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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO IN NOCETO, VIA MATTEOTTI 25, DA DESTINARE AD ALLOGGI TEMPORANEI – M5 C2 I1.3.1 - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU
Ente appaltanteCOMUNE DI FIDENZA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto198.684,99 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema28/01/2025
Termine richiesta chiarimenti18/02/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte27/02/2025 10:00
Apertura busta amministrativa03/03/2025 09:30
Data chiusura procedura21/05/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Botti Filippo

telefono: 0524517509

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO IN NOCETO, VIA MATTEOTTI 25, DA DESTINARE AD ALLOGGI TEMPORANEI – M5 C2 I1.3.1

CIG: B55C588F34
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI069467-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 09:22

Domanda : Buon pomeriggio, con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, si porgono con la presente le seguenti richieste di chiarimento: - avendo la scrivente impresa effettuato richiesta di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 52 della Legge 190/2012 solo per alcune delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate a pagina 9 del Disciplinare di Gara, si chiede con la presente di confermare che le stesse possano essere affidate per intero in subappalto ad imprese in possesso di idonea qualificazione (ossia iscritte alla White-List o che abbiano effettuato domanda di iscrizione o richiesta di rinnovo di iscrizione al predetto elenco per le categorie indicate) - si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito prescritto all’art. 14, lettera d) del Disciplinare di Gara, sia sufficiente aver presentato domanda di rinnovo dell’iscrizione alla White-List, ex art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012 - con riferimento all’art. 15 del Disciplinare di Gara, si chiede con la presente di meglio precisare quali siano le modalità con le quali l’operatore intenda assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al Disciplinare relativo alla presente procedura - con riferimento all’art. 16 del Disciplinare di Gara, si chiede con la presente di meglio precisare quali siano le modalità con le quali l’operatore economico possa dimostrare l'adempimento dell'impegno di ‘garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale o territoriale (o dei contratti collettivi nazionali o territoriali di settore) di cui all’art. 4.3 del Disciplinare stesso oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto’ - con riferimento all’art. 20 del Disciplinare di Gara, si chiede con la presente conferma che, in luogo dell’iscrizione alla White List possa essere presentata la domanda di rinnovo alla stessa - con riferimento all’allegato ‘Dichiarazioni Integrative al DGUE’ e, più nello specifico all’allegato relativo alla ‘Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti previsti dall’articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023’, si chiede con la presente conferma che le stesse dichiarazioni possano essere rese da legale rappresentante, per conoscenza diretta, in nome e per conto di tutti i soggetti previsto dall’articolo 94, comma 3 In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta : 1. Considerati gli ormai consolidati principi sanciti sia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che dalla giurisprudenza, si fa presente che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo, il subappaltatore o il subaffidatario. L’iscrizione alla white list è necessaria per l’operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, il concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività, sempre rispettando i limiti previsti dalla normativa. Si precisa inoltre che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l’affidamento di lavori, parzialmente riconducibili all’elenco di attività cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, è tenuto al possesso del requisito dell’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente, anche quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa sia da questi svolta in via secondaria o strumentale rispetto all’attività principale.


2. In caso di presentazione di domanda di rinnovo dell'iscrizione alla white list, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 14 lett. d) del disciplinare di gara, è sufficiente che il concorrente indichi gli estremi della richiesta di rinnovo qualora l’iscrizione medesima sia scaduta.

3. Premesso che l'art. 15 riportato nel testo del disciplinare di gara fa riferimento alla disciplina del soccorso istruttorio, mentre l'art. 15 riportato nell'indice tratta delle condizioni di esecuzione, presupponendo che il quesito si riferisca a quest'ultimo tema, si conferma, come già indicato nel disciplinare, che l'operatore economico è tenuto a dichiarare in fase di gara il contratto collettivo applicato, che può essere anche differente rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, purché garantisca le medesime tutele, da valutare sulla base dei parametri previsti dall'allegato I.01 al Codice dei Contratti. In ogni caso l'ente appaltante verificherà in corso di esecuzione del contratto l'effettiva applicazione dello stesso. Relativamente agli obblighi previsti dalla normativa PNRR in materia di pari opportunità, si rimanda a quanto previsto dal medesimo articolo del disciplinare di gara.

4. Richiamando quanto già espresso nella risposta precedente, qualora il ccnl applicato sia diverso da quello indicato nel doc di gara , la valutazione sull'equivalenza delle tutele del CCNL, dichiarato in sede di gara da parte dell'operatore economico, verrà effettuata secondo i criteri ed i parametri previsti dall'allegato I.01 al Codice dei Contratti così come modificato dal Decreto Correttivo 209/2024.

5. Si rimanda alla risposta fornita per il precedente quesito.

6. Si conferma.

Chiarimento PI068277-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 09:15

Domanda : Buongiorno, è necessaria la compilazione del DGUE? Inoltre, chiediamo chiarimenti in merito al punto 31 della dichiarazione integrativa al DGUE, la quale prevede " di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere una quota pari al 12% di occupazione giovanile e 8% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021". Questo comporta l'obbligo di assumere in ogni caso una quota pari al 12% di occupazione giovanile? Laddove invece si abbia già tale requisito, è necessario destinare in ogni caso i lavori giovani al cantiere oggetto della presente procedura?

Risposta :

Si conferma l'obbligo della compilazione del DGUE. L'impegno previsto al p.to 31 del Disciplinare è previsto, come indicato dalla normativa, solamente in caso di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.


Chiarimento PI066279-25

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025 09:14

Domanda : Buongiorno, con la presente sono a chiedere chiarimenti riguardo il DGUE, le informazioni da inserire dalla parte IV in poi sono obbligatorie?

Risposta :

La Parte IV del DGUE contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (sez. B e C), è possibile per l'operatore economico dimostrarli con il possesso dell'attestazione SOA, ovviando pertanto alla compilazione.

La sezione A (idoneità) dovrà essere compilata con i dati di iscrizione in albi o registri professionali mentre la sezione D (certificazioni) potrà essere compilata con i dati di eventuali certificazioni di qualità e/o ambientali, se in possesso dell'operatore economico.


Chiarimento PI063043-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 15:32

Domanda : Buongiorno, noi siamo un azienda edile con OG 1 IV BIS, e dobbiamo subappaltare le lavorazioni di carpenteria ovvero la scala esterna e l'impianto idraulico. Tale subappalto è possibile fare? Grazie

Risposta :

Come indicato alla tabella presente al p.to 4.4 del Disciplinare di gara, la categoria prevalente OG1 è subappaltabile nei limiti del 49,99%. Pertanto il subappalto è ammesso nei limiti del 49,99% dell'importo della categoria.


Chiarimento PI060441-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 15:31

Domanda : Al fine di ovviare a qualsiasi dubbio, visto che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, ma l'importo a base di gara è di € 195.417,15; il ribasso proposto dall'OE si applica a € 195.417,15 o a € 124.638,47?

Risposta :

Si conferma che l'importo a base di gara su cui applicare il ribasso è di € 195.417,15.


Chiarimento PI060428-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 15:30

Domanda : Buongiorno, se un OE ritiene congruo il costo relativo alla manodopera indicato dalla stazione appaltante, è altresì obbligato alla compilazione del modulo di dettaglio dei costi della manodopera?

Risposta :

Si conferma che il modello dei costi della manodopera va comunque compilato e allegato all'offerta economica.


Chiarimento PI058291-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 15:27

Domanda : "L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara e perciò pari a € 3.973,70, resa in una delle forme previste dall’art. 106 del d.lgs. n. 36/2023." N.B.: Nel par. 21.6 viene riportato quanto segue: l’importo di cui al punto precedente è ridotto del 50% per le micro – piccole – medie imprese e per i raggruppamenti composti dai predetti operatori economici. Come da nuovo Decreto Correttivo D.lgs. 209/2024 entrato in vigore il 31/12/2024, per le procedure sotto soglia comunitaria non sono previste riduzioni. Si richiede, pertanto, un chiarimento in tal senso.

Risposta :

Trattandosi di procedura aperta per un importo a base di gara sotto soglia comunitaria, si applica l'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 che prevede altresì la possibilità di usufruire del beneficio della riduzione in determinati casi specifici.


Chiarimento PI058280-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 15:26

Domanda : "CONDIZIONI DI ESECUZIONE L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all’art. 4.3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal fine, l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere al suddetto impegno. La stazione appaltante verifica con qualsiasi adeguato mezzo l’attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 del Codice, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario." Con la presente si richiedere un chiarimento alla stazione appaltante circa la specificazione dei criteri attraverso i quali l’ente valuterà l’adempimento da parte del concorrente dei suddetti impegni.

Risposta :

In base a quanto previsto dal Codice dei Contratti all'art. 11 comma 3, l'operatore economico può indicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele. Il D.lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice) ha introdotto l'allegato I.01 in cui all'art. 4 vengono fornite le indicazioni per la valutazione dell'equivalenza, con il dettaglio dei parametri economici e normativi in base ai quali effettuare la valutazione. La stazione appaltante effettuerà pertanto la valutazione di equivalenza sulla base di quanto previsto nel suddetto allegato, fermo restando il dovere della stessa di verificarne l’effettiva applicazione nel corso dell’esecuzione del contratto. Relativamente al comma 1 lett. a) dell'art. 102, si ritiene nella fattispecie non applicabile, tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto. In merito all'impegno di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 102, si rimanda a quanto previsto al p.to 14 di pag. 17 del Disciplinare di gara relativamente agli obblighi assunzionali volti a garantire pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa.

Chiarimento PI058255-25

Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 15:24

Domanda : Attenzione! Si segnala che a pag. 36 del Disciplinare di Gara si richiama l’Allegato II.3 del Codice indicando quanto segue: In aggiunta a quanto sopra, gli operatori economici dovranno presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm, come da modello denominato “Dichiarazioni operatore economico adeguamento PNRR”, con la quale si impegnano altresì, a norma dell’art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108, ad assicurare che il 30,00% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto ed alle prestazioni ad esso connesse o strumentali sia destinato all’occupazione giovanile e all’occupazione femminile. A pag. 17 del Disciplinare di Gara e nel documento “Modello Dichiaraz Gara PNRR” viene, invece, indicato quanto segue: Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a norma dell’art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108, ad assicurare che il 12,00% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto ed alle prestazioni ad esso connesse o strumentali sia destinato all’occupazione giovanile e l'8,00% all’occupazione femminile. Si rileva una discrepanza tra le informazioni del richiamato Allegato II.3 e quanto indicato dalla stazione appaltante in termini di percentuali di assunzioni destinate all’occupazione femminile e giovanile (percentuali non debitamente motivate da parte della stazione appaltante).

Risposta :

Così come specificato nella determinazione a contrarre n. 25 del 22/01/2025, considerate le dimensioni delle imprese edili in possesso di adeguata minima qualificazione, nonché sulla base di valutazione che vede nei dati statistici delle imprese operanti nel bacino provinciale un'incidenza media dell'occupazione femminile e giovanile attestata su dati contenuti, la stazione appaltante ha inteso derogare all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile previste dal comma 4 articolo 47 della legge 108/2021, prevedendo una quota inferiore ed ammettendo la partecipazione degli operatori economici che prestino impegno a garantire la quota di inclusione in caso di assunzioni funzionali all’esecuzione della commessa, pari al 12% di occupazione giovanile e 8% di occupazione femminile. Gli operatori economici dovranno quindi dichiarare di assicurare che il 12,00% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto ed alle prestazioni ad esso connesse o strumentali sia destinato all’occupazione giovanile e l'8,00% all’occupazione femminile.


Chiarimento PI048551-25

Ultimo aggiornamento: 07/02/2025 11:51

Domanda : Buongiorno, nella sezione "Offerta Economica" e nel punto 22.c del disciplinare, si fa riferimento alla compilazione e al caricamento di un modello di dettaglio dei costi della manodopera che però non è presente nella documentazione scaricabile sul portale. Dove possiamo trovare tale allegato? Grazie.

Risposta : Buongiorno,

in riferimento al quesito posto, si comunica che non esiste tra i documenti di gara un fac simile di tabella costi della manodopera. L'operatore economico dovrà quindi caricare un proprio modello di dettaglio dei costi della manodopera sulla base delle voci presenti nel computo metrico facente parte del progetto esecutivo.

Ultimo aggiornamento: 22-05-2025, 16:55