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Dati del bando

PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PER 7 ANNI DI N. 1 ANGIOGRAFO DIGITALE MONOPLANO PER EMODINAMICA ELETTROFISIOLOGIA E PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Ente appaltanteAZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto8.793.406,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/09/2026
Termine richiesta chiarimenti08/10/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte04/11/2026 10:00
Apertura busta amministrativa04/11/2026 10:05
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Albertini Annalisa

telefono: 0547394681

Cattano Claudia

telefono: 0547352236

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1 — ANGIOGRAFO DIGITALE MONOPLANO EMODINAMICA

CIG: BD0AEF88EE
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI484238-26

Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 15:45

Domanda : 1.Si rileva che la documentazione di gara non reca specifiche previsioni in ordine all'applicazione delle misure IPI introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197. Considerato che la procedura presenta un valore stimato complessivo superiore ad euro 5.000.000,00 e che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ambito di applicazione del citato Regolamento, si evidenzia che ANAC, con il Parere in funzione consultiva n. 10 del 1° aprile 2026, ha chiarito che la soglia prevista dalla normativa IPI debba essere verificata con riferimento al valore stimato complessivo della procedura di gara. Tanto premesso, si chiede di confermare che la presente procedura sarà gestita nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/1031 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 e di chiarire quali verifiche e prescrizioni la Stazione Appaltante intenda applicare ai fini dell'osservanza della disciplina europea richiamata. 2.Valori economici delle opzioni ex art. 120. Nel Disciplinare, par. 3.3, il testo indica € 700.851,50 per l’opzione fino al 50% e € 280.340,60 per il quinto d’obbligo; la Tabella 2 riporta invece € 698.351,50 e € 279.340,60. Si chiede di chiarire quali siano le cifre esatte da considerare. 3.DUVRI. Il DUVRI è elencato tra la documentazione amministrativa, ma lo stesso paragrafo precisa che deve essere compilato e presentato solo dall’aggiudicatario entro un mese. Si chiede di chiarire se lo stesso debba essere firmato per presa visione ed inserito in piattaforma, oppure se in gara sia richiesta soltanto la presa visione, senza caricamento di un documento firmato. 4.Nel Disciplinare si fa riferimento al seguente documento facoltativo ”Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ex art. 28 REG. UE 2016/679 GDPR (solo per presa visione). Si chiede di confermare se trattasi di refuso oppure di allegare il documento citato 5.Periodicità e modalità di fatturazione dei canoni di noleggio Con riferimento alla previsione del Disciplinare secondo cui “la fatturazione del noleggio avviene “di norma” a scadenza semestrale”, si chiede di confermare che la fatturazione dei canoni di noleggio avverrà con periodicità semestrale o inferiore, precisando altresì se la stessa debba intendersi anticipata o posticipata. Si chiede inoltre di confermare che, in ogni caso, la periodicità di fatturazione non potrà essere superiore al semestre, considerato che la preventiva e univoca determinazione della periodicità dei canoni costituisce un elemento necessario ai fini della corretta formulazione e comparabilità delle offerte economiche e al fine di evitare elementi di incertezza nella predisposizione della proposta da parte degli operatori economici. 6.Durata Noleggio – fornitura opzionale Si chiede di confermare con riferimento all’art. 13 capitolato, che il periodo di noleggio di 84 mesi si applichi integralmente a ciascuna apparecchiatura, con decorrenza dalla data del rispettivo collaudo positivo, e che pertanto eventuali collaudi successivi a quello della prima apparecchiatura non comportino una riduzione della durata del relativo periodo di noleggio. 7.Considerata la rilevanza e la complessità del progetto, nonché la necessità di reperire e predisporre in modo completo e accurato tutta la documentazione richiesta, chiediamo cortesemente di valutare la concessione di una proroga del termine per la presentazione dell’offerta di 15 giorni. Tale proroga consentirebbe agli operatori economici interessati di elaborare una proposta tecnica ed economica adeguatamente approfondita e pienamente rispondente alle esigenze dell’Ente. Distinti saluti.

Risposta :

1) Si conferma che la Stazione appaltante assicurerà il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/1031 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, previa verifica dei relativi presupposti di applicabilità alla presente procedura. Ove applicabili, saranno adottati gli adempimenti e le prescrizioni previsti dalla normativa europea, assicurando la conformità della documentazione di gara alle disposizioni vigenti;

2) Le opzioni e il quinto d’obbligo non rilevano ai fini della formulazione della offerta in tutti i casi ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell’offerta, dovranno essere considerati gli importi indicati al paragrafo 3.3 del Disciplinare;

3) Il DUVRI è messo a disposizione degli operatori economici per la relativa presa visione e dovrà essere compilato e presentato esclusivamente dall’aggiudicatario, secondo le modalità e nei termini indicati nel Disciplinare di gara;

4) Il documento è stato messo a disposizione degli operatori economici tramite la piattaforma SATER, mediante apposito avviso;

5) Di norma è semestrale, quindi bisognerà attenersi a quanto indicato nei documenti di gara e a quanto indicato di volta in volta dal DEC. Non è anticipata;

6) Il contratto dura sette anni, tutti i canoni attivati dopo avranno termine residuale, finiranno quando finirà il canone di noleggio iniziale, come scritto nei documenti di gara.

7) Il termine per la presentazione delle offerte rimane invariato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.


Chiarimento PI487010-26

Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 15:43

Domanda : 1.Si chiede di confermare che il cronoprogramma allegato al PFTE (elaborato N) sia da intendersi indicativo, in quanto non riporta le tempistiche necessarie per l’installazione del sistema angiografico. Si chiede pertanto di confermare che tali tempistiche debbano essere aggiunte a quelle stimate nel cronoprogramma allegato in gara. 2.Nel documento L - Quadro Economico risultano valorizzati esclusivamente gli oneri relativi alla progettazione esecutiva. Non si rileva invece alcuna previsione economica riferita alle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), nonché alle pratiche autorizzative eventualmente necessarie per la realizzazione dell'intervento. Si chiede pertanto di confermare che tali attività e i relativi oneri siano a cura della Stazione Appaltante non ricompresi nell'oggetto dell'appalto. 3.Si chiede di confermare che il pagamento dei lavori sarà liquidato a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare esecuzione (CRE) da parte del Direttore dei Lavori. 4.Si chiede di mettere a disposizione i file in formato dwg del progetto PFTE allegato in gara. 5.Con riferimento alla previsione contenuta nella documentazione di gara che riserva alla Stazione Appaltante la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, di esercitare l'opzione relativa al noleggio di ulteriori n. 6 apparecchiature per una durata di 7 anni e per un importo massimo di € 6.000.000,00 IVA esclusa, si chiede di precisare l'esatto perimetro delle prestazioni ricomprese nell'opzione medesima. In particolare, si chiede di confermare se l'eventuale esercizio dell'opzione comporti esclusivamente la fornitura in noleggio delle ulteriori apparecchiature, ad esclusione dell'esecuzione di lavori e opere accessorie. Distinti saluti.

Risposta :

1)Si conferma

2) Si conferma che il servizio di assistenza tecnica full-risk “tutto incluso” è riferito all’apparecchiatura oggetto di fornitura e non comprende la manutenzione delle opere edili e impiantistiche realizzate nell’ambito dei lavori di adeguamento dei locali, salvo quanto disposto dalla garanzia delle opere edili espressamente previsto dalla normativa vigente


3) No

3) si conferma


4)Non si ritiene necessario allegare questa ulteriore documentazione in questa fase di gara


5)Si conferma che l’opzione prevista dalla documentazione di gara riguarda il noleggio delle ulteriori n. 6 apparecchiature per la durata residua del contratto principale, entro l’importo massimo previsto, e non comprende l’esecuzione di ulteriori lavori e opere accessorie, salvo quanto diversamente espressamente previsto dalla documentazione di gara.

Chiarimento PI486876-26

Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 15:38

Domanda : Rif. Prot. 26-1799-ITO-rdb Spettabile Amministrazione, si chiede di confermare che Direzione Lavori e CSE siano onere della Stazione Appaltante e che il relativo richiamo contenuto all'art. 2 del Capitolato costituisca un refuso, non risultando tali attività valorizzate nel Quadro Economico del PFTE né previste tra gli oneri economici posti a carico della Ditta Aggiudicataria. Si chiede di confermare che il servizio di assistenza tecnica full-risk “tutto incluso” per l’intera durata del noleggio non comprenda la manutenzione delle opere edili e impiantistiche eseguite nell’ambito dei lavori di adeguamento dei locali, dovendosi intendere riferito esclusivamente all’apparecchiatura fornita. Si richiede cortesemente una proroga del termine per la presentazione dei chiarimenti, vista la necessità di effettuare il sopralluogo preliminarmente alla formulazione di eventuali quesiti. Ciò consentirebbe di sottoporre richieste di chiarimento più mirate e coerenti con le effettive condizioni dei luoghi. Cordiali saluti.

Risposta :

1)Si conferma

2) Si conferma che il servizio di assistenza tecnica full-risk “tutto incluso” è riferito all’apparecchiatura oggetto di fornitura e non comprende la manutenzione delle opere edili e impiantistiche realizzate nell’ambito dei lavori di adeguamento dei locali, salvo quanto disposto dalla garanzia delle opere edili espressamente previsto dalla normativa vigente

3) No

Chiarimento PI487076-26

Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 15:36

Domanda : Spett.le Amministrazione, 1)In riferimento a quanto riportato all’Art. 3 del disciplinare di gara, si chiede di precisare se, fermo restando l’importo complessivo non superabile a base d’asta pari ad € 1.396.703,00 gli importi indicati ai punti della tabella 1 siano da intendersi singolarmente superabili, purché la loro somma non ecceda la base d’asta complessiva di cui sopra. 2)Con riferimento ai lavori edili riportati all’Art. 3 del disciplinare di gara ed all’art. 2 del quadro economico del PFTE si chiede di confermare se per l’esecuzione dei lavori di predisposizione dei locali siano ammesse le seguenti possibilità: a) la partecipazione alla gara in ATI ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese; b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell’oggetto della gara; c) che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto 3)Con riferimento ai lavori edili riportati all’Art. 3 del disciplinare di gara ed all’art. 2 del quadro economico del PFTE si chiede di identificare la categoria prevalente e quella scorporabile. 4)Con riferimento ai lavori edili riportati all’Art. 3 del disciplinare di gara ed all’art. 2 del quadro economico del PFTE si chiede di confermare che l’impresa mandante di RTI, o in avvalimento o tramite subappalto qualificante in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie identificate in “impianti elettrici” e “impianti termo-meccanici”, quali OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta ex art. 18 comma 20, Allegato II.12, D.lgs. 36/2023, sulla base dunque del principio dell’assorbenza fra categorie generali e specializzate che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate componenti. 5)Con riferimento alla richiesta di presentazione del progetto esecutivo comprensivo del CSP si chiede: a)se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI o in avvalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione dei locali necessari all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI b)che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del progetto esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti. 6)Con riferimento al cronoprogramma inserito nel PFTE, si rileva che lo stesso riporta esclusivamente le tempistiche relative all’esecuzione dei lavori e non consente, pertanto, di individuare con certezza la durata complessiva dell’appalto, comprensiva di tutte le prestazioni oggetto di affidamento. Al riguardo, considerato che la durata e i termini di esecuzione costituiscono elementi rilevanti ai fini della corretta definizione delle condizioni contrattuali e tenuto conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e par condicio di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché della disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di durata e modifiche del contratto, si evidenzia altresì che il termine di esecuzione dell’appalto assume rilevanza anche ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis. Ne consegue che la mancata individuazione univoca del termine complessivo di esecuzione potrebbe incidere sulla corretta formulazione dell’offerta e sulla comparabilità delle offerte presentate dai concorrenti. Si chiede pertanto di indicare espressamente la durata complessiva dell’appalto e il relativo termine di esecuzione, precisando altresì se il cronoprogramma contenuto nel PFTE debba intendersi riferito esclusivamente alla fase di esecuzione dei lavori e quale sia il termine temporale rispetto al quale deve essere formulata l’offerta ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. 7)Con riferimento all’importo di € 20.058,48 previsto per le attività di redazione del Progetto Esecutivo e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), si chiede di fornire il dettaglio analitico del calcolo posto alla base della determinazione di tale importo, con specifica indicazione delle prestazioni, dei parametri e dei criteri applicati. 8)Con riferimento all’art. 2 del Capitolato Tecnico, laddove è previsto che “la fornitura per la quantità certa dovrà comprendere: […] Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione […]”, si chiede di confermare che: a) gli oneri relativi alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) siano a carico della Stazione Appaltante e, pertanto, non debbano essere ricompresi nell’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario; b) tenuto conto della disciplina prevista dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 in materia di direzione dei lavori e di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto, il Direttore dei Lavori, gli eventuali assistenti e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione siano individuati e nominati dalla Stazione Appaltante, e non dall’impresa aggiudicataria. 9) Con riferimento agli obblighi che l’Operatore economico deve assumere in tema di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 95 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, si chiede di confermare: A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell’art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023; B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi. Distinti saluti.

Risposta :

1)Con riferimento al quesito formulato, si conferma che l’importo complessivo a base d’asta di € 1.396.703,00 costituisce il limite massimo non superabile e anche gli importi delle singole voci della Tabella 1

2) Si conferma che la partecipazione in RTI e il ricorso al subappalto sono ammessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della documentazione di gara. Le imprese raggruppate potranno eseguire le lavorazioni di rispettiva competenza in relazione ai requisiti posseduti e alle quote di esecuzione dichiarate.

3) Come riportato nel Quadro Economico (All. L) la categoria prevalente è "Edifici civili ed industriali OG 1 Euro 179.207,47" con un peso del 49,57€ sull'ammontare complessivo del PFTE. Nessuna categoria è scorporabile

4) Si vedano le norme in merito e restano ferme le specifiche disposizioni applicabili alle diverse modalità di partecipazione, avvalimento e subappalto.

5) Si precisa che l’individuazione dei soggetti incaricati della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), nonché le relative modalità di partecipazione, dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della documentazione di gara, con particolare riferimento al’art. 44 del D.Lgs. 36/2023.

6) Si precisa che il cronoprogramma allegato al PFTE è riferito alla fase di esecuzione dei lavori. La durata complessiva dell’appalto e i termini di esecuzione delle ulteriori prestazioni sono quelli indicati nella documentazione di gara. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si dovrà fare riferimento ai termini e alle modalità espressamente previsti dal Disciplinare di gara.

7) Si confermano gli importi riportati nella Relazione generale del PFTE, a cui verrà applicata una percentuale di sconto, come riportato nel Capitolato art. 7 "Le prestazioni professionali necessarie per la redazione del progetto esecutivo sono riportate nel QE secondo il tariffario di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui verrà applicata una percentuale di sconto del 15% ed una percentuale del 15% per spese accessorie".

8) Si conferma

9) a) Si conferma

b)Si prenda ben visione della norma


Chiarimento PI485576-26

Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 14:28

Domanda : Buongiorno, 1. con riferimento alla documentazione di gara, e in particolare al paragrafo 16 del Disciplinare, laddove si richiede la presentazione del "Progetto Esecutivo" relativo alle opere di adeguamento dei locali, si formula il seguente quesito: •Domanda: Si chiede di confermare se, in fase di redazione e sviluppo della progettazione esecutiva definitiva, sia possibile prevedere ed apportare una revisione e/o un aggiornamento del dimensionamento delle schermature anti-X (barriere protettive radiologiche), sulla base delle specifiche prescrizioni, dei calcoli e delle valutazioni tecniche che verranno definiti dall'Esperto in Radioprotezione incaricato. 2. Con riferimento alle opere di adeguamento strutturale e impiantistico dei locali richieste dal Disciplinare di gara, e in particolare alla necessità di definire compiutamente le opere termo-meccaniche propedeutiche all'installazione dell'apparecchiatura, si formula il seguente quesito: •Domanda: Al fine di una corretta progettazione ed esecuzione degli interventi impiantistici previsti, si richiede la messa a disposizione degli elaborati progettuali as-built relativi all'impianto di termoregolazione attualmente esistente presso l'area oggetto di intervento al 3° piano del DEA. 3. Con riferimento al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, che pone a carico del concorrente aggiudicatario la redazione del "Progetto Esecutivo" riguardante le opere di adeguamento dei locali, si formula il seguente quesito: •Domanda: Si chiede di confermare se l'attività di redazione della progettazione esecutiva posta in capo all'operatore economico aggiudicatario troverà remunerazione e copertura finanziaria secondo i corrispettivi già stanziati e quantificati nel quadro economico del PFTE (riportato a pag. 29 della Relazione Generale), ed in particolare: oVoce B.1.a (Progettazione PE): € 20.058,48 (i.e.) oVoce B2 (Oneri su spese tecniche 4%): € 802,34 (i.e.) oPer un totale complessivo di € 20.860,82 (i.e.). In caso contrario, si prega di specificare le modalità di remunerazione di tale prestazione professionale. 4. Con riferimento alle opere di adeguamento dei locali poste a carico dell'aggiudicatario e disciplinate nel quadro della presente procedura, si formula il seguente quesito: •Domanda: Si chiede di confermare che gli oneri, le attività e i corrispettivi relativi alle figure professionali della Direzione dei Lavori (D.L.) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) siano a totale carico e responsabilità della Stazione Appaltante, e che pertanto l'operatore economico aggiudicatario non debba prevederne la copertura o l'affidamento all'interno della propria offerta. 5.Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, lo scrivente operatore economico, in vista di una formulazione consapevole, sostenibile e competitiva dell'offerta economica, formula formale richiesta di chiarimento in merito a quanto riscontrato negli elaborati di progetto posti a base di gara. Dall'analisi della documentazione tecnica, e nello specifico dall'Elaborato "Analisi Prezzi Impianti Meccanici" (Tavola AP - Maggio 2026), si rileva che sono stati allegati e recepiti dei preventivi/giustificativi recanti prezzi già al netto di sconti commerciali per le voci di prezzo relative ai seguenti nuovi prezzi (N.P.): •Art. NP.IM.01 (Impianto di climatizzazione ad espansione diretta): i materiali elementari (unità motocondensante RZAG140NY1, unità ventilante FHA140A, comando Madoka BRC1H52W e scheda Modbus RTD-10) sono stati recepiti assumendo pedissequamente i valori del preventivo dell'Agenzia Climauno (Daikin) del 27/03/2026, il quale specifica espressamente nelle condizioni di fornitura di trattarsi di "Prezzi netti riservati installatore"; •Art. NP.IM.03 (Diffusore con terminale filtrante a parete): i materiali elementari (diffusore Trox TFW-SPC-XGM e filtro H14 Trox MFP-H14) sono stati recepiti mutuando i valori dall'offerta TROX Italia S.p.A. del 31/03/2026, in cui i prezzi unitari applicati sono definiti come "Netto"; •Artt. NP.IM.04 e NP.IM.05 (Regolazione elettronica e materiale in campo): i materiali a quadro e in campo sono stati inseriti recependo direttamente i valori "Netto" del preventivo Clima System S.p.A. (Siemens) del 02/04/2026. A tale riguardo, si evidenzia che l’inserimento di sconti commerciali all'interno dei prezzi unitari posti a base d’asta si pone in netto contrasto con i principi di determinazione dei costi vigenti nel nostro ordinamento (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.14), secondo cui il valore dell'appalto deve essere stimato sulla scorta di prezzari ufficiali o di analisi analitiche basate sui valori reali e correnti di mercato, riferiti a condizioni ordinarie. L'inclusione ex ante di sconti commerciali nella base d'asta determina un'indebita riduzione del valore reale delle lavorazioni prima ancora del confronto competitivo, comprimendo illegittimamente i margini di formulazione dell'offerta economica da parte dei concorrenti e alterando la parità di trattamento (poiché presuppone la disponibilità per tutti i concorrenti delle medesime ed eccezionali condizioni di favore ottenute dal progettista). Inoltre, tale prassi espone la procedura al forte rischio di offerte insostenibili in fase esecutiva o al mancato rispetto del principio dell'equo compenso per i fattori produttivi. Domanda: Tutto ciò premesso e rilevato, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se intenda procedere a una rettifica in autotutela dei prezzi posti a base d'asta per le lavorazioni sopra indicate (NP.IM.01, NP.IM.03, NP.IM.04, NP.IM.05), ricostruendo le analisi dei prezzi a partire dai listini lordi ufficiali dei produttori (condizioni ordinarie di mercato), o se si debbano considerare corretti i prezzi così come strutturati, nonostante l'evidente recepimento di sconti commerciali riservati alla fase d'acquisto. 6.Domanda: Rilevato che l'importo stimato di € 6.000.000,00 risulta parametrato sulla scorta del solo valore del noleggio della componente tecnologica (pari a € 1.000.000,00 pro capite, in analogia con l'angiografo del lotto principale), si chiede di chiarire se, in caso di attivazione delle suddette forniture opzionali, siano previste anche le relative opere edili, strutturali ed impiantistiche di adeguamento dei locali destinate ad ospitare i nuovi sistemi. In caso positivo, si prega di specificare con quali modalità e sulla base di quali elenchi prezzi/quadri economici tali lavorazioni di adeguamento locali saranno computate e remunerate, atteso che l'attuale quadro economico complessivo non evidenzia specifiche somme destinate alle opere per le sale opzionali. 7. Con riferimento agli elaborati strutturali del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) posto a base di gara, e in particolare a quanto indicato nella Relazione Tecnica Strutturale (Tavola RTS) e nel Computo Metrico Estimativo (Voce n. 23 e n. 24), si rileva che le opere strutturali e di carpenteria metallica preventivate (es. profili UPN 160 e tubolari di controvento) risultano stimate in via puramente generica ed esemplificativa. Considerato che ciascun costruttore di tecnologie angiografiche (configurazione a soffitto/monoplano) impone specifiche e stringenti prescrizioni geometriche, di peso e di tolleranza dinamica che possono richiedere, in fase di progettazione esecutiva e di cantiere, la realizzazione di intelaiature in carpenteria metallica di ripartizione e di ancoraggio di complessità e peso nettamente superiori rispetto al dimensionamento di massima previsto dai progettisti della Stazione Appaltante, si formula il seguente quesito: •Domanda: Si chiede di chiarire se l'aggiudicatario, qualora la configurazione dell'apparecchiatura offerta richieda orditure di sostegno, pendinature antisismiche o rinforzi strutturali aggiuntivi rispetto a quelli minimi computati nel PFTE, avrà diritto alla remunerazione delle maggiori opere a misura (utilizzando i prezzi unitari di contratto o tramite concordamento di Nuovi Prezzi su listino ufficiale LL.PP. Regione Emilia-Romagna), ovvero se tutti i maggiori oneri di adeguamento strutturale debbano intendersi a totale carico dell'operatore economico, intesi come completamente assorbiti nell'offerta presentata. 8. Domanda: Con riferimento a quanto indicato all'art. 1.5 della Relazione Tecnica Impianti Elettrici, in cui si prescrive la necessità di "garantire la continuità operativa del reparto durante le fasi di esecuzione dei lavori", e considerato che l'intervento si inserisce in un reparto ad alta intensità assistenziale (DEA/Emodinamica), si chiede di specificare se le lavorazioni edili ed impiantistiche (in particolare quelle rumorose o che comportano distacchi temporanei di linee) dovranno essere eseguite nei normali orari di lavoro diurni o se saranno richiesti turni di lavoro notturni, serali o festivi. In caso di lavorazioni fuori dall'orario ordinario, si chiede di chiarire come verranno remunerati i maggiori costi di manodopera, dato che i prezzi unitari di progetto non evidenziano specifiche maggiorazioni per lavoro straordinario/notturno.

Risposta :

1) Il dimensionamento delle schermature riportato nel PFTE è stato effettuato sulla base dell'Esame preventivo di Radioprotezione per la nuova sala angiografica a cura dell'Esperto Qualificato. Non si esclude a priori la possibilità, sulla base delle caratteristiche dell'angiografo oggetto di aggiudicazione, di poter effettuare una revisione dell'esame preventivo a cura dell'Esperto Qualificato. Tale quesito si reputa pertanto non influente per le informazioni necessarie all'OE per la presentazione dell'offerta.

2) Sono disponibili gli as-built degli impianti meccanici a servizio dell'area oggetto di intervento a meno degli schemi di regolazione; tutti gli impianti rappresentati nei documenti di cui sopra, dovranno comunque essere verificati da rilievi in loco.

3) Si confermano gli importi riportati nella Relazione generale del PFTE, a cui verrà applicata una percentuale di sconto, come riportato nel Capitolato art. 7 "Le prestazioni professionali necessarie per la redazione del progetto esecutivo sono riportate nel QE secondo il tariffario di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui verrà applicata una percentuale di sconto del 15% ed una percentuale del 15% per spese accessorie".

4) Si precisa che la ripartizione degli oneri e delle responsabilità relativi alla Direzione dei Lavori (D.L.) e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è definita dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

5) L'articolo 41 comma 13 riporta testualmente quanto segue "..... In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi."

Dalla definizione del prezzo effettivo di mercato: "E' il prezzo effettivamente praticato nella maggioranza delle transizioni" si è proceduto pertanto alla richiesta ai diversi fornitori del prezzo effettivo praticato alle imprese acquirenti nell'area di esecuzione, alla data del progetto e questo rispecchia il principio del prezzo effettivo di mercato.

Peraltro si tratta di un prezzo valido per ogni impresa, e quindi che non altera in alcun modo la concorrenza non comprimendo illegittimamente i margini di formulazione dell'offerta economica tantomeno altera la parità di trattamento al fine dell'offerta di ogni OE.

Non è stata prodotta pertanto alcuna "riduzione del valore reale delle lavorazioni".

6) no

7) In base alla necessità riportata nel Progetto esecutivo dall'aggiudicatario, si procederà ad opportuna rivalutazione dei costi sulla base del tariffario Regionale o, qualora non riconducibili, concordando NP

8) Trattandosi di area di intervento in cui l'attività clinica riveste caratteristiche anche di emergenza, pertanto da garantire h24 7 gg su 7, la problematica di previsione e svolgimento delle attività secondo adeguata valutazione dei rischi è la medesima sia nei turni giornalieri che notturni e festivi, pertanto non si vede la necessità di computare maggiorazioni per lavoro straordinario/notturno, che verranno eventualmente applicate solamente se le condizioni particolari di alcuni interventi, facessero optare per lo svolgimento in determinati orari notturni e giornate festive.

A tal fine si riporta indicazione per applicazione tariffe per lavoro fuori orario e notturno Prezziario ER 2026


Chiarimento PI483196-26

Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 14:18

Domanda : Spett.le Ente, •Relativamente al monitor multiparametrico richiesto, per poter formulare una quotazione con un apparecchio perfettamente compatibile con le Vostre esigenze, avremmo bisogno di conoscerne le esatte caratteristiche (ad esempio, parametri da monitorare, dimensioni display, dotazione). •Nel capitolato rileviamo la richiesta di un pensile per apparecchio di anestesia con doppi connettori per prese gas ed elettriche tra le minime e Apparecchio per Anestesia tra gli opzionali. Si chiede di confermare se nella configurazione di base sia necessario offrire il pensile generico per l’apparecchio di anestesia eventualmente già in dotazione del Reparto. •All’interno del questionario tecnico rileviamo un detettore RIF 1 - Cardiologico - = 30x30 cm2 e RIF 2 - Radiologico - = 28x38 cm2. Si chiede se nel primo caso si intende minore di 30x30 cm2, con area attiva inferiore a 1500x1500. •Le configurazioni RIF.1 e RIF.2, nella documentazione di gara, appaiono alternative. Si chiede se sarà necessario indicare separatamente il prezzo dei due pacchetti in offerta economica eventualmente acquisibili dalla Stazione Appaltante aderente o se va indicato il valore complessivo. •Stanti RIF.1 e RIF.2, per quanto concerne la verifica di conformità ai requisiti minimi e l'attribuzione dei punteggi tecnici, si chiede di confermare che le valutazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento alla configurazione RIF.1, corrispondente all'apparecchiatura oggetto della fornitura certa, identificata all'art. 1 "Oggetto della Fornitura" come "N.1 Angiografo Digitale ad uso Emodinamica/Elettrofisiologia destinato all'U.O. Cardiologia dell'Ospedale Infermi di Rimini". •Con riferimento al requisito minimo del Capitolato Tecnico "Arco a C con installazione a soffitto o pavimento" e alle corrispondenti voci presenti nel Questionario Tecnico, si chiede di confermare che sia ammesso offrire una sola configurazione di installazione (a soffitto oppure a pavimento) e quotare la configurazione alternativa come opzione, lasciando alla Stazione Appaltante la facoltà di definire la soluzione definitiva in fase di ordinativo. Distinti saluti.

Risposta :

1)In Allegato le caratteristiche tecniche di riferimento per il Monitor Multiparametrico

2) Il pensile per apparecchio di anestesia può essere offerto con caratteristiche generiche idonee per essere collegato all'apparecchiatura per anestesia già presente in Reparto. Sia il Pensile che l'Apparecchiatura per Anestesia devono essere offerte nelle quotazioni opzionali e non inserite nell'Offerta di Base.

3) Le dimensioni del Detector offerto devono essere

RIF 1 Cardiologico: almeno ovvero maggiori o uguali di 30x30 cmq

RIF 2 Radiologico: almeno ovvero maggiori o uguali di 28x38 cmq

4) Bisogna quotare separatamente il prezzo dei due pacchetti in offerta economica in rispondenza della base d’asta indicata e non superabile che è unica per ogni riferimento.

5) La Valutazione dei Criteri di Qualità terranno conto di RIF 1 e RIF 2.

6) Si deve presentare un'unica configurazione di offerta, su cui verrà svolta la valutazione. E’ utile avere anche la quotazione opzionale dell'altra configurazione.


Chiarimento PI477695-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 15:06

Domanda : Rettifica Chiarimento PI472474-26 Con riferimento alla ns richiesta Prot. n. 26-1725-ITO-rdb del 29/09/2026 e al punto 2) del chiarimento inviato di cui avete dato risposta con riferimento a sistema Risposta PI475346-26, precisiamo che laddove appare il simbolo “=”, in realtà si trattava di maggiore o uguale in quanto la piattaforma non ha accettato il carattere speciale di maggiore/uguale. Pertanto si riporta nuovamente il chiarimento con il testo a parole del simbolo: Con riferimento al paragrafo 4.1 Caratteristiche Tecniche di Minima (RIF.1 e RIF.2) del Capitolato Tecnico, si rileva che il requisito relativo al detector DR prevede un'area attiva minima di acquisizione maggiore o uguale 28x38 cm², mentre il Questionario Tecnico distingue esplicitamente i requisiti del detector per il RIF.1 Cardiologico e per il RIF.2 Radiologico, richiedendo per il primo una superficie attiva minima maggiore o uguale 30x30 cm² e per il secondo una superficie attiva minima maggiore o uguale 28x38 cm². Si chiede pertanto di confermare che il requisito maggiore o uguale 28x38 cm² debba essere applicato esclusivamente al RIF.2 Radiologia Interventistica e che, per il RIF.1 Cardiologia Emodinamica/Elettrofisiologia, sia considerato conforme un detector con area attiva di acquisizione maggiore o uguale 30x30 cm², come previsto dal Questionario Tecnico. Ringraziamo. Cordiali saluti

Risposta : Si conferma la rettifica.

Chiarimento PI478518-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 15:05

Domanda : Spett.le Ente, Si chiede cortesemente di pubblicare la documentazione PTFE relativa alle cartelle “Edile”, “Impianti Elettrici” e “Impianti Meccanici” in formato editabile DWG (AutoCAD). Distinti saluti

Risposta :

Solo la ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, dovrà presentare all’AUSL il “progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari, nonché l’esecuzione di tutte le opere edili e strutturali.

Il progetto esecutivo sarà subordinato all’approvazione da parte dei Servizi competenti dell’AUSL.


Chiarimento PI481456-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 15:02

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento al disciplinare di gara, che prevede il versamento del contributo ANAC pari a € 660,00, si segnala che, accedendo al portale ANAC e generando l'avviso di pagamento relativo alla presente procedura, l'importo richiesto risulta pari a € 220,00. Si chiede pertanto di confermare quale sia l'importo corretto da versare ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, se debba essere considerato valido l'importo risultante dal portale ANAC (€ 220,00) oppure quello indicato nel disciplinare (€ 660,00). Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti

Risposta : Valido l'importo risultante dal portale ANAC che deve essere allineato a quanto inserito nella PAD

Chiarimento PI481478-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 15:00

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare alle previsioni riportate all’ ART. 18 INADEMPIENZE E PENALITÀ del capitolato tecnico, con la presente segnaliamo che tali penalità superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, dall’art.126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 , a tenor del quale “Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale” In ragione di quanto sopra, si richiede l’adeguamento delle penali di cui al suddetto articolo con quanto stabilito dalla vigente normativa, con espressa previsione di un limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura ed il 10% del canone annuale di manutenzione. Diatinti saluti

Risposta : In riferimento al quesito formulato, si confermano le penali previste dall’art. 18 del Capitolato tecnico, che restano invariate e perfettamente in linea con la normativa di settore

Chiarimento PI484507-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 14:58

Domanda : Con riferimento all’art. 3 “Caratteristiche Generali” del Capitolato Tecnico e, in particolare, al paragrafo relativo agli “Elementi di sostenibilità ambientale”, si chiede cortesemente di confermare se, ai fini della partecipazione alla procedura, debba essere presentato anche il modulo DNSH. In caso affermativo, si richiede di mettere a disposizione il relativo modello da compilare. Distinti saluti

Risposta :

Si chiede di autodichiarare quanto richiesto ai sensi dell’ ART. 3 CARATTERISTICHE GENERALI- ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE


Chiarimento PI484881-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 14:56

Domanda : Spett.le Ente, Con riferimento all’art. 13 del contratto ove è previsto il pagamento della Mandataria alle mandanti, rilevato che l’articolo 68, comma 8, del D.Lgs. 36/23 prevede che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un RTI "…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", tenuto conto altresì del consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (cfr. principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018), si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, ciascun componente dell’associazione temporanea aggiudicataria potrà emettere le proprie fatture direttamente alla Committente per un importo corrispondente ai corrispettivi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni>> Distinti saluti

Risposta :

Si precisa che le modalità di fatturazione da parte delle singole imprese componenti il RTI dovranno essere conformi alla normativa fiscale vigente e alla disciplina applicabile agli operatori economici raggruppati.

Resta fermo l’obbligo, per ciascun componente del RTI, di rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e quanto previsto dall’art. 13 dello Schema di contratto.


Chiarimento PI484889-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 14:53

Domanda : Spett.le Ente, Al fine di consentire agli operatori economici, da un lato, di mitigare il rischio finanziario connesso alla formula del noleggio e, dall’altro, di formulare offerte più competitive a vantaggio della stazione si chiede di confermare che è ammessa la cessione da parte dell’esecutore di tutti i crediti che verranno a maturazione ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dell’allegato II.14 del D.lgs. 36/23. Distinti saluti

Risposta : Si conferma che è ammessa la cessione, totale o parziale, dei crediti derivanti dal contratto, anche se non ancora maturati, nel rispetto delle condizioni e delle formalità previste dall’art. 6 dell’Allegato II.14 e dall’art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, nonché della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Chiarimento PI485002-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 14:49

Domanda : Spett.le Ente, con riferimento all'articolo 18 dello schema di contratto secondo il quale <<- nel caso in cui l’Azienda debba contestare al Fornitore l’inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell’importo complessivamente aggiudicato>> riteniamo opportuno e doveroso segnalarVi che tale previsione appare censurabile in quanto: non sono definiti gli inadempimenti che ne determinano l’applicazione ed anzi vi è un generico ed omnicomprensivo riferimento alla violazione di qualsivoglia norma e/o prescrizione dei documenti di gara. non è determinato l’ammontare della penale che sarà applicata in relazione a ciascun inadempimento, essendo rimessa alla totale discrezionalità di codesta amministrazione la fissazione dell’importo da richiedere all’appaltatore; ciò violazione del principio inderogabile secondo cui la penale ha lo scopo di stabilire preventivamente il risarcimento del danno e quindi deve essere determinata e non rimessa alla scelta unilaterale di una delle parti. Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede pertanto di: voler specificare le prestazioni il cui inadempimento è sanzionabile al fine di prevedere l’applicazione di una penale commisurata all’entità e gravità dell’inadempimento secondo i principi di carattere civilistico in materia di congruità e di proporzionalità della sanzione per l’inadempimento. voler quantificare e graduare le suddette penali in funzione dell’entità e della gravità dell’inadempimento accertato e del danno effettivamente arrecato, nel rispetto dei fondamentali principi di proporzionalità e favor partecipationis, al fine di consentire ai potenziali concorrenti la formulazione di un’offerta consapevole. Distinti saluti

Risposta : Si conferma quanto indicato nella documentazione complessiva di gara e nell’ordinamento giuridico

Chiarimento PI485628-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 14:44

Domanda : Spett.le Ente, Si chiede se il modulo di cui all’allegato D recante la “Nomina Responsabile del trattamento dati” debba essere considerato un fac-simile, pertanto suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento anche alla luce di eventuali precedenti negoziazioni intercorse tra le parti. Questo, nell’ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Distinti saluti

Risposta : Il modulo di cui all’allegato D recante la “Nomina Responsabile del trattamento dati” non è suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Amministrazione.

Chiarimento PI488308-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 13:37

Domanda : Con la presente si chiede per quanto riguarda il generatore se il requisito di 1000 mA si riferisca al generatore e non al tubo a raggi x

Risposta :

Il requisito intende che il generatore deve consentire di erogare almeno 1000mA come corrente di tubo, stessa cosa per gli altri parametri di generatore.

Il tubo naturalmente deve essere in grado di sostenere tale livello di erogazione.

In base al principio di equivalenza possono essere presentati Generatore e Tubo con caratteristiche diverse purchè idonee alla destinazione d'uso richiesta per qualità immagine e carico di lavoro: l'equivalenza deve essere sostenuta da dati tecnici e certificazioni e non semplicemente da materiale informativo.


Chiarimento PI488334-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 13:35

Domanda : si chiede per DETECTOR DR RIF. 1 CARDIOLOGICO si chiede di accettare area di acquisizione minore o uguale a 30 in quanto la differenza e solo del 2% (29,4 contro 30 di campo visivo)

Risposta : La differenza è accettabile rispettando il principio di equivalenza.

Chiarimento PI488351-26

Ultimo aggiornamento: 12/10/2026 13:32

Domanda : COPERTURA DANNI ACCIDENTALI 1) A fronte di quanto richiesto xx in merito alla copertura di guasti accidentali, chiediamo se si debba considerare invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del ns. ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell’ente H24, e altresì, perché di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assorgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale custodia, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato.” 2) Con riferimento all’ art. 21] dello Schema di contratto, laddove viene richiesta polizza assicurativa si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.

Risposta :

1) Si deve ritenere esclusa le responsabilità del fornitore per la copertura degli eventi accidentali

2) Si conferma.


Chiarimento PI477069-26

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 14:31

Domanda : In merito al chiarimento PI476796-26 si rappresenta che prima di inviare la richiesta di sopralluogo in questa modalità, è stata nostra cura contattare telefonicamente l'assistenza della piattaforma per comprendere quale fosse la sezione indicata all'art. 11 del disciplinare come "quesiti". Ci è stato risposto che non esiste altra sezione sulla piattaforma in cui è possibile inviare richieste e pertanto di procedere in questo modo. A tal proposito chiediamo una modalità alternativa rispetto a quanto indicato nel disciplinare, considerando anche e soprattutto l'obbligatorietà del sopralluogo stesso. E' possibile inviare una richiesta via PEC?

Risposta :

La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare apposito avviso, precisando che le modalità di effettuazione del sopralluogo sono esclusivamente quelle indicate nel Disciplinare di gara, e in particolare:

“Il sopralluogo è effettuato mediante accesso diretto alle aree oggetto di sopralluogo, nelle date e negli orari preventivamente concordati con il personale dell’Azienda USL della Romagna individuato all’art. 11 del medesimo Disciplinare.”


Chiarimento PI475725-26

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 11:56

Domanda : Si chiede cortesemente di allegare alla documentazione l’atto di nomina che viene richiamato al punto 13 della documentazione amministrativa nel disciplinare di gara. Distinti saluti

Risposta :

Si prega di prendere visione dell’avviso: “All. 13 - Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati”.

L’allegato è stato caricato in formato PDF.

Chiarimento PI472498-26

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 10:50

Domanda : Prot. n. 26-1726-ITO-rdb Spettabile Amministrazione, si chiede di confermare che la richiesta di presentare il progetto esecutivo completo nell’offerta tecnica costituisca un refuso, considerato che l’art. 7 del Capitolato ne prevede la redazione e la consegna da parte della sola ditta aggiudicataria. Si chiede altresì di precisare il momento dal quale decorre il termine di 30 giorni previsto per la consegna del progetto esecutivo da parte dell’aggiudicatario. Cordiali saluti.

Risposta :

1) 2) Art. 17 del capitolato al punto 4 e al punto 10 sono richieste informazioni e progetti esecutivi per la valutazione del punteggio tecnico qualitativo migliorativo. Resta inteso che la ditta partecipante accetta in toto i PFTE descritti nella lex specialis e solo l’aggiudicataria dovrà presentare il progetto esecutivo definitivo che non si dovrà discordare da quanto richiesto, e dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla richiesta formale del committente.


Chiarimento PI472474-26

Ultimo aggiornamento: 30/09/2026 15:50

Domanda : Spettabile Amministrazione, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1)Con riferimento all'Art. 3 Caratteristiche Generali del Capitolato Tecnico, si rileva che il medesimo articolo stabilisce preliminarmente che tutti i dispositivi offerti debbano possedere i requisiti richiesti al momento dell'installazione, inclusa la conformità alle disposizioni normative vigenti e l'iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici. Si chiede pertanto di confermare che anche il requisito successivamente indicato al medesimo Art. 3, relativo alla registrazione dell'apparecchiatura nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici, nonché alla conformità alle normative CEI, alle disposizioni internazionali riconosciute e alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, debba essere posseduto alla data di installazione e messa in esercizio dell'apparecchiatura, in coerenza con quanto previsto dall'incipit dell'Art. 3 e dall'Art. 5 del Capitolato. 2)Con riferimento al paragrafo 4.1 Caratteristiche Tecniche di Minima (RIF.1 e RIF.2) del Capitolato Tecnico, si rileva che il requisito relativo al detector DR prevede un'area attiva minima di acquisizione = 28x38 cm², mentre il Questionario Tecnico distingue esplicitamente i requisiti del detector per il RIF.1 Cardiologico e per il RIF.2 Radiologico, richiedendo per il primo una superficie attiva minima = 30x30 cm² e per il secondo una superficie attiva minima = 28x38 cm². Si chiede pertanto di confermare che il requisito = 28x38 cm² debba essere applicato esclusivamente al RIF.2 Radiologia Interventistica e che, per il RIF.1 Cardiologia Emodinamica/Elettrofisiologia, sia considerato conforme un detector con area attiva di acquisizione = 30x30 cm², come previsto dal Questionario Tecnico. 3)Con riferimento alla richiesta di allegare all'offerta tecnica immagini DICOM e video dimostrativi in formato MP4, si chiede di confermare che, in considerazione delle possibili dimensioni dei relativi file e degli eventuali limiti di caricamento previsti dalla piattaforma telematica, sia ammessa la trasmissione della documentazione multimediale mediante link a repository dedicato oppure mediante consegna su supporto informatico (chiavetta USB o equivalente). Cordiali saluti.

Risposta :

1) Causa un refuso il termine "all'installazione" deve essere cambiato in "all'Ordine".

Quindi i dispositivi offerti devono possedere per legge i requisiti richiesti al momento dell'Ordine, inclusa la registrazione dell'apparecchiatura nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici, conformità alle normative CEI, alle disposizioni internazionali riconosciute e alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche.

2) Causa un refuso le caratteristiche tecniche minime del Detector DR non sono correttamente dettagliate. Si conferma che le caratteristiche Minime richieste sono:

Rif.1 : Detettore Digitale DR a pannello piatto con area attiva di acquisizione = 30x30 cm2.

Rif.2 : Detettore Digitale DR a pannello piatto con area attiva di acquisizione = 28x38 cm2.


3) Se necessario si accetteranno invii tramite corriere di devices di supporto:

UO Acquisti di Beni e Servizi

Viale I Maggio, 280

Cesena


Chiarimento PI472442-26

Ultimo aggiornamento: 30/09/2026 15:47

Domanda : Spettabile Amministrazione, siamo a richiedere il seguente chiarimento -In relazione all’Allegato 5 “Schema di offerta economica per angiografo”, si chiede di confermare che il noleggio si riferisca solamente all’angiografo comprensivo di manutenzione full-risk. Per natura della prestazione, si chiede pertanto di confermare che i lavori edili, come esplicitato nel Quadro Economico del PFTE, e lo smontaggio dell’angiografo esistente non siano ricompresi nel canone di noleggio ma che siano prestazioni in acquisto. A tal proposito si chiede di specificare in quale colonna dello schema di offerta economica è possibile esplicitarne la quotazione. -Relativamente a quanto esplicitato nel Capitolato Tecnico in merito al riscatto al termine del noleggio, si chiede di confermare che, dal momento che la gara si configura come un noleggio operativo, e non prevede l’erogazione di servizi finanziari, tale dichiarazione trattasi di refuso. A codesta stazione appaltante, in caso di interesse, alla scadenza contrattuale, sarà riservata una prelazione sull’eventuale acquisto del bene locato da esercitarsi al corrente valore di mercato. Cordiali saluti.

Risposta :

1) Per la relativa quotazione, si precisa che gli importi dovranno essere indicati nella colonna apposita dello Schema di offerta economica accanto a LAVORI EDILI), secondo le modalità previste dalla documentazione di gara.

Resta fermo quanto previsto dagli atti di gara in merito alla composizione dell’offerta economica e alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Si conferma che i lavori edili sono scorporati dal noleggio.

2) Si conferma che la procedura è configurata come noleggio operativo e che non prevede l’erogazione di servizi finanziari.

Si precisa tuttavia che la previsione contenuta nel Capitolato Tecnico relativa al riscatto dell’apparecchiatura al termine del periodo di noleggio non costituisce un refuso e deve pertanto ritenersi parte integrante e vincolante delle condizioni contrattuali previste dalla documentazione di gara.

Pertanto, al termine del periodo di noleggio, l’Amministrazione potrà esercitare la facoltà di riscatto dell’apparecchiatura alle condizioni e secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

La previsione del riscatto non comporta, di per sé, l’erogazione di servizi finanziari, restando ferma la natura della prestazione oggetto dell’affidamento così come definita dagli atti di gara.


Chiarimento PI474583-26

Ultimo aggiornamento: 30/09/2026 14:07

Domanda : Spett.le Ente, A) Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all’elaborazione dell’offerta tecnica – nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento – e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell’offerta quali, ad esempio, l’impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest’ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana. B) Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all’eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull’intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell’offerta tecnica, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all’esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione. Distinti saluti

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI472560-26

Ultimo aggiornamento: 30/09/2026 14:06

Domanda : Spett.le Ente, si chiede cortesemente di indicare il n.di cig della procedura in oggetto. Distinti saluti

Risposta :

Il CIG è il seguente: BD0AEF88EE


Ultimo aggiornamento: 14-10-2026, 15:45