Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Committente: Unione della Romagna Faentina. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione, in regime di appalto, di servizi di sostegno educativo rivolti a preadolescenti e adolescenti, in conformità a quanto disposto in particolare dalla Legge Regionale n. 14/2008, finalizzati a favorire la socializzazione e la promozione dell'agio giovanile. La descrizione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni ed attività richieste e le obbligazioni a carico dell’aggiudicatario sono illustrate nel capitolato. Il conseguente contratto avrà durata di anni 2, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L’Unione della Romagna Faentina si riserva, previa istruttoria di natura tecnico-economica, la possibilità di rinnovare il contratto per un periodo di pari durata (due anni), agli stessi patti e condizioni. E' inoltre facoltà dell'Unione di richiedere una proroga del contratto finalizzata all'espletamento o completamento della procedura di affidamento del nuovo contratto per un periodo comunque non superiore a 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto. L’importo complessivo del contratto riferito alla durata biennale è stimato, in via indicativa, in € 421.039,10 (IVA esclusa) (comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze DUVRI). Il valore complessivo massimo del contratto, ai sensi dell’art. 14 del Codice comprensivo dell’eventuale rinnovo, inclusi l’opzione di proroga e il quinto d’obbligo, è stimato in € 1.136.805,56 (IVA esclusa). Si rinvia al Disciplinare di gara per ogni altra prescrizione e informazione.
Ente appaltanteUNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Bando rettificato
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.136.805,56 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema06/06/2025
Termine richiesta chiarimenti23/06/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte09/07/2025 13:00
Apertura busta amministrativa10/07/2025 09:30
Data chiusura procedura09/09/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NoteCome previsto dal Disciplinare di gara, nell'Offerta economica gli operatori economici dovranno indicare il ribasso percentuale offerto da applicare all'importo annuale a base di gara di € 210.019,55 (IVA e oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) esclusi), con un numero di decimali massimo di 3, anche se sulla piattaforma telematica SATER certificata l'importo a base d'asta è pari a € 420.039,10 (importo del contratto riferito alla durata biennale). Questa difformità sulla Piattaforma deriva dalla configurazione della Piattaforma stessa che nell'inserimento dei dati in Testata ai fini della definizione dell'importo complessivo dell'appalto non permette l'inserimento di dati riferiti a una sola annualità. Restano ferme le prescrizioni del Disciplinare di gara in merito alla formulazione e presentazione dell'Offerta economica.

Allegati

Referenti

Caranese Antonella

telefono: 0546691811
cellulare: 3382193314

Dalpozzo Donatella

telefono: 0546691811

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DEI GRUPPI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLE COMPETENZE PERSONALI E SCOLASTICHE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

CIG: B721798014

Chiarimenti

Chiarimento PI282070-25

Ultimo aggiornamento: 25/06/2025 14:30

Domanda : Modalità di fatturazione in caso di operatore in regime forfettario (art. 20 del Capitolato) Con riferimento all’art. 20 del Capitolato e alla dicitura relativa alla “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”, si segnala che l’operatore economico PiGreco – SEMI di Intercultura APS applica il regime forfettario ex L. 190/2014, e pertanto, ai sensi della Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate, non è soggetto alla disciplina dello split payment. Si chiede pertanto: La partecipazione e l’eventuale aggiudicazione da parte di un operatore economico in regime forfettario è compatibile con le previsioni di cui all’art. 20? È comunque possibile procedere con l’emissione delle fatture elettroniche tramite SDI senza la dicitura “scissione dei pagamenti”, come previsto per i soggetti forfettari? Occorre segnalare formalmente questa condizione in sede di offerta o sarà sufficiente eventualmente indicarlo in sede di fatturazione? Restiamo a disposizione per eventuali adeguamenti procedurali richiesti. Grazie per il supporto

Risposta :

Visto che la vostra è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) ed avete dichiarato di essere soggetti al regime forfettario ex L. 190/2014, essa non potrete applicare lo split payment, in quanto esclusi dalla sua applicazione.

Pertanto dovrete emettere fatture elettroniche tramite SDI seguendo la modalità propria dei soggetti in regime forfettario, ovvero inserendo nel campo "regime fiscale" della fattura elettronica "RF19 – Contribuenti forfettari (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89)".
Pertanto, la normativa fiscale prevale su quanto previsto nel nostro capitolato e disciplinare di gara.
Per quanto riguarda la necessità di segnalarlo in sede di offerta si risponde affermativamente. Solo in tale modo il nostro Ente potrà tutelarsi in caso di false dichiarazioni e di controlli fiscali.

Chiarimento PI284460-25

Ultimo aggiornamento: 23/06/2025 16:52

Domanda : Quesito su clausola sociale, piano di assorbimento del personale e equivalenza CCNL Sottoponiamo alcuni quesiti interpretativi riferiti alle seguenti previsioni del Disciplinare di gara: Articolo 23 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto, che prevede la verifica da parte del RUP circa: -l’equivalenza delle tutele economiche e normative in caso di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante; -l’attendibilità degli impegni assunti in materia di stabilità occupazionale, pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate (cfr. paragrafo 9 del Disciplinare). -Paragrafo 9 – Clausola sociale, che richiama gli obblighi in tema di continuità occupazionale nei limiti della compatibilità organizzativa. In relazione a quanto sopra, si richiede: Piano di assorbimento del personale Considerato quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 13/2019, che affermano che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario”, si chiede conferma che: -sia ritenuta legittima la proposta di sostituire parte del personale attualmente impiegato a tempo indeterminato con personale già inserito nell’organico del costituendo RTI, attualmente collaboratore con contratti diversi (es. P.IVA, co.co.co, prestazioni occasionali, chiamata), che verrebbe stabilizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di aggiudicazione. Equivalenza tra CCNL del Terzo Settore Si chiede inoltre se il CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore, applicato da uno dei componenti del raggruppamento, sia considerato equivalente, sotto il profilo delle tutele economiche e normative, al CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali, come previsto dalla verifica di cui all’art. 23 del Disciplinare, ai sensi dell’Allegato I.01 del Codice. Molte grazie del supporto,

Risposta :

L'operatore economico deve presentare un piano di assorbimento del personale che sarà valutato dalla stazione appaltante previa apposita e specifica istruttoria.
Anche per l'equivalenza del CCNL, l'operatore economico deve dichiarare quale CCNL applicherà e la stazione appaltante dovrà istruire apposita istruttoria.
In entrambi i casi non possiamo ora anticipare l'esito delle istruttorie che sono da predisporre sulla base di quanto produrrete in sede di offerta.
Si precisa che gli artt. 3 "presunzione di equivalenza" e 4 "Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro" dell'Allegato I.01 "Contratti Collettivi" al Codice Contratti D.Lgs. n. 36/2024, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 209/2024, contengono le disposizioni cui fare riferimento ai fini della equivalenza dei contratti collettivi.

Chiarimento PI284417-25

Ultimo aggiornamento: 23/06/2025 16:51

Domanda : Applicabilità riduzione garanzia provvisoria per partnership composta esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (PMI) Premesso che è prevista una riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria per gli operatori economici “qualificabili come micro, piccole o medie imprese” o per “raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese”; che la compagine che intende presentare offerta in forma di RTI non ancora costituito, è composta esclusivamente da associazioni e cooperative sociali che rientrano nei parametri dimensionali delle PMI; si richiede cortesemente se, in tale configurazione di raggruppamento orizzontale, risulti applicabile la riduzione del 50% della cauzione provvisoria prevista per le PMI, anche nel caso in cui le singole entità siano formalmente enti del Terzo Settore (es. associazioni di promozione sociale o cooperative sociali) ma rispettino i limiti dimensionali e i requisiti previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta : E' possibile applicare la riduzione della garanzia provvisoria come da voi scritto.

Chiarimento PI278225-25

Ultimo aggiornamento: 23/06/2025 16:50

Domanda : Quesito su comprova requisiti tecnici – servizi educativi rivolti a soci Con riferimento al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, si chiede se, ai fini della comprova del requisito tecnico relativo all’aver svolto “servizi analoghi a quello in affidamento […] per un importo complessivo annuo non inferiore a € 100.000 (IVA esclusa)”, possa essere considerata valida anche la documentazione relativa a servizi educativi per minori svolti nei confronti di soci dell’associazione (APS), per i quali non sono presenti contratti formalizzati né fatture, bensì: – ricevute nominali intestate ai soci beneficiari dei servizi, in quanto trattasi di attività istituzionale non commerciale; – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesta l’erogazione del servizio con regolarità e buon esito, l’importo annuo percepito e la durata biennale dello stesso; – documentazione interna a supporto (registro presenze). Si richiede conferma che tale modalità di documentazione possa ritenersi ammissibile ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto. Molte grazie del supporto, cordialmente

Risposta : Premesso che i servizi svolti devono essere stati erogati con modalità professionale strutturata, il possesso del requisito può quindi essere dimostrato, come da disciplinare di gara, tramite fatture ovvero tramite attestazioni del privato di regolare esecuzione del servizio ricevuto indicando l'oggetto, l'importo annuo (IVA esclusa) corrisposto e il periodo di esecuzione del servizio.

Chiarimento PI273692-25

Ultimo aggiornamento: 23/06/2025 16:48

Domanda : Adempimenti per associazioni partner non beneficiarie di budget Gentili referenti, Nel caso in cui la proposta progettuale preveda la partecipazione di soggetti terzi (associazioni del territorio) che non fanno parte dell’eventuale Associazione Temporanea di Scopo né ricevono budget, ma offrono collaborazione volontaria o supporto operativo (es. fornitura di volontari, uso spazi, co-progettazione di attività integrative): -È necessario che tali soggetti siano registrati su SATER e partecipino all’intera procedura amministrativa come co-offerenti? -Oppure è sufficiente allegare una dichiarazione di impegno o supporto al progetto, firmata dal legale rappresentante, da includere nella documentazione amministrativa? L’obiettivo è comprendere se sia possibile valorizzare partnership locali senza appesantimenti burocratici, qualora i soggetti coinvolti non assumano alcun ruolo esecutivo né obbligazioni contrattuali dirette. Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.

Risposta :

  • In riferimento all'ipotesi da voi formulata circa "la partecipazione di soggetti terzi (associazioni del territorio) che non fanno parte dell’eventuale Associazione Temporanea di Scopo né ricevono budget, ma offrono collaborazione volontaria o supporto operativo (es. fornitura di volontari, uso spazi, co-progettazione di attività integrative)", si precisa che trattasi di servizi che vengono affidati tramite appalto e pertanto devono rispettare i termini del capitolato e del disciplinare di gara.
  • Nello specifico degli esempi da voi citati:
  • - circa la fornitura di volontari, è necessario fare riferimento a quanto previsto nel capitolato all' art. 8 e all' art. 11;
  • - circa l' uso degli spazi, sono già predefinite le sedi in cui si svolgono le attività dei servizi oggetto dell' appalto; l'uso di ulteriori spazi per attività esterne è legato alla programmazione definita secondo le attività previste dal Gruppo Tecnico;
  • - per quanto riguarda la co-progettazione, se il soggetto terzo partecipa alla formulazione del progetto che viene presentato in sede di gara, deve essere presente come co-offerente nelle forme previste dal bando; la progettazione in itinere durante l' esecuzione del servizio fa capo al "gruppo tecnico" come descritto dettagliatamente nel capitolato.

Ultimo aggiornamento: 13-01-2026, 16:24