Domanda : Con riferimento al Criterio A dell’Offerta Tecnica – “Professionalità e adeguatezza dei progettisti abilitati incaricati delle prestazioni di progettazione esecutiva”, il Disciplinare prevede che il concorrente possa presentare documentazione grafica, descrittiva o fotografica relativa ad un numero massimo di 3 servizi, ritenuti significativi della capacità dei progettisti di realizzare la prestazione contrattuale sotto il profilo tecnologico e funzionale. Il medesimo criterio stabilisce che, ai fini della valutazione dei servizi presentati, sarà considerata positivamente la rispondenza degli interventi qualificabili come affini/analoghi a quello oggetto di affidamento, tenendo conto, in particolare, della similarità del servizio, della completezza delle fasi di progettazione, della multidisciplinarietà, della rilevanza economica e tecnica, nonché delle caratteristiche qualitative, tecniche e metodologiche delle prestazioni svolte. Ciò premesso, si rappresenta che un professionista componente del costituendo RTP dispone di servizi di progettazione esecutiva, regolarmente eseguiti e documentati, relativi ad interventi classificati nella categoria EDILIZIA – ID Opere E.10 – grado di complessità G = 1,20, mentre la prestazione principale oggetto della presente procedura è ricondotta alla categoria EDILIZIA – ID Opere E.12 – “Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto” – grado di complessità G = 1,15. Considerato che i predetti servizi E.10 presentano un grado di complessità G = 1,20 superiore a quello della categoria E.12, si chiede di confermare se gli stessi possano essere presentati tra i massimo 3 servizi previsti dal Criterio A dell’Offerta Tecnica e possano essere valutati dalla Commissione quali interventi affini/analoghi a quello oggetto di affidamento, ferma restando la valutazione qualitativa della Commissione in relazione agli ulteriori elementi espressamente previsti dal criterio, quali similarità, completezza delle fasi di progettazione, multidisciplinarietà, rilevanza economica e tecnica e caratteristiche qualitative, tecniche e metodologiche dei servizi svolti. Si chiede, pertanto, di chiarire se, ai fini specifici dell’attribuzione del punteggio previsto dal Criterio A dell’Offerta Tecnica, la diversa classificazione dell’ID Opera (E.10 anziché E.12), in presenza di un grado di complessità superiore, costituisca o meno elemento ostativo alla presentazione e alla valutazione dei predetti servizi tra i tre servizi significativi richiesti dal Disciplinare.
Risposta :
Risposta a quesito:
In riscontro al quesito formulato, si rappresenta quanto segue.
Il Criterio A dell'Offerta Tecnica («Professionalità e adeguatezza dei progettisti abilitati incaricati delle prestazioni di progettazione esecutiva»), di cui alla Tabella G del punto 23.1 del Disciplinare di gara, è un criterio di natura qualitativa. Esso rimette al concorrente l'individuazione di un numero massimo di 3 servizi «ritenuti dal concorrente significativi della capacità a realizzare la prestazione contrattuale dal punto di vista tecnologico e funzionale». Il Disciplinare non prevede, ai fini di tale Criterio A, alcuna limitazione dei servizi presentabili in relazione alla Categoria d'opera, all'ID Opere o al grado di complessità "G" di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. Giustizia 17/06/2016.
Ne consegue che la classificazione nell'ID Opere E.10 dei servizi di progettazione esecutiva indicati, anziché nell'ID Opere E.12 cui è riferita la prestazione principale dell'appalto, non costituisce elemento ostativo alla loro presentazione tra i 3 servizi del Criterio A, né alla loro valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Tali servizi devono essere stati svolti dai progettisti dello staff dell’impresa qualificata con Attestazione SOA per “prestazione di progettazione ed esecuzione” con classifica adeguata, oppure dai progettisti facenti parte del raggruppamento temporaneo da costituire con l’impresa concorrente esecutrice dei lavori oppure dai progettisti indicati in sede di gara dall’impresa concorrente esecutrice dei lavori, come previsto dal medesimo Criterio A.
Si precisa tuttavia che le regole sulla spendibilità dei servizi in base al grado di complessità "G" (art. 8 del D.M. 17/06/2016, richiamato al punto 9.5 del Disciplinare) attengono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ai fini dell'ammissione alla gara. Esse non determinano di per sé alcun esito in sede di attribuzione del punteggio tecnico. Il maggior grado di complessità dell'ID E.10 (G = 1,20) rispetto all'ID E.12 (G = 1,15) non comporta pertanto, automaticamente, la qualificazione dei servizi come «affini/analoghi» a quello oggetto di affidamento.
La rispondenza dei servizi presentati a interventi qualificabili come affini/analoghi resta rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice. La Commissione la effettuerà sulla base degli elementi espressamente previsti dal Criterio A (similarità del servizio, completezza delle fasi di progettazione, multidisciplinarietà nello svolgimento, rilevanza economica e tecnica del servizio svolto, caratteristiche qualitative, tecniche e metodologiche dei servizi svolti), avendo riguardo al contenuto oggettivo delle prestazioni professionali effettivamente svolte e non alla sola classificazione formale delle Categorie / ID Opere di cui al D.M. 17/06/2016. Ciò in coerenza con l'indirizzo espresso dal par. V, punto 2, delle Linee Guida ANAC n. 1, richiamate nel Disciplinare quale ausilio interpretativo.
Si invita pertanto il concorrente a illustrare in modo puntuale con la sua Offerta Tecnica, nella documentazione grafica, descrittiva o fotografica, gli aspetti tecnologici e funzionali dei servizi presentati che ritenga rilevanti rispetto all'intervento oggetto di affidamento.
Resta fermo quanto previsto dal Disciplinare di gara, che il presente chiarimento non integra né modifica.
Il RUP della fase di affidamento, Dott. Gabriele Giacomini.