1) La cura del contenzioso riguarda esclusivamente i ricorsi notificati al Concessionario medesimo o all’Ente impositore riferiti ad atti emessi e notificati dal Concessionario nell’ambito delle attività previste dalla presente concessione. Con riferimento agli stessi, gli oneri risultano interamente a carico del Concessionario, includendo tra gli stessi anche eventuali spese di giudizio in caso di condanna (rif. art. 4
– “Corrispettivo del Servizio” - comma 5, pag. 7/8, del Capitolato Speciale e art. 10 -“Obblighi ed attività del concessionario” - par. 2.6, pag. 22, del Capitolato Speciale).
2) Il termine di 60 gg. (o minor termine in caso di richiesta dell’Ente) fa riferimento alla data di spedizione degli atti afferenti le procedure di riscossione coattiva. Si tratta, pertanto, della data in cui gli atti vengono spediti al contribuente e non della data in cui il concessionario li invia al postalizzatore.
3) Spetta al concessionario valutare le più idonee azioni da intraprendere nei confronti del debitore, tenuto conto della situazione patrimoniale/reddituale del medesimo, nonché degli importi complessivamente dovuti agli Enti. Restano ferme eventuali responsabilità del concessionario in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile. Con riferimento alle spese sostenute per le attività cautelari ed esecutive, si precisa che le stesse sono poste a carico del debitore nella misura prevista da appositi Decreti Ministeriali (da ultimo Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/04/2023) e non risultano rimborsate al concessionario nell’ipotesi in cui il debitore ometta il pagamento degli importi intimati. (rif. art. 4 – “Corrispettivo del Servizio”, comma 3, pag. 7, del Capitolato Speciale).
4) Si conferma che il costo del personale indicato nel prospetto "Elenco_personale_contraente_uscente.pdf" è annuale.
5) L’ente non è tenuto a fornire alcuno spazio per l’apertura dello sportello di front office. Con riferimento allo sportello previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale, si precisa che lo stesso dovrà, pertanto, essere individuato dal concessionario coerentemente con i requisiti richiesti al medesimo art. 12, comma 1: “… Lo sportello presso il Comune di Carpi dovrà essere collocato in posizione che consenta un accesso agevole da parte dell’utenza, o perché collocato in zona centrale e, quindi, vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita da mezzi pubblici e nelle vicinanze di parcheggi. L’accesso all’ufficio deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.”. Si precisa, altresì, che tutti gli oneri afferenti l’attivazione del predetto sportello restano esclusivamente a carico del concessionario.
6) Le spese contrattuali verranno comunicate dopo l'aggiudicazione, a seconda dell'importo effettivo dei singoli contratti.
7) In merito al discarico delle posizioni inesigibili, si precisa che gli Enti impositori provvederanno a verificare le posizioni proposte quali inesigibili e ad adottare formale provvedimento di discarico delle stesse - fatti salvi gli esiti dei controlli eseguiti - secondo le tempistiche riportate nella tabella di cui all’art. 2 “Durata della concessione” comma 6, pag. 4, del Capitolato Speciale. Si precisa che per agevolare l’attività di controllo da parte degli Enti, per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione comprovante l’inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell’inesigibilità del credito (rif. art. 14 “Discarico per inesigibilità”, comma 3, pag. 30, del Capitolato Speciale). L’ente intende dare formale comunicazione entro i 12 mesi indicati nel Capitolato per autorizzare il discarico delle somme. Qualora l’ente non fornisse risposta nei termini predetti, si ritiene accolta la richiesta di discarico formulata dal concessionario, ciò fatte salve richieste di informazioni/integrazioni formulate dall’ente al concessionario che sospendono il predetto termine sino alla risposta da parte del concessionario medesimo.
8) Ai fini della redazione della relazione costi-ricavi richiesta, si rimanda al paragrafo 16, lettera f), del Bando di gara dove si specifica: " la Relazione costi-ricavi relativa alla propria proposta gestionale da produrre, anche sulla base delle previsioni contenute nella propria offerta tecnica, per l’intera durata della concessione. La predetta relazione dovrà presentare un dato relativo all’aggio offerto sulla stima annuale e triennale di riscossione coerente con i ribassi inseriti nell’offerta economica".
9) Si precisa che gli oneri previsti alla lettera a), comma 803, art. 1 della Legge n. 160/2019 sono di spettanza dell’Ente. Sugli stessi sarà riconosciuto l’ “aggio di riscossione” nella misura risultante dall’offerta presentata in sede di gara dal concessionario, così come previsto all’art. 4, comma 2, lettera a), del Capitolato Speciale.
10) Si conferma che - fatto salvo quanto prescritto in materia di tutela dei dati e riservatezza ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche degli Enti nei limiti di quanto necessario per l’efficace svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
11) Si conferma che - fatto salvo quanto prescritto in materia di tutela dei dati e riservatezza ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe Tributaria nei limiti di quanto necessario per l’efficace svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.