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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (EPC), AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 193 E 200 DEL D. LGS. 36/2023, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL “CENTRO POLIVALENTE MONTICELLI”, COMPRENSIVO DELLA RELATIVA CONDUZIONE E MANUTENZIONE, NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO.
Ente appaltanteUNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto5.246.951,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/12/2024
Termine richiesta chiarimenti23/01/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte07/02/2025 13:00
Apertura busta amministrativa11/02/2025 09:00
Data chiusura procedura27/03/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Fabiani Paola

telefono: 0521301202

Vitali Michela

telefono: 0521301123

Fabbri Alessia

Miceli Claudia

telefono: 0521687715

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE CONTRATTO EPC - POLIVALENTE MONTICELLI

CIG: B500BA8192
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI029694-25

Ultimo aggiornamento: 24/01/2025 14:10

Domanda : (I) In relazione a quanto prevede il Disciplinare di gara: a pagina 42 (paragr. 27): “Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 4 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate” a pagina 23 (paragr. 10): “L’operatore economico indica nell’offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, ossia per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate” Si chiedono le seguenti precisazioni. Premesso (i) che l'articolo 102 del Dlgs 36/2023, da cui traggono origine dette prescrizioni, precisa che tale adempimento è dovuto per le gare di appalto e “tenuto conto della prestazione oggetto del contratto”; (ii) che la gara ha per oggetto L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (EPC), AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 193 E 200 DEL D. LGS. 36/2023, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL “CENTRO POLIVALENTE MONTICELLI”, COMPRENSIVO DELLA RELATIVA CONDUZIONE E MANUTENZIONE; (iii) che il concessionario non ha necessità di assumere personale; (iv) che non sussiste un “concessionario uscente” il cui personale debba essere assunto; si chiede di chiarire come si debbano interpretare le prescrizioni del disciplinare sopra trascritte. È difficile comprendere quali potrebbero essere tali modalità specifiche, in quanto non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della disposizione. Sul punto si veda recente sentenza del Consiglio di Stato n. 00026/2025, consultabile al seguente link: portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza, in particolare punti 18 e 19 che, pronunciandosi sull'esclusione di un operatore economico per mancanza degli impegni di cui all'articolo 102 comma 1 D.lgs. 36/2023, ne sostiene l'irragionevolezza. In particolare, detta sentenza chiarisce: - quanto agli obblighi previsti alla lettera a), che “laddove non vi siano lavoratori da riassorbire, la dichiarazione di impegno sarebbe priva di oggetto, e quindi inutile”; - quanto agli obblighi chiariti dalla lettera b), che “la prescrizione va calibrata, sul piano interpretativo, in relazione al possibile contenuto delle dichiarazioni da rendere (come già si è veduto con riferimento alla dichiarazione sulla garanzia occupazionale)”; - quanto agli obblighi previsti alla lettera c), estende le medesime considerazioni, ritenendo l’esclusione dell’operatore per la mancata assunzione del relativo impegno affetta da “formalismo eccessivo”. (II) Nell’ ipotesi in cui codesta Spett.le Concedente ritenesse effettivamente vigente, in capo ai concorrenti, l’obbligo di assumere gli impegni previsti all’art. 102, comma 1 e di conseguenza di precisare altresì le modalità con cui gli stessi intendono adempiere a tali impegni, si chiede di confermare che tali modalità possono consistere: - quanto agli obblighi di cui all’art. 102, comma 1, lettera a), non essendoci un concessionario “uscente” (né, dunque, lavoratori “da riassorbire”), che l’obbligo debba considerarsi limitato al generico rispetto della normativa lavoristica nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto. - quanto agli obblighi di cui all’art. 102, comma 1, lettera b), che sia sufficiente dichiarare di applicare il CCNL indicato dalla SA (o altro recante analoghe tutele), non potendo sussistere (come precisa il Consiglio di Stato sopra richiamato) ulteriori conseguenti obblighi. -quanto agli obblighi di cui all’art. 102, comma 1, lettera c): con la produzione dei documenti e con l’esecuzione degli adempimenti previsti, con analogo scopo, dal DL 77/2021 (“PNRR”), art 47 commi 2,3,3bis e 4, nonché all’all. II.3 al Dlgs 36/2023, art.1 commi 1,2,3,4. A riprova del fatto che tali adempimenti possano considerarsi idonee modalità di perseguimento degli obbiettivi in questione (parità di genere, inclusione…), si evidenzia che, non a caso, il recente “decreto correttivo” ha aggiunto all’art. 57 del D.lgs. 36/2023 (“Clausole Sociali”) il comma 2 bis, che rinvia espressamente al citato All. II.3: “L’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”.

Risposta : Con riferimento alle seguenti frasi contenute nel bando e disciplinare di gara, si comunica che le stesse devono considerarsi come non apposte:

Paragrafo 27 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (pag. 42):

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 4 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate


Paragrafo 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (pag. 23):

L’operatore economico indica nell’offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, ossia per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.


Chiarimento PI027809-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 14:14

Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale del concessionario di cui al Par. 7.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023 il requisito può considerarsi soddisfatto anche attraverso i requisiti del fatturato medio degli ultimi 5 anni (lett. a) e del capitale sociale (lett. b) incrementati nella misura massima di tre volte.

Risposta :

Con riferimento ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale del concessionario di cui al Par. 7.2 del disciplinare di gara, si precisa che qualora il partecipante intenda applicare il comma 2 dell’art. 33 Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito può considerarsi soddisfatto attraverso i requisiti del fatturato medio degli ultimi 5 anni e del capitale sociale incrementati nella misura ESATTA di tre volte.

Chiarimento PI025687-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 11:53

Domanda : 1) Si chiede di confermare che con riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria l'importo corretto del capitale sociale richiesto e corrispondente ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento debba essere inteso pari a Euro 185.000 e non ad Euro 17.000,00 come erroneamente riportato, per un probabile refuso, nel par. 7.2 del disciplinare.

Risposta : 1) Si conferma che l'importo corretto relativo al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara (capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento) è pari ad € 185.000,00.

Chiarimento PI025865-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 11:49

Domanda : Salve, sto cercando il computo metrico estimativo che non sono riuscito a trovare sul sito "sater", neppure sul sito del comune o tramite i link di one drive indicati all'interno del disciplinare di gara. Dove posso trovarlo?

Risposta : Si comunica che è stata integrata la documentazione alla quale è possibile accedere attraverso il link indicato al punto 2.1 del disciplinare di gara. Nella cartella denominata "Prot. 17543" è stato inserito il documento "G.01_COMPUTO ESTIMATIVO.pdf.p7m".

Chiarimento PI024499-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 11:48

Domanda : Buongiorno, nella documentazione di progetto scaricata attraverso il link non si trova il computo metrico estimativo.

Risposta : Si comunica che è stata integrata la documentazione alla quale è possibile accedere attraverso il link indicato al punto 2.1 del disciplinare di gara. Nella cartella denominata "Prot. 17543" è stato inserito il documento "G.01_COMPUTO ESTIMATIVO.pdf.p7m".

Chiarimento PI017688-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 11:43

Domanda : 1. Si chiede di confermare che, a differenza di quanto indicato nel “Disciplinare di gara DEF”, l’importo del Finanziamento pubblico, è pari ad € 1.521.739 Iva esclusa, come indicato nel documento “Asseverazione Pef” alla voce “Contributo a titolo di prezzo”; 2. Si chiede di confermare che, a differenza di quanto indicato nel “Disciplinare di gara DEF”, il Finanziamento pubblico verrà erogato con le tempistiche e le modalità indicate nel documento “Bozza di Convenzione” all’ARTICOLO 20 – CORRISPETTIVI; 3. Si chiede di confermare che, a differenza di quanto indicato nel “Disciplinare di gara DEF”, le spese per la Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed il collaudo tecnico-amministrativo saranno a carico del Concedente, come indicato nel documento “Bozza di Convenzione” all’ARTICOLO 20 – CORRISPETTIVI e come indicato nel documento “Asseverazione Pef” 4. Con riferimento al Par. 11 recante “Garanzie da fornire per partecipare alla procedura” si chiede di confermare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 non è necessario produrre la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva poiché trattasi di impegno non più previsto nel D. Lgs. n. 36/2023.

Risposta : 1. Si conferma che il valore del contributo a titolo di prezzo ammonta all'importo previsto nel PEF, vale a dire € 1.521.739 oltre IVA;

2. Si conferma che il finanziamento sarà erogato come indicato nell'art. 20 della bozza di convenzione;
3. Si conferma che le spese per la Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo saranno a carico del Concedente (Comune di Montechiarugolo);
4. Considerati la durata della concessione e l'importo della stessa, si conferma che E' RICHIESTA la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva da parte del garante.

Chiarimento PI005956-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 11:35

Domanda : 1) Con riferimento alla richiesta di sopralluogo obbligatorio di cui al par. 12 del disciplinare di gara si chiede di confermare se l’operatore economico con qualifica di promotore può essere esonerato dall’obbligo di effettuarlo. 2) dal momento che la piattaforma Sater non prevede una sezione dedicata alla compilazione del DGUE da parte del progettista indicato, si chiede se è possibile pubblicare un facsimile di DGUE che l'operatore economico partecipante potrà far compilare al progettista indicato e da caricare successivamente nella busta della documentazione amministrativa 3) Con riferimento al “Mod. B – Modello Dichiarazione progettisti” si chiede di confermare che, per un refuso, la figura professionale richiesta a pag. 7 debba intendersi riferita al “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” e non al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 4) Con riferimento al paragrafo 7.8 recante “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (PER LA PROGETTAZIONE)” si chiede di confermare che: a) gli importi delle categorie riportate nelle due tabelle di cui ai punti B.1) e B.2) debbano intendersi riferiti ai totali delle due rispettive categorie ID opere E.12 e S.03 per quanto riguarda l’edilizia e ID opere IA.02 e IA.04 per quanto riguarda gli impianti b) l’importo della tabella riportata di cui al punto B.2 debba intendersi dimezzato in quanto il valore richiesto è pari a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione

Risposta : 1) Si conferma che il promotore è esonerato dall'obbligo di effettuare il sopralluogo.

2) Si conferma la possibilità di inserire un DGUE alternativo a quello generato dalla piattaforma Sater, purchè corrispondente a tutti i contenuti di quest'ultimo.
3) Si conferma che la figura professionale richiesta a pag. 7 del "Modello B - Dichiarazione progettisti" è riferita al coordinatore in fase di progettazione.
4) Si conferma che le indicazioni relative alla stima degli importi lavori utili a determinare l'importo delle prestazioni relative alla progettazione debbano intendersi come totali;

Affinchè sia dimostrato il possesso dei requisiti da parte del progettista è possibile procedere in modo alternativo dimostrando:

1. di aver redatto nell'ultimo decennio il progetto di un'opera di importo pari all'importo stimato riguardo alla prestazione in oggetto;

2. di aver redatto nell'ultimo decennio due progetti di opere il cui importo è pari alla metà del valore stimato per la prestazione in oggetto.

Ultimo aggiornamento: 27-11-2025, 10:21