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Dati del bando

PROCEDURA RIPRISTINATA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI E DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI FONTANELLATO per conto del Comune di Fontanellato
Ente appaltantePROVINCIA DI PARMA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto3.547.262,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema17/03/2025
Termine richiesta chiarimenti05/05/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte09/05/2025 18:00
Apertura busta amministrativa12/05/2025 08:30
Data chiusura procedura22/08/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Giudice Ugo

telefono: 0521931704
cellulare: 3204315584

Pinardi Giordana

telefono: 0521931922

Tanzi Gloria

telefono: 0521931613

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI MUSEALI E TURISTICI

CIG: B6134B435A

Chiarimenti

Chiarimento PI206732-25

Ultimo aggiornamento: 06/05/2025 10:26

Domanda : a) Nel PEF di gara ricevuto non rileviamo il costo degli oneri finanziari e quello relativo alle imposte di legge a carico del concessionario, quali Irap e Ires, in quanto alla voce Imposte da voi indicato viene calcolato in automatico il costo relativo all’Iva. Come ci dobbiamo comportare in merito a questi costi, anche in relazione al PEF che è già preimpostato? b) Nel PEF di gara nelle varie celle relative alle spese generali è preimpostata una formula. È possibile modificare tale formula per consentire all’offerente di inserire le proprie valutazioni economiche? c) Non viene richiesto di allegare in offerta economica la relazione di supporto al PEF che di norma è richiesta in tali concessioni, è possibile farlo per consentire una spiegazione sintetica. d) Chiediamo conferma che nel “Quadro economico previsionale” di gara siano stati utilizzati per il calcolo dei ricavi esclusivamente le tariffe a visita guidata, e non una media tra la tariffa a visita guidata e libera. e) Chiediamo conferma che l’offerta economica, come indicato nell’elaborato “Criteri di valutazione”, sia sull’intero ammontare del canone nell’arco dei 7 anni, visto che sul PEF di gara viene richiesto di indicare il canone mensile. f) Relativamente al criterio 2b, in cui viene richiesto di definire una proposta tariffaria entro i limiti di cui all’art. 11 del capitolato, si chiede conferma che tale proposta debba essere per tutti i 7 anni della durata della concessione g) In riferimento al documento “Criteri di aggiudicazione” in tabella ai punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d si chiede se è possibile inserire, e quindi valutati, più di un Curriculum vitae, considerato che il gruppo di lavoro è formato da differenti professionalità, che andranno a svolgere i servizi. h) All’art. 3 del disciplinare di gara – punto 3.2 REVISIONE DEI PREZZI, si chiede cosa si intende per “La revisione prezzi non è ammessa”; mentre si chiede conferma che la REVISIONE del Contratto sia ammissibile secondo gli Art. 189 e 192 del Codice e pertanto quelli relativi alle concessioni.

Risposta :

a) Tali costi possono essere assorbiti alla voce Spese generali

b) Si conferma il modello presente a sistema, tuttavia l’operatore economico può allegare nota esplicativa che non sarà elemento di valutazione dell’offerta economica

c) Non è necessaria l'allegazione della relazione di supporto al PEF, questa sarà eventualmente richiesta, se necessario, in fase di congruità dell'offerta; è comunque consentito l'inserimento di nota esplicativa di chiarimento e/o precisazione che non sarà elemento di valutazione dell’offerta economica.

d) La proiezione delle entrate prevede anche entrate da visita libera, stima basata sui dati rendicontati dal gestore attuale per il 2024

e) L'offerta economica deve contenere quanto indicato al punto 17 del disciplinare di gara ed è riferita al canone mensile posto a base di gara da considerarsi per i 7 anni di durata della concessione. Resta inteso che il punteggio sarà assegnato in relazione al valore percentuale indicato.

f) Sì, compatibile con gli aumenti previsti a partire dal 2028 ma solo per le categorie di cui all'art.11 del Capitolato.

g) No, si parla espressamente di figura singola.

h) Trattandosi di concessione, la modifica delle condizioni contrattuali è ammessa secondo le regole speciali definite agli artt. 189 e 192 del Codice.

Chiarimento PI202198-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 12:19

Domanda : 1 - Rispetto alla voce “imposte” del piano economico finanziario, si chiede come sia stata determinata la stima dei costi e a quali imposte sia essa riferita 2 - Si chiede se sia possibile affidare a terzi le prestazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria richieste dal Capitolato della Concessione 3 - Si chiede a chi sia affidato attualmente il servizio di pulizie, non trovando riscontro nell’elenco del personale delle relative figure e, nel caso, di fornire i relativi dettagli circa la formula di affidamento 4 - Si chiede di integrare le indicazioni dell’elenco del personale attualmente impiegato con le informazioni relative agli scatti di anzianità ed eventuali superminimi e/o indennità riconosciuti 5 - In caso, nel corso della concessione, sopravvenga un aggiornamento del CCNL Multiservizi, al momento non preventivabile, si chiede se sarà possibile richiedere la revisione della convenzione per il ripristino dell’equilibrio della gestione 6 - Essendo richiesta l’applicazione del CCNL Multiservizi, sulla base del quale è stato costruito l’impianto dei costi del personale nel Piano Economi Finanziario della concessione, si chiede se il medesimo debba essere applicato anche alle risorse che attualmente sono inquadrate con contratto TDS, senza operare eventuali armonizzazioni rispetto alle condizioni oggi riconosciute 7 - Vista la presenza di una incongruenza, si richiede di precisare se l'aggiudicazione avverrà secondo i punteggi 90 - 10, come indicato nel "Disciplinare di gara", o secondo i punteggi 80 - 20 come indicato nel file "Criteri di aggiudicazione" 8 - Per quel che riguarda i punti 1.a, 1.b, 1.c. 1.d dell'offerta tecnica, si richiede la conferma che per quei punti non siano previsti limiti di facciate 9 - Rispetto alla redazione dell'offerta tecnica, si chiede di precisare se, ove riportata, l'indicazione "max 1 pagina" sia da intendersi come 1 facciata, o invece 2 facciate 10 - Rispetto ai requisiti di partecipazione si chiede se sia corretto intendere che una ditta che ha avviato la propria attività in data 1/4/2024 faccia valere il fatturato maturato nel medesimo anno (2024), pur non rientrando nell’arco temporale 2019-2023

Risposta :

  1. Si tratta di una stima dell’iva non recuperabile pari al 90% dell’iva relativa al canone
  2. Si alla luce di quanto definito ai commi 1 e 3 dell’art.27 del Capitolato

  3. Il servizio viene gestito come prestazione di servizio affidato a soggetto terzo e quindi non imputato come costo di personale. Non c’è personale riferito a RTI Concessionario che sia impiegato in tale attività.

  4. Relativamente all’ultimo quadro dettagliato pubblicato in sede di chiarimenti si segnala che:

      1. Operatori di cui ai p.ti 6 e 7 godono di superminimo di € 15,90

      2. Operatore di cui al p.to 5 ha un superminimo assorbibile di € 87,29

  5. L’aggiornamento del contratto di lavoro indicato è sicuramente annoverabile quale elemento non preventivabile che è motivo necessario ai fini dell’avvio delle procedure di riequilibrio della concessione. Ovviamente non è di per sé condizione sufficiente ad attestare il disequilibrio, essendo questo da verificare a fronte della rendicontazione complessiva dell’andamento della concessione, in termini assoluti e in rapporto al PEF definito in sede di gara.

  6. Pur non essendo l’armonizzazione dei contratti è oggetto di obbligo di legge e nemmeno, in questo caso, di obbligo derivante dal bando, l’istituto in questione è previsto proprio dal contratto nazionale CCNL Multiservizi che la prevede seppur con alcune limitazioni da verificare in sede di contrattazione. tra azienda subentrante e sindacati. Non è sicuramente automatica ma rimandata alla contrattazione l’armonizzazione automatica di alcuni aspetti contrattuali come superminimi e benefit non contrattuali

  7. Incongruenza risolta con pubblicazione del disciplinare rettificato

  8. Si conferma che non ci sono limiti

  9. Solo fronte

  10. fermo restando che l'avvalimento è lo strumento per rimediare all'assenza dei requisiti di qualificazione, determinante è che la documentazione prodotta sia in concreto idonea ad attestare il fatturato effettivamente conseguito.

Chiarimento PI179698-25

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025 12:14

Domanda : 1 - Rispetto alla voce “imposte” del piano economico finanziario, si chiede come sia stata determinata la stima dei costi pari a 14.968,80 € e a quali imposte sia essa riferita 2 - Si chiede se sia possibile affidare a terzi le prestazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria richieste dal Capitolato della Concessione 3 - Si chiede a chi sia affidato attualmente il servizio di pulizie, non trovando riscontro nell’elenco del personale delle relative figure e, nel caso, di fornire i relativi dettagli circa la formula di affidamento 4 - Si chiede di integrare le indicazioni dell’elenco del personale attualmente impiegato con le informazioni relative agli scatti di anzianità ed eventuali superminimi e/o indennità riconosciuti 5 - In caso, nel corso della concessione, sopravvenga un aggiornamento del CCNL Multiservizi, al momento non preventivabile, si chiede se sarà possibile richiedere la revisione della convenzione per il ripristino dell’equilibrio della gestione 6 - Essendo richiesta l’applicazione del CCNL Multiservizi, sulla base del quale è stato costruito l’impianto dei costi del personale nel Piano Economi Finanziario della concessione, si chiede se il medesimo debba essere applicato anche alle risorse che attualmente sono inquadrate con contratto TDS, senza operare eventuali armonizzazioni rispetto alle condizioni oggi riconosciute 7 - Vista la presenza di una incongruenza, si richiede di precisare se l'aggiudicazione avverrà secondo i punteggi 90 - 10, come indicato nel "Disciplinare di gara", o secondo i punteggi 80 - 20 come indicato nel file "Criteri di aggiudicazione" 8 - Rispetto al documento "Criteri di aggiudicazione", con la presente si richiede di riportare la descrizione completa dei criteri di valutazione del punto 1.e che nel file risultano incompleti 9 - Per quel che riguarda i punti 1.a, 1.b, 1.c. 1.d dell'offerta tecnica, si richiede la conferma che per quei punti non siano previsti limiti di facciate 10 - Rispetto alla redazione dell'offerta tecnica, si chiede di precisare se, ove riportata, l'indicazione "max 1 pagina" sia da intendersi come 1 facciata, o invece 2 facciate 11 - Rispetto ai requisiti di partecipazione si chiede se sia corretto intendere che una ditta che ha avviato la propria attività in data 1/4/2024 faccia valere il fatturato maturato nel medesimo anno (2024), pur non rientrando nell’arco temporale 2019-2023

Risposta :

  1. Si tratta di una stima dell’iva non recuperabile pari al 90% dell’iva relativa al canone

  2. Si alla luce di quanto definito ai commi 1 e 3 dell’art.27 del Capitolato

  3. Il servizio viene gestito come prestazione di servizio affidato a soggetto terzo e quindi non imputato come costo di personale. Non c’è personale riferito a RTI Concessionario che sia impiegato in tale attività.

  4. Relativamente all’ultimo quadro dettagliato pubblicato in sede di chiarimenti si segnala che:

      1. Operatori di cui ai p.ti 6 e 7 godono di superminimo di € 15,90

      2. Operatore di cui al p.to 5 ha un superminimo assorbibile di € 87,29

  5. L’aggiornamento del contratto di lavoro indicato è sicuramente annoverabile quale elemento non preventivabile che è motivo necessario ai fini dell’avvio delle procedure di riequilibrio della concessione. Ovviamente non è di per sé condizione sufficiente ad attestare il disequilibrio, essendo questo da verificare a fronte della rendicontazione complessiva dell’andamento della concessione, in termini assoluti e in rapporto al PEF definito in sede di gara.

  6. Pur non essendo l’armonizzazione dei contratti è oggetto di obbligo di legge e nemmeno, in questo caso, di obbligo derivante dal bando, l’istituto in questione è previsto proprio dal contratto nazionale CCNL Multiservizi che la prevede seppur con alcune limitazioni da verificare in sede di contrattazione. tra azienda subentrante e sindacati. Non è sicuramente automatica ma rimandata alla contrattazione l’armonizzazione automatica di alcuni aspetti contrattuali come superminimi e benefit non contrattuali

  7. Incongruenza risolta con pubblicazione del disciplinare rettificato

  8. (quali ad esempio ferie, congedi, malattie di lungo periodo, ecc)

  9. Si conferma che non ci sono limiti

  10. Solo fronte

  11. fermo restando che l'avvalimento è lo strumento per rimediare all'assenza dei requisiti di qualificazione, determinante è che la documentazione prodotta sia in concreto idonea ad attestare il fatturato effettivamente conseguito.

Chiarimento PI198078-25

Ultimo aggiornamento: 24/04/2025 10:08

Domanda : vedasi file allegato

Risposta : vedasi file allegato

Chiarimento PI197428-25

Ultimo aggiornamento: 24/04/2025 08:34

Domanda : In riferimento ai requisiti di capacità Economica e Finanziaria, troviamo discordanza tra quanto scritto nel Disciplinare al punto 6.2 "...attestare un fatturato globale maturato NEI MIGLIORI TRE ESECIZI del quinquennio 2019-2023 ..." e quanto riportato nel file Requisiti di partecipazione "... attestare un fatturato globale sul periodo 2021-2023...". La scrivente chiede a quale documento fare riferimento.

Risposta : A norma dell'art. 100 co. 11 del Codice, è corretto quanto indicato nel disciplinare

Chiarimento PI194762-25

Ultimo aggiornamento: 23/04/2025 11:43

Domanda : Si richiede se per il versamento della cauzione tramite bonifico bancario sono corrette le seguenti coordinate: Comune di Fontanellato IBAN IT12W06230657400000335467593 Causale: Cauzione Bando SATER FE168424 CIG B6134B435A

Risposta : l'IBAN DEL cOMUNE COMMITTENTE è IL SEGUENTE: IT 12 W 06230 65740 000035467593

CAUSALE: CAUZIONE PROVVISORIA CIG B6134B435A APPALTO SERVIZI MUSEALI

Chiarimento PI178586-25

Ultimo aggiornamento: 22/04/2025 08:41

Domanda : In merito alle tariffe MASSIME applicabili per le visite destinate ai gruppi scuola, si chiede conferma delle seguenti tariffe: euro 11,00 per la visita "didattica" euro 13,00 per la visita con laboratorio come indicato nella tabella relativa la "struttura tariffaria" del punto 2.2.1 dell'allegato "Piano economico e finanziario", non essendoci specifiche nella sezione dedicata al punto 11.1 del Capitolato

Risposta :

"Il dati tariffario da osservare è quello del capitolato e riguarda solo le tipologie di tariffa definite , appunto, all'art.11 del Capitolato.
Il sistema tariffario riportato nel Piano Economico Finanziario è invece l'ipotesi definita dall'Amministrazione Comunale sulla base dello storico e delle proprie valutazioni. All'operatore economico è richiesta la definizione di un proprio piano tariffario che rispetti il dettato dell'art.11 del Capitolato ma che per il resto si può completamente discostare da quanto definito nel documento Piano Economico Finanziario, un proprio piano che contribuisca in modo non esclusivo alla base definizione del proprio Piano Economico Finanziario".

Chiarimento PI177655-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 10:31

Domanda : Quesito n. 1 Siccome il capitolato stabilisce l'onere del gestore di pubblicare almeno 20 comunicati stampa, si chiede alla stazione appaltante l'interpretazione autentica di cosa debba intendersi per "comunicato stampa" in termini di contenuto minimo, lunghezza, destinatari, ecc. atteso che la definizione della locuzione "comunicato stampa" risulta alquanto ampia (Treccani "comunicazione fatta o inviata da autorità, enti o singole persone alla stampa e poi da parte di questa diffusa") Quesito n. 2 Laddove nel capitolato si prevede che il gestore debba mantenere n. 8 persone in servizio (Capitolato, Art. 17) si intende che il gestore dovrà garantire la compresenza costante e continua di almeno 8 persone o che invece deve strutturare un organico di 8 persone da organizzare (in turni) durante l'anno per svolgere le attività di capitolato (con la conseguenza che le persone effettivamente presenti in compresenza saranno normalmente inferiori a n.8)?

Risposta :

1) Verrà richiesta in fase di monitoraggio l'attestazione di almeno 20 testi con contenuto minimo non definito ma ovviamente avente oggetto inerente alle attività in concessione, testi per i quali il Concessionario possa documentare l'invio alla stampa.

2) Al concessionario viene riconosciuta la più ampia possibilità di organizzare la propria forza lavoro nel rispetto delle attività e degli obblighi derivanti dal capitolato, ivi comprese la custodia e la vigilanza dei beni museali.

Chiarimento PI177628-25

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025 10:30

Domanda : Quesito n. 1 In merito alla gestione e all'aggiornamento del sito www.fontanellato.org si chiede se tale attività sarà svolta in esclusiva dal gestore affidatario, nel rispetto del capitolato, o se invece la stazione appaltante ritiene di affidare anche ad altri soggetti di sua fiducia le credenziali di accesso al sito web con la possibilità che si crei conflitto tra diversi soggetti abilitati all'aggiornamento.

Risposta : La gestione è affidata completamente al concessionario, senza possibilità di acceso nè da parte del concedente nè da parte di altri soggetti

Chiarimento PI163995-25

Ultimo aggiornamento: 03/04/2025 15:35

Domanda : La scrivente richiede, se possibile, di ricevere un Report per: 1. numero di alunni che hanno visitato la Rocca nel periodo che va dal 15/02/2024 al 15/06/2024 e dal 20/09/2024 al 20/11/2024 2. numero di visite scolastiche con laboratorio didattico e numero di visite scolastiche senza laboratorio didattico nel periodo sopra indicato

Risposta :

I dati a disposizione sono i seguenti


Dato riferito all'anno 2024

- LABORATORI O VISITE DIDATTICHE SCOLARESCHE : 60 gruppi

- VISITA GUIDATA SCOLARESCHE : 101 gruppi

- Numero di alunni che hanno visitato la Rocca nel periodo che va dal 15/02/2024 al 15/06/2024: 5259

- Numero di alunni che hanno visitato la Rocca nel periodo che va dal 20/09/2024 al 20/11/2024: 539


Chiarimento PI162201-25

Ultimo aggiornamento: 03/04/2025 15:33

Domanda : Si chiedono chiarimenti sull art. 6 del Capitolato e in particolare: a. Non si comprende se il canone di concessione comprende il corrispettivo/tariffa per utilizzo del Giardino Pensile e del Cortile d'ingresso b. Non si comprende se il concessionario può disporre (e se sì, in quale misura) del Giardino Pensile e del Cortile d ingresso al fine di organizzarvi eventi pubblici o privati c. Quali sono le tariffe definite per la fruizione del Giardino e del Cortile d ingresso? E chi incassa materialmente queste tariffe? d. Una volta che in concessionario adempie alle tariffe fissate dal Comune per l'utilizzo degli spazi, che vincoli deve rispettare nei rapporti con i fruitori degli spazi e. Non si comprende se il concessionario può organizzare un evento privato in tali spazi (come ad esempio un matrimonio), fissando il relativo corrispettivo (superiore alla tariffa) e incassando il prezzo.

Risposta :

Il canone non comprende corrispettivo per utilizzo Giardino Pensile e Cortile interno. Questi spazi restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale anche se è a carico del Concessionario la loro pulizia, secondo quanto specificato all'art.9 del Capitolato.
Al tempo stesso, il Concessionario potrà richiedere al Comune l'utilizzo del Cortile e/o de Giardino Pensile per i propri eventi, impegnandosi, laddove ne prevedesse il successivo affitto(noleggio per eventi ( ad esempio matrimoni, cene) ad applicare, esclusivamente per la parte di noleggio degli spazi, quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della definizione annuale delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Per l'anno in corso, le tariffe in questione sono contenute nella deliberazione di Giunta Comunale 166/2024 del 2.12.2024, disponibile al seguente link: https://fontanellato.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/4147503

Chiarimento PI162139-25

Ultimo aggiornamento: 03/04/2025 11:41

Domanda : Con riferimento alla presentazione dei C.V. delle figure che ricopriranno determinati ruoli, si evidenzia come nel corso della concessione tali ruoli potranno modificarsi anche sensibilmente. Si chiede pertanto che tipo di vincolo sussiste in capo alla concorrente potendo accadere che la persona oggi proposta per il ruolo possa essere sostituita, anche nell'immediato futuro, da un'altra di pari preparazione.

Risposta :

L'offerente deve rappresentare la situazione esistente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte
Non esiste un vincolo di natura contrattuale sulla scelta dei collaboratori da parte dell'offerente se non quello di garantire le figure richieste dal committente ed esplicitate nella documentazione progettuale

Chiarimento PI163826-25

Ultimo aggiornamento: 03/04/2025 11:39

Domanda : Ai fini della redazione dell'offerta tecnica si chiede se le relazioni richiamate all'allegato "Criteri di Aggiudicazione" punti 1.e - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 si intendono per 1 pagina fronte e retro oppure solo fronte?

Risposta : si intende solo fronte

Chiarimento PI162122-25

Ultimo aggiornamento: 02/04/2025 12:38

Domanda : In ragione del fatto che la possibilità di fruizione di alcuni spazi (sala Parmigianino) è limitata, si chiede se è ipotizzabile fissare delle regole per contingentare l'accesso a tali spazi. Ad esempio: - fissare una permanenza massima (in temine di tempo ed in termine di numero di visitatori) - prevedendo l'obbligo di prenotazione per l'accesso a tali stanze nei festivi e prefestivi - fissando una priorità di visita a tali stanze a favore (per esempio) di chi svolte la "visita guidata" o di chi prenota una "guida in lingua"

Risposta : Si tratta di richieste che riguardano le modalità di organizzazione delle visite, modalità che possono essere liberamente definite dal operatore economico in sede di progetto tecnico e quindi valutabili.

Chiarimento PI162083-25

Ultimo aggiornamento: 02/04/2025 12:34

Domanda : 1. Si chiede di sapere se nella definizione di "visita guidata" soggetta alla tariffa indicata all'art. 11 capitolato rientra anche la visita in autonomi dal visitatore previa consegna al medesimo di un apparato digitale di ausilio (es. audioguida, sistema audio video mediante QR Code, ecc.) o se invece la "visita guidata" comprende necessariamente la presenza di una persona che fisicamente accompagni una o più persone.

Risposta : Con visita guidata si intende la visita in gruppo con accompagnatore, a questa è affiancata l'ipotesi di vista libera con contenuti multimediali dedicati e già disponibili ( App Flico) consultabili tramite QR Code ma attraverso dispositivi di proprietà del visitatore. A supporto di questa impostazione il PEF non prevede carico a né dell'amministrazione concedente né del concessionario costi per la manutenzione, acquisto/noleggio di dispositivi come quelli elencati dal operatore economico. La scelta di mantenere una duplice tipologia di fruizione è dettata dalla tipologia dell'utenza che vede ben rappresentate categorie che si ritiene possano essere penalizzate dalla previsione di una fruizione unicamente multimediale. SI conferma pertanto la necessità di una fruizione con accompagnamento di persona fisica in qualità di guida.

Chiarimento PI151768-25

Ultimo aggiornamento: 02/04/2025 11:07

Domanda : 1.Si chiede di conoscere R.A.L., inquadramento, mansioni e tipologia di contratto (apprendista, tempo determinato, impiegato tempo indeterminato, full time/part time) degli addetti del gestore uscente nell'interesse dei quali è stata prevista la clausola sociale. 2. La scrivente società svolge in via prevalente l'attività per conto proprio di gestione museale (cod. ATECO 91.02) e non svolge tali servizi a favore di terzi committenti. Si chiede se ai fini della comprova dei requisiti richiesti dal bando è sufficiente produrre il rendiconto della biglietteria e la comprova delle attività svolte nell'arco temporale considerato, non potendo produrre i documenti elencati all'ultimo comma dell'art. 6.3 del disciplinare ed essendo committente di sé stessa. 3.La società svolge in modo organizzato e professionale l'attività di comunicazione e promozione sia mediante l'impiego di personale interno che mediante il supporto di consulenti esterni ma non svolge tali servizi a favore di terzi committenti. Si chiede se ai fini della comprova dei requisiti richiesti dal bando è sufficiente produrre documenti dimostranti l'entità e la qualità della promozione svolta nell'arco temporale considerato, non potendo produrre i documenti elencati all'ultimo comma dell'art. 6.3 del disciplinare essendo committente di sé stessa.

Risposta : Quesito 1 Vedasi allegato

Quesiti 2/3 L’art. 100 comma 11 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 prevede quanto segue: Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici ………. quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Il disciplinare di gara prevede quanto segue:

Servizi Analoghi: Il concorrente deve: aver eseguito, con buon esito, nel decennio 2014 – 2023 almeno:

· Nr. 1 servizio riconducibili alla categoria di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPV 92500000-6)

· Nr. 1 servizio di comunicazione, promozione e/o informazione riconducibile per tipologia di attività a quanto disposto all’art. 5 del Capitolato (CPV 63513000)

Si dovranno specificare mediante compilazione dell’istanza:

a. Data di stipulazione del contratto e durata

b. Committente

c. Importo

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La giurisprudenza è orientata verso una lettura sostanzialistica dei requisiti di qualificazione volta a privilegiare il dato sostanziale dell’effettiva esecuzione della prestazione rispetto a quello formale della veste dei rapporti indicati a comprova del requisito (da ultimo TAR Puglia sent, 1338/2024). Tale orientamento è oggi rafforzato dal principio di fiducia e massima partecipazione.

Ai fini della qualificazione e della relativa comprova pertanto è necessario e parimenti sufficiente provare l’effettiva esecuzione della prestazione ed a fronte di tale circostanza l’elenco della documentazione di comprova contenuta nel disciplinare è certamente esemplificativa e non tassativa.

Rimane peraltro da sottolineare che l’ammissione è subordinata all’adeguatezza della documentazione in concreto prodotta che in fase di risposta al quesito non è di chiara identificazione ed in ogni caso non può essere esaminata.

Si rammenta peraltro che l’istituto previsto per acquisire requisiti mancanti rimane quello dell’avvalimento qualificatorio che tutti gli operatori possono utilizzare.

Ultimo aggiornamento: 22-08-2025, 01:19