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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PER UN PERIODO CONTRATTUALE DI DUE ANNI
Ente appaltanteASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.484.664,86 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema23/12/2024
Termine richiesta chiarimenti19/01/2025 09:00
Termine presentazione delle offerte29/01/2025 09:00
Apertura busta amministrativa29/01/2025 09:30
Data chiusura procedura14/03/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bindini Federico

telefono: 0532799526

Fabbri Celeste

telefono: 0532799733

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PER UN PERIODO CONTRATTUALE DI DUE ANNI

CIG: B4F3930263

Chiarimenti

Chiarimento PI021780-25

Ultimo aggiornamento: 20/01/2025 09:19

Domanda : Si fa presente che sul portale, dalla risposta al quesito n.9 si passa alla risposta al quesito n. 11. Mancherebbe la risposta al quesito n.10

Risposta : Per un tecnicismo della piattaforma Sater il quesito n. 10 non era stato reso pubblico al momento dell’inoltro del quesito 13. Il problema comunque è stato risolto immediatamente nel pomeriggio del 17.01.2025 ed anche il quesito 10 è visibile.

Chiarimento PI021760-25

Ultimo aggiornamento: 20/01/2025 09:04

Domanda : In riferimento alla presente procedura di gara, si chiede conferma che, oltre alla fornitura dei DPI, agli oneri per il lavaggio delle divise e agli obblighi di sorveglianza sanitaria sia preassuntiva che periodica, anche il costo relativo alla fornitura delle divise (5 ogni anno), sia a carico di codesta spettabile stazione appaltante.

Risposta : Si conferma che costo relativo alla fornitura delle divise è a carico della Stazione Appaltante.

Chiarimento PI019614-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 14:21

Domanda : Spett.le Ente, l'art. 92, del D. Lgs. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti fissino termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte. Tali termini sono prorogati in misura adeguata e proporzionale, tra l'altro, se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara, come stabilito alla lettera b del succitato articolo. Inoltre, anche secondo la giurisprudenza, i chiarimenti della stazione appaltante sulla lex specialis sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato degli atti di gara, ma non quando attribuiscano ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97, Cost. (C.d.S. 15/12/2020, n. 8031). Relativamente alla gara di cui all’oggetto, in relazione alle vostre risposte ai chiarimenti, sono intervenute modifiche significative ai documenti di gara che hanno di fatto modificato le voci di costo fatturabili, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara. Per tali ragioni, Si chiede a codesta Spett.le Stazione appaltante, come stabilito dalla norma di legge e dalla giurisprudenza, di ripubblicare gli atti di gara e di riaprire i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione (Anac parere di precontenzioso n 147/2024). Cordiali saluti

Risposta : È stata pubblicata versione rettificata del Capitolato che recepisce quanto sopra esposto, con conseguente differimento dei termini di gara.

Chiarimento PI020148-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 14:14

Domanda : Spett.le Ente, relativamente alle modalità di redazione dell’offerta tecnica si chiede se tabelle, grafici, immagini in essa contenute, possano avere una formattazione diversa da quella richiesta per il corpo del testo pur assicurandone la massima leggibilità e chiarezza. Cordiali saluti.

Risposta :

Si conferma quanto richiesto.

Chiarimento PI017551-25

Ultimo aggiornamento: 17/01/2025 14:11

Domanda : Egregi, sul tema del lavaggio delle divise in carico all'agenzia aggiudicataria, in merito alla risposta inviata, si chiede di riconsiderare quanto affermato. Si consideri che il margine a base d'asta risulta non capiente per poter garantire il pagamento di tali oneri. In questo modo, qualsiasi offerta presentata in gara (sopratutto quelle in ribasso) non garantirebbe il rispetto dei costi della manodopera, il cui rispetto è sancito dal Codice degli appalti. A tal proposito si chiede formalmente di conoscere in che modo vengono gestiti tali oneri per i Vs. lavoratori diretti. Si evidenzia che il servizio di lavanolo non rientra certamente nell'oggetto di un appalto di somministrazione di personale e certamente non può essere a carico delle agenzie per il lavoro la cui attività è la somministrazione di manodopera. Il margine di agenzia remunera le agenzie per il servizio reso, e non si comprende perchè lo stesso debba essere eliso da tali oneri, probabilmente afferenti un diverso servizio appaltato. Cordiali saluti

Risposta :

Si riconsidera quanto riportato sul Capitolato relativamente al tema del quesito. Il lavaggio è da ritenersi a carico di ASP Centro Servizi alla Persona anche per il personale somministrato.
È stata pubblicata versione rettificata del Capitolato che recepisce quanto sopra esposto, con conseguente differimento dei termini di gara.

Chiarimento PI016199-25

Ultimo aggiornamento: 16/01/2025 18:35

Domanda : Spettabile Ente, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Visto il Quesito PI139332-22 e la Risposta PI148353-22 dei chiarimenti relativi alla gara 2022 CIG:9236767542, (L’aggiudicatario può richiedere il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui viene applicato il margine offerto). Siamo a richiedere di comunicare le somme riconosciute all’attuale aggiudicatario nell’anno 2024 per: -festività infrasettimanali -assenteismo. In mancanza di dati disaggregati si prega codesto Spett.le Ente di voler comunque confermare che gli importi (costi) relativi alle specifiche voci facenti parte del costo del lavoro (art. 33 dlgs 81/15) siano totalmente rimborsati alla società aggiudicatrice. 2) Al fine di definire una corretta offerta economica, si chiede di specificare il costo e la frequenza delle visite mediche a carico Agenzia. 3) In relazione alla previsione del lavaggio divise, di cui all’art 5, punto 13 Capitolato, siamo a richiedere: - frequenza del lavaggio divise - e di specificare la spesa annuale per il lavaggio sostenuta dall’attuale fornitore. 4) Relativamente alla clausola sociale, nonché in applicazione del principio di trasparenza che guida una procedura ad evidenza pubblica, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, se sarà applicata la clausola sociale e nel caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B)Tipologia dei contratti in essere per i lavoratori somministrati, se a tempo determinato o indeterminato; C)Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) di conoscere la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati; E) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni; Cordiali saluti

Risposta :

Si riscontra per punti al quesito posto.
1) Si conferma quanto richiesto.
2) Il Costo unitario delle visite mediche è pari ad euro 28,00, il costo per i visiotest è pari ad euro 14,00 ed il costo per visita di rientro da malattia ed infortunio è pari ad euro 28,00. La frequenza è biennale oltre alla visita preassuntiva per il personale socio-sanitario.
3) La frequenza è n. 2 lavaggi settimanali in regime di “lavanolo”, per una spesa annua stimata in circa euro 670,00 comprensivi di Iva.
4) E’ prevista la clausola sociale. I contratti di cui all’Allegato 3) sono stati tutti rinnovati fino al 28/02/2025, sono tutti a tempo determinato e l’anzianità di servizio si può dedurre dalla data di inizio specificata nella colonna “data assunzione”. Il tasso di assenteismo è pari al 10%.

Chiarimento PI015568-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 16:54

Domanda : Spett. le. Ente, Si richiede cortesemente il seguente chiarimento: - In relazione alla relazione tecnica dei servizi offerti, si fa riferimento a quanto indicato al paragrafo 16. OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara. Si chiede di chiarire se l’interlinea possa ritenersi singola

Risposta : Si conferma che l’interlinea è da ritenersi singola.

Chiarimento PI013241-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 12:06

Domanda : Spett.le S.A. , siamo a richiedervi il seguente chiarimento: - Per il calcolo della garanzia provvisoria si chiede conferma che si possa usufruire della riduzione del 20 % per il possesso della certificazione SA 8000. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma quanto richiesto.


Chiarimento PI012700-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 12:05

Domanda : Spett.le S.A. , siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 1) Considerando la presenza della clausola sociale, si chiede di poter conoscere il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL , si chiede inoltre se le risorse siano in possesso del attestato di formazione. 2) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali; 3) Si chiede di confermare il ribasso percentuale sull’ aggio di agenzia offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 4) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 5) Considerando che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore e considerando che il margine posto a base d’asta pari ad € 1,00 non è sufficiente a coprire il costo delle stesse, si chiede conferma che potranno essere fatturate ad evento al costo; 6) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato. 7) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 8) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 9) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 10) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008. 11) Si chiede di poter specificare le voci tariffa di riferimento per ogni mansione richiesta

Risposta :

Si riscontra per punti al quesito posto.
1) Il dato dell’inizio del rapporto di lavoro è riportato nell’Allegato 3) Prospetto personale attualmente impegnato per clausola sociale alla colonna “Data di assunzione”, mentre si conferma che le risorse sono in possesso dei relativi attestati di formazione.
2) 5 gg settimanali per Amministrativi, Operatore Sociale e Assistente sociale, 6 gg settimanali per OSS, Infermiere e Animatore
3) Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.
4) Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.
5) Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.
6) La percentuale dell’ultimo triennio è pari a circa il 10%
7) Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.
8) Si conferma quanto richiesto.
9) Non sono previste spese di pubblicazione in quanto dall’01/01/2024 non è più obbligatoria la pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali e dell’avviso di aggiudicazione su Gazzetta Ufficiale; allo stato attuale non sono previste spese di stipula in quanto il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
10) Si conferma quanto richiesto.
11) Il dato è riportato negli allegati 5), 6) e 7) della documentazione di gara.

Chiarimento PI008927-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 12:02

Domanda : Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti. 1. Solo per ulteriore chiarezza si chiede conferma che le pagine dell'offerta tecnica siano intendersi come 20 pagine di testo. 2. In merito alla questione circa il fatto che verranno fatturate solo le ore effettivamente prestate si prega di prendere in considerazione quanto previsto dala disposizione di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, secondo cui "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti. Si chiede, dunque conferma, che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. Ed infatti, si rappresenta sin da adesso che le festività infrasettimanli non lavorate - ugualmente retribuite ai lavoratori - certamente non sono in grado di essere coperte dal margine di agenzia. 3. Segnaliamo che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. 4. Egregi, considerando che per il capitolato il lavaggio delle divise risultano a carico dell'aggiudicatario, si evidenzia che che in questo modo il margine di gara risulta non capiente ai fini di garantire il rispetto del costo del lavoro. Inoltre, si consideri che tale elemento non rientra in alcun modo nella somministrazione di personale oggetto della procedura di gara.

Risposta :

Si riscontra per punti al quesito posto.

1. Come da Disciplinare, la relazione tecnica non dovrà superare le dieci pagine numeriche (venti facciate) di testo numerato (l’eventuale copertina della relazione tecnica non verrà computata ai fini del suddetto limite)

2. Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.

3. Si conferma che rimane in capo all’azienda utilizzatrice quanto relativo l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

4. Si conferma quanto previsto dal Capitolato di gara circa il lavaggio delle divise.



Chiarimento PI008275-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 11:59

Domanda : Spett.le Ente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. 2. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia). 3. In considerazione del fatto che il CCNL di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate alla tariffa dell’ora ordinaria. 4. Con riferimento alle visite mediche ed accertamenti preliminari all’assunzione, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che anche le visite pre-assuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege. Cordiali saluti.

Risposta :

Si riscontra per punti al quesito posto.

1. Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.

2. Si conferma quanto richiesto.

3. Si conferma quanto richiesto.

4. Si conferma quanto richiesto.


Chiarimento PI006398-25

Ultimo aggiornamento: 14/01/2025 11:55

Domanda : Spett.le Ente, Attraverso il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.” Si chiede pertanto a Vs spettabile Ente di confermare il contenuto dell’art.33 c.2 del D. Lgs. 81/2015 e di consentire all’aggiudicatario di richiedere il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto. Grazie

Risposta :

Si conferma che l’aggiudicatario richiede il rimborso totale degli oneri retributivi (comprese festività infrasettimanali e assenteismo in genere) e previdenziali a cui applicare il margine offerto.


Chiarimento PI003086-25

Ultimo aggiornamento: 07/01/2025 13:13

Domanda : Buongiorno, in riferimento al punto 6.3 del disciplinare REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE; si chiede conferma che per soddisfatto il requisito sia sufficiente dichiarare 2 servizi di somministrazione di lavoro svolti nel triennio precedente di importo complessivo ( somma dei due contratti) pari a euro 636.284,94; Cordiali Saluti

Risposta :

Si conferma che il valore complessivo dei servizi svolti nel triennio precedente debba essere non inferiore ad € 636.284,94 e dato dalla somma del valore di almeno due contratti per servizi analoghi.

Ultimo aggiornamento: 30-04-2025, 12:00