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Dati del bando

SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE E LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DM 7/02/2023
Ente appaltanteAZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.077.622,50 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/12/2024
Termine richiesta chiarimenti15/01/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte23/01/2025 09:00
Apertura busta amministrativa23/01/2025 11:00
Data chiusura procedura11/02/2025
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

DM 7/02/2023

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Gurioli Nadia

telefono: 3317352971

Pubblicazioni

Verbale 1
(633.41 kB)
Verbale 2
(4.54 MB)
CV Domenicali
(110.88 kB)
CV Ortolani
(1.06 MB)
Verbale 3
(265.26 kB)
CV Melandri
(382.75 kB)

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio lavanolo biancheria piana e divise e lavaggio indumenti ospiti

CIG: B4DB68F3FB
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI006090-25

Ultimo aggiornamento: 09/01/2025 08:54

Domanda : Nel disciplinare (art.14) si afferma che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa presentazione, tra la documentazione tecnica, del Progetto di riassorbimento del personale nel quale l'operatore illustra le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Il tema viene ribadito all'Art. 19 dove viene indicato che "La Commissione esamina inoltre il Progetto di assorbimento del personale per verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate". Allo stesso tempo all'art. 9 si puntualizzano i seguenti aspetti: 1......; 2. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati. I succitati articoli ci paiono in contrasto in quanto si parte dal presupposto che la decisione sulle esigenze tecnico organizzative sia in capo ad ogni Azienda Proponente che però è tenuta a garantire la stabilità occupazionale, ma anche la definizione del personale da riassorbire sia da concordare in sede di verifica congiunta con i Sindacati. In tal senso si viene a configurare un obbligo in presenza di eccezioni e variabili che potrebbero andare in contrasto con l'obbligo stesso. Si chiede perciò di chiarire se sia obbligatorio l'inserimento tra la documentazione tecnica, del Progetto di riassorbimento del personale nel quale l'operatore illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Nel caso di obbligatorietà si chiede di specificare il numero di persone, livello contrattuale e mansione del personale esclusivamente impiegato nel servizio oggetto d'appalto dal fornitore uscente del servizio per le opportune valutazioni.

Risposta : vEDI DOCUMENTO ALLEGATO

Ultimo aggiornamento: 17-03-2025, 14:10