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Dati del bando

SERVIZIO ASSICURATIVO DENOMINATO “ALL RISK” - PROCEDURA APERTA EX ART. 71, D. LGS. 36/2023, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO EX ART. 108, - PIATTAFORMA INTERCENT-ER REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER LA DURATA DI ANNI UNO CON OPZIONE DI PROROGA E DI RINNOVO
Ente appaltanteASP REGGIO EMILIA - CITTA DELLE PERSONE
Stato proceduraChiuso
Importo appalto442.002,04 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema16/04/2025
Termine richiesta chiarimenti06/05/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte14/05/2025 23:50
Apertura busta amministrativa15/05/2025 10:00
Data chiusura procedura30/06/2025
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Vetrugno Teodoro

telefono: 0522571033

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO ASSICURATIVO DENOMINATO “ALL RISK” - PROCEDURA APERTA

CIG: B67CE5EE31

Chiarimenti

Chiarimento PI209752-25

Ultimo aggiornamento: 09/05/2025 09:06

Domanda : con riferimento al rischio in oggetto vogliate richiedere i seguenti chiarimenti: Si chiede se la base d’asta di euro 130.000,60 sia lorda o imponibile Si chiede conferma che gli importi indicati nella tabella dell’art 3) OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI per fabbricati e fabbricati storici non debbano intendersi sotto basi d’asta Relativamente ai fabbricati storici si chiede conferma che, anche se emesse polizze separate per la corretta gestione delle imposte, i contratti formeranno a tutti gli effetti contratto unico ed i limiti di indennizzo per le singole garanzie riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del capitolato dovranno intendersi in aggregato per tutti i beni assicurati Si chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili in totale Si chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili per ogni sezione indicate all’art 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare Rileviamo che nella documentazione di Gara, all’ALLEGATO 4.1 accordo di nomina a responsabile esterno è previsto l’obbligo per la Compagnia aggiudicataria di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia Si chiede di precisare la somma assicurata relativa alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali Si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro non sia dovuta alcuna proroga tecnica - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIO POLITICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Esclusione Cyber Risk si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Esclusione Malattie Pandemiche si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Sanction clause/OFAC e Esclusione PFOA/PFAS si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Terrorismo e/o sabotaggio si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Risposta :

Si chiede se la base d’asta di euro 130.000,60 sia lorda o imponibile.

E’ IMPONIBILE

Si chiede conferma che gli importi indicati nella tabella dell’art 3) OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI per fabbricati e fabbricati storici non debbano intendersi sotto basi d’asta.

LA TABELLA 1 DELL’ART. 3 DETTAGLIA NELLE DUE VOCI, 1 E 2, L’IMPORTO A BASE DI GARA CHE È UNICO E PARI A € 130.000,60

Relativamente ai fabbricati storici si chiede conferma che, anche se emesse polizze separate per la corretta gestione delle imposte, i contratti formeranno a tutti gli effetti contratto unico ed i limiti di indennizzo per le singole garanzie riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del capitolato dovranno intendersi in aggregato per tutti i beni assicurati.

SI CONFERMA

Si chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili in totale

NON E’STATO PREVISTO UN N° MASSIMO DI VAIRANTI AMMISSIBILI IN TOTALE.


Si chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili per ogni sezione indicate all’art 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare.

NON E’STATO PREVISTO UN N° MASSIMO DI VAIRANTI PER OGNI SEZIONE.

Rileviamo che nella documentazione di Gara, all’ALLEGATO 4.1 accordo di nomina a responsabile esterno è previsto l’obbligo per la Compagnia aggiudicataria di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia.

ASP ACCOGLIE LA POSSIBILITA DI SOSTITUIRE LA NOMINA DELLA SOCIETÀ DA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A TITOLARE AUTONOMO DEL TRATTAMENTO

Si chiede di precisare la somma assicurata relativa alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali

EURO 1.836.000,00 (VALORE A NUOVO DA ULTIMA STIMA AL 31.12.2024)

Si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro non sia dovuta alcuna proroga tecnica.

QUALORA SI VERIFICASSE IL RECESSO PER SINISTRO OPERA LA PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS 36/2023.

- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.

NON SONO PRESENTI

Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIO POLITICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati

SI COMFERMA

PER IL RESTO DELLE QUESTIONI POSTE SI CONFERMA QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.


Chiarimento PI193011-25

Ultimo aggiornamento: 23/04/2025 13:33

Domanda : Spett.le Ente, con la presente siamo cortesemente a richiedere: - che venga pubblicata una nuova statistica sinistri completa di descrizione per ogni evento aperto o liquidato; - di specificare se l'importo indicato come base d'asta annua è da intendersi al netto o al lordo delle imposte governative. Grazie. Distinti saluti

Risposta : a) Si veda allegato


b) L’importo è da intendersi imponibile, quindi al netto delle imposte governative.

Chiarimento PI189535-25

Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 16:49

Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) Premio e assicuratore in corso. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta : 1) Disponibilità concessa coerentemente con quanto disposto in scheda di Offerta Tecnica, pubblicata tra la documentazione di gara, in cui viene precisato che riguardo ad alcune clausole compresa quella OFAC _SANZIONI INTERNAZIONALI, è possibile modificarle, laddove già presenti nel Capitolato di polizza, o aggiungerle con testo proprio. In virtù di ciò, non verrà attribuito né tolto alcun punteggio.

2) Si precisa che in corso sono state emesse due polizze: 1 con imposte e l’altra senza imposte per i fabbricati storici . Pertanto Il premio annuo imponibile in corso complessivo delle due polizze è pari ad Euro 115.725,87; il premio annuo lordo complessivo è pari ad Euro 136.199,60. L’Assicuratore in corso è Generali_Agenzia Generale di Reggio Emilia.

Ultimo aggiornamento: 17-11-2025, 11:45