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Dati del bando

AFFIDAMENTO N.14 CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI DEL LITORALE DEL COMUNE DI RICCIONE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE
Ente appaltanteCOMUNE DI RICCIONE
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto179.921,05 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/09/2026
Termine richiesta chiarimenti10/10/2026 09:00
Termine presentazione delle offerte20/10/2026 10:00
Apertura busta amministrativa20/10/2026 10:05
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Sebastianelli Matteo

telefono: 0541608295

Santoni Lucia

telefono: 0541608295

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 4

CIG: BCFB04CF7B
OpenData ANAC

Lotto 10 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 27

CIG: BCFB0556EB
OpenData ANAC

Lotto 11 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 28

CIG: BCFB0567BE
OpenData ANAC

Lotto 12 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 29

CIG: BCFB057891
OpenData ANAC

Lotto 13 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 30

CIG: BCFB058964
OpenData ANAC

Lotto 14 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 34

CIG: BCFB059A37
OpenData ANAC

Lotto 2 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 5

CIG: BCFB04D053
OpenData ANAC

Lotto 3 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 12

CIG: BCFB04E126
OpenData ANAC

Lotto 4 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 18

CIG: BCFB04F1F9
OpenData ANAC

Lotto 5 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 19

CIG: BCFB0502CC
OpenData ANAC

Lotto 6 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 20

CIG: BCFB05139F
OpenData ANAC

Lotto 7 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 22

CIG: BCFB052472
OpenData ANAC

Lotto 8 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 23

CIG: BCFB053545
OpenData ANAC

Lotto 9 — STABILIMENTO BALNEARE ZONA 26

CIG: BCFB054618
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI481105-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:50

Domanda : Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di n. 14 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative – Disciplinare di gara, punto 10 OFFERTA TECNICA Con riferimento al punto 10 del Disciplinare di gara relativo all’“Offerta tecnica”, si osserva che, per la relazione esplicativa, sono previsti: •numero massimo di 20 facciate; •formato A4; •carattere Arial; •dimensione del carattere 11; mentre non risultano specificati i margini di pagina né l’interlinea da utilizzare. Poiché tali parametri incidono in maniera significativa sulla quantità di contenuto effettivamente inseribile entro il limite massimo di 20 facciate, si chiede cortesemente di chiarire: 1.se la relazione tecnica debba rispettare specifici margini di pagina (superiore, inferiore, destro e sinistro); 2.se sia prescritta una specifica interlinea; 3.in mancanza di prescrizioni ulteriori, se debba ritenersi ammessa la libera impostazione grafica da parte del concorrente, fermo restando il rispetto degli unici vincoli espressamente indicati nel disciplinare (formato A4, carattere Arial, dimensione 11 e massimo 20 facciate).

Risposta : Buongiono

Si conferma l'obbligo di rispettare i vincoli previsti nel disciplinare di gara lasciando libero il concorrente l'impostazione grafica della relazione.

Il Rup

Chiarimento PI476102-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:49

Domanda : Il disciplinare prevede che chi concorre a più lotti debba mantenere la medesima forma di partecipazione per tutti i lotti offerti e fissa un limite massimo di 2 lotti per partecipazione e aggiudicazione. Si chiede di chiarire se costituisca causa di esclusione ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023 la seguente fattispecie: una persona fisica partecipa in proprio ad uno o più lotti e, contestualmente, una società (sas o srl) di cui la medesima persona fisica è socio accomandatario, socio accomandante o legale rappresentante partecipa ad altri lotti della medesima procedura. In particolare si chiede: 1. se tale situazione integri la presenza di un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. d) D.Lgs n. 36/2023 con conseguewnte esclusione automatica o previa verifica in concreto; 2. Se la partecipazione a lotti distinti - anzichè al medesimo lotto - valga ad escludere in radice la causa ostativa, anche in relazione al vincolo in forma di partecipazione previsto dal disciplinare; 3. Se il cumulo dei lotti riferibili alla persona fisica (in proprio + tramite società ) debba essere computato ai fini del limite massimo di 2 lotti previsto dalla lex specialis.

Risposta :

Buongiorno

Premesso che l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale non costituisce una causa automatica di esclusione, si rinvia a quanto già chiarito in precedenza: Al riguardo, si precisa che il concorrente che intende partecipare al numero massimo consentito di n. due lotti, è obbligato, a pena di esclusione, a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di Raggruppamenti o consorzi, sempre nella medesima composizione.

È vietato quindi partecipare alla presente procedura presentandosi in forme diverse (ad es. come impresa singola in un lotto e quale mandataria di un RTI in un altro lotto, ovvero come mandatario di un RTI in un lotto e mandante di un RTI in un altro lotto). In tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara.”

Cordiali saluti


Chiarimento PI476059-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:49

Domanda : Il criterio D dell'offerta tecnica (art. 12.1) attribuisce un punteggio in relazione all'utilizzo della concessione demaniale come fonte prevalente di reddito "per sé e per il proprio nucleo familiare", con fasce percentuali calcolate sul "reddito complessivo", da comprovare mediante Modello Unico e/o 730 riferiti al richiedente. Non risulta chiarito se il denominatore (reddito complessivo) e l'eventuale numeratore (reddito da concessione) debbano essere calcolati sul solo richiedente ovvero debbano essere estesi, in via aggregata, anche ai redditi degli altri componenti del nucleo familiare. QUESITO Si chiede di chiarire se, ai fini del calcolo delle percentuali di cui al criterio D, il "reddito complessivo" da prendere a riferimento sia esclusivamente quello risultante dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico/730) del solo soggetto richiedente, oppure se debba essere calcolato in forma aggregata tenendo conto anche dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare, e in quest'ultimo caso quale documentazione fiscale ulteriore (dichiarazioni dei familiari, stato di famiglia, ecc.) debba essere prodotta a comprova.

Risposta :

Buongiorno

Come previsto dal disciplinare, il reddito di riferimento per la concessione è esclusivamente quello del soggetto richiedente. Pertanto, verrà valutata la sola posizione del concorrente e non saranno presi in considerazione i redditi degli altri componenti del nucleo familiare

Cordiali saluti


Chiarimento PI476057-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:48

Domanda : L'art. 11, punto 2, richiede la redazione del PEF secondo lo schema allegato, corredato da una relazione accompagnatoria che descriva nel dettaglio le assunzioni relative a costi iniziali, ricavi e costi di gestione. Si chiede una conferma sulle modalità di presentazione di tale relazione, in assenza di un limite dimensionale espresso (a differenza della relazione tecnica, limitata a 20 facciate) e di uno schema/format dedicato nella documentazione di gara. Si chiede di confermare che la relazione illustrativa delle assunzioni del PEF debba essere allegata come documento distinto rispetto alla relazione tecnica (e quindi non soggetta al limite delle 20 facciate di cui all'art. 10), e di chiarire se esista un formato/schema predefinito da utilizzare oppure se la relazione possa essere redatta liberamente dal concorrente, purché esaustiva delle assunzioni sottostanti a ciascuna voce del conto economico.

Risposta :

Buongiorno

Fermo restando che il PEF non è documento dell’offerta tecnica ma è a corredo dell’offerta economica si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Cordiali saluti


Chiarimento PI476055-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:48

Domanda : L'art. 10 richiede di produrre, unitamente all'offerta tecnica, documentazione utile a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini premiali (dichiarazioni sostitutive, contratti di concessione e di gestione, autorizzazioni, fatture, visure, attestazioni, ecc.). Il medesimo articolo esclude espressamente dal limite delle 20 facciate della relazione tecnica gli "allegati tecnici e descrittivi della Proposta", indicando a titolo di esempio la documentazione fotografica, i rendering progettuali e le certificazioni possedute, senza tuttavia menzionare espressamente la documentazione probatoria delle premialità. Si chiede di confermare se la documentazione prodotta a comprova delle dichiarazioni rese ai fini premiali (dichiarazioni sostitutive, contratti, autorizzazioni, fatture, visure, attestazioni) sia equiparata agli "allegati tecnici e descrittivi della Proposta" e pertanto esclusa dal computo delle 20 facciate della relazione tecnica, ovvero se debba essere ricompresa entro tale limite.

Risposta :

Buongiorno

la documentazione prodotta a comprova delle dichiarazioni rese ai fini premiali non rientra nel computo delle 20 facciate.

Cordiali saluti


Chiarimento PI476051-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:47

Domanda : L'art. 6.1 richiede, ai fini dell'idoneità professionale, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto della gara, con specifico riferimento al codice ATECO 93.29.20 "e similari", relativo alla gestione di stabilimenti balneari e spiagge. Le note in calce alla tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (art. 12.1, criterio B) menzionano invece, tra le attività rilevanti ai fini del punteggio per esperienza gestionale, anche la "gestione di strutture ricettive" secondo la definizione del D.Lgs. n. 79/2011 (codice del turismo), riconducibile anche al codice ATECO 55.10 (gestione di alberghi). L'art. 6.1 richiede, ai fini dell'idoneità professionale, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto della gara, con specifico riferimento al codice ATECO 93.29.20 "e similari", relativo alla gestione di stabilimenti balneari e spiagge. Le note in calce alla tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (art. 12.1, criterio B) menzionano invece, tra le attività rilevanti ai fini del punteggio per esperienza gestionale, anche la "gestione di strutture ricettive" secondo la definizione del D.Lgs. n. 79/2011 (codice del turismo), riconducibile anche al codice ATECO 55.10 (gestione di alberghi).

Risposta :

Buongiorno

Manca la formulazione del quesito pertanto non è possibile rispondere a tale chiarimento.

Cordiali saluti

Chiarimento PI476047-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:46

Domanda : L'art. 4 disciplina la partecipazione in forma singola o associata, ammettendo espressamente il raggruppamento/consorzio "costituito o costituendo". Il Disciplinare non contiene, tuttavia, alcun riferimento all'istituto dell'avvalimento (art. 104 del Codice dei contratti pubblici), né chiarisce se un operatore economico possa partecipare mediante una società non ancora costituita alla data di presentazione dell'offerta (diversa dal raggruppamento/consorzio costituendo) e, in tal caso, se e come possa fare affidamento sui requisiti di un soggetto terzo. QUESITO Si chiede di confermare se sia ammessa la partecipazione mediante una società costituenda (non riconducibile alla figura del RTI/consorzio costituendo di cui all'art. 4, lett. b) e, in caso affermativo, con quali modalità formali; si chiede inoltre di chiarire se sia applicabile alla procedura l'istituto dell'avvalimento dei requisiti (art. 104 D.Lgs. 36/2023), tenuto conto che i requisiti di esperienza gestionale di cui al criterio B sono espressamente riferiti al "medesimo soggetto" e paiono avere natura strettamente personale/soggettiva, e che tale istituto non risulta richiamato in alcun punto del Disciplinare.

Risposta :

Buongiorno

Premesso che il presente affidamento non è soggetto al Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto espressamente richiamato nella lex specialis, l'istituto dell'avvalimento non si applica a tale procedura.

Cordiali saluti


Chiarimento PI476044-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:45

Domanda : L'art. 3.1 del Disciplinare fissa un vincolo di partecipazione/aggiudicazione massimo di due lotti per gli stabilimenti balneari, imponendo al concorrente che partecipa a due lotti di presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, in caso di RTI/consorzio, nella medesima composizione. Il Disciplinare individua il vincolo a livello di "operatore economico"/"concorrente", ma non chiarisce se e come debba essere valutata la posizione di persone fisiche (es. soci, titolari di quote, legali rappresentanti) che risultino collegate a più operatori economici distinti, ciascuno partecipante a lotti diversi. Si chiede di confermare se il limite dei due lotti operi esclusivamente in capo al singolo operatore economico (persona fisica/giuridica) che presenta l'offerta, oppure se debba tenersi conto anche della posizione di persone fisiche (soci, titolari di quote, legali rappresentanti) presenti contemporaneamente in più operatori economici distinti che partecipano a lotti diversi, e in tal caso con quali criteri di collegamento/riferibilità debba essere valutata tale situazione ai fini del rispetto del vincolo di cui all'art. 3.1.

Risposta :

Buongiorno

Si ribadisce che il limite massimo di partecipazione è fissato in n. due lotti. Si riporta quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 3.1 “Al riguardo, si precisa che il concorrente che intende partecipare al numero massimo consentito di n. due lotti, è obbligato, a pena di esclusione, a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di Raggruppamenti o consorzi, sempre nella medesima composizione.

È vietato quindi partecipare alla presente procedura presentandosi in forme diverse (ad es. come impresa singola in un lotto e quale mandataria di un RTI in un altro lotto, ovvero come mandatario di un RTI in un lotto e mandante di un RTI in un altro lotto). In tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara.”

Cordiali saluti


Chiarimento PI467871-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:44

Domanda : Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecnica “A” e, in particolare del criterio “A1” (valorizzazione e riqualificazione dell’area concessa (es. delimitazione, manutenzione, pulizia, tipologia dei punti d’ombra utilizzati dal noleggiatore ecc…. qualità degli impianti e dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali), considerato che oggetto della gara è il solo arenile, privo di strutture, si chiede di chiarire 1. se con la locuzione “qualità degli impianti e dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione” si faccia riferimento a beni estranei all'arenile oggetto di concessione il cui proprietario abbia manifestato l'intenzione di asservirli alla concessione e si impegni alla loro riqualificazione; 2. nel caso di risposta positiva al quesito sub 1, si chiede di chiarire se l'asservimento possa rigurdare anche beni non confinanti con l'arenile oggetto di concessione; 3. nel caso di risposta positiva al quesito sub 1, si chiede di chiarire in quale forma contrattuale l'asservimento e l'impegno alla riqualificazione debba essere documentato e provato (dichiarazione unilaterale, scrittura privata, scrittura privata autenticata, ecc.).

Risposta : Buongiorno

Il presente quesito risulta duplicato.
Il Rup

Chiarimento PI467867-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:44

Domanda : Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecnica “A” e, in particolare del criterio “A1” (valorizzazione e riqualificazione dell’area concessa (es. delimitazione, manutenzione, pulizia, tipologia dei punti d’ombra utilizzati dal noleggiatore ecc…. qualità degli impianti e dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali), considerato che oggetto della gara è il solo arenile, privo di strutture, si chiede di chiarire 1. se con la locuzione “qualità degli impianti e dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione” si faccia riferimento a beni estranei all'arenile oggetto di concessione il cui proprietario abbia manifestato l'intenzione di asservirli alla concessione e si impegni alla loro riqualificazione; 2. nel caso di risposta positiva al quesito sub 1, si chiede di chiarire se l'asservimento possa rigurdare anche beni non confinanti con l'arenile oggetto di concessione; 3. nel caso di risposta positiva al quesito sub 1, si chiede di chiarire in quale forma contrattuale l'asservimento e l'impegno alla riqualificazione debba essere documentato e provato (dichiarazione unilaterale, scrittura privata, scrittura privata autenticata, ecc.)

Risposta :

Buongiorno

La commissione valuterà discrezionalmente le proposte presentate dagli operatori economici rimettendo al concorrente la scelta di individuare la soluzione progettuale più opportuna da indicare nella relazione

Cordiali saluti


Chiarimento PI467864-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:43

Domanda : Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecnica “C”, si chiede di chiarire: 1. se tra i “servizi di carattere collettivo per la fruizione della spiaggia, qualità ambientale e sicurezza” possano essere compresi e valorizzati in sede di assegnazione di punteggio, convenzioni con proprietari di strutture confinanti con l'arenile che assicurino l'uso di servizi igienici, docce ed altri servizi all'utenza della spiaggia; 2. in caso di risposta positiva al quesito sub 1, se la prova di tale disponibilit possa essere fornita, qualora il partecipante alla gara sia il proprietario della struttura confinante, con una dichiarazione di disponibilità da inserire nella documentazione di gara.

Risposta :

Buongiorno

Si rimanda alle opportune valutazioni dell’operatore economico che dovrà indicare nella propria proposta le iniziative che attuerà e che verranno valutate discrezionalmente dalla commissione giudicatrice

Cordiali saluti


Chiarimento PI467861-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:42

Domanda : Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecnica “B”, si chiede di chiarire se una società di persone, titolare di una concessione demaniale e gestore di uno stabilimento balneare da 20 anni, prima di partecipare alla gara si trasformi dapprima in società di capitali, mantenendo immutata la compagine sociale e, poi, venga fusa per incorporazione in un'altra società di capitali, può vedersi riconosciuto 1 punto per ogni anno di gestione maturata negli anni passati sino ad un massimo di 20 punti, ovvero se tale riconoscimento venga impedito dall'operazione di fusione.

Risposta :

Buongiorno

Si rimanda alla descrizione del criterio previsto nel disciplinare di Gara al Punto B) ed in particolare si riporta che ai fini del computo è soggetto unico l’operatore economico risultante da atti di trasformazione, fusione o scissione di azienda con continuità dell’attività gestionale da considerarsi.

Cordiali saluti


Chiarimento PI467858-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:42

Domanda : Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecninca “B”, si chiede di chiarire se una società di persone, titolare di una concessione demaniale e gestore di uno stabilimento balneare da 20 anni, si trasforma in società di capitale, mantenendo immutata la compagine sociale, prima di partecipare alla gara, può vedersi riconosciuto 1 punto per ogni anno di gestione maturata negli anni passati sino ad un massimo di 20 punti, ovvero se tale riconoscimento decorra soltanto a far data dalla trasformazione societaria

Risposta :

Buongiorno

Si rimanda alla descrizione del criterio previsto nel disciplinare di Gara al Punto B) ed in particolare si riporta che ai fini del computo è soggetto unico l’operatore economico risultante da atti di trasformazione, fusione o scissione di azienda con continuità dell’attività gestionale da considerarsi.

Cordiali saluti


Chiarimento PI467857-26

Ultimo aggiornamento: 06/10/2026 09:41

Domanda : Con riferimento al Criterio di valutazione dell'offerta tecninca “B”, si chiede di chiarire: 1. se una società di persone, titolare di una concessione demaniale e gestore di uno stabilimento balneare da 20 anni, ha modificato parzialmente la propria compagine societaria nel 2023, può vedersi riconosciuto 1 punto per ogni anno di gestione maturata negli anni passati sino ad un massimo di 20 punti, ovvero se tale riconoscimento decorra soltanto a far data dalla modifica della compagine societaria; 2. se una società di persone, titolare di una concessione demaniale e gestore di uno stabilimento balneare da 20 anni, modifica integralmente la propria compagine societaria prima della partecipazione alla gara per l'assegnazione di una concessione balneare, può vedersi riconosciuto un punto per ogni anno di gestione maturata negli anni passati sino ad un massimo di 20 punti, ovvero se la modifica integrale della compagine societaria determina l'impossibilità di tale riconoscimento.

Risposta :

Buongiorno,

per i punti 1 e 2 si rimanda alla descrizione del criterio previsto nel disciplinare di Gara al Punto B) ed in particolare si riporta che ai fini del computo è soggetto unico l’operatore economico risultante da atti di trasformazione, fusione o scissione di azienda con continuità dell’attività gestionale da considerarsi.

Cordiali saluti


Ultimo aggiornamento: 06-10-2026, 09:50