Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, siamo ad inviarLe i seguenti chiarimenti: 1. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); 2. in riferimento all’applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere il numero delle risorse attualmente somministrate suddivise per mansione, livello e tipologia contrattuale (se a tempo determinato o indeterminato) e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di superare il limite temporale previsto per il ricorso alla somministrazione. In caso affermativo si chiede di conoscere anche il limite concordato; 3. Si chiede di confermare che ASP EPPI MANICA rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e peertanto possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi così come disciplinato all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001. 4. Si chiede conferma che quanto riportato all’interno del modello requisiti, ossia che “a pena di esclusione il moltiplicatore unico orario offerto dovrà essere compreso tra di 1,03 e 1,10 (quest’ultimo assunto come base di gara)" trattasi di un refuso; 5. Si chiede di specificare se “l’allegato a” di cui viene fatta mansione in corrispondenza dell’art 9 – contabilizzazione del servizio, del capitolato, trattasi di un refuso. In alternativa, si chiede la cortesia di integrare la documentazione di gara allegata sul portale; 6. In riferimento alla relazione tecnica, si chiede conferma che carattere / formato e interlinea, sono liberi e che eventuali allegati, oltre all’indice ed alla copertina, non rientrano nel limite delle 20 pagine (No fronte retro) stabilite per l’elaborato. Da ultimo si chiede di specificare se si debba allegare anche una copia oscurata da segreti tecnici e commerciali; 7. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 8. Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia).
Risposta :
Di seguito riscontro ai quesiti posti:
Risposta n. 1
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che trovano piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 6, comma 8, e 16 del Capitolato Speciale.
In particolare, l’art. 16 disciplina espressamente le ipotesi e le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di ASP, prevedendo, tra l’altro, un preavviso di almeno 30 giorni solari nei casi ivi contemplati.
Pertanto, non si conferma la richiesta dell’operatore economico nella parte in cui si chiede di garantire, in ogni caso di recesso o risoluzione anticipata del contratto, la prosecuzione dei singoli rapporti di lavoro fino alla loro naturale scadenza, con conseguente integrale rimborso ad ASP dei relativi costi fino a tale scadenza.
Risposta n. 2
Ai fini della corretta applicazione della clausola sociale, si riportano di seguito i dati relativi al personale attualmente somministrato presso ASP:
- n. 1 Istruttore amministrativo-contabile – Area Istruttori – rapporto di lavoro a tempo determinato;
Con riferimento ad eventuali accordi integrativi di secondo livello relativi alla durata dei rapporti di somministrazione, si precisa che non risultano attualmente in essere accordi integrativi di secondo livello che prevedano deroghe o limiti temporali ulteriori rispetto alla disciplina applicabile.
Risposta n. 3
Si conferma che ASP “Eppi-Manica-Salvatori”, in quanto Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, rientra nell’ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Tale disposizione ricomprende, tra le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Non si conferma, invece, l’interpretazione prospettata dall’operatore economico in ordine alla possibilità di stipulare automaticamente contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi.
L’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti e con le modalità previste dall’ordinamento, di stipulare anche contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La durata dei singoli rapporti sarà pertanto determinata da ASP in relazione alle esigenze temporanee che ne giustificano l’attivazione e nel rispetto della normativa vigente, senza che il presente Capitolato possa essere interpretato quale riconoscimento generalizzato della durata di 36 mesi per ciascun rapporto di somministrazione.
Risposta n. 4
Si conferma che la previsione contenuta nel modello requisiti non costituisce un refuso.
Il moltiplicatore unico orario desunto dal ribasso offerto dovrà risultare essere compreso tra 1,03 (= massimo ribasso consentito del 70%) e 1,10, con 1,10 quale valore assunto a base di gara.
Pertanto, saranno ammesse offerte con moltiplicatore compreso nell’intervallo indicato nella documentazione di gara.
La previsione deve intendersi integralmente confermata.
Risposta n. 5
Il riferimento all’“Allegato A” contenuto nell’art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale è corretto.
L’Allegato A costituisce parte integrante della documentazione di gara e contiene la composizione del costo orario richiamata dal medesimo articolo.
Per mero errore materiale l’Allegato, costituito invero da due documenti, non è stato reso disponibile sul portale unitamente alla restante documentazione di gara, si è proceduto in data odierna alla sua pubblicazione sul portale di gara.
Tale pubblicazione è finalizzata esclusivamente a rendere disponibile un documento già espressamente richiamato dal Capitolato e non comporta modifiche alle condizioni economiche e contrattuali poste a base di gara.
Risposta n. 6
Si conferma che, in assenza di specifiche prescrizioni nella documentazione di gara, il concorrente può scegliere liberamente carattere, formato e interlinea della relazione tecnica.
L’indice e la copertina non sono computati nel limite delle 20 cartelle.
Eventuali ulteriori allegati potranno essere prodotti nei limiti e secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, fermo restando che gli stessi non potranno essere utilizzati per eludere il limite massimo di pagine previsto per la relazione tecnica.
Con riferimento alla richiesta di presentazione di una copia oscurata della relazione tecnica, non sono consentiti oscuramenti ex allegato 1 disciplinare di gara.
Risposta n. 7
Con riferimento alla richiesta formulata, si precisa che l’art. 9, comma 8, del Capitolato Speciale stabilisce espressamente che ASP corrisponderà al Fornitore l’importo orario previsto dal medesimo articolo per le ore effettivamente prestate, rimanendo a carico del Fornitore le assenze del lavoratore.
La disciplina economica della gara è pertanto quella espressamente prevista dall’art. 9 del Capitolato e dall’Allegato A.
Di conseguenza, non è prevista l’applicazione del margine di agenzia sulle ore di assenza, né è prevista la loro contabilizzazione come ore ordinarie effettivamente lavorate.
Risposta n. 8
Non si conferma la richiesta nei termini prospettati.
L’art. 9 del Capitolato Speciale disciplina puntualmente le modalità di contabilizzazione e remunerazione del servizio e, al comma 8, prevede che ASP corrisponda al Fornitore l’importo orario relativo alle ore effettivamente prestate, rimanendo a carico del Fornitore le assenze a qualsiasi titolo effettuate dai lavoratori.
Pertanto, non è prevista una specifica e autonoma voce di fatturazione relativa ai ratei di ferie e permessi goduti, ulteriore rispetto alle componenti del costo del lavoro già considerate nella determinazione del costo orario secondo l’Allegato A.
Non potranno in ogni caso essere fatturate separatamente voci di costo già ricomprese nella tariffa oraria determinata secondo la documentazione di gara, al fine di evitare duplicazioni di costo.
La disciplina economica prevista dal Capitolato Speciale deve pertanto intendersi confermata.
Il Dirigente dell'Area Appalti
f.to dott. Alberto Prampolini