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Dati del bando

APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E TORRI FARO PRESSO IL 4° CAMPO DA BASEBALL DELL’IMPIANTO SPORTIVO NOTARI – 1° STRALCIO: TORRI PORTAFARO E FONDAZIONI
Ente appaltanteCOMUNE DI PARMA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto190.000,00 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema27/12/2018
Termine richiesta chiarimenti25/01/2019 12:00
Termine presentazione delle offerte31/01/2019 12:00
Apertura busta amministrativa07/02/2019 10:00
Data chiusura procedura19/08/2019
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Al presente appalto si applicano i seguenti criteri ambientali minimi, approvati con DM 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, denominati "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Ferrari Nadia

telefono: 0521218260

Usai Donata

telefono: 0521031615

Prudente Francesco

telefono: 0521031743

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Appalto lavori di realizzazione impianto di illuminazione e torri faro presso il 4° campo da baseball dell'impianto sportivo "Notari" - 1° stralcio: torri portafaro e fondazioni

CIG: 773372361C

Chiarimenti

Chiarimento PI011621-19

Ultimo aggiornamento: 16/01/2019 15:06

Domanda : Quale è il codice Ufficio da inserire al punto 6. del modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo?

Risposta : Il codice Ufficio da inserire al punto 6. del modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo è il seguente: TGV

Chiarimento PI009620-19

Ultimo aggiornamento: 16/01/2019 11:42

Domanda : In riferimento al bando in oggetto siamo a richiedere la possibilità di partecipazione all’offerta come impresa singola in possesso di categoria prevalente OS21 cl. 5 Il progetto oltre naturalmente alla formazione in opera di strutture sotto fondali , individua la posa di torri faro, manufatti metallici progettati, prefabbricati, prodotti e commercializzati da aziende terze specializzate e certificate e non in possesso di certificazione SOA. E’ evidente quindi la possibilità di poter acquistare e installare i manufatti senza ricorre ad associazione con imprese SIOS (non interessate per prevalenti interessi produttivi) tantopiù con il vincolo della non subappaltabilità , ostacolando il principio di partecipazione plurima o mascherata richiesta di Sios disponibile

Risposta : “In relazione alla partecipazione alla gara, il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti richiesti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.” Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dei lavori oggetto di appalto, la relativa categoria considerata prevalente, nonché le ulteriori categorie generali e/o specializzate di cui i compone l’opera, con i relativi importi che sono scorporabili e/o subappaltabili, ai sensi di legge. Le ulteriori categorie generali e/o specializzate sono quelle che, a scelta del progettista, in sede di redazione del progetto a base di gara sono, o di importo singolarmente superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o di importo superiore a 150,000 euro. Il D.M. 248 del 2016 ha individuato le categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che sono così ivi elencate: a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; (riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio) m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno. Per tali opere, nel caso in cui il loro valore superi il 10 per cento, non è ammesso l'avvalimento e l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. A tal fine, dette opere sono scorporabili e sono indicate nel bando di gara. Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, il bando di gara prevede proprio che “Le opere relative alla categoria OS18-A sono scorporabili (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. in quanto superiori al 10% dell’importo dell’appalto, con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria s.i.o.s.”. L’impresa che intenda partecipare in forma singola, dovrà pertanto qualificarsi in entrambe le categorie, o con SOA class. I o superiore o, in alternativa, mediante possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i, come peraltro precisato nel bando di gara.

Chiarimento PI009545-19

Ultimo aggiornamento: 16/01/2019 11:41

Domanda : In riferimento al bando in oggetto siamo a richiedere la possibilità di partecipazione all’offerta come impresa singola in possesso di categoria prevalente OS21 cl. 5 Il progetto oltre naturalmente alla formazione in opera di strutture sotto fondali , individua la posa di torri faro, manufatti metallici progettati, prefabbricati, prodotti e commercializzati da aziende terze specializzate e certificate e non in possesso di certificazione SOA. E’ evidente quindi la possibilità di poter acquistare e installare i manufatti senza ricorre ad associazione con imprese SIOS (non interessate per prevalenti interessi produttivi) tantopiù con il vincolo della non subappaltabilità , ostacolando il principio di partecipazione plurima o mascherata richiesta di Sios disponibile.

Risposta : “In relazione alla partecipazione alla gara, il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti richiesti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.” Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dei lavori oggetto di appalto, la relativa categoria considerata prevalente, nonché le ulteriori categorie generali e/o specializzate di cui i compone l’opera, con i relativi importi che sono scorporabili e/o subappaltabili, ai sensi di legge. Le ulteriori categorie generali e/o specializzate sono quelle che, a scelta del progettista, in sede di redazione del progetto a base di gara sono, o di importo singolarmente superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o di importo superiore a 150,000 euro. Il D.M. 248 del 2016 ha individuato le categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che sono così ivi elencate: a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; (riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio) m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno. Per tali opere, nel caso in cui il loro valore superi il 10 per cento, non è ammesso l'avvalimento e l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. A tal fine, dette opere sono scorporabili e sono indicate nel bando di gara. Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, il bando di gara prevede proprio che “Le opere relative alla categoria OS18-A sono scorporabili (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. in quanto superiori al 10% dell’importo dell’appalto, con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria s.i.o.s.”. L’impresa che intenda partecipare in forma singola, dovrà pertanto qualificarsi in entrambe le categorie, o con SOA class. I o superiore o, in alternativa, mediante possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i, come peraltro precisato nel bando di gara.

Chiarimento PI010275-19

Ultimo aggiornamento: 16/01/2019 11:19

Domanda : In caso di partecipazione alla gara di Consorzi, costituiti ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, come va indicata e quali documenti deve produrre l'impresa Consorziata designata quale esecutrice dei lavori?

Risposta : In caso di partecipazione alla gara di Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ad oggi la Piattaforma non consente all’impresa Consorziata esecutrice di compilare il DGUE strutturato direttamente sul Portale e non è corretto indicare nel Portale la partecipazione come A.T.I. Il Consorzio dovrà compilare il DGUE strutturato direttamente sul Portale e indicherà la Consorziata designata quale impresa esecutrice, negli appositi spazi dell’All. 1 – Dichiarazione dei requisiti; il Consorzio dovrà inoltre presentare l’Allegato 3- Dichiarazioni integrative DGUE concorrente. L’Impresa Consorziata dovrà necessariamente compilare il proprio DGUE utilizzando lo schema di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016, di cui è possibile scaricare il file in versione editabile qui: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue . Tale DGUE a firma del legale rappresentante dell’Impresa Consorziata dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione amministrativa. Inoltre anche per l’Impresa Consorziata esecutrice dovrà essere obbligatoriamente allegato l’Allegato 3_Dichiarazioni integrative DGUE concorrente. Per qualsiasi informazione in merito al caricamento dell’offerta sul Portale SATER si rammenta che è possibile contrattare il Call Center al numero verde 800 810799 oppure mail: info.intercenter@regione.emilia-romagna.it

Chiarimento PI001597-19

Ultimo aggiornamento: 11/01/2019 11:42

Domanda : Avendo la categoria OS21 in III bis la categoria OS18A può essere eseguita e/o assorbita pur non avendo i requisiti dall'art 90 o SOA? Grazie

Risposta : Come precisato nel bando di gara: "In relazione alla partecipazione alla gara, il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti richiesti relativi alla categoria prevalente ED alle categorie scorporabili per i singoli importi." Inoltre: "Le opere relative alla categoria OS18-A sono scorporabili (s.i.o.s.) con OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO O MEDIANTE R.T.I. in quanto superiori al 10% dell’importo dell’appalto, con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria s.i.o.s.." Per la cat. OS18A, si conferma, pertanto, l'obbligatorietà di qualificazione mediante attestazione SOA o, in alternativa, mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Chiarimento PI000455-19

Ultimo aggiornamento: 07/01/2019 15:21

Domanda : Avendo la categoria OS21 in III bis la categoria OS18A può essere eseguita e/o assorbita pur non avendo i requisiti dall'art 90 o SOA? Grazie

Risposta : Come precisato nel bando di gara: "In relazione alla partecipazione alla gara, il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti richiesti relativi alla categoria prevalente ED alle categorie scorporabili per i singoli importi." Inoltre: "Le opere relative alla categoria OS18-A sono scorporabili (s.i.o.s.) con OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO O MEDIANTE R.T.I. in quanto superiori al 10% dell’importo dell’appalto, con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria s.i.o.s.." Per la cat. OS18A, si conferma, pertanto, l'obbligatorietà di qualificazione mediante attestazione SOA o, in alternativa, mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Ultimo aggiornamento: 04-03-2020, 12:14