Domanda : PUNTO 3.2 IMPORTO DEI LAVORI : in questo punto dichiarate che l'importo della manodopera non e' ribassabile ma successivamente " il costo della manodopera rientra nell'importo complessivo a base di gara su cui e' applicabile il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale" potrei avere chiarimenti non mi e' chiaro
Risposta :
Il quesito attiene alla corretta interpretazione del disposto contenuto nell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, sin dall’emanazione del Codice degli appalti è stato oggetto di numerose incertezze interpretative, pareri e pronunce giurisprudenziali.
Per un approfondimento si vedano, a titolo esemplificativo, il parere n. 2154 del 19 luglio 2023 reso dal servizio di consulenza del MIT, che ha fornito un’interpretazione della norma con riferimento alle indica-zioni operative contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, il parere precontenzioso ANAC espresso con Delibera n. 528 del 15/11/2023, il parere precontenzioso ANAC espresso con Delibera 29/10/2024, n. 491, le sentenze TAR Sicilia, sez. III, 19/12/2023 n. 3787; TAR Toscana sez. IV, 29/01/2024 n. 120.
In base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera (artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110 del D.Lgs. 36/2023) si ritiene che:
-come specificato nel Disciplinare di gara (Punto “3.2 IMPORTO DEI LAVORI”), il ribasso contenuto nelle offerte presentate dai concorrenti deve essere applicato ad un importo unico dei lavori posto a base di gara, pari ad € 350.926,53;
-i costi stimati della manodopera sono stati individuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e quantificati in € 90.710,00, e sono ricompresi nel sopracitato importo;
-ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ciascun concorrente deve, a pena di esclusione, indicare nell’offerta economica (mediante compilazione del Modello E) i costi della manodopera da lui effettivamente stimati e ricompresi nella propria offerta di ribasso sull’importo complessivo;
-nel caso in cui l’offerente indichi, quale proprio costo della manodopera, un importo corrispondente o superiore a quello indicato dalla Stazione appaltante, lo stesso si intenderà non ribassato, in ottemperanza all’art. 41, comma 14, secondo capoverso, del D.Lgs. 36/2023;
-nel caso in cui l’offerente indichi, quale proprio costo della manodopera, un importo inferiore rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante (e quindi ribassato) deve dimostrare, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo capoverso del D.Lgs. n. 36/2023, che il risparmio stimato trova giustificazione in una propria più efficiente organizzazione aziendale ed in tal caso l’offerta potrà essere sottoposta a procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il rispetto dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi.