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Dati del bando

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER ACER FORLÌ-CESENA
Ente appaltanteACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto120.625,00 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema13/01/2025
Termine richiesta chiarimenti30/01/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte07/02/2025 12:00
Apertura busta amministrativa10/02/2025 11:00
Data chiusura procedura04/03/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Luccaroni Stefano

telefono: 0543451020

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa

CIG: B526657B38
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI039196-25

Ultimo aggiornamento: 30/01/2025 10:43

Domanda : Buongiorno, Abbiamo appreso della risposta data al chiarimento PI023045-25 e, a tal proposito, chiediamo conferma che la dichiarazione familiari conviventi di cui all'allegato 1 bis possa essere resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza; in deroga al principio generale, le dichiarazioni di scienza possono difatti essere rese a mezzo di rappresentante (cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 3590/2012) Tale possibilità - oltre che dalla sentenza indicata - la quale precisa che il disciplinare che affermi che la dichiarazione sostitutiva deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 94, va interpretato nel senso di esigere tale dichiarazione anche con riferimento a questi soggetti, ma non nel senso di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante - è stata anche prevista da diversi chiarimenti ANAC a riguardo. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

La stazione appaltante, dopo aver esaminato la giurisprudenza citata dall’operatore economico in sede di richiesta di chiarimento, e tenuto conto sia delle finalità di applicazione delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi che del loro effettivo utilizzo ai fini della documentazione antimafia, ritiene di esigere la dichiarazione sui familiari conviventi di cui al modello allegato 1-bis da parte di tutti i soggetti, ma non nel senso di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante, in virtù del principio secondo cui le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo rappresentante.

Pertanto, anche a parziale correzione della risposta fornita al precedente chiarimento PI023045-25, è ammessa la possibilità di fornire la dichiarazione relativa ai familiari conviventi da parte del legale rappresentante o procuratore in nome e per conto di tutti i soggetti interessati.


Chiarimento PI027056-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 13:23

Domanda : Spett.le ACER, con la seguente siamo a chiedere gentilmente un chiarimento relativo all’art. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI del CSA, che di seguito riportiamo " (…), pertanto il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Azienda stessa." Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l’immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per la Provincia e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio. Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l’efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l’assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell’anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 63 del Regolamento Isvap n. 40/2018 che impongono agli intermediari assicurativi l’istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio. Tale clausola, inoltre, prevedendo l’effetto della quietanza liberatoria implica un’alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014). Infine siamo gentilmente a chiedere copia della statistica sinistri dell'ultimo triennio. Confidando in un favorevole riscontro e rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Risposta :

Si conferma che non verrà richiesta al Broker alcuna anticipazione del premio, non essendo tra l’altro previsto nel Capitolato alcun obbligo in tal senso in capo allo stesso.

Sono disponibili due statistiche sinistri recenti tra la documentazione messa a disposizione delle Compagnie nel 2024 in occasione delle procedure aventi ad oggetto rispettivamente il rinnovo della polizza globale fabbricati e quello delle altre polizze aziendali (non si sono verificati sinistri di particolare rilievo nel frattempo). I documenti sono disponibili con accesso libero sulla piattaforma SATER ai seguenti percorsi:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-chiusi/BANDO_GARA_PORTALE@8556568/?searchterm=

alla voce Documenti informativi correlati alla procedura

e

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-in-corso/BANDO_GARA_PORTALE@9469303/?searchterm=

alla voce Report sinistri relativi ai rischi oggetto di affidamento.


Chiarimento PI023045-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 13:21

Domanda : Buongiorno, con la presente si chiede la possibilità di fornire la dichiarazione dei conviventi in forma cumulativa, resa dal Procuratore in nome e per conto di tutti i soggetti. In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta : Si conferma di doversi attenere a quanto indicato nell’allegato 1 in nota a pagina 6, ovvero: “Le dichiarazioni sui familiari conviventi andranno però rese singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 (modello di cui all’all. 1-bis) e inserite nella Busta amministrativa

Chiarimento PI022353-25

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025 13:20

Domanda : Buongiorno si chiede se è possibile avere un elenco degli immobili al fine di valutare il costo aziendale per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti c) e d) dell'articolo 1 del Capitolato. Si chiede inoltre se il requisito di capacità tecnica e professionale ovvero l'ammontare dei premi assicurativi intermediati nel triennio 2021-2022-2023 debba far riferimento solo ad incarichi di brokeraggio o anche ad incarichi di consulenza o polizze occasionali richieste da Enti pubblici senza incarico di brokeraggio. Si chiede se per premi intermediati bisogna considerare i premi incassati nel periodo oppure i contratti assicurativi con decorrenza nel periodo seppur non incassati. In considerazione che la scrivente ha l’annualità fiscale che decorre dal 01/05 al 30/04 di ogni anno, si chiede se l'ammontare globale dei premi assicurativi intermediati debba far riferimento all’annualità solare o all’anno fiscale della scrivente che corrisponde al periodo che va dal 01/05/2021 al 30/04/2024. Nel caso di anno solare si chiede se possibile considerare come ultimo triennio di premi globali intermediati il periodo 2022-2023-2024, in considerazione del fatto che la data di pubblicazione del bando è nel 2025. Ringraziando per i riscontro salutiamo cordialmente

Risposta :

1. 1 L’elenco degli immobili interessati al servizio di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 1 del Capitolato è riconducibile all’elenco degli immobili oggetto di copertura con la vigente Polizza Globale Fabbricati. L’elenco ad oggi è sostanzialmente coincidente con l’elenco messo a disposizione delle Compagnie nel 2024 in occasione del rinnovo di tale polizza. L’elenco in questione è disponibile con accesso libero sulla piattaforma SATER al percorso

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-chiusi/BANDO_GARA_PORTALE@8556568/?searchterm=

alla voce Documenti informativi correlati alla procedura.

2. 2 Si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale ha ad oggetto unicamente servizi di intermediazione assicurativa (quindi brokeraggio) di cui all’art. 109, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come precisato in Capitolato.

3. 3 Si conferma che per “premi intermediati” in un dato periodo si devono intendere i premi previsti per quel periodo di competenza in contratti assicurativi per cui l’operatore economico ha ricoperto il ruolo di broker.

4. 4 Si conferma che gli operatori economici devono essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale con riferimento al triennio dal 01.01.2021 al 31.12.2023. Pertanto ai fini del requisito e della relativa comprova non è rilevante l’anno fiscale dell’operatore economico partecipante, ma solo la decorrenza e durata dei contratti di brokeraggio prestato verso Enti Pubblici.

5 Si conferma che occorre considerare il triennio dal 01.01.2021 al 31.12.2023. Come previsto ex art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 il triennio di riferimento è quello antecedente la data di indizione della procedura di gara (Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ACER della Provincia di Forlì-Cesena n. 111/2024 del 06/12/2024). Esclusivamente per motivi tecnici legati al caricamento su piattaforma della procedura e all’esigenza di non includere le festività nel periodo di vigenza della procedura, questa è stata pubblicata ad inizio 2025 anziché a fine 2024

Ultimo aggiornamento: 30-04-2025, 13:49