Domanda : Relativamente al lotto 1 incendio si formulano i seguenti quesiti: - Si chiede conferma che nella garanzia b) Allagamenti e q) inondazioni, alluvioni, dell’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto. - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “III. Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion)” con la seguente: “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “IV. Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili” con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, impianti semaforici, segnaletica e cartellonistica in genere. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali piste ciclabili, viadotti, e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, tunnel; impianti di risalita a fune; treni. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza all’Art. 50: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali il primo paragrafo “La Società …commerciali e/o embargo internazionale.” Con la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” - Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 25.000.000,00 indicato in SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. - Si chiede conferma che nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO per la garanzia Danni catastrofali subiti dai terreni Art.23 lett. y) il limite di indennizzo di 15.000,00 euro sia per sinistro, anno e complesso dei beni. - Si chiede conferma che nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO il limite di indennizzo indicato alla garanzia Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) Art. 23, lett. k.1) comprenda anche “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture”. - Nella SCHEDA ATTUATIVA N° 6) - COMUNE di SCANDIANO si chiede conferma che la nota “Specifiche contrattuali: A parziale deroga delle definizioni di polizza, si conviene che alla voce Beni Immobili debbano intendersi inclusi anche i Beni Immobili di proprietà del Contraente la cui gestione è affidata all’ACER Reggio Emilia.” sia un refuso. - In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di fornire elenco dei fabbricati con ubicazione e relativo valore dei Beni Immobili di proprietà del Contraente la cui gestione è affidata all’ACER Reggio Emilia. - Chiediamo se, in caso di aggiudicazione del lotto incendio, dovrà essere emessa un’unica polizza a contraenza Unione Tresinaro Secchia a copertura delle 7 Amministrazioni assicurate (che saranno quindi assicurate ma non contraenti) oppure verranno emesse 7 polizze distinte, una per ciascuna azienda. - In caso vengano emesse 7 polizze, una per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata, Vi chiediamo: o Se siano necessarie tante schede di Offerta Tecnica quante sono le AMMINISTRAZIONI assicurate. o Se i limiti di indennizzo per sinistro e anno indicati alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO valgano cumulativamente per tutte 7 le AMMINISTRAZIONI assicurate e non per ciascuna amministrazione. o di precisare se, in caso di disdetta/recesso dal contratto di una singola AMMINISTRAZIONE assicurata, i restanti contratti restino in essere o vengano a loro volta disdettati. - In caso di risposta negativa al secondo punto del precedente quesito, per le AMMINISTRAZIONI assicurate di Unione Tresinaro Secchia, Comune di Baiso, Comune di Viano, si chiede di indicare i limiti di indennizzo per sinistro e anno delle garanzie (sia del capitolato sia della scheda di offerta tecnica) /stop loss che eccedono le somme assicurate nelle singole schede attuative. Nello specifico riporto un esempio: per l’Amministrazione Unione Tresinaro Secchia nella Scheda attuativa vengono riportate le seguenti somme assicurate: o Beni immobili 2.815.500,00 euro o Beni mobili 1.320.000,00 euro Che eccedono il limite di indennizzo di 5.000.000,00 euro per sinistro e anno della garanzia “terremoto”. - Si chiede conferma che anche nella scheda di offerta tecnica, scoperti e minimi delle garanzie “Allagamenti, Fenomeni atmosferici, Danni da grandine e Beni all’aperto per naturale destinazione nell’ambito di fenomeni atmosferici, Evento sismico, Inondazioni, alluvioni” siano a valere per singolo cespite (fabbricato e relativo contenuto) come indicato nel capitolato di gara. - Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga tecnica prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023 è pari a 6 mesi, in quanto strumento di carattere eccezionale vincolato alla conclusione di nuove procedure di gara per il tempo strettamente necessario (ex multis, Consiglio di Stato n. 6955/2021; deliberazioni ANAC del 28 luglio 2021 nn. 576 e 591).
Risposta :
Risposta 1 >> Il C.T .prevede all’art.23, lett.b – Allagamenti – l’esclusione “dei beni posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm”, e l’art.23 lett.q, - Inondazioni, Alluvioni - prevede l’esclusione dei danni subiti da “enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione”, nonché quelli “subiti da beni mobili posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm.”
Risposta 2 >> Il C.T. prevede all’art.33, punto III), la Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), secondo quanto normato dalla clausola, tuttavia si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (Cyber exclusion), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 3 >> Il C.T. prevede all’art.33, punto IV), la Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili, secondo quanto normato dalla clausola, tuttavia si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 4 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alla “Definizione” di BENI IMMOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”.
Risposta 5 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alla “Definizione” di BENI IMMOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”. Ciò detto, si precisa che nel novero dei beni assicurati previsti dal C.T. esistono impianti solari-termici e fotovoltaici installati sul coperto di fabbricati assicurati, ed al servizio degli stessi.
Risposta 6 >> Si conferma che nel novero dei beni assicurati stabiliti dal contratto non esistono fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi, salvo i seguenti:
il Comune di Casalgrande è proprietario del centro di raccolta è in Via Macina 2 (Casalgrande) affidato in gestione ad IREN S.p.A.. Trattasi tuttavia di area recintata destinata a raccolta differenziata e smistamento rifiuti, priva di impianti di smaltimento e strutture fisse.
il Comune di Viano è proprietario di un prefabbricato del valore € 22.500,00 ad uso di Iren spa, classificato come box ufficio di raccolta Viano
Il Comune di Castellarano specifica che, nel novero dei beni assicurati, si intendono ricomprese l'Isola Ecologica di Castellarano (via Cimabue) e l'Isola Ecologica di Roteglia (via Delle Cave) con valore attribuito di €.150.000,00 come da elenco in atti di gara, entrambe in gestione ad IREN. Si specifica che il Comune di Castellarano non è proprietario di impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Risposta 7 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alla “Definizione” di BENI IMMOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”. Nello specifico, si precisa che le reti di distribuzione di acqua, gas, energia e acque di scarico\fognarie, non sono contemplate nella definizione di Beni Immobili.
Risposta 8 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alle “Definizioni” di BENI IMMOBILI e di BENI MOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”. Inoltre si segnala quanto riportato all’art.33.1 – Beni esclusi dall’assicurazione – il quale richiama diverse delle voci segnalate, le quali in ogni caso non costituiscono il patrimonio da assicurare.
Risposta 9 >> Premesso che i CC.TT. di gara prevedono apposite clausole in ordine alle sanzioni internazionali, si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (sanzioni internazionali), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 10 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, il “massimo indennizzo per sinistro e per anno” indicato rappresenta il massimo indennizzo per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa; pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo
Risposta 11 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i limiti indicati devono ritenersi per sinistro e per annualità assicurativa, ed a valere quali limiti aggregati validi per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per ciascun singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa, pertanto il limite di indennizzo di cui all’Art.23 lett. y) pari ad € 15.000,00 è da ritenersi per sinistro, anno e complesso dei beni.
Risposta 12 >> L’art.23, lett.K.1) del C.T. di gara, stabilisce che nell’ambito degli eventi atmosferici, la garanzia comprende anche “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture”, sino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda riepilogo scoperti, franchigie e\o sottolimiti di indennizzo.
Risposta 13 >> Quanto indicato alla voce “specifiche contrattuali” di cui alla SCHEDA ATTUATIVA N° 6) - COMUNE di SCANDIANO, deve ritenersi privo di effetti, in quanto erroneamente riportato per via di un mero refuso.
Risposta 14 >> Dovranno essere emesse n°7 polizze distinte, una per ogni contraente indicato nelle schede attuative contenute nel CT di gara.
Risposta 15 >> Si precisa che trattandosi di lotti unici e separati (in questo caso lotto n°1) l’offerta tecnica dovrà essere una per ogni lotto al quale si intende partecipare, unica ed a valere per tutte le amministrazioni committenti indicate all’interno di ciascuna Scheda Attuativa riportata nel C.T. di gara, salvo quanto previsto e derogabile in tema di varianti libere.
Risposta 16 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i limiti indicati devono ritenersi per sinistro e per annualità assicurativa, ed a valere quali limiti aggregati validi per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per ciascun singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa.
Risposta 17 >> La facoltà di recesso annuale prevista dall’art.1 del C.T. e quanto stabilità all’art.13 - Facoltà di recesso, recesso in caso di sinistro – sono da ritenersi a valere per ogni singolo contratto stipulato dalle amministrazioni committenti, e non a valere per l’intera convenzione oggetto di affidamento.
Risposta 18 >> In riferimento alle schede attuative del Comune di Baiso, Comune di Viano e dell’Unione Tresinaro Secchia, lo stop loss è rappresentato dalle somme assicurate ed indicate alle partite beni immobili e beni mobili di tali schede, in quanto inferiori a quanto indicato alla voce “Massimo indennizzo per sinistro e per anno” di cui alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e ciò vale anche per i limiti di indennizzo previsti per singole garanzie (per es. eventi sismici, socio-politici e dolosi, ecc.) che dovessero eccedere le somme assicurate alle rispettive partite di polizza, e fatto slavo quanto riportato in materia di varianti al C.T. di cui all’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.),
Risposta 19 >> Come indicato nel C.T. di gara gli scoperti e franchigie afferenti le garanzie Allagamenti, Eventi atmosferici, eventi sismici, inondazioni\alluvioni, sono a valere per singolo cespite (fabbricato e relativo contenuto), mentre per quanto riguarda le garanzie di cui all’art.23, lett.K.1) e lett. K.2 (beni all’aperto e grandine su fragili) il minimo non indennizzabile è previsto per singolo evento (considerata l’esiguità della somma assicurata a tali voci); ciò detto, le varianti al C.T. sono quelle stabilite dall’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), e quindi le franchigie, scoperti e minimi non indennizzabili riportati nella scheda di offerta tecnica sono coerenti nella loro formulazione con il CT, e sono previsti nei termini sopra riportati.
Risposta 20 >> L’art.1 di cui ai CC.TT. di gara prevede la facoltà del contraente di richiedere all’assicuratore una proroga tecnica dell’assicurazione, che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, e tale periodo non si somma al preavviso in caso di recesso per sinistro (art.13); pertanto, il periodo massimo di proroga tecnica, o di effetto dalla data di notifica del recesso anticipato in caso di sinistro, non supera in ogni modo i mesi sei.