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Dati del bando

BANDO REVOCATO - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE A NOLEGGIO DI APPARATI E SERVIZI CONNESSI ALLE TELECAMERE, POSTE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA, DESTINATE AL CONTROLLO IN FORMA FISSA DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
Ente appaltanteUnione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Stato proceduraRevocato
Importo appalto2.563.620,05 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema14/03/2025
Termine richiesta chiarimenti09/04/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte18/04/2025 12:00
Apertura busta amministrativa22/04/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Bellettini Barbara

telefono: 051843578
cellulare: 3295396045

Bolognesi Stefano

telefono: 051598398

Lorenzoni Cristina

telefono: 3398305881

Lotti Gabriele

telefono: 051843535

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONTROLLO IN FORMA FISSA DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

CIG: B609ACC172

Chiarimenti

Chiarimento PI169618-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 12:34

Domanda : In rif. al req. 6.2 lettera c) del disciplinare circa il possesso di fatturato specifico, si chiede se siano ammesse come attività analoghe quelle descritte sul bilancio come segue: 1) ZTL, videosorveglianza, autoscan e/o 2) noleggio autovelox e rosso semaforico. Cordiali saluti

Risposta :

Si risponde complessivamente ai chiarimenti pervenuti informando gli operatori che la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'attuale bando di gara, e ciò anche al fine di approfondire ogni specifica tecnica connessa ai chiarimenti richiesti, con successiva emissione di nuovo bando.


Chiarimento PI153855-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 12:33

Domanda : Si sollecita la risposta ai seguenti chiarimenti 1) Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevazione infrazioni di utilizzo corsia preferenziale, indicate a pagina 51 della Relazione generale, si evidenzia che le stesse appaiono riferirsi a specifiche apparecchiature, con l’effetto di non favorire la partecipazione a Ditte in possesso di dispositivi con caratteristiche differenti ma non per questo non funzionali allo scopo per il quale i dispositivi stessi sono richiesti. All’uopo giova evidenziare come l’art. 68 c.7 del D.lgs. 50/2016, in merito alle specifiche tecniche delle forniture richieste specifica quanto segue: Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. La norma dell’art. 68 del codice degli appalti, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212), è finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto (Cons. Stato, Sez. III, n. 7450/2019; id. 2093/2020 ) La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della norma recata dal citato art. 68, non ha avuto esitazioni ad affermare la regola della possibilità per l’Amministrazione di ammettere prodotti equivalenti (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2016, n. 3701; id., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5494), che come si è detto risponde al principio del favor partecipationis, perché assicura un ampliamento della platea dei concorrenti. Tale principio è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/09/2018, n. 5568; Consiglio di Stato sez. III 02 marzo 2018 n. 1316). Le specifiche tecniche hanno, infatti, il compito di rendere intellegibile il bisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara, più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai concorrenti. Pertanto, il prodotto può ritenersi equivalente laddove pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica. Deve ribadirsi, quindi, che il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). Vien da sé infatti, che un diverso orientamento della S.A. al riguardo, lederebbe i summenzionati principi di massima concorrenza e favor partecipationis alle gare pubbliche. Pertanto, stante quanto sin qui abbondantemente argomentato, si chiede alla S.A. di voler ammettere e dunque consentire la partecipazione alla presente procedura, anche mediante l’offerta di prodotti equivalenti dal punto di vista funzionale, sebbene con caratteristiche differenti. 2) Tenendo conto delle caratteristiche minime richieste per il sistema sanzionatorio, indicate a pagina 51 della Relazione generale, introduce un'importante limitazione di mercato, contrastando il principio del favor partecipationis, ed escludendo purtroppo molti strumenti comunque confacenti alle necessità del bando. Infatti, come attestato dal competente Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, strumenti sanzionatori con una risoluzione inferiore a quella richiesta, permettono di rilevare ottimamente violazioni per l'utilizzo improprio di corsie preferenziali come da norma UNI 10772:2016 in classe A anche senza rilevare le velocità indicate nella relazione proprio per la conformità del tratto stradale. Al fine di non limitare la partecipazione alla procedura, garantire i minimi principi di libera concorrenza e nel contempo garantire la partecipazione al maggior numero di società con tecnologie approvate dal competente Ministero (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), si chiede conferma che sia possibile fornire un sistema con certificazione UNI 10772:2016 in classe A con valori inferiori a quelli richiesti come minimi in quanto comunque congrui da normativa allo scopo prefissato dalla presente procedura.

Risposta :

Si risponde complessivamente ai chiarimenti pervenuti informando gli operatori che la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'attuale bando di gara, e ciò anche al fine di approfondire ogni specifica tecnica connessa ai chiarimenti richiesti, con successiva emissione di nuovo bando.


Chiarimento PI153778-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 12:33

Domanda : 1. In merito alla richiesta indicata dall’Ente per il requisito di capacità tecnica professionale, si chiede di chiarire e specificare dettagliatamente (anche con un esempio) cosa si intende per monitoraggio di 48 corsie. Inoltre, ci sembra che un monitoraggio di tale portata per ben due contratti, possa risultare piuttosto impegnativo e, in un certo senso, eccessivo rispetto al contesto della gara.

Risposta :

Si risponde complessivamente ai chiarimenti pervenuti informando gli operatori che la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'attuale bando di gara, e ciò anche al fine di approfondire ogni specifica tecnica connessa ai chiarimenti richiesti, con successiva emissione di nuovo bando.


Chiarimento PI152596-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 12:32

Domanda : Spett.le Ente, si inoltrano di seguito delle richieste di chiarimenti con cortese richiesta di riscontro. Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, contemplato dall’art. 6.3 lett. d) del Disciplinare di gara, in base al quale i concorrenti, a pena di esclusione, devono “avere svolto o di avere in corso di svolgimento nell’ultimo decennio con buon esito e senza contestazioni servizi analoghi fa favore di soggetti pubblici o privati almeno due contratti di noleggio/fornitura e/o assistenza e manutenzione di sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento, senza la presenza dell'organo accertatore, ciascun contratto deve essere relativo al monitoraggio di almeno 48 corsie”, si chiede di confermare che: 1) il riferimento a “sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento” deve considerarsi un refuso e che “i contratti di noleggio/fornitura e/o assistenza e manutenzione” richiesti possono riguardare i sistemi di rilevamento di qualsiasi infrazione al Codice della Strada. Invero, con la richiesta di contratti concernenti i sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche che costituiscono propriamente l’oggetto del presente appalto, il concetto di servizi analoghi finirebbe per coincidere con quello di servizi identici ed, inoltre, non si terrebbe conto che nel suddetto affidamento rientrano anche gli strumenti di rilevazione dell’utilizzo non consentito di corsia preferenziale. L’istanza avanzata dalla scrivente è supportata sia dalla definizione di “servizio analogo” enucleata dall’ANAC nel parere precontenzioso n. 147 del 30 marzo 2022, in cui viene chiarito che tale nozione va intesa “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità”, che dal consolidato orientamento giurisprudenziale che, in chiave di favor partecipationis, ritiene servizio analogo quello afferente il medesimo settore imprenditoriale o professionale cui attiene l’appalto, con la conseguenza che le prestazioni svolte precedentemente dai candidati non devono essere necessariamente identiche a quelle proposte in una procedura di affidamento, ma possono condividerne caratteristiche simili. 2) il riferimento ad “almeno 48 corsie” è da considerarsi un refuso, attesa la palese sproporzione di tale requisito rispetto all’oggetto del presente contratto, che è costituito dal servizio di installazione, noleggio e manutenzione di n. 33 postazioni di accertamento del passaggio con semaforo rosso e di n. 2 postazioni di verifica di utilizzo non consentito di corsia preferenziale sul territorio dell’Unione. Ciò in ossequio al comma 3 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, in base al quale “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”, e tanto più se si considera che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha tipizzato all’art. 3 il generale principio di accesso al mercato, nel rispetto tra gli altri dei principi della concorrenza e della proporzionalità. In caso di riscontro positivo al chiarimento sopra formulato, si chiede di specificare il numero (proporzionato rispetto all’oggetto del contratto) delle corsie monitorate dai sistemi di rilevamento delle violazioni nell’ambito di ciascun contratto. Si resta in gentile attesa di un riscontro e si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti. Safety21 S.p.A.

Risposta :

Si risponde complessivamente ai chiarimenti pervenuti informando gli operatori che la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'attuale bando di gara, e ciò anche al fine di approfondire ogni specifica tecnica connessa ai chiarimenti richiesti, con successiva emissione di nuovo bando.


Chiarimento PI138504-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 12:32

Domanda : 1) Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevazione infrazioni di utilizzo corsia preferenziale, indicate a pagina 51 della Relazione generale, si evidenzia che le stesse appaiono riferirsi a specifiche apparecchiature, con l’effetto di non favorire la partecipazione a Ditte in possesso di dispositivi con caratteristiche differenti ma non per questo non funzionali allo scopo per il quale i dispositivi stessi sono richiesti. All’uopo giova evidenziare come l’art. 68 c.7 del D.lgs. 50/2016, in merito alle specifiche tecniche delle forniture richieste specifica quanto segue: Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. La norma dell’art. 68 del codice degli appalti, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212), è finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto (Cons. Stato, Sez. III, n. 7450/2019; id. 2093/2020 ) La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della norma recata dal citato art. 68, non ha avuto esitazioni ad affermare la regola della possibilità per l’Amministrazione di ammettere prodotti equivalenti (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2016, n. 3701; id., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5494), che come si è detto risponde al principio del favor partecipationis, perché assicura un ampliamento della platea dei concorrenti. Tale principio è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/09/2018, n. 5568; Consiglio di Stato sez. III 02 marzo 2018 n. 1316). Le specifiche tecniche hanno, infatti, il compito di rendere intellegibile il bisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara, più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai concorrenti. Pertanto, il prodotto può ritenersi equivalente laddove pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica. Deve ribadirsi, quindi, che il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013). Vien da sé infatti, che un diverso orientamento della S.A. al riguardo, lederebbe i summenzionati principi di massima concorrenza e favor partecipationis alle gare pubbliche. Pertanto, stante quanto sin qui abbondantemente argomentato, si chiede alla S.A. di voler ammettere e dunque consentire la partecipazione alla presente procedura, anche mediante l’offerta di prodotti equivalenti dal punto di vista funzionale, sebbene con caratteristiche differenti.” 2) Tenendo conto delle caratteristiche minime richieste per il sistema sanzionatorio, indicate a pagina 51 della Relazione generale, introduce un'importante limitazione di mercato, contrastando il principio del favor partecipationis, ed escludendo purtroppo molti strumenti comunque confacenti alle necessità del bando. Infatti, come attestato dal competente Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, strumenti sanzionatori con una risoluzione inferiore a quella richiesta, permettono di rilevare ottimamente violazioni per l'utilizzo improprio di corsie preferenziali come da norma UNI 10772:2016 in classe A anche senza rilevare le velocità indicate nella relazione proprio per la conformità del tratto stradale. Al fine di non limitare la partecipazione alla procedura, garantire i minimi principi di libera concorrenza e nel contempo garantire la partecipazione al maggior numero di società con tecnologie approvate dal competente Ministero (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), si chiede conferma che sia possibile fornire un sistema con certificazione UNI 10772:2016 in classe A con valori inferiori a quelli richiesti come minimi in quanto comunque congrui da normativa allo scopo prefissato dalla presente procedura.

Risposta :

Si risponde complessivamente ai chiarimenti pervenuti informando gli operatori che la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'attuale bando di gara, e ciò anche al fine di approfondire ogni specifica tecnica connessa ai chiarimenti richiesti, con successiva emissione di nuovo bando.


Chiarimento PI144175-25

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025 17:46

Domanda : Gen.mi sig.ri, tra i documenti di gara il file denominato Allegato 1 CSA risulta illeggibile, vi chiediamo la cortesia di rendere disponibile sul portale il file corretto. Cordiali saluti.

Risposta :

Provvediamo a caricare il file leggibile; Vi informiamo inoltre che tutti i file pubblicati in piattaforma sono disponibili anche sul sito dell'unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia al seguente link: https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte/122-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/4441-procedura-aperta-per-l-affidamento-di-fornitura-e-installazione-a-noleggio-di-apparati-e-servizi-connessi-alle-telecamere-poste-sul-territorio-dei-comuni-di-casalecchio-di-reno-monte-san-pietro-sasso-marconi-valsamoggia-e-zola-predosa-cig-b609acc172


Ultimo aggiornamento: 11-04-2025, 12:54