionista, tuttavia, non assume la funzione di CSP: fornisce un apporto tecnico-specialistico alla redazione del progetto esecutivo e della relativa componente di sicurezza, che dovrà essere sottoposta al coordinatore per la progettazione designato dalla Stazione Appaltante, il quale ne cura la validazione ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 81/2008. In fase esecutiva, i POS delle imprese esecutrici saranno del pari sottoposti al coordinatore per l'esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante. Si conferma pertanto che le eventuali funzioni di CSP e CSE, ove dovute in base alla configurazione concreta del cantiere, saranno designate dalla Stazione Appaltante, rispettivamente contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e prima dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/2008.

Chiarimento PI433044-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 17:33

Domanda : Con riferimento alla previsione del Capitolato Speciale - Art. 10, secondo cui "la ditta aggiudicataria avrà l'onere di elaborare il Progetto Esecutivo dei lavori e dovrà consegnarlo entro 15 giorni solari dalla data di aggiudicazione", si chiede di confermare che il predetto termine decorra dalla sottoscrizione del contratto tra le parti, costituendo quest'ultima il presupposto necessario per l'affidamento delle attività professionali richieste Tale chiarimento si rende necessario in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce presupposto indispensabile per garantire la remunerazione delle prestazioni professionali richieste, anche nell'eventualità in cui codesta Amministrazione dovesse successivamente esercitare il diritto di recesso dal rapporto contrattuale. In subordine, qualora non sia prevista la contestuale stipula del contratto, si chiede di confermare che, nelle more della formalizzazione dello stesso, codesta Amministrazione provvederà all'adozione e alla trasmissione di un provvedimento di esecuzione anticipata del contratto, idoneo a legittimare l'avvio delle attività progettuali e a garantire la copertura economica delle prestazioni richieste all'aggiudicatario. Distinti saluti

Risposta : Sì conferma

Chiarimento PI436107-26

Ultimo aggiornamento: 08/09/2026 17:32

Domanda : Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, facciamo presente che a pagina 4 del Disciplinare di gara è indicato che "la durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando". A pagina 21 del Disciplinare è chiesto che la fideiussione "...deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta" e a pagina 25 si dichiara che "l'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta". Vi chiediamo di voler confermare la correttezza delle tempistiche sopra indicate, posto che solitamente la durata della fideiussione corrisponde alla durata dell'offerta e del procedimento di gara. Distinti saluti

Risposta : Considerando che quanto previsto a pag. 4 del disciplinare di gara rappresenta il limite massimo entro il quale si conclude la procedura, si conferma la validità dei 180 giorni previsti dallo stesso disciplinare

Chiarimento PI426120-26

Ultimo aggiornamento: 04/09/2026 11:32

Domanda : Quesito1:Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l’O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare: 1.A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell’art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023; 1.B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.>> Quesito 2: si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l’Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62>> Quesito 3:In via preliminare, si chiede se il modulo di cui all’Allegato 8– “ Istruzione Trattamento dei dati personali” debba essere considerato un fac-simile, pertanto suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento. Questo, nell’ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Con riferimento specifico al contenuto del suddetto modulo, formuliamo fin da ora la seguente richiesta di chiarimento, considerando le facoltà riconosciute al Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR: Quesito 4:SUB RESPONSABILE Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, al fine di evitare rallentamenti o ostacoli nell’esecuzione delle attività previste dalla presente procedura, si chiede se sia possibile prevedere, già in sede di designazione, un’autorizzazione generale all’impiego di sub-responsabili del trattamento. Tali soggetti saranno individuati in un elenco che verrà trasmesso al momento della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella composizione dei sub-responsabili impiegati, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del GDPR Quesito 5:Si chiede conferma che l' Allegato_7_-_Descrizione_attivit_trattamento_dati debba essere firmato per accettazione e presa visione essendo già compilato. Quesito 6: Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all’elaborazione dell’offerta tecnica – nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento – e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell’offerta quali, ad esempio, l’impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest’ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana. Questio 7: Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull’intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all’esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione. Quesito 8:Con riferimento all’art. “13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara nell’ambito del quale viene richiesto che tutta la documentazione tecnica venga prodotta o tradotta in lingua italiana, si chiede di confermare che per le certificazioni ISO rilasciate in lingua inglese dall’ente certificatore, così come le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti e le checklist, brochure, eventuali pubblicazioni scientifiche, Dicom Conformance statement emesse in lingua inglese dal produttore non sia necessaria alcuna traduzione anche in virtù del recente orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato Sez. V, sent. Ud. 28.01.2021 15.02.2021 n. 1313) Quesito 9: Con riferimento all’art. 17 “offerta economica” del disciplinare di gara, ove viene richiesto : “Le Giustificazioni dell’offerta di cui all’articolo 110 del codice. La mancata presentazione delle giustificazioni sarà oggetto di soccorso istruttorio”, e alla luce della previsione dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la quale il termine non superiore a quindici giorni ivi previsto per fornire spiegazioni sulle predette voci di prezzo non può che decorrere dall‘accertamento dell’anomalia dell’offerta a seguito dell’apertura delle offerte economiche, con la presente si chiede, al fine di evitare l’ulteriore onere della formulazione in sede di offerta delle spiegazioni relative all’offerta e fermo restando l’impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art.110 del predetto Decreto in caso di anomalia della propria offerta, di confermare la possibilità di produrre le suddette giustificazioni solo a seguito dell’apertura delle offerte economiche in caso di riscontrata anomalia dell'offerta. Quesito 10: Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all’ Art.15) Penali del Capitolato Speciale, con la presente, si chiede di prevedere il limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura. Quesito 11: Si segnala che all’art. Art. 10) Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e lavori da realizzare”, viene fatto riferimento sull’ultimo capoverso alla tac, si chiede di confermare che trattasi di refuso.

Risposta :

Risposta 1.A:Si conferma. Risposta 1.B:con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione lato Amministrazione aggiudicataria — NON SI PUO' CONFERMARE la limitazione proposta. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il conflitto di interessi rileva rispetto a qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, potendone influenzare l'esito, la gestione o i risultati. L'ambito soggettivo comprende pertanto — oltre al RUP — i componenti della commissione giudicatrice, i dirigenti e ogni altro soggetto che eserciti una funzione rilevante nell'ambito della procedura o dell'esecuzione contrattuale, senza che tale platea sia limitata ai soli soggetti espressamente nominati negli atti di gara.

Risposta 2:Si conferma.

Risposta 3:Il modulo Allegato 8 non è suscettibile di modifiche. Resta salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria Committente, in sede di stipula del contratto, di apportare eventuali precisazioni.

Risposta 4:Con riferimento alla possibilità di ricorrere a subappaltatori e in relazione alla nomina di un sub responsabile, si segnala che in fase di stipula del contratto è possibile chiedere all’azienda sanitaria committente, l’autorizzazione a nominare un sub responsabile.

Risposta 5:Si conferma.

Risposta 6:Si conferma.

Risposta 7:Si conferma.

Risposta 8:Si conferma.

Risposta 9:La richiesta è dettata dalla necessità di contrarre le tempistiche della procedura, in caso di mancata presentazione dei suddetti giustificativi, la Stazione Appaltante opererà secondo quanto previsto dalla normativa del codice degli appalti.

Risposta 10:Si conferma quanto indicato all’art. 15 del Capitolato Speciale.

Risposta 11:Si conferma.








Chiarimento PI428146-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:38

Domanda : 1) Relativamente agli allegati “Allegato 7 - Descrizione attività trattamento dati” e “Allegato 8 - Istruzioni per il responsabile del trattamento_REW_2026” si chiede se gli stessi debbano essere sottoscritti per mera presa visione. 2) Posto che, il CCNL applicato ai propri dipendenti è stato sottoscritto congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con organizzazione datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato dalla stazione appaltante (Metalmeccanici Industria), si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D. Lgs 36/2023, per tali contratti vige la presunzione di equivalenza di cui all’art. 3 dell’Allegato I01 contratti collettivi e, di conseguenza, non debba essere prodotta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice.

Risposta : 1) Si conferma;


2) Si conferma

Ultimo aggiornamento: 11-09-2026, 20:34