Domanda : Spett.le ASP Distretto di Fidenza, con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati. Premessa comune ai quesiti nn. 1–5 Come noto, l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 dispone che l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti, coerentemente con l'art. 34, comma 3, del medesimo decreto, che computa il lavoratore somministrato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La medesima norma consente che il contratto di somministrazione preveda l'adempimento degli obblighi informativi e formativi da parte dell'una o dell'altra parte, ma tale facoltà di ripartizione incontra il limite invalicabile dell'effettività della tutela: essa non può tradursi nell'imputazione a un soggetto terzo di adempimenti che presuppongono la conoscenza e il governo diretto del contesto operativo. Tale limite risulta oggi rafforzato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha ancorato in modo espresso la formazione specifica ai rischi effettivamente presenti nel luogo di lavoro e individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'utilizzatore, sopprimendo altresì la possibilità di completamento differito della formazione rispetto all'avvio della prestazione. Nella medesima direzione si colloca l'ordine del giorno accolto presso la Camera dei Deputati in sede di esame dell'A.C. 2308-A, (in allegato) che ribadisce la centralità della responsabilità prevenzionistica del datore di lavoro utilizzatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e l'esigenza che gli obblighi formativi e di addestramento siano assolti dal soggetto che ha l'effettiva disponibilità dei luoghi, delle attrezzature e delle procedure operative. Quesito n. 1 — Formazione specifica (art. 1 e art. 4.9 del Capitolato) L'art. 1 pone a carico dell'Agenzia la "formazione specifica in relazione al livello di rischio della mansione e del contesto operativo". Poiché tale formazione, per espressa previsione dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, deve essere costruita sui rischi reali risultanti dal DVR dell'utilizzatore — documento del quale l'Agenzia non ha né disponibilità né titolarità — si chiede di confermare che: a) la formazione specifica dei lavoratori somministrati sia erogata direttamente da ASP Distretto di Fidenza, quale soggetto utilizzatore e titolare del DVR, ovvero, in subordine, che sia erogata sulla base di contenuti, protocolli e materiali forniti e validati da ASP, restando in capo a quest'ultima la responsabilità sulla completezza e adeguatezza del percorso rispetto ai rischi effettivi; b) restino in capo all'Agenzia l'informazione sui rischi in generale (art. 36, co. 1, D.Lgs. 81/2008) e la formazione generale (art. 37, co. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008); Quesito n. 2 — Addestramento (art. 1, ultimo capoverso, e art. 4.9 del Capitolato) Il Capitolato riserva ad ASP le sole attività di informazione e addestramento che "per la loro natura" richiedano una specifica valutazione del contesto organizzativo. La formulazione appare suscettibile di interpretazioni divergenti in fase esecutiva. Si osserva che l'addestramento, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008, deve essere effettuato sul luogo di lavoro, da persona esperta, mediante affiancamento e con tracciamento in apposito registro: si tratta pertanto di attività strutturalmente non delegabile a soggetto privo della disponibilità dei luoghi, delle attrezzature e del personale esperto. Si chiede pertanto di confermare che l'intera attività di addestramento, ivi compresa quella relativa all'uso di attrezzature, dispositivi e procedure operative in uso presso le strutture di ASP, nonché l'informazione sui rischi specifici ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 81/2008, siano svolte direttamente da ASP Distretto di Fidenza, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza oneri a carico dell'Agenzia. Quesito n. 3 — Sorveglianza sanitaria (art. 1 e art. 4.10 del Capitolato) L'art. 4.10 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal Medico Competente di ASP, che la gestione degli appuntamenti sia curata da ASP, ma che i relativi costi restino integralmente a carico dell'Agenzia, con fatturazione diretta del Medico Competente all'Agenzia stessa. Si osserva che la sorveglianza sanitaria, ai sensi degli artt. 38 e seguenti e 41 del D.Lgs. 81/2008, presuppone la nomina del Medico Competente da parte del datore di lavoro, la definizione del protocollo sanitario in funzione dei rischi individuati nel DVR e l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione: attività tutte riferite all'organizzazione dell'utilizzatore, coerentemente con l'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e con l'art. 40, comma 8, del CCNL per le Agenzie per il Lavoro. Si rileva altresì che l'Agenzia non può ricevere né trattare i dati sanitari sottostanti, essendo destinataria del solo giudizio di idoneità. Si chiede pertanto di confermare che: a) la sorveglianza sanitaria, in tutte le sue componenti (visite preventive, periodiche, su richiesta, di cambio mansione, di rientro dopo assenza prolungata, nonché accertamenti clinici, strumentali ed ematochimici correlati), sia posta in capo ad ASP Distretto di Fidenza quale utilizzatore, sotto la propria responsabilità; b) in via subordinata, ove la Stazione Appaltante intenda mantenere l'imputazione economica in capo all'Agenzia, sia indicato negli atti di gara il costo unitario di ciascuna tipologia di visita e accertamento applicato dal Medico Competente di ASP, nonché il numero presunto di prestazioni su base annua, così da consentire una quantificazione dell'onere e la formulazione di un'offerta economica determinata e comparabile. Quesito n. 4 — Formazione antincendio e primo soccorso: quantificazione dell'onere (art. 1 del Capitolato) Il Capitolato prevede che la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e prevenzione incendi siano organizzati e gestiti direttamente da ASP — coerentemente con la natura di tali attività, connesse alle squadre di emergenza e alle procedure interne dell'Ente, la cui designazione compete al datore di lavoro ai sensi degli artt. 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008 — ma che i relativi costi, "compresi quelli riferiti all'organizzazione dei corsi, ai soggetti formatori, al rilascio degli attestati, agli aggiornamenti, nonché alle ore di partecipazione del personale somministrato", siano integralmente imputati all'Agenzia, con facoltà di recupero mediante rimborso diretto, compensazione contabile o trattenuta sui corrispettivi. Tale previsione, in assenza di quantificazione, determina un onere di importo non determinato né determinabile ex ante, a fronte di un corrispettivo unitario a base d'asta di € 1,20 per ora lavorata soggetto a ribasso, con conseguente impossibilità per gli operatori economici di formulare un'offerta economica consapevole e per la Stazione Appaltante di comparare offerte omogenee. Si chiede pertanto: a) di confermare che la designazione degli addetti alle squadre di emergenza, antincendio e primo soccorso, quale atto di organizzazione proprio del datore di lavoro utilizzatore, competa esclusivamente ad ASP Distretto di Fidenza, unitamente ai relativi oneri; b) in via subordinata, ove la Stazione Appaltante intenda confermare l'imputazione economica all'Agenzia, di indicare puntualmente negli atti di gara: (i) il costo unitario pro capite di ciascun percorso formativo, distinto per livello di rischio, con riferimento tanto alla formazione iniziale quanto ai relativi aggiornamenti periodici; (ii) il numero presunto di lavoratori da avviare a tali percorsi su base annua; (iii) il monte ore di partecipazione oggetto di riconoscimento retributivo e le modalità di fatturazione delle relative ore; c) di confermare che, in difetto di tale quantificazione, nessuna trattenuta, compensazione o richiesta di rimborso possa essere operata a valere sui corrispettivi contrattuali. Quesito n. 5 — Formazione alimentarista/HACCP e abilitazioni all'uso di attrezzature (art. 1 del Capitolato) Si chiede di confermare che l'obbligo formativo in materia di igiene degli alimenti e HACCP, nonché la formazione per l'utilizzo di attrezzature, macchine, strumenti o dispositivi che richiedano specifica abilitazione, siano riferiti esclusivamente ai profili professionali per i quali ASP prevede effettivamente tale impiego, con indicazione — in sede di richiesta di attivazione della somministrazione — del percorso richiesto e del relativo standard regionale applicabile, non risultando altrimenti quantificabile il relativo onere. Quesito n. 6 — Aggiornamento professionale ECM (art. 4.6 del Capitolato) L'art. 4.6 pone a carico dell'Agenzia il conseguimento di 50 crediti ECM annui per ciascun infermiere e fisioterapista somministrato, con oneri integralmente compresi nel prezzo offerto. Si chiede di confermare che: (i) tale obbligo si intenda riferito pro quota alla durata effettiva della missione, non essendo esigibile un debito formativo annuale in capo a lavoratori impiegati per periodi inferiori all'anno; (ii) l'obbligo possa essere assolto mediante percorsi erogati da provider ECM accreditati individuati dall'Agenzia; (iii) siano riconosciuti i crediti già maturati dal lavoratore nel triennio ECM di riferimento. Distinti saluti.
Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti