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Dati del bando

PROCEDURA RIPRISTINATA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE L. FANTINI NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Ente appaltanteCOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto384.925,19 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/02/2025
Termine richiesta chiarimenti17/03/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte25/03/2025 12:00
Apertura busta amministrativa27/03/2025 15:00
Data chiusura procedura06/06/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Brandi Filippo

telefono: 0516228006
cellulare: 0516228012

Cavina Irene

telefono: 0516228007

Colarossi Giuseppe

telefono: 0516228006

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1APPALTO LAVORI

CIG: B5BAA7A7CE

Chiarimenti

Chiarimento PI130053-25

Ultimo aggiornamento: 19/03/2025 14:34

Domanda : Salve, la Scrivente, chiede cortesemente chiarimenti in merito a: 1. LE LAVORAZIONI PREVISTE POSSONO O SARANNO CONTEMPORANEE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE? 2. IN MERITO ALLE CHIUSURE TRASPARENTI, OGGETTO DI POSSIBILE MIGLIORIA, DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE IN ALLUMINIO O POSSONO ESSERE ANCHE IN PVC? 3. LE AREE PER LA CANTIERIZZAZIONE DEVONO ESSERE ESLCUSIVAMENTE QUELLE PREVISTE DAL PSC? Cordiali saluti

Risposta : Risposte al quesito (multiplo) n. 13:

13.1: Le Lavorazioni previste possono essere contemporanee, in relazione alle esigenze dell’ Amministrazione e del Plesso scolastico;
13.2: Con riferimento al quesito avanzato si precisa che spettano esclusivamente alla Commissione Giudicatrice le valutazioni in merito alle proposte di migliorie presentate dai Concorrenti CHE DOVRANNO essere coerenti a quanto indicato nei criteri motivazionali di cui all’ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
13.3 Le aree per la cantierizzazione possono differire da quelle previste dal PSC ma dovranno essere concordate ed approvate dal CSE , sentiti il D.L.e la Dirigenza scolastica


Chiarimento PI128762-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:55

Domanda : Buongiorno, vorremmo sapere se, in merito al miglioramento del materiale isolante, è prevista una classe minima di resistenza al fuoco da rispettare, poiché questo aspetto non è citato nel criterio A1.2, che indica esclusivamente la valutazione delle prestazioni energetiche e termiche.

Risposta : Con riferimento al quesito proposto si richiama l’articolo A10.019.135.a dell’allegato “Elenco prezzi unitari” che prevede, relativamente al materiale isolante del cappotto esterno, una classe reazione al fuoco A1 (quindi non combustibile).

Il Criterio A1.2 citato non contempla modifiche in termini di protezione antincendio.

Chiarimento PI128757-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:30

Domanda : La categoria OS7 può essere subappaltata con la categoria OG1?

Risposta :

La risposta al quesito è negativa, per le motivazioni già espresse nella risposta ai quesiti nn. 1 e 2.

Chiarimento PI128525-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:29

Domanda : La nostra azienda è in possesso della categoria OS6 class. III, subappalterà la categoria OS7 ad un'altra impresa, bisogna compilare il modello D, domanda ausiliaria con i dati dell'impresa subappaltante?

Risposta :

Il modello D, unitamente al corredo documentale previsto all’art. 16.4.2.6, deve essere utilizzato in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 ed all’art. 8 del Bando e disciplinare di gara.

Le modalità previste per avvalersi dell’istituto del subappalto, invece, sono stabilite all’art. 9 (Subappalto) del Bando e disciplinare di gara (dichiarazione nel DGUE e nel Modello C, senza necessità di indicare già all’atto dell’offerta i dati dell’impresa subappaltante).

Si rimanda pertanto alla disciplina del subappalto contenuta nella suddetta norma ed in tutte le altre disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal Bando e disciplinare di gara.

Chiarimento PI126974-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:26

Domanda : RElativamente al subcriterioA 1.2 si chiede conferma della richiestadi proposta di materiali naturali migliorativi rispetto il prodotto già naturale posto a base di gara, al fine di ottenere caratteristiche migliori in fatto di trasmittanza termica e durabilità Grazie Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma il sub criterio A 1.2. La commissione giudicatrice valuterà le proposte di prodotti naturali anche in base al loro impatto ambientale ed alla certificazione di prodotto.


Chiarimento PI126699-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:23

Domanda : PUNTO 3.2 IMPORTO DEI LAVORI : in questo punto dichiarate che l'importo della manodopera non e' ribassabile ma successivamente " il costo della manodopera rientra nell'importo complessivo a base di gara su cui e' applicabile il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale" potrei avere chiarimenti non mi e' chiaro

Risposta :

Il quesito attiene alla corretta interpretazione del disposto contenuto nell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, sin dall’emanazione del Codice degli appalti è stato oggetto di numerose incertezze interpretative, pareri e pronunce giurisprudenziali.

Per un approfondimento si vedano, a titolo esemplificativo, il parere n. 2154 del 19 luglio 2023 reso dal servizio di consulenza del MIT, che ha fornito un’interpretazione della norma con riferimento alle indica-zioni operative contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, il parere precontenzioso ANAC espresso con Delibera n. 528 del 15/11/2023, il parere precontenzioso ANAC espresso con Delibera 29/10/2024, n. 491, le sentenze TAR Sicilia, sez. III, 19/12/2023 n. 3787; TAR Toscana sez. IV, 29/01/2024 n. 120.

In base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera (artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110 del D.Lgs. 36/2023) si ritiene che:

-come specificato nel Disciplinare di gara (Punto “3.2 IMPORTO DEI LAVORI”), il ribasso contenuto nelle offerte presentate dai concorrenti deve essere applicato ad un importo unico dei lavori posto a base di gara, pari ad € 350.926,53;

-i costi stimati della manodopera sono stati individuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e quantificati in € 90.710,00, e sono ricompresi nel sopracitato importo;

-ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ciascun concorrente deve, a pena di esclusione, indicare nell’offerta economica (mediante compilazione del Modello E) i costi della manodopera da lui effettivamente stimati e ricompresi nella propria offerta di ribasso sull’importo complessivo;

-nel caso in cui l’offerente indichi, quale proprio costo della manodopera, un importo corrispondente o superiore a quello indicato dalla Stazione appaltante, lo stesso si intenderà non ribassato, in ottemperanza all’art. 41, comma 14, secondo capoverso, del D.Lgs. 36/2023;

-nel caso in cui l’offerente indichi, quale proprio costo della manodopera, un importo inferiore rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante (e quindi ribassato) deve dimostrare, ai sensi dell’art. 41, comma 14, terzo capoverso del D.Lgs. n. 36/2023, che il risparmio stimato trova giustificazione in una propria più efficiente organizzazione aziendale ed in tal caso l’offerta potrà essere sottoposta a procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il rispetto dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi.


Chiarimento PI126603-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:17

Domanda : Non ci è chiara solo una cosa...Essendo noi in possesso di categoria prevalente OS 6 Cl.I possiamo effettuare un subappalto qualificante (indicandolo come da disciplinare) con un operatore in possesso di OS7 Cl.I - Grazie

Risposta : Al quesito si risponde negativamente.

L’art. 7.2 del Bando e Disciplinare di gara prevede:
“I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di idonea ed adeguata qualificazione ai sensi dell’art. 100 e dell’allegato II.12 del Codice e precisamente dei seguenti requisiti:

Attestazione di qualificazione SOA per l’esecuzione dei lavori inerenti alle categorie e classifiche di cui si compone l’intervento, come indicate nella tabella di cui al precedente punto 3,

oppure

Attestazione SOA nella sola Categoria prevalente_OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, nella classifica che ricomprenda il valore complessivo dell’appalto: in tal caso l’appaltatore dovrà dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS7.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.

Secondo quanto sopra riportato, la classifica I della categoria prevalente OS6, posseduta dalla Vs. impresa, attribuisce alla stessa una qualificazione per partecipare a procedure di affidamento ed eseguire lavori fino ad un importo complessivo di € 309.600, (€ 258.000 di cui alla classifica I, incrementato di un quinto ai sensi dell’art 2, comma 2 dell’Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023), pertanto, inferiore al valore complessivo del presente affidamento, pari ad € 384.925,19 (come da punto 3 del Bando e disciplinare di gara), comprensivo dei valori nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile.

Chiarimento PI107344-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:11

Domanda : Buonasera, la nostra impresa non è in possesso di SOA per la categoria OS 7. E' prevista la partecipazione fornendo una dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 28 dell' allegato II 12 D. Lgs 36/2023 ?

Risposta : La risposta al quesito è positiva. Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 4. Si specifica infine che, essendo la categoria OS7 di importo inferiore ad € 150.000,00, in assenza di attestazione SOA in cat. OS7, è anche possibile dimostrare i requisiti ai sensi dell'Art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice.

Chiarimento PI106517-25

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025 12:07

Domanda : Buongiorno, vorremmo sapere se, in merito al miglioramento del materiale isolante, è prevista una classe minima di resistenza al fuoco da rispettare, poiché questo aspetto non è citato nel criterio A1.2, che indica esclusivamente la valutazione delle prestazioni energetiche e termiche.

Risposta : Con riferimento al quesito proposto si richiama l’articolo A10.019.135.a dell’allegato “Elenco prezzi unitari” che prevede, relativamente al materiale isolante del cappotto esterno, una classe reazione al fuoco A1 (quindi non combustibile). Il Criterio A1.2 citato non contempla modifiche in termini di protezione antincendio.

Chiarimento PI104167-25

Ultimo aggiornamento: 12/03/2025 08:35

Domanda : Buongiorno, in merito al "computo metrico estimativo" di confronto tra quello di progetto e quello offerto, chiediamo se sia necessario inserire nelle voci modificate solo la descrizione delle stesse o anche il relativo costo. Grazie

Risposta : In risposta al quesito si riporta di seguito quanto indicato a pag. 7 dell’ ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA: “NB.2: Si precisa che il succitato citato “Computo metrico non estimativo”, inteso come Computo metrico di confronto tra quello di progetto e quello offerto dovrà rappresentare sia le integrazioni/varianti tecniche relative alle proposte inerenti le migliorie, che le parti invariate e quindi non interessate delle proposte, pertanto sarà necessario rielaboralo per intero. Le voci non modificate potranno essere rappresentate anche in forma sintetica richiamando solo gli articoli.” Pertanto, trattandosi di COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO, non devono essere indicati né i prezzi unitari e nemmeno i prezzi totali. Per completezza si segnala infine che, tra i Contenuti della Busta “Offerta Economica” (paragr. 18 del Disciplinare di gara), è richiesto all’operatore economico di inserire a Sistema l’elenco prezzi delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica.

Chiarimento PI101092-25

Ultimo aggiornamento: 11/03/2025 14:59

Domanda : Siamo in possesso della categoria prevalente OS6, pertanto vorremmo capire per la categoria scorporabile OS7 è necessario avere la certificazione? O possiamo partecipare per entrambe le categorie con la certificazione OS6? Nel caso si debba avere la certificazione OS7 bisogna indicare dall'inizio l'impresa che svolgerà la tipologia di lavori suddetti alla categoria OS7?

Risposta : Con riferimento al quesito proposto si richiama quando indicato nel Disciplinare di gara:

PARAGRAFO 3.2
Nella presente procedura di gara sono richieste espressamente le qualificazioni, per il relativo importo, nella categoria prevalente OS6 - Class. I e nella categoria scorporabile OS7 – Class. I (cfr. Allegato II.12 al Codice). Le lavorazioni di cui alla categoria OS7 possono essere eseguite direttamente dall’affidatario allorché lo stesso sia in possesso delle relative qualificazioni; qualora l’operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categoria anzidette dovrà o associarsi in R.T.I. con altri operatori economici dotati delle necessarie qualificazioni oppure indicare obbligatoriamente nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti di qualificazione (c.d. subappalto qualificatorio). In tal caso i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
PARAGRAFO 7.2
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di idonea ed adeguata qualificazione ai sensi dell’art. 100 e dell’allegato II.12 del Codice e precisamente dei seguenti requisiti: • Attestazione di qualificazione SOA per l’esecuzione dei lavori inerenti alle categorie e classifiche di cui si compone l’intervento, come indicate nella tabella di cui al precedente punto 3, oppure • Attestazione SOA nella sola Categoria prevalente OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, nella classifica che ricomprenda il valore complessivo dell’appalto: in tal caso l’appaltatore dovrà dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS7. Sostanzialmente se la Vostra Impresa è in possesso solamente della SOA in categoria OS6, per dimostrare i requisiti nella categoria OS7 (categoria a qualificazione obbligatoria), è necessario alternativamente: - subappaltare interamente (“subappalto qualificatorio”) le lavorazioni in categoria OS7, indicandolo già in sede di offerta; - partecipare in forma raggruppata (RTI) con altra impresa dotata di qualificazione nella categoria OS7. Nel caso di “subappalto qualificatorio” i requisiti relativi alla categoria scorporabile OS7 non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e quindi è necessario essere in possesso dell’attestazione SOA cat. OS6 in classifica II. Si specifica infine che, essendo la categoria OS7 di importo < 150.000,00, in assenza di attestazione SOA in cat. OS7, è anche possibile dimostrare i requisiti ai sensi dell'Art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice.

Chiarimento PI097758-25

Ultimo aggiornamento: 10/03/2025 10:12

Domanda : Buongiorno, Con la presente si richiede se relativamente alla miglioria dei serramenti di cui al subcriterio A1.1 siamo vincolati all'utilizzo del materiale previsto da progetto o se possibile proporre un materiale alternativo. Cordiali saluti

Risposta : Con riferimento al quesito avanzato si precisa che spettano esclusivamente alla Commissione Giudicatrice le valutazioni in merito alle proposte di migliorie presentate dai Concorrenti e pertanto in questa sede non è possibile esprimere un giudizio. Si precisa che le proposte di migliorie, per essere valutate positivamente, dovranno essere coerenti a quanto indicato nei criteri motivazionali di cui all’ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI CALCOLO DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Chiarimento PI093817-25

Ultimo aggiornamento: 07/03/2025 13:36

Domanda : Buongiorno, si chiede se in merito alle categorie OS6 - OS7 di cui siamo sprovvisti è possibile partecipare utilizzando la nostra OG1 classificazione V. Attendo riscontro

Risposta : Al quesito si risponde nello stesso modo in cui si è risposto al quesito precedente (quesito n. 1), come da documento allegato, visti i problemi di tabulazione emersi nella pubblicazione del testo della risposta ad esso fornita, tramite piattaforma SATER.

Chiarimento PI091561-25

Ultimo aggiornamento: 07/03/2025 13:18

Domanda : Buongiorno, non siamo in possesso della categoria OS6, possiamo partecipare con la categoria OG1?

Risposta :

La risposta al quesito è negativa.

La categoria OS6 è stata individuata come "categoria prevalente" e pertanto l’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 del Codice prevede che “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Inoltre, come chiarito nella Determinazione ANAC n. 8/2002, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 119 del 23.5.2002, di cui si riporta il seguente estratto: “[…] l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate. […]”.

Orbene, la suddetta determinazione, pur consentendo che nel caso di gare che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 […] possano partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, specifica altresì che tale possibilità deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara.

Pertanto, nel caso del presente appalto, non essendo tale possibilità espressamente contemplata nell’elaborato “Disciplinare di Gara” e poiché trattasi di lavorazioni che non hanno ad oggetto la mera manutenzione dell’opera, non è consentito che un’impresa non qualificata nella categoria prevalente OS6 possa comunque partecipare in virtù dell' essere qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria prevalente specializzata.

Resta fermo, tuttavia, la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.


Ultimo aggiornamento: 13-01-2026, 10:22