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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ASP DISTRETTO DI FIDENZA PER 36 MESI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI
Ente appaltanteCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto7.023.542,58 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/08/2026
Termine richiesta chiarimenti02/09/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte09/09/2026 12:00
Apertura busta amministrativa10/09/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Saccani Andrea

telefono: 0524580135
cellulare: 0524580132

Botti Filippo

telefono: 0524517509

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ASP DISTRETTO DI FIDENZA

CIG: BCAB3B55D3
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI426086-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:15

Domanda : Buongiorno, si chiede la possibilità di avere per ogni livello retributivo dei lavoratori somministrati il costo orario e le voci da cui è composto tale costo orario, in modo da poter predisporre un offerta economica corretto. Grazie.

Risposta : Si rinvia a quanto già chiarito in relazione ai quesiti aventi ad oggetto il costo del lavoro posto a base di gara. Il costo orario del personale posto a base di gara è stato determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del CCNL Comparto Funzioni Locali, secondo i divisori orari convenzionali indicati all'art. 3 del Capitolato (156 ore/mese; 1.872 ore/anno), e comprende gli oneri retributivi (compresi i ratei di ferie, festività, TFR e ogni altro istituto contrattuale), gli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali, il contributo all'ente bilaterale paritetico e il Fondo formazione lavoratori temporanei, oltre alla componente variabile di salario accessorio (es. indennità di turno) e ai buoni pasto ove spettanti per profilo. Non si ritiene di fornire, in sede di chiarimento, un prospetto analitico disaggregato del costo orario per singola voce e per singolo profilo professionale.

Chiarimento PI426056-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:14

Domanda : Spett.ente, Si chiede conferma in merito alla presenza o meno della clausola sociale e alle risorse interessate; in caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL. Inoltre, si chiede se sono previsti accordi integrativi di secondo livello che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e, nel caso, di indicare il limite temporale concordato; -Considerando l’applicazione della clausola sociale, si chiede di conoscere il pregresso maturato dalle risorse interessate e di specificare se vi sono accordi integrativi di secondo livello, che consentono di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione; in caso di risposta affermativa, si chiede di indicare qual è il limite temporale concordato.

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI399893-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:08

Domanda : Egr. Dott. Filippo Botti, in riferimento alla presente procedura di gara siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: 1. Con riferimento al requisito relativo alle “Referenze su appalti simili in contesti lavorativi socio-sanitari e sociali, sia in contesti pubblici sia in contesti privati”, e in particolare ai fini della valutazione prevista per l’attribuzione degli 8 punti, si chiede di voler confermare quanto segue. 1.1Ambiti nei quali può essere maturata l’esperienza Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione delle esperienze richieste, possano essere validamente considerate esperienze maturate sia in contesti socio-sanitari e sociali congiuntamente, sia in contesti esclusivamente socio-sanitari o esclusivamente sociali, purché le attività svolte presentino caratteristiche di analogia e coerenza con i servizi oggetto della procedura. 1.2.Modalità di maturazione dell’esperienza Si chiede inoltre conferma che l’esperienza maturata nei predetti contesti possa essere comprovata non esclusivamente attraverso l’esecuzione di appalti di servizi, ma anche mediante accordi commerciali, purché aventi ad oggetto attività e servizi analoghi a quelli richiesti dalla procedura. 1.3.Documentazione comprovante le referenze Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione delle esperienze dichiarate, possano essere validamente prodotte attestazioni di buon esito e/o di regolare esecuzione rilasciate dai soggetti pubblici o privati presso i quali sono stati svolti i servizi. In alternativa, qualora non sia possibile acquisire tali attestazioni, si chiede di confermare che l’esperienza possa essere comprovata mediante autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, recante almeno l’indicazione del committente, del periodo di svolgimento, della tipologia e dell’oggetto delle attività eseguite e degli ulteriori elementi eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante. 1.4.Criteri di attribuzione degli 8 punti Infine, con riferimento agli 8 punti previsti per le referenze su servizi analoghi, si chiede di specificare quali saranno i criteri concretamente adottati per l’attribuzione del relativo punteggio. In particolare, si chiede di chiarire: •se sia previsto un numero minimo di clienti/committenti presso i quali il concorrente debba aver maturato esperienze nei contesti socio-sanitari e/o sociali; •in caso affermativo, quale sia tale soglia minima; •se e in che misura il punteggio sarà graduato in funzione del numero di clienti/committenti, della durata e/o della rilevanza delle esperienze maturate; Si chiede, pertanto, di voler precisare i parametri e le modalità di valutazione delle referenze, al fine di consentire ai concorrenti di predisporre la documentazione in modo uniforme e pienamente coerente con i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis; 2 in riferimento all'applicazione della clausola sociale relativa al persone addetto alla gestione dell'appalto, si chiede di specificare con quale agenzia attualmente risultano assunte, nonché per ciascuno di essi il dettaglio della tipologia contrattuale (ossia se a tempo determinato o indeterminato), livello di inquadramento e la RAL. Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro Cordialmente salutiamo

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI425873-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 15:01

Domanda : Spett.le ASP Distretto di Fidenza, con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati. Premessa comune ai quesiti nn. 1–5 Come noto, l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 dispone che l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti, coerentemente con l'art. 34, comma 3, del medesimo decreto, che computa il lavoratore somministrato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La medesima norma consente che il contratto di somministrazione preveda l'adempimento degli obblighi informativi e formativi da parte dell'una o dell'altra parte, ma tale facoltà di ripartizione incontra il limite invalicabile dell'effettività della tutela: essa non può tradursi nell'imputazione a un soggetto terzo di adempimenti che presuppongono la conoscenza e il governo diretto del contesto operativo. Tale limite risulta oggi rafforzato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha ancorato in modo espresso la formazione specifica ai rischi effettivamente presenti nel luogo di lavoro e individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'utilizzatore, sopprimendo altresì la possibilità di completamento differito della formazione rispetto all'avvio della prestazione. Nella medesima direzione si colloca l'ordine del giorno accolto presso la Camera dei Deputati in sede di esame dell'A.C. 2308-A, (in allegato) che ribadisce la centralità della responsabilità prevenzionistica del datore di lavoro utilizzatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e l'esigenza che gli obblighi formativi e di addestramento siano assolti dal soggetto che ha l'effettiva disponibilità dei luoghi, delle attrezzature e delle procedure operative. Quesito n. 1 — Formazione specifica (art. 1 e art. 4.9 del Capitolato) L'art. 1 pone a carico dell'Agenzia la "formazione specifica in relazione al livello di rischio della mansione e del contesto operativo". Poiché tale formazione, per espressa previsione dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, deve essere costruita sui rischi reali risultanti dal DVR dell'utilizzatore — documento del quale l'Agenzia non ha né disponibilità né titolarità — si chiede di confermare che: a) la formazione specifica dei lavoratori somministrati sia erogata direttamente da ASP Distretto di Fidenza, quale soggetto utilizzatore e titolare del DVR, ovvero, in subordine, che sia erogata sulla base di contenuti, protocolli e materiali forniti e validati da ASP, restando in capo a quest'ultima la responsabilità sulla completezza e adeguatezza del percorso rispetto ai rischi effettivi; b) restino in capo all'Agenzia l'informazione sui rischi in generale (art. 36, co. 1, D.Lgs. 81/2008) e la formazione generale (art. 37, co. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008); Quesito n. 2 — Addestramento (art. 1, ultimo capoverso, e art. 4.9 del Capitolato) Il Capitolato riserva ad ASP le sole attività di informazione e addestramento che "per la loro natura" richiedano una specifica valutazione del contesto organizzativo. La formulazione appare suscettibile di interpretazioni divergenti in fase esecutiva. Si osserva che l'addestramento, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008, deve essere effettuato sul luogo di lavoro, da persona esperta, mediante affiancamento e con tracciamento in apposito registro: si tratta pertanto di attività strutturalmente non delegabile a soggetto privo della disponibilità dei luoghi, delle attrezzature e del personale esperto. Si chiede pertanto di confermare che l'intera attività di addestramento, ivi compresa quella relativa all'uso di attrezzature, dispositivi e procedure operative in uso presso le strutture di ASP, nonché l'informazione sui rischi specifici ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 81/2008, siano svolte direttamente da ASP Distretto di Fidenza, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza oneri a carico dell'Agenzia. Quesito n. 3 — Sorveglianza sanitaria (art. 1 e art. 4.10 del Capitolato) L'art. 4.10 prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal Medico Competente di ASP, che la gestione degli appuntamenti sia curata da ASP, ma che i relativi costi restino integralmente a carico dell'Agenzia, con fatturazione diretta del Medico Competente all'Agenzia stessa. Si osserva che la sorveglianza sanitaria, ai sensi degli artt. 38 e seguenti e 41 del D.Lgs. 81/2008, presuppone la nomina del Medico Competente da parte del datore di lavoro, la definizione del protocollo sanitario in funzione dei rischi individuati nel DVR e l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione: attività tutte riferite all'organizzazione dell'utilizzatore, coerentemente con l'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e con l'art. 40, comma 8, del CCNL per le Agenzie per il Lavoro. Si rileva altresì che l'Agenzia non può ricevere né trattare i dati sanitari sottostanti, essendo destinataria del solo giudizio di idoneità. Si chiede pertanto di confermare che: a) la sorveglianza sanitaria, in tutte le sue componenti (visite preventive, periodiche, su richiesta, di cambio mansione, di rientro dopo assenza prolungata, nonché accertamenti clinici, strumentali ed ematochimici correlati), sia posta in capo ad ASP Distretto di Fidenza quale utilizzatore, sotto la propria responsabilità; b) in via subordinata, ove la Stazione Appaltante intenda mantenere l'imputazione economica in capo all'Agenzia, sia indicato negli atti di gara il costo unitario di ciascuna tipologia di visita e accertamento applicato dal Medico Competente di ASP, nonché il numero presunto di prestazioni su base annua, così da consentire una quantificazione dell'onere e la formulazione di un'offerta economica determinata e comparabile. Quesito n. 4 — Formazione antincendio e primo soccorso: quantificazione dell'onere (art. 1 del Capitolato) Il Capitolato prevede che la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e prevenzione incendi siano organizzati e gestiti direttamente da ASP — coerentemente con la natura di tali attività, connesse alle squadre di emergenza e alle procedure interne dell'Ente, la cui designazione compete al datore di lavoro ai sensi degli artt. 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008 — ma che i relativi costi, "compresi quelli riferiti all'organizzazione dei corsi, ai soggetti formatori, al rilascio degli attestati, agli aggiornamenti, nonché alle ore di partecipazione del personale somministrato", siano integralmente imputati all'Agenzia, con facoltà di recupero mediante rimborso diretto, compensazione contabile o trattenuta sui corrispettivi. Tale previsione, in assenza di quantificazione, determina un onere di importo non determinato né determinabile ex ante, a fronte di un corrispettivo unitario a base d'asta di € 1,20 per ora lavorata soggetto a ribasso, con conseguente impossibilità per gli operatori economici di formulare un'offerta economica consapevole e per la Stazione Appaltante di comparare offerte omogenee. Si chiede pertanto: a) di confermare che la designazione degli addetti alle squadre di emergenza, antincendio e primo soccorso, quale atto di organizzazione proprio del datore di lavoro utilizzatore, competa esclusivamente ad ASP Distretto di Fidenza, unitamente ai relativi oneri; b) in via subordinata, ove la Stazione Appaltante intenda confermare l'imputazione economica all'Agenzia, di indicare puntualmente negli atti di gara: (i) il costo unitario pro capite di ciascun percorso formativo, distinto per livello di rischio, con riferimento tanto alla formazione iniziale quanto ai relativi aggiornamenti periodici; (ii) il numero presunto di lavoratori da avviare a tali percorsi su base annua; (iii) il monte ore di partecipazione oggetto di riconoscimento retributivo e le modalità di fatturazione delle relative ore; c) di confermare che, in difetto di tale quantificazione, nessuna trattenuta, compensazione o richiesta di rimborso possa essere operata a valere sui corrispettivi contrattuali. Quesito n. 5 — Formazione alimentarista/HACCP e abilitazioni all'uso di attrezzature (art. 1 del Capitolato) Si chiede di confermare che l'obbligo formativo in materia di igiene degli alimenti e HACCP, nonché la formazione per l'utilizzo di attrezzature, macchine, strumenti o dispositivi che richiedano specifica abilitazione, siano riferiti esclusivamente ai profili professionali per i quali ASP prevede effettivamente tale impiego, con indicazione — in sede di richiesta di attivazione della somministrazione — del percorso richiesto e del relativo standard regionale applicabile, non risultando altrimenti quantificabile il relativo onere. Quesito n. 6 — Aggiornamento professionale ECM (art. 4.6 del Capitolato) L'art. 4.6 pone a carico dell'Agenzia il conseguimento di 50 crediti ECM annui per ciascun infermiere e fisioterapista somministrato, con oneri integralmente compresi nel prezzo offerto. Si chiede di confermare che: (i) tale obbligo si intenda riferito pro quota alla durata effettiva della missione, non essendo esigibile un debito formativo annuale in capo a lavoratori impiegati per periodi inferiori all'anno; (ii) l'obbligo possa essere assolto mediante percorsi erogati da provider ECM accreditati individuati dall'Agenzia; (iii) siano riconosciuti i crediti già maturati dal lavoratore nel triennio ECM di riferimento. Distinti saluti.

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti

Chiarimento PI422225-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 09:03

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica n. 1.2 "Ricerca del personale", si chiede di precisare il testo del criterio, in quanto la seguente formulazione risulta incompleta: "1.2 Ricerca del personale. Verrà valutato il processo di ricerca del personale, con dettaglio delle modalità curricula dei candidati, e delle modalità per la pubblicizzazione delle ricerche." Si chiede pertanto di chiarire il contenuto della frase successivamente alle parole "con dettaglio delle modalità", al fine di comprendere correttamente gli elementi oggetto di valutazione. cordiali saluti

Risposta : In allegato il riscontro al chiarimento richiesto

Chiarimento PI421086-26

Ultimo aggiornamento: 03/09/2026 08:59

Domanda : Spett. Ente, con riferimento al Capitolato Art.1 – Art.4.5 – Art.4.6 – Art.4.8 – Art.4.9 – Art.4.10- Art.9 -Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; -In relazione ai requisiti/titoli di studio/abilitazioni si precisa che l’agenzia potrà chiedere autocertificazioni ai lavoratori, nel rispetto del DPR 445/2000, che in caso di false dichiarazioni ne risponderanno personalmente; L’agenzia non è legittimata ad effettuare indagini sui lavoratori; -In relazione al permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa sulla privacy l’Agenzia potrà produrre idonea autocertificazione che dia evidenza della data del rilascio e della scadenza, ma non potrà produrne copia; Art.2 – Art.19 Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art.3 – Art.8 – Art.10 -La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; L’Agenzia non entra in contatto con terzi poiché non gestisce il servizio, che rimane in capo all’utilizzatore, ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di quest’ultimo. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; -Si chiede di ricevere i cartellini del mese entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica; Art.5 -L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; -Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità; -Si precisa che le sostituzioni del personale potranno avvenire durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa (Artt. 34 – 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della normativa di settore; Art.7 L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15; Art.18 Si segnala che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di servizi di pubblica utilità/servizi essenziali ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero, ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa; Art.20 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata. Cordiali saluti

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI418245-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 15:47

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: •Capitolato speciale art. 1- 3 - 4.8 - 4.9 - 4.10. Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: •Sorveglianza sanitaria •Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL) •Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a rettificare e a confermare quanto indicato dalla scrivente. •Capitolato speciale art. 1. In merito al possibile giudizio di inidoneità alla mansione, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione. •Capitolato speciale art. 1-4.9. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: - Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; •Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; •Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; •Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. •Capitolato speciale art. 4.12. Si chiede di precisare che, a fronte della sostituzione di una risorsa da parte dell'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa •Capitolato speciale art. 5. In ordine al codice di comportamento aziendale a cui i somministrati dovranno attenersi, posto il potere direttivo e di controllo dell'utilizzatore sugli stessi (ex art. 30 D Lgs 81.2015) e considerando che le informazioni riservate sono di titolarità della committenza, laddove l’Ente avesse esigenze specifiche di contenuto si invita codesta Amministrazione a predisporre un documento ad hoc. •Capitolato speciale art. 7. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o il servizio venga interrotto per cause di forza maggioere, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. •Capitolato speciale art. 8. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. •Capitolato speciale art. 10. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In caso di non accoglimento della richiesta il rischio di risarcimento dei danni causati dai somministrati sarebbe economico •Capitolato speciale art. 16. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano •Capitolato speciale art. 20. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento Cordiali Saluti

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI416873-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 15:26

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti: •Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. •Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia •Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. •Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. •Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. •Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). - Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI415933-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 15:14

Domanda : Spett.li La presente per chiedere cortese riscontro ai seguenti quesiti: 1)Confermare che nel costo del personale della procedura è incluso il contributo Forma.Temp pari al 4% per la formazione del personale.; 2)Indicare il Codice alfanumerico CNEL del CCNL applicato; 3)Indicare quale tasso INAIL è applicato per l'attività del servizio; 4)Specificare se la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 richiesta sarà di tipo generale (base) o specifica, e se il relativo costo è ricompreso nella valutazione economica del costo del personale; 5)Esplicitare la combinazione di ore/mesi e figure professionali sul quale è stato stimato il costo del lavoro per la procedura ai sensi dell’art 41 commi 13-14 del D.Lgs 36/2023 6)Si chiede di poter ricevere l'esploso della tariffa oraria utilizzata per la stima dei costi indicati nei documenti di gara. In particolare, si chiede di esplicitare tutte le voci retributive e contributive con i rispettivi importi mensili ed orari; 7)Si chiede si chiede di poter conoscere qual è l’Agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine percentuale applicato 8)Indicare il numero di persone soggette a clausola sociale con relativi livelli, scali di anzianità e livello retributivo applicato a)In particolare, le figure indicate nel file “All. B - tabella personale uscente” non sembrano essere riferite alle figure professionali già utilizzate in precedenza così come individuate dai profili professionali de “All. A -ProfiliProfessionali”. Si chiede cortese delucidazione in merito 9)Si richiede conferma che le assenze non preventivate nella determinazione del costo del lavoro (quali, a titolo esemplificativo, permessi e malattia) debbano essere rimborsate esclusivamente al costo vivo, in conformità con quanto disposto dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo il dettato normativo, l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. In virtù della peculiarità del rapporto triangolare e del regime di responsabilità solidale che caratterizza la somministrazione di lavoro, si chiede di confermare quanto segue: a)Rimborso al costo: le ore di assenza regolarmente retribuite sulla base della contrattazione collettiva vigente e della normativa giuslavoristica devono essere fatturate al puro costo (oneri retributivi e previdenziali effettivamente assolti); b)Esclusione del margine: tali importi, pur dovendo figurare in fattura ai fini del corretto assoggettamento IRAP, non devono essere gravati dal margine di agenzia (markup), trattandosi di mero ristoro di oneri obbligatori sostenuti dal somministratore per conto dell’utilizzatore. 10)Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo maturato nel corso dell’ultimo triennio dal personale somministrato, al netto delle ore di assenze per ferie e festività infrasettimanali. 11)A mero scanso di equivoco, si chiede di indicare se il beneficiario della garanzia provvisoria sia la Stazione Appaltante, la Centrale di Committenza o eventuale altro soggetto. 12)Con riferimento all'oggetto e ai requisiti dell'Allegato II.13 del Codice Appalti, si richiede di confermare se le riduzioni della garanzia provvisoria siano tra loro cumulabili. Nello specifico, si chiede se un operatore in possesso di certificazione ISO 9001 e ISO 14001 (o altra individuata dall’allegato II.13) possa beneficiare della decurtazione combinata e progressiva delle stesse e di specificare in quale misura percentuale. 13)in merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi. 14)Al fine di applicare il pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) e in un'ottica di trasparenza, semplificazione e accessibilità degli atti, in conformità con gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36, si chiede di confermare che i CV delle risorse professionali allegati all’offerta tecnica possano essere presentati in forma anonimizzata Ringraziamo anticipatamente per il supporto. Cordialmente,

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI411955-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 14:37

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: - Si chiede di verificare l'allegato B al Capitolato in quanto lo stesso sembra essere un refuso con personale inquadrato con CCNL Commercio. - Si chiede di pubblicare in maniera analitica, i costi orari delle singole professioni richieste nel rispetto del CCNL Funzioni Locali e del CCNL delle APL Cordiali Saluti

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti

Chiarimento PI406432-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 14:26

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento alla documentazione di gara si chiede: -Conferma che come indicato nel disciplinare art 3 il ccnl da applicare ai somministrati sia il commercio e che i costi non ribassabili siano stati calcolati con tale ccnl; si evidenzia che nel capitolato e nell’allegato A si indica il ccnl Funzioni locali; -La clausola sociale nella somministrazione di lavoro (servizio svolto dalle Agenzie per il Lavoro - ApL) segue regole e dinamiche specifiche, in quanto incrocia sia la normativa pubblica degli appalti (art. 57 del D.Lgs. 36/2023) sia una disciplina specifica del settore privato, nello specifico l'art. 31 del CCNL Agenzie per il Lavoro. Nel settore della somministrazione non c'è un passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda a un'altra, ma una successione tra l'agenzia "uscente" e l'agenzia "subentrante", nello specifico: La regola del CCNL (Art. 31): In caso di nuova aggiudicazione di una gara di somministrazione da parte di una Pubblica Amministrazione, l'agenzia subentrante ha l'obbligo di garantire il mantenimento in organico dei lavoratori precedentemente utilizzati, compatibilmente con i numeri e i profili richiesti dal nuovo bando; La compatibilità con il Codice Appalti: L'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 impone l'inserimento della clausola sociale anche in questo ambito. L'obbligo di riassorbimento resta comunque subordinato alla libertà di organizzazione d'impresa, ovvero l'agenzia subentrante applica la clausola nei limiti del fabbisogno reale richiesto dall'Ente; -Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Si chiede conferma. Cordiali saluti

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI406196-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 14:14

Domanda : 1.Si chiede di dettagliare il costo orario del personale somministrato utilizzato per la predisposizione degli atti di gara 2.Si chiede di dettagliare come sia stato calcolato il costo della manodopera interno pari ad € 46.080,00 3.Si chiede di fornire il documento di dettaglio dei costi della manodopera da allegare all’offerta economica 4.Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno del costo orario base. Si chiede che tali ratei possano essere rifatturati al verificarsi dell’evento e al costo 5.Si chiede di precisare se si intendono ore erogate, e quindi fatturabili, anche le altre tipologie di assenze non citate in capitolato, come ad esempio i permessi retribuiti, le maternità e i permessi per visite mediche… 6.Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A 7.Si chiede di chiarire quanti sono i lavoratori attualmente impiegati tramite somministrazione, per ogni figura professionale, e se questi saranno soggetti a clausola sociale. 8.Si chiede di chiarire il fabbisogno orario ipotizzato per ciascuna figura professionale, nel periodo oggetto di gara. 9.Poiché la formazione è considerata un onere a capo dell’Agenzia per il Lavoro si chiede di indicare a quali obblighi formativi ha adempiuto il personale attualmente somministrato 10.Si chiede di confermare che il personale indicato nell’allegato B – personale uscente, essendo personale dell’Agenzia, non sia oggetto di clausola sociale 11.Si chiede di avere un consuntivo del costo della formazione ribaltato all’Agenzia uscente negli ultimi 3 anni 12.Si chiede di conoscere il nome dell’ApL che attualmente fornisce il servizio e l’aggio utilizzato 13.Considerato che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 14.Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI404331-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 13:59

Domanda : Spett.le Ente, a precisazione di quanto previsto nella documentazione di gara, si formulano le seguenti richieste di chiarimento: 1)Sulla retribuzione accessoria (art. 3 capitolato) Si chiede cortesemente di chiarire a cosa faccia riferimento la previsione, contenuta alla pagina 8 dell’art. 3 del Capitolato, relativa alla "retribuzione accessoria" dei lavoratori, precisando analiticamente le voci che la compongono e i relativi importi o criteri di valorizzazione. Ciò al fine di consentire le corrette determinazioni del costo della manodopera e dell’offerta economica. 2)Sulla clausola sociale (v. art. 9 disciplinare, art. 15 capitolato e all. B) Si prende atto di quanto stabilito dalla legge di gara e dell’elenco dei lavoratori di cui all’allegato B (dipendenti diretti dell’agenzia per il lavoro attualmente fornitrice) e si evidenzia che con riferimento alla clausola sociale, i riferimenti normativi sono principalmente due: a)Per gli appalti “puri”, l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro riferendosi sempre ai dipendenti diretti dei fornitori uscenti. b)Per gli appalti “atipici” come la somministrazione di lavoro, l’art 31 CCNL Agenzie per il lavoro prevede che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Proseguendo, al comma 3 dello stesso articolo è previsto che “ In ogni caso l’Ente utilizzatore è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 e sue s.m.i., con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro”. Stante la ratio della clausola sociale, che è quella di garantire il livello occupazionale, con riferimento alla somministrazione di lavoro questa è ormai pacificamente, in dottrina e giurisprudenza, ricondotta ai lavoratori somministrati. A comprova testuale, è proprio il comma 3 dello stesso art. 31 citato che elimina ogni dubbio, qualora ve ne fossero, circa la sfera di applicazione (ai lavoratori somministrati e non ai dipendenti diretti dell’ApL). Infatti, il richiamato art. 33, comma 2 del d.lgs 81/2015 fa letteralmente riferimento ai lavoratori somministrati e non ai dipendenti diretti dell’agenzia per il lavoro., confermando indirettamente ma testualmente, per il servizio di somministrazione di lavoro, l’applicazione della clausola sociale ai lavoratori somministrati e non ai dipendenti diretti dell’agenzia per il lavoro. Per tutto quanto sopra si chiede: conferma dell’applicazione della clausola sociale ai lavoratori somministrati (ovviamente solo qualora ve ne dovessero essere di attivi al cambio di appalto) conformemente alla normativa vigente inderogabile e per questi, indicazione di: 1) numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, 2)L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, 3)La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, 4)In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), 5)La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi 6)La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e 7)L’attuale fornitore. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 94 del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). 3)Sulla sorveglianza sanitaria (artt. 1, 4.9 e 4.10 capitolato) Preso atto del disposto della legge di gara, riguardo alle visite mediche e sorveglianza sanitaria, si chiede cortese conferma che la Stazione appaltante si farà carico della relativa gestione/erogazione e delle relative responsabilità, restando in capo al Somministratore solo i relativi costi, e, per tale ragione, si chiede di precisare il costo indicativo delle visite mediche per ogni lavoratore; 4)Sull’interruzione del contratto (artt. 2, 7 e 19 capitolato) Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/recesso/risoluzione della missione lavorativa (giusta causa e mancato superamento del periodo di prova), si chiede cortese conferma che, in caso di interruzione/recesso/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di (…) rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; 5)Sull’invio delle presenze e sulla fatturazione (artt. 3, 5 e 13 capitolato) Con riferimento a quanto prescritto dalla legge di gara, considerato che l’Agenzia per il Lavoro: a.per emettere fattura, deve ricevere le presenze dei lavoratori dal cliente e, successivamente le deve elaborare; b.per legge, deve retribuire i lavoratori somministrati entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione proprio per la tempistica occorrente ad elaborare i cedolini correttamente e nel rispetto della normativa; c.ha un sistema di fatturazione automatizzato che deve seguire determinati step che sono tipici per il servizio di somministrazione di lavoro e delle Agenzie di grandi dimensioni ed anche al fine di mantenere le certificazioni internazionali tutto ciò considerato, si chiede cortese conferma che le presenze verranno trasmesse entro il giorno 2 del mese successivo e che potrà essere prodotta una fattura che rechi solo la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile” senza la suddivisione per servizio di impego e centro di attività e che i dettagli richiesti potranno essere inseriti all’interno di un report customizzato, prodotto separatamente e inviato contestualmente alla fattura; 6)Sulle tempistiche di pagamento (artt. 3, 5 e 13 capitolato) Si chiede cortese conferma che la fattura verrà integralmente liquidata entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa, nel rispetto della disciplina di gara e delle verifiche ivi previste, in quanto l'autorizzazione delle presenze dei lavoratori somministrati da parte dell'Utilizzatore configura, già di per sé, una verifica della corretta esecuzione del servizio. Qualora poi, in sede di controllo delle fatture, dovessero emergere errori, gli stessi potranno essere gestiti mediante contestazione ed emissione dei relativi documenti di rettifica, senza pregiudicare il pagamento delle somme correttamente fatturate. Si prega, inoltre, di confermare che i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario, sul conto corrente dedicato dell'affidatario, in conformità quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 7)Sulla responsabilità e sugli obblighi assicurativi a carico dell’Apl (art. 10 capitolato) In merito tanto alla responsabilità quanto agli obblighi assicurativi posti a carico delle Agenzie per il Lavoro, si precisa che, nella somministrazione di lavoro, al contrario del contratto di appalto, la normativa vigente (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. L’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 01.08.2007, dirimente perché espressione di una interpretazione autentica dell’impianto normativo, ha cassato sia creative allocazioni di rischio – e conseguenti responsabilità risarcitorie – sia richieste di garanzie utili a eludere il perimetro legale, precisando che, per gli enti della PA, debba “(…) ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione (…)” proprio perché “(…) la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale”. Si chiede, pertanto, cortese conferma che residui in capo al Somministratore solo la responsabilità dei danni causati direttamente ed esclusivamente dal personale diretto dell’Agenzia per il Lavoro e, soprattutto, sia sufficiente la propria polizza assicurativa, nei limiti del massimale previsto dalla propria e comunque limitando eventuali emolumenti risarcitori non oltre il limite di $ 5.000.000,00. Si ringrazia per la vostra attenzione e collaborazione. Cordiali saluti.

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti.

Chiarimento PI402431-26

Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 13:46

Domanda : Spett.le Ente: CHIARIMENTO 1: Si chiede di poter conoscere qual'è l'agenzia che attualmente somministra le risorse presso ASP Distretto di Fidenza, nonchè il margine/aggio orario attualmente applicato. CHIARIMENTO 2: L'art. 3 del Capitolato indica, trale voci comprese nel corrispettivo di offerta e dunque coperte dal margine di agenzia, la voce "Ferie, congedi e permessi". Si chiede di confermare che il costo delle ferie, dei congedi e dei permessi effettivamente goduti dal lavoratore, possa essere fatturato ad evento al solo costo, senza applicazione del margine di agenzia. CHIARIMENTO 3: Si chiede di confermare che i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie ed ex festività, che ogni singolo lavoratore somministrato matura progressivamente nel corso della durata del contratto, restino invece ricompresi nel corrispettivo di offerta. CHIARIMENTO 4: Si chiede conferma che possano essere fatturate al costo le festività infrasettimanali e anche quelle cadenti di domenica. CHIARIMENTO 5: Si chiede di rendere noto il tasso di assenteismo, al netto delle ferie,registrato dal personale attualmente somministrato presso le strutturee di ASP Distretto di Fidenza oggetto dell'appalto, se disponibile disaggregato per profilo professionale. CHIARIMENTO 6: L'art. 3 del Capitolato prevede che la contribuzione assistenziale sia riferita alla posizione INAIL applicabile, con tassi medi reperibili tramite il portale INAIL dedicato, senza tuttavia indicare i tassi applicabili ai singoli profili professionali di cui all'Allegato A. Si chiede di fornire, ove disponibili, le voci di tariffa INAIL e le posizioni Assicurative Territoriali (PAT) da utilizzare per i profili professionali richiesti. CHIARIMENTO 7: L'art 19 del Disciplinare stabilisce che la relazione tecnico-organizzativa debba essere redatta in formato A4, carattere Arial 12, interlinea minima senza indicare un valore minimo per l'interlinea. Si chiede di specificare il valore minimo di interlinea ammesso (es. singola, 1,0). CHIARIMENTO 8: Si chiede conferma che, per le eventuali tabelle inserite nella relazione tecnica, sia consentito utilizzare un carattere di dimensione inferiore rispetto al corpo del testo(Es. Arial 10 o 11), al fine di garantire la leggibilità e la completezza dei contenuti tabellari nel rispetto del limite di 20 facciate. CHIARIMENTO 9: L'Art. 19 del Displinare non specifica i margini di pagina da rispettare nella redazione della relazione tecnica. Si chiede di confermare che i margini possano essere liberamente determinati dal concorrente, purchè nel rispetto del formato A4, del carattere Arial 12 e del limite di 20 facciate. Cordiali saluti

Risposta : In allegato il riscontro ai chiarimenti richiesti

Chiarimento PI399660-26

Ultimo aggiornamento: 25/08/2026 11:14

Domanda : Spett.le Ente, si chiede cortesemente di precisare, per il profilo "Operatore addetto ai servizi di trasporto", quali tipi di mezzi questi debba condurre (per esempio, solo automobili quale autista) e alcune precisazioni, sia pur esemplificative, riguardo agli ospiti che debba trasportare e alle merci che debba movimentare. Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

Risposta : In merito al chiarimento richiesto si comunica quanto segue:

L’operatore addetto ai servizi di trasporto è tenuto alla conduzione di pulmini fino a 9 posti attrezzati per la disabilità e autovetture, per il trasporto degli utenti dei servizi di Centro Diurno e CRA, ovvero anziani non autosufficienti e persone in carrozzina; supporta gli utenti nelle fasi di salita e discesa dal mezzo, garantendo la corretta sistemazione degli ausili, e collabora con gli operatori dei servizi nell’accompagnamento dal veicolo all’ingresso del Centro Diurno o della CRA, nonché presso i luoghi previsti per le uscite programmate.

Chiarimento PI397496-26

Ultimo aggiornamento: 12/08/2026 09:18

Domanda : Spett.le Ente, chiediamo di ricevere copia degli indicatori di tempestività di pagamento anno 2025 e I II trimestre 2026 . La richiesta viene effettata per verificare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture regolarmente emesse conformi al servizio prestato. Tale dato non risulta essere presente all'interno della amministrazione trasparente grazie

Risposta : Si trasmette copia degli indicatori di tempestività di pagamento per l'anno 2025 e per il I° e II° trimestre del 2026

Ultimo aggiornamento: 03-09-2026, 15:15