Domanda : Buongiorno, Nella disciplinare di gara nei requisiti tecnici e professionali nel punto b. si richiede: Di aver eseguito interventi configurabili come lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nell’articolo 10 si specifica: e) acquisto dei materiali occorrenti per le manutenzioni suddette; f) pulizia di tutti i locali concessi in uso, degli impianti, delle attrezzature e delle aree di pertinenza; g) apertura e chiusura dell'impianto in occasione di ciascun utilizzo e, con esclusione dell'utilizzo previsto dall'art. 6, comma 4, alla vigilanza nel corso di ciascun utilizzo stesso; h) gestione complessiva degli spazi destinati alle attività sportive, con tutte le necessarie funzionalizzazioni (es. divisione spazi, tracciature per sport di squadra, ecc.); i) pagamento delle spese relative ai consumi telefonici, idrici e canone fognario, elettrici, di riscaldamento e smaltimento rifiuti. Per tanto confermate che le utenze telefoniche, idriche, luce e gas possono essere incluse nel conteggio dei 50.000 come spese di manutenzione? Grazie
Risposta :
L’art. 10 del capitolato riporta tutti gli obblighi generali e, all’interno di questi, va a specificare a titolo indicativo e non esaustivo, quali sono da intendersi riferiti alla voce “manutenzione”.
Vengono riportati di seguito ed evidenziati.
Art. 10
(Obblighi generali relativi all’esecuzione dei servizi)
1. L’affidatario-concessionario è tenuto a provvedere alle attività di seguito indicate nell’esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto sportivo, che sono da considerarsi attività essenziali:
a) gestione delle attività sportive e delle attività ad esse complementari in termini tali da consentire la piena fruibilità dell’impianto sportivo;
b) manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport, con tutti i locali compresi nella planimetria riportata nell’Allegato A e alla sua custodia, da intendersi come interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell’impianto, nonché interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nel Palazzetto dello Sport, in ogni caso concretizzati in lavori che non alterano la struttura o la destinazione d'uso dell'immobile.
c) sviluppo dei servizi manutentivi dell’impianto che non siano configurabili come interventi/lavori;
d) cura e manutenzione della attrezzature sportive di uso comune;
e) acquisto dei materiali occorrenti per le manutenzioni suddette;
f) pulizia di tutti i locali concessi in uso, degli impianti, delle attrezzature e delle aree di pertinenza;
g) apertura e chiusura dell'impianto in occasione di ciascun utilizzo e, con esclusione dell'utilizzo previsto dall'art. 6, comma 4, alla vigilanza nel corso di ciascun utilizzo stesso;
h) gestione complessiva degli spazi destinati alle attività sportive, con tutte le necessarie funzionalizzazioni (es. divisione spazi, tracciature per sport di squadra, ecc.);
i) pagamento delle spese relative ai consumi telefonici, idrici e canone fognario, elettrici, di riscaldamento e smaltimento rifiuti.
2. In relazione agli interventi (lavori) di manutenzione ordinaria si intendono come tali, a titolo indicativo e non esaustivo, in rapporto a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, le seguenti tipologie di attività
a) Riparazione e sostituzione delle finiture:
-Tinteggiatura delle pareti, soffitti, infissi.
- Rifacimento di intonaci.
- Sostituzione di pavimenti.
- Rifacimento o riparazione di pavimentazioni, intonaci, rivestimenti interni.
- Verniciatura delle porte dei garage.
- Sostituzione di gradini delle scale con gradini uguali a quelli preesistenti.
b) Mantenimento degli impianti tecnologici:
- Manutenzione degli impianti idrici.
- Manutenzione degli impianti elettrici.
- Manutenzione degli impianti termici e di condizionamento.
- Riparazioni necessarie per mantenere gli impianti tecnologici.
3. In relazione alle attività manutentive e di gestione tecnica dell’impianto sportivo l’affidatario-concessionario è tenuto a dar corso a tutti i procedimenti e a munirsi di tutti i titoli autorizzativi e/o concessori necessari allo svolgimento delle attività e all’esecuzione dei servizi nell’impianto stesso.
Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che le spese relative ad utenze telefoniche, idriche, luce e gas NON possono essere incluse nel conteggio dei 50.000 come spese di manutenzione.